Incarto n. 12.2021.31
Lugano 26 luglio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 febbraio 2016 da
G__________ (I) alla quale è subentrato in pendenza di causa RE 1 (I) entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 811'600.- oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla controparte, che ne ha postulato la reiezione;
e ora sulla domanda di ricusazione presentata da RE 1 il 13 marzo 2020 nei confronti del perito giudiziario designato ing. R__________ e che il Pretore ha respinto con decisione19 gennaio 2021;
reclamante l’attore che, con reclamo 5 febbraio 2021, chiede la riforma del querelato giudizio pretorile nel senso di accogliere la domanda di ricusazione e dunque di revocare il mandato dell’ing. R__________ quale perito giudiziario e di dichiarare la nullità, con conseguente estromissione dagli atti, del referto peritale 28 febbraio 2020, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con risposta 15 marzo 2021, propone la reiezione del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
visti altresì gli scritti 23 marzo e 9 aprile 2021 del reclamante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Il 24 febbraio 2016 la società G____________________, ha convenuto in giudizio CO 1, , postulando la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 811'600.- oltre accessori per le prestazioni svolte sul cantiere del complesso edilizio denominato “” a __________ () nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. In particolare, l’attrice ha rilevato di essere stata incaricata, oltre che di verificare le opere di capomastro eseguite dalla ditta __________ SA, anche di analizzare il lavoro svolto dalla precedente Direzione Lavori (DL) presente sul cantiere () e di eseguire una perizia e collaudo strutturali, attività per le quali non avrebbe ricevuto la dovuta remunerazione. Con risposta 3 novembre 2016 la convenuta ha chiesto l’integrale reiezione della petizione, contestando in special modo l’oggetto del contratto e la natura degli incarichi che l’attrice era stata chiamata a svolgere. Dopo un secondo scambio di scritti (replica 29 dicembre 2016 e 20 marzo 2017), al dibattimento del 21 giugno 2017 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni e hanno chiesto l’assunzione dei rispettivi mezzi di prova.
B. Con decisione 6 novembre 2017 il Pretore, vista la necessità di accertare l’oggetto del contratto e l’attività svolta dall’attrice nonché di preparare la fase istruttoria, ha ordinato l’allestimento di una perizia preliminare volta a stabilire se, da un punto di vista meramente tecnico, i documenti agli atti già contenessero delle risposte a tali quesiti come pure le pertinenti domande da porre ai testimoni (con partecipazione del perito alle relative audizioni), rinviando la valutazione dei mezzi di prova offerti dalle parti e la loro eventuale ammissione a una successiva ordinanza. Contestualmente, il medesimo ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni ex art. 185 cpv. 2 CPC. Con successiva decisione 8 novembre 2017, il Pretore ha designato l’ing. R__________ come perito.
C. Con scritto 13 novembre 2017 l’attrice ha chiesto al Pretore di revocare precauzionalmente l’incarico conferito al suddetto ingegnere al fine di poter preventivamente valutare se il suo profilo di formazione professionale fosse idoneo allo svolgimento del mandato peritale. Il medesimo giorno, il Pretore ha conseguentemente assegnato al perito un termine di 10 giorni per presentare le sue osservazioni e produrre il curriculum vitae.
D. Con comunicazione 21 novembre 2017 l’attrice ha presentato le sue osservazioni in relazione all’ordinanza 6 novembre 2017, esprimendo la sua adesione al modo di procedere stabilito dal Pretore e all’opportunità di fare capo a un perito giudiziario per chiarire quanto sopra come pure evidenziando i principali documenti che il perito avrebbe dovuto esaminare.
E. Nel frattempo la convenuta, con reclamo 17 novembre 2017, si è invece opposta all’allestimento della citata perizia, postulando l’annullamento dell’ordinanza 6 novembre 2017. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello con decisione 14 giugno 2018 (inc. n. 13.2017.126). Il 19 giugno 2018 anche la convenuta ha quindi presentato le sue osservazioni entro il termine impartito dal Pretore (e sospeso in pendenza di reclamo), esprimendo le sue riserve sull’opportunità della perizia ed esponendo nel seguito i propri quesiti peritali.
F. Con scritti 11 luglio 2018 e 25 luglio 2018 la convenuta, rispettivamente l’attrice, hanno esposto ulteriori considerazioni segnatamente sui temi che il perito giudiziario avrebbe dovuto approfondire.
G. Il 26 settembre 2018 l’attrice ha formulato delle osservazioni in relazione al CV prodotto dal perito e nel frattempo da lei ricevuto, contestando che il campo di attività del medesimo corrisponda all’oggetto della presente vertenza e proponendo due diversi e alternativi nominativi in sua sostituzione. Con scritto 4 ottobre 2018 l’ing. R__________ si è espresso a tal riguardo, segnalando pure un possibile conflitto d’interessi qualora la perizia richiesta avesse dovuto includere un giudizio sulle prestazioni dello studio d’ingegneria L__________ SA a fronte di un rapporto di collaborazione in essere (partecipazione in consorzio alla progettazione di un cavalcavia). Con scritto 11 ottobre 2018 anche la convenuta ha preso posizione sulle osservazioni attoree, rilevando in sostanza l’idoneità del perito designato a eseguire l’incarico assegnatogli.
H. Nel frattempo, con scritto 10 ottobre 2018, l’attrice ha rilevato che le sue prestazioni sul cantiere hanno incluso la verifica dell’intera attività edificatoria, compreso dunque il lavoro svolto dal predetto studio d’ingegneria, e