Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.01.2022 12.2021.40

con cui l’attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 455'310.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007, somma poi ridotta con le conclusioni a fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, domanda avversata dai convenuti AP 1 e PI 1, che hanno postulato la reiezione della petizione e hanno denunciato la lite a O__________ __________, , ad A __________, , a F , , all’ G , __________ (rappr. da __________, ), e a S , __________ (rappr. da __________, __________), questi ultimi due poi intervenuti nella causa;

sulla quale il Pretore aggiunto si è pronunciato, con sentenza 8 febbraio 2021, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il solo convenuto AP 1 al pagamento di fr. 51'535.85 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007;

appellanti il convenuto AP 1, che, con appello 9 marzo 2021, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e l’attrice, che, con appello incidentale 7 maggio 2021, ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione nei confronti del convenuto AP 1 per fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007 e di obbligarlo a rifondere le spese e le ripetibili (di fr. 38'337.-) nel frattempo da lei corrisposte alla convenuta PI 1, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

preso atto della risposta all’appello 7 maggio 2021 dell’attrice, rispettivamente della risposta all’appello incidentale 18 giugno 2021 del convenuto AP 1, con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nel febbraio 2000 (doc. A) AO 1 ha ottenuto la licenza edilizia per la costruzione di un capannone sulla part. __________ RFD di , destinato in particolare allo stoccaggio in celle frigorifere di merci congelate. Nell’edificazione, avvenuta tra il 2000 e il 2001, sono intervenute diverse persone fisiche e giuridiche: AP 1 ha agito in qualità di progettista e di coordinatore interdisciplinare (doc. B); PI 1 si è occupata dello studio e della progettazione degli impianti termotecnici e climatici (doc. C); l’ing. G __________ e/o S__________ __________ hanno curato la progettazione e la direzione lavori per la sicurezza e per la statica (doc. AP e AV); A__________ __________ è intervenuta nella fase esecutiva in qualità di impresa generale e di direttore lavori (doc. D), facendo capo tra gli altri a O__________ __________ per la fornitura e per il montaggio della copertura in acciaio del capannone (doc. E); F__________ __________ è stata incaricata della fornitura e della posa delle celle frigorifere.

La presente vertenza trae origine dai problemi riscontrati verso la fine dei lavori di edificazione, nell’autunno 2001, nel sottotetto del capannone, e meglio dal fatto che all’interno dell’immobile venivano raggiunte temperature particolarmente elevate e si erano presentati importanti fenomeni di condensa. Per risolvere il problema, l’ing. __________ T__________, interpellato da PI 1, nell’estate 2004 ha proposto due varianti (doc. V): la variante A, atta solo a migliorare la situazione, consisteva nel creare delle aperture sulla facciata e nel sopraelevare il colmo; la variante B, l’unica atta a risolvere definitivamente il problema, comportava la sostituzione dei vecchi pannelli di copertura con dei nuovi pannelli isolati. Le parti hanno inizialmente optato per la variante A (doc. L), che tuttavia, come previsto, non ha permesso di eliminare gli inconvenienti.

  1. Con petizione 26 febbraio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AP 1, PI 1 - che nelle more della causa ha poi mutato la sua ragione sociale in PI 1 - e O__________ , per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale da fr. 455'310.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 a fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la rifusione delle spese da lei asseritamente anticipate per le aperture sulla facciata e per la sopraelevazione del colmo (ossia quelle della variante A, fr. 67'507.-), i costi prospettati per la fornitura e rimozione dei vecchi pannelli di copertura nonché per la fornitura e posa dei nuovi pannelli isolati (ossia quelli della variante B, fr. 193'376.-), le spese prospettate per l’eliminazione della ruggine causata dalla condensa (fr. 45'000.-), il rincaro intervenuto negli ultimi 15 anni (fr. 30'000.-) e il costo della direzione lavori (fr. 30’000.-), aggiungendo poi a tali somme l’IVA al 7.7% (fr. 28'173.-) e le spese per le prestazioni dell’ing. __________ T (fr. 9'535.-).

