Incarto n. 12.2021.67
Lugano 2 settembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.24 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 28 luglio 2017 da
AP 1 (I) patrocinato da PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'282.59 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2015 (domanda aumentata a fr. 13'167.36 con le conclusioni);
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 7 aprile 2021 ha respinto;
appellante l’attore con appello 11 maggio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e subordinatamente il suo annullamento e il rinvio della causa alla Pretura per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell’istruttoria, in entrambi i casi con protesta delle ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 16 giugno 2021 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di lavoro del 23 aprile 2008 (doc. 10), AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1, società attiva nell’ambito della produzione, lavorazione e commercializzazione di materie plastiche e affini (doc. B), in qualità di operaio turnista a tempo indeterminato per un salario lordo mensile di fr. 3'200.- per 13 mensilità oltre a una maggiorazione pari all’incirca al 25% a titolo di “supplemento turni”.
B. Nel febbraio 2015, a seguito di una crisi aziendale, la società ha proposto ai propri dipendenti una riduzione salariale del 26% mediante la firma di un addendum al contratto di lavoro. Il malcontento che ne è derivato ha condotto dapprima a uno sciopero e nel seguito all’avvio di trattative presso l’Ufficio cantonale di conciliazione, con il coinvolgimento dei rappresentanti di AO 1 e del sindacato __________. Da qui è scaturito l’accordo conciliativo del 19 giugno 2015 fra la datrice di lavoro e il sindacato, il quale prevedeva fra le altre cose (temporaneamente e a dipendenza dell’andamento dell’azienda) la sospensione lineare del salario dei dipendenti pari al 6,5%, la sospensione della tredicesima e dei premi anzianità e la sospensione della trattenuta LPP con effetto retroattivo al 1° marzo 2015 (doc. E, F, 2). Detto accordo è stato sottoposto e accettato dal dipendente con scritto 8 luglio 2015 (doc. G, M e 5).
C. Con scritto 28 luglio 2016 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con AP 1 per il 30 settembre 2016 dispensandolo dal prestare il suo lavoro per tutto il periodo di preavviso (doc. H/17). Il termine di disdetta si è protratto sino al mese di ottobre 2016 a causa dell’inabilità lavorativa di quest’ultimo (doc. 8).
D. Esperito il tentativo di conciliazione e ottenuta l’autorizzazione ad agire il 27 aprile 2017 (doc. C), con petizione 28 luglio 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 12'282.59 al lordo degli oneri sociali. In sostanza l’attore, rimarcando che l’accordo conciliativo del 19 giugno 2015 e la conseguente accettazione delle suesposte penalizzazioni salariali da parte dei dipendenti aveva lo scopo di salvaguardare i posti di lavoro, ha osservato che il suo licenziamento, pronunciato per motivi economici e in assenza di colpe da parte sua, ha vanificato tale proposito e comportato il decadimento delle misure di sospensione. Egli ha chiesto pertanto la corresponsione retroattiva delle remunerazioni sospese, e meglio fr. 7'000.- a titolo di tredicesima, fr. 1'000.- per premi di anzianità, fr. 554.80 quale trattenuta LPP e fr. 3'952.- quale quota di salario sospesa, oltre che fr. 442.79 a titolo di lavoro straordinario derivante da un suo corretto conteggio sulla base salariale “originaria” di fr. 3'200.-.
E. Con osservazioni 25 settembre 2017 la convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando in sintesi che l’accordo era volto a salvaguardare la sopravvivenza dell’azienda e i relativi posti di lavoro e conseguentemente a evitare licenziamenti di natura economica/aziendale, ma non proteggeva da un licenziamento per motivi imputabili al dipendente. E meglio, la disdetta di cui trattasi era dovuta a un’insoddisfacente attitudine della controparte, a un’insoddisfacente prestazione lavorativa e alle sue soventi assenze per malattia. La convenuta ha pure contestato di dovere all’attore alcunché a titolo di lavoro straordinario.
F. Con replica 2 novembre 2017 e duplica 28 novembre 2017 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni. In particolare, l’attore ha contestato i rimproveri mossi nei suoi confronti, rilevando altresì che la malattia non può costituire un elemento a lui imputabile e che il suo licenziamento aveva una motivazione economica. La convenuta da parte sua si è riconfermata nelle proprie tesi.
