Incarto n. 12.2021.98
Lugano 13 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2020.94 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con istanza 24 novembre 2020 da
RE 1 patrocinata da PA 1
RE 2 patrocinata da PA 3
RE 3 patrocinata da PA 2
contro
CO 1 patrocinato da PA 5
CO 2 patrocinato da PA 4
CO 3 patrocinato dall’ PA 6
CO 4 patrocinata da PA 4
CO 5 patrocinata da PA 7
con cui le istanti hanno promosso una procedura di conciliazione nell’ambito di una vertenza mirante alla condanna in solido dei convenuti al pagamento a loro favore di fr. 16'765'480.82 oltre interessi al 5% a far tempo dal 17 maggio 2017 e, in via subordinata, al pagamento alla massa fallimentare __________ __________ __________, di fr. 16'765'480.82 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017;
domanda avversata dai convenuti, che tuttavia, in occasione dell’udienza di conciliazione 19 gennaio 2021, hanno lasciato aperto uno spiraglio alle trattative, inducendo il Segretario assessore, con l’accordo delle controparti, a sospendere la causa sino al 30 aprile 2021 per concedere loro del tempo per verificare se vi fossero spazi per giungere a un accordo;
preso atto, a seguito dello scritto 6 maggio 2021 di RE 1, del fallimento delle trattative, con decisione 10 maggio 2021, il Segretario assessore ha rilasciato a RE 1, RE 2 e RE 3 l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC, che consentiva loro, entro tre mesi dalla notificazione, di far valere la pretesa di fronte a un tribunale, ponendo a carico delle ditte istanti, in solido, le spese processuali di fr. 30'000.-, con la precisazione che con l’inoltro della causa di merito le stesse sarebbero state rinviate al relativo giudizio ai sensi dell’art. 207 cpv. 2 CPC;
reclamanti le istanti, con reclamo 8 giugno 2021, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'000.-, subordinatamente a fr. 7’000.-, le spese processuali poste a loro carico, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
il reclamo non è stato intimato alle controparti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 novembre 2020 RE 1, RE 2 e RE 3 hanno promosso una procedura di conciliazione nei confronti di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 relativa a un’azione creditoria fondata sulla responsabilità degli organi societari della fallita __________ __________, mirante a ottenere dai convenuti il pagamento a favore delle istanti e, in via subordinata, della massa fallimentare, di fr. 16'765'480.82 oltre interessi di mora dal 17 maggio 2017;
che essendo impossibile giungere a una conciliazione, la procedura si è conclusa con la decisione di autorizzazione ad agire a favore delle istanti del 10 maggio 2021, con la quale il Segretario assessore ha caricato le spese processuali di fr. 30'000.-, in solido, ad RE 1, RE 2 e RE 3;
che con reclamo 8 giugno 2021 le istanti hanno chiesto di riformare la querelata decisione nel senso di ridurre la tassa di giustizia e le spese a complessivi fr. 3'000.- e in via subordinata a fr. 7'000.- con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado: fondandosi sui principi di proporzionalità e dell’equivalenza, essi hanno connotato come esorbitante e dunque inaccettabile l’importo fissato dal primo giudice, ritenuto soprattutto che la procedura aveva comportato per lui un modesto impegno orario, pari al massimo a 2/3 giornate lavorative e all’udienza di conciliazione di 55 minuti (a fr. 250.-/h), oltre alle spese di cancelleria;
che l’autorizzazione ad agire in giudizio non è una decisione e di conseguenza non può essere impugnata (DTF 139 III 273 consid. 2.3); essa non conclude il procedimento, ma si limita a registrare il mancato accordo tra le parti e apre la strada all'attore per procedere con una causa di fronte al tribunale competente (art. 209 cpv. 3 CPC; Infanger, in: Sutter-Somm e altri, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed. 2013, n. 2 ad art. 59 CPC);
che invece la pronuncia sulle spese della procedura di conciliazione emessa nell'ambito di un'autorizzazione ad agire ha il carattere di una decisione ed è in linea di principio impugnabile (cfr. art. 209 cpv. 2 lett. d CPC; Infanger, op. cit., n. 14 ad art. 209 CPC);
che secondo la prassi del Tribunale federale, la fissazione delle spese e delle ripetibili in una decisione provvisoria (che non conclude il procedimento), come quella della procedura di conciliazione, è anch'essa considerata una decisione provvisoria (DTF 135 III 329 consid. 1.2); in effetti, con l’inoltro della causa, le spese della procedura di conciliazione sono rinviate al giudizio di merito ex art. 207 cpv. 2 CPC, sicché la relativa decisione non è definitiva;
che la decisione sulle spese giudiziarie contenuta nell’autorizzazione ad agire può quindi essere oggetto di reclamo se l’istante non avvia la procedura di merito (Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: Petit commentaire, Code de Procédure civile, 2020, n. 8 ad art. 207); di conseguenza il termine per tale reclamo inizia a decorrere al momento dell’espiazione del termine per avviare l’azione (art. 209 cpv. 3 CPC; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., n. 8 ad art. 207);
che nonostante il Segretario assessore abbia indicato erroneamente nella decisione impugnata che il termine di 30 giorni per il reclamo inizia a decorrere dalla sua notificazione, le parti, assistite da avvocati professionisti, non possono fare affidamento su tale indicazione;
