4A_270/2016, 4A_309/2013, 4A_558/2020, 4P.137/2000, 4P.243/2004, + 1 weiteres
Incarto n. 12.2022.34
Lugano 13 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.17 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 5 aprile 2019 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37'616.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 9 febbraio 2022 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 36'962.- oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2018;
appellante la convenuta, con appello 14 marzo 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di essere condannata al pagamento di soli fr. 6’616.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con risposta 22 aprile 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
La presente vertenza trae origine dal rifiuto di AP 1 di corrispondere a AO 1, la quale sosteneva che a seguito della pattuizione di opere supplementari la mercede preventivata era stata aumentata a fr. 32'500.- per la casa sul fondo n. __________3 (doc. F) e a fr. 38'926.- per la casa sul fondo n. __________7 (doc. F e G), altri importi oltre ai fr. 34’462.- (fr. 26'462.- per quanto svolto sul fondo n. __________3 [doc. H p. 2 e I p. 2] e fr. 8'000.- per quanto svolto sul fondo n. __________7 [doc. L p. 2]) versati sino ad oggi.
La convenuta si è opposta alla petizione per tre ordini di motivi, ossia per il fatto che le opere supplementari rivendicate in causa non erano state commissionate da lei ma in parte da D__________ __________ e in parte dai futuri acquirenti delle case, per il fatto che il prezzo preventivato con il doc. D era stato interamente soluto, tranne per l’importo di fr. 6’616.-, e per il fatto che le opere realizzate dall’attrice erano risultate difettose ciò che appunto giustificava la trattenuta di quell’importo.
Dopo aver accertato che tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente erano state eseguite e non erano difettose, che le stesse erano state commissionate dalla convenuta tramite il suo rappresentante o organo di fatto G__________ __________ e che l’entità delle somme indicate dall’attrice era corretta, egli ha concluso che a quest’ultima spettavano ancora fr. 6’000.- (fr. 32'462.- [doc. H p. 1 e I p. 1] ./. fr. 26'462.- [doc. H p. 2 e I p. 2]) per quanto svolto sul fondo n. __________3 e fr. 30'962.- (fr. 32'500.- [doc. F] + fr. 6'426.- [doc. G]./. fr. 8'000.- [doc. L p. 2]) per quanto svolto sul fondo n. __________7.
Essa, censurando gli accertamenti pretorili secondo cui tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente erano state eseguite, secondo cui le stesse erano state commissionate da lei, segnatamente tramite G__________ __________, e secondo cui l’entità degli importi indicati dall’attrice era corretta, ha escluso di essere tenuta a pagare le somme poste a suo carico nella decisione di primo grado, ammettendo in ogni caso di essere debitrice dei fr. 6’000.- da lei non pagati nell’ambito della fattura 23 maggio 2018 (doc. I), di fatto corrispondente all’intero saldo rivendicato dalla controparte per le opere svolte sul fondo n. __________3, e dei fr. 616.- da lei non pagati nell’ambito della fattura 1° giugno 2018 (doc. L) relativa ai lavori svolti sul fondo n. __________7, che in definitiva sono rimasti litigiosi in ragione di fr. 30'346.-.
5.1. In questa sede la convenuta ha obiettato che l’esecuzione di eventuali opere supplementari, da lei ampiamente contestata, non poteva essere considerata provata mediante le sole testimonianze di M__________ , Mi __________ e L__________ , tutte inattendibili per varie ragioni, ed era stata in ogni caso smentita da molteplici testimonianze ignorate dal giudice di prime cure, e meglio quelle di G __________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________ (p. 4) e Lui__________ __________ (p. 2).
5.2. La censura dev’essere disattesa già per il fatto che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha assolutamente spiegato in quali punti della risposta e della duplica, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, aveva provveduto a contestare l’esecuzione delle opere indicate nel preventivo “iniziale” di fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D) e l’esecuzione delle opere indicate in tutti i preventivi successivi (doc. E, G, N e O).
Si aggiunga, a titolo abbondanziale, che effettivamente una contestazione del genere non rientrava nei tre ordini di motivi per i quali essa negli allegati preliminari si era opposta alla petizione (cfr. supra consid. 2), dal fatto che nella risposta di causa essa, riferendosi alle opere indicate nel preventivo “iniziale”, possa aver sostenuto di non “contestare … l’esecuzione da parte dell’attrice delle opere previste” (p. 3), non potendosi per altro dedurre una chiara e inequivocabile contestazione dell’esecuzione delle opere indicate nei preventivi successivi.
