Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.07.2021 12.2021.42

Incarto n. 12.2021.42

Lugano 12 luglio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.4085 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 17 settembre 2020 da

AP 1 rappr. daPA 1

contro

AO 1

rappr. da PA 2

con cui l’istante ha chiesto di ordinare al consiglio d’amministrazione e/o all’assemblea generale della convenuta di autorizzare l’accesso e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili, nella misura in cui fossero necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 23/25 febbraio 2021 ha respinto nella misura in cui era ricevibile;

appellante l'istante con appello 15 marzo 2020 (recte: 2021), con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 9 aprile 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. AP 1 è proprietaria del 15% delle azioni di AO 1, società il cui scopo consiste in particolare nella “gestione patrimoniale” e nella “consulenza finanziaria per clientela individuale e per investimenti collettivi di capitale” (doc. B).

  2. Il 19 luglio 2019 (doc. C) si è svolta l’assemblea generale ordinaria di AO 1, in occasione della quale, tra le altre cose, è stato approvato, con l’astensione di AP 1, il bilancio relativo all’esercizio 2018 ed è stato pure approvato, all’unanimità, il rapporto di revisione.

Con scritto 24 luglio 2019 (doc. D) AP 1, preso atto della perdita molto importante realizzata in quell’esercizio, ha chiesto al consiglio d’amministrazione, con riferimento alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali” e “altri costi operativi”, di “poter visionare … i vari giustificativi relativi al dettaglio di codeste voci”. Con lettera 4 settembre 2019 (doc. G) il consiglio d’amministrazione ha respinto la sua richiesta, evocando la tutela del segreto aziendale (visti anche i “dissapori” che avrebbero potuto indurre la richiedente a “optare per altri lidi”), osservando di non voler creare un precedente e rilevando come la domanda fosse generica e non citasse problematiche specifiche.

Con scritto 13 settembre 2019 (doc. H) AP 1 ha riproposto la sua precedente richiesta di “accedere ai dati contabili (con schede contabili) dell’esercizio 2018”. La richiesta è stata respinta dal consiglio d’amministrazione il 16 settembre 2019 (doc. I) per le ragioni già esposte in precedenza.

  1. Con istanza 17 settembre 2020, promossa in procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 7 CPC), AP 1, ritenendo ingiustificate le ragioni addotte dal consiglio d’amministrazione negli scritti di cui ai doc. G e I, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di far ordine al consiglio d’amministrazione e/o all’assemblea generale di quest’ultima, in forza dell’art. 697 cpv. 3 e 4 CO, “di autorizzare l’accesso e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili, nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista”.

La convenuta si è integralmente opposta all’istanza.

  1. Con decisione 23/25 febbraio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza nella misura in cui era ricevibile, ponendo le spese processuali di fr. 350.- a carico dell’istante, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.

  2. Con l’appello 15 marzo 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 9 aprile 2021, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Giusta l’art. 697 cpv. 3 CO i libri e la corrispondenza della società (concetti questi che devono essere interpretati in senso estensivo, cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.2) possono essere consultati da ogni azionista in virtù di un’autorizzazione espressa dell’assemblea generale o di una decisione del consiglio d’amministrazione; questo diritto dell’azionista va riconosciuto sempreché i segreti d’affari della società siano salvaguardati e, analogamente a quanto stabilito dal cpv. 2 della disposizione, nella misura in cui la consultazione è necessaria per l’esercizio dei diritti del richiedente. Se la consultazione è rifiutata in modo ingiustificato, l’azionista, in virtù dell’art. 697 cpv. 4 CO, ha la possibilità di rivolgersi al giudice competente.

L’accettazione e il rifiuto alla consultazione sono decisi dall’assemblea generale rispettivamente dal consiglio d’amministrazione in base al loro libero apprezzamento. In caso di rifiuto alla consultazione, il giudice chiamato in causa dall’azionista deve unicamente stabilire se i motivi alla base dello stesso siano materialmente sostenibili (DTF 132 III 71 consid. 1.1; TF 4A_655/2016 del 15 marzo 2017 consid. 5.2, 4A_561/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 6.1).