G. Esperita l’istruttoria e prodotti gli allegati conclusivi scritti (nelle quali l’attore ha innalzato a fr. 660.56 la posta relativa agli straordinari e pertanto a fr. 13'167.36 complessivi la sua pretesa creditoria), con decisione 7 aprile 2021 il Pretore ha respinto la petizione, condannando l’attore a versare alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili.
H. Con atto di appello 11 maggio 2021 l’attore si è aggravato contro il citato giudizio, postulandone in via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell’istruttoria.
I. Con risposta 16 giugno 2021 la convenuta ha invece postulato l’integrale reiezione dell’appello e la conseguente conferma del giudizio di prima sede.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 maggio 2021 contro la decisione 7 aprile 2021, notificata l’8 aprile 2021, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali), così come è tempestiva la risposta 16 giugno 2021 dell’appellata.
Con l’appello possono essere censurati l’errato accertamento dei fatti o l’errata applicazione del diritto (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere le ragioni di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’adduzione di nuovi fatti e di nuovi mezzi di prova è subordinata all’adempimento dei presupposti di cui all’art. 317 CPC anche nei procedimenti retti dalla massima inquisitoria sociale ai sensi dell’art. 247 CPC (DTF 141 III 569, consid. 2.3.3; STF 4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 6). In altre parole, l’applicazione analoga dell’art. 229 cpv. 3 CPC in seconda sede è esclusa.
Con la decisione impugnata il Pretore, osservato che per accordo contrattuale le parti possono limitare la possibilità di disdetta, a condizione che tale accordo non comporti una preclusione completa alla pronuncia di tale misura e non preveda limitazioni non sorrette da ragioni oggettive, ha rilevato che con la sottoscrizione dell’accordo del 19 giugno 2015, la datrice di lavoro si è essenzialmente impegnata a non procedere a licenziamenti e riduzioni d’organico per fini economici. Essa manteneva per contro il diritto di licenziare un proprio lavoratore per altre cause. Ciò premesso, il primo giudice ha accertato che il licenziamento dell’attore è da ricondurre, con verosimiglianza preponderante, a un insieme di circostanze sorte a partire dal 2015 (all’incirca nel periodo successivo allo sciopero) e non a mere ragioni economiche, nemmeno risultate verosimili. Una prima circostanza riguarda l’atteggiamento svogliato e non interessato mostrato dal dipendente, che pure reagiva in maniera scontrosa e infastidita alle osservazioni e alle richieste dei suoi superiori e non svolgeva tutti i compiti a lui assegnati (cfr. teste F__________, caposquadra dell’attore, verbale del 20 giugno 2018, p. 5; teste A__________, capo reparto, verbale del 21 agosto 2018, p. 2). Un secondo motivo di insoddisfazione della datrice di lavoro derivava dalla mancata volontà di apprendimento del medesimo, il quale aveva manifestato il suo disinteresse per la formazione di macchinista malgrado fosse stato assunto quale assistente macchinista e la suddetta formazione corrispondesse a una necessità aziendale esplicitata all’assunzione (teste C__________, responsabile di stabilimento della convenuta, verbale del 12 novembre 2018, p. 2; teste G__________, direttore generale della convenuta, verbale del 20 giugno 2018, p. 3; teste F__________, verbale del 20 giugno 2018, p. 5). Pure da tenere in considerazione erano i ritardi con cui l’attore si è più volte presentato alla sua linea di produzione, differendo il cambio di turno e mostrando così un atteggiamento scorretto nei confronti dei colleghi, ritardi che erano stati anche oggetto dell’ammonimento scritto di cui al doc. 3 (teste F__________, verbale del 20 giugno 2018, p. 5-6; teste C__________, verbale del 12 novembre 2018, p. 3) e che dopo quel momento parrebbero non essersi più ripresentati. Infine il giudice di prima sede ha osservato che, pur non avendo il dipendente una colpa per i suoi periodi di malattia, le sue lunghe assenze avevano causato delle difficoltà organizzative alla datrice di lavoro ed erano incompatibili con l’esigenza di garantire il funzionamento dei macchinari a ciclo continuo. Conseguentemente, il Pretore ha respinto le tesi dell’attore e l’ipotesi che le rinunce salariali accettate da quest’ultimo possano essere considerate decadute e da corrispondere con effetto retroattivo.
