Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.01.2023 12.2022.150

Incarto n. 12.2022.150

Lugano 31 gennaio 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.4 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 febbraio 2020 da

AO 1 patrocinata dall’ PA 2

contro

AP 1 patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 265’496.65 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2014 a titolo di risarcimento dei danni;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 21 settembre 2022 nella misura di fr. 210'517.40 oltre interessi;

appellante la convenuta con atto di appello del 20 ottobre 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 7 dicembre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. Con contratto 13 novembre 2013 la AO 1, società che sfrutta una cava di pietra (“cava n. 2”) nella valle di __________ dietro accordo con il Patriziato di __________, ha incaricato la AP 1 di svolgere “lavori di abbattimento tramite impiego di materie esplosive” nella suddetta cava (brillamenti/lavori di sbancamento), per una mercede di fr. 192'000.- IVA esclusa (v. doc. C).

B. Nell’estate 2014 la O__________ SA, società che gestisce in concessione la vicina cava n. 3 (o “cava P__________”), ha incaricato la ditta M__________ SA (ora G__________ SA) di verificare se detti ingenti lavori, previsti in prossimità del confine fra le due cave, avrebbero potuto creare pericoli per la sua attività. Conseguentemente, la M__________ SA (in particolare per il tramite dell’ing. F__________) ha eseguito dei sopralluoghi (prima e durante l’esecuzione dei brillamenti), con relativo allestimento di verbali (agli atti quale doc. rich. V), ritenuto che nelle discussioni sono stati coinvolti anche C__________ e la AP 1(per il tramite di __________ Z__________ e __________ F__________, cfr. anche doc. rich. VII). In particolare, l’ing. F__________ ha formulato, all’indirizzo dell’appaltatrice, una serie di consigli sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui quantitativi di esplosivi da utilizzare. I brillamenti (4) sono stati effettuati il 12/13 giugno 2014, il 28 giugno 2014, il 17 luglio 2014 e il 15 agosto 2014.

C. Essendo successivamente stata costatata una situazione di instabilità della parete rocciosa, fra la AO 1 da una parte e il Patriziato di __________ nonché la O__________ SA dall’altra è insorto un contenzioso presso la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna concernente i lavori di ripristino (risanamento) dell’area, infine effettuati da A__________ (con la supervisione della M__________ SA) a spese della AO 1 (cfr. inc. n. CA.2016.35 – doc. rich. II e CA.2016.42 - doc. rich. III, nell’ambito del quale l’ing. F__________, quale perito arbitratore, ha reso il referto 14 settembre 2018 e il relativo complemento 22 luglio 2019).

D. Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con contestuale rilascio dell’autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2019.102), con petizione 19 febbraio 2020 la AO 1 ha convenuto in giudizio, innanzi alla medesima Pretura, la AP 1, postulando la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 265’496.65 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2014 a titolo di risarcimento danni (riservandosi di adeguare l’importo in base alle risultanze di causa e all’evolversi del danno subito), e meglio: fr. 187'997.60 per i lavori eseguiti da A__________, fr. 3'982.20 per il costo degli esplosivi utilizzati a tale scopo, fr. 737.65 per costi di elicottero, fr. 2'500.- per costi di elettricità, fr. 2'000.- per costi di pulizia, fr. 30'880.05 complessivi quale costo dei lavori della M__________ SA, fr. 14'400.- per gli anticipi versati nell’ambito dei procedimenti inc. n. CA.2016.35, CA.2016.42 e CM.2019.102 e fr. 22'999.15 quali spese legali preprocessuali. In sostanza l’attrice, evidenziando che gli interventi della AP 1, e in particolare l’ultimo brillamento del 15 agosto 2014, avevano causato l’instabilità della parete rocciosa e un danneggiamento importante del pilastro roccioso esistente fra le due cave, ha chiesto il rimborso di tutti i costi da lei sostenuti per i lavori di risanamento.

E. Con risposta 27 maggio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo in via preliminare l’assente competenza territoriale del Pretore (alla luce della proroga di foro in favore del tribunale di H__________ contenuta nelle condizioni generali doc. 2 trasmesse alla controparte unitamente alla sua offerta doc. C). Nel merito, essa ha postulato l’integrale reiezione della petizione, o subordinatamente il suo parziale accoglimento limitatamente a fr. 45'000.-. In sostanza, la medesima ha osservato che i suoi lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e non hanno causato né la situazione di instabilità della parete rocciosa (già preesistente) né danneggiamenti. In ogni caso, la controparte non avrebbe pretese per difetti dell’opera (visti l’assenza di difetti, la tardività della loro notifica e in ogni caso il suo eventuale diritto a offrirne previamente la riparazione). Infine, anche volendo ipotizzare un suo obbligo di risarcimento, la convenuta ha contestato le poste di danno indicate dalla controparte.