  1. Il Pretore ha innanzitutto ritenuto che il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC non fosse dato, concludendo per l’irricevibilità in ordine dell’istanza. L’istante si era in effetti riferita ai diritti dell’azionista in modo generico, senza aver mai specificato in modo concreto le finalità pratiche di un tale accesso, e non aveva definito quali sarebbero stati gli atti specifici che avrebbe inteso consultare, tanto più che il bilancio relativo all’esercizio 2018 era stato approvato, sia pure con la sua astensione, e il relativo rapporto di revisione era invece stato approvato all’unanimità. In tal senso non si palesava in capo alla stessa un interesse personale, attuale e pratico, per altro neppure sufficientemente allegato.

Il giudice di prime cure ha in ogni caso aggiunto che l’assoluto grado di genericità e di astrazione della domanda avrebbe altresì comportato la reiezione dell’istanza nel merito, anche laddove fosse stata ricevibile. Innanzitutto l’allegazione dell’istante secondo cui essa, analizzando il bilancio relativo all’esercizio 2018, avrebbe constatato una perdita molto importante concernente le tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali” e “altri costi operativi” non era stata suffragata da alcun elemento documentale, per cui non era possibile stabilire se e in che misura tale perdita si fosse effettivamente realizzata; per altro il bilancio 2018 e il relativo rapporto di revisione erano già stati approvati in occasione dell’assemblea generale ordinaria del 19 luglio 2019. Inoltre l’istante non aveva indicato in che altro modo la consultazione le sarebbe stata necessaria per l’esercizio dei suoi diritti quale azionista e, specularmente, non aveva spiegato in che modo la mancata autorizzazione alla consultazione le avrebbe precluso l’esercizio di tali diritti. Oltretutto la convenuta aveva evidenziato in modo convincente e documentato come l’istante non fosse legata alla società solo in ragione della sua qualità di azionista, ma anche quale dipendente della stessa (cfr. doc. 2) e quale amministratrice di una società, denominata C__________ __________ SA, legata a quest’ultima con un contratto di mediazione (doc. 3), per cui non si poteva neppure escludere che la consultazione potesse essere in realtà finalizzata a uno scopo diverso da quello di permettere l’esercizio dei diritti dell’azionista. In tali circostanze non risultava che il consiglio d’amministrazione della convenuta avesse rifiutato in modo ingiustificato la richiesta di consultazione dell’istante.

  1. In questa sede l’istante ha innanzitutto sostenuto che il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione era chiaramente dato. Essa ha evidenziato che la sua astensione dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, che si era pacificamente concluso con una perdita di fr. 496'972.34 (con tra l’altro un ingiustificato aumento di oltre fr. 80'000.- della posizione “spese per pubblicità e rappresentanza”), era la conseguenza del fatto di non avere “in chiaro la situazione del bilancio del 2018 …, non possedendo le necessarie informazioni atte ad esercitare adeguatamente il proprio diritto di voto, con la concreta preoccupazione, inoltre, di essere presumibilmente parte danneggiata e rispettivamente nella posizione di intentare gioco forza un’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi” (appello p. 4 seg.), ed ha poi concluso che: “a) in primo luogo, … si è astenuta dall’approvazione del bilancio 2018 a fronte delle perdite riguardanti le voci di “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali”, e “altri costi operativi”, e per questo motivo intendeva chiedere i relativi giustificativi. Questo punto è alla base delle sue successive richieste. Inoltre la presa di posizione del Pretore in merito al grado di genericità e di astrazione della domanda formulata … non può essere condivisa, poiché la mancanza di informazioni relative alle perdite consistenti dell’esercizio 2018 non ha permesso … di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di voto, motivo per cui si era astenuta”; “b) in secondo luogo, … il fatto che … abbia approvato il rapporto di revisione è irrilevante”; e “c) in terzo luogo, … è azionista del 15%. Ne deriva che il bene personale protetto è rappresentato dalla specifica perdita del valore commerciale delle azioni da lei detenute” (appello p. 5).

