Incarto n. 12.2022.162
Lugano 24 aprile 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2022.111 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 giugno 2022 da
AP 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO 1 (CAM) già patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto:
in via preliminare
a. Essa ha scelto il proprio recapito in Svizzera ai sensi dell’art. 140 CPC presso l’avv. PA 2, __________, __________;
b. L’avv. PA 2, __________, è autorizzato a patrocinare la convenuta nel presente procedimento pendente dinanzi al Pretore di Lugano; in caso affermativo, sia tenuto a presentare una procura scritta validamente firmata e la prova che egli è abilitato a rappresentare la convenuta dinanzi ai tribunali svizzeri; in caso contrario, la convenuta dovrà indicare da chi sarà patrocinata nel procedimento;
c. La convenuta AO 1 è tuttora esistente, attiva e legittimata a far valere pretese nei confronti dell’attore rispettivamente a riscuotere dall’attore presunte pretese derivanti dalla gestione o dalla liquidazione della ex AO 1, in particolare dalla citata sentenza del 25 gennaio 2018; analogamente, che le presunte pretese di cui al “dispositivo” della citata sentenza non sono né prescritte né cedute a terzi o trasferite a terzi per legge, né sono scadute;
d. Quali persone (da specificare con nome e indirizzo) sono oggi autorizzate a rilasciare dichiarazioni legalmente vincolanti e a firmare documenti vincolanti per conto della convenuta; l’autorizzazione alla rappresentanza della convenuta deve essere comprovata da un documento emanante da un tribunale competente.
In via principale
Di conseguenza:
i. È accertata l’inesistenza di qualsiasi debito del sig. AP 1 nei confronti di AO 1, __________ (Camerun) o di qualsiasi suo successore legale;
ii. È accertato che l’attore non è obbligato ad alcuna prestazione pecuniaria o di altra natura sulla base del Jugement civil (n. 70) du 25 janvier 2018 du Court d’Appel du Centre, Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Section civile et commerciale, dans l’affaire AO 1 c. la Société G__________, Maitre AP 1, M__________ C__________ e Dame A__________ M__________ in tema di Assignation aux fins de comblement du passif;
iii. È accertata la nullità e l’inefficacia della “sentenza” indicata al punto precedente del petitum in quanto viola il diritto dell’attore ad un processo equo, in particolare il diritto di essere sentito (tra l’altro art. 6 cifra 1 CEDU, art. 14 cpv. 1 e art. 26 Patto ONU II, art. 29 cpv. 1 e 2 e art. 30 Cost.), il diritto alla parità di trattamento e la violazione del divieto di discriminazione (tra l’altro art. 14 CEDU; art. 2 cpv. 1 e art 14 patto ONU II, art. 8 e art. 30 Cost.);
iv. E’ accertato che l’attore non ha partecipato, né per sé né come presunto rappresentante di G__________ al processo che ha portato all’emanazione della citata “sentenza” della Cour d’Appel du Centre, Tribunal de Grande Instance du Mfoundi del 25 gennaio 2018, che non gli sono mai stati notificati gli atti introduttivi del procedimento e neppure tutti gli altri atti processuali prima dell’avvio del procedimento esecutivo e neppure tutti gli altri atti processuali prima dell’avvio del procedimento esecutivo nel 2020, e che alcun atto processuale (né gli atti introduttivi né la sentenza 25 gennaio 2018) gli è mai stato notificato sino ad oggi nelle forme dell’assistenza giudiziaria internazionale (o anche irregolarmente con altri mezzi), e che gli è stata negata la possibilità di esprimersi sull’oggetto del procedimento e sulle richieste della convenuta;
v. E’ accertato e ordinato che la suddetta sentenza non può essere riconosciuta o eseguita in Svizzera, né ha altri effetti nei confronti dell’attore, in particolare non ha l’effetto di interrompere la prescrizione, non ha l’effetto di stabilire una responsabilità solidale a carico dell’attore, né ha gli effetti di un documento pubblico (ad esempio per quanto riguarda le constatazioni sui fatti);
vi. Ai sensi dell’art. 85a LEF, il PE n. __________48 di data 22 aprile 2020 dell’UE di Lugano è annullato e cancellato dal registro delle esecuzioni. ;