Con l’impugnativa, l’appellante rimprovera dapprima al primo giudice di non aver correttamente ripartito l’onere probatorio e di essersi erroneamente accontentato di ritenere verosimile quanto addotto dalla convenuta. Sottolinea che è solo il dipendente, e non il datore di lavoro, a beneficiare di un alleggerimento dell’onere probatorio. In particolare, il giudice può presumere l’esistenza di una disdetta economica se il lavoratore riesce a presentare degli indizi sufficienti a far apparire (a livello di mera verosimiglianza) non realistiche le motivazioni avanzate dal datore di lavoro, mentre spetta a quest’ultimo contrastare detti indizi con delle prove.
La censura non può essere seguita. Ricordata la regola generale per cui chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (art. 8 CC) e analogamente a quanto previsto in caso di disdetta abusiva (cfr. IICCA del 1° ottobre 2015, inc. 12.2013.199, consid. 5), anche nella presente fattispecie l’onere della prova circa la natura della disdetta incombeva al dipendente. Certo, a fronte della difficoltà probatoria insita nella dimostrazione di una circostanza soggettiva (motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta), la verosimiglianza preponderante deve ritenersi sufficiente. Rimane comunque il dipendente a dover dimostrare, con tale gradazione probatoria, che i reali motivi della disdetta non corrispondono a quelli forniti dalla datrice di lavoro, ritenuto che nella valutazione si dovrà anche tenere conto delle spiegazioni e delle prove apportate dalla datrice di lavoro. Concludendo che le circostanze addotte da quest’ultima risultavano dagli atti istruttori con verosimiglianza preponderante e che esse non potevano essere smentite dalla tesi attorea, nemmeno risultata verosimile, il giudice di primo grado non ha pertanto violato l’art. 8 CC.
Nel resto dell’impugnativa, l’appellante torna a ribadire la propria tesi secondo cui la reale motivazione della disdetta sarebbe prettamente economica e si porrebbe in contrasto con lo scopo dell’accordo conciliativo raggiunto fra le parti sociali. Premesso che in questa sede non è controverso che l’accordo aveva lo scopo di salvaguardare i posti di lavoro dell’azienda e impedire licenziamenti di natura economica, ma che esso non forniva una garanzia assoluta di mantenimento del proprio posto di lavoro né ostacolava la possibilità di disdire un contratto per altre ragioni, nel seguito della presente decisione si esamineranno le varie censure avanzate.
L’appellante critica il Pretore per essersi esclusivamente basato sulle testimonianze dei dipendenti della convenuta trascurando il fatto che essi erano tenuti a salvaguardarne gli interessi e che questo rapporto di vicinanza ne compromette l’attendibilità. Oltretutto, G__________ era addirittura un organo di fatto della società intervenuto in prima persona nel conflitto sociale, e non poteva pertanto essere ascoltato quale teste, bensì solo in qualità di parte nella forma dell’interrogatorio. Tutte le loro dichiarazioni non potevano pertanto bastare a fondare la decisione impugnata, ritenuto oltretutto che l’attore in prima sede si era opposto a tali mezzi di prova nell’ambito dell’udienza del 16 gennaio 2018. Vi sarebbero poi ulteriori elementi di inattendibilità dei testi. Nello specifico, F__________ sarebbe caduto in contraddizione perché dopo aver partecipato in prima linea allo sciopero e aver dichiarato che l’azienda, tramite minacce di licenziamento, voleva imporre ai lavoratori l’accettazione delle auspicate riduzioni salariali mediante sottoscrizione dell’addendum (doc. N), in sede di audizione testimoniale ha invece osservato che in occasione del suo personale colloquio non sarebbe mai stato posto di fronte all’alternativa fra accettare la riduzione salariale o perdere il posto di lavoro. Per quanto attiene invece agli altri collaboratori ascoltati dal primo giudice, essi non avrebbero avuto una percezione diretta delle carenze rimproverate all’attore e si sarebbero dunque limitati a riferire quanto affermato da F__________ (“sentito dire”).
