Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.01.2023 12.2022.153

Incarto n. 12.2022.153

Lugano 24 gennaio 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.50 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 27 ottobre 2021 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1 rappr. da PA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'202.26 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2021, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la sua condanna al pagamento di fr. 6'502.90 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2022;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 30 settembre 2022, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 4'551.21 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2021, e ha respinto la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta, che con appello 27 ottobre 2022 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore, con risposta 2 dicembre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con lettera 19 febbraio 2021 AO 1, che da diversi anni lavorava alle dipendenze dell’impresa di costruzioni AP 1 in qualità di manovale con qualifica salariale “B”, è stato licenziato con effetto immediato.

  2. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1, con petizione 27 ottobre 2021, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma inizialmente quantificata in fr. 14'202.26 e poi ridotta in sede conclusionale - a seguito, tra l’altro, dell’avvenuto pagamento di buona parte dei fr. 600.- azionati per assegni familiari per il 2020 (e meglio di fr. 467.-) - a fr. 13'602.26, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2021. Egli, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha allora preteso il pagamento dello stipendio fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (fr. 3'458.80), come pure l’attribuzione di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a una mensilità (fr. 5'592.25). Ed ha pure rivendicato il pagamento di 136.75 ore lavorative da lui asseritamente svolte, ma non retribuitegli, nel 2019 e nel 2020 (fr. 4'551.21).

La convenuta si è opposta alla petizione (e ha inoltrato una domanda riconvenzionale, su cui non occorre qui riferire).

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con la decisione 30 settembre 2022 qui oggetto di impugnativa il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 4'551.21 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2021, obbligando l’attore a rifonderle fr. 1’030.- per ripetibili parziali. Egli ha in definitiva riconosciuto all’attore unicamente la pretesa relativa alle ore lavorative da lui svolte, e non retribuitegli, nel 2019 e nel 2020.

  2. Con l’appello 27 ottobre 2022 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 2 dicembre 2022, la convenuta, ritenendo infondata anche quest’ultima pretesa, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Il Pretore, con riferimento alla pretesa qui ancora litigiosa, volta al pagamento delle 136.75 ore lavorative asseritamente svolte dall’attore, ma non retribuitegli, nel 2019 e nel 2020, ha innanzitutto premesso che l’onere della prova di aver effettuato quelle ore spettava di regola al lavoratore, aggiungendo però che qualora il datore di lavoro non avesse allestito il conteggio dettagliato a scadenza mensile delle ore lavorate previsto dall’art. 47 cpv. 2 del contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) le regole sull’onere della prova dovevano essere applicate in modo meno rigoroso e quindi più favorevole al lavoratore. Sulla base di questi principi, rilevato da una parte che i conteggi della convenuta (doc. 5), dai quali risultava che le ore giornalmente lavorate dall’attore in quegli anni erano state 8 rispettivamente 9 in alcune settimane d’estate senza però che fossero precisati l’inizio e la fine della giornata lavorativa, non gli erano mai stati consegnati alla fine del mese in violazione di quanto stabilito dall’art. 47 cpv. 2 CNM, e che dall’altra l’attore aveva invece presentato un proprio conteggio (doc. N), scritto su un calendario, dove aveva indicato le ore effettuate ogni giorno, allora generalmente pari a 8.5, pure senza aver precisato l’inizio e la fine della giornata lavorativa, egli ha ritenuto di poter considerare plausibile il conteggio di quest’ultimo e ha concluso per la fondatezza della pretesa.

5.1. In questa sede la convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di essersi basato, e soprattutto di aver ritenuto sufficiente, il conteggio prodotto dall’attore (doc. N), nonostante lo stesso non fosse suffragato da alcun ulteriore elemento istruttorio atto a rendere verosimile la sua tesi ed anzi fosse confutato dai conteggi da lei prodotti (doc. 5 e 6), che per altro erano stati consegnati alla controparte, sia pure solo con scadenza annuale, rispettivamente erano stati verificati dalla competente Commissione paritetica. Dal canto suo, l’attore ha invece ribadito di aver perfettamente ossequiato l’onere probatorio a suo carico, stante che il conteggio da lui allestito (doc. N, fondato sulle registrazioni contenute nel suo calendario [doc. S e T]), per altro già sufficiente allo scopo, non era stato contestato dalla controparte ed anzi aveva trovato conferma nell’interrogatorio di A__________ __________.

