Incarto n. 12.2022.163
Lugano 11 gennaio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.4901 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 18 ottobre 2022 da
CO 1 (IT) patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 2
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutivi in Svizzera sia il
decreto ingiuntivo n. __________ emesso il 2 marzo 2013 dal Tribunale di __________ (RG__________) e pubblicato il 5 marzo 2013, sia la sentenza n. __________ emessa dal
medesimo tribunale l’8 novembre 2018 (RG __________), nonché di decretare, sulla
base di tali decisioni, il sequestro dei beni riconducibili al convenuto presso __________
SA, __________, e segnatamente il risarcimento di spese e indennità nonché gli
utili a lui spettanti quale amministratore unico della società e le azioni nominative di
sua proprietà, fino a concorrenza dell’importo di CHF 603'526.67 (EUR 620'592.98)
oltre a interessi del 5% dal 19 ottobre 2022;
istanza che il Pretore ha parzialmente accolto con Decisione 20 ottobre 2022;
e ora sul reclamo 19 novembre 2022 con cui il convenuto ha postulato, previa
concessione dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di exequatur, con
protesta di spese e ripetibili;
considerato che il reclamo non è stato intimato all’istante per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto ingiuntivo n. __________, emesso il 2 marzo 2013 dal Tribunale di __________ (RG __________), a RE 1 è stato ingiunto di pagare a CO 1, entro quaranta giorni, l’importo di EUR 400'000.- oltre a interessi legali, spese (complessivi EUR 3'071.-), IVA e C.p.a., a titolo di restituzione di un finanziamento concesso dalla seconda al primo nell’ambito di un contratto di agenzia (doc. D).
B. Con decisione n. __________ emessa l’8 novembre 2018 (RG __________) il medesimo tribunale, rigettando l’opposizione di RE 1, ha dichiarato il suddetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e ha condannato il medesimo a versare a CO 1 EUR 171’499.30 a titolo di interessi (contrattuali, moratori e legali) oltre a spese e accessori (doc. D). La sentenza coinvolgeva pure una terza parte, i cui diritti e obblighi non riguardano la presente procedura.
C. Con istanza 18 ottobre 2022 CO 1 ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 5) il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo e della successiva sentenza come pure, a fronte di tali titoli di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), il sequestro dei beni riconducibili al convenuto presso __________ SA (risarcimento di spese e indennità nonché utili a lui spettanti quale amministratore unico della società e azioni nominative di sua proprietà) fino a concorrenza dell’importo di CHF 603'526.67 (EUR 620'592.98 al 13 ottobre 2022) oltre a interessi del 5% dal 19 ottobre 2022.
D. Con decisione 20 ottobre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo e la sentenza (ma solo per quanto concernente CO 1) ai sensi della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug) e pronunciando il postulato sequestro dei suindicati beni del convenuto sino a concorrenza dell’importo di CHF 607’649.59 oltre interessi all’1.25% dal 22 ottobre 2022 (corrispondenti a EUR 620'557.18, valuta al 18 ottobre 2022), con seguito di spese processuali, pari a complessivi fr. 2’000.-, a carico del convenuto.
E. Con reclamo 19 novembre 2022 RE 1 si è aggravato contro tale decisione, postulando, previa concessione dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di exequatur, con protesta di spese e ripetibili.
F. Il gravame non è stato intimato alla controparte per una risposta.
E considerato
in diritto:
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC).
Il termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è di un mese se il convenuto (come nel caso concreto) è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC).
Nella fattispecie, il reclamo 19 novembre 2022 contro la decisione 20 ottobre 2022 è tempestivo.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di un decreto ingiuntivo e di una sentenza estera riguardanti il diritto delle obbligazioni, la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
Quando il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della CLug, ovvero emessa in una procedura unilaterale avvenuta senza il coinvolgimento del convenuto, quest’ultimo in seconda sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova, e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC, DTF 138 III 82 consid. 3.5.3). Egli può contestare i presupposti processuali, quelli dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali o invocare i motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 CLug; STF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; IICCA del 15 aprile 2021, inc. 12.2020.163, consid. 4 e riferimenti).
Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3).