Essa ha quindi aggiunto che l’istanza era senz’altro fondata anche nel merito. Dopo aver rammentato che, in base alla giurisprudenza (DTF 132 III 71), “con particolare riferimento alla regolamentazione … di cui all’art. 697 CO … esiste una naturale presunzione a favore dell’azionista” in merito all’onere della prova (appello p. 6) per cui anche una richiesta generica sarebbe sufficiente, ha ribadito che l’istanza, volta a “verificare se come nel caso di specie le perdite siano fisiologiche o dovute ad una presunta cattiva gestione” e messa in atto anche “in vista di una possibile cessione delle proprie azioni” (appello p. 7), era più che mai motivata e degna di protezione, alla luce degli insufficienti documenti e informazioni che sino ad oggi le erano stati messi a disposizione. Erano in ogni caso “generiche le motivazioni di controparte su una presunta esistenza di pericolo di interessi aziendali a fronte della richiesta avanzata” e “anche le motivazioni addotte” sul tema “dal giudice di prima istanza si basano su presunzioni che non possono essere accolte” (appello p. 8). Del tutto irrilevante era infine il fatto che essa fosse titolare di C__________ __________ SA.

  1. L’appello è fondato in larga misura su allegazioni nuove, mai addotte nella sede pretorile (e per altro nemmeno comprovate), che non possono essere prese in considerazione per il giudizio. È segnatamente per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’istante ha preteso che la sua richiesta di consultazione si sarebbe imposta per la sua preoccupazione “di essere presumibilmente parte danneggiata e rispettivamente nella posizione di intentare gioco forza un’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi” e “in vista di una possibile cessione delle proprie azioni”. Ed è pure per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito, che essa ha esposto l’entità della perdita realizzata nell’esercizio 2018 e dell’aumento riscontrato, sempre in quell’esercizio, nella posizione “spese per pubblicità e rappresentanza”.

  2. Ciò detto, si osserva innanzitutto che dal fatto che l’istante, nel suo petitum, non si fosse limitata a chiedere di far ordine alla controparte di autorizzare “l’accesso e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili” ma avesse aggiunto che ciò s’imponeva “nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista”, il giudice di prime cure non poteva assolutamente concludere, se non cadendo in un eccesso di formalismo, che essa nell’occasione avesse inteso limitare in un qualche modo e meglio proprio in quest’ultima misura l’estensione della sua richiesta di consultazione “di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili”, ciò che oltretutto - come si vedrà più avanti (consid. 11.1) - l’avrebbe poi obbligata a illustrare e a dimostrare il buon fondamento di questo ulteriore limite.

In realtà, l’aggiunta in questione altro non era che la copiatura più o meno letterale di quanto stabilito dall’art. 697 cpv. 2 CO (disposizione secondo cui i ragguagli sugli affari della società devono essere dati “nella misura in cui sono necessari per l’esercizio dei diritti dell’azionista”), che - come detto (consid. 6)

  • risultava applicabile per analogia anche per quanto riguardava la consultazione dei libri e della corrispondenza della società ai sensi dell’art. 697 cpv. 3 e 4 CO. In definitiva, con quell’aggiunta, priva di qualsiasi portata pratica, l’istante aveva dunque solo inteso fare riferimento, senza che ciò fosse necessario o di particolare utilità, alle condizioni di legge che le avrebbero permesso di ottenere tutela giurisdizionale.
  1. Appurato così che in sostanza l’istante, nonostante l’aggiunta inserita nel petitum, aveva unicamente chiesto di far ordine alla controparte di autorizzare “l’accesso e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili” senza aver in alcun modo limitato l’estensione della sua richiesta, si tratta qui di seguito di stabilire se il giudizio con cui il Pretore ha concluso per la reiezione dell’istanza (così intesa) nella misura in cui era ricevibile possa essere confermato.

11.1. Per il giudice di prime cure, l’istanza doveva in primo luogo essere disattesa siccome l’istante non aveva specificato quali sarebbero stati in concreto i diritti d’azionista (che, per giurisprudenza invalsa, dovevano in particolare concernere il voto [approvazione dei conti annuali, ripartizione degli utili, elezioni e discarico], l’istituzione di una verifica speciale, l’opposizione alle decisioni dell’assemblea generale, l’avvio di un’azione di responsabilità e la vendita di azioni, cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.3; TF 4A_36/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.1) per il cui esercizio sarebbe stato necessario concederle l’accesso e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, e dunque il suo interesse alla tutela giurisdizionale.

