Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.09.2022 12.2022.34

Incarto n. 12.2022.34

Lugano 13 settembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.17 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 5 aprile 2019 da

AO 1 rappr. da PA 2

contro

AP 1 rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37'616.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 9 febbraio 2022 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 36'962.- oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2018;

appellante la convenuta, con appello 14 marzo 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di essere condannata al pagamento di soli fr. 6’616.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con risposta 22 aprile 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nel corso del 2018, nell’ambito di una promozione immobiliare consistente nell’edificazione di due case unifamiliari, l’una sul fondo n. __________3 e l’altra sul fondo n. __________7 RFD , D __________, quale impresa generale, ha appaltato una parte delle opere a AP 1, la quale a sua volta ha subappaltato parte dei lavori da gessatore, per una mercede preventivata in fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D), a AO 1.

La presente vertenza trae origine dal rifiuto di AP 1 di corrispondere a AO 1, la quale sosteneva che a seguito della pattuizione di opere supplementari la mercede preventivata era stata aumentata a fr. 32'500.- per la casa sul fondo n. __________3 (doc. F) e a fr. 38'926.- per la casa sul fondo n. __________7 (doc. F e G), altri importi oltre ai fr. 34’462.- (fr. 26'462.- per quanto svolto sul fondo n. __________3 [doc. H p. 2 e I p. 2] e fr. 8'000.- per quanto svolto sul fondo n. __________7 [doc. L p. 2]) versati sino ad oggi.

  1. Con petizione 5 aprile 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 37'616.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018. Essa, rilevando di aver portato a termine le opere oggetto del preventivo “iniziale” successivamente aumentato, ha preteso di poter fatturare alla controparte fr. 32'462.- (doc. H p. 1 e I p. 1) per quanto svolto sul fondo n. __________3, con dunque un saldo a suo favore di fr. 6’000.-, e fr. 39’616.- (doc. L p. 1 e M) per quanto svolto sul fondo n. __________7, con dunque un saldo a suo favore di ulteriori fr. 31'616.-.

La convenuta si è opposta alla petizione per tre ordini di motivi, ossia per il fatto che le opere supplementari rivendicate in causa non erano state commissionate da lei ma in parte da D__________ __________ e in parte dai futuri acquirenti delle case, per il fatto che il prezzo preventivato con il doc. D era stato interamente soluto, tranne per l’importo di fr. 6’616.-, e per il fatto che le opere realizzate dall’attrice erano risultate difettose ciò che appunto giustificava la trattenuta di quell’importo.

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 9 febbraio 2022, per quanto qui interessa, ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n.
  1. e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di fr. 36'962.- oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2018 (dispositivo n. 1.1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1’900.- e le spese di fr. 980.- per il 2% a carico dell’attrice e per il 98% a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr. 3’400.- a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. 1.2).

Dopo aver accertato che tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente erano state eseguite e non erano difettose, che le stesse erano state commissionate dalla convenuta tramite il suo rappresentante o organo di fatto G__________ __________ e che l’entità delle somme indicate dall’attrice era corretta, egli ha concluso che a quest’ultima spettavano ancora fr. 6’000.- (fr. 32'462.- [doc. H p. 1 e I p. 1] ./. fr. 26'462.- [doc. H p. 2 e I p. 2]) per quanto svolto sul fondo n. __________3 e fr. 30'962.- (fr. 32'500.- [doc. F] + fr. 6'426.- [doc. G]./. fr. 8'000.- [doc. L p. 2]) per quanto svolto sul fondo n. __________7.

  1. Con il tempestivo appello 14 marzo 2022 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la tempestiva risposta 22 aprile 2022, la convenuta ha chiesto la riforma dei dispositivi pretorili n. 1.1 e 1.2 nel senso di essere condannata al pagamento di soli fr. 6’616.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Essa, censurando gli accertamenti pretorili secondo cui tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente erano state eseguite, secondo cui le stesse erano state commissionate da lei, segnatamente tramite G__________ __________, e secondo cui l’entità degli importi indicati dall’attrice era corretta, ha escluso di essere tenuta a pagare le somme poste a suo carico nella decisione di primo grado, ammettendo in ogni caso di essere debitrice dei fr. 6’000.- da lei non pagati nell’ambito della fattura 23 maggio 2018 (doc. I), di fatto corrispondente all’intero saldo rivendicato dalla controparte per le opere svolte sul fondo n. __________3, e dei fr. 616.- da lei non pagati nell’ambito della fattura 1° giugno 2018 (doc. L) relativa ai lavori svolti sul fondo n. __________7, che in definitiva sono rimasti litigiosi in ragione di fr. 30'346.-.

