Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.07.2022 12.2022.3

Incarto n. 12.2022.3

Lugano 19 luglio 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.27 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione del 20 gennaio 2021 da

AP 1 rappr. dall’ PA 1

contro

AO 1 rappr. dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto che venga fatto ordine al convenuto di fornirgli, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza e con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, la distinta della documentazione contabile - e le relative pezze giustificative - dalla quale risulti l’utile conseguito da quest’ultimo sino alla data della decisione, direttamente o indirettamente, con le operazioni eseguite unitamente a R__________ __________, personalmente o indirettamente, sulla particella n. 1283 RFD di __________,

domande a cui si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza del 26 novembre 2021 ponendo tasse e spese a carico della parte attrice,

appellante l’attore con atto di appello di data 13 gennaio 2022 con cui postula l’annullamento della sentenza impugnata e l’accoglimento della petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre il convenuto con risposta del 3 marzo 2022 chiede la reiezione del gravame, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

  1. Nel periodo 2013 - 2014 AP 1 ha conosciuto R__________ , un importante investitore olandese che si è dimostrato interessato a svolgere operazioni immobiliari in Ticino. Stando agli intendimenti, insieme, essi avrebbero dovuto compiere una prima operazione a P a cui ne sarebbero dovute seguire delle altre. Al fine di commercializzare l’operazione AP 1 ha coinvolto AO 1, presentandolo a R__________ __________.

  2. Il 18 gennaio 2014 AO 1 ha sottoscritto, sia a titolo personale che in qualità di amministratore di Studio __________ SA e di Immobiliare __________ SA, un atto denominato “Convenzione/ accordo quadro” con cui si impegnava a riconoscere a AP 1 il 50% di ogni utile conseguito nell’ambito delle operazioni immobiliari compiute dallo stesso AO 1 o dalle sue società con R__________ __________ (doc. B). Detto documento prevedeva pure uno spazio per la firma di AP 1, firma che non è però presente sull’atto.

Il 28 febbraio 2020 AP 1, richiamando il contenuto dell’accordo di data 18 gennaio 2014, ha scritto ad AO 1 chiedendogli di render conto delle operazioni eseguite con R__________ __________ e di indicargli l’utile conseguito, in modo da procedere al calcolo di quanto dovutogli (doc. 3). La missiva è rimasta senza riscontro ciò che ha poi determinato l’avvio della presente azione.

Previo tentativo di conciliazione (CM.2020.518), in data 20 gennaio 2021 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 3, un’azione di rendiconto con cui ha chiesto che venga fatto ordine ad AO 1 di fornirgli, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza e con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, la distinta della documentazione contabile - e le relative pezze giustificative - dalla quale risulti l’utile conseguito da quest’ultimo sino alla data della decisione, direttamente o indirettamente, con le operazioni eseguite unitamente a R__________ __________, personalmente o indirettamente, sulla particella n. __________ RFD di __________. L’attore ha fondato la propria azione sulla convenzione doc. B.

Entro il termine assegnato il convenuto non ha presentato una risposta.

In sede di udienza l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande mentre il convenuto si è opposto alla petizione negando l’esistenza di una convenzione; il doc. B non solo non sarebbe firmato da AP 1 ma neppure gli sarebbe mai stato spedito. AO 1 ha contestato la venuta in essere di un mandato come pure tutte le altre allegazioni attoree relative all’attività professionale delle parti e di R__________ __________ nonché quelle in merito alla pretesa esistenza di una sorta di consorzio svolgente attività commerciali. Egli ha altresì osservato che lo stesso attore non si era attenuto al doc. B (e non P, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, pag. 2 in fine), percependo una provvigione di fr. 350'000.- (e non fr. 35'000.- come indicato nella sentenza impugnata, pag. 3) come da doc. 2, a riprova che egli operava a provvigione e su risultato e non in un contesto di consulenza. In relazione alla società Lo__________ AG ha sostenuto di occuparsi esclusivamente della gestione amministrativa della stessa.

In replica l’attore ha contestato la tesi di controparte e spiegato che la mancanza della sua firma sul doc. B è dovuta al fatto che trattasi della sua copia del documento; a suo dire la fattura di fr. 350'000.- non dimostrerebbe nulla in quanto i soldi non sarebbero stati incassati e la stessa farebbe riferimento a un’operazione precedente quelle qui in discussione.