Diversamente dalla convenuta O__________ , che, avendo raggiunto un accordo transattivo con l’attrice, è stata immediatamente dimessa dalla lite, i convenuti AP 1 e PI 1 si sono opposti alla petizione e hanno entrambi denunciato la lite alla stessa O , ad A , a F __________ come pure, il primo, a S__________ , rispettivamente, la seconda, a G__________ __________, ritenuto che solo questi ultimi due sono poi effettivamente intervenuti nella causa.

  1. Con sentenza 8 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione nella misura in cui era stata promossa nei confronti della convenuta PI 1 e l’ha parzialmente accolta nella misura in cui era stata promossa nei confronti del convenuto AP 1 condannando quest’ultimo al pagamento di fr. 51'535.85 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 14’000.- e le spese di fr. 34'500.- (comprese quelle peritali) per 7/8 a carico dell’attrice e per 1/8 a carico del convenuto AP 1, ritenuto che l’attrice è altresì stata obbligata a rifondere, a titolo di ripetibili, fr. 33’000.- alla convenuta PI 1 e fr. 24’750.- al convenuto AP 1. Il giudice di prime cure ha in sostanza ammesso le pretese attoree limitatamente al costo per l’eliminazione della ruggine causata dalla condensa (fr. 45'000.-) e a parte delle spese per le prestazioni dell’ing. __________ T__________ (fr. 6'535.85).

  2. La decisione pretorile è stata oggetto di due impugnative.

Con appello 9 marzo 2021, avversato dall’attrice con risposta 7 maggio 2021, il convenuto AP 1 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con appello incidentale 7 maggio 2021, avversato dal convenuto AP 1 con risposta 18 giugno 2021, l’attrice ha chiesto la riforma della pronuncia pretorile nel senso di accogliere la petizione nei confronti di quest’ultimo per fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007 e di obbligarlo a rifondere le spese e le ripetibili (di fr. 38'337.-) nel frattempo da lei corrisposte alla convenuta PI 1, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.

  1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece le procedure ricorsuali in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, sono rette dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  2. Secondo l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile. Il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, aggiungendo che il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia stata chiesta l’organizzazione e che solo a titolo eccezionale può rifiutarlo, segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all’art. 6 n. 1 secondo periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta (ciò che non è di principio il caso se la richiesta è formulata durante lo scambio ordinario degli allegati scritti), di mancato rispetto dei principi della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, in particolare quando l’istanza appaia vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (cfr. TF 1C_50/2013 del 20 giugno 2013 consid. 2.2).

Nel suo appello (a p. 2) il convenuto AP 1 si è limitato ad affermare che ci “si riserva di chiedere lo svolgimento di un’udienza giusta l’art. 316 cpv. 1 CPC”, ma non ha poi sciolto quella riserva, né ha formalizzato in altro modo la domanda di organizzare un pubblico dibattimento, per cui non si può ammettere l’esistenza di una sua richiesta chiara e inequivocabile in tal senso (cfr. II CCA 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 2 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.193, 17 marzo 2016 inc. n. 12.2014.203, 21 gennaio 2020 inc. n. 12.2018.69). Non è così possibile effettuare una tale udienza.

  1. In questa sede il convenuto AP 1 ha sostenuto, tra le altre cose, che la petizione avrebbe dovuto essere respinta già per il fatto che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle pretese tuttora vantate dall’attrice (pari a complessivi fr. 403'591.-), alle stesse dovevano in ogni caso essere imputati i ben maggiori vantaggi e compensazioni che quest’ultima era frattanto riuscita ad ottenere da O__________ __________ (fr. 20'800.-; recte: fr. 20'824.80) e da A__________ __________ (fr. 2'944'000.-; recte: fr. 2'136'900.-), in cambio della loro dimissione dalla presente lite, rispettivamente della rinuncia a convenirle in giudizio nella presente causa. Il rilievo è senz’altro pertinente.

