Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.06.2022 12.2022.37

Incarto n. 12.2022.37

Lugano 23 giugno 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nelle cause - inc. n. CA.2022.26/27 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promosse con istanza 1° febbraio 2022 da

AP 1 AP 2 tutti rappr. dallo PA 1

contro

AO 1 AO 2 tutte rappr. dallo PA 2

con cui gli istanti hanno chiesto in via supercautelare di fare divieto alle convenute di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e segnatamente di contattare in qualsiasi modo il personale, dirigenti e dipendenti dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo sui sistemi informatici dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale e di diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti la “defenestrazione” di AP 1 nonché le interferenze nella gestione dell’attività di AP 2, e in via cautelare, di fare divieto alle convenute di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e di accertare l’illiceità delle interferenze messe in atto in esecuzione della lettera datata 31 gennaio 2022, in entrambi i casi con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-;

domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, dopo averla parzialmente accolta in via supercautelare con decisione 2 febbraio 2022, l’ha respinta in via cautelare con decisione 7 marzo 2022, dichiarando nel contempo inammissibile la domanda di sanzioni processuali presentata dagli istanti il 4 febbraio 2022;

appellanti gli istanti con appello 18 marzo 2022, con cui hanno chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo e adozione di provvedimenti supercautelari, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare nonché di accogliere la domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, e in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione nel senso dei considerandi e accoglimento della domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, in tutti i casi con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-, protestando spese e ripetibili;

mentre le convenute con risposta 4 aprile 2022 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto dell’ulteriore lettera 6 aprile 2022 delle convenute e della replica spontanea 15 aprile 2022 degli istanti;

richiamata la decisione 23 marzo 2022 con cui il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta degli istanti volta alla concessione delleffetto sospensivo e all’adozione di provvedimenti supercautelari in appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nell’ottobre 2016 AO 1 e AO 2, da una parte, e AP 1, dall’altra, hanno sottoscritto un contratto d’agenzia a tempo indeterminato (doc. 1), in virtù del quale quest’ultimo è stato assunto quale agente generale per determinate località del __________, attività che in seguito è stata da lui svolta tramite la sua ditta individuale AP 2 iscritta a RC a tale scopo.

Il 24 gennaio 2022 (doc. 9) AO 1 e AO 2 hanno significato a AP 1 la disdetta del contratto per il 30 luglio 2022 e, con scritto del 31 gennaio 2022 (doc. 1bis), lo hanno dispensato dalla conduzione dell’Agenzia Generale dal 1° febbraio 2022. Quel giorno (doc. 1ter) esse hanno pure preannunciato ai dipendenti dell’Agenzia Generale che dal 1° febbraio 2022 la stessa sarebbe stata interessata da una riorganizzazione a livello strutturale e dirigenziale.

  1. Con istanza supercautelare e cautelare 1° febbraio 2022 (inc. n. CA.2022.26/27) AP 1 e AP 2, ritenendo che la disdetta, la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale e le preannunciate misure di riorganizzazione fossero abusive e lesive della loro personalità, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1 e AO 2, chiedendo in via supercautelare di far loro divieto di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e segnatamente di contattare in qualsiasi modo il personale, dirigenti e dipendenti dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo sui sistemi informatici dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale e di diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti la “defenestrazione” di AP 1 nonché le interferenze nella gestione dell’attività di AP 2, e, in via cautelare, di far loro divieto di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e di accertare l’illiceità delle interferenze messe in atto in esecuzione della lettera datata 31 gennaio 2022, in entrambi i casi con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-.

  2. Dopo l’avvenuto parziale accoglimento da parte del Pretore, in data 2 febbraio 2022, dell’istanza supercautelare inc. n. CA.2022.27 (ammessa limitatamente al divieto di contattare in qualsiasi modo il personale, dirigente e dipendente dell’Agenzia Generale di __________, __________ e __________ con riferimento al tema della disdetta e alle conseguenze della stessa, di interferire sui sistemi informatici dell’Agenzia Generale con delle iniziative aventi quali conseguenze degli atti lesivi del contratto, in particolare di demansionamento dell’istante per quanto riguardava lo svolgimento dei suoi compiti contrattuali, di interferire nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale con delle iniziative aventi quali conseguenze degli atti lesivi del contratto, in particolare di demansionamento dell’istante per quanto riguardava lo svolgimento dei suoi compiti contrattuali, e di diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti la disdetta e quanto le convenute intendevano mettere in atto nel seguito, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-), le convenute si sono opposte all’istanza cautelare.

