Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.09.2021 12.2021.38

Incarto n. 12.2021.38

Lugano 23 settembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.181 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 27 settembre 2016 da

AP 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1 AO 2 entrambe patrocinate dallo PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna in solido delle convenute al pagamento di un importo di almeno fr. 337'457.20 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2015 e di Euro 14'352.- oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2016;

domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 1. febbraio 2021 ha respinto;

appellante l’attore con appello 4 marzo 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, l’annullamento della decisione di primo grado e il rinvio della causa alla Pretura affinché decida sulla sua istanza 5 aprile 2019 e renda in seguito una nuova decisione finale sulla petizione, con protesta di spese e ripetibili di ogni grado di giudizio e, in via ancor più subordinata, l’annullamento della decisione 1. febbraio 2021 e il ritorno degli atti alla Pretura affinché il giudice, assunte le prove necessarie, statuisca sul fondamento del suo licenziamento e sulle relative pretese pecuniarie, con protesta di spese e ripetibili di ogni grado di giudizio;

mentre le convenute con risposta 22 aprile 2021 hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. AP 1, alle dipendenze di AO 1 sin dal 1. luglio 1997, al momento dei fatti era attivo in qualità di consulente alla clientela più facoltosa ossia “ultra high networth, WM Europe” (clienti con patrimonio gestito di oltre fr. 50'000'000.-) e in tale settore, nel 2013, dopo una lunga carriera interna, aveva raggiunto la carica di Managing Director. Il suo superiore diretto era __________ D__________, che a sua volta sottostava a __________ G__________.

L’ultimo contratto di lavoro fissava il salario in fr. 245'000.- lordi annui, pari a mensili fr. 20'416.65 per 12 mensilità, cui si andavano ad aggiungere il bonus (nel 2014 era stato di fr. 177'500.-) e l’attribuzione di azioni AO 1 come da Equity Ownership Plan Award (fr. 49'500.- nel 2014) e Differed Contingent Capital Plan (fr. 33'000.- nel 2014).

In data 3 marzo 2015, dopo che egli stesso aveva segnalato la questione all’istituto di credito, AP 1 è stato convocato da __________ Z__________, dei servizi investigativi interni, alla presenza dell’avv. __________ L__________, per chiarire gli estremi relativi a una notifica di apertura di un procedimento penale nei suoi confronti e di altri soggetti per presunto riciclaggio di denaro in quanto era stato coinvolto in reiterato trasporto di valuta dalla Svizzera all’Italia attraverso un trasportatore (cosiddetto “spallone”) di nome __________ R__________, dirigente della __________. In particolare, il ruolo attivo di AP 1 nella vicenda - divenuta di pubblico dominio a seguito di un articolo de __________ -, da lui sostanzialmente ammesso, era stato quello di segnalare al cliente interessato questo trasportatore ed avere organizzato una prima presa di contatto tra loro utilizzando il suo numero di cellulare privato o il telefono dell’ufficio.

I colloqui con i servizi della banca si sono protratti sino al giorno seguente, 4 marzo 2015, quando, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal dipendente, AO 1 lo ha esonerato con effetto immediato dalle proprie mansioni, continuando a versargli lo stipendio.

Il 15 aprile 2015 AP 1 ha disdetto con effetto immediato il suo contratto di lavoro. Il 27 luglio seguente AO 1 ha dal canto suo disdetto la relazione bancaria n. __________, il mutuo ipotecario e le carte di credito di pertinenza del dipendente.

Il 1. agosto 2015 AP 1 ha trovato un nuovo impiego presso la __________ in qualità di relationship manager, con uno stipendio fisso annuo iniziale di fr. 120'000.-, che sarebbe aumentato sino a fr. 180'000.- a dipendenza della massa di clientela (asset under management) da lui introdotta, oltre al bonus sulla performance e rimborso spese. Attualmente siede nel CdA di questa società.

  1. Dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 27 settembre 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio AP 1innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di almeno fr. 337'457.20 e di Euro 14'352.- oltre interessi.

