4A_158/2013, 4A_278/2010, 4A_315/2010, 4A_354/2013, 4A_706/2012, + 2 weitere
Incarto n. 12.2021.57
Lugano 1° giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.4156 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 14 settembre 2020 da
AO 1
contro
AP 1 c/o __________, Via __________, __________
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una
persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla;
domanda accolta dal Pretore con decisione 17 febbraio 2021, con la quale ha sciolto la
società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento (inc. SO.2020.4156);
tenuto conto della decisione 25 marzo 2021 con cui il medesimo Pretore ha sospeso la
procedura di liquidazione della società per mancanza di attivi;
richiamata altresì la decisione 25 marzo 2021 con la quale il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società a seguito della domanda di
fallimento presentata da una creditrice (inc. SO.2020.5648);
vista l’impugnativa 2 aprile 2021 della convenuta, con cui chiede “l’annullamento della dichiarazione di fallimento pronunciata in data 25 marzo 2021 a partire dal 26 marzo 2021”;
considerata la risposta 26 aprile 2021 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Costatata una lacuna organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi dell’art. 814 cpv. 3 CO, l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: URC) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 29 maggio 2020 (ritornata al mittente per irreperibilità della destinataria, v. doc. B e C), e in seguito tramite pubblicazione sul FUSC del 30 giugno 2020 (doc. D), a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 154 cpv. 1, 2 e 2bis vORC).
In assenza di riscontri, con istanza 14 settembre 2020 l’URC ha convenuto la società innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 1), chiedendo che nei suoi confronti fossero adottate le misure necessarie ex art. 731b CO in connessione con gli art. 819 CO, 941a cpv. 1 vCO e art. 154 cpv. 3 vORC (inc. SO.2020.4156).
In data 9 novembre 2020 il Pretore ha fissato alla convenuta, con notifica per via edittale sul Foglio ufficiale cantonale (FU) ai sensi dell’art. 141 CPC, un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (ovvero designare un gerente abilitato a rappresentare la società in Svizzera, richiedere la pertinente iscrizione a registro di commercio e fissare il recapito statutario), pena l’adozione d’ufficio delle misure necessarie fra cui lo scioglimento e la messa in liquidazione della società secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.
Preso atto del mancato ripristino della situazione legale entro il termine assegnato, il Pretore con decisione 17 febbraio 2021 (pure notificata alla convenuta in via edittale) ha accolto l'istanza e disposto lo scioglimento della società in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ordinandone la liquidazione in via di fallimento e prescindendo dal prelievo di tasse e spese.
La liquidazione della società è stata affidata all’Ufficio fallimenti di Lugano. Con istanza 18 marzo 2021, il suddetto Ufficio ha chiesto al Pretore di sospenderla per mancanza di attivo, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione previo anticipo delle spese (art. 230 LEF). In data 25 marzo 2021, il Pretore ha ordinato la postulata sospensione.
Nel frattempo, con decisione pure del 25 marzo 2021, il Pretore della Sezione 5 della medesima Pretura, dando seguito alla domanda di fallimento 10 dicembre 2020 di una creditrice, ha pronunciato il fallimento di AP 1 __________ a far tempo da venerdì 26 marzo 2021 alle ore 10:00 (inc. SO.2020.5648). Il 29 marzo 2021 l’Ufficio fallimenti di Lugano ha deciso di non dare alcun seguito al citato decreto, essendo già intervenuta una procedura di liquidazione fallimentare della società.
Con l’impugnativa 2 aprile 2021 che qui ci occupa, la società AP 1 __________ ha chiesto “l’annullamento della dichiarazione di fallimento pronunciata in data 25 marzo 2021 a partire dal 26 marzo 2021”.
Il presente incarto è stato assegnato a questa Camera con l’accordo del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF), ritenuto che il gravame nel suo incipit pare riferirsi alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal Pretore della Sezione 5 il 25 marzo 2021 (inc. SO.2020.5648), ma nelle sue motivazioni non menziona in alcun modo gli art. 171 seg. LEF bensì si riferisce alla diffida dell’URC e alle lacune organizzative (segnatamente a un imminente ripristino della sede sociale) e dunque alla procedura di cui all’inc. SO.2020.4156.
Giusta l’art. 731b CO (in connessione con l’art. 819 CO), il giudice adito in seguito alla costatazione di lacune organizzative di una società a garanzia limitata può pronunciare lo scioglimento della medesima e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento qualora possa presumere che essa non darebbe seguito a eventuali provvedimenti meno severi (STF 4A_158/2013 dell’8 luglio 2013, consid. 2.1.6; 4A_706/2012 del 29 luglio 2013, consid. 2.2.2; 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013, consid. 2.1.3). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una simile decisione fa divenire priva d’oggetto una parallela procedura fallimentare secondo la LEF, e viceversa (STF 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.1 e 1.2.2; 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, consid. 1.2; Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR in: AJP 17 [2008], p. 1387 e 1389; Bohrer/Kummer in: Zürcher Kommentar, Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft, 3a ed. 2018, n. 75 ad art. 731b CO). Se ne può dunque dedurre il principio secondo cui un’istanza di fallimento o di scioglimento con liquidazione della società diventa senza oggetto non appena una precedente decisione di fallimento o di scioglimento è passata in giudicato (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 14.2014.78, consid. 2.3), tenuto altresì conto del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito all’art. 55 LEF (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 15.2014.45, consid. 4 seg.).
In considerazione di ciò, ne deriva che la dichiarazione di fallimento 25 marzo 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nell’inc. SO.2020.5648, pronunciata dopo l’avvenuto scioglimento e messa in liquidazione della società secondo le norme applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b CO, non ossequia a tali principi ed è priva di efficacia. E meglio, a essere determinante è la decisione 17 febbraio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nell’inc. SO.2020.4156, che è stata notificata a AP 1 in via edittale il medesimo giorno e che non è stata tempestivamente impugnata entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 314 cpv. 1 CPC, con conseguente crescita in giudicato.
Ne consegue che laddove l’impugnativa sia riferita alla dichiarazione di fallimento del 25 marzo 2021 ai sensi della LEF, essa è irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione ex art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (in quanto rivolta contro una decisione inefficace) nonché per carente motivazione (art. 174 LEF, 309 lett. b n. 7, 320 e 321 CPC). Qualora invece sia rivolta contro la dichiarazione di scioglimento d’ufficio ex art. 731b CO del 17 febbraio 2021, essa è irricevibile in quanto tardiva (art. 314 cpv. 1 CPC).
Visto l’esito della procedura, non occorre approfondire la questione della rappresentanza processuale della società, ritenuto in ogni caso che dal gravame non si riesce a comprendere chi lo abbia firmato e se detta persona disponesse dei necessari poteri di firma.
Il valore litigioso, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71).
Le spese processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico della ricorrente, mentre non si attribuiscono ripetibili all’URC.
Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC nonché la LTG,
decide:
L’impugnativa 2 aprile 2021 di AP 1 __________ è irricevibile.
Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 400.-, sono a carico di AP 1 __________. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezioni 1 e 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).