In duplica il convenuto ha ribadito le proprie argomentazioni e domande e contestato nuovamente la venuta in essere di un contratto regolarmente stipulato.

Dopo la rinuncia al dibattimento finale, le parti, in sede di conclusioni scritte, si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche allegazioni e domande.

Con decisione del 26 novembre 2021 il Pretore ha respinto integralmente la petizione. Dopo aver ripercorso i fatti, il primo giudice si è chinato sulla questione a sapere se il contratto doc. B, su cui l’attore fonda la sua azione di rendiconto sia stato validamente concluso tra le parti. Egli ha quindi ricordato la giurisprudenza applicabile in materia e rilevato che l’accordo era stato firmato dalle tre parti che si erano assunte degli obblighi, ragion per cui i requisiti dell’art. 13 CO per la forma scritta risultavano adempiuti. Nel contempo il Pretore ha però osservato che - a fronte della contestazione sollevata dal convenuto in merito alla mancata rispedizione del contratto da parte dell’attore - questi aveva omesso di dimostrare e prima ancora di allegare di aver effettivamente manifestato l’intenzione di concludere l’accordo. Il Pretore ha pertanto respinto la petizione giudicando fallita la prova della conclusione del contratto.

Con l’appello che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta del 3 marzo 2022, AP 1 rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto per non aver ritenuto dimostrata la sua intenzione di concludere il contratto. Al riguardo egli adduce di aver dimostrato la propria volontà di essere vincolato dall’accordo sottoponendo lo stesso alla controparte per la sottoscrizione e avvalendosene ora in sede giudiziaria per rivendicare quanto a lui spettante. Egli ribadisce che la sua intenzione è dimostrata proprio dal suo agire. L’appellante ricorda inoltre che - anche nella denegata ipotesi in cui le parti avessero voluto sottoporre l’accordo alla forma scritta - la sottoscrizione della parte che trae solo vantaggi non è necessaria.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. L’attore ha quantificato in oltre fr. 30'000.- il valore di causa; il convenuto non ha eccepito nulla e il Pretore ha indicato in fr. 30'000.- il valore della lite sulla copertina dell’incarto trattando la causa con la procedura semplificata. Ritenuto che nessuna delle parti ha sollevato eccezioni sul tipo di procedura adottato non occorre in questa sede addentrarsi nella tematica. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

Il Pretore si è già espresso sulla dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che il contratto si perfeziona quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà, ossia quando vi è un reale consenso (art. 1 cpv. 1 CO). Tale manifestazione può essere espressa o tacita (art. 1 cpv. 2 CO), fatti salvi i casi in cui la legge prescrive una forma speciale (art. 11 cpv. 1 CO) o le parti stesse pattuiscono una data forma (art. 16 cpv. 1 CO). La forma scritta, in particolare, richiede che il contratto debba essere firmato da tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati (artt. 13 e 16 cpv. 2 CO); non è invece necessaria la firma dei contraenti che dal contratto traggono solo vantaggi (STF 4C.110/2003 dell’8.7.2003 consid. 3.3; DTF 101 II 222 consid. 6.c). Anch’essi sono però tenuti a manifestare, almeno in altra forma, la loro volontà di concludere il contratto affinché lo stesso si perfezioni.

Sia la proposta che l’accettazione sono infatti dichiarazioni di volontà ricettizie, che producono i loro effetti solo al momento in cui giungono al destinatario. Solo nel caso in cui la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un’accettazione espressa, il contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO). In caso di disaccordo sull’effettiva venuta in essere del contratto spetta alla parte che lo ritiene concluso - in concreto, all’attore - dimostrare la realizzazione di questi presupposti (art. 8 CC).