Egli, in estrema sintesi, ha sostenuto che la disdetta immediata del contratto di lavoro che era stato costretto a dare in data 15 aprile 2015 era stata giustificata dall’agire della banca, tenuta quindi a risarcirgli il danno positivo in applicazione dell’art. 337b cpv. 1 CO. AO 1, in effetti, l’avrebbe ingiustamente esonerato dal lavoro per aver agito in buona fede secondo le prassi che la banca stessa, a suo avviso, conosceva e tollerava: se da un lato era vero che la Cross-border Policy adottata dall’istituto di credito per l’Italia vietava il trasporto e la spedizione oltre frontiera di valori fisici (come ad esempio contanti) e di collaborare attivamente con privati e società che organizzavano tale attività, la banca non considerava collaborazione attiva limitarsi a informarsi presso il trasportatore circa la sua disponibilità e trasmettere i dati di quest’ultimo al cliente, ricoprendo così un ruolo passivo nell’operazione.

All’esonero ha fatto seguito una serie di comportamenti, a suo modo di vedere riprovevoli, da parte di AO 1 nei suoi confronti, che ne avrebbero anche compromesso lo stato di salute, quali l’isolamento dai colleghi, la mancata fornitura di informazioni sulla procedura a suo carico, l’assegnazione di un avvocato italiano troppo legato alla banca per rettamente assisterlo nella procedura penale italiana, l’ostacolo della possibilità di essere assunto da __________ con conseguente perdita della possibilità di guadagnare più di quanto riconosciutogli poi da __________, nonché la disdetta delle sue relazioni e ipoteche presso AO 1.

Le pretese avanzate di complessivi fr. 333'457.20 si componevano di fr. 132'658.30 per i salari di aprile, maggio-ottobre 2015, di fr. 15'176.40 per 22.3 giorni di vacanza non goduti, di fr. 51'770.- di bonus pro rata, di fr. 70'000.- di Equity Ownership Plan Award e Diferred Contingent Capital Plan Award, di fr. 32'500.- di differenza salariale minima (tra salario __________ SA e quello dell’attuale datore di lavoro), di fr. 2'100.- di differenza tasso ipotecario, di fr. 28'252.50 di spese legali e di fr. 5'000.- per torto morale. Gli Euro 14'352.- corrispondevano alle spese dello Studio legale italiano __________.

Le convenute si sono integralmente opposte alla petizione con risposta 1. dicembre 2016, ponendo, in via sussidiaria, in compensazione, a titolo di indennità ai sensi dell’art. 337d cpv. 1 CO, fr. 5'104.15, corrispondenti a ¼ del salario mensile del dipendente.

Dopo che le parti con replica e duplica si erano confermate nelle proprie posizioni e richieste, dopo l’udienza di prime arringhe svoltasi in due tappe il 14 e il 25 settembre 2017 e dopo aver dato avvio alla fase istruttoria, con decisione 20 agosto 2019 il Pretore “stante la natura giuridica delle pretese sollevate dalla parte attrice, fortemente ancorate sull’art. 337b CO” ha adottato, per economia procedurale, una misura di semplificazione ai sensi dell’art. 125 lit. a CPC, limitando il procedimento alla questione a sapere se tale norma di legge trovasse applicazione o meno, evidenziando come essa fosse matura per il giudizio, essendo a quel momento stati amministrati tutti i mezzi di prova ammessi a tale riguardo.

In data 25 novembre 2019 le convenute hanno prodotto le proprie conclusioni in merito, postulando la reiezione della petizione, non trovando applicazione l’art. 337b CO.

Dal canto suo l’attore, con conclusioni 29 novembre 2019, ha chiesto che la disdetta da lui data venisse considerata giustificata e che l’istruttoria venisse conseguentemente continuata a definizione delle conseguenze economiche della stessa, con conferma integrale delle domande di petizione.

  1. Con decisione 1. febbraio 2021, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 8’500.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alle controparti (“alla convenuta”) fr. 21’200.- per ripetibili.

Il Pretore ha avantutto accertato che nel caso concreto si trattava di una disdetta immediata per cause gravi notificata dal lavoratore e che tale scenario rientrava nel perimetro applicativo dell’art. 337b CO.