  3. Con decisione 10 febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto una prima domanda delle convenute, presentata il giorno prima, volta a revocare i provvedimenti supercautelari, e, con decisione 22 febbraio 2022, ha respinto una seconda domanda delle stesse, analogamente presentata il 18 febbraio 2022.

  4. Nel frattempo, con domanda 4 febbraio 2022, completata il 25 febbraio 2022 e il 4 marzo 2022, gli istanti, ritenendo che le convenute avessero violato i divieti ordinati con la decisione supercautelare 2 febbraio 2022, hanno chiesto che nei loro confronti fossero adottate le sanzioni processuali comminate a suo tempo, e meglio una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, una multa disciplinare di fr. 1'000.-.

Le convenute si sono opposte anche a questa domanda.

  1. Con la decisione 7 marzo 2022, qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto l’istanza cautelare inc. n. CA.2022.26, ha revocato con effetto immediato la decisione supercautelare 2 febbraio 2022 e nel contempo ha dichiarato inammissibile la domanda di sanzioni processuali presentata dagli istanti il 4 febbraio 2022, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.- a carico di questi ultimi, obbligati altresì rifondere alle controparti fr. 7'000.- per ripetibili.

Egli ha in sostanza ritenuto che l’istanza cautelare difettasse del presupposto della parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (“fumus boni iuris”): la disdetta del contratto di agenzia era in effetti contemplata al punto 3.4 del contratto; il termine di disdetta contrattuale era stato rispettato; la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale era a sua volta contemplata al punto 3.5 del contratto; la ripresa dei contratti di locazione e dei dipendenti era pure contemplata nel contratto; d’altro canto la disdetta, per altro preavvisata già il 13 gennaio 2022 (cfr. doc. J), e la successiva dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale, nemmeno erano state un evento inaspettato, visto che il disaccordo contrattuale, costitutivo di un’oggettiva situazione di grave impasse contrattuale, persisteva da oltre un anno e mezzo (cfr. doc. 7 e 8) e che da mesi le parti stavano cercando inutilmente di trovare una soluzione transattiva (cfr. doc. I e J), e comunque nulla permetteva di concludere che nelle particolari circostanze quelle misure, e soprattutto la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale, tema che per altro aveva frattanto perso di attualità a seguito dell’emanazione della decisione supercautelare, fossero state abusive.

La domanda di sanzioni processuali era invece divenuta priva d’interesse degno di protezione, stante la revoca con effetto immediato del provvedimento supercautelare, dove erano contenute le misure di esecuzione di cui gli istanti avevano chiesto la concretizzazione.

  1. Con l’appello 18 marzo 2022, che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 4 aprile 2022 (a cui hanno fatto seguito la lettera 6 aprile 2022 di queste ultime e la replica spontanea 15 aprile 2022 delle controparti) gli istanti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare nonché di accogliere la domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022 e in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione nel senso dei considerandi e accoglimento della domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, in tutti i casi con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-, protestando spese e ripetibili.

Essi hanno innanzitutto rilevato che l’istanza cautelare doveva essere ammessa già per il fatto che il 10 febbraio 2022 il primo giudice aveva respinto la domanda di revoca dei provvedimenti supercautelari precedentemente inoltrata dalle convenute, senza che nel frattempo la situazione si fosse modificata. Per il resto, hanno rilevato che il disaccordo contrattuale persistente da oltre un anno e mezzo, a loro dire non costitutivo di un’oggettiva situazione di grave impasse contrattuale, non verteva né sul modo e sui tempi né sulla conclusione del contratto e della cooperazione tra le parti, hanno evidenziato che le divergenze di vedute emerse tra loro nel corso del 2021 non prevedevano per nulla la risoluzione del contratto e soprattutto hanno ribadito che la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale, che non era affatto superata dagli eventi, era avvenuta “dalla sera alla mattina” e con ciò in modo abusivo e contrario alla buona fede.

Essi hanno quindi censurato il fatto che il giudice di prime cure, pur avendo dato atto che le convenute avevano reiteratamente violato il provvedimento supercautelare, avesse nondimeno respinto, senza alcuna motivazione, la loro domanda di sanzioni processuali del 4 febbraio 2022.

