Incarto n. 12.2022.111
Lugano 24 novembre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.240 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 novembre 2018 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
chiedente l’accertamento del credito dell’attore, quale risarcimento dei danni per CHF 1'247'857.60, nei confronti del convenuto e la condanna di quest’ultimo al pagamento di CHF 1'247'857.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015, somma poi rettificata e aumentata a EUR 722'395.24 oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2014 su EUR 600'600.-, dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR 20'000.- nonché a CHF 862'348.50 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2015 su CHF 350'000.-, dal 1° gennaio 2016 su CHF 350'000.- e dal 24 agosto 2016 su CHF 123'671.50;
domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è inizialmente espresso e che il Pretore con decisione 14 luglio 2022 ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di CHF 6'500.-, le spese di CHF 500.- e le ripetibili di CHF 13’000.-;
appellante l’attore, con appello 7 settembre 2022, con cui ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e con ciò di condannare il convenuto al pagamento di EUR 121'795.24 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR 20'000.- nonché di CHF 123'671.50 oltre interessi dal 5% dal 24 agosto 2016, con tassa di giustizia di CHF 12'500.- e spese di CHF 500.- per 4/5 a suo carico (e per 1/5 a carico del convenuto) e con ripetibili di CHF 30’000.- a suo carico, e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti alla Pretura per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre il convenuto, con risposta all’appello 7 novembre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il convenuto, precluso, non si è inizialmente espresso sulla petizione, salvo averlo poi fatto dopo il settembre 2020.
L’appello presentato il 7 settembre 2020 dal convenuto contro questa pronuncia è stato dichiarato irricevibile dalla scrivente Camera con decisione 4 marzo 2021 (inc. n. 12.2020.99).
Raccolte le osservazioni delle parti, il Pretore, con decisione 17 maggio 2021, ha accolto l’istanza e ha di conseguenza annullato la decisione 8 giugno 2020, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 500.-, a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte CHF 1’500.- per ripetibili, e fissando alle parti un termine di 30 giorni per presentare un memoriale conclusivo.
Raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con cui l’attore ha chiesto di confermare la decisione pretorile 8 giugno 2020 e il convenuto ha postulato la reiezione della petizione, il Pretore, con la decisione 14 luglio 2022 ora impugnata, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 6'500.- e le spese di CHF 500.- a carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere alla controparte CHF 13’000.- per ripetibili. Per quanto è qui ancora d’interesse, egli ha in sostanza ritenuto che l’impianto allegatorio e le richieste di giudizio dell’attore si fondassero sul fatto, poi rivelatosi non corrispondente alla realtà, di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________ (cfr. il suo scritto allegato al verbale di prime arringhe del 10 luglio 2019 p. 5; il suo interrogatorio; il suo scritto allegato al verbale di arringhe finali del 4 ottobre 2019), sicché la preclusione in causa del convenuto aveva perso ogni rilevanza (art. 153 cpv. 2 CPC). Del tutto nuova e con ciò irricevibile era invece l’improbabile altra tesi dell’attore, sollevata solo nel suo allegato conclusionale (p. 2), secondo cui, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i reati commessi dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società “su incarico di parte convenuta, società con le quali quest’ultima agiva in associazione alfine di delinquere”.
Con l’appello 7 settembre 2022 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 7 novembre 2022, l'attore, previa assunzione di alcune nuove prove (in particolare dei doc. C, F e G d’appello), ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e con ciò di condannare il convenuto al pagamento di EUR 121'795.24 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR 20'000.- nonché di CHF 123'671.50 oltre interessi dal 5% dal 24 agosto 2016, con tassa di giustizia di CHF 12'500.- e spese di CHF 500.- per 4/5 a suo carico (e per 1/5 a carico del convenuto) e con ripetibili di CHF 30’000.- a suo carico, e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti alla Pretura per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di secondo grado. Egli ha innanzitutto contestato che il suo impianto allegatorio e le sue richieste di giudizio si fondavano sul fatto di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________ e che era per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito che egli aveva sostenuto che, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i reati commessi dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società “su incarico di parte convenuta, società con le quali quest’ultima agiva in associazione alfine di delinquere”. E comunque, anche laddove gli accertamenti in tal senso del Pretore fossero stati corretti, ha evidenziato che l’annullamento della sentenza di assoluzione della Corte d’Appello __________ da parte della Corte di Cassazione (doc. 2) non equivaleva però ancora, continuando a valere la presunzione di innocenza, a una sua condanna definitiva, che a tutt’oggi non era stata ancora pronunciata: da una parte era in effetti pacifico che la Corte di Cassazione aveva allora rinviato gli atti alla Corte d’Appello __________ per un nuovo giudizio; e dall’altra, pur essendo vero che la sentenza n. __________ del 7 aprile 2021 (doc. C d’appello), con cui la Corte d’appello __________ l’aveva poi assolto dal reato di associazione per delinquere e per il resto aveva confermato la sentenza del Tribunale __________, condannandolo così per riciclaggio, era stata confermata con sentenza n. __________ del 26 novembre 2021 dalla Corte di Cassazione __________ (doc. F d’appello), era però pure vero che quest’ultima era stata da lui impugnata nel gennaio 2022 (doc. G d’appello) innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Nel gravame l’attore ha chiesto, sia pure solo in via subordinata, l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, rimproverando al giudice di prime cure una violazione del diritto di essere sentito per non aver tenuto “conto dei nuovi fatti e dei nuovi documenti prodotti” (cfr. in particolare i doc. C, F e G d’appello) e aver in definitiva reso una decisione “manifestamente in contrasto con la realtà dei fatti” (p. 6).