Egli ha poi stabilito che le ragioni della fine del rapporto d’impiego dell’attore andavano contestualizzate al procedimento penale italiano promosso nei suoi confronti e alle relative conseguenze, visto che in precedenza le sue prestazioni lavorative non erano mai state oggetto di critica. Sull’altro fronte, il primo giudice ha focalizzato le violazioni contrattuali che l’attore rimproverava alla banca non solo nelle iniziative da essa adottate nei suoi confronti (sospensione, divieto di contatti con i colleghi, iscrizione nella lista interna COSIMA - Compliance Structured Intelligence Management - e opposizione al suo impiego quale gestore patrimoniale esterno presso __________) ma pure nel fatto di avergli rimproverato (attuando conseguentemente tali misure) di aver partecipato all’attività di trasferimento cross boarding di denaro contante dalla Svizzera all’Italia, ritenuto che questo rientrava nelle sue mansioni professionali.

Ciò posto, il Pretore ha accertato che l’attore non era riuscito a dimostrare che, malgrado vi fosse una direttiva ufficiale che vietasse l’attività di cross boarding in AO 1, la banca era al corrente che essa veniva comunque svolta e, addirittura, la tollerava, se non persino incoraggiava. Questo pur essendo probabile, per stessa ammissione pretorile, “che la problematica non fosse limitata all’attore” e che non assurgeva a pieno mezzo di prova, costituendo tutt’al più un indizio, il fatto che “appare effettivamente improvvida e sorprendente la scelta dell’attore, che dopo anni di lunga militanza in AO 1, ben retribuita e corredata da riconoscimenti della bontà ed irreprensibilità della Gsua prestazione, si mette a svolgere attività cross border, vietata espressamente da una direttiva e dalle normative bancarie applicabili, ciò che gli era perfettamente noto, secondo il suo stesso dire” (sentenza, pag. 8).

Per il primo giudice, proseguendo, le misure adottate dalla banca si sono rilevate del tutto adeguate alla situazione: i) l’aver voluto effettuare approfondimenti dopo il colloquio del 3 marzo 2015 per comprendere se si trattasse di una prassi inveterata o di un unicum, era del tutto proporzionale; ii) la sospensione a tempo indeterminato con garanzia del pagamento del salario non ha violato la personalità del lavoratore, essendo l’inattività di quest’ultimo fondata su giustificazioni oggettive, ritenuto che era stato coinvolto in un procedimento penale in Italia per riciclaggio di denaro e che la sospensione non era definitiva ma limitata al periodo dell’inchiesta (interna) in corso; iii) l’inserimento del dipendente nella lista nera COSIMA, con la conseguenza che egli non avrebbe più potuto essere cliente della banca e dunque nemmeno mantenere le vecchie relazioni bancarie (compreso il mutuo ipotecario, disdetto per tale motivo), oltre a non costituire una violazione contrattuale, essendo intervenuta dopo la sospensione e non avendo dunque peggiorato la sua situazione professionale, era giustificata dalla procedura penale e dal fatto che, come dichiarato dal teste __________ Z__________, durante la sospensione l’attore si era recato in banca con una cliente che voleva prelevare fisicamente oro per portarlo altrove, attività proibita; iv) il divieto di interagire con i colleghi di team a livello professionale costituiva un’iniziativa dura ma comprensibile, essendosi estesi gli accertamenti sulla vicenda del cross boarding anche a loro, tendente a evitare un depistaggio delle indagini; v) la criticata messa a disposizione di un avvocato per la procedura italiana, che in realtà cercava di migliorare la posizione della banca a discapito di quella del dipendente, non costituiva una violazione contrattuale già solo per il fatto che il mettere a disposizione un legale non costituiva un obbligo contrattuale della banca, ma anche perché era noto all’attore che si trattava di un avvocato storico di AO 1; vi) che l’aver deciso di non accettare la procura amministrativa che i clienti da lui gestiti (i medesimi che aveva quando lavorava per AO 1), qualora fosse divenuto consulente esterno di __________, gli avrebbero dovuto obbligatoriamente conferire per consentirgli di gestire i loro capitali, non costituiva una lesione contrattuale, comportando questo un conflitto di interessi, visto che la banca aveva interrotto i rapporti con AP 1 e risultava inopportuno che egli potesse continuare a seguire gli stessi clienti come gestore esterno: non si trattava di una problematica che rientrava nei parametri dell’art. 337b CO, quanto piuttosto di una valutazione di opportunità che competeva alla banca.