causa della quale la convenuta si è completamente disinteressata, lasciando scadere infruttuosi tutti i termini che le sono stati assegnati dal Pretore, compreso quello suppletorio per la risposta ai sensi dell’art. 223 CPC, e che il primo giudice ha evaso con decisione 14 ottobre 2022 con la quale ha dichiarato inammissibile la petizione;
appellante l’attore con appello 16 novembre 2022, con cui chiede in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione nella sua pretesa formulata pure “in via principale”, e in via subordinata di accertare che è dato un interesse giuridico dell’appellante ad ottenere un giudizio di merito in ordine all’azione di accertamento negativo in disamina nonché ordinare il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché entri nel merito della causa e proceda all’accertamento dei fatti indicati nei considerandi d’appello, con protesta di spese e ripetibili;
mentre il rappresentante pro tempore della convenuta non ha ritirato lo scritto raccomandato di notificazione e dunque non ha interposto osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decisione 25 gennaio 2018 il Tribunal de Grande Instance di Mfoundi (Camerun), sezione civile e commerciale, statuendo nel contesto di un’azione per responsabilità degli organi societari promossa dalla società in liquidazione AO 1, ha condannato l’avv. AP 1, solidalmente con M__________ C__________ (già deceduto da 4 anni al momento della causa), A__________ M__________ e G__________, a riversare nelle casse societarie 7’984’562'620 Franchi CFA (Franco delle Colonie Francesi d’Africa, doc. B), importo pari al passivo della società in fallimento.
B. In base a quanto da lui sostenuto nella petizione, l’avv. AP 1 aveva, nel periodo sino al 28 dicembre 2007, rappresentato la società G__________ con sede nelle Isole Vergini Britanniche (BVI) nel consiglio di amministrazione della società AO 1 con sede a __________ (Camerun). Membro del Consiglio di amministrazione sarebbe quindi stata la società delle BVI e non l’attore come persona fisica, consentendo l’ordinamento camerunese (differentemente da quanto avviene in Svizzera) l’assunzione di una simile carica anche a persone giuridiche.
C. In data 22 aprile 2020 la convenuta, rappresentata dall’avvocato parigino P__________ W__________, ha posto in esecuzione il suddetto importo facendo notificare all’attore dall’Ufficio esecuzione di Lugano, il giorno seguente, il PE n. __________48 per l’importo di fr. 13'059'851.52 (doc. C) sul quale era indicato come titolo di credito “Jugement du Tribunal de grande instance de Mfoundi du 25.01.2018”. L’avv. AP 1 ha interposto immediatamente opposizione e ha chiesto la produzione del titolo di credito, trasmessogli dall’UE il 30 aprile 2020. A suo dire questo sarebbe stato il primo momento in cui ha potuto prendere conoscenza della sentenza in questione e dell’esistenza della procedura civile nei suoi confronti che ne era stata all’origine.
In seguito la società ha avviato di fronte alla competente Pretura due procedure di rigetto dell’opposizione (inc. SO.2020.4455 e SO.2021.2523), la seconda delle quali comprensiva di domanda di exequatur della sentenza camerunese. Entrambe sono state dichiarate irricevibili e l’opposizione al menzionato precetto è stata confermata con sentenze passate in giudicato.
D. Con petizione 7 giugno 2022 (definita “causa di accertamento negativa” che “scaturisce da una procedura esecutiva”) l’avv. AP 1 ha chiesto, come indicato in precedenza, di accertare l’inesistenza di qualsiasi debito nei confronti della società in liquidazione o di suoi successori legali, nonché, in sostanza, di accertare che la predetta sentenza camerunese non fonda alcun obbligo a suo carico, è nulla e inefficace, che egli non ha partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato alla sua emanazione, così come che non gli è mai stato notificato alcun atto ad essa relativo né ha mai avuto la possibilità di esprimersi sull’oggetto della causa o sulle richieste di controparte. Egli ha pure chiesto che venga accertato che la sentenza in questione non può essere riconosciuta o eseguita in Svizzera e che il PE n. __________48 dell’UE di Lugano sia annullato e cancellato ai sensi dell’art. 85a LEF.
Secondo l’attore la sentenza estera sarebbe stata prolata al termine di una procedura che ha violato in maniera insanabile i principi cardine della procedura civile tanto da imporne la nullità.
