Incarto n. 12.2022.175
Lugano 7 marzo 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.275/276 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 26 settembre 2022 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 (IT) patrocinato dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare divieto al
convenuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi e
segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di fargli divieto di
violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di utilizzare o trasmettere a terzi liste di
clienti e piani d’offerta di cui è venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1
, con la comminatoria dell’art. 292 CPS;
richiesta parzialmente accolta dal Pretore aggiunto in via supercautelare il 27 settembre
2022 (inc. CA.2022.276), e che il convenuto ha contestato con osservazioni 5 ottobre
2022;
vista la decisione 14 dicembre 2022 con cui il Pretore ha infine parzialmente accolto
l’istanza per quanto non divenuta priva d’oggetto;
appellante il convenuto, che con appello 23 dicembre 2022 ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile o subordinatamente di
respingerla nel merito, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con risposta 30 gennaio 2023 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. L’11 aprile 2013 O__________ SA (ora AO 1, società che fornisce servizi di spedizione e logistica ad aziende attive in vari settori, fra cui quello dell’alta moda), ha assunto AP 1 a partire dal 16 aprile 2013 quale general manager della “Fashion & Creative Division”, a tempo pieno e con uno stipendio mensile di fr. 11'000.- (doc. D).
B. Il dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni il 1° agosto 2022 per il 31 agosto 2022 (doc. E). La datrice di lavoro le ha tuttavia accettate solo per il 31 ottobre 2022 (tenuto conto del termine di preavviso applicabile), invitandolo a continuare a rispettare gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (doc. L). Il giorno successivo, la medesima ha revocato le sue precedenti mansioni e gli ha assegnato delle nuove competenze (doc. M). Il 4 agosto 2022 il dipendente ha rilevato di aver presentato le proprie dimissioni “per giusta causa” (non essendo la prosecuzione del rapporto di lavoro più tollerabile, alla luce della raffica di dimissioni rese dalla maggior parte del personale, delle carenze societarie nell’affrontare tale situazione e del derivante forte stress subito), ha segnalato di avere nel frattempo accettato una nuova proposta lavorativa e si è offerto di permanere nell’azienda sino al 31 agosto 2022 (doc. N). Il 13 agosto 2022 la datrice di lavoro ha contestato integralmente tale scritto, ribadendo la scadenza contrattuale del 31 ottobre 2022 (doc. O).
C. Con istanza supercautelare e cautelare 26 settembre 2022 AO 1, rilevando che AP 1 aveva abbandonato ingiustificatamente il proprio posto di lavoro e preso parte (nel settembre 2022) a un’attività concorrenziale illecita per mezzo della società G__________ SA (doc. B, I, J e K) come pure che il medesimo, a conoscenza di suoi dati sensibili relativi agli ordini dei clienti e alla strutturazione delle offerte di spedizione, aveva iniziato a sottrarle clienti (doc. I-K, S-Z, AA-EE), lo ha convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di fargli divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di fargli divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di utilizzare o trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui è venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CPS.
D. Con decisione supercautelare 27 settembre 2022 (inc. CA.2022.276) il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza inaudita altera parte, impartendo al convenuto sia l’ordine di non svolgere alcuna attività lavorativa sino al 31 ottobre 2022 (giorno di presumibile scadenza del rapporto lavorativo fra le parti), sia quello di non violare l’obbligo di segretezza, con le comminatorie dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini.
E. Con osservazioni 5 ottobre 2022 AP 1 si è opposto all’istanza, chiedendo di dichiararla irricevibile per incompetenza territoriale del Pretore adito o di respingerla nel merito e di annullare la suddetta decisione supercautelare. Egli ha innanzitutto osservato che fra la fine del 2021 e l’estate del 2022 una lunga serie di dipendenti ha dovuto lasciare il posto di lavoro (dimissioni o licenziamento) a seguito di un clima lavorativo ingestibile, che egli ha pronunciato una disdetta con effetto immediato per giusta causa e che pertanto nel periodo qui di rilievo (settembre-ottobre 2022) il suo contratto di lavoro era già terminato. Il convenuto ha altresì aggiunto di avere una buona conoscenza del settore e delle esigenze dei clienti nonché buoni contatti grazie alla sua personale e ventennale esperienza professionale, ovvero indipendentemente dal suo impiego presso la controparte, di non aver violato alcun suo obbligo contrattuale e in particolare di non avere mai utilizzato informazioni confidenziali di AO 1 o sottratto suoi clienti.