F. Con replica 18 giugno 2020 e duplica 20 agosto 2020 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento dell’istruttoria, la convenuta ha prodotto le proprie conclusioni scritte in data 4 luglio 2022 e l’attrice in data 13 luglio 2022, alle quali è ancora seguita la replica spontanea 26 luglio 2022 dell’attrice.

G. Con decisione 21 settembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 210'517.40 oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2014 su fr. 36'438.50, dal 6 ottobre 2016 su fr. 31'384.80, dal 25 ottobre 2016 su fr. 13'030.20, dal 1° novembre 2016 su fr. 1'482.20, dall’11 luglio 2017 su fr. 47'266.20, dal 17 agosto 2017 su fr. 46'699.20, dal 31 agosto 2017 su fr. 570.25, dall’11 settembre 2017 su fr. 13'178.70 e dal 19 gennaio 2018 su fr. 20'467.35. Le spese processuali, di complessivi fr. 10'455.- e le spese della procedura di conciliazione, di fr. 1'000.-, sono state poste per 1/5 a carico dell’attrice e per 4/5 a carico della convenuta, quest’ultima pure condannata a versare alla controparte fr. 13'500.- per ripetibili parziali.

H. Con appello 20 ottobre 2022 la convenuta si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con risposta 7 dicembre 2022 l’attrice si è opposta al gravame postulandone la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 20 ottobre 2022 contro la decisione 21 settembre 2022 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 dicembre 2022.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Con la decisione impugnata il Pretore ha innanzitutto accertato la propria competenza sulla base dell’art. 31 CPC, siccome non risultava che le condizioni generali menzionate dalla convenuta fossero state regolarmente integrate nel contratto. Nel seguito il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto come appalto, ha accertato che il risultato promesso consisteva nell’abbattimento di un determinato volume di roccia “sporca” (ovvero non commerciabile) e non anche il mantenimento della situazione di stabilità della parete rocciosa. Ciò premesso, ha concluso che la presente controversia non ha per oggetto un difetto dell’opera, quanto piuttosto degli asseriti danneggiamenti causati durante l’esecuzione dei lavori, sicché l’eventuale responsabilità della convenuta è da analizzare sulla base degli art. 97 seg. CO e non degli art. 367 seg. CO. Di qui la necessità per l’attrice di dimostrare l’esistenza di una violazione contrattuale, di un danno e di un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione e il danno, mentre la colpa è presunta.

Sul tema, il primo giudice ha innanzitutto rilevato che la convenuta era stata debitamente informata della situazione pregressa della parete (vulnerabile a brillamenti di grossa entità, ovvero di quantità di roccia uguali o superiori a 5'000 m3, ma non già instabile), al più tardi per il tramite dell’e-mail 27 giugno 2014 dell’ing. F__________ (doc. rich. VII). Il Pretore ha successivamente accertato la violazione del suo obbligo di diligenza per non avere in due occasioni (terzo e quarto brillamento, rispettivamente del 17 luglio e del 15 agosto 2014) seguito le istruzioni del suddetto ingegnere in merito ai quantitativi di esplosivo da utilizzare, ritenuto che il medesimo e gli altri specialisti della M__________ SA erano pacificamente e per stessa ammissione della convenuta da considerare ausiliari dell’attrice ex art. 101 CO. Secondo il giudice di prima sede, la convenuta avrebbe poi commesso ulteriori due violazioni per non avere avvisato la committenza dei rischi correlati all’esecuzione di sbancamenti di 5'000 m3 di roccia e per averli ciononostante effettuati.

Il primo giudice ha altresì confermato l’esistenza di danneggiamenti alla parete rocciosa e di un nesso causale (naturale e adeguato) fra essi e le violazioni della convenuta, sulla base dei referti peritali dell’ing. F__________ e delle testimonianze di __________ P__________ e A__________.

In merito alle poste di danno, il Pretore ha respinto quelle per costi di elettricità, di pulizia e per spese legali preprocessuali (non provate) nonché quelle relative agli anticipi prestati, mentre ha accolto quella concernente i lavori di risanamento di A__________ (fr. 187'997.60) e parzialmente accolto quelle riferite al costo degli esplosivi (limitatamente a fr. 1'482.20) e dei trasporti in elicottero (limitatamente a fr. 570.25), nonché all’onorario della M__________ SA per quanto riferito ai lavori di risanamento (fr. 20'467.35). Egli ha inoltre escluso che sull’ammontare complessivo dei danni dovessero essere imputati ipotetici vantaggi tratti dall’attrice grazie al risanamento, dal momento che la convenuta non li aveva debitamente allegati e dimostrati.