Per quanto qui d’interesse, con l’impugnata decisione il giudice di prime cure ha accertato la sua competenza nonché l’adempimento dei requisiti posti dalla CLug per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività dei pronunciati esteri, e meglio la produzione delle copie autentiche, munite di attestazione di conformità, dei due giudizi italiani (art. 53 cpv. 1 CLug) nonché dell’attestato di cui all’art. 54 CLug, e l’esecutività dei medesimi ai sensi dell’art. 38 CLug (cfr. formula esecutiva 7 settembre 2022 riferita al decreto ingiuntivo n. __________ e allegato V riferito alla sentenza n. __________, entrambi contenuti nel plico doc. D).
Con il suo gravame, il reclamante formula innanzitutto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, che nondimeno è superflua dal momento che esso è previsto direttamente dalla legge (art. 327a cpv. 2 CLug), ricordato che lo stesso non impedisce l’adozione dei provvedimenti conservativi emanati dal primo giudice, come un sequestro (art. 47 cpv. 3 CLug).
Quanto al merito dell’impugnativa, il reclamante contesta in sostanza l’applicabilità alla fattispecie della Convenzione di Lugano e nello specifico della procedura di cui agli art. 38 seg. CLug a causa del mancato rispetto del principio della reciprocità; ciò dal momento che tale procedura è unilaterale, ovvero avviene senza citazione della parte convenuta, mentre la legge italiana, e meglio l’art. 64, titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218, prevede condizioni più restrittive per il riconoscimento (cfr. lett. a-g) e soprattutto garantisce il diritto alla difesa. Il reclamante ritiene pertanto che anche la procedura pretorile qui in esame avrebbe dovuto essere contraddittoria.
La censura è palesemente destituita di fondamento. Difatti sia la Svizzera che l’Italia, oltre a prevedere norme di diritto interno volte a stabilire le condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni estere (laddove anche la Svizzera prevede una procedura contraddittoria, cfr. art. 25 seg. LDip e in particolare l’art. 29 cpv. 2 LDip), hanno entrambe aderito alla Convenzione di Lugano, la quale istituisce, per le decisioni emesse in uno Stato contraente, una procedura unilaterale di prima sede, nell’ambito della quale la decisione estera è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53 CLug, e contraddittoria solamente in seconda sede (art. 38 seg. CLug, v. in particolare art. 41 e 43 CLug). Quale trattato internazionale, la CLug si applica prioritariamente rispetto alla LDip (art. 1 cpv. 2 LDip). Lo stesso è previsto anche nella Legge 31 maggio 1995 n. 218 citata dal reclamante, la quale all’art. 2 cpv. 1 sancisce che “Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia”. Ne deriva che la procedura seguita dal Pretore è esente da critica, come pure che il diritto di essere sentito del reclamante non risulta violato, ed è stato salvaguardato dalla possibilità di proporre un reclamo ai sensi dell’art. 43 CLug (v. anche DTF 135 III 324 consid. 3.3).
In opposizione al giudizio pretorile il reclamante sottolinea altresì che l’art. 341 (cpv. 3) CPC permette al debitore di obiettare, quale strumento di difesa, che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute delle circostanze che ostano all’esecuzione, come la concessione di una dilazione, che egli avrebbe nel caso concreto più volte richiesto. Secondo il reclamante, le relative trattative sarebbero in corso, anche per tener conto di asseriti crediti che egli deterrebbe nei confronti della controparte, rispettivamente (per quanto è dato capire), nei confronti di una banca riconducibile alla controparte (“Banca __________”).
Anche questa censura è manifestamente destinata all’insuccesso. Il reclamante neppure pretende che la dilazione sia mai stata concessa, ritenuto ad ogni modo che la questione non costituisce un motivo di rifiuto (v. elenco di cui al precedente consid. 3) nell’ambito di una procedura indipendente di exequatur ai sensi della CLug (che è prevalente anche rispetto alla regolamentazione degli art. 335 seg. CPC, v. art. 335 cpv. 3 CPC). Essa potrà eventualmente essere considerata nell’ambito di una relativa procedura di esecuzione effettiva (v. anche STF 5A_104/2019 del 13 dicembre 2019 consid. 4.2 e Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2a ed., n. 36 ad art. 45) che peraltro, per quanto riguarda i crediti pecuniari, avviene secondo i dettami della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e non secondo gli art. 335 seg. CPC.
Le spese processuali di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
Il reclamo 19 novembre 2022 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 3’000.-, sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).