In base a queste considerazioni il Pretore ha così escluso l’applicabilità al caso concreto dell’art. 337b CO “né il cpv. 1 né il cpv. 2 la cui applicazione è eccezionale e al cui proposito la parte attrice non ha tematizzato alcunché”, respingendo l’azione.

  1. Con l’appello 4 marzo 2021 che qui ci occupa, AP 1, come accennato, ha chiesto in via principale la riforma della decisione 1. febbraio 2021 nel senso di accogliere la petizione 27 settembre 2016, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, in via subordinata, di annullare il querelato giudizio e rinviare la causa alla Pretura affinché venga deciso con sentenza incidentale sull’istanza 5 aprile 2019 dell’attore e venga resa una nuova decisione finale sulla petizione, nonché, in via ancor più subordinata, che la sentenza 1. febbraio 2021 sia annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché, assunte le prove necessarie, statuisca sul fondamento del licenziamento dell’attore e sulle relative pretese pecuniarie, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Riassuntivamente, egli ha sostenuto in primo luogo che il Pretore ha limitato l’istruttoria senza debitamente informare le parti e reso una sentenza senza garantire il diritto alle prove, non avendo concesso all’attore di assumere quelle da lui richieste per dimostrare il carattere giustificato del suo licenziamento, rispettivamente le colpe a carico della banca. Inoltre egli avrebbe commesso un errore di impostazione della sua analisi, basandosi sulle motivazioni che la banca avrebbe avuto per agire, mentre il motivo della disdetta del contratto di lavoro andava ricondotto alle violazioni contrattuali contestate a AO 1 e non al procedimento penale pendente in Italia. Su tale tema il Pretore avrebbe escluso la dimostrazione della tolleranza da parte della convenuta dell’attività di cross boarding respingendo senza nemmeno fornirne il motivo le domande di edizione e di audizione di testi formulate da AP 1 miranti a fornire prove in tal senso, fatto inaccettabile e lesivo dei diritti delle parti. Già per questo la sentenza anderebbe annullata.

La decisione sarebbe anche errata laddove ha riconosciuto come corrette le misure adottate nei confronti del dipendente dalla banca, che ne hanno invece leso gravemente la personalità.

Con risposta 22 aprile 2021 le convenute si sono opposte alle richieste d’appello, del quale hanno contestato la valenza delle motivazioni e postulato la reiezione. Obiettando puntualmente a ogni singola critica al giudizio di prime cure, hanno in particolar modo evidenziato come le prove che la controparte ora chiede nuovamente vengano assunte non erano state debitamente e per tempo notificate, oltre ad essere irrilevanti. In effetti, l’attività di cross boarder non aveva alcuna rilevanza per la vertenza, essendo il licenziamento stato semmai dettato dai giustificati e proporzionali provvedimenti adottati dalla banca dopo aver scoperto che l’attore era perseguito penalmente in Italia. Per di più, quand’anche vi fosse stata una tolleranza di tale attività, essa non avrebbe legittimato la disdetta immediata, soprattutto a oltre un mese dai colloqui avuti su tale argomento. A questo va aggiunto che sia l’iscrizione nella lista COSIMA, sia la disdetta del mutuo ipotecario, sia le interferenze in relazione alla prospettata assunzione di AP 1 da parte di __________ sono state posteriori alla disdetta immediata, per cui non possono aver avuto alcun influsso su di esso. Sulla questione dell’esame preliminare dell’art. 337b CO senza approfondimento dei presupposti dell’art. 337 CO, le convenute hanno illustrato come l’approccio pretorile sia del tutto condivisibile e legittimo.

  1. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

L’appello di AP 1 verrà analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti.