Infine, il primo giudice ha confermato l’esistenza di una colpa da parte di quest’ultima, la quale pur essendo informata dei rischi derivanti dalle sue prospettate operazioni ha deliberatamente scelto di non seguire le indicazioni degli esperti.

Sul tema della competenza territoriale, il gravame non contiene alcuna contestazione. L’appellante censura innanzitutto l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 97 CO. A suo modo di vedere, il primo giudice avrebbe trascurato la reale volontà delle parti, confermata in sede di audizione da C__________ e __________ Z__________ (interpretazione soggettiva del contratto), secondo cui il risultato contrattualmente promesso non consisteva tanto nei lavori di brillamento, quanto piuttosto nella consegna di una parete di roccia privata del suo strato non commerciabile e di nuovo adatta all’estrazione del granito (e dunque, evidentemente, anche stabile). Essendo tuttavia la parete al termine dei lavori inutilizzabile, per l’appellante la controversia riguarderebbe un potenziale difetto dell’opera, con conseguente necessità di applicare gli art. 367 seg. CO (e di esaminare pertanto anche questioni quali la tempestiva notifica dei difetti, l’accettazione dell’opera e i diritti di garanzia a disposizione della committenza).

4.1 Le norme di cui agli art. 367 seg. CO trovano prioritaria ed esclusiva applicazione se la fattispecie riguarda un difetto dell’opera, mentre se essa concerne un danno cagionato tramite un comportamento negligente dell’appaltatore in corso d’opera, la responsabilità è regolata dall’art. 97 CO (sul tema, v. anche DTF 111 II 170 consid. 2, 100 II 30 consid. 2 e 89 II 232 consid. 5, STF 4A_387/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.2 e Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar, OR, 2a ed., n. 129 ad art. 97).

4.2 Nel caso concreto, il fatto che lo scopo finale della AO 1 fosse quello di poter tornare a utilizzare commercialmente la parete rocciosa ancora non permette di accertare quale fosse il contenuto del contratto di appalto, che come già rilevato dal Pretore menzionava unicamente (quale risultato) l’asportazione di determinati quantitativi (blocchi) di roccia “sporca” (ovvero non utilizzabile) mediante utilizzo di esplosivi (brillamento, quale attività necessaria a tal fine). Anche C__________ e __________ Z__________, nelle loro audizioni, hanno riferito che l’incarico consisteva nel “togliere quella roccia marcia che in totale era di quasi 30'000 metri cubi” (verbale del 23 marzo 2022, p. 2), rispettivamente nella rimozione mediante sbancamenti di strati di roccia non commerciabili (verbale del 29 ottobre 2021, p. 5 e 10). D’altronde l’appellante nemmeno pretende né tantomeno spiega se il suo campo di attività, alla luce delle sue competenze, oltre al campo degli esplosivi si estendesse anche a ulteriori aspetti (ad esempio valutazioni geologiche/ingegneristiche, che nella fattispecie risultano essere state prese a carico dalla M__________ SA). Il problema che ha originato la presente controversia non riguarda tanto la realizzazione di un’opera difettosa, rispettivamente la quantità o la qualità dei blocchi staccati (ritenuto che, per quanto è dato capire, i brillamenti effettuati dalla convenuta hanno eliminato gli strati di roccia concordati), quanto piuttosto un cattivo adempimento, ovvero gli asseriti danneggiamenti causati al resto della parete durante il corso dei lavori. Tale circostanza, come rettamente concluso dal primo giudice, conduce all’applicazione dell’art. 97 CO. Le considerazioni appellatorie relative agli art. 367 seg. CO non sono dunque pertinenti.

L’appellante rimprovera altresì al Pretore di avere accertato una sua sufficiente informazione riguardo alla situazione pregressa della parete, malgrado il sopralluogo iniziale della M__________ SA fosse avvenuto già il 4 giugno 2014, mentre l’e-mail dell’ing. F__________ (insufficiente e tardiva) le è stata trasmessa solo in data 27 giugno 2014, a brillamenti in corso. L’appellante critica poi il primo giudice per avere affermato che in tale data l’ingegnere ancora non era da considerare quale ausiliario della committenza, ma senza spiegare perché la situazione sarebbe in seguito mutata: la decisione pretorile sarebbe pertanto anche carente nella motivazione. In ogni caso, nel caso concreto non risulterebbe che la committenza avesse delegato dei compiti alla M__________ SA ai sensi dell’art. 101 CO, siccome la ditta era legata a un contratto solamente con la O__________ SA (doc. rich. VIII). D’altronde, il contratto di appalto non prevedeva un suo dovere di seguirne le istruzioni, per cui da tale circostanza non si potrebbe derivare una sua violazione contrattuale.