  1. Nell’istanza cautelare sono stati indicati, quali parti istanti, AP 1 e la ditta individuale AP 2, di cui egli è il titolare (cfr. doc. 2), ciò che ha comportato la loro indicazione quali istanti negli atti di causa di prima sede. Nell’appello quelle due parti si sono parimenti presentate in qualità di appellanti.

Giusta l’art. 66 CPC, ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale. Una ditta individuale, pur essendo iscritta a RC, non ha capacità civile e non può quindi essere parte a un processo (cfr. DTF 51 III 164; TF 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 1). La stessa non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma s’identifica con lo stesso sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva e passiva, che l’impresa venga indicata con la qualificazione della ditta o col nome del suo titolare. Non è quindi necessario che al nome del titolare di una ditta individuale, in ogni caso già parte ai sensi dell’art. 66 CPC, venga affiancata la menzione della sua ditta individuale. In ogni caso risulta scorretto che le due indicazioni vengano rubricate in modo che titolare e ditta appaiano quali due parti distinte. Tale imprecisione, che non è stata rilevata in prima sede, non ha tuttavia comportato alcuna conseguenza ai fini dell’istruttoria e del giudizio. Questa erronea designazione (cfr. II CCA 17 agosto 2016 inc. n. 12.2015.128) implica tuttavia la rettifica d’ufficio dell’intestazione degli atti di prima sede e d'appello riguardo all'indicazione della parte istante e appellante, che risulta così essere il solo AP 1.

  1. L’istanza cautelare e, nella misura in cui è riferito alla medesima, l’appello devono senz’altro essere disattesi nella misura in cui non sono divenuti privi d’interesse.

9.1. Gli stessi sono innanzitutto divenuti privi d’interesse e devono con ciò essere stralciati dal ruolo ex art. 242 CPC a seguito dell’avvenuta cessazione dell’attività dell’Agenzia Generale, attestata dalla riconsegna da parte dell’istante di diverso materiale necessario all’attività della stessa nonché dalla cessione proprio per quella ragione dei contratti di locazione relativi alla medesima, avvenute il 14 e il 22 marzo 2022 (cfr. doc. 2-5 d’appello), e soprattutto a seguito della cancellazione da RC di AP 2 per “cessazione dell’attività aziendale”, avvenuta - in modo notorio (trattandosi di un’iscrizione risultante da RC, cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2) - il 30 marzo 2022 (cfr. pure doc. 7 d’appello, prodotto dalle convenute con lettera 6 aprile 2022 in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC). Avendo in particolare provveduto, di sua propria iniziativa e senza imposizioni esterne, alla cancellazione da RC della sua Agenzia Generale per “cessazione dell’attività aziendale” ed avendo in tal modo rinunciato a esercitare in futuro la sua attività, che per l’appunto andava svolta tramite quell’Agenzia Generale (cfr. punto 4.2 del contratto), l’istante non dispone in effetti più di un interesse degno di protezione a vedere accolta l’istanza cautelare, volta come detto a vietare qualsiasi atto di interferenza delle convenute nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale e ad accertare l’illiceità delle interferenze da loro asseritamente messe in atto in esecuzione della lettera del 31 gennaio 2022 (richiesta quest’ultima che invero nemmeno rientrava tra le disposizioni giudiziali atte a evitare il pregiudizio incombente ai sensi dell’art. 262 CPC, ossia tra quelle che potevano fare oggetto di un provvedimento cautelare).

9.2. L’istanza cautelare e, nella misura in cui è riferito alla stessa, l’appello avrebbero in ogni caso dovuto essere disattesi anche laddove, per ipotesi, non fossero divenuti privi d’interesse.

Il giudice di prime cure, evidentemente non vincolato dai giudizi che in precedenza lo avevano indotto a respingere le domande di revoca dei provvedimenti supercautelari inoltrate dalle convenute (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, IIª ed., n. 16 ad art. 268), ha in effetti spiegato dettagliatamente le ragioni per cui l’istanza cautelare difettava già del requisito cumulativo della parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), e in questa sede l’istante, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato, fatto salvo quanto si dirà qui di seguito, con quella motivazione. Le (poche) censure da lui sollevate risultano oltretutto infondate, non potendosi comprendere la rilevanza per il giudizio né del fatto che il disaccordo contrattuale persistente da oltre un anno e mezzo, a suo dire non costitutivo di un’oggettiva situazione di grave impasse contrattuale, non vertesse né sul modo e sui tempi né sulla conclusione del contratto e della cooperazione tra le parti, né del fatto che le divergenze di vedute emerse tra loro nel corso del 2021 non prevedessero per nulla la risoluzione del contratto, né infine del fatto, da solo non ancora sufficiente a migliorare la posizione dell’istante, che la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale fosse avvenuta “dalla sera alla mattina”.

