Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.12.2021 12.2021.72

Incarto n. 12.2021.72

Lugano 15 dicembre 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.59 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione dell’11 novembre 2019 da

AP 1 rappr. dall’ PA 1

contro

AO 1 rappr. da PA 2

con cui l’attrice ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 22'433.30 di cui al PE n. __________29 dell’UE di __________ con contestuale annullamento della procedura esecutiva e revoca del sequestro del suo salario,

domande a cui si è opposta la controparte e che il Pretore ha respinto con sentenza del 12 aprile 2021,

appellante l’attrice con atto di appello del 14 maggio 2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con osservazioni (corretto: risposta) del 7 giugno 2021 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. A partire dal 1° ottobre 2012 AP 1 ha iniziato a lavorare alle dipendenze di AO 1
  • società attività nel settore del collocamento di personale - in qualità di “consulente” con uno stipendio di fr. 2500.- (lordi) durante il periodo di prova e in seguito di fr. 3'000.- (lordi) per tredici mensilità, salario poi aumentato nel corso degli anni sino a raggiungere nel 2018 fr. 4'961.- (lordi) mensili. Il contratto di lavoro prevedeva, tra l’altro, un patto di non concorrenza valido per tutto il territorio del Cantone Ticino e cantoni limitrofi, della durata di due anni, stabilendo nel contempo una pena convenzionale pari a 1/3 del salario annuo spettante alla lavoratrice (doc. F).

Il 19 ottobre 2018 AP 1 ha rassegnato le proprie dimissioni per il 31 dicembre 2018 (doc. C). Con scritto di data 26 ottobre 2018, AO 1 ha comunicato alla dipendente di aver preso atto delle sue dimissioni e ha ricordato alla stessa che il termine di disdetta previsto contrattualmente era di due mesi ragion per cui il contratto di lavoro avrebbe preso termine già il 30 novembre 2018 (doc. D).

  1. Il 1° gennaio 2019 AP 1 ha iniziato a lavorare alle dipendenze di __________ SA in veste di vicedirettrice commerciale (doc. rich. IV).

In data 24 gennaio 2019 AO 1 ha trasmesso a AP 1 una fattura pari a fr. 22'433.30 pretendendo il pagamento della pena convenzionale pattuita in caso di violazione della clausola di concorrenza prevista nel contratto doc. F. Con successivo scritto del 18 febbraio 2019 la ex datrice di lavoro ha invitato la sua ex collaboratrice a volersi astenere da ogni attività lesiva di predetto accordo (doc. I).

  1. In data 4 luglio 2019 AO 1 ha quindi chiesto il sequestro del salario che AP 1 percepiva presso __________ SA sino a concorrenza dell’importo di fr. 22'433.30, invocando quale titolo di credito il patto di divieto di concorrenza qui in discussione (doc. F). L’istanza è stata accolta con decisione del 5 luglio 2019 (inc. rich. SO. 2019.538); l’opposizione al sequestro inoltrata dalla lavoratrice in data 17 luglio 2019 è stata poi respinta con decisione del 27 agosto 2019 (inc. rich. SO.2019.569).

Nel contempo AO 1 ha fatto emettere in data 25 luglio 2019 nei confronti di AP 1 il PE n. __________29 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per ottenere il pagamento di fr. 22'433.30 oltre interessi indicando quale titolo di credito il “patto di divieto di concorrenza 30.09.2012” (doc. H); a detto precetto l’escussa ha interposto tempestiva opposizione.

In parziale accoglimento dell’istanza di rigetto di data 6 agosto 2019 di AO 1, il Pretore ha respinto - con decisione del 21 ottobre 2019 - in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1 per l’importo di fr. 22'433.30 oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2019 (inc. rich. SO.2019.625).

