Incarto n. 12.2022.144
Lugano 2 febbraio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.248 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 11 dicembre 2018 da
AO 1 rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 221'406.60, poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 168'919.95, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni,
domanda a cui si è opposto il convenuto il quale, in via riconvenzionale, ha fatto valere a sua volta una pretesa di fr. 51'049.59 quale risarcimento danni,
pretese su cui ha statuito il Pretore con decisione del 1° settembre 2022 accogliendo la petizione limitatamente all’importo di fr. 115'792.65 e respingendo integralmente la domanda riconvenzionale,
appellante il convenuto con atto di appello del 5 ottobre 2022 con cui postula la riforma del querelato giudizio e chiede, in via principale, di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, in via subordinata, previa assunzione di una perizia giudiziaria, di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale e in via ancora più subordinata, di rinviare la causa al Pretore con ordine di procedere all’assunzione di una nuova perizia, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con risposta del 1° dicembre 2022 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
Nel corso del 2014 AP 1 ha fatto eseguire dei lavori di edificazione sul proprio fondo a opera dell’impresa E__________ Sagl, nel frattempo fallita. Durante la seconda settimana di luglio 2014, si è verificato un cedimento del terreno del mappale n. __________ RFD di __________ in corrispondenza del confine con il mappale __________ RFD di __________, con danni al muro di sostegno e all’abitazione di AO 1.
Ne sono seguiti dei contatti tra le parti coinvolte che non hanno però permesso di trovare un’intesa in merito al risarcimento dei danni.
In data 4 dicembre 2015 AO 1 ha chiesto l’assunzione di una prova peritale a titolo cautelare ex art. 158 CPC (inc. CA.2015.571). Quale perito giudiziario è stato nominato l’ing. G__________ P__________ il quale ha allestito il referto di data 5 luglio 2016.
In breve, a sostegno della propria richiesta AO 1 ha affermato che la controparte aveva dato avvio ai lavori di edificazione sul proprio fondo senza tenere conto della stabilità del medesimo, senza sufficienti misure di rinforzo e in violazione delle più elementari regole dell’arte edilizia con conseguente cedimento del terreno, causa poi dei danni al muro di sostegno e all’abitazione ubicata sul mapp. 825 RFD di __________ (doc. D e F). Egli ha posto l’accento sul fatto che la situazione era stata subito accertata dall’ing. E__________ L__________ e dal geometra revisore dello Studio d’ingegneria __________ Sagl (docc. F e G) che avevano constatato il movimento del terreno e attribuito la responsabilità per l’accaduto all’impresa E__________ Sagl, nel frattempo fallita. Responsabilità confermata anche dall’esito della perizia dell’ing. G__________ P__________. A mente dell’attore, dal referto emergerebbe chiaramente che i danni arrecati al fondo __________ RFD di __________ e ai manufatti ivi collocati erano stati causati dallo scavo, ragion per cui egli ha preteso dal convenuto, nella sua veste di proprietario del fondo part. __________ RFD di __________, il rimborso dei danni patiti sulla base degli art. 679 e 685 CC.
In sede di risposta con domanda riconvenzionale AP 1 si è opposto alla petizione e ha postulato la condanna della controparte al pagamento di fr. 51'049.59, oltre ad interessi, a titolo di risarcimento danni. In sintesi, egli ha contestato che lo scavo eseguito per l’edificazione della sua casa sia stato realizzato senza le necessarie misure di sicurezza, destabilizzando il terreno, ha negato il valore probatorio della documentazione prodotta dall’attore, ha relativizzato la portata della perizia giudiziaria
AP 1 ha sostenuto altresì che proprio la mancanza di un valido ed efficace sistema di drenaggio sarebbe all’origine di gravi danni manifestatisi sul mapp. __________ RFD di __________ di sua proprietà (doc. 7), i cui interventi di riparazione sono costati
fr. 51'049.59, importo di cui egli ha chiesto la rifusione in via riconvenzionale.
Con replica e risposta riconvenzionale, l’attore ha ribadito la propria posizione e posto l’accento sulle risultanze peritali che confermavano la sussistenza di un nesso di causalità tra i lavori di scavo e il cedimento del terreno e i relativi danni materiali alla sua proprietà; la presenza di acqua non avrebbe di contro modificato la dinamica dei danni. Egli si è altresì opposto alla domanda riconvenzionale sottolineando che il perito giudiziario aveva escluso qualsiasi altra causa all’infuori dello scavo, quale causa del cedimento del mapp. __________ RFD di __________.