Ad ogni buon conto, il giudizio pretorile di reiezione dell’istanza cautelare risultava ineccepibile. A fronte di un accordo contrattuale che permetteva a entrambe le parti di recedere dal contratto per la fine di ogni mese con un termine di preavviso di 6 mesi a partire dal 5° anno (cfr. punto 3.4 del contratto, conforme all’art. 418q CO) e che, una volta disdetto il contratto, attribuiva alle mandanti la facoltà di dispensare l’agente dalla conduzione dell’Agenzia Generale riconoscendogli beninteso per ogni mese di dispensa 1/12 dell’utile dell’anno precedente (cfr. punto 3.5 del contratto), non si vede proprio, né l’istante lo ha in definitiva qui spiegato e reso verosimile, per quale motivo dovessero essere considerate abusive o contrarie alla buona fede ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, e fossero con ciò idonee a legittimare l’adozione di misure cautelari atte a evitare un pregiudizio incombente, la disdetta significata dalle convenute il 24 gennaio 2022 per il successivo 30 luglio (doc. 9), che per altro nemmeno avrebbe necessitato di una particolare giustificazione (o di un motivo grave) e che comunque per stessa ammissione dell’istante si fondava su disaccordo contrattuale persistente da oltre un anno e mezzo (cfr. appello p. 11), e soprattutto la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale significata dalle convenute il 31 gennaio 2022, con una tempistica “serrata”, per il successivo 1° febbraio (doc. 1bis), tanto più che l’adozione di quel provvedimento era stata espressamente riservata già in occasione della disdetta del precedente 24 gennaio (cfr. doc. 9; cfr. pure istanza p. 4). Si aggiunga, sempre a quest’ultimo proposito, che l’istante, a ragione, neppure ha preteso di essere stato confrontato con un termine di disdetta particolarmente lungo o di rientrare in un gruppo professionale (ad esempio sportivi professionisti, artisti o chirurghi) per cui l’impiego concreto era necessario per il mantenimento della capacità lavorativa, e di essere con ciò un lavoratore per il quale la prolungata dispensa dal poter svolgere effettivamente l’attività professionale avrebbe potuto risultare problematica (cfr. DTF 137 III 303 consid. 2.1.2).

  1. L’appello dev’essere disatteso anche nella misura in cui è riferito alla domanda di sanzioni processuali presentata dall’istante il 4 febbraio 2022. Nel querelato giudizio il giudice di prime cure aveva in effetti lasciato indecisa la questione di sapere se, come argomentato nell’istanza cautelare, “una volta notificatogli il provvedimento supercautelare ex parte, le convenute lo hanno violato reiteratamente” (come risulta dalla sua indicazione, a p. 4 della decisione, secondo cui “a prescindere dal buon fondamento o meno di questo argomento …”) e in questa sede l’istante, con una lettura manifestamente errata e improponibile della decisione, ha invece dato per scontato che quella questione fosse allora stata risolta a suo favore, il tutto omettendo poi di indicare le eventuali altre prove a sostegno di quella circostanza, contestata dalle controparti, che in definitiva è rimasta non dimostrata. Oltretutto l’istante, che a torto si era prevalso di un’insufficiente motivazione della decisione impugnata sul tema, rilevando che ciò avrebbe imposto il suo annullamento con rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione nel senso dei considerandi, nemmeno ha censurato l’argomentazione pretorile, che costituiva invece una chiara e sufficiente motivazione sul tema, secondo cui la domanda di sanzioni processuali, dichiarata inammissibile, era divenuta priva d’interesse degno di protezione, stante la revoca con effetto immediato del provvedimento supercautelare, dove erano contenute le misure di esecuzione di cui egli, con la domanda in questione, aveva chiesto la concretizzazione.

  2. Ne discende che l’appello dell’istante dev’essere respinto nella misura in cui non è divenuto privo d’interesse.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso pacificamente superiore a fr. 10'000.- (cfr. appello p. 3), seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello 18 marzo 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d’interesse.

II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 1'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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