Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.01.2022 12.2021.95

Incarto n. 12.2021.95

Lugano 13 gennaio 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.9 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14 gennaio 2020 da

AO 1 rappr. da PA 2

contro

AP 1 AP 4 AP 2 AP 3 al quale da tempo deceduto, erano in realtà già subentrati gli ultimi due convenuti tutti rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 80'992.80 oltre interessi al 5% dal 23 giugno 2002 su fr. 66'350.05 e dal 18 novembre 2002 su fr. 14'642.75 nonché l’iscrizione in via definitiva delle ipoteche legali a carico delle quote di PPP n. __________, __________, __________ e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________, ognuna per l’importo di fr. 37'654.70 oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2004 su fr. 34'231.55, domanda avversata dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con la risposta di causa, che il Pretore, con decisione 5 maggio 2021 ha respinto;

appellanti i convenuti con appello 7 giugno 2021, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 25 agosto 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con sentenza 2 febbraio 2010 (doc. H) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, in parziale accoglimento dell’istanza promossa il 28 giugno 2002 da AO 1 nei confronti di AP 1, AP 4, AP 2, AP 3 e G__________ __________, ha stabilito che le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori già annotate in via superprovvisoria con decreto supercautelare 1° luglio 2002 a favore dell’istante e a carico delle quote di PPP n. __________, __________, __________ e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ erano confermate in via provvisoria ognuna per l’importo di fr. 37'654.70 oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2004 su fr. 34'231.55, ed ha nel contempo assegnato all’istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa tendente alla conferma definitiva delle ipoteche legali, con la comminatoria della loro cancellazione in caso di decorrenza infruttuosa del termine.

  2. Con petizione 2 aprile 2010 AO 1, che in seguito ha mutato la sua ragione sociale in AO 1, ha una prima volta convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1, AP 4, AP 2, AP 3 e G__________ __________ per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 80'992.80 oltre interessi al 5% dal 23 giugno 2002 su fr. 66'350.05 e dal 18 novembre 2002 su fr. 14'642.75 nonché l’iscrizione in via definitiva delle ipoteche legali a carico delle quote di PPP n. __________, __________, __________ e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________, ognuna per l’importo di fr. 37'654.70 oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2004 su fr. 34'231.55. Gli importi in questione costituirebbero il saldo della mercede per i lavori da lei eseguiti tra il 2001 e il 2002, in forza di un contratto di appalto, nell’immobile costituito da quelle quattro unità PPP.

Il 23 maggio 2019 (doc. G) il Pretore, non avendo nessuna delle parti compiuto un atto processuale nel corso di due anni consecutivi (l’ultimo atto giudiziale, dopo l’audizione di un teste nel 2014 e l’esperimento di un sopralluogo nel 2015, risalendo al 6 luglio 2016 [cfr. doc. W e 3]), ha stralciato dai ruoli la causa per intervenuta perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC/TI.

  1. Dopo aver inoltrato, il 5 luglio 2019, l’istanza di conciliazione e aver ottenuto, il 14 ottobre 2019 (doc. L), l’autorizzazione ad agire, con petizione 14 gennaio 2020 AO 1 ha nuovamente convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1, AP 4, AP 2, AP 3 e G__________ __________ riproponendo nei loro confronti le stesse domande già formulate in precedenza con la petizione 2 aprile 2010.

I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

  1. Con decisioni 24 febbraio 2020 rispettivamente 29 settembre 2020 il Pretore, in parziale evasione delle richieste oggetto della petizione, ha ordinato la cancellazione delle ipoteche legali annotate in via provvisoria a carico delle quote di PPP n. __________, , __________ e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ respingendo con ciò di fatto la domanda di iscrizione in via definitiva delle relative ipoteche legali, da lui ritenuta perenta, rispettivamente ha dichiarato inammissibile la domanda creditoria nella misura in cui era stata promossa nei confronti di G __________, al quale, deceduto prima dell’avvio della causa, erano già subentrati i figli AP 2 e AP 3.

  2. Limitato il procedimento (ai sensi dell’art. 125 lett. a CPC) all’eccezione di prescrizione delle pretese attoree, il Pretore, con la decisione 5 maggio 2021 qui impugnata, l’ha respinta, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 800.- a carico dei convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere alla controparte fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.

