Incarti n. 12.2022.5 12.2022.13
Lugano 10 marzo 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2021.43 della Pretura del Dist
volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- a titolo di risarcimento danni e di indennità per torto morale;
ed ora sulla domanda di ricusazione presentata dall’attrice il 25 novembre 2021 nei confronti del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona Gloria Federici, domanda avversata da quest’ultima e dalla convenuta, e che il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 10 gennaio 2022 (inc. n. SO.2021.224) ha respinto;
reclamante l’attrice RE 1, che con atto 18 gennaio 2022 (inc. n. 12.2022.5) ha chiesto di annullare il querelato giudizio, di rinviare la causa alla Pretura del Distretto di Riviera per nuovo giudizio e di “disporre la ricusa del Pretore del Distretto di Bellinzona Gloria Federici (…omissis…) e conseguentemente designare il Giudice istruttore che dovrà sostituire quello designato”, rilevato altresì che con istanza 28 gennaio 2022 (inc. n. 12.2022.13) la reclamante ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria per asserita mancanza di mezzi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con petizione 26 luglio 2021 RE 1 ha convenuto in giudizio dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona la Repubblica e Stato del Cantone Ticino chiedendone la condanna al pagamento di fr. 30'000.- a titolo di risarcimento danni e di indennità per torto morale.
Con istanza 25 novembre 2021 RE 1 ha ricusato il Pretore aggiunto della citata Pretura Gloria Federici, ravvisando motivi di ricusazione principalmente nell’asserita appartenenza politica del Pretore aggiunto ad un determinato movimento politico. A dire dell’istante, tale movimento avrebbe una “stretta alleanza” con il partito politico della deputata in Gran Consiglio le cui pubbliche dichiarazioni erano state poste alla base della pretesa risarcitoria azionata nei confronti dello Stato. Ciò comporterebbe, a mente della ricusante, una prevenzione del giudice ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. a e f CPC. In aggiunta, l’istante pretende che il Pretore aggiunto avrebbe in passato “favorito le condotte abusive e discriminatorie degli enti pubblici cantonali” in ambito di procedure per pretese risarcitorie, violando così in modo grave i doveri di magistrato e mettendo di conseguenza in dubbio la sua indipendenza e imparzialità. Venendo meno in tal modo ai suoi doveri, il Pretore ricusato avrebbe arrecato un danno all’istante e concesso ripetutamente un indebito vantaggio agli agenti pubblici convenuti.
Preso atto dello scritto 1° dicembre 2021 della convenuta, che si era limitata a contestare l’esistenza di un motivo di esclusione o ricusa, con scritto 6 dicembre 2021 il Pretore aggiunto della Pretura di Bellinzona ha trasmesso l’incarto alla Pretura del Distretto di Riviera, indicando di ritenere infondati i motivi di ricusa invocati e rimettendosi al giudizio del Pretore viciniore.
Con sentenza 10 gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di ricusa, ponendo tasse e spese a carico dell’istante. Per quanto qui d’interesse, il magistrato incaricato ha concluso per l’inesistenza di elementi tali da imporre l’esclusione dal procedimento del Pretore ricusato. Anzitutto ha accertato come le asserzioni in merito al preteso favoreggiamento di condotte abusive e discriminatorie non erano state neppure rese verosimili. Con riferimento a dottrina e giurisprudenza, ha inoltre rilevato che “l’appartenenza politica del giudice ad un determinato partito politico” non bastava per fondare una prevenzione e giustificare una ricusazione. Infine ha ritenuto irrilevante la circostanza che aveva visto il primo giudice non accogliere una richiesta di rinvio dell’udienza (per asseriti motivi di salute), siccome la medesima udienza era stata contestualmente annullata per altri motivi, non potendo quindi l’attrice aver subito pregiudizio alcuno, rispettivamente la convenuta aver tratto un indebito vantaggio nella procedura.
Con reclamo 18 gennaio 2022 (inc. n. 12.2022.5) RE 1 ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, “in quanto ritenuta non equa”, e auspicato il conseguente rinvio della causa alla medesima Pretura affinché abbia a decidere nuovamente sulla domanda di ricusazione.
Richiesta di versare un anticipo spese di fr. 200.-, con istanza 28 gennaio 2022 (inc. n. 12.2022.13) la reclamante ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria, nella forma dell’esenzione dalle spese processuali, per asserita mancanza di mezzi.
Il reclamo e l’istanza non sono stati notificati alla controparte e possono essere evasi congiuntamente con il presente giudizio.
In base alla clausola generale di cui all’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si deve ricusare se potrebbe avere una prevenzione nella causa. Questa situazione si concretizza quando, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e processuali concreti del singolo caso, emergono circostanze atte a far sorgere dubbi sull’imparzialità del giudice (STF 4A_27/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.1).