5.2. L’onere della prova circa l’ammontare delle ore effettivamente svolte dal lavoratore spetta di regola a quest’ultimo (art. 8 CC).

Dal fatto che nell’art. 47 cpv. 2 CNM sia stato previsto che, “indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate”, la dottrina ha tuttavia dedotto che qualora il datore di lavoro sia venuto meno all’obbligo di allestire e consegnare tempestivamente quel conteggio il giudice - applicando per analogia sull’art. 42 cpv. 2 CO (cfr. TF 4P.35/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2) - è tenuto a tenerne conto, riconoscendo in particolare al lavoratore in determinate circostanze un alleggerimento dell’onere probatorio (cfr. Beyeler / Egloff / Schmid / Schneeberger / Thomas / Tribolet, Kommentar zum Landesmantelvertrag für das schweizerische Bauhauptgewerbe 2012-2015 p. 131), che evidentemente non conduce però ancora al rovesciamento dell’onere della prova (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa).

Qualora il datore di lavoro non abbia allestito il conteggio delle ore svolte dal lavoratore ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 CNM, l’entità delle ore lavorate può dunque essere provata anche in altro modo, ad esempio mediante testimoni, se del caso facendo capo a una stima, ritenuto che l’art. 42 cpv. 2 CO impone in ogni caso al lavoratore di allegare e versare agli atti, nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevolmente esigibile, tutte le circostanze atte a permettere una tale valutazione (cfr. TF 4A_543/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 3.1.3, 4A_611/2012 del 19 febbraio 2013 consid. 2.2, 4A_28/2018 del 12 settembre 2018 consid. 3, 4A_390/2018 e 4A_392/2018 del 27 marzo 2019 consid. 3).

Non prevedendo la disposizione del CNM una conseguenza analoga a quella contenuta nell’art. 21 cpv. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione del 2017 (secondo cui se il datore di lavoro non adempie l’analogo obbligo di conteggio delle ore di lavoro svolte dal dipendente “in caso di controversia la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzo di prova”), non è possibile ritenere, come invece avviene in quel settore (cfr. TF 4A_86/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2, 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 5), che alla registrazione delle ore di lavoro o al controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore possa essere attribuita valenza probatoria e non solo di allegazione di parte. In tal caso il conteggio del lavoratore assume valenza indiziaria, che necessita di conferma mediante ulteriori risultanze istruttorie.

5.3. Nel caso di specie è incontestabile che la convenuta, in violazione dell’art. 47 cpv. 2 CNM, non abbia provveduto ad allestire e consegnare all’attore a scadenza mensile i conteggi delle ore da lui lavorate nel 2019 e nel 2020 (come da lei ammesso a p. 5 dell’appello), che in effetti erano stati consegnati alla controparte, dopo essere stati allestiti solo con scadenza annuale (cfr. risposta all’appello p. 3; emblematico, in tal senso, pure il doc. N, con cui l’attore il 7 maggio 2021 ha preteso di correggere i conteggi ricevuti dalla convenuta). In tali circostanze ai conteggi da lei allestiti (doc. 5 e 6) può essere riconosciuta solo una valenza indiziaria, poco importando se gli stessi siano o meno stati verificati dalla competente Commissione paritetica, che per altro nemmeno aveva il compito di verificare la correttezza delle ore esposte a quel momento.

L’attore, per ossequiare l’onere della prova circa l’entità delle ore di lavoro da lui svolte, ha sostenuto in questa sede che la controparte non aveva puntualmente contestato le ore da lui allegate e che il conteggio da lui allestito (doc. N, fondato sulle registrazioni di cui ai doc. S e T), a suo dire già sufficiente, aveva oltretutto trovato conferma nell’istruttoria e meglio nell’interrogatorio di A__________ __________. A torto.

Sulla prima questione, si osserva in effetti che negli allegati preliminari la convenuta aveva puntualmente contestato l’entità delle ore che l’attore aveva preteso di aver lavorato (cfr. osservazioni, ad 14, p. 9 e ad 17, p. 10), contrapponendovi tra l’altro quanto risultava dai propri conteggi (doc. 5 e 6).