  1. In data 11 novembre 2019 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di __________ con cui ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 22'433.30 di cui al PE n.__________ dell’UE di __________, con contestuale annullamento della procedura esecutiva e revoca del sequestro del salario da lei percepito presso __________ SA. In breve, l’attrice ha sostenuto di aver disdetto il rapporto di impiego per motivi giustificati ai sensi dell’art. 340c cpv. 2 CO imputabili alla datrice di lavoro, ciò che avrebbe comportato la caducità della clausola di divieto di concorrenza. In particolare, secondo AP 1, AO 1 avrebbe effettuato diversi licenziamenti e cambiamenti a livello direzionale che avrebbero destabilizzato l’attività lavorativa, non avrebbe rispettato i minimi salariali in vigore, avrebbe obbligato i propri dipendenti a effettuare lavoro straordinario non remunerato, avrebbe impiegato un lavoratore italiano senza regolare permesso e, inoltre, non avrebbe mai adeguatamente riconosciuto il suo ruolo di vice-responsabile della sede di Bioggio. In virtù di ciò la clausola andrebbe pertanto ritenuta inefficace.

AP 1 ha inoltre invocato la caducità della clausola in ragione della controdisdetta notificatale dalla datrice di lavoro in data 26 ottobre 2018 senza che vi fossero motivi a lei ascrivibili. Nel contempo la lavoratrice ha negato di aver violato la clausola in esame in quanto presso __________ SA svolgerebbe un’attività diversa da quella eseguita in precedenza. Da ultimo, essa ha contestato che fossero dati i requisiti materiali dell’art. 340c cpv. 1 CO, difettando un interesse di AO 1 a mantenere il divieto. In via subordinata l’attrice ha chiesto di limitare l’estensione della clausola quanto al tempo e al luogo e di ridurre l’ammontare della pena convenzionale.

In sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione postulando la contestuale convalida del sequestro. In sintesi, AO 1 ha contestato che la disdetta data da AP 1 fosse da ricondurre a motivi giustificati ascrivibili alla datrice di lavoro, sostenendo invece che trattavasi di una libera scelta della dipendente desiderosa di cogliere una nuova opportunità professionale presso un’azienda concorrente. Quanto sostenuto dall’attrice in sede giudiziaria sarebbe un mero pretesto per tentare di sostenere l’inefficacia del divieto di concorrenza. Essa ha altresì spiegato di aver proceduto alla controdisdetta dopo essere stata informata che la dipendente era in procinto di passare a lavorare per una ditta concorrente e quindi per evitare che essa potesse continuare ad avere contatti prolungati coi propri clienti. Secondo la convenuta, essendoci un valido motivo alla base della controdisdetta, la clausola di divieto di concorrenza non sarebbe decaduta. Da ultimo, essa ha contestato che l’attrice svolgesse presso il nuovo datore di lavoro un’attività lavorativa diversa da quella svolta in precedenza.

In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito e approfondito le proprie contrapposte posizioni.

Esperita l’istruttoria, le contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

  1. Con decisione del 12 aprile 2021 Il Pretore ha respinto integralmente la petizione. Dopo aver ripercorso i fatti, il giudice di prima sede ha accertato che AO 1 e __________ SA erano società direttamente concorrenti e che AP 1 aveva svolto almeno in parte attività analoghe, ciò che comportava la realizzazione della fattispecie prevista dalla clausola di divieto di concorrenza. Nel prosieguo il Pretore ha analizzato nel dettaglio la clausola giungendo alla conclusione che la stessa non fosse eccessiva né per quanto atteneva all’oggetto né in merito all’estensione territoriale.

Il giudice ha quindi verificato se fossero adempiute quelle condizioni in ragione delle quali la clausola avrebbe potuto essere ritenuta decaduta, rispondendo per la negativa. In primis, egli ha ritenuto che la controdisdetta data dalla datrice di lavoro si fondasse su un motivo giustificato, la stessa avendo agito a salvaguardia del proprio legittimo interesse essendo stata informata che la dipendente sarebbe andata a lavorare per una ditta concorrente. In seguito, egli ha affrontato la tesi attorea secondo cui i motivi all’origine delle dimissioni sarebbero da attribuire integralmente alla datrice di lavoro ragion per cui la clausola sarebbe caduca. Dopo attento esame dei motivi addotti il Pretore ha stabilito che gli stessi non potessero essere ritenuti giustificati ai sensi dell’art. 340c CO e che a ogni buon conto l’attrice non fosse riuscita a provare il nesso causale tra la rescissione del rapporto d’impiego e il comportamento di AO 1. Da ultimo, il Pretore ha respinto la richiesta di riduzione della pena convenzionale giudicando l’importo stabilito non eccessivo.