  1. Il Pretore ha innanzitutto accertato che tutte le opere oggetto del preventivo “iniziale” e di quelli successivi erano state effettivamente eseguite. La convenuta non aveva in effetti contestato né l’esecuzione delle opere indicate nel preventivo “iniziale” di fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D), né l’esecuzione delle opere indicate in tutti i preventivi successivi (doc. E, G, N e O, da cui risultavano ulteriori opere di fr. 14'237.94 per la casa sul fondo n. __________3 e di fr. 20'699.94 per la casa sul fondo n. 7) che, a detta dell’attrice, avrebbero poi indotto le parti ad aumentare la somma preventivata a fr. 32'500.- per la casa sul fondo n. 3 (doc. F) e a fr. 38'926.- per la casa sul fondo n. 7 (doc. F e G). Oltretutto l’esecuzione di tutte quelle opere era stata attestata dai testi M __________ (p. 2 seg.), Mi __________ (p. 4) e L __________ (p. 6).

5.1. In questa sede la convenuta ha obiettato che l’esecuzione di eventuali opere supplementari, da lei ampiamente contestata, non poteva essere considerata provata mediante le sole testimonianze di M__________ , Mi __________ e L__________ , tutte inattendibili per varie ragioni, ed era stata in ogni caso smentita da molteplici testimonianze ignorate dal giudice di prime cure, e meglio quelle di G __________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________ (p. 4) e Lui__________ __________ (p. 2).

5.2. La censura dev’essere disattesa già per il fatto che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha assolutamente spiegato in quali punti della risposta e della duplica, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, aveva provveduto a contestare l’esecuzione delle opere indicate nel preventivo “iniziale” di fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D) e l’esecuzione delle opere indicate in tutti i preventivi successivi (doc. E, G, N e O).

Si aggiunga, a titolo abbondanziale, che effettivamente una contestazione del genere non rientrava nei tre ordini di motivi per i quali essa negli allegati preliminari si era opposta alla petizione (cfr. supra consid. 2), dal fatto che nella risposta di causa essa, riferendosi alle opere indicate nel preventivo “iniziale”, possa aver sostenuto di non “contestare … l’esecuzione da parte dell’attrice delle opere previste” (p. 3), non potendosi per altro dedurre una chiara e inequivocabile contestazione dell’esecuzione delle opere indicate nei preventivi successivi.

  1. Il Pretore ha in seguito accertato che tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente, eseguite dall’attrice, erano state commissionate dalla convenuta. I testi M__________ __________ (p. 2 seg.), Mi__________ __________ (p. 4) e L__________ __________ (p. 6) avevano in effetti dichiarato che l’esecuzione di quelle opere era stata a suo tempo richiesta da G__________ , che era autorizzato come rappresentante o organo di fatto a vincolare la convenuta (teste R __________ p. 4), tanto da aver persino sottoscritto per quella società un importante accordo con D__________ __________ (doc. S; teste G__________ ). Altri due elementi deponevano del resto a favore della legittimazione passiva della convenuta: il fatto che essa avesse ammesso in causa di essere tuttora debitrice di fr. 6'000.- - riservata beninteso la questione della difettosità delle opere eseguite - dei fr. 26’000.- a lei fatturati in relazione alla fattura 23 maggio 2018 (doc. I), ossia di essere tenuta a pagare il saldo rivendicato dalla controparte per le opere svolte sul fondo n. 3; e il fatto che essa nello scritto 29 maggio 2019 alla Pretura (doc. R) avesse comunicato di aver incoato una procedura esecutiva nei confronti di D __________ per l’importo di fr. 64'500.- e soprattutto avesse aggiunto che “parte delle pretese vantate dall’attrice” nei suoi confronti “corrispondono a quelle che la convenuta vanta nei confronti della spett. D __________, cosicché in caso di esito positivo della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione di cui sopra la convenuta sarà in grado di soddisfare le pretese dell’attrice”.