Sul secondo aspetto, va invece evidenziato che il conteggio versato agli atti dall’attore (doc. N), che in base alle norme applicabili non poteva di per sé essere considerato sufficiente e ciò anche perché le registrazioni su cui si fondava (doc. S e T) erano state allestite unilateralmente, senza coinvolgimento della convenuta, ed erano state trasmesse a quest’ultima solo al termine del rapporto contrattuale (sul tema cfr. pure Portmann / Rudolph, Basler Kommentar, 7ª ed. n. 6 ad art. 321c CO), non ha in realtà trovato conferma nell’interrogatorio di A__________ __________, l’unica risultanza istruttoria da lui qui ritenuta rilevante. Contrariamente a quanto sostenuto in questa sede dall’attore, il solo fatto che costui avesse confermato che egli iniziava a lavorare “almeno mezz’ora prima … rispetto all’orario ritenuto dal datore di lavoro (stando al quale l’orario era nel periodo estivo dalle 7:30 alle 17:00, con un’ora di pausa al mezzogiorno, mentre nel periodo invernale, dalle 8:00 fino alle 17:00, sempre con un’ora di pausa: osservazioni 2.2.2022, ad 3, p. 3)” (risposta all’appello p. 6) non bastava in effetti per confermare la correttezza del suo conteggio (doc. N) o almeno per permettere di stimare le maggiori ore da lui svolte a quel momento, visto che egli stesso aveva ammesso che l’attività da lui svolta la mattina prima di iniziare a lavorare non era pertinente e soprattutto non era stata considerata in quel conteggio (cfr. petizione, ad 4, p. 3, in cui aveva sostenuto che “l’attore comunica inoltre di aver indicato sul proprio calendario personale le ore di lavoro prestate, senza tenere in considerazione che la mattina iniziava l’attività caricando il furgone con mezz’ora in anticipo su indicazione della convenuta, ore che non potevano essere considerate orario di lavoro e comunque non inserite sul calendario personale”).

In definitiva, l’attore, non avendo dimostrato che il suo conteggio (doc. N) fosse maggiormente attendibile di quelli allestiti dalla convenuta (doc. 5 e 6) e non avendo allegato e dimostrato nella misura del possibile l’esistenza di circostanze atte a permettere una stima delle eventuali ore di lavoro da lui svolte, non ha ossequiato l’onere della prova a suo carico.

  1. La convenuta può invece essere seguita solo parzialmente laddove ha chiesto di poter rivendicare, in caso di reiezione integrale della petizione - ipotesi qui per l’appunto realizzata -, un’indennità per ripetibili piena, ossia un importo di fr. 2’575.-.

Non è in effetti vero che essa sia risultata vincente su tutta la linea. Come si è visto, essa, nelle more della causa, aveva provveduto a pagare all’attore fr. 467.- dei fr. 600.- a lei richiesti a titolo di assegni familiari per il 2020 (doc. 12), ammettendo in tal modo, con quel suo atto di acquiescenza ex art. 106 cpv. 1 CPC, il parziale buon fondamento della pretesa inizialmente fatta valere nei suoi confronti (cfr. osservazioni, ad 17, p. 12; tant’è che, proprio per tale ragione, le spettanze complessive dell’attore erano poi state ridotte in sede conclusionale), per cui, limitatamente a tale importo, era da considerarsi soccombente. Stando così le cose, le ripetibili a suo favore possono essere stabilite in fr. 2'400.- arrotondati (pari a circa il 93.4%).

  1. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che la petizione dev’essere respinta, fermo restando che le ripetibili della sede pretorile possono tuttavia esserle attribuite unicamente in ragione di fr. 2'400.-.

Le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 4'551.21, seguono la pressoché integrale soccombenza dell’attore appellato (art. 106 CPC). Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano invece spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

I. L’appello 27 ottobre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 30 settembre 2022 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

A. Sulla domanda principale:

  1. La petizione è respinta.

Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese processuali. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2'400.- per ripetibili parziali.

II. Non si prelevano spese processuali. L’appellato rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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