F. Con replica 14 ottobre 2022 e duplica 21 ottobre 2022 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni, approfondendo le proprie tesi e contestando quelle avverse.
G. Con decisione 14 dicembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza nel senso che ha confermato l’ordine al convenuto di non violare l’obbligo di segretezza (e in particolare di non utilizzare o trasmettere a terzi le liste di clienti e i piani d'offerta di cui è venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1) corredato delle summenzionate comminatorie, mentre ha dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta cautelare in quanto oramai divenuta priva d’oggetto, ponendo la tassa di giustizia e le spese (di complessivi fr. 350.-) a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
H. Con appello 23 dicembre 2022 AP 1 è insorto contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile o subordinatamente di respingerla nel merito, di porre le spese processuali di prima sede (fr. 350.-) a carico della controparte e di assegnargli fr. 6'000.- a titolo di ripetibili, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.
I. Con risposta 30 gennaio 2023 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame (nella misura in cui è ricevibile), pure con protesta delle spese e delle ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono invece sempre appellabili.
In questo stadio della procedura, tenuto conto degli interessi economici in gioco e in assenza di diverse indicazioni delle parti, la decisione impugnata deve ritenersi appellabile (né l’appellata lo mette in discussione).
I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la relativa risposta sono tempestivi.
Con l’impugnata decisione, il Pretore ha in primo luogo osservato che con il trascorrere della scadenza del 31 ottobre 2022, la prima richiesta cautelare è diventata inattuale ovvero priva d’oggetto. In secondo luogo il Pretore ha rilevato che l’ulteriore richiesta cautelare dell’istante poggia sull’art. 321a cpv. 4 CO e che l’obbligo di segretezza del dipendente permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga (ciò che viene presunto per i segreti di natura tecnica, come ad esempio la procedura produttiva, costruzioni, piani, modelli o risultati di una ricerca). A fronte di ciò, come pure del fatto che il convenuto ha espressamente dichiarato di non aver mai utilizzato informazioni confidenziali della controparte, e in particolare le liste clienti (e che continuerà a non farlo), il Pretore ha accolto il resto dell’istanza, senza approfondire ulteriormente il tema.
Con l’impugnativa in esame l’appellante, dopo aver riassunto la fattispecie, rimprovera innanzitutto al primo giudice svariate mancanze nell’ambito dell’emanazione della decisione supercautelare. Egli avrebbe non solo erroneamente stabilito lo scioglimento del rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2022 (anziché per il 31 agosto 2022), ma avrebbe pure eccessivamente tardato nel riconsiderare il divieto ivi sancito di svolgere attività lavorativa (privo di fondamento e che avrebbe dovuto revocare) dopo aver ricevuto le sue osservazioni, attendendo ingiustificatamente sino al 14 dicembre 2022 (quando lo stesso era oramai divenuto privo d’oggetto). Egli avrebbe pure erroneamente omesso di pronunciarsi sulla fondatezza di quel provvedimento (che gli ha causato un considerevole danno, laddove gli ha impedito di conseguire un reddito fra settembre/ottobre 2022), ritenuto che nell’ambito della ripartizione delle spese processuali, il presumibile esito della corrispondente richiesta cautelare avrebbe dovuto in ogni caso essere preso in considerazione (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC).