6.1. In questa sede la convenuta ha ribadito che le opere supplementari asseritamente eseguite dall’attrice non erano state commissionate da lei. Le sole testimonianze di M__________ , Mi __________ e L__________ , a suo dire inattendibili per le ragioni di cui si dirà più avanti, non costituivano in effetti una prova sufficiente in tal senso, specie a fronte delle molteplici testimonianze agli atti di tenore opposto ignorate dal giudice di prime cure, e meglio quelle di G __________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________ (p. 4) e Lui__________ __________ (p. 2), e in ogni caso nemmeno risultava che G__________ , incaricato di controllare l’andamento dei lavori nel cantiere (teste G __________ p. 2) e non iscritto a RC quale organo, fosse un suo valido rappresentante. I due ulteriori elementi che per il Pretore avrebbero dovuto deporre a favore della sua legittimazione passiva erano a loro volta privi di rilevanza, la prima non riguardando comunque i lavori svolti sul fondo n. __________7, gli unici ancora litigiosi, e la seconda concernendo solo una “parte”, non meglio precisata, “delle pretese vantate dall’attrice” e non certo tutte quante.

6.2. La censura non può trovare accoglimento.

6.2.1. La convenuta ha invero ragione laddove ha evidenziato che i due ulteriori elementi evocati nella decisione pretorile a favore della sua legittimazione passiva non erano decisivi sul tema, e ciò per le pertinenti ragioni da lei esposte, a cui si può rinviare.

6.2.2. Essa non può tuttavia essere seguita laddove ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto comunque dimostrato che l’esecuzione di tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente era stata a suo tempo richiesta da G__________ __________, persona autorizzata a vincolarla.

Che innanzitutto G__________ __________ potesse validamente vincolare la convenuta dev’essere considerato assodato già per il fatto che quest’ultima, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con le considerazioni di fatto e di diritto, indicate puntualmente nella decisione, che avevano indotto il primo giudice a decidere in tal senso. Si aggiunga che le due circostanze addotte sul tema dalla convenuta, per altro per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, nemmeno erano idonee a smentire la conclusione pretorile, confermata oltretutto anche dalle testimonianze di V__________ __________ (p. 2), direttore di D__________ , e di Gi __________ (p. 2), figlio di G__________ __________ nonché direttore della convenuta (doc. B bis).

Che poi l’istruttoria avesse dimostrato che G__________ __________, a nome e per conto della convenuta, avesse richiesto all’attrice l’esecuzione di tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente, è una conclusione tutt’altro che arbitraria.

I testi M__________ __________ (p. 2 seg.), Mi__________ __________ (p. 4) e L__________ __________ (p. 6) lo hanno in effetti attestato in modo inequivocabile e la convenuta è malvenuta a mettere in dubbio la loro attendibilità per varie ragioni, segnatamente per il fatto che i tre erano dipendenti dell’attrice mentre il secondo era pure il fratello di un socio della stessa, per il fatto che i primi due avevano “stranamente” ricordato la circostanza pur non avendo nessuna idea dell’esistenza o meno di bollettini di lavoro, pur non avendo mai visto il preventivo “iniziale” e pur ignorando gli intendimenti delle parti in merito all’entità e al piano di realizzazione dei lavori, e per il fatto che il primo non era stato in grado di distinguere tra le opere originariamente pattuite e quelle supplementari: la prima obiezione, ossia la presunta vicinanza di uno o più testimoni a una parte, non è in effetti atta, in assenza di incoerenze o contraddizioni nel loro resoconto, come si vedrà qui non provate, a renderli non credibili (TF 4P.137/2000 del 5 gennaio 2001 consid. 3a, 4P.71/2004 del 26 agosto 2004 consid. 3.3, 4P.243/2004 del 15 marzo 2005 consid. 4.3.3; II CCA 21 settembre 2021 inc. n. 12.2020.122, 8 marzo 2022 inc. n. 12.2021.105); le altre due obiezioni, per altro evocate per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, sono invece, la prima, non determinante, rispettivamente, la seconda, non determinante e non provata.