  1. Come accennato poc’anzi, con l’appello AP 1 adduce di aver allestito il contratto in discussione e di averlo sottoposto alla controparte per accettazione a conferma di un accordo intervenuto oralmente, questo al fine di tutelarsi economicamente rispetto alla presentazione di R__________ __________ ad AO 1. Egli sostiene pertanto che il suo consenso si è manifestato per atti concludenti nell’atto stesso di preparare e sottoporre il contratto ad AO 1, come pure nell’atto di avvalersene in sede giudiziaria per rivendicare le proprie spettanze (appello, pagg. 2 e 4) il giudizio pretorile sarebbe così errato. Si tratta invero di una versione dei fatti che si discosta da quanto asserito in prima sede e che costituisce un’inammissibile mutazione dell’impianto allegatorio. Innanzi al Pretore il qui appellante si è infatti limitato ad affermare che le parti avevano “contestualmente firmato” predetto accordo “il 18 gennaio 2014” (petizione, pag. 2; conclusioni pag. 2), senza aggiungere ulteriori dettagli.

Malgrado le contestazioni sollevate dal convenuto innanzi al Pretore in relazione alla venuta in essere dell’accordo e alla mancata spedizione dello stesso da parte dell’attore (verbale di dibattimento del 13 luglio 2021, pag. 1), quest’ultimo è rimasto totalmente silente circa la genesi del doc. B omettendo non solo di dimostrare ma pure di allegare di aver effettivamente manifestato la sua intenzione di concludere l’accordo: con la replica egli si è infatti limitato a contestare la necessità della propria firma sulla sua copia dell’atto, tralasciando di affrontare le ulteriori obbiezioni sollevate dalla controparte.

Contrariamente a quanto cerca di sostenere ora AP 1, tale volontà di conclusione non emerge dagli atti e ancor meno dalle sue allegazioni di prima sede. Innanzi al Pretore egli non ha infatti fornito alcuna spiegazione sulle modalità di elaborazione dello scritto e sulle circostanze della sua sottoscrizione, tralasciando di indicare chi avesse redatto l’atto, se la firma fosse avvenuta in presenza di tutti i contraenti o se il documento gli fosse pervenuto già firmato da AO 1 e in tal caso in che modo egli avesse manifestato il suo assenso. Di riflesso, non sono stati neppure richiesti e tantomeno effettuati accertamenti istruttori che permettessero di acclarare questi aspetti. Quale conseguenza di queste omissioni la tesi attorea, secondo cui vi sarebbe stata una valida conclusione dell’accordo, non risulta provata mancando per l’appunto la dimostrazione che AP 1 avesse effettivamente espresso ai contraenti la propria intenzione di essere vincolato dalla pattuizione. L’attore, su cui ricade l’onere della prova, deve lasciarsi imputare tale mancanza.

Alla luce di quanto precede il riferimento ai principi dedotti dall’art. 6 CO, formulato per la prima volta in questa sede (v. appello, cfr. 8 pag. 5), non può essere considerato. Per l’applicazione della menzionata norma, invero neppure espressamente citata, difetta un’esplicita allegazione nell’atto introduttivo di causa (come pure nella replica e nelle conclusioni). L’attore avrebbe in effetti dovuto spiegare per quali ragioni la natura particolare del negozio di cui al doc. B, rispettivamente le circostanze non esigevano un’accettazione espressa (da parte sua), dando così la possibilità alla controparte di esprimersi in merito. Solo con questi presupposti il giudice avrebbe potuto applicare il diritto, ossia determinarsi sull’applicazione o meno dell’art. 6 CO al caso concreto.

La mancata reazione di AO 1 allo scritto del 28 febbraio 2020 non permette di desumere alcunché e tantomeno suffraga la tesi attorea. Il convenuto non era infatti tenuto a reagire a uno scritto che riteneva (come visto, a ragione) infondato.

Alla luce di quanto precede la valutazione pretorile che ha giudicato non provata l’effettiva conclusione dell’accordo doc. B. deve essere ritenuta corretta; la sentenza impugnata merita pertanto conferma.

  1. Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili sono commisurate tenendo conto che la vertenza concerneva una domanda di rendiconto e si è limitata all’esame dell’esistenza del preteso accordo alla base della stessa. Il valore litigioso di fr. 30'000.- ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è sicuramente raggiunto.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

  1. L’appello 13 gennaio 2022 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese processuali di fr. 2’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr. 1’800.- a titolo di ripetibili d’appello.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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