  1. Con atto di appello del 14 maggio 2021 AP 1 contesta al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’erronea applicazione del diritto per non aver ritenuto caduca la clausola di divieto di concorrenza. In particolare, essa ribadisce la tesi secondo cui la sua decisione di disdire il rapporto di impiego sarebbe da imputare al comportamento della datrice di lavoro; a questo proposito essa rimprovera al Pretore, da un canto, di non aver correttamente considerato e valutato i motivi giustificati da essa invocati e, dall’altro, di non aver valutato la loro portata complessiva e la loro concomitante presenza, ciò che avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenerli propri a estinguere la proibizione di concorrenza. In merito alla controdisdetta data da AO 1, l’appellane contesta la tesi secondo cui la stessa sarebbe stata dettata dalla volontà dell’appellata di tutelare i propri legittimi interessi e riconduce l’agire della datrice di lavoro unicamente alla volontà di pagarle un mese in meno di stipendio. Da ultimo, essa censura un’errata applicazione dell’art. 340c CO.

  2. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in taluni punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, le mansioni svolte dall’appellante, gli asseriti motivi giustificati che avrebbero indotto la stessa a dare le dimissioni e l’apprezzamento delle prove agli atti.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

  1. Nel giudizio impugnato il Pretore ha già ampiamento esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile alla fattispecie. In questa sede è nondimeno utile ricordare che giusta l’art. 340c CO, il divieto di concorrenza cessa quando è provato che il datore di lavoro non abbia più un interesse considerevole a mantenerlo (cpv. 1), quando il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato o quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro (cpv. 2). Sono considerati motivi giustificati ai sensi della norma quelli che, sulla base di una valutazione fondata sul buon senso commerciale, possono indurre in maniera significativa a dare una disdetta. È sufficiente che il motivo possa essere considerato come oggettivamente ragionevole, senza che sia necessario che si tratti di una violazione contrattuale (cfr. DTF 130 III 353 consid. 2.2.1 con riferimenti; IICCA sentenza del 29 novembre 2019 inc. 12.2018.89). Costituiscono motivi giustificati di licenziamento da parte del datore di lavoro, ad esempio, delle manchevolezze notevoli del lavoratore (cattiva esecuzione del lavoro, attitudine non corretta sul lavoro, ecc.) o la preparazione da parte del lavoratore di un’attività concorrente in presenza di un patto di divieto di concorrenza (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ª ed., n. 3 e 4, ad art. 340c CO). In caso di disdetta da parte del lavoratore, invece, costituiscono motivi giustificati ad esempio un salario nettamente inferiore al mercato, un sovraccarico cronico e notevole di lavoro malgrado le lamentele del lavoratore, i rimproveri ingiustificati e continui nei confronti del lavoratore o un clima di lavoro negativo (Aubert in: Commentaire romand CO I, 2ª ed., n. da 2 a 4, ad art. 340c CO Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 5 e 6, ad art. 340c CO). Deve inoltre sussistere un nesso causale tra il motivo e il comportamento dell’altra parte contrattuale; in altre parole, il comportamento della controparte contrattuale deve essere la causa della disdetta e tra questi due eventi non deve trascorrere troppo tempo, in caso contrario il nesso causale tra rescissione del rapporto di impiego e il motivo invocato potrebbe venir negato (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ª ed., 2019, pag. 931). La prova dell’esistenza del motivo giustificato come pure del nesso causale incombe a chi se ne prevale (8 CC).

  2. Come accennato poc’anzi, AP 1 censura un errato e incompleto apprezzamento delle motivazioni che l’hanno portata ad accettare l’offerta di __________ SA, motivazioni che, a detta della stessa, sarebbero da imputare alla datrice di lavoro. A torto.

Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, nel querelato giudizio il Pretore ha analizzato in maniera estremamente scrupolosa e dettagliata i motivi invocati dalla lavoratrice a sostegno della propria tesi sulla caducità della clausola (cfr. pagg. da 11 a 13 sentenza cit. a cui si rinvia). Dopo attento esame egli ha ritenuto che questi andassero respinti, da un canto, in ragione delle importanti carenze dal punto di vista probatorio riscontrate sia in relazione all’effettiva presenza delle criticità sollevate dalla lavoratrice sia in merito al (preteso) nesso di causalità tra rescissione del contratto e motivazioni addotte e, dall’altro, giudicando che le manchevolezze rimproverate a AO 1 - quando presenti - non fossero di gravità tale da poter costituire un’eccezione liberatoria ai sensi dell’art. 340c CO, valutazioni che questa Camera reputa di dover condividere.