La convenuta ha ribadito che agli atti vi erano però non meno di quattro testimonianze di tenore opposto, quella di G__________ __________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________ (p. 3, come pure p. 4 dell’inc. OR.2019.16 rich.) e Lui__________ __________ (p. 1, come pure p. 2 dell’inc. OR.2019.16 rich.). Ora, le ultime tre testimonianze sono d’acchito irrilevanti sul tema della legittimazione passiva della convenuta, visto che nelle stesse il primo, l’amministratore di D__________ __________ (cfr. sua deposizione p. 7), e gli altri due, i futuri acquirenti della casa sul fondo n. 7 (cfr. doc. A), si erano limitati a dichiarare che essi non avevano commissionato alcun’opera supplementare all’attrice. La sola e unica testimonianza di una certa rilevanza sul tema risulta in definitiva essere quella di G , il quale ha effettivamente dichiarato di non aver mai dato ordini per l’esecuzione di opere supplementari (p. 2). Quella testimonianza, di cui per altro la convenuta si è prevalsa per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, non è però sufficiente a confutare le tre concordi deposizioni in senso contrario rese dai testi M , Mi __________ e L__________ , che oltretutto hanno un interesse nella lite di gran lunga minore a quello di G : nonostante quest’ultimo abbia certo dichiarato di non essere l’azionista della convenuta e di nemmeno sapere chi fosse il titolare delle azioni (p. 1), ciò che era stato confermato anche da Gi __________ (p. 2), l’amministratore unico della stessa R__________ __________ (cfr. doc. B bis) lo ha in effetti considerato essere la persona di riferimento e presumibilmente l’azionista della società, aggiungendo come nel 2015, prima ancora che G__________ __________ per sua ammissione (p.

  1. fosse stato assunto alle dipendenze della società, il mandato d’amministratore gli era stato conferito proprio da lui (teste R__________ __________ p. 2); il fatto che nel 2015 la società avesse poi deciso di assumere il figlio allora ventiquattrenne di G__________ , Gi , attribuendogli il ruolo di direttore con firma individuale (FUSC __________ del , pubbl. nr. ), e il fatto che G __________ possa aver sottoscritto per la società un importante accordo con D __________ (doc. S; teste G __________), dimostrano a loro volta come costui, laddove non fosse stato la persona di riferimento o l’azionista della società, rivestiva comunque una posizione di rilievo all’interno della stessa, in ogni caso più importante di quello di mero direttore tecnico dei cantieri, da lui pretesa (p. 1).
  1. Il Pretore ha quindi accertato la correttezza dell’ammontare delle somme indicate dall’attrice. I due ulteriori elementi da lui già menzionati a favore della legittimazione passiva della convenuta, ovvero l’ammissione da parte della convenuta di essere tuttora debitrice di fr. 6'000.- dei fr. 26’000.- a lei fatturati in relazione alla fattura 23 maggio 2018 (doc. I) e il fatto che essa nello scritto 29 maggio 2019 (doc. R) avesse dichiarato che “in caso di esito positivo della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione di cui sopra la convenuta sarà in grado di soddisfare le pretese dell’attrice”, permettevano innanzitutto di ritenere comprovato pure l’ammontare della retribuzione richiesta dall’attrice per quanto riguardava l’importo di fr. 32'500.- per ogni casa: infatti, posto che la convenuta non aveva contestato l’esecuzione delle opere da parte dell’attrice, posto che dai preventivi si evinceva che le opere eseguite presso le due case erano uguali (cfr. doc. N e O), circostanza per altro non contestata, posto che l’istruttoria aveva permesso di dimostrare che le opere erano state eseguite su richiesta della convenuta e posto che l’accordo di una mercede di fr. 32'500.- per le opere eseguite nella casa sul fondo n. __________3 risultava pure assodato, era evidente che anche in relazione alle opere per la casa sul fondo n. __________7 doveva essere riconosciuto il diritto alla medesima mercede. Per quanto riguardava le ulteriori opere eseguite solo presso la casa sul fondo n. __________7, oggetto del preventivo di fr. 6'462.- (doc. G), poste le medesime premesse, occorreva altresì evidenziare, per quanto concerneva il quantum, che la convenuta non ne aveva contestato la congruità, che a sua volta doveva pertanto essere riconosciuta.