6.1. In questa sede la convenuta ha ribadito che le opere supplementari asseritamente eseguite dall’attrice non erano state commissionate da lei. Le sole testimonianze di M__________ , Mi __________ e L__________ , a suo dire inattendibili per le ragioni di cui si dirà più avanti, non costituivano in effetti una prova sufficiente in tal senso, specie a fronte delle molteplici testimonianze agli atti di tenore opposto ignorate dal giudice di prime cure, e meglio quelle di G __________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________ (p. 4) e Lui__________ __________ (p. 2), e in ogni caso nemmeno risultava che G__________ , incaricato di controllare l’andamento dei lavori nel cantiere (teste G __________ p. 2) e non iscritto a RC quale organo, fosse un suo valido rappresentante. I due ulteriori elementi che per il Pretore avrebbero dovuto deporre a favore della sua legittimazione passiva erano a loro volta privi di rilevanza, la prima non riguardando comunque i lavori svolti sul fondo n. __________7, gli unici ancora litigiosi, e la seconda concernendo solo una “parte”, non meglio precisata, “delle pretese vantate dall’attrice” e non certo tutte quante.
6.2. La censura non può trovare accoglimento.
6.2.1. La convenuta ha invero ragione laddove ha evidenziato che i due ulteriori elementi evocati nella decisione pretorile a favore della sua legittimazione passiva non erano decisivi sul tema, e ciò per le pertinenti ragioni da lei esposte, a cui si può rinviare.
6.2.2. Essa non può tuttavia essere seguita laddove ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto comunque dimostrato che l’esecuzione di tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente era stata a suo tempo richiesta da G__________ __________, persona autorizzata a vincolarla.
Che innanzitutto G__________ __________ potesse validamente vincolare la convenuta dev’essere considerato assodato già per il fatto che quest’ultima, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con le considerazioni di fatto e di diritto, indicate puntualmente nella decisione, che avevano indotto il primo giudice a decidere in tal senso. Si aggiunga che le due circostanze addotte sul tema dalla convenuta, per altro per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, nemmeno erano idonee a smentire la conclusione pretorile, confermata oltretutto anche dalle testimonianze di V__________ __________ (p. 2), direttore di D__________ , e di Gi __________ (p. 2), figlio di G__________ __________ nonché direttore della convenuta (doc. B bis).
Che poi l’istruttoria avesse dimostrato che G__________ __________, a nome e per conto della convenuta, avesse richiesto all’attrice l’esecuzione di tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente, è una conclusione tutt’altro che arbitraria.
I testi M__________ __________ (p. 2 seg.), Mi__________ __________ (p. 4) e L__________ __________ (p. 6) lo hanno in effetti attestato in modo inequivocabile e la convenuta è malvenuta a mettere in dubbio la loro attendibilità per varie ragioni, segnatamente per il fatto che i tre erano dipendenti dell’attrice mentre il secondo era pure il fratello di un socio della stessa, per il fatto che i primi due avevano “stranamente” ricordato la circostanza pur non avendo nessuna idea dell’esistenza o meno di bollettini di lavoro, pur non avendo mai visto il preventivo “iniziale” e pur ignorando gli intendimenti delle parti in merito all’entità e al piano di realizzazione dei lavori, e per il fatto che il primo non era stato in grado di distinguere tra le opere originariamente pattuite e quelle supplementari: la prima obiezione, ossia la presunta vicinanza di uno o più testimoni a una parte, non è in effetti atta, in assenza di incoerenze o contraddizioni nel loro resoconto, come si vedrà qui non provate, a renderli non credibili (TF 4P.137/2000 del 5 gennaio 2001 consid. 3a, 4P.71/2004 del 26 agosto 2004 consid. 3.3, 4P.243/2004 del 15 marzo 2005 consid. 4.3.3; II CCA 21 settembre 2021 inc. n. 12.2020.122, 8 marzo 2022 inc. n. 12.2021.105); le altre due obiezioni, per altro evocate per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, sono invece, la prima, non determinante, rispettivamente, la seconda, non determinante e non provata.