L’appellante contesta ad ogni modo che i brillamenti abbiano superato i volumi indicati dagli specialisti e siano stati eseguiti mediante un quantitativo eccessivo di esplosivo, poiché le prove agli atti non sarebbero chiare e non lo dimostrerebbero. Essa sottolinea altresì che l’ingegnere le aveva consigliato di utilizzare, per il quarto e ultimo brillamento, le medesime modalità (segnatamente: la medesima carica esplosiva) di quello precedente (ciò che è avvenuto); nessuna prova agli atti dimostrerebbe che tale istruzione si fondasse su un errore dell’esperto sulle cariche da lei effettivamente utilizzate, e che egli intendesse in realtà raccomandare l’uso di cariche esplosive minori.

5.1 Nella fattispecie i brillamenti che, secondo il Pretore, hanno causato i danni in questione sono unicamente il terzo e il quarto, ossia quelli del 17 luglio e del 15 agosto 2014. Pertanto, il fatto che la AP 1 non fosse stata informata della situazione pregressa della parete rocciosa prima della conclusione del contratto o prima dell’esecuzione dei due brillamenti iniziali non è risolutivo. Determinante è piuttosto che la medesima, prima degli ultimi due brillamenti, ovvero al più tardi il 27 giugno 2014, fosse consapevole della vulnerabilità della parete, rispettivamente dei rischi derivanti dall’esecuzione di brillamenti di quantitativi di roccia uguali o superiori ai 5'000 m3 (che F__________ aveva sconsigliato) e della conseguente necessità di assumere un atteggiamento prudente e di scegliere modalità d’intervento che non ne compromettessero la stabilità. L’appellante non lo contesta, né sostiene che tali informazioni e raccomandazioni fossero errate, insufficienti o poco chiare. Lo stesso __________ Z__________ ha dichiarato di avere avuto a sua disposizione tutte le informazioni necessarie (cfr. verbale del 29 ottobre 2021, p. 7). Indipendentemente da chi le abbia concretamente fornite, ciò permette di valutare il grado di diligenza che poteva essere preteso dalla convenuta e se la medesima lo abbia rispettato.

5.2 Per quanto riguarda le istruzioni date dalla M__________ SA prima del terzo e del quarto brillamento, l’appellante non contesta di avere in prima sede riconosciuto il suo obbligo di seguirle (omettendo in tal modo di confrontarsi con il consid. 4.1b del giudizio pretorile). Il primo giudice non era dunque tenuto a indicare con precisione in quale momento i tecnici di tale ditta fossero divenuti ausiliari della committente; in altre parole, non essendo la questione determinante ai fini del giudizio, egli non ha violato alcun onere di motivazione per non essersi espresso più approfonditamente al riguardo, né una tale disamina si impone in questa sede. D’altronde, l’assenza di riferimenti alla M__________ SA nel contratto di appalto o l’esistenza di un legame contrattuale fra questa e la O__________ SA non significano che la prima non possa successivamente aver impartito istruzioni anche per conto della AO 1 (v. anche interrogatorio di C__________, verbale del 23 marzo 2022, p. 2) o che la AP 1 non ne fosse consapevole (ciò che, come detto, non viene preteso nel gravame). Inoltre l’appellante non contesta di avere ricevuto tali istruzioni, né sostiene in alcun modo che le stesse fossero errate o che essa, alla luce delle sue (maggiori) competenze specialistiche, avrebbe potuto discostarsene. Quanto all’inosservanza delle medesime, a torto l’appellante evidenzia un’assenza di prove. Essa non contesta che, secondo gli accertamenti pretorili (cfr. decisione impugnata, p. 11, 4° paragrafo), prima del terzo brillamento del 17 luglio 2014 F__________ si era raccomandato di utilizzare un quantitativo di esplosivo di soli 400 gr/m³, né sostiene o tantomeno spiega perché il protocollo di sparo (doc. 4), attestante l’utilizzo effettivo di quantitativi maggiori (500 gr/m³ e 800 gr/m³) sarebbe errato o inattendibile. L’appellante inoltre non contesta l’accertamento pretorile secondo cui essa non aveva comunicato all’esperto questa deviazione rispetto alle istruzioni ricevute bensì gli aveva confermato di aver utilizzato la carica ridotta di 400 gr/m³ (cfr. p. 1 del verbale del 21 luglio 2014 di cui al doc. rich. V); conseguentemente, l’istruzione data da F__________ per il brillamento successivo (l’ultimo, v. p. 4-5 del medesimo verbale), ovvero di mantenere la stessa carica utilizzata in precedenza (laddove vi era ancora margine per un’ulteriore riduzione della carica del 10-15%) era palesemente riferita al quantitativo di 400 gr/m³. Ancora una volta, come già evidenziato dal Pretore, il relativo protocollo di sparo (doc. 4) attesta tuttavia l’utilizzo di cariche superiori (650 gr/m³ e 500 gr/m³), e l’appellante non spiega perché tale documento, da lei stessa prodotto, non avrebbe valenza probatoria. Ne discende che queste due violazioni devono ritenersi acclarate. Per il resto, relativamente ai quantitativi di roccia sbancati, l’appellante sostiene unicamente che non vi siano prove relative al superamento dei volumi previsti. Nondimeno, non si confronta con l’accertamento pretorile secondo cui essa aveva preannunciato che il terzo brillamento avrebbe interessato volumi di 7'000 m3 (cfr. decisione impugnata, p. 4 ultimo paragrafo e doc. rich. VII) e non considera che il protocollo di sparo doc. 4 pure attesta lo sbancamento di volumi maggiori, sia il 17 luglio, sia il 15 agosto 2014. Il gravame nemmeno si confronta con il rimprovero pretorile (impugnato giudizio, consid. 4.1c) di non avere avvertito la committente dei rischi derivanti dallo sbancamento di volumi importanti di roccia.