La censura, che va trattata preliminarmente nonostante sia stata sollevata solo in via subordinata (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6, siccome la stessa, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito), dev’essere respinta. L’attore non ha in effetti preteso, né tanto meno provato, di aver già allegato nella sede pretorile i nuovi fatti di cui egli ha ora inteso prevalersi, rispettivamente e soprattutto di aver già offerto in prima istanza, ai sensi dell’art. 152 cpv. 1 CPC, i nuovi documenti da lui ora prodotti. In tali circostanze non si vede proprio come il giudice di prime cure possa essere rimproverato per non averli presi in considerazione nella sua decisione.
Le spese di patrocinio sorte in un procedimento penale possono senza dubbio essere fatte valere come elemento del danno se la parte lesa ha partecipato allo stesso per difendere i propri interessi di natura civile. D'altra parte, non può però essere condivisa l'opinione degli autori che escludono ogni pretesa di risarcimento delle spese di patrocinio sorte in un procedimento penale nel quale il danneggiato era imputato. Infatti, anche in questo caso il procedimento penale può servire a chiarire questioni attinenti alla responsabilità e al danno e, in questa misura, non è possibile escludere di principio il risarcimento di tali spese. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che in simili casi le spese di patrocinio sostenute dal danneggiato servono principalmente alla sua difesa e non all'accertamento della responsabilità e del danno. Di conseguenza, tali spese possono essere prese in considerazione in sede civile, quali elemento del danno, solo in misura parziale (DTF citata consid. 6a).
Condizione essenziale per il risarcimento è poi che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata. Essa deve inoltre avere per oggetto le pretese di risarcimento e servire direttamente al loro riconoscimento nella successiva azione per responsabilità civile (DTF citata consid. 6b).
La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti confrontato criticamente con le ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a dedurre che l’impianto allegatorio e le richieste di giudizio dell’attore si fondavano sulle circostanze di cui si è detto, ossia con il fatto che era stata quella stessa parte ad averlo sostenuto in causa (cfr. il suo scritto allegato al verbale di prime arringhe del 10 luglio 2019 p. 5; il suo scritto allegato al verbale di arringhe finali del 4 ottobre 2019) e con il fatto che ciò era stato comprovato dall’istruttoria (cfr. il suo interrogatorio). E neppure si è confrontato criticamente con la ragione che aveva indotto il primo giudice a non prendere in considerazione l’improbabile - e, si aggiunga qui, insostenibile alla luce delle decisioni penali di cui si dirà - altra tesi dell’attore di cui pure si è detto, ossia con il fatto che la stessa era stata sollevata per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale. In entrambi i casi l’attore non ha in particolare spiegato e dimostrato, indicando inoltre i necessari riscontri allegatori e/o probatori a sostegno della propria tesi, per quali ragioni di fatto e/o di diritto le considerazioni pretorili sarebbero state errate e con ciò da riformare (cfr. TF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 5.2, 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).
La censura deve senz’altro essere disattesa.
Contrariamente a quanto preteso dall’attore, che equivoca sui termini, non è innanzitutto vero che le considerazioni da lui ora addotte sarebbero rilevanti anche laddove il suo impianto allegatorio e le sue richieste di giudizio si fossero effettivamente fondate sul fatto di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________. In effetti, se, come per altro è stato appurato essere il caso (cfr. supra consid. 8), l’impianto allegatorio e le richieste di giudizio dell’attore si fondavano su quest’ultima circostanza, egli ovviamente non poteva invece vantare alcuna pretesa da altre e diverse circostanze, non allegate, segnatamente dal fatto di non essere a tutt’oggi stato oggetto di un giudizio di condanna definitivo.