7.1. Come detto, tra le pretese azionate dall’attrice vi era quella, di fr. 67'507.-, volta la rifusione delle spese da lei asseritamente anticipate per le aperture sulla facciata e per la sopraelevazione del colmo (ossia quelle della variante A). Quegli interventi erano stati effettuati da O__________ __________, che aveva poi inviato all’attrice, il 20 maggio 2005 e il 28 aprile 2006, due fatture di fr. 42'824.80 (doc. AB), rispettivamente di fr. 24'683.45 (doc. AC).

Sennonché, visto che nell’ambito dell’accordo transattivo concluso il 4 aprile 2007 (doc. AU) l’attrice e O__________ __________ si erano accordate, in cambio della dimissione dalla lite di quest’ultima, per una riduzione di fr. 20'824.80 dell’importo di fr. 42'824.80 fatturato con il doc. AB (cfr. pure teste V__________ __________ p. 8), è incontestabile che la pretesa di fr. 67'507.- debba essere ridotta in tale misura, ossia a fr. 46'682.20, essendo chiaro che l’importo che l’attrice aveva provveduto ad anticipare era in realtà stato solo quest’ultimo.

7.2. Ma soprattutto, a questo stadio della lite è ormai pacifico che tra il dicembre 2004 e il gennaio 2005 (cfr. doc. AD-AG) l’attrice e A__________ __________ abbiano concluso un accordo transattivo in base al quale quest’ultima, in cambio della sua liberazione “da ogni responsabilità inerente il problema della temperatura e condensa che si verifica nel sottotetto del capannone” di cui alla part. __________ RFD di __________ (cfr. doc. AE e AF; cfr. pure teste __________ p. 12), ha rinunciato a una servitù di divieto di costruzione gravante le part. n. __________ e __________ RFD di __________, entrambe di proprietà di persone fisiche riconducibili all’attrice (la prima appartenendo a __________ e la seconda appartenendo per 1/3 ciascuno a __________, __________ e __________, ritenuto che i tre erano allora il presidente, il vicepresidente, rispettivamente il membro / segretario del consiglio d’amministrazione di quella società, cfr. estratto RC). Ed è pure pacifico che la rinuncia alla servitù abbia comportato un aumento del valore di quei due fondi di fr. 2'136'900.- (il primo di fr. 850'200.-, il secondo di fr. 1'286'700.-).

7.2.1. Il giudice di prime cure ha concluso che le parti convenute nella lite non potevano però pretendere di farsi imputare quest’ultimo importo in virtù dell’art. 147 cpv. 1 CO (disposizione secondo cui in quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati), e ciò siccome non era stato provato che A__________ __________ fosse a sua volta un debitore (solidale), ossia corresponsabile per l’insorgenza della problematica.

7.2.2. La conclusione del primo giudice non può essere condivisa e l’imputazione dell’importo di fr. 2'136'900.- in base a quella disposizione (a seguito del soddisfacimento del creditore con una prestazione sostitutiva e meglio nella forma della “Leistung an Erfüllungs statt”, cfr. Kratz, Berner Kommentar, n. 30 seg. ad art. 147 CO) deve al contrario essere ammessa.

In effetti, negli allegati preliminari l’attrice aveva dapprima dato atto che A__________ __________ aveva riconosciuto la propria responsabilità (cfr. petizione p. 5 ad 3.3, secondo cui “la direzione lavori ha riconosciuto la propria responsabilità nella vertenza e per liberarsi ha fatto delle concessioni (doc. AD-AG) all’attrice, senza le quali quest’ultima non avrebbe potuto vendere i propri fondi part. / di ”) e, confrontata con la richiesta del convenuto AP 1 di lasciarsi imputare giusta l’art. 147 CO il valore, allora non conosciuto, della rinuncia alla servitù da parte di quella società (cfr. risposta p. 7 ad 3.3), non aveva poi ritenuto di spendere una parola su quel tema (cfr. replica p. 5 ad 3.3). Essa era dunque malvenuta ad opporsi in sede conclusionale all’imputazione del valore frattanto stabilito peritalmente, adducendo, in modo assai contraddittorio, che A __________ non sarebbe mai stata responsabile dei difetti riscontrati (cfr. TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1). Il fatto, da lei addotto in quella sede a sostegno di quella tesi e qui riproposto, che il perito giudiziario possa aver dichiarato che A__________ __________ “non ha fornito prestazioni di progettazione perché queste non erano previste fra quelle pattuite contrattualmente” (complemento peritale p. 9), non era comunque idoneo a inficiare l’ammissione da lei resa con la petizione, che del resto non risultava essere riferita alla sua presunta attività di progettazione.