7.1 L’appellante ha ragione nel sottolineare che G__________, quale organo della convenuta, avrebbe dovuto essere ascoltato nella forma dell’interrogatorio, e che quanto da lui affermato ha dunque un limitato valore probatorio. Parimenti si deve concordare sul fatto che le dichiarazioni di testi vicini a una delle parti, ad esempio in virtù di un contratto d’impiego, vanno apprezzate con prudenza. Nondimeno, ciò non pregiudica a priori la loro rilevanza, dovendo piuttosto le medesime essere apprezzate alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC). In particolare, il giudice tiene conto dell’impressione che ha ricavato dal testimone e della qualità delle sue dichiarazioni, segnatamente valutando se le stesse risultano dettagliate, precise e concludenti oppure al contrario incerte, ambigue o incoerenti. Determinante è anche esaminarne il contenuto alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie. Anche una testimonianza per sentito dire (di principio considerata un “quasi-mezzo di prova”), può assurgere a indizio e contribuire all’apprezzamento del valore probatorio di altri indizi o altri mezzi di prova (IICCA del 21 aprile 2019, inc. 12.2017.133, consid. 4.1). Inoltre, occorre considerare che nell’ambito delle controversie in materia di diritto del lavoro, per valutare le prestazioni e il comportamento di un dipendente è sovente indispensabile procedere all’audizione di superiori e colleghi, e dunque di persone che hanno una vicinanza alla datrice di lavoro.
7.2 Come già evidenziato dall’appellante, nell’apprezzamento delle prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. IICCA del 24 aprile 2020, inc. 12.2019.94, consid. 3.1). Ciononostante, va precisato che in occasione del verbale del 16 gennaio 2018, l’attore ha lamentato una vicinanza alla parte convenuta e un conseguente rischio di parzialità solo in relazione a G__________. L’opposizione del medesimo ai testi F__________, A__________ e C__________ è stata invece unicamente motivata con l’asserita inutilità delle loro audizioni.
7.3 Per quanto riguarda la presunta contraddizione di F__________, essa non è stata esposta in modo sufficientemente concreto e dettagliato nel gravame: l’appellante attribuisce al teste determinate affermazioni pronunciate prima dell’avvio della causa giudiziaria, limitandosi però a rinviare al documentario contenuto nella chiavetta USB di cui al doc. N, senza alcun riferimento sufficientemente puntuale e specifico. Inoltre, posto che il suddetto teste, anche dopo le trattative sindacali e il raggiungimento dell’accordo conciliativo del 19 giugno 2015, ha mantenuto la sua adesione all’addendum originariamente proposto dalla datrice di lavoro (verbale del 20 giugno 2018, p. 6-7), la questione non attiene al tema focale della presente controversia, ovvero alle motivazioni della disdetta. Sull’argomento, le affermazioni del teste sono congruenti con quelle degli altri collaboratori della convenuta.
7.4 Quanto alla percezione dei fatti da parte delle persone ascoltate dal primo giudice, la censura dell’appellante non può essere seguita, non potendo le testimonianze di A__________ e C__________, rispettivamente l’interrogatorio di G__________ essere qualificati come semplice “sentito dire”. Corrisponde al vero che la persona con il rapporto di collaborazione più intenso con l’attore, quale suo capo-squadra, era F__________. Tuttavia anche A__________, quale capo-reparto, vi lavorava a stretto contatto, e ha potuto riferire di episodi vissuti in prima persona, in occasione dei quali l’attore aveva reagito in maniera infastidita a sue osservazioni o richieste (verbale 21 agosto 2018, p. 2). Aggiungasi che il teste, malgrado non abbia personalmente costatato i ritardi dell’attore, ne era al corrente alla luce delle svariate segnalazioni giuntegli, e ha personalmente firmato l’ammonimento di cui al doc. 3 unitamente a C__________. Quest’ultimo, quale responsabile di stabilimento per i settori produzione, manutenzione e logistica, pur non avendo una percezione diretta dell’operato del dipendente, era parimenti in grado di esprimersi sulla sua attitudine lavorativa, essendosi personalmente occupato di ammonirlo (verbalmente e per iscritto) in relazione ai suoi ritardi, avendo preso atto del suo rifiuto a seguire la formazione richiestagli nonché avendo più volte ricevuto lamentele da parte di F__________ e A__________ sul suo rendimento e atteggiamento (verbale del 12 novembre 2018, p. 2-3). Anche G__________ soleva discutere con i collaboratori sui problemi relativi all’azienda e al personale, e ha personalmente partecipato, congiuntamente a C__________ e all’amministratore delegato L__________, alle valutazioni che hanno condotto al licenziamento dell’attore (verbale 20 giugno 2018, p. 3-4).