Ma se anche, per ipotesi, si volesse seguire l’attore e ritenere con ciò rilevante l’asserita assenza di un giudizio di condanna definitivo a suo carico, l’esito non sarebbe comunque diverso. In effetti, lo stesso attore ha pacificamente ammesso in questa sede non solo che il 7 aprile 2021 (doc. C d’appello) la Corte d’Appello __________, a cui la causa era stata rinviata per nuovo giudizio (doc. 2), l’aveva assolto dal reato di associazione per delinquere e per il resto aveva confermato la sentenza del Tribunale __________, il che di fatto comportava però la sua condanna in secondo grado per riciclaggio, ma anche e soprattutto che il 26 novembre 2021 la Corte di Cassazione (doc. F d’appello) aveva confermato, in via definitiva, la sentenza 7 aprile 2021 della Corte d’Appello __________. Il fatto che nel gennaio 2022 (doc. G d’appello) egli possa poi aver inoltrato alla Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso, tuttora pendente, contro la decisione della Corte di Cassazione non modifica la situazione, quel rimedio giuridico, di natura straordinaria, non avendo effetto sospensivo (cfr. Frowein/Peukert, EMRK Kommentar, 2ª ed., n. 2 ad art. 25; Meyer-Ladewig, EMRK Handkommentar, 3ª ed., n. 29 ad Einleitung e n. 48 ad art. 34).
Nel caso di specie è in effetti incontestabile che le pretese di cui egli aveva qui reiterato il risarcimento erano quelle relative al suo patrocinio nel procedimento penale nel quale era imputato e che quel procedimento penale non serviva a chiarire questioni attinenti a un’eventuale responsabilità del convenuto e al danno da questi causato. Oltretutto, visto che il procedimento penale si era risolto a suo sfavore, nemmeno si poteva ritenere che l'assistenza legale fosse risultata giustificata, necessaria e appropriata, come invece richiesto dalla giurisprudenza.
Da una parte, le due decisioni del Pretore risultano errate e incoerenti tra loro sul tema della tassa di giustizia, mentre la prima decisione risulta errata anche sul tema delle ripetibili. Sul primo aspetto, si osserva che a fronte di un valore litigioso di CHF 1'247'857.60, poi aumentato a EUR 722'395.24 e CHF 862'348.50, la tassa di giustizia, in assenza di motivi particolari, non menzionati nelle due pronunce, avrebbe dovuto ammontare ad almeno CHF 25'000.- (art. 7 cpv. 1 LTG); non si vede poi per quale ragione la tassa di giustizia della decisione in seguito annullata, di CHF 12'500.-, già pari alla metà del minimo di legge, non sia poi stata almeno confermata in occasione della decisione qui impugnata, che invero avrebbe dovuto tener conto del maggior lavoro svolto, ed anzi sia stata ridotta di quasi un’ulteriore metà, a CHF 6'500.-. Sul secondo aspetto, si osserva che l’attribuzione, in occasione della decisione poi annullata, a una parte preclusa, e per altro nemmeno patrocinata da un legale, di un’indennità ripetibile, tanto più di CHF 30'000.-, è francamente incomprensibile. In assenza di impugnazioni delle parti, questi errori e incongruenze non hanno potuto essere sanati.
Dall’altra, ci si potrebbe invece chiedere se il fatto che l’attore, confrontato con una decisione che poneva a suo carico la tassa di giustizia di CHF 6'500.- e lo obbligava a rifondere CHF 13’000.- a titolo di ripetibili, abbia ora chiesto di porre a suo carico i 4/5 della tassa di giustizia di CHF 12'500.-, ossia CHF 10'000.-, e di obbligarlo a rifondere ripetibili di CHF 30’000.-, imponga di riformare in tal modo il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede. Non è così. Sempre che la formulazione in tal senso del petitum d’appello non sia dovuta a una svista, com’è senz’altro plausibile, è in effetti evidente che l’auspicata riforma del giudizio sulle spese giudiziarie era subordinata all’accoglimento dell’appello nel merito, che tuttavia non si era verificato. Non va per altro sottaciuto, per quanto riguardava le ripetibili, che il convenuto si era integralmente opposto all’appello e quindi anche alla modifica (a suo favore) del loro ammontare.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 121'795.24 e CHF 123'671.50, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 7 settembre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 10’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 7’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).