La convenuta, che pur aveva in qualche modo reagito - per il tramite del menzionato legale francese Me. P__________ W__________ e in seconda battuta dell’avvocato di __________ PA 2 - in sede di conciliazione (CM.2020.686), si è poi completamente disinteressata del procedimento lasciando scadere infruttuosamente tutti i termini che le erano stati assegnati, tra i quali anche quello suppletorio per la risposta (art. 223 CPC).
E. Con sentenza 14 ottobre 2022 il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile, rinunciando a prelevare ulteriori spese oltre a quelle già anticipate dall’attore e non assegnando ripetibili né indennità di inconvenienza.
Egli ha stabilito innanzitutto, rilevato che la fattispecie presentava elementi d’internazionalità (art. 1 LDIP), la propria competenza a statuire sull’azione quale giudice del luogo dell’esecuzione, preso atto che il nucleo della vertenza era costituito dalla richiesta di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano (art. 85a LEF).
Ciò posto, egli ha poi verificato l’esistenza di tutti i presupposti processuali ai sensi dell’art. 59 CPC, concludendo per l’assenza della legittimazione passiva della parte convenuta e per l’assenza di un interesse dell’attore alla lite.
Egli ha in effetti appurato che non risultava che la società AO 1, messa in liquidazione nel Paese africano con decisione 21 ottobre 2013, disponesse della capacità di parte, come peraltro già ben evidenziato dal giudice del rigetto, con argomentazioni condivisibili e pure messo in dubbio dallo stesso attore.
Inoltre ha rilevato come l’esecuzione di cui al PE n. 48 dell’UE di Lugano, nel frattempo perenta, era bloccata dall’opposizione e i giudizi di irricevibilità emanati dal giudice del rigetto, per gli aspetti già vagliati, erano passati in giudicato. A questo ha aggiunto che a quel momento (e allo stato attuale), di fatto, la sentenza 25 gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance di Mfoundi non poteva (e non può) esplicare alcun tipo di effetto in Svizzera e, peraltro, non risultava che qualcuno ne avesse (mai più) chiesto il riconoscimento, così come che, viste le manifeste e liquide lacune che parevano inficiare l’intero procedimento che aveva portato all’emanazione della sentenza camerunese, peraltro ben evidenziate nel parere del prof. I S__________ prodotto agli atti, era inverosimile che la decisione potesse (e possa) mai essere utilizzata in Svizzera a danno dell’attore.
Certo, ha infine aggiunto il primo giudice, si sarebbe potuto arguire che la semplice esistenza di questo documento fosse di per sé sufficiente per imporre l’esame dell’azione indipendentemente dalla prova di un interesse degno di protezione, potendo una simile impostazione trovare appiglio nella legge nella misura in cui l’art. 85a LEF prevede che l’escusso può domandare in ogni tempo l’accertamento dell’inesistenza del debito, come fa pure l’art. 352 CPC. Tuttavia, anche se così fosse stato, egli ha ritenuto prevalente il fatto che gli effetti di un eventuale suo giudizio di accertamento dell’inesistenza del debito e di annullamento dell’esecuzione sarebbero stati confinati al territorio svizzero.
Da ultimo, il Pretore ha tenuto a precisare che seppure fosse comprensibile la volontà di veder sanzionate le violazioni che hanno caratterizzato il procedimento condotto in Camerun sfociato nella sentenza 25 gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance di Mfoundi, non andava dimenticato che egli non era il giudice del ricorso e i limiti dell’azione ex art. 85a LEF, rispettivamente ex art. 88 CPC, non potevano essere estesi fino a rimpiazzare il normale sistema delle impugnazioni. A tal fine neppure pareva sufficiente una generale e perentoria dichiarazione di sfiducia nella giustizia camerunese.
F. Con appello 16 novembre 2022 l’avv. AP 1 è insorto contro tale giudizio, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione nella sua pretesa formulata pure “in via principale”, e in via subordinata di accertare preliminarmente che è dato un interesse giuridico dell’appellante a ottenere una decisione di merito sull’azione di accertamento negativo in disamina per poi ordinare l’annullamento della sentenza di prime cure e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché entri nel merito della causa e proceda all’accertamento dei fatti indicati nei considerandi d’appello, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
La parte appellata non ha ritirato l’appello e conseguentemente nemmeno ha presentato risposta.
e considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.