L’appellante critica altresì il giudice di prima sede per non essersi espresso sulla sua competenza territoriale e per non essersi pronunciato sulle sue relative considerazioni: a suo modo di vedere, tenuto conto dell’art. 31 CLug, il foro competente a dirimere il merito della vertenza (art. 13 lett. a CPC) si troverebbe in Italia, alla luce del suo domicilio (art. 20 CLug); qualora invece si dovesse considerare il luogo ove il provvedimento deve essere eseguito (art. 13 lett. b CPC), esso sarebbe localizzato a __________ (quale sede della controparte nonché luogo ove egli ha lavorato per G__________ SA), sicché la competenza spetterebbe alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per l’appellante, il semplice fatto che la G__________ SA abbia (solo formalmente) la propria sede a __________ non basterebbe per generare un foro in quel luogo.
Nel seguito dell’impugnativa, l’appellante rimprovera al Pretore di non essere entrato nel merito delle allegazioni di fatto e delle considerazioni giuridiche delle parti, ritenuto che l’esistenza di un obbligo contrattuale di segretezza (che egli ha sempre dichiarato di non voler violare) non è sufficiente per sottoporlo a un divieto giudiziale (sine die e corredato di comminatorie penali e disciplinari) in assenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare (sanciti all’art. 261 CPC). E meglio, il primo giudice avrebbe manifestamente errato nel non accertare qualsivoglia indizio di lesione o minaccia di lesione dei diritti dell’istante e un suo pregiudizio difficilmente riparabile. Secondo l’appellante, il Pretore avrebbe in particolare errato nel non considerare che egli non ha mai commesso violazioni contrattuali e non aveva la possibilità di accedere ai dati sensibili aziendali, come pure nel non tener conto che la controparte non ha neppure reso verosimile sue attività concorrenziali, la sottrazione di clienti o la trasmissione illecita di dati sensibili. Parimenti a torto il Pretore non avrebbe neppure esaminato se l’istante disponesse di un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, ritenuto che i provvedimenti che riguardano un’omissione (in casu: non violare l’obbligo di segretezza) sono sottoposti a requisiti più restrittivi e presuppongono un particolare interesse, rispettivamente un pericolo concreto.
Infine, l’appellante critica il Pretore anche per non avere fissato all’istante alcun termine per promuovere la sua causa di merito in applicazione dell’art. 263 CPC, senza nemmeno spiegare i motivi di questa omissione.
Ora, in primo luogo è opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto pretende l’appellata, il gravame soddisfa l’onere di motivazione sancito dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC; ciò tenuto conto in particolare che la decisione impugnata è oltremodo stringata e che evidentemente, laddove questa non affronta determinate questioni evidenziate nell’impugnativa, un confronto con la medesima e la formulazione di censure puntuali neppure erano possibili e la riproposizione delle tesi esposte in prima sede era inevitabile. L’appello è pertanto ricevibile anche sotto questo aspetto.
Essendo il divieto supercautelare di svolgere attività lavorativa concorrente oramai decaduto, il suo contenuto non necessita di essere qui esaminato (non essendo questa Camera chiamata ora a esaminare i possibili pregiudizi che lo stesso può aver causato all’appellante). Tenuto conto tuttavia che la relativa richiesta cautelare non era priva d’interesse sin dal momento della sua presentazione, ma lo è divenuta solo a causa del trascorrere del tempo, la medesima sarebbe stata da stralciare ai sensi dell’art. 242 CPC (e non da dichiarare inammissibile, come erroneamente fatto dal primo giudice).
L’appellante evidenzia poi opportunamente che nell’ambito della ripartizione delle spese per una decisione di stralcio ex art. 242 CPC (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), il giudice deve considerare non solo quale parte ha occasionato la causa o causato inutilmente delle spese e quali sono le ragioni che hanno condotto al suo stralcio, ma anche quale sarebbe stato il suo esito in assenza dei motivi di stralcio. Nell’esercizio del suo apprezzamento il giudice non può limitarsi a un solo criterio, bensì deve considerarli tutti. Questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di soccombenza ma, fatti salvi casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa astrazione dal possibile esito del processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5).
Dal momento che le spese del giudizio impugnato sono state quantificate e ripartite globalmente, ovvero senza differenziare fra le due richieste cautelari e il loro diverso destino, un ulteriore approfondimento di questa Camera sul tema risulterebbe superfluo se, già per altri motivi, la decisione dovesse essere annullata, ciò che verrà esaminato nei prossimi considerandi.