L’esistenza di una responsabilità (solidale) di A__________ __________ è stata in ogni caso dimostrata dal fatto che V__________ , dipendente di O , società che - come detto - era intervenuta nell’edificazione quale sua subappaltatrice e dunque quale sua ausiliaria (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6ª ed., n. 177) e il cui operato rispettivamente le cui conoscenze potevano dunque esserle imputati (cfr. Gauch, op. cit., n. 853 e 831), aveva dichiarato non solo di essere stato al corrente, ancor prima di aver ricevuto il capitolato, del fatto che la posa di pannelli non isolati avrebbe potuto creare problemi di temperatura e di condensa, ma soprattutto, pur avendo nutrito delle perplessità a tale proposito, di non aver ritenuto di informarne e renderne attenta la committenza (cfr. teste V __________ p. 7; cfr. pure perizia p. 17, secondo cui “il signor , in qualità di persona coinvolta nel progetto e in considerazione del suo elevato grado di competenza vista la sua funzione presso le O , era tenuto a segnalare immediatamente alla direzione lavori i suoi dubbi circa l’idoneità dei pannelli scelti dal team di progettazione per lo scopo previsto”). La violazione dell’obbligo di informare la committenza dei problemi che presumibilmente sarebbero potuti insorgere a seguito della posa di pannelli non isolati, che così ne risulta, era indubbiamente atta a fondare una responsabilità di A __________ ai sensi dell’art. 365 cpv. 3 CO (cfr. Gauch, op. cit., n. 829 segg.).

  1. Appurato così che la petizione doveva essere respinta già per le ragioni addotte al considerando precedente, resta ancora da esaminare se, come preteso dall’attrice nel suo gravame, il convenuto AP 1 possa essere obbligato a rifonderle le spese e le ripetibili (di fr. 38'337.-) nel frattempo da lei corrisposte alla convenuta PI

La domanda è irricevibile in ordine, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC) e non essendo stata minimamente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC).

Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, il fatto che l’attrice sia stata condannata a rifondere alla convenuta PI 1 le spese da quest’ultima anticipate nella causa e le ripetibili non essendo in alcun modo ascrivibile al convenuto AP 1, ma essendo la logica conseguenza della propria scelta di convenire in causa una parte che è poi stata giudicata non essere responsabile degli inconvenienti riscontrati.

  1. Ne discende che l’appello del convenuto AP 1 dev’essere accolto e che l’appello incidentale dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, il tutto senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalle parti nelle loro rispettive impugnative.

Le spese giudiziarie delle procedure di primo e secondo grado seguono la soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC/TI e 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che in questa sede non possono essere attribuite ripetibili agli intervenuti in lite S__________ __________ e __________ G__________ __________ (cfr. TF 4A_480/2014 del 5 novembre 2015 consid. 4.3), che oltretutto nemmeno hanno presentato osservazioni all’appello e all’appello incidentale.

Per questi motivi,

decide:

I. L’appello 9 marzo 2021 deAP 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, invariato il dispositivo n. 2, è così riformata:

La petizione nei confronti deAP 1 è respinta.

  1. La tassa di giustizia di fr. 14’000.- e le spese di fr. 34'500.- (comprese quelle peritali) sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 33’000.- aAP 1 e fr. 33’000.- a PI 1.

II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 3'000.-, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.

III. L’appello incidentale 7 maggio 2021 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale, di fr. 14’000.-, sono poste a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà all’appellato incidentale fr. 12'000.- a titolo di ripetibili.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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