Il giudice di prime cure ha premesso che l’istanza d’annotazione in via provvisoria delle ipoteche legali, inoltrata il 28 giugno 2002, e la prima petizione, promossa il 2 aprile 2010, costituivano pacificamente degli atti interruttivi della prescrizione (art. 135 n. 2 vCO), che in concreto erano senz’altro idonei a salvaguardare il termine di prescrizione quinquennale (art. 128 n. 3 CO) applicabile alle pretese dell’attrice, di modo che, alla luce dei successivi atti giudiziali compiuti dalle parti, rispettivamente dei successivi provvedimenti o decisioni resi dal giudice in quest’ultima causa, anch’essi interruttivi della prescrizione (art. 138 vCO), al momento dello stralcio dai ruoli di quel procedimento, il 23 maggio 2019, le sue pretese non erano prescritte, e nemmeno lo erano al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, il 5 luglio 2019, rispettivamente al momento dell’inoltro della seconda petizione, il 14 gennaio 2020, quegli atti essendo entrambi pure interruttivi della prescrizione (art. 135 n. 2 CO). Ciò detto, egli ha respinto la tesi dei convenuti secondo cui lo stralcio dai ruoli della prima petizione per intervenuta perenzione processuale avrebbe imposto di considerarla come mai iniziata e avrebbe comportato l’annullamento con effetto retroattivo di tutti gli atti interruttivi compiuti nel corso della prima causa, con la conseguenza che al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, il 5 luglio 2019, le pretese dell’attrice sarebbero state prescritte: infatti, nonostante lo stralcio della prima petizione avesse fatto venir meno la litispendenza, ciò non modificava in nulla gli effetti interruttivi della prescrizione, che la legge attribuiva all’inoltro di un’azione, rispettivamente agli atti compiuti dalle parti e/o dal giudice in pendenza dell’azione; pareva inoltre escluso che l’art. 351 cpv. 2 CPC/TI, in base al quale era avvenuto lo stralcio della prima petizione, potesse tenere in scacco e derogare alle norme materiali sulla prescrizione, di diritto federale; la fine della litispendenza della prima petizione, foss’anche stata retroattiva, non poteva infine avere alcun effetto diretto sul termine di prescrizione (TF 4A_671/2016 del 15 giugno 2017 consid. 2.4).

  1. Con l’appello 7 giugno 2021, che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 25 agosto 2021, i convenuti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Essi hanno dapprima rimproverato al giudice di prime cure di non essersi espresso sull’obiezione da loro sollevata nella duplica, che dunque doveva essere esaminata almeno in questa sede, circa la mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attrice (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), che aveva preteso a torto di poter riproporre una seconda petizione dopo essersi disinteressata a una prima identica causa, stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione processuale.

Ed hanno in seguito ribadito che lo stralcio dai ruoli della prima petizione per intervenuta perenzione processuale ai sensi dell’art. 351 cpv. 2 CPC/TI aveva fatto decadere con effetto retroattivo (II CCA 6 aprile 2001 inc. n. 12.2000.226) la litispendenza della procedura iniziata il 2 aprile 2010, con la conseguenza che quel procedimento era da considerarsi come mai avviato (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 134; Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIª ed., n. 25 ad art. 209; DTF 140 III 561 consid. 2.2.2.4) e che perciò gli atti giudiziari che lo avevano composto non erano idonei a interrompere la prescrizione, in concreto dunque inesorabilmente intervenuta.

  1. La richiesta dei convenuti di sin d’ora respingere in ordine la petizione per l’assenza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attrice (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), da loro eccepita con la duplica, è d’acchito prematura e con ciò irricevibile. In effetti, quando - come nel caso di specie - il procedimento di prima istanza e soprattutto il conseguente giudizio sono limitati, in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, all’esame di una particolare eccezione, in concreto quella di prescrizione (cfr. verbale d’udienza del 14 aprile 2021 p. 2), lo stesso continua solo su quella tematica sino a decisione definitiva sulla medesima e il giudice di prime cure, in caso di sua reiezione, non può già allora statuire su altre eccezioni o obiezioni delle parti (II CCA 11 settembre 2006 inc. n. 12.2005.175) e ancor meno sul merito della lite (II CCA 15 febbraio 2019 inc. n. 12.2017.171, 10 marzo 2021 inc. n. 12.2020.130). In tali circostanze, ovviamente, le parti nemmeno possono pretendere l’emanazione di un giudizio su tali aspetti da parte della Camera d’appello nell’ambito dell’impugnativa contro il giudizio su quell’eccezione (sentenze II CCA citate; cfr. per analogia TF 4A_265/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 4).

La censura sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso. In effetti, come ammesso anche dagli stessi convenuti (appello p. 10), nessuna norma di legge vietava o vieta a una parte la cui causa è stata respinta in ordine per mancanza d’interesse di ripresentarla in un secondo momento (per il diritto cantonale previgente, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 351; per il diritto federale in vigore, cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in FF 2006 p. 6717 seg.; Gschwend/Steck, Basler Kommentar ZPO, 3ª ed., n. 18 ad art. 242; Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 242; TF 5A_2/2019 del 1° luglio 2019 consid. 3.2, 4A_30/2020 del 23 marzo 2021 consid. 3.3.1 e 3.4; più in generale, con riferimento proprio a un caso di perenzione processuale, cfr. DTF 118 II 479 consid. 2j).