7.5 In sostanza, tutte le dichiarazioni delle persone summenzionate possono e devono essere tenute in considerazione nell’esame della presente fattispecie, tanto più che le stesse sono fra loro concordanti e lineari nel descrivere i rimproveri mossi al dipendente. Nel seguito della presente decisione si esamineranno, in funzione delle censure appellatorie, gli ulteriori elementi a disposizione. Va tuttavia sin d’ora evidenziato che l’appellante non ha contestato né la sua assente disponibilità a seguire la formazione di macchinista malgrado ciò corrispondesse a una necessità aziendale, né ha proposto mezzi di prova che possano smentire le summenzionate dichiarazioni relative al suo rendimento e al suo atteggiamento sul posto di lavoro.
Secondo l’appellante, le dichiarazioni dei testi sarebbero in contrasto con gli atti di causa.
8.1 L’appellante non può tuttavia sostanziare questa argomentazione osservando semplicemente che la lettera di licenziamento non riporta alcuno dei motivi addotti nel seguito dalla datrice di lavoro: tale scritto non contiene nessuna motivazione, e non può dunque dimostrare alcunché.
8.2 Le svariate dichiarazioni di cui sopra non possono poi essere smentite dalla sola affermazione dell’attore secondo cui, al momento del licenziamento, G__________ avrebbe giustificato tale gesto con necessità di organizzazione aziendale (verbale del 12 novembre 2018, p. 6), circostanza peraltro non figurante negli scritti di prima sede. Anzi, l’attore aveva in tal contesto riconosciuto di non avere chiesto alla datrice di lavoro quali fossero le motivazioni soggiacenti la disdetta (cfr. osservazioni 25 settembre 2017, p. 5 e replica 2 novembre 2017, p. 6).
8.3 L’appellante osserva altresì che l’unico comportamento per cui ha ricevuto un ammonimento attiene ai suoi ritardi, che comunque non si sono più ripresentati dopo il suo rientro al lavoro nell’aprile 2016 e non possono essere all’origine del licenziamento, avvenuto mesi dopo, ritenuto oltretutto che l’ammonimento di cui al doc. 3 e datato 17 novembre 2015 gli sarebbe stato consegnato solo il 7 aprile 2016 ai fini strumentali della disdetta. Per gli altri comportamenti addebitatigli, fermamente contestati e mai rimproveratigli mediante richiami o ammonimenti, non vi sarebbero conferme negli atti.
La censura tuttavia non convince. L’esistenza di previ ammonimenti e richiami è un requisito regolarmente richiesto nel caso di un licenziamento in tronco, e non nel caso di una disdetta ordinaria. Nella presente fattispecie, occorre piuttosto esaminare se le tesi e le motivazioni avanzate dalla datrice di lavoro in relazione all’insoddisfacente comportamento del dipendente abbiano trovato un riscontro nell’istruttoria. Ciò è nel concreto avvenuto e non è smentito da alcun ulteriore mezzo di prova. In particolare, l’appellante muove una censura irricevibile per insufficiente motivazione e confronto con il giudizio pretorile quando afferma che secondo alcuni testi (F__________ e A__________), egli svolgeva i propri compiti (verbali del 20 giugno 2018 e del 21 agosto 2018): ciò non dimostra nulla in relazione alla qualità del suo lavoro, alla sua disponibilità e al suo atteggiamento, e non considera che i medesimi testi hanno successivamente evidenziato un peggioramento delle sue prestazioni lavorative a partire dal 2015, come già rilevato dal primo giudice e non opportunamente contestato nell’impugnativa. I ritardi e le relative segnalazioni (verbali e scritte) hanno pure trovato una conferma nell’istruttoria (teste F__________ verbale del 20 giugno 2018, p. 5-6; teste A__________, verbale 21 agosto 2018, p. 2), ritenuto che secondo quanto accertato dal Pretore e non contestato in questa sede, l’ammonimento scritto 17 novembre 2015 (doc. 3) è stato notificato nell’aprile 2016 semplicemente poiché dal 17 novembre 2015, ovvero dal giorno successivo al colloquio ove il dipendente era stato verbalmente redarguito, quest’ultimo era assente