L’appello 16 novembre 2022 contro la decisione 14 ottobre 2022 (notificata il 17 ottobre 2022) è tempestivo.
Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima attitatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i presupposti processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3) se non emergono dagli atti (DTF 141 III 294 consid. 6.2), ma incombe all’attore o all’istante, perlomeno se il presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli elementi che permettono di concludere per il suo rispetto (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 4 ad art. 60 CPC).
La mancanza, o la perdita, della personalità giuridica di una parte coinvolta in un procedimento giudiziario in Svizzera comporta l’emanazione di un giudizio di non entrata nel merito (art. 59 cpv. 1 CPC e contrario; STF 4A_527/2020 del 22 aprile 2021 consid. 5.2).
In un caso con connotazione soprannazionale come quello che qui occupa, la capacità giuridica e la capacità di agire di una società si stabiliscono secondo le norme del diritto dello Stato giusta il quale essa è organizzata (art. 154 cpv. 1 e 155 lett. c LDIP).
In uno Stato che applica il principio della territorialità dell’esecuzione forzata, un fallimento decretato da un’autorità estera non esplica alcun effetto. Nel diritto fallimentare internazionale svizzero vige per contro il cosiddetto principio di territorialità "attenuato" (cfr. Messaggio del 10 novembre 1982 sulla Legge federale sul diritto internazionale privato, FF 1983 I 450 par. 210.2; Berti/Mabillard, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, osservazioni preliminari sugli artt. 166 e segg. IPRG), in base al quale un fallimento aperto all'estero può avere effetto in Svizzera se sono adempite precise condizioni.
In dettaglio, ciò significa che se il potere di disporre di una persona fisica domiciliata all'estero viene ridotto a seguito di un fallimento, se ne tiene conto in Svizzera ai sensi dell'art. 35 LDIP; allo stesso modo, si tiene conto in applicazione dell'art. 154 cpv. 1 LDIP rispettivamente dell'art. 155 LDIP della circostanza che una persona giuridica domiciliata all’estero sia pregiudicata nella sua capacità d’agire o subisca un cambiamento dei suoi organi a seguito di un fallimento decretato nei suoi confronti (DTF 139 III 236 consid. 4.2; 137 III 570 consid. 2).
Ciò posto, tuttavia, la facoltà per una massa fallimentare di una società estera o per l’amministrazione del fallimento estero di avvalersi di pretese patrimoniali spettanti a tale società e locate in Svizzera si determina sulla scorta dell’art. 166 cpv. 1 lett. a-c LDIP, che prescrive il preventivo riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento estero (DTF 139 III 236 consid. 4.2; 137 III 631 consid. 2.3.3 e 2.3.4, 137 III 570 consid. 2).
Se il decreto di fallimento straniero viene riconosciuto, i beni del debitore situati in Svizzera sono soggetti alle conseguenze fallimentari del diritto svizzero, a condizione che la LDIP non disponga diversamente (art. 170 cpv. 1 LDIP). Non si tratta di un'estensione diretta del fallimento estero al territorio svizzero, ma di una forma di assistenza legale a favore di una procedura condotta all'estero (DTF 139 III 236 E. 4.2 pag. 238; 135 III 40 E. 2.5.1 pag. 44). L'ufficio fallimenti apre un cosiddetto fallimento ausiliario (noto anche come "mini fallimento” o “fallimento ancillare”) sui beni situati in Svizzera. Questo ha la particolarità di includere nella graduatoria solo i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati dei creditori domiciliati in Svizzera (v. art. 172 cpv. 1 LDIP; STF 4A_496/2019 del 1° febbraio 2021 consid. 2.1.2).
In assenza di una procedura di riconoscimento del fallimento estero, la massa fallimentare non dispone di alcuna capacità processuale in Svizzera (Berti/Mabillard, op. cit. n. 69 ad art. 166). In altri termini, in una simile situazione una società estera in liquidazione non può essere parte in un procedimento giudiziario di fronte alle autorità della Confederazione elvetica.