Per quanto riguarda l’asserita incompetenza territoriale, a ragione l’appellante lamenta una mancata considerazione del tema da parte del primo giudice, malgrado egli avesse in prima sede ritualmente sollevato detta eccezione. La decisione pretorile non contiene alcun accenno al riguardo, ed è già solo per questa ragione carente nella motivazione. In realtà, essa presenta lacune anche su ulteriori aspetti qui di seguito approfonditi.
Evidentemente, il fatto che l’istante cautelare possa derivare dall’art. 321a cpv. 4 CO un obbligo di segretezza del suo ex dipendente che perdura oltre il termine del rapporto contrattuale ancora non significa che l’imposizione giudiziale di un ordine cautelare sia giustificata.
Giusta l’art. 321a cpv. 4 CO, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.
Sono meritevoli di tutela solamente quei fatti noti e/o accessibili solamente a una limitata cerchia di persone e che il datore di lavoro desidera (in maniera riconoscibile) tenere nascosti alla luce di un suo legittimo interesse. I suoi interessi sono da soppesare e da confrontare con quelli dell’(ex) dipendente all’esercizio della sua libertà economica (art. 27 Cost.), allo sviluppo della sua carriera e alla libera concorrenza, siccome egli, dopo la fine del rapporto di lavoro, deve di principio (in assenza di un divieto di concorrenza) poter utilizzare le conoscenze e le competenze da lui acquisite (DTF 138 III 67 consid. 2.3.3 e STF 4C_69/2007 del 21 giugno 2007 consid. 3.3.2 e 3.3.3). L’obbligo di segretezza non può difatti essere esteso al punto da generare de facto un divieto di concorrenza che le parti hanno omesso di pattuire, e la sua estensione dipende da una serie di fattori (fra cui la posizione e il ruolo del dipendente, le caratteristiche della datrice di lavoro, il trascorrere del tempo, la situazione del mercato e lo sviluppo tecnologico).
In particolare, l’art. 321a cpv. 4 CO tutela i segreti di fabbricazione e di affari. Per essere qualificate in tale modo, le conoscenze acquisite dal dipendente devono riferirsi a questioni tecniche, d’organizzazione o finanziarie specifiche dell’azienda; la norma non può invece riguardare cognizioni che possono essere apprese in qualsiasi azienda del medesimo settore, o che derivano dall’esperienza professionale, dalle conoscenze, dalle competenze o dalle qualità personali del lavoratore (Witzig in: Commentaire romand, CO I, 3a ed., n. 21 ad art. 321a; Pietruszak in: Kurzkommentar Obligationenrecht, n. 26 ad art. 321a). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la semplice conoscenza della clientela non può in ogni caso costituire uno di questi segreti particolari (DTF 138 III 67 consid. 2.3.2; STF 4A_116/2018 del 28 marzo 2019 consid. 3.1.1). Un interesse legittimo del datore di lavoro al mantenimento del segreto (anche nella fase post-contrattuale) viene invece presunto per i segreti di natura tecnica quali la procedura produttiva, i modelli o i risultati di una ricerca (STF 4A_381/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 3.2).
Inoltre, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità. Mirando l’imposizione di un divieto (obbligo di omissione o “Unterlassungspflicht”) a prevenire una violazione giuridica che minaccia effettivamente di prodursi, l’istante deve motivare scrupolosamente il suo interesse all’azione, e segnatamente un concreto pericolo e una verosimile futura violazione dei suoi diritti (DTF 128 III 96 consid. 2e e STF 5A_369/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 6.2). L’esame dei presupposti cautelari dovrà poi essere particolarmente rigoroso se la richiesta cautelare non mira semplicemente a tutelare una diversa pretesa principale, bensì si confonde con il contenuto della pretesa di merito, tanto da assumere una natura anticipatoria.