per malattia (v. anche teste C__________, verbale del 12 novembre 2018, p. 2-3). Esso non può pertanto essere ritenuto pretestuoso. Comunque sia, anche laddove l’appellante sostiene che il teste V__________ avrebbe confermato un’asserita prassi della convenuta di allestire ammonimenti pretestuosi allo scopo di porre fine ai contratti di lavoro (eludendo così l’accordo conciliativo raggiunto), egli attribuisce al teste delle parole che quest’ultimo non ha mai pronunciato: V__________ si è limitato ad affermare che tra ottobre e novembre 2015, la convenuta aveva “staccato nei confronti dei dipendenti medesimi un certo numero di ammonimenti” e che per il sindacato ciò rappresentava una novità (verbale del 22 maggio 2018, p. 4). Malgrado i testi non abbiano riferito di ulteriori ritardi successivi al rientro del dipendente dal periodo di malattia, ciò non significa che il comportamento di quest’ultimo fosse divenuto soddisfacente, o che la circostanza non potesse essere considerata dalla datrice di lavoro unitamente alle altre problematiche.
8.4 In sintesi, nessuno degli elementi citati dall’appellante permette di sovvertire le dichiarazioni dei testi e i relativi accertamenti pretorili.
Con il gravame, l’appellante rimprovera altresì al Pretore di avere considerato la sua malattia quale ulteriore motivo di licenziamento malgrado avesse precedentemente e a ragione evidenziato che la stessa non era a lui imputabile (ciò che neppure la convenuta ha mai preteso). A suo dire, la sua inabilità lavorativa neppure può essere correlata con la disdetta, pronunciata mesi dopo il suo rientro nell’azienda. Inoltre, l’appellante sostiene che i suoi problemi di salute, di natura depressiva, deriverebbero dal clima di lavoro, ritenuto che dopo lo sciopero, la datrice di lavoro avrebbe iniziato ad assegnare mansioni più dure e ad allestire ammonimenti, rispettivamente i capi-turno avrebbero modificato il loro atteggiamento nei confronti dei dipendenti che avevano preteso l’applicazione dell’accordo conciliativo invece che accettare la riduzione salariale del 26% (cfr. il suo interrogatorio, verbale del 12 novembre 2018, p. 5-6 e l’edizione documenti rivolta a __________ SA).
L’argomentazione relativa al peggioramento del clima di lavoro, all’assegnazione di mansioni più dure e all’origine dei problemi di salute del dipendente non trova un riscontro nella documentazione prodotta in edizione dall’assicurazione malattia (solo genericamente richiamata dall’appellante senza alcun specifico riferimento), ma solo nell’interrogatorio dell’attore. Peraltro, secondo quanto emerge dagli atti e contrariamente a quanto preteso dall’appellante, egli si trovava in malattia già prima del raggiungimento dell’accordo transattivo (cfr. le dichiarazioni di G__________ e F__________, verbale del 20 giugno 2018, p. 2 e 7 e il doc. 11). Aggiungasi che malgrado il dipendente non avesse colpe per la sua inabilità lavorativa, rispettivamente malgrado l’art. 336 cpv. 1 lett. a CO qualifichi come abusiva la disdetta data per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario (eccetto che tali ragioni siano connesse con il rapporto di lavoro o pregiudichino in modo essenziale la collaborazione nell’azienda), l’appellante non fonda le sue pretese su tale costrutto giuridico. Nella presente controversia occorre unicamente chiarire se il licenziamento dell’attore fosse fondato su motivi economici invece che sulle motivazioni fornite dalla datrice di lavoro. Giusta quanto riferito dai testi, evidenziato dal Pretore (consid. 8.2 dell’impugnata decisione) e non contestato dall’appellante, le lunghe e frequenti assenze del dipendente compromettevano l’operatività continua dei reparti produttivi dell’azienda (v. anche teste C__________, verbale del 12 novembre 2018, p. 2). Che detta circostanza possa aver giocato un ruolo nel licenziamento dell’attore, avvenuto pochi mesi dopo il suo rientro nell’azienda, risulta in altre parole verosimile.