  1. Come indicato, la sentenza impugnata ha negato che l’attore sia riuscito a dimostrare che fosse usuale e tollerato, presso AO 1, fornire assistenza attiva al trasferimento fisico di capitali oltre confine, nonostante costituissero indizi in tal senso la sequenza di licenziamenti effettuati parallelamente al caso in disamina e il fatto che l’aver assunto spontaneamente l’iniziativa di un simile procedere era un atto del tutto sorprendente per un impiegato dalla carriera irreprensibile come AP 1.

Per l’appellante, tuttavia, il Pretore - con la decisione 20 agosto 2019 con cui aveva respinto l’istanza di complemento della disposizione ordinatoria 21 dicembre 2017 sulle prove e rinviando la pronuncia sull’istanza 5 aprile 2019 di ammissione di ulteriori mezzi di prova al momento in cui la decisione parziale sarebbe divenuta definitiva, per poi emanare la sentenza finale senza più nulla dire in merito - avrebbe leso il suo diritto di far assumere tutti i mezzi di prova offerti ai sensi dell’art. 152 cpv. 1 CPC, così come quello di poter contare su una decisione motivata che spiegasse per quali ragioni le prove indicate non sarebbero state necessarie, nonché violato il principio del legittimo affidamento nelle autorità. Inoltre, avendo limitato il processo (art. 125 lit. a CPC) alla questione di sapere se l’art. 337b CO trovasse applicazione nel caso in disamina, il primo giudice avrebbe posto di fatto il procedimento sotto una sorta di massima ufficiale, levandolo dalle disponibilità delle parti, in violazione del principio attitatorio.

  1. Partendo da quest’ultima critica, prima dell’emanazione di una decisione (anche pregiudiziale, incidentale o ordinatoria) le parti hanno di principio il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC), segnatamente quando essa ha un impatto considerevole sulle loro posizioni e può pregiudicarle (DTF 105 Ia 193, consid. 2 cc), ciò che è funzionale al chiarimento della fattispecie e alla concretizzazione del diritto di partecipazione delle parti alla procedura. Tale diritto ha natura formale, per cui una sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione viziata. Nondimeno esso è limitato dalla buona fede nell’agire processuale delle parti (art. 52 CPC), le quali devono invocarne la violazione senza tardare.

Nel caso concreto, la decisione del Pretore, in applicazione dell’art. 125 lit. a CPC, di limitare il procedimento alla questione a sapere se l’art. 337b CO trovasse applicazione o meno, stante la natura giuridica delle pretese sollevate dalla parte attrice, fortemente ancorate a quella norma, non è stata contestata dall’attore, che nemmeno nelle sue conclusioni scritte 29 novembre 2019 ha sollevato alcuna doglianza in merito. Ne consegue che la censura d’appello non merita già per ciò solo tutela, sicché un annullamento della decisione pretorile per i motivi evocati non entra in linea di conto.

  1. Passando alle critiche nei confronti dell’istruttoria di primo grado, qualora la censura dell’appellante relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente nella mancata assunzione delle prove offerte nonostante la loro pertinenza, fosse fondata, implicherebbe anch’essa, da sola, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per il completamento della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; STF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.199).

8.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; STF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è, tuttavia, assoluto, ma è controbilanciato, per garantire l’economicità e la celerità del processo, dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2) che gli consente di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente raccolti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non li ritiene pertinenti (Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2; STF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1 e 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).

8.2. In sede di udienza di discussione, AP 1 ha postulato, tra le altre, l’audizione dei testi __________ C__________, __________ P__________, __________ Be__________, __________ Po__________, __________ Gu__________, __________ Sc__________, tutti ex dipendenti di AO 1, dei testi __________ La__________, __________ Be__________, dipendenti di AO 1 e del teste avv. __________, al fine di esprimersi anche sulla diffusione e tolleranza della pratica del cross boarding all’interno della banca, con specifico riferimento al settore in cui era attivo l’attore, ossia i clienti con patrimoni di oltre fr. 50'000'000.-.