Gli accertamenti istruttori, tra cui spiccano le numerose testimonianze agli atti, a cui si rinvia, hanno infatti permesso di accertare che seppur vi erano delle criticità all’interno dell’azienda le stesse non potevano essere ragionevolmente ritenute di entità tale da giustificare le dimissioni della lavoratrice ai sensi della citata norma.

Entrando più nel dettaglio delle lagnanze sollevate dall’appellante, in relazione alla violazione dei minimi salariali, è utile ricordare che, da un canto, come accertato dall’Ispettorato del lavoro la problematica non ha toccato direttamente AP 1 - la quale ha ammesso di non aver mai avanzato pretese in tal senso (interrogatorio del 21 gennaio 2021 cit., pag. 4) - ma due altre collaboratrici e, dall’altro, che la datrice di lavoro ha provveduto a conformarsi alla normative non appena ricevuta la relativa decisione (inc. rich. II dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro).

L’istruttoria ha inoltre evidenziato l’infondatezza della rimostranza secondo cui presso AO 1 sarebbe stato impiegato un lavoratore privo di regolare permesso (doc. rich. III).

In merito ai “continui licenziamenti e mutazioni della dirigenza” (appello pag. 9) lamentati dall’appellante, l’istruttoria ha effettivamente rilevato un significativo avvicendamento del personale, questa situazione è però stata percepita in maniera molto diversa dai vari testi: alcuni hanno effettivamente riferito di un clima lavorativo poco sereno (audizioni testimoniali di R__________ S__________ del 3 dicembre 2020, pag. 1 e di A__________ S__________, pag. 3, quest’ultima riferita però a un periodo antecedente i fatti qui in discussione) mentre altri hanno dichiarato di non aver avuto alcun problema (audizioni testimoniali del 21 gennaio 2021 di V__________ M__________ pag. 1 e di D__________ A__________, pag. 3), posizioni queste che evidenziano la natura soggettiva della problematica. Giova inoltre ricordare che AP 1 mai si è lamentata a questo proposito in costanza di rapporto di impiego, eccezion fatta per alcune rimostranze in merito ad alcuni cambiamenti organizzativi che non avrebbero tenuto conto del suo parere (audizione testimoniale dell’8 ottobre 2020 di G__________ J__________, pag. 5). A titolo abbondanziale si osserva che seppur è vero - come sottolineato dal patrocinatore dell’appellante - che non vi è una “perenzione dell’invocabilità” (appello, pag. 9) e tantomeno un obbligo formale di invocare subito tutti i motivi alla base della disdetta, è significativo che AP 1 abbia atteso la presente causa per esporre le sue lagnanze malgrado già in precedenza vi fossero stati dei contatti tra le parti proprio in merito al divieto di concorrenza ed essa fosse già assistita da un legale. Né quando AO 1 ha preteso il pagamento della penale né quando questa ha sostenuto che la notifica della controdisdetta era imputabile al comportamento della lavoratrice, quest’ultima ha indicato di avere dei motivi oggettivi ex art. 340c CO imputabili alla controparte per ritenere la clausola caduca. AP 1 era ben cosciente della criticità della situazione tanto da aver concordato con la nuova datrice di lavoro la presa a carico della penale (come riferito dai dirigenti di __________ SA, cfr. audizioni testimoniali del 8 ottobre 2020 di E__________ D__________, pag. 2 e di A__________ A__________, pag. 3), ciò malgrado essa ha atteso quasi un anno dalla disdetta per esporre i motivi che l’avrebbero indotta alle dimissioni, attitudine che fa nascere legittimi dubbi sulla sua buona fede.

Ad ogni buon conto AP 1 non è riuscita a provare il nesso causale tra le problematiche poc’anzi analizzate e la sua decisione di licenziarsi.