che nel reclamo le ricorrenti non sostengono né che il termine fissato sia già scaduto, né di aver rinunciato al diritto di presentare la causa entro il termine ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 e 4 CPC, così che il procedimento possa essere considerato concluso (DTF 134 II 120 consid. 1; STF 4D_68/2013 del 12 novembre 2013 consid. 3);
che di conseguenza il reclamo è irricevibile;
che ciò posto, a titolo abbondanziale, va rilevato che l’impugnativa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito;
che in effetti per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47, 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 13 maggio 2020 inc. n. 12.2019.197);
che se i minimi e i massimi delle tariffe applicabili sono rispettati, la decisione sull’ammontare delle spese e ripetibili non deve nemmeno essere motivata dal giudice (DTF 139 V 496 consid. 5; STF 4A_361/2015 del 14 settembre 2016 consid. 8);
che per una procedura di conciliazione l’art. 5 cpv. 1 LTG permette al giudice di prelevare, per un valore di causa superiore a fr. 1'000'000.-, una tassa di giustizia da fr. 3’000.- allo 0.5% del valore litigioso;
che per il caso in disamina, con un valore litigioso di fr. 16'765'480.82, porta la forchetta sino a fr. 83'827.40; forchetta entro la quale ben si collocano le spese processuali esposte dal Segretario assessore di complessivi fr. 30'000.-;
che il principio dell'equivalenza prevede che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria; a tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria;
che il vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento di una pretesa; esso consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio, laddove il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso; non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione e nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia (DTF 145 I 66 consid. 5.2.3 e STF 5A_391/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 7.2);
che il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono mai i costi corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1) e che la tassa va commisurata, oltre al valore litigioso determinante in base alla LTG, anche alla natura e alla complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa, l'autorità può derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG);
che le reclamanti sostengono che nonostante l’allegato introduttivo di causa fosse di ben 35 pagine il Segretario assessore si sarebbe dovuto e potuto limitare a una mera disamina formale dello scritto non avendo alcuna contezza dei documenti allegati e menzionati poiché non prodotti; inoltre le istanti si sarebbero concentrate per scelta processuale sulla mera ricostruzione fattuale con l’intento di verificare l’eventuale apertura dei convenuti a un accordo, fatto che avrebbe consentito al Segretario assessore di non effettuare un’approfondita analisi giuridica, con la conseguenza che il suo impegno per la lettura e disamina dell’istanza di conciliazione, come per l’attività svolta per il rilascio dell’autorizzazione ad agire, potrebbe essere quantificato in un massimo di 2/3 giorni lavorativi, più 55 minuti di udienza di conciliazione, il tutto a fr. 250.-/h;
che tali obiezioni non possono trovare seguito, poiché sebbene l’attività del magistrato conciliatore sia minore rispetto a quella di quello chiamato a giudicare la vertenza (cosa di cui l’art. 5 LTG tiene conto, come si vede raffrontandolo agli importi dell’art. 7 LTG), non può essere neppure banalizzata e svilita al punto da considerarla pari a quella di un mero spettatore passivo: scopo della conciliazione, al di là dei fini perseguiti dai legali (quali l’interruzione della prescrizione), spesso nemmeno noti al tribunale, è quello di trovare, se possibile, una soluzione in una lite e quindi evitare cause giudiziarie; proprio per questo il magistrato è tenuto a prendere molto sul serio l’attività e a presentarsi preparato all’udienza in modo da poter chiarire con i comparenti eventuali aspetti, giuridici o fattuali che siano, e indurli a verificare la possibilità di trovare un punto comune; questa preparazione richiede indubbiamente del tempo e non dipende dagli approfondimenti giuridici contenuti negli allegati, che il giudice è comunque tenuto ad effettuare motu proprio per inquadrare la fattispecie e ipotizzare le possibili vie da percorrere;
che in considerazione della complessità della causa e dei fatti da chiarire - la responsabilità degli organi in diritto societario essendo indiscutibilmente un tipo di procedura complicata da istruire e decidere -, rispettivamente dei limiti imposti dalla LTG, non è possibile sostenere che il primo giudice abbia ecceduto il margine d’apprezzamento concessogli nella determinazione in fr. 30'000.- delle spese processuali, importo largamente al di sotto della metà del tetto massimo consentitogli dal valore di causa (che avrebbe anche potuto essere circoscritto dalle procedenti ai sensi dell’art. 86 CPC) e, oltretutto, a carico, seppur solidalmente, di tre persone giuridiche distinte;
che di conseguenza il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito;
che le spese processuali della procedura di secondo grado seguono la soccombenza delle reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Il reclamo 8 giugno 2021 di RE 1, RE 2 e RE 3 è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 900.- sono poste a carico delle reclamanti, in solido. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).