Anzitutto la reclamante si duole per non essere stata messa a conoscenza della procedura avviata dinanzi al Pretore viciniore, che avrebbe quindi statuito senza preventivamente coinvolgerla e negandole così la possibilità di prendere visione delle osservazioni formulate dalla convenuta, rispettivamente dal Pretore ricusato. A suo parere tale modo di procedere costituisce una violazione del diritto di essere sentito e quindi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. Una violazione dei medesimi diritti costituzionali è pure invocata per il fatto che il Pretore viciniore non avrebbe assunto le prove utili in merito alla domanda di rinvio dell’udienza, che sarebbe stata respinta dal Pretore ricusato con il chiaro obiettivo “di bloccare la causa ancor prima di arrivare al dibattimento“. Il Pretore non avrebbe inoltre esaminato la situazione di indigenza della ricusante, che imponeva un esonero dal pagamento della tassa di giustizia.
In ragione della sua natura formale, la censura di violazione del diritto di essere sentito (che, se fondata, implica di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito) va trattata preliminarmente (STF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6; DTF 127 V 431 consid. 3d).
La censura va respinta. Anzitutto la ricusante, di formazione giurista, non può in buona fede dirsi sorpresa dal fatto che la sua istanza sia stata decisa dal Pretore viciniore, come previsto dai disposti legali applicabili (art. 50 CPC e 37 cpv. 5 LOG). Dagli atti (atto IV inc. n. SE.2021.43) risulta peraltro che le osservazioni 1° dicembre 2021 della convenuta, rappresentata dalla Divisione della giustizia, che si è peraltro limitata a negare la sussistenza del motivo di ricusa, portano il timbro di notifica alle parti. Lo stesso vale per lo scritto con il quale il Pretore ricusato ha trasmesso gli atti al Pretore viciniore. Nessun pregiudizio può quindi essere invocato dalla reclamante per il fatto che il Pretore viciniore non abbia espressamente chiesto alla ricusante di esprimersi in merito prima di emanare la decisione contestata. Nemmeno può essere rimproverato al Pretore viciniore di non aver appurato l’esistenza della situazione di indigenza in vista di un’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria. Un accertamento a tal proposito risultava infatti superfluo già per il fatto che una domanda specifica (art. 119 CPC) non era stata formulata contestualmente all’istanza di ricusa. Alla concessione del gratuito patrocinio era inoltre d’ostacolo l’assenza del requisito del fumus boni iuris (art. 117 cpv. 2 CPC). Visto l’esito del giudizio, per i motivi indicati al considerando successivo, non può neppure essere censurata la scelta del Pretore di rinunciare all’assunzione di una prova apparsa di primo acchito irrilevante ai fini della decisione.
Manifestamente irricevibile è l’invocazione da parte della reclamante di una violazione del diritto di essere sentito per presunta carente motivazione della decisione pretorile. Esposta ampia dottrina e giurisprudenza al riguardo, la reclamante si limita infatti a un generico rimprovero di non aver “preso posizione sugli argomenti sollevati”. Incomprensibile, e verosimilmente dovuto all’uso improprio del verbo limitare, risulta infine il rimprovero al Pretore che, a mente della reclamante, “non si è nemmeno limitato alle questioni rilevanti ed essenziali in riferimento ai motivi di parzialità eccepita”.
Nel merito dell’istanza di ricusa, la reclamante censura la decisione pretorile con argomenti di dubbia ricevibilità per carente coerenza argomentativa e insufficiente confronto con il giudizio impugnato. La questione della ricevibilità può rimanere indecisa siccome la censura deve essere respinta. Correttamente il primo giudice ha infatti concluso che il mancato rinvio (per asseriti problemi di salute della parte richiedente) di un’udienza, comunque annullata per altri motivi, non costituisce una circostanza idonea a far apparire prevenuto il magistrato, parvenza che peraltro nemmeno la reclamante è stata in grado di argomentare, limitandosi a dedurla in maniera apodittica, come se fosse una conseguenza logica e evidente. Merita pure conferma la conclusione pretorile che non ha ravvisato elementi di ricusa in circostanze, peraltro solamente invocate e neppure provate, relative a presunte affinità politiche tra il Pretore ricusato e il partito politico della persona le cui dichiarazioni in qualità di parlamentare cantonale sono state poste alla base della richiesta risarcitoria nei confronti dello Stato. La reclamante nemmeno cerca di confrontarsi con tale apprezzamento e si limita, con un’argomentazione del tutto inconsistente, a ribadire una sua personale opinione al riguardo.
Per tutto quanto precede, il reclamo deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 CPC). Senza bisogno di esaminare oltre il suo asserito stato di indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria, nella forma dell’esenzione dalle spese processuali, va a sua volta respinta, il reclamo apparendo sin dall’inizio privo di probabilità di successo (art. 117 cpv. 2 CPC).
Non si assegnano né ripetibili né indennità d’inconvenienza alla controparte alla quale il reclamo e l’istanza non sono stati notificati.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Il reclamo 18 gennaio 2022 di RE 1 (inc. n. 12.2022.5) è respinto nella misura in cui è ricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 (inc. n. 12.2022.13) è respinta.
Le spese processuali della procedura di reclamo, di complessivi fr. 200.-, sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono né indennità, né ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e almeno a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).