Incarto n. 12.2022.149
Lugano 21 marzo 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.23 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° febbraio 2022 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 46'677.15 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2021, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 12 settembre 2022 ha respinto;
appellante l'attrice, con appello 20 ottobre 2022, con cui ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’istanza inferiore per la completazione dell’istruttoria e per l’emanazione di un nuovo giudizio protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta, con risposta all’appello 14 dicembre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Respinte in occasione dell’udienza di prime arringhe del 12 settembre 2022 tutte le ulteriori prove offerte dalle parti, il Pretore, con sentenza di pari data, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 2’500.- a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alla convenuta fr. 4’600.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza concluso che all’attrice difettasse la legittimazione attiva.
L’attrice ha impugnato la decisione pretorile con un appello datato 20 ottobre 2022, inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC), che è stato avversato dalla convenuta con una risposta datata 14 dicembre 2022, anch’essa tempestiva (art. 312 cpv. 2 CPC). In via principale essa ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, ribadendo di essere legittimata attivamente e che le prestazioni poste alla base della sua pretesa, regolarmente eseguite, erano state fatturate in modo congruo. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’istanza inferiore per la completazione dell’istruttoria e per l’emanazione di un nuovo giudizio con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando come il Pretore, venendo meno all’obbligo di motivazione e violando con ciò il suo diritto di essere sentito, non avesse spiegato, nell’ordinanza sulle prove resa in occasione dell’udienza di prime arringhe, le ragioni per cui aveva rifiutato tutte le prove offerte dalle parti, che andavano con ciò ammesse siccome oltretutto rilevanti, e non si fosse espresso, nella sentenza, su tutte le circostanze che essa aveva addotto a sostegno della sua legittimazione attiva.
In ragione della loro natura formale, le due censure sollevate in via subordinata dall’attrice relative alla violazione del suo diritto di essere sentito (per la carente motivazione dell’ordinanza sulle prove prima e della sentenza poi) - che, se fondate, implicano già di per sé l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - vanno trattate preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6).
4.1. La censura con cui l’attrice ha rimproverato al Pretore di aver violato il suo obbligo di motivazione per non aver spiegato, nell’ordinanza sulle prove, le ragioni per cui aveva rifiutato tutte le prove offerte dalle parti, e ha così ritenuto di dover insistere in questa sede per l’assunzione di quelle prove, a suo dire “necessarie per apportare l’ulteriore conferma che le prestazioni erano state effettuate come da timesheet prodotto sub doc. E” (appello p. 6), deve senz’altro essere respinta.
4.1.1. Innanzitutto si osserva che l’ordinanza sulle prove, trattandosi di una disposizione ordinatoria processuale (cfr. DTF 147 III 582 consid. 4.4; TF 5A_635/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3.3), nemmeno avrebbe di per sé dovuto necessariamente essere motivata (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del 28 giugno 2006, in FF 2006 p. 6714 e 6750; II CCA 25 luglio 2022 inc. n. 12.2021.178).
E comunque, a ben vedere, nel caso di specie l’ordinanza sulle prove del 12 settembre 2022 era stata motivata dal Pretore, almeno implicitamente: una prima motivazione, sia pure succinta, andava in effetti intravista laddove la reiezione delle prove era stata decretata “viste le prove offerte dalle parti e preso atto della documentazione prodotta, in particolare dei doc. B e C nonché E” (verbale d’udienza 12 settembre 2022 p. 1), motivazione questa su cui l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è qui minimamente confrontata; una seconda motivazione, questa volta implicita, andava invece ravvisata nel fatto che con la sentenza, come detto di pari data, la petizione era stata respinta per carenza di legittimazione attiva, da ciò dovendosi ovviamente inferire che la mancata assunzione di tutte le prove offerte dalle parti era dovuta proprio al fatto che le stesse non erano rilevanti per quella particolare questione (così pure in II CCA 25 luglio 2022 inc. n. 12.2021.178), motivazione questa su cui nuovamente l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è qui minimamente confrontata.
4.1.2. La richiesta dell’attrice di assumere in questa sede tutte le prove offerte dalle parti nella procedura di primo grado, che per altro nemmeno sono state qui dettagliatamente indicate, già da respingere per le ragioni appena esposte, avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa anche per il fatto che non è stato preteso che le stesse, a suo dire “necessarie per apportare l’ulteriore conferma che le prestazioni erano state effettuate come da timesheet prodotto sub doc. E”, fossero rilevanti (anche) per la tematica che era qui primariamente d’interesse, ovvero il giudizio sulla sua legittimazione attiva.
4.2. La censura con cui l’attrice ha rimproverato al Pretore di aver violato il suo obbligo di motivazione per non essersi espresso, nella sentenza, su tutte le circostanze da lei addotte a sostegno della sua legittimazione attiva, e di cui meglio si dirà nel prossimo considerando, non ha miglior sorte.
4.2.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che il giudice menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché l'interessato possa apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; TF 4A_400/2019 del 17 marzo 2020 consid. 5.7.3, 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2). Il magistrato non è per contro obbligato a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti (cfr. TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).