Per tutti questi motivi, sul tema delle violazioni contrattuali la decisione di primo grado resiste alla critica.

L’appellante contesta nel seguito l’esistenza di un nesso causale fra i suoi lavori e l’instabilità della parete rocciosa. In primo luogo, essa sostiene che il Pretore non avrebbe potuto basare il relativo esame sui referti dell’ing. F__________, da lui allestiti quale perito arbitratore in una procedura che non la vedeva coinvolta. Queste perizie non le potrebbero dunque essere opposte e non sarebbero né vincolanti per lei e per il Pretore, né qualificabili quali perizie giudiziarie, quanto piuttosto, casomai, quali mere perizie di parte. Inoltre, l’ingegnere non sarebbe da considerare quale “terzo” (ex art. 189 cpv. 1 CPC) alla luce del suo coinvolgimento nella fattispecie con il doppio ruolo di coordinatore dei lavori di sbancamento e supervisore dei successivi lavori di ripristino. La sua assenza di imparzialità emergerebbe peraltro dalla sua opinione secondo la quale i danni sarebbero stati prevalentemente cagionati dall’ultimo brillamento, guarda caso eseguito in assenza dei tecnici della M__________ SA. Per l’appellante, anche la testimonianza di __________ P__________ andrebbe estromessa dagli atti a fronte della sua relazione personale con l’attrice, dal momento che suo figlio K__________ è ora azionista e amministratore unico della AO 1 (cfr. iscrizione FUSC del 3 marzo 2022), laddove è altamente probabile che al momento della sua audizione, le parti stessero già trattando il passaggio di gestione.

In secondo luogo, l’appellante ritiene che le prove menzionate dal giudice di primo grado non dimostrerebbero comunque un sufficiente nesso causale fra i suoi lavori e i danneggiamenti. Nello specifico, essa rileva che l'attività di sbancamento della roccia ha intrinsecamente un margine di imprevedibilità e di rischio e che prima del suo intervento la parete di roccia era già instabile, in parte per cause naturali (geomorfologiche e strutturali), ma anche a causa di passati brillamenti, considerato che durante il sopralluogo del 4 giugno 2014 erano state costatate “rotture e diaclasi nelle immediate vicinanze del confine tra le due concessioni” e “presenza in parete di blocchi e lastre già disarticolati dalla roccia sana” (doc. rich. V). L’appellante aggiunge altresì che l’ing. F__________ aveva valutato positivamente l’esito del terzo brillamento (doc. rich. V, verbale del 21 luglio 2014), e che il quarto si è svolto secondo le medesime modalità.