L’appellante critica il giudice di prima sede anche per non avergli consentito di dimostrare la natura economica del licenziamento, considerato che la massima inquisitoria sociale e la situazione delicata venutasi a creare all’interno dell’azienda gli avrebbero imposto un accertamento più esteso della fattispecie. Nello specifico, il Pretore avrebbe a torto respinto la sua richiesta di edizione rivolta alla controparte, con cui le aveva chiesto la produzione di tutte le disdette notificate ai propri dipendenti dopo la firma dell’accordo transattivo e di tutti i contratti di assunzione del nuovo personale. A mente dell’appellante, il primo giudice non poteva a priori escluderne la rilevanza e supporre che tali documenti non contenessero elementi atti a chiarire la motivazione dei licenziamenti. Detto mezzo di prova avrebbe potuto essere decisivo e dimostrare che la datrice di lavoro ha attuato una sistematica opera di sostituzione dei dipendenti che avevano partecipato allo sciopero e aderito all’accordo conciliativo con del nuovo personale disposto ad accettare condizioni salariali sfavorevoli, adducendo scuse pretestuose per nascondere la reale natura dei licenziamenti e sottrarsi così alle promesse fatte, fra cui quella di salvaguardare i posti di lavoro e di restituire in futuro quanto trattenuto per superare la crisi (cfr. anche doc. L). Detta prassi sarebbe, a suo dire, stata confermata dall’audizione di V__________.
Ora, dalle dichiarazioni dei rappresentanti di AO 1 contenute nella chiavetta USB di cui al doc. L, pronunciate nel primo periodo del conflitto sociale, allorché l’unica proposta era quella contenuta nell’addendum (riduzione salariale del 26%), non è possibile chiarire definitivamente se e in che misura la società si sia successivamente impegnata, nell’ambito dell’accordo conciliativo, a restituire in futuro i salari trattenuti (laddove tale impegno non risulta dai doc. E, F, 2). Comunque sia, non è su questo eventuale e controverso impegno che l’attore ha fondato la sua pretesa. Piuttosto, egli ha sostenuto che il suo licenziamento, siccome di natura economica, facesse decadere le sospensioni salariali concordate. Ad ogni modo, le prove agli atti non dimostrano l’esistenza di una sistematica prassi di sostituzione del personale. Il teste V__________ ha unicamente osservato che dopo il mese di giugno 2015 alcuni collaboratori di AO 1 che avevano aderito all’accordo conciliativo sono stati licenziati e sostituiti da nuovi collaboratori aventi un salario decurtato del 26% come da proposta originaria della datrice di lavoro. Non si sa se il teste si riferisse anche all’attore, né si conoscono i dettagli e il contesto di tali licenziamenti. Visto il tenore della disdetta ricevuta da quest’ultimo, è peraltro improbabile che quelle richieste in edizione contenessero una motivazione, e ancora più inverosimile che, in tale caso, la datrice di lavoro abbia indicato delle motivazioni economiche in palese contrasto con gli accordi presi. E anche in tale assai remota ipotesi, non sarebbe stato possibile inferire automaticamente che il licenziamento di un altro o di altri dipendenti fosse fondato sulle stesse ragioni che hanno condotto al licenziamento dell’attore. Ciò deve valere a maggior ragione alla luce dei riscontri istruttori agli atti, che fanno propendere per le tesi della convenuta e non supportano quelle dell’attore gravato dell’onere della prova. In altre parole, l’apprezzamento anticipato effettuato dal giudice di primo grado e che ha condotto alla reiezione del mezzo di prova richiesto (in quanto inadatto a dimostrare la natura del licenziamento dell’attore in assenza di ulteriori elementi) può essere qui confermato. Anche a tal riguardo il gravame è pertanto destinato all’insuccesso.
Per tutti questi motivi, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili per la procedura di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quantificate in fr. 1'500.- giusta l’art. 11 RTar (tenuto conto anche delle spese e dell’IVA). Il valore litigioso della presente controversia (fr. 13'167.36), determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
L’appello 11 maggio 2021 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’500.- a titolo di ripetibili per la procedura di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).