4.2.2. Nel caso di specie la sentenza pretorile soddisfa tali requisiti.
Il Pretore ha in effetti illustrato le ragioni che lo avevano portato a ritenere che all’attrice difettasse la legittimazione attiva, evidenziando come la convenuta avesse in realtà conferito il mandato in questione a N__________ , ciò risultando espressamente dal tenore del relativo contratto (doc. C), che indicava come mandataria proprio quest’ultima ed era stato firmato sempre da quest’ultima a titolo personale, poco importando invece se il documento fosse stato allestito su carta intestata dell’attrice, di cui per altro N __________ non era organo né disponeva di un diritto di firma iscritto a RC (doc. B). L’attrice aveva per altro ben compreso il significato e la portata della sentenza citata, avendola impugnata in modo articolato.
Sapere se tale motivazione sia convincente è una questione distinta dal diritto a una decisione motivata: se le ragioni che hanno guidato il giudice possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se, per ipotesi, la motivazione fosse errata (cfr. TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).
5.1. La legittimazione delle parti - attiva della parte attrice, passiva della parte convenuta - è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (cfr. TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.1).
Determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1a; TF 5C.243/2002 del 2 giugno 2003 consid. 2.3). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, la legittimazione attiva è di regola data qualora l’attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. II CCA 5 giugno 2020 inc. n. 12.2019.89, 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56). L'onere di allegazione e della prova della propria legittimazione attiva incombe all’attrice (cfr. TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.2).
5.2. Nel caso di specie, l’appello, sul tema della legittimazione attiva, dev’essere già dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice non si è in effetti confrontata criticamente con l’argomentazione fornita su quella questione dal Pretore (secondo cui la convenuta aveva in realtà conferito il mandato a N__________ , ciò risultando espressamente dal tenore del relativo contratto, che indicava come mandataria proprio quest’ultima ed era stato firmato sempre da quest’ultima a titolo personale, poco importando invece se il documento fosse stato allestito su carta intestata dell’attrice, di cui per altro N __________ non era organo né disponeva di un diritto di firma iscritto a RC) e in particolare non ha spiegato per quali ragioni la stessa sarebbe stata errata e con ciò da modificare.
5.3. Ma, a prescindere da quanto precede, l’appello, su quel tema, sarebbe comunque stato destinato all’insuccesso anche nel merito, l’attrice non avendo sufficientemente provato, a fronte dell’argomentazione del Pretore (di cui si è già detto, fondata perlopiù sul tenore letterale dell’accordo, dal quale di principio non ci si può allontanare se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla volontà delle parti, cfr. DTF 136 III 186 consid. 3.2.1 e TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3) e dell’ulteriore assunto della convenuta (secondo cui l’oggetto del mandato nemmeno rientrava nello scopo sociale dell’attrice, che si occupava perlopiù di consulenza assicurativa e finanziaria [cfr. doc. B]), entrambi pertinenti e convincenti, di essere stata la vera e effettiva controparte contrattuale della convenuta.
5.3.1. Nelle particolari circostanze appena evocate, il fatto che il contratto sia stato allestito su carta intestata della società e il fatto che tutti i colloqui tra la dipendente dell’attrice N__________ __________ e la convenuta si siano svolti presso gli uffici della società (a ben vedere però solo il primo, mentre il fatto che ciò valesse anche per quelli successivi è stato addotto dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), pur costituendo un labile indizio a favore della tesi dell’attrice, non bastano ancora per ritenerla provata.
5.3.2. Sempre nelle particolari circostanze, nemmeno l’ulteriore fatto che le fatture relative al primo colloquio (doc. D, di fr. 150.- + IVA) e alla prima parte di prestazioni (doc. F, di fr. 700.- + IVA), oltre ad essere state allestite a nome della società e su carta intestata della stessa (circostanza quest’ultima invero addotta dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), non siano state contestate ed anzi siano poi state pagate dalla convenuta, è a sua volta sufficiente per ritenere provata la tesi dell’attrice. Questa Camera ha in effetti ripetutamente stabilito che la sola intestazione delle fatture non consente ancora di trarre indicazioni certe circa la titolarità dell’intestatario delle fatture nel rapporto contrattuale alla base delle pretese (cfr. II CCA 28 aprile 1997 inc. n. 12.97.2, 4 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.142, 9 novembre 1999 inc. n. 12.1999.180, 11 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.155, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 31 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.219, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227, 14 dicembre 2015 inc. n. 12.2013.136, 16 giugno 2016 inc. n. 12.2015.117) e in particolare non permette ancora di desumere né che il presunto partner contrattuale originario aveva a suo tempo agito in rappresentanza dell’intestatario delle fatture né che lo stesso era nel frattempo stato validamente sostituito da quest’ultimo (cfr. II CCA 10 dicembre 1996 inc. n. 12.1996.186), e ciò nemmeno laddove le fatture, in concreto quelle di soli fr. 850.- + IVA di cui ai doc. D e F, non siano state contestate (cfr. II CCA 9 dicembre 1997 inc. n. 12.97.230) e siano persino state pagate dalla controparte (a meno che beninteso in occasione della mancata contestazione delle fatture e del loro pagamento la controparte abbia altrimenti manifestato o lasciato intendere in modo riconoscibile all’intestatario delle fatture - ciò che qui, in assenza di particolari comportamenti in tal senso della convenuta, né addotti né provati, non risulta tuttavia essere avvenuto - di considerarlo quale suo partner contrattuale). Si aggiunga che l’attrice a ben vedere nemmeno ha qui preteso, e provato, né che in occasione della conclusione del contratto N__________ __________ potesse aver agito quale sua rappresentante né che essa potesse poi essere subentrata nella posizione contrattuale inizialmente assunta da quest’ultima.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 46'677.15, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 20 ottobre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).