Dalla sentenza 25 gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance di Mfoundi (doc. B) risulta che la società di diritto camerunese AO 1, con capitale di 2.5 miliardi di franchi CFA BEAC, è stata messa in liquidazione giudiziaria con decisione n. 1085/Com del 21 ottobre 2013 dello stesso Tribunal de Grande Instance, in applicazione degli art. 183 segg. dell’Acte Uniforme OHADA portant sur l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif (www.ohada.com). Secondo tali disposizioni la società viene dissolta e privata della possibilità di disporre dei propri beni (art. 37), che vengono amministrati da un organo definito “le ou les syndics” sotto la supervisione dei creditori (art. 72), che sono a loro volta chiamati a insinuare i propri crediti entro un determinato termine dalla pubblicazione. I crediti insinuati vengono sottoposti a verifica (art. 78 segg.), le esecuzioni contro la società cessano e non è possibile proporne di nuove durante la procedura. Anche gli interessi non decorrono più (art. 75 e 77). Gli attivi della società vengono realizzati (art. 147 segg.) e il ricavo deve essere distribuito ai creditori secondo una precisa graduatoria (art. 164 segg.). La liquidazione può essere svolta in procedura ordinaria ed essere poi chiusa (art. 170 seg.), oppure chiusa per insufficienza di attivi (art. 173 segg.) o evasa in forma semplificata se ne sono dati i presupposti (art. 179).
La decisione di messa in liquidazione di AO 1 equivale pertanto a un decreto di fallimento e comporta effetti del tutto simili a quelli di un fallimento secondo il diritto elvetico.
Da questo si può legittimamente desumere che AO 1 è la massa fallimentare della società camerunese AO 1, come d’altronde risulta dal dispositivo della summenzionata decisione del 25 gennaio 2018 che fa riferimento esplicito alla “masse de la société AO 1 dissoute” (doc. B).
A fronte di una simile situazione di fatto e di diritto, sarebbe dunque stato indispensabile procedere quale prima cosa a far riconoscere in Svizzera il decreto di fallimento del tribunale di __________.
Nella fattispecie, è invece fatto assodato e indiscusso che nessuno ha avviato in Svizzera alcuna procedura per il riconoscimento della decisione di fallimento della società di diritto camerunese AO 1. Di riflesso essa non dispone di alcuna capacità processuale per potere essere convenuta in Svizzera e rettamente il Pretore ha dichiarato inammissibile per carenza di un presupposto processuale fondamentale la petizione posta qui in discussione.
D’altronde alla stessa conclusione era pure giunto il giudice del rigetto nelle decisioni con cui le relative procedure erano state dichiarate irricevibili (doc. E e doc. G).
Già questo è sufficiente per respingere l’appello e confermare la decisione impugnata, senza necessità di esaminare le censure formulate con l’impugnativa.
Visto quanto precede, non occorre chinarsi sulla questione a sapere se sussista o meno un interesse attuale degno di protezione all’accertamento dei fatti indicati nel petitum e in particolare se effettivamente, come sancito dal Tribunale federale nella DTF 144 III 175 consid. 5, nei rapporti internazionali basti l’interesse dell’attore ad assicurarsi un foro a lui conveniente in caso di una procedura giudiziaria imminente.
Vale comunque sia la pena qui rilevare come tutte le procedure giudiziarie avviate nei confronti dell’attore si siano concluse prima dell’avvio della presente causa, che l’esecuzione nei suoi confronti di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano è ormai perenta, oltre che bloccata dall’opposizione confermata con giudizi passati in giudicato, che la sentenza camerunese in disamina non può esplicare alcun effetto in Svizzera e non risulta nemmeno essere più stata utilizzata per procedere contro l’attore, sicché non solo non può dirsi dimostrato un interesse attuale per l’avv. AP 1 alla lite, ma nemmeno appare necessario ancorare un foro alla Svizzera in vista di “nuove e imminenti” procedure che allo stadio attuale non si prospettano all’orizzonte e sono dunque altamente improbabili.
Ne discende che l’appello presentato dall’attore deve essere respinto e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 13'059'851.52, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) dell’appellante, ritenuto che si impone una importante riduzione in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG.
Non si assegnano ripetibili alla convenuta, rimasta inattiva e priva di capacità processuale.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 16 novembre 2022 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 14 ottobre 2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili né indennità.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).