In sede di duplica e replica riconvenzionale AP 1 ha ribadito le sue contestazioni, le sue pretese e la sua posizione riconvenzionale. L’attore non ha presentato una duplica riconvenzionale.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato all’udienza finale presentando dei memoriali conclusivi. In quella sede l’attore, alla luce della perizia giudiziaria allestita dall’arch. P__________ M__________ e avente per oggetto la quantificazione del danno dovuto alla mancata locazione dell’immobile, ha ridotto la propria pretesa per il mancato guadagno da fr. 96'000.- a fr. 43'513.35. La sua richiesta risarcitoria finale ammontava dunque a complessivi fr. 168'919.95, oltre interessi.
Il giudice di prima sede, dopo aver ripercorso i fatti e ricordato le norme applicabili alla fattispecie, si è chinato sulla questione a sapere se vi fosse un nesso causale tra i lavori eseguiti sul mapp. __________ RFD di __________ e i danni manifestatisi sul mapp. __________ RFD di , rispondendo per l’affermativa. Egli ha ritenuto che le risultanze istruttorie non lasciassero dubbi al riguardo. Sulla base del referto peritale dell’ing. G P__________ egli ha quindi quantificato i costi per l’eliminazione dei danni in fr. 88'695.-, così come richiesto dall’attore. Il Pretore è poi passato all’analisi delle altre poste di danno fatte valere da AO 1 riconoscendo allo stesso l’importo di complessivi fr. 8'987.75 per i costi connessi agli interventi dell’ing. E__________ L__________, dello Studio d’ingegneria __________ e dell’impresa U__________ SA. Egli ha posto altresì a carico del convenuto i costi della perizia giudiziaria e le spese delle procedure esecutive anticipati dall’attore. In relazione alle spese legali preprocessuali il giudice di prima sede ha riconosciuto all’attore il diritto a ottenere dalla controparte ulteriori fr. 5'500.- quale partecipazione ai costi legali. La tesi difensiva secondo cui queste poste di danno sarebbero prescritte è stata considerata infondata dal primo giudice. Questi ha quindi respinto la pretesa attorea relativa all’asserita mancata locazione dell’immobile giudicando non provata né l’intenzione né la concreta possibilità di locare lo stabile nel periodo in esame. In definitiva, il Pretore ha quindi riconosciuto a AO 1 un risarcimento complessivo pari a fr. 115'792.65.
Da ultimo, il giudice ha analizzato la pretesa di fr. 51'049.59 fatta valere in via riconvenzionale da AP 1; pretesa che ha respinto ritenendo non provato che gli interventi eseguiti sul mapp. __________ RFD di __________ fossero riconducibili al deflusso di acque sotterranee dalla part. __________ RFD di __________ e alla scarsa manutenzione di questo fondo.
A prescindere dalla risposta ai predetti quesiti peritali, l’appellante sostiene inoltre che la perizia dell’ing. G__________ P__________ non permetterebbe di dimostrare la sussistenza di un nesso causale adeguato tra i lavori di scavo e i danni fatti valere perché il perito non avrebbe considerato i danni preesistenti al muro di sostegno che sarebbero dovuti al deflusso di acque di sottosuolo e alla scarsa manutenzione e inadeguatezza del sistema di deflusso delle stesse. Detto referto si rivelerebbe pertanto impreciso e di scarsa portata probatoria.
L’appellante chiede pertanto la riforma del querelato giudizio con reiezione della petizione e accoglimento della domanda riconvenzionale, in via subordinata, il medesimo esito previo allestimento da parte di questa Camera di una perizia giudiziaria per rispondere ai quesiti formulati dalla parte convenuta e respinti dal Pretore, e in via ancora più subordinata, il rinvio della causa al giudice di prima sede con ordine di procedere all’esperimento di predetta perizia.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita ad esporre - in maniera invero piuttosto confusa - una propria lettura dei fatti senza debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate.