La convenuta ha ribadito che agli atti vi erano però non meno di quattro testimonianze di tenore opposto, quella di G__________ __________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________ (p. 3, come pure p. 4 dell’inc. OR.2019.16 rich.) e Lui__________ __________ (p. 1, come pure p. 2 dell’inc. OR.2019.16 rich.). Ora, le ultime tre testimonianze sono d’acchito irrilevanti sul tema della legittimazione passiva della convenuta, visto che nelle stesse il primo, l’amministratore di D__________ __________ (cfr. sua deposizione p. 7), e gli altri due, i futuri acquirenti della casa sul fondo n. 7 (cfr. doc. A), si erano limitati a dichiarare che essi non avevano commissionato alcun’opera supplementare all’attrice. La sola e unica testimonianza di una certa rilevanza sul tema risulta in definitiva essere quella di G , il quale ha effettivamente dichiarato di non aver mai dato ordini per l’esecuzione di opere supplementari (p. 2). Quella testimonianza, di cui per altro la convenuta si è prevalsa per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, non è però sufficiente a confutare le tre concordi deposizioni in senso contrario rese dai testi M , Mi __________ e L__________ , che oltretutto hanno un interesse nella lite di gran lunga minore a quello di G : nonostante quest’ultimo abbia certo dichiarato di non essere l’azionista della convenuta e di nemmeno sapere chi fosse il titolare delle azioni (p. 1), ciò che era stato confermato anche da Gi __________ (p. 2), l’amministratore unico della stessa R__________ __________ (cfr. doc. B bis) lo ha in effetti considerato essere la persona di riferimento e presumibilmente l’azionista della società, aggiungendo come nel 2015, prima ancora che G__________ __________ per sua ammissione (p.
7.1. In questa sede la convenuta ha sostenuto che l’ammontare delle pretese dell’attrice, da lei ampiamente contestato nella sede preprocessuale (cfr. doc. 3 e 6) e nella risposta di causa (p. 3 seg.), non era stato minimamente provato, essendo per altro chiaro - come già accennato - che i due ulteriori elementi che per il Pretore avrebbero dovuto comprovarlo erano irrilevanti.
Dal canto suo, l’attrice ha invece evidenziato che negli allegati preliminari la controparte non aveva sollevato nessuna contestazione sull’entità delle sue pretese.
7.2. Il giudizio con cui il giudice di prime cure ha accertato la correttezza dell’ammontare delle pretese attoree, da lui poi ammesse per fr. 36'962.-, può essere confermato già per il fatto che la convenuta negli allegati preliminari non aveva contestato l’entità di quelle pretese - poco importando invece se la contestazione possa essere stata formulata nella fase preprocessuale, ciò che per altro dai doc. 3 e 6 menzionati nel gravame non risulta - una tale contestazione non rientrando nemmeno nei tre ordini di motivi per i quali essa in quegli allegati si era opposta alla petizione (cfr. supra consid. 2). Dal fatto che la convenuta nella risposta possa aver sostenuto che “come si è giunti all’esorbitante importo di fr. 32'500.- non è dato a sapere” (p. 3) aggiungendo di aver “commissionato lavori per fr. 20'000.-, come da preventivo di cui al doc. C, non un franco di più, all’attrice l’onere di provare come dall’importo iniziale si è giunti ad un importo quasi doppio” (p. 3 seg.) non si può in effetti dedurre l’esistenza di una chiara e inequivocabile contestazione dell’ammontare delle pretese dell’attrice, non evincibile nemmeno da altri passaggi della risposta o della duplica.
Il rilievo dev’essere disatteso. L’esistenza di un tale accordo (poi pacificamente non rispettato da D__________ , cfr. teste V __________ p. 2), il cui effetto novatorio, non presunto (art. 116 cpv. 1 CO), nemmeno è stato preteso e dimostrato, è in effetti stata allegata per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo con l’appello e non può pertanto essere considerata per il giudizio, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto, se in precedenza non erano stati validamente allegati dalle parti (TF 4A_309/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.2, 4A_270/2016 del 7 ottobre 2016 consid. 3, 4A_558/2020 del 18 maggio 2021 consid. 6).
Nella sua impugnativa la domanda non è stata tuttavia motivata, sicché il gravame, su questo punto, dev’essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 8 maggio 2019 inc. n. 12.2017.159, 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178, 25 agosto 2020 inc. n. 12.2019.127/133).
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 30'346.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 14 marzo 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).