Con istanza 5 aprile 2019 l’attore ha nuovamente chiesto, oltre all’assunzione di varie prove volte a sostanziare il danno e quanto avvenuto con __________, anche l’audizione testimoniale dell’avv. , affinché riferisse in merito alla procedura penale avviata a suo carico e ai fatti contestatigli, ma soprattutto “delle risultanze del procedimento penale italiano dal quale emergono i diversi servizi prestati e suggeriti dalla banca a clienti italiani per il trasporto di valuta, relative a prassi ed interpretazioni interne alla banca () così come riferite nel procedimento direttamente dai trasportatori imputati (…)”.

Con decisione 21 dicembre 2017 il Pretore, premesso che tutti i testi erano già stati indicati negli allegati introduttivi, ha ammesso (tra quelle summenzionate) solo le testimonianze di __________ Gu__________ e __________ Sc__________ “limitatamente al tema delle informazioni che l’attore avrebbe dato al suo superiore in merito al procedimento penale italiano; pretesa richiesta di colloqui con gli uffici competenti di AO 1 da parte dell’attore; pretesa esistenza e, in caso affermativo, conseguente portata del divieto imposto a tutti i colleghi dell’attore di intrattenere dei rapporti di qualsiasi natura con la sua persona” con la motivazione che “l’antefatto di questa vicenda processuale è che l’attore non contesta di avere svolto l’attività che gli viene rimproverata e che – soprattutto – ha generato l’apertura di un procedimento penale a suo carico. Piuttosto l’argomento proposto in causa dall’attore è che altri lo facevano, in barba alle direttive poste dalla banca stessa, ma non si comprende invero dove stia l’utilità di amministrare delle prove su questo punto, già perché la particolarità della situazione dell’attore è appunto l’apertura di un procedimento penale a suo carico. Invece si giustifica un certo approfondimento testimoniale sul tema a sapere come la banca ha reagito a questo evento e, di riflesso, come ha agito l’attore (…)” (decisione 21 dicembre 2017 pag. 2).

8.3. Il Pretore, che poi ha deciso di limitare la procedura alla problematica dell’adempimento dei presupposti per l’applicazione dell’art. 337b CO, nel respingere i testi indicati al considerando precedente e nell’ammettere l’audizione limitata a tutt’altra tematica di __________ Gu__________ e __________ Sc__________, ha omesso di considerare che l’attore già nella petizione (“La situazione di stallo arbitrario e la totale mancanza di riguardo nei confronti dell’attore era per lui diventata tanto insopportabile da costringerlo – suo malgrado dopo 18 anni di servizio – a inoltrare disdetta immediata del contratto di lavoro, in data 15 aprile 2015. Disdetta (purtroppo) perfettamente giustificata dall’agire della convenuta, che mai si è preoccupata della salute del suo dipendente, nonostante più di un segnale le fosse riportato quanto al suo precario stato psicofisico. Ma non solo: essa ha letteralmente creato il deserto (sociale) intorno al proprio collaboratore, allontanandolo dal proprio entourage e addossandogli colpe e responsabilità per situazioni create e disposte dalla banca stessa la quale era perfettamente al corrente di quanto effettuato dal dipendente”, petizione, pag. 8), ma anche più palesemente con la replica, ha esplicitamente allegato che il motivo della disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato da parte sua era dovuta al fatto che: “l’attore è rimasto coinvolto in una procedura penale in Italia proprio perché adempiva alle prassi della sua datrice di lavoro, nell’interesse esclusivo della banca e dei di lei clienti, non certo per decisioni indipendenti e tornaconti personali (quali?). Peraltro proprio per questa ragione la banca aveva (solo) inizialmente messo a sua disposizione dei legali che avrebbero dovuto assisterlo in questo procedimento. Quando poi la banca ha compreso che difendere i propri interessi significava scaricare il proprio dipendente, ha messo all’angolo l’attore (addossandogli colpe, allontanandolo ed isolandolo sul posto di lavoro), che nelle lunghe settimane ha avuto, comprensibilmente, uno scompenso depressivo” (replica, pag. 7) e “ad essere grottesco è l’agire della primaria banca svizzera: prima emana direttive vietanti la collaborazione attiva in materia di trasporto di valori fisici oltre frontiera, al contempo impone per finalità commerciali, interpretazioni ed applicazioni di comodo. (…) Quando poi giunge l’ora di assumersi le proprie responsabilità questa non solo se ne lava le mani ma addossa tutta la responsabilità al proprio collaboratore con una motivazione che ha del ridicolo: egli avrebbe agito a titolo personale senza coinvolgimento della datrice di lavoro (doc. LL). (…) Il dipendente viene poi sottoposto a un interrogatorio ed esonerato senza termini né condizioni e isolato. L’atteggiamento d’arrogante imperio della banca denota una grave violazione della personalità del dipendente oltre ad una scarsa considerazione e rispetto per un ottimo dipendente e di lunga data (…)” (replica pag. 8).