Problematica che concerne, tra l’altro, l’asserita (ma non puntualmente argomentata) imprecisione della perizia allestita dall’ing. G__________ P__________ e la pretesa assenza di prove in merito al nesso causale tra scavo e danni. Manca pure qualsiasi contestazione appellatoria sulle singole poste di danno ammesse dal Pretore. Inoltre, in relazione alla domanda riconvenzionale, l’appellante si limita a chiederne l’accoglimento nel petitum senza però minimamente esporre le ragioni per cui su questo punto la decisione pretorile sarebbe censurabile.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Il Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme e i principi attinenti alla fattispecie. A questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che le pretese fondate sull'art. 679 CC
8.1. Preliminarmente, per chiarezza, è utile ricordare che in occasione delle prime arringhe AP 1 aveva chiesto l’esperimento di una perizia vertente “sulle cause dei danni, sulla loro preesistenza rispetto all’inizio dei lavori di scavo (…) nonché sulla loro entità (…)”, perizia che “permetterà di dimostrare l’estraneità del convenuto AP 1 in relazione ai danni asseritamente sofferti dall’attore” (verbale di udienza del 26 agosto 2019, elenco prove). Per sua parte l’attore aveva chiesto l’esperimento di una perizia sul cedimento del terreno, sulle relative cause e danni e l’ispezione oculare dei fondi in discussione tramite un sopralluogo (cfr. verbale del 26 agosto 2019 cit.). L’assunzione delle perizie è stata ammessa dal Pretore con ordinanza del 4 giugno 2020 con la precisazione che le stesse avrebbero dovuto essere esperite previa ispezione oculare dei fondi da parte del perito incaricato. Le parti hanno quindi inoltrato i propri quesiti peritali. L’attore, tenuto conto del contenuto della perizia dell’ing. P__________, ha rinunciato a presentare quesiti sul tema del cedimento del terreno limitando gli stessi alla problematica del danno patito; quesiti che si sono poi concretizzati nella perizia allestita dall’arch. P__________ M__________.
Dal canto suo il convenuto ha inoltrato delle domande peritali aventi per oggetto lo smaltimento delle acque meteoritiche del mapp. __________ RFD di __________ con richiesta al perito di verificare il catasto delle acque, la domanda di costruzione originaria della particella attorea ed eventuali successive modifiche e relativi piani (cfr. per i dettagli scritto del 26 novembre 2020); quesiti che - come poc’anzi indicato
8.2. La decisione pretorile si rivela infatti corretta. Come evidenziato dal giudice di prime cure i quesiti formulati dalla parte convenuta fanno riferimento a documentazione che non figura agli atti e per la quale la parte non ha mai richiesto l’edizione né il richiamo, omissione che va ora a suo discapito. Diversamente da quanto afferma in questa sede AP 1 col palese intento di supplire a questa mancanza, l’“ispezione (..) oculare” ammessa dal Pretore con ordinanza del 4 giugno 2020 è con ogni evidenza riferita al sopralluogo dei fondi mapp. __________ e __________ RFD di __________ - come richiesto dalla parte attrice (cfr. verbale del 26 agosto 2019 cit.) - e non si estende ad atti la cui assunzione avrebbe dovuto essere postulata nelle forme di rito attraverso una richiesta di edizione di documenti da terzi o un richiamo di documenti. A non averne dubbio, l’ispezione prevista dagli art. 181 seg. CPC non può essere intesa quale mezzo sostitutivo di predetti istituti che derivano dall’obbligo di cooperazione sancito dagli art. 160 segg. CPC. Ammettere la facoltà del perito di assumere agli atti i documenti menzionati da AP 1 nei quesiti, costituirebbe un chiaro aggiramento del principio di diligenza processuale incombente alle parti e, in concreto, un’inammissibile sanatoria della negligenza commessa dal convenuto. Per le medesime ragioni il richiamo all’art. 186 CPC non può essere accolto.