6.1 Come già accertato dal Pretore, l’appellante ha in prima sede rinunciato all’esperimento della perizia giudiziaria da lei inizialmente richiesta. In merito alla valenza delle perizie dell’ing. F__________, allestite nell’ambito dell’inc. n. CA.2016.42, le medesime non possono essere vincolanti nella presente procedura e per la AP 1 ai sensi dell’art. 189 cpv. 3 CPC, né valere quale perizia giudiziaria ex art. 183 seg. CPC. Nondimeno, come correttamente evidenziato dal primo giudice, esse non sono assimilabili a semplici allegazioni o perizie di parte, dal momento che sono comunque state allestite in un contesto giudiziario e non su incarico della sola AO 1, da parte di una persona (ing. F__________) dotata di competenze tecniche e a conoscenza dei fatti (che ha percepito, almeno in parte, direttamente), che ha confermato il contenuto dei suoi referti in sede di audizione testimoniale (cfr. verbale del 13 aprile 2021, ove la convenuta ha potuto esercitare il proprio diritto di essere sentita ovvero ha ottenuto la possibilità di porre domande al teste) e che dev’essere considerata equidistante. Ciò dal momento che l’appellante suggerisce un’asserita inattendibilità senza tuttavia apportare elementi oggettivi o evidenziare incongruenze nei suoi referti, che peraltro sono supportati da ulteriori elementi agli atti, fra cui i verbali di cui al doc. rich. V e le testimonianze di A__________ __________ e __________ P__________. L’attendibilità di A__________ (non contestata dalla convenuta all’udienza di prime arringhe) non viene messa seriamente in discussione nel gravame. Quanto ad __________ P__________ (teste peraltro richiesto dalla convenuta medesima), i dubbi sollevati dall’appellante non possono bastare, dal momento che la sua audizione ha avuto luogo il 13 aprile 2021, che il subentro di K__________ nella AO 1 è avvenuto solo nel marzo 2022 e che manca qualsivoglia ulteriore informazione al riguardo.

6.2 Per quanto concerne il nesso causale, l’impugnativa si limita a riprendere quanto già osservato dal primo giudice senza aggiungere ulteriori elementi; e meglio, già la decisione impugnata (consid. E e 4.1a) rinvia al contenuto delle p. 2-3 del verbale del 10 luglio 2014 (riferito al sopralluogo del 4 giugno precedente), il quale menzionava l’esistenza (pregressa) di fessure e diaclasi che presentavano criticità come pure l’esecuzione, nel 2007, di un brillamento che aveva causato delle problematiche. La decisione tuttavia sottolinea altresì che secondo la testimonianza dell’ing. F__________, tali problematiche erano già state risolte mediante uno spurgo e la situazione della parete poteva essere ritenuta ordinaria (ovvero in una condizione di fragilità naturale, dovuta alla tipologia di roccia). Anche i testi __________ P__________ (verbale del 13 aprile 2021, p. 4) e A__________ (verbale del 19 aprile 2021, p. 4-5) hanno dichiarato che dopo questo spurgo, la parete era stabile. F____________________ nella sua audizione ha pure aggiunto che in una simile situazione, l’esecuzione di brillamenti mediante basse quantità di esplosivo e con tecniche appropriate, pur non potendo escludere totalmente il rischio di destabilizzazione, lo avrebbe mantenuto a un livello molto limitato, e che in caso contrario (utilizzo di cariche eccessive o tecniche inappropriate) esso sarebbe aumentato in modo non lineare (cfr. verbale del 13 aprile 2021, p. 8-9). Ciò è stato confermato anche dal teste A__________, secondo il quale lo sbancamento di quantitativi minori di roccia e l’utilizzo di cariche esplosive più basse avrebbero causato vibrazioni minori (verbale del 19 aprile 2021, p. 3). Anche per quanto riguarda l’esito del terzo brillamento, l’appellante rinvia solo a una parte del verbale del 21 luglio 2014 (p. 2, indicante un esito positivo, perlomeno per quanto riguarda la roccia sbancata), tralasciandone un’altra (v. p. 4) invece citata dal primo giudice secondo la quale il pilastro fra le due cave era da considerare in posizione labile. Il referto 14 settembre 2018 (p. 16 e relativa nota 41, p. 17) lo ha ribadito, precisando che è stato il terzo brillamento a causare questo danno, e che il quarto brillamento l’ha ulteriormente aggravato (a causa di un utilizzo eccessivo di esplosivo, v. anche delucidazione 22 luglio 2019, p. 10) nonché ha influito negativamente sulla stabilità della parete, ciò che ha comportato la necessità di effettuare i lavori di ripristino. La delucidazione 22 luglio 2019 (p. 11-12) ha ulteriormente precisato che, tenuto conto della situazione della parete rocciosa, le cariche esplosive utilizzate e l’asportazione di grandi volumi rocciosi hanno generato spostamenti e assestamenti dell’ammasso roccioso. Tali conseguenze nefaste dei brillamenti in questione sono state confermate anche dai testi __________ P__________ (verbale del 13 aprile 2021, p. 4-6) e A__________ (verbale del 19 aprile 2021, p. 2-3). Ritenuto che la causa della destabilizzazione è pacificamente da imputare ai brillamenti, che tale rischio era del tutto prevedibile e che l’appellante non spiega né offre elementi concreti per ritenere che il danno si sarebbe verificato anche qualora fossero state applicate modalità di sbancamento più appropriate, l’accertamento pretorile relativo all’esistenza di un nesso causale (naturale e adeguato) fra le violazioni contrattuali (violazioni dell’obbligo di diligenza) e i danneggiamenti può essere confermato.

