Incarto n. 12.2021.54
Lugano 30 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.160 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 10 febbraio 2021 da
AO 1
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 29 marzo 2021, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con appello 9 aprile 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, protestando spese e ripetibili di seconda sede;
preso atto dello scritto 13 aprile 2021 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 febbraio 2021 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Mendrisio-Sud la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva di una valida rappresentanza in Svizzera siccome disponeva di un membro della gerenza con firma collettiva a due con il presidente che era domiciliato all’estero, e invano diffidata, con raccomandata del 9 dicembre 2020 (doc. B), a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 vORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 vORC, art. 731b e 941a vCO);
che il 15 febbraio 2021 il Pretore, in applicazione degli art. 253 e 256 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti;
che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 29 marzo 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivi n. 1 e 2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.- (dispositivo n. 3);
che con l’appello 9 aprile 2021, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando di avere ripristinato la situazione legale con la nomina di un nuovo gerente con firma individuale, e producendo i relativi documenti;
che con scritto 13 aprile 2021 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente provveduto a ripristinare la situazione legale, avendo nominato un nuovo gerente con firma individuale, debitamente iscritto a RC il 16 aprile 2021;
che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non aveva dato seguito né alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione legale formulata con la raccomandata del 9 dicembre 2020 (doc. B), né a quella pretorile 15 febbraio 2021 con cui le era stato assegnato un ultimo termine di 15 giorni per formulare osservazioni all’istanza, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito a quanto richiesto (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);
che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (doc. C e D, ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 9 aprile 2021 la convenuta ha notificato l’iscrizione della nomina di un nuovo gerente con firma individuale e, come confermato anche dall’URC nel suo scritto 13 aprile 2021, la situazione legale è stata in tal modo ripristinata;
che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una valida rappresentanza in Svizzera, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (estratto RC agli atti; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e, 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 18 giugno 2020 inc. 12.2020.54 con riferimenti);
che in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e 108 CPC nonché la LTG
decide: 1. L’appello 9 aprile 2021 di AP 1 è evaso nel senso che i dispositivi n.1 e 2 della Decisione 29 marzo 2021 della Pretura di Mendrisio-Sud, inc. n. SO.2021.160 sono annullati e la causa di cui all’istanza 10 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.
Le spese processuali d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).