A questo vada aggiunto che al perito è stato chiesto di esprimersi - unicamente - sul sistema di smaltimento delle acque meteoritiche del mapp. __________ RFD di __________, in particolare sulla sua conformità rispetto al catasto delle acque, alla licenza di costruzione e alle norme applicabili in materia, sulla sua effettiva funzionalità e sulla sua adeguatezza e idoneità rispetto alla composizione e conformazione del terreno e al deflusso delle stesse acque. Desta stupore - alla luce della tesi difensiva – la constatazione che nessuno dei quesiti formulati dal convenuto avesse per oggetto l’accertamento del nesso causale tra il predetto sistema e sue eventuali carenze o disfunzioni e il cedimento del terreno in causa e i relativi danni, aspetto che - di contro - avrebbe dovuto rivestire un ruolo centrale.
In definitiva, si deve constatare che non solo le domande formulate dal convenuto presuppongono l’esame di documenti non agli atti - ciò che è proceduralmente inammissibile - ma che la risposta alle stesse non è neppure determinante per stabilire le cause del danno, non essendo stato chiesto nulla al perito in merito al nesso causale tra eventuali carenze del sistema di smaltimento delle acque e il cedimento del fondo. In assenza di un quesito specifico al riguardo, non è come già detto possibile concludere alcunché riguardo alle cause del cedimento del terreno e del relativo danno come invece preteso dall’appellante. Dal momento che i quesiti in discussione sorvolano completamente sulla questione (centrale) del nesso causale, in concreto, non vi è neppure un interesse degno di protezione all’assunzione della prova peritale richiesta da AP 1; ai fini del giudizio una perizia idrologica fine a sé stessa sul sistema di smaltimento delle acque del mapp. __________ RFD di __________ è priva di qualsiasi utilità.
Alla luce di quanto precede, la decisione pretorile di respingere i quesiti formulati dal convenuto in quanto non pertinenti non può che essere giudicata corretta mentre che le relative censure appellatorie si rivelano palesemente infondate.
Anche questa critica non può essere condivisa. Pur volendo fare astrazione dalla sua inammissibilità
Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, il contenuto delle deposizioni a cui egli rinvia nel proprio allegato ricorsuale (appello, pag. 6 seg.) non è atto a minare la forza probatoria di quanto accertato in sede peritale. Le audizioni in oggetto danno infatti unicamente atto della presenza di acqua sul fondo - proveniente dal pluviale rotto a seguito del cedimento e dalla gronda – ma nuovamente nulla dicono in merito all’eventuale nesso di causalità tra le (pretese) carenze nello smaltimento dell’acqua e il cedimento del fondo. Nesso che il perito nel proprio referto comunque esclude. Al riguardo egli ha infatti indicato che “(…) Comunque lo scavo era già instabile in assenza d’acqua. La ev. presenza d’acqua non modifica la dinamica dei danni né le cause” (perizia, pag. 13).
Diversamente da quanto sostiene l’appellante, in fase istruttoria non sono emersi elementi che permettano di concludere che il cedimento del terreno sia da ricondurre ad altre cause se non allo scavo di cantiere operato sulla sua particella, così come accertato dalla perizia dell’ing. P__________.
È utile inoltre chiarire che il richiamo alla giurisprudenza federale (DTF 127 III 257 consid. 5) operato dall’appellante si rivela, in concreto, inconferente e inapplicabile; da un lato, in quanto non sussiste alcuna prova di cause alternative o di concause dei danni fatti valere in questa sede, dall’altro in quanto - come già illustrato e contrariamente a quanto da lui affermato - nella perizia questi danni sono stati oggetto di minuziosa e dettagliata distinzione da quelli preesistenti al cedimento (cfr. perizia cit., pag. 9 nonché allegato 3).
Alla luce delle considerazioni poc’anzi esposte, accertato - come visto - il nesso di causalità tra i lavori eseguiti sul fondo di AP 1 e i danni alla proprietà di AO 1, risultando inoltre adempiute tutte le condizioni di cui agli art. 679 e 685 CC, la sentenza impugnata non può che essere confermata.
Come già rilevato, si può prescindere dall’entrare nel merito delle singole poste di danno, non avendo le stesse fatto oggetto di contestazione in questa sede (consid. 6).
Da ultimo, pure la domanda riconvenzionale, di cui l’appellante postula l’accoglimento nel petitum senza però minimamente esporre le ragioni per cui su questo punto la decisione pretorile sarebbe censurabile, deve essere giudicata inammissibile (consid. 6).
Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 115'792.65 seguono la soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 5 ottobre 2022 di AP 1, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
Le spese processuali di fr. 9'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).