L’argomentazione non può essere condivisa. Come evidenziato nell’appello, l’azionista a cui è stata rifiutata la consultazione dei libri e della corrispondenza della società, pur essendo gravato dell’onere di provare la necessità della sua successiva iniziativa giudiziaria, non è tuttavia tenuto a fornire in causa una prova particolare in tal senso qualora la sua richiesta di consultazione possa in generale essere considerata necessaria ed esigibile da un “azionista medio ragionevole” (cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.3.1, che in un caso del genere ammette l’esistenza di una presunzione naturale a favore dell’azionista). Nel caso di specie la richiesta di consultazione dell’istante, avente per oggetto i dati contabili dell’esercizio 2018 della convenuta, rientrava incontestabilmente in tale ambito, anche perché le informazioni così richieste erano idonee ad influenzare il suo voto sul discarico e sulla rielezione del consiglio d’amministrazione, rispettivamente erano rilevanti in vista dell’istituzione di una verifica speciale, dell’avvio di un’azione di responsabilità nei confronti degli organi o ancora della valutazione del valore delle azioni da lei detenute (cfr. TF 4C.234/2002 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.3). Poco importa invece, a tale proposito, se il bilancio relativo all’esercizio 2018 fosse già stato approvato, ancorché con l’astensione dell’istante, e il rapporto di revisione fosse già stato approvato all’unanimità (cfr. per analogia TF 4C.234/2002 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.3).

11.2. Per il giudice di prime cure, l’istanza doveva comunque essere disattesa anche per il fatto che la convenuta aveva giustificatamente opposto all’istante l’argomento della genericità della richiesta e della tutela dei suoi segreti aziendali.

L’argomentazione non può nuovamente essere condivisa. Pur essendo vero che la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, sia pure in una fattispecie ben diversa, la sostenibilità di un’obiezione di questo genere, relativa in pratica all’estensione della consultazione richiesta (cfr. TF 4C.234/2002 del 4 giugno 2003 consid. 6.4.2 e 6.4.3, in cui è stato precisato che su quel tema, a dipendenza delle circostanze, il tribunale potrebbe persino accontentarsi di fondarsi su mere allegazioni della società, sempre che siano state rese almeno verosimili), è però altrettanto vero che nel caso concreto la convenuta, essendosi limitata a far riferimento a non meglio precisati “dissapori” tra le parti che avrebbero potuto indurre l’istante a “optare per altri lidi” (doc. G), non aveva assolutamente reso verosimile l’esistenza di un suo segreto aziendale effettivamente minacciato e soprattutto la conseguente necessità della sua tutela a fronte del comportamento adottato dalla controparte. Il fatto che il giudice di prime cure nella sua decisione abbia ritenuto che dalla circostanza che l’istante fosse pure stata dipendente della società e amministratrice di C__________ __________ SA non si poteva escludere che la consultazione richiesta dall’istante potesse essere finalizzata a uno scopo diverso da quello di permettere l’esercizio dei diritti dell’azionista è ben lungi dal dimostrare che una tale eventualità fosse tuttavia stata effettivamente resa verosimile.

11.3. Non avendo l’istante spiegato per quali ragioni e con quali finalità, invece di limitare - come fatto negli scritti di cui ai doc. D e H - la sua richiesta di consultazione alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali” e “altri costi operativi” contenute nel bilancio relativo all’esercizio 2018, le uniche da lei ritenute problematiche (cfr. istanza p. 3, appello p. 5 e 7), aveva in seguito ritenuto di estenderla giudizialmente a “tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili”, la sua domanda può tuttavia trovare accoglimento solo limitatamente a quelle tre voci.

  1. Ne discende, in parziale accoglimento dell’istanza e dell’appello dell’istante, che alla convenuta dev’essere fatto ordine di autorizzare l’accesso e la consultazione dei dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili, relativi alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali” e “altri costi operativi”.

Le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (l’istante avendo in questa sede indicato che nell’esercizio 2018, in cui sarebbe stata realizzata una perdita di fr. 496'972.34, già le sole “spese per pubblicità e rappresentanza” sarebbero ingiustificatamente lievitate di oltre fr. 80'000.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 15 marzo 2021 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 23/25 febbraio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ È fatto ordine a AO 1 di autorizzare l’accesso e la consultazione dei dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili, relativi alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali” e “altri costi operativi”.

Le spese processuali di complessivi fr. 350.- sono poste carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

II. Le spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2021.42
Entscheidungsdatum
12.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026