8.4. Risulta evidente, quindi, che il quesito centrale per la decisione di merito nella vertenza (come emerge anche dalla sentenza impugnata stessa, d’altronde) è il fatto a sapere se la banca, almeno a livello di superiori dell’attore, fosse a conoscenza della prassi di cross boarding e la tollerasse, se non addirittura incoraggiasse. Quesito la cui risposta porterebbe a due interpretazioni completamente diverse dell’atteggiamento assunto dalle convenute nei confronti di AP 1, a dipendenza se positiva o negativa. In effetti (impregiudicata ogni presa di posizione futura a dipendenza di nuove impugnative), appare del tutto condivisibile, di primo acchito, la posizione esposta nella sentenza impugnata circa la valutazione delle misure adottate dalla banca nei confronti del dipendente se essa fosse stata effettivamente all’oscuro di quanto da lui fatto, mentre non lo sarebbe assolutamente se la banca ne fosse stata cosciente e l’avesse appoggiato o anche solo tollerato.

8.5. L’accertamento con cui il Pretore, nella decisione 1. febbraio 2021 qui in discussione, ha giudicato non dimostrato, ancorché possibile, che la banca fosse al corrente e avesse tollerato o persino incoraggiato la collaborazione attiva al trasporto fisico transfrontaliero di valori patrimoniali appare quindi viziato da una lacunosa istruttoria, poiché sarebbe stato necessario sentire anche i testi che l’attore aveva indicato per chiarire questi fatti e appurare se, come sostiene la banca, si fosse trattato di iniziative dei singoli dipendenti o se invece tutto ciò fosse parte di una prassi proibita ufficialmente ma consentita ufficiosamente dall’istituto (visto anche il peso finanziario dei clienti gestiti dal settore in cui lavorava l’attore).

Per contro non è necessario sentire nuovamente __________ Gu__________ e __________ Sc__________, poiché nonostante nell’ordinanza sulle prove citata la tematica della loro audizione sia stata limitata ad altri argomenti, de facto essi sono stati chiamati a esprimersi anche in merito al cross boarding.

Lo stesso vale per __________ P__________.

Saranno quindi da sentire: __________ C__________, __________ Be__________, __________ Po__________, __________ La__________, __________ Be__________ e l’avv. __________. In base alle risultanze dei loro interrogatori il Pretore dovrà poi valutare se assumere anche le ulteriori prove indicate dalle parti e, dopo aver consentito a queste ultime di esprimersi nuovamente come previsto dal CPC, emanare un nuovo giudizio.

  1. Ne discende che l’appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado annullata, con il rinvio della causa al Pretore affinché proceda all’assunzione delle prove testimoniali indicate nei considerandi e, in base all’esito delle stesse, si determini sulle altre prove chieste, per giungere all’emanazione di un nuovo giudizio.

Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di circa fr. 353'000.- (al cambio Euro/CHF di 1.09), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza delle convenute (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base della tariffa di cui all’art. 13 LTG.

Le ripetibili sono calcolate in base all’art. 11 RTar, tenuto conto della natura particolare della decisione.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

  1. L’appello 4 marzo 2021 di AP 1 è accolto.

§ Di conseguenza la sentenza 1. febbraio 2021 è annullata e l’inc. OR.2016.181 è rinviato al Pretore per il completamento dell’istruttoria ai sensi dei considerandi e nuovo giudizio.

  1. Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 12’000.-, sono poste in solido a carico delle appellate, che rifonderanno, sempre in solido, alla controparte fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.

  2. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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TI_TRAC_002
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23.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026