L’ultima censura contenuta nell’impugnativa riguarda la dimostrazione del danno. Nello specifico l’appellante, in relazione ai lavori di risanamento effettuati da A__________, rileva che l’onere probatorio, anche con riguardo agli eventuali vantaggi ottenuti dalla controparte, incombeva alla controparte, che tuttavia avrebbe omesso di quantificare dettagliatamente e dimostrare le proprie pretese, limitandosi alla produzione di fatture generiche. E meglio, le fatture di A__________ indicano solo il numero di trasferte, ma non i giorni in cui sono avvenute e oltretutto non illustrano i lavori effettivamente svolti, ma solo il dispendio orario, e non sono corredate dai relativi bollettini giornalieri, sicché non è possibile comprendere se tutti i lavori (ad esempio i “lavori in parete”) fossero effettivamente necessari al risanamento oppure riguardassero l’ordinaria manutenzione o migliorie. A mente dell’appellante, la testimonianza di quest’ultimo (la cui imparzialità sarebbe dubbia) e i verbali redatti dall'ing. F__________ non potrebbero colmare tali lacune probatorie. Le prove agli atti dimostrerebbero inoltre che dopo il risanamento, la situazione della parete rocciosa è addirittura migliorata rispetto a quella antecedente, e che alcune zone sono state oggetto di manutenzione (perizia 14 settembre 2018 di F__________, p. 20 e 21 con riferimento alla nota 56, nonché 24, e relativa delucidazione 22 luglio 2019, p. 7). Ciò per l’appellante avrebbe in ogni caso dovuto essere considerato dal primo giudice nel calcolo del danno.

Per l’appellante, nemmeno le fatture riferite ai costi dell’esplosivo e dell’elicottero permetterebbero di accertarne il nesso con i lavori di ripristino, rispettivamente la loro necessità. Lo stesso dicasi per le prestazioni fatturate dalla M__________ SA, che sono state eseguite sulla base di un accordo fra la AO 1, il Patriziato di __________ e la O__________ SA nell’ambito delle procedure cautelari inc. n. CA.2016.35/42 (secondo cui la prima si sarebbe assunta i costi per la supervisione e la consulenza fornita dalla M__________ SA nell’ambito dei lavori di ripristino); secondo l’appellante, ciò non dimostrerebbe tuttavia che queste attività fossero imprescindibili onde eseguire il risanamento.

7.1 Relativamente alle fatture di A__________ (doc. G), indicanti una posta di danno di complessivi fr. 187'997.60, il gravame non censura una carente allegazione della pretesa (ex art. 55 CPC, tale da non consentire una debita contestazione e l’accesso alla prova), né si confronta con l’accertamento pretorile (decisione impugnata, consid. 4.2a) secondo cui l’appellante aveva messo in discussione la necessità di eseguire tutti i lavori e osservato che almeno una parte di essi riguardava migliorie oppure ordinaria manutenzione comunque a carico della controparte, ma non aveva contestato la congruità delle fatture. In effetti, negli allegati introduttivi di primo grado la convenuta non si era lamentata dell’eccessiva genericità o della scarsa comprensibilità delle allegazioni e delle prove presentate dall’attrice al riguardo. A ragione il primo giudice ha dunque (solamente) esaminato quale fosse lo scopo dei lavori e se la committente dovesse lasciarsi imputare eventuali vantaggi da lei tratti. Sul tema, il Pretore ha osservato che la necessità di tutti i lavori fatturati è stata confermata non solo da A__________ nella sua audizione testimoniale (cfr. verbale 19 aprile 2021 p. 3-5), ma anche da F__________ alla p. 4 del verbale dell’8 gennaio 2018 (doc. rich. V), il quale aveva specificato che essi erano necessari alla riparazione del danno e alla risoluzione della situazione di instabilità, ovvero “…allo scopo di raggiungere un grado di rischio per eventi gravitativi paragonabile a quello antecedente i brillamenti del 2014”. Il giudice di primo grado ha precisato che i lavori elencati dettagliatamente nel suddetto verbale (alle p. 4-5), con indicazione dei tempi di esecuzione necessari, corrispondono e confermano i periodi di lavoro (compreso il dispendio di tempo) indicati nelle fatture doc. G. Il gravame trascura quest’ultima considerazione e sostiene in maniera eccessivamente generica che la testimonianza di A__________ e il verbale 8 gennaio 2018 non sarebbero sufficienti a confermare le fatture. La censura è pertanto insufficientemente motivata e non può bastare a sovvertire la decisione di prima sede.