Nel caso concreto, posto che il contratto di lavoro è oramai pacificamente terminato, il Pretore (per quanto è dato capire) ha osservato che i fatti per i quali l’istante cautelare ha invocato un obbligo di segretezza perdurante nella fase post-contrattuale sono coperti dalla portata dell’art. 321a cpv. 4 CO, ma senza fornire alcuna spiegazione concreta o eseguire una ponderazione degli interessi. Il primo giudice non ha poi neppure esaminato alcuno dei summenzionati presupposti di cui all’art. 261 CPC, e segnatamente se il convenuto abbia già violato o sia in procinto di violare degli obblighi di segretezza, contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellata. Il fatto che il convenuto abbia dichiarato di non averli violati e di non essere intenzionato a farlo in alcun modo non può evidentemente essere inteso quale acquiescenza (né il Pretore pare averlo fatto, non avendolo ritenuto soccombente), rispettivamente quale consenso a essere sottoposto all’ordine cautelare in esame e alle relative comminatorie, né liberava il giudice dal dovere di esaminare se i relativi requisiti fossero adempiuti e dal riportare tale analisi nella sua decisione; peraltro, tale dichiarazione fa dubitare (perlomeno all’apparenza, riservate le risultanze concrete degli atti di causa) dell’esistenza di un’urgenza e di un pericolo imminente. Stabilire il contrario significherebbe difatti, come a ragione evidenziato dall’appellante, che qualsiasi parte intenzionata a rispettare i propri obblighi contrattuali rischierebbe di trovarsi convenuta in una procedura giudiziaria e di vedersi sottoposta a ordini cautelari anche in assenza di una necessità concreta.
Infine, pure a ragione l’appellante sottolinea che secondo quanto previsto dall’art. 263 CPC, se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine. Ciò è giustificato dal fatto che il provvedimento cautelare ha natura provvisoria, è fondato su un esame di mera verosimiglianza ed è strumentale a una causa di merito, rispettivamente poiché incombe a quest’ultima procedura, mediante un esame a cognizione completa, di statuire definitivamente sulle pretese della parte istante (STF 5A_354/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1.6.3). L’obbligo di cui all’art. 263 CPC non è assoluto, potendo ad esempio venir meno qualora l’assegnazione di un termine e l’avvio di una causa di merito siano inutili o privi di senso, segnatamente perché la situazione di fatto viene mutata in maniera definitiva, oppure qualora il provvedimento esaurisca la sua portata (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 16 ad art. 263; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 21 seg. ad art. 263; STF 4P.201/2004 del 29 novembre 2004 consid. 4.2). Nel caso concreto, il Pretore non ha assegnato all’istante cautelare alcun termine, senza motivare la sua scelta e considerare se l’istante abbia indicato le sue future pretese di merito (e quali), ciò che è parimenti censurabile.
In definitiva, per tutti i summenzionati motivi, l’appello dev’essere accolto, con conseguente annullamento integrale della decisione impugnata e rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Egli dovrà in particolare confrontarsi con l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, esaminare i presupposti di cui agli art. 321a cpv. 4 CO e 261 CPC in relazione alla fattispecie concretamente in esame e, in caso di accoglimento dell’istanza, assegnare all’istante un termine ex art. 263 CPC oppure spiegare perché ciò non è necessario (ad esempio alla luce di una delimitazione temporale del divieto), nonché pronunciarsi nuovamente sulle spese di prima sede (anche in relazione alla richiesta cautelare divenuta priva d’oggetto e conseguentemente da stralciare).
Per quanto riguarda le spese di secondo grado, nessuna delle parti pretende che si debba applicare l’art. 114 lett. c CPC e che la presente procedura (di natura sommaria e cautelare) sia di conseguenza esente dal prelievo di spese processuali. Sia le medesime (calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG), sia le ripetibili (calcolate in base al presumibile dispendio di tempo, alla natura della causa e alle tematiche affrontate), seguono la soccombenza dell’appellata (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
§ Di conseguenza, la decisione 14 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. n. CA.2022.275/276) è integralmente annullata e l’incarto è ritornato al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).