Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.05.2021 12.2021.44

Incarto n. 12.2021.44

Lugano 31 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.664 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 4 febbraio 2021 da

CO 1

contro

AP 1 patrocinata dall’ PA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 8 marzo 2021, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con appello 22 marzo 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, protestando spese e ripetibili;

preso atto dello scritto 1° aprile 2021 dell’istante;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 febbraio 2021 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Lugano, sezione 3, la societàAP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e invano diffidata, con raccomandata del 13 novembre 2020 (doc. B), a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 vORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 vORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che l’8 febbraio 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (in particolare per nominare un ufficio di revisione abilitato o per procedere come all’art. 727a CO), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 8 marzo 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.- (dispositivo n. 2);

che con l’appello 22 marzo 2021, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando di avere ripristinato la situazione legale con la nomina dell’organo di revisione, e producendo i relativi documenti;

che con scritto 1° aprile 2021 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente provveduto a ripristinare la situazione legale, avendo nominato un nuovo ufficio di revisione, debitamente iscritto a RC il 23 marzo 2021;

che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non aveva dato seguito né alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione legale formulata con la raccomandata del 13 novembre 2020 (doc. B), né alla diffida pretorile 8 febbraio 2021 con cui le era stato assegnato un ultimo termine di 20 giorni per agire in tal senso, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);

che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 22 marzo 2021 la convenuta ha notificato l’iscrizione della nomina del nuovo ufficio di revisione e, come confermato anche dall’URC nel suo scritto 1° aprile 2021, la situazione legale è stata in tal modo ripristinata;

che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);

che le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (estratto RC agli atti; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 18 giugno 2020 inc. 12.2020.54 con riferimenti);

che in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG

decide: 1. L’appello 22 marzo 2021 di AP 1 è evaso nel senso che la decisione 8 marzo 2021 del Pretore della Giurisdizione di Lugano, sezione 3, è annullata e la causa di cui all’istanza 4 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

  1. Le spese processuali d’appello di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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