7.1. In questa sede la convenuta ha sostenuto che l’ammontare delle pretese dell’attrice, da lei ampiamente contestato nella sede preprocessuale (cfr. doc. 3 e 6) e nella risposta di causa (p. 3 seg.), non era stato minimamente provato, essendo per altro chiaro - come già accennato - che i due ulteriori elementi che per il Pretore avrebbero dovuto comprovarlo erano irrilevanti.

Dal canto suo, l’attrice ha invece evidenziato che negli allegati preliminari la controparte non aveva sollevato nessuna contestazione sull’entità delle sue pretese.

7.2. Il giudizio con cui il giudice di prime cure ha accertato la correttezza dell’ammontare delle pretese attoree, da lui poi ammesse per fr. 36'962.-, può essere confermato già per il fatto che la convenuta negli allegati preliminari non aveva contestato l’entità di quelle pretese - poco importando invece se la contestazione possa essere stata formulata nella fase preprocessuale, ciò che per altro dai doc. 3 e 6 menzionati nel gravame non risulta - una tale contestazione non rientrando nemmeno nei tre ordini di motivi per i quali essa in quegli allegati si era opposta alla petizione (cfr. supra consid. 2). Dal fatto che la convenuta nella risposta possa aver sostenuto che “come si è giunti all’esorbitante importo di fr. 32'500.- non è dato a sapere” (p. 3) aggiungendo di aver “commissionato lavori per fr. 20'000.-, come da preventivo di cui al doc. C, non un franco di più, all’attrice l’onere di provare come dall’importo iniziale si è giunti ad un importo quasi doppio” (p. 3 seg.) non si può in effetti dedurre l’esistenza di una chiara e inequivocabile contestazione dell’ammontare delle pretese dell’attrice, non evincibile nemmeno da altri passaggi della risposta o della duplica.

  1. “A titolo puramente abbondanziale” e “nella denegata ed avversata ipotesi in cui codesto tribunale dovesse comunque ritenere l’appellante debitrice nei confronti dell’appellata” (appello p. 13), la convenuta ha sostenuto che dalle pretese della controparte doveva in ogni caso essere decurtato un importo di fr. 14'000.-, visto e considerato che le parti si erano a suo tempo accordate nel senso che D__________ __________ avrebbe versato all’attrice tale somma (teste V__________ __________ p. 2).

Il rilievo dev’essere disatteso. L’esistenza di un tale accordo (poi pacificamente non rispettato da D__________ , cfr. teste V __________ p. 2), il cui effetto novatorio, non presunto (art. 116 cpv. 1 CO), nemmeno è stato preteso e dimostrato, è in effetti stata allegata per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo con l’appello e non può pertanto essere considerata per il giudizio, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto, se in precedenza non erano stati validamente allegati dalle parti (TF 4A_309/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.2, 4A_270/2016 del 7 ottobre 2016 consid. 3, 4A_558/2020 del 18 maggio 2021 consid. 6).

  1. Chiedendo di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione per il solo importo in capitale da lei indicato (di fr. 6’616.-), la convenuta ha infine pure chiesto, implicitamente, che, diversamente da quanto deciso dal Pretore, sulle somme eventualmente poste a suo carico non fossero dovuti gli interessi moratori del 5% dal 5 dicembre 2018.

Nella sua impugnativa la domanda non è stata tuttavia motivata, sicché il gravame, su questo punto, dev’essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 8 maggio 2019 inc. n. 12.2017.159, 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178, 25 agosto 2020 inc. n. 12.2019.127/133).

  1. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 30'346.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 14 marzo 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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