L’appellante medesima non fornisce una spiegazione univoca e lineare sulle ragioni che l’hanno indotta a dare le dimissioni. Interrogata in proposito essa ha sì espresso la sua insoddisfazione per alcune problematiche presenti presso la AO 1 (in particolare in relazione alla politica di retribuzione e gestione del personale) ma nel contempo ha pure dichiarato di aver voluto cogliere una possibilità di crescita professionale e che “vista la mia situazione personale” (si ricorda a questo proposito che AP 1 stava affrontando un divorzio) “anche secondo la mia psicologa, un cambiamento sarebbe stato positivo” (interrogatorio del 21 gennaio 2021 cit., pag. 4). Motivazioni personali queste che emergono anche dalla deposizione della teste C__________ B__________ la quale ha riferito della volontà della qui appellante di “crescere nel suo ruolo e avvicinarsi a casa” (cfr. audizione del 3 dicembre 2021 cit., pag. 4 e doc. 7). Di tenore simile pure le dichiarazioni del teste G__________ J__________ che in relazione alla decisione di AP 1 di licenziarsi ha dichiarato: “mi confidò di farlo anche per motivi personali, ritenuto che nell’ambito di una terapia psicologica susseguente alla veloce fine del suo matrimonio, le era stato consigliato di cambiare anche lavoro” (audizione cit., pag. 5) e di R__________ S__________ secondo cui - stando a quanto riferitogli dalla diretta interessata

  • alla base delle dimissioni “vi era la volontà di cogliere una nuova opportunità lavorativa (…)” (audizione cit., pag. 2).

Dagli atti emerge in maniera chiara come la decisione di AP 1 di licenziarsi sia stata frutto di una commistione di fattori tra i quali quelli imputabili alla datrice di lavoro - quandanche considerati nel loro insieme - non possono essere giudicati preminenti e comunque non certo di gravità tale da portare all’inefficacia della clausola di non concorrenza.

Contrariamente a quanto afferma l’appellante, la valutazione pretorile dei motivi da lei invocati non dà adito a critiche, la stessa si rivela infatti dettagliata e ponderata e merita di essere qui confermata.

  1. Neppure può essere seguita la tesi secondo cui la controdisdetta notificata dalla datrice di lavoro in data 26 ottobre 2018 avrebbe determinato la caducità della clausola.

Gli accertamenti istruttori hanno permesso di appurare che al momento delle sue dimissioni AP 1 aveva informato dirigenti e colleghi della sua volontà di andare a lavorare per__________ SA (cfr. audizioni testimoniali di G__________ J__________ cit., pag. 5, di R__________ S__________ cit., pag. 2 e di C__________ B__________ cit., pag. 4 e doc. 7). A fronte di ciò la decisione della datrice di lavoro di porre termine in tempi brevi al rapporto di impiego pare non solo comprensibile ma legittima. A giusta ragione il Pretore ha fatto propri i concetti esposti nelle sentenze del TF inc. 4A_22/2014 del 23 aprile 2014 e DTF 130 III 353 e ritenuto, in concreto, giustificata la controdisdetta data da AO 1 non essendo per la stessa più tollerabile la presenza in azienda di una collaboratrice che si apprestava a passare alle dipendenze di un’azienda concorrente.

Pretestuosa si rivela la contestazione secondo cui la controdisdetta non menzionerebbe quale motivo il passaggio a una ditta concorrente ma unicamente la volontà di attenersi ai termini di disdetta contrattuali. Al riguardo si osserva che AP 1 - pur avendone diritto (art. 335 CO) - non ha mai chiesto la motivazione della disdetta. Per sua parte la datrice di lavoro, sin dall’inizio dello scambio di corrispondenza tra le parti (doc. 4, 5 e 6) ha indicato tra le ragioni l’assunzione presso un “competitor” e questo senza che la ex dipendente adducesse a sua volta un'altra motivazione (ascrivibile alla controparte) per aver lasciato l’azienda.

La tesi dell’appellante secondo cui la controdisdetta sarebbe stata data per puri motivi economici (“non pagarle il salario sino al 31 dicembre 2018”, appello pag. 14) non è suffragata da alcun elemento concreto e va anch’essa recisamente rigettata.

  1. Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 22'433.30.

Per questi motivi

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Rtar,

decide: 1. L’appello 14 maggio 2021 di AP 1 è respinto.

  1. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

  2. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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