Per il resto, a ragione l’appellante sottolinea che nel determinare l'ammontare del danno si deve tener conto delle prestazioni e dei vantaggi (a favore del danneggiato) generati dall'evento dannoso (ad esempio: spese risparmiate), giacché il danneggiato mediante l’ottenimento di un risarcimento non deve ritrovarsi arricchito. Nondimeno, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esistenza di vantaggi finanziari da imputare sull'ammontare del danno è un fatto dirimente che il responsabile deve dimostrare (STF 4A_431/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6.1.2, 4A_61/2015 del 25 giugno 2015 consid. 3.1, 4A_227/2007 del 26 settembre 2007 consid. 3.6.3). Nel caso concreto, alcuni estratti peritali citati dall’appellante (perizia 14 settembre 2018, p. 20 e 21 nota 56) menzionano effettivamente lavori di manutenzione, rispettivamente il miglioramento di alcune situazioni rispetto a quelle esistenti prima degli sbancamenti. Nondimeno, manca qualsivoglia indicazione sul tipo e sul valore delle spese risparmiate e delle migliorie ottenute, sicché la lacuna dev’essere posta a carico della AP 1, gravata dal relativo onere probatorio (art. 8 CC). Quanto ai rimanenti passaggi citati dall’appellante, per quanto è dato capire essi riguardano future misure di controllo e manutenzione non più imputabili ai brillamenti (cfr. p. 22, § 6.3.1 e p. 24 della perizia), ovvero non risultano riferiti a lavori già eseguiti, fatturati e compresi nella richiesta di risarcimento danni. Ne deriva che la posta di danno dev’essere confermata così come ammessa dal giudice di primo grado.

7.2 Per quanto concerne i costi di esplosivo, il Pretore li ha riconosciuti nella misura di fr. 1'482.20 dal momento che la relativa fattura (doc. L) è stata confermata in sede di audizione testimoniale da A__________, secondo cui essa si riferisce all’esplosivo da lui utilizzato per eseguire i lavori di messa in sicurezza (verbale del 19 aprile 2021, pag. 4). Anche per quanto riguarda i costi di elicottero, il primo giudice ha riconosciuto solo quelli generati dai trasporti di materiale necessario per i lavori di risanamento, sulla base di quanto dichiarato dal teste A__________ (verbale 19 aprile 2021, p. 4) e dei periodi di lavoro indicati nelle fatture di cui al doc. G (fr. 570.25). Siccome l’impugnativa non si confronta debitamente con tali aspetti, non riesce a destituire valenza alla testimonianza di A__________ e non offre elementi di segno contrario, la decisione pretorile resiste alla critica anche su questo punto.

7.3 Infine, relativamente alle prestazioni della M__________ SA (doc. H), il Pretore ha negato che le prime due fatture possano costituire un danno, poiché erano riferite a lavori concordati con la O__________ SA e indipendenti dall’esito dei brillamenti della AP 1. L’appellante sostiene che anche la terza fattura non avrebbe dovuto essere considerata. Essa tuttavia non contesta che le posizioni ivi contenute (a esclusione della n. 7, già depennata dal Pretore) siano riferite ai lavori di risanamento (e meglio alla consulenza e alla supervisione fornite dall’ing. F__________ quale geologo, per la messa in sicurezza della parete, cfr. anche teste A__________, verbale 19 aprile 2021, p. 5). Il semplice fatto che nell’ambito delle controversie cautelari inc. n. CA.2016.35/42 la AO 1 avesse dichiarato nei confronti della O__________ SA e del Patriziato di __________ che si sarebbe assunta i costi per i lavori di riparazione, ancora non significa che tale impegno valesse anche nei confronti della AP 1, o implicasse una rinuncia ad avanzare, nei confronti di quest’ultima, una pretesa di risarcimento danni. Tale costo è effettivamente un danno subito dalla committente (ricordato il concetto secondo cui il danno è costituito da una riduzione involontaria del patrimonio netto e corrisponde alla differenza tra l'importo attuale del patrimonio del danneggiato e l'importo che tale patrimonio avrebbe avuto se l'evento dannoso non si fosse verificato), dal momento che in assenza dei danneggiamenti, la medesima non avrebbe dovuto sostenerlo. D’altronde, l’appellante neppure sostiene che tali prestazioni fossero superflue, ovvero che A__________, in base al suo campo di attività e competenza (ovvero senza il supporto della M__________ SA), avrebbe in autonomia potuto valutare quali lavori fossero necessari e quando la stabilità della parete avrebbe potuto considerarsi ripristinata. Ne discende che anche la relativa pretesa di risarcimento di fr. 20'467.35 dev’essere ammessa.

Alla luce di tutto quanto precede, l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 210'517.40 (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar. Le spese processuali ammontano dunque a fr. 10’000.- e le ripetibili a fr. 7’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

  1. L’appello 20 ottobre 2022 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 10’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili di seconda sede.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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