Incarto n. 12.2022.33
Lugano 15 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 2 dicembre 2021 da
AO 1 ) AO 2 ) entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
AP 1 ), ora d’ignota dimora AP 2 ), ora d’ignota dimora
con cui gli attori, quali creditori solidali, hanno chiesto di condannare i convenuti, quali
debitori solidali, a versare loro vari importi per complessivi fr. 38'338.85 oltre interessi a
titolo di indennità per occupazione abusiva e spese diverse e fr. 904.70 mensili oltre
interessi a partire dal mese di gennaio 2022 per spese di deposito, nonché il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta da AP 2 avverso il PE n. __________19
dell’UE di Mendrisio e da AP 1 avverso il PE n. __________20 dell’UE di
Mendrisio;
pretese che i convenuti hanno omesso di contestare e che il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto con decisione 10 febbraio 2022, con cui ha confermato
integralmente la domanda condannatoria e respinto per contro le domande di rigetto
definitivo dell’opposizione;
appellanti i convenuti con scritto 11 marzo 2022, con cui si sono opposti al giudizio
summenzionato;
tenuto conto che il gravame non è stato notificato agli attori per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. A seguito di una disdetta per mora nel pagamento delle pigioni, i locatori AO 1 e AO 2 hanno chiesto e ottenuto l’espulsione di AP 1 e AP 2 dall’abitazione monofamiliare di __________ (Via __________) che questi conducevano in locazione (doc. B). Le relative decisioni, entrambe prolate dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord e datate 17 dicembre 2020 (inc. SO.2020.780/811), sono passate in giudicato (doc. C e D).
B. Con separati precetti esecutivi (in via di realizzazione del pegno manuale) n. __________19 e __________20 dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, datati 9 settembre 2021 e notificati in via edittale, AO 1e AO 2 hanno escusso AP 2 e AP 1 per il pagamento di complessivi fr. 34'855.60 oltre interessi (doc. G e H). Entrambi gli escussi hanno interposto opposizione.
C. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 2 dicembre 2021 AO 1e AO 2 hanno convenuto AP 1ed AP 2 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando la loro condanna al pagamento di complessivi fr. 38'338.85 oltre interessi (a titolo di indennità per occupazione abusiva, spese legali e spese per la procedura di espulsione, per l’esecuzione dello sfratto, per la sostituzione del cilindro, per l’intervento del perito comunale nonché per lo spostamento e il deposito dei mobili), fr. 904.70 mensili oltre interessi a partire da gennaio 2022 quali spese correnti di deposito nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dai convenuti ai summenzionati precetti esecutivi.
D. Malgrado l’assegnazione (in via edittale) di un primo termine di 30 giorni e di un secondo termine suppletorio di 10 giorni per presentare una risposta alla petizione avversa, i convenuti sono rimasti silenti.
E. Con decisione 10 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha accolto le pretese pecuniarie degli attori, respingendo per contro le domande di rigetto definitivo dell’opposizione, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 3'000.-, a carico degli attori per 1/4 e dei convenuti per 3/4 e condannando i secondi a versare ai primi, in via solidale, fr. 3'000.- per ripetibili.
F. Con “appello” 11 marzo 2022 i convenuti si sono aggravati contro tale giudizio, chiedendo una sua riconsiderazione sulla base degli atti di prima sede e di ulteriori documenti prodotti con l’impugnativa, ove è altresì indicato un numero di telefono e un indirizzo e-mail (.ch), mentre sulla busta di trasmissione figura il loro vecchio recapito ().
G. Malgrado i vari solleciti telefonici, per posta elettronica (e-mail del 22 marzo 2022) e per scritto raccomandato (cfr. comunicazione 6 aprile 2022, inviata al recapito di __________) di questa Camera, gli appellanti hanno omesso di indicare il loro attuale Comune di domicilio e un recapito postale valido per la notifica della corrispondenza.
H. L’impugnativa non è stata notificata agli attori per una risposta.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata.
Giusta l’art. 311 cpv. 1 CPC l’appello deve essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. In concreto, la decisione del 10 febbraio 2022 è stata notificata agli appellanti in via edittale (art. 141 CPC), con la pubblicazione sul Foglio ufficiale (FUCT), il 17 febbraio 2022. L’appello 11 marzo 2022 è pertanto senz’altro tempestivo.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. Un appello motivato deve altresì contenere delle richieste di giudizio (domande o conclusioni); difatti, da esso deve risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3; DTF 137 III 617 consid. 4.2.2; IICCA del 29 marzo 2021, inc. 12.2020.145, consid. 9).
In analogia con quanto previsto dall’art. 221 cpv. 1 CPC, l’appello deve segnatamente contenere la designazione delle parti (DTF 138 III 213 consid. 2.3). Per le persone fisiche ciò comprende anche l’indicazione dell’indirizzo (STF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 3.4 e 4A_364/2013 del 5 marzo 2014 consid. 16.1), che è inoltre indispensabile onde effettuare le necessarie notifiche, fra cui la richiesta di anticipo (art. 101 CPC).
Nel caso concreto si prescinde da un nuovo sollecito, in via edittale, volto a ottenere l’indicazione di un valido recapito, giacché il gravame è di primo acchito irricevibile per assenza di motivazione. Esso difatti non contiene alcun confronto con il giudizio di primo grado e in particolare con le conseguenze della preclusione (art. 223 CPC) e si limita in termini generici a invitare questa Camera a “riprendere in considerazione il malloppo di più di 50 pagine…consegnato il 16 dicembre 2020 al Pretore aggiunto” e a tener conto della “denuncia inoltrata il 31 gennaio 2021…al Ministero pubblico” nonché di ulteriori scritti prodotti in questa sede; ciò peraltro senza indicare perché detti documenti sarebbero ammissibili (art. 229 e 317 CPC), quali elementi ivi contenuti potrebbero influenzare l’esito della procedura e per quale motivo, come pure senza formulare alcuna richiesta di giudizio.
Ne discende che l’impugnativa dev’essere dichiarata irricevibile. Nel presente caso, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per una notificazione per via edittale di questo giudizio agli appellanti. Viste le circostanze particolari della fattispecie, si prescinde dal prelievo di spese processuali. Non si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non ha dovuto presentare una risposta. Il valore litigioso ammonta a fr. 38'338.85.
Terminando la controversia con un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
decide:
L’appello 11 marzo 2022 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).