  1. I convenuti non possono essere seguiti nemmeno laddove hanno preteso che lo stralcio dai ruoli per intervenuta perenzione processuale della prima petizione, promossa il 2 aprile 2010, avrebbe comportato l’annullamento con effetto retroattivo di tutti gli atti interruttivi compiuti nel corso di quella causa, con la conseguenza che al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione relativa alla seconda petizione, il 5 luglio 2019, le pretese dell’attrice, alle quali si applicava un termine di prescrizione di 5 anni, sarebbero ormai state prescritte.

Essi hanno invero ragione a sostenere che lo stralcio dai ruoli della prima petizione per intervenuta perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC/TI aveva fatto decadere, con effetto retroattivo (art. 167 cpv. 2 e 3 CPC/TI; il cui tenore è analogo all’art. 63 cpv. 1 CPC, al quale era stato riconosciuto un tale effetto, cfr. TF 4A_671/2016 del 15 giugno 2017 consid. 2.4), la litispendenza di quella procedura (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA 6 aprile 2001 inc. n. 12.2000.226).

Sennonché, contrariamente a quanto da loro preteso, non è vero che la decadenza della litispendenza con effetto retroattivo di quella causa farebbe sì che quest’ultima sia da considerarsi come mai avviata e con ciò che gli atti giudiziari compiuti dalle parti o dal giudice nel corso della stessa non siano idonei a interrompere la prescrizione. La dottrina e la giurisprudenza (Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO, n. 6 ad art. 62; TF 4A_671/2016 del 15 giugno 2017 consid. 2.1 e 2.4) hanno in effetti già avuto modo di stabilire, sia pure nell’ambito del diritto federale ora in vigore, che un giudizio di irricevibilità, pur comportando la decadenza della litispendenza con effetto retroattivo, non ha effetto diretto sui termini di prescrizione, e ciò in quanto il termine di prescrizione è stato interrotto dall’istanza di conciliazione (art. 135 n. 2 CO), senza che il seguito poi avuto dalla procedura sia rilevante, e un nuovo termine di prescrizione, della stessa durata di quello che è stato interrotto (art. 137 cpv. 1 CO), ha ricominciato a decorrere dal momento che la lite è conclusa avanti all’autorità adita (art. 138 cpv. 1 CO). Ciò vale però anche per un giudizio di stralcio per perenzione processuale reso in base al diritto cantonale previgente (in tal senso DTF 118 II 479 consid. 3, riferito invero a una norma di Basilea Campagna), come quello in discussione, dovendosi anche in tal caso ritenere che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla consegna della petizione alla cancelleria del giudice o ad un ufficio postale (art. 167 cpv. 1 CPC/TI e 135 n. 2 vCO), senza che il seguito poi avuto dalla procedura sia rilevante, e che un nuovo termine di prescrizione, della stessa durata di quello che è stato interrotto (art. 137 cpv. 1 CO), ha ricominciato a decorrere ad ogni successivo atto giudiziale compiuto dalle parti e ad ogni successivo provvedimento o decisione resi dal giudice in quella causa (art. 138 cpv. 1 vCO).

Quanto ai riferimenti dottrinali e giurisprudenziali menzionati nell’appello (Jeandin/Peyrot, op. cit., ibidem; Trezzini, op. cit., n. 25 ad art. 209; DTF 140 III 561 consid. 2.2.2.4), gli stessi non si attagliano al caso concreto, riguardando una fattispecie del tutto diversa in cui l’attore, oltretutto in base al diritto federale ora in vigore, dopo aver inoltrato l’istanza di conciliazione, l’abbia però fatta perimere oppure non abbia provveduto ad introdurre la petizione nel termine dell’art. 209 cpv. 3 e 4 CPC, con la conseguenza che, non essendo adempiuta la condizione del successivo inoltro della petizione, l’istanza di conciliazione non sarebbe interruttiva di un eventuale termine di perenzione (ciò che comunque, nonostante la diversa opinione di Trezzini, non varrebbe per un eventuale termine di prescrizione, cfr. Wildhaber/Dede, Berner Kommentar, n. 117 ad art. 135 CO; Krauskopf, Das Management der privatrechtlichen Verjährung, p. 31; Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la médiation dans le CPC, p. 94 seg. con rif. a DTF 114 II 261 consid. a).

  1. Ne discende che l’appello dei convenuti dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 80'992.80, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 7 giugno 2021 di AP 1, AP 4, AP 2 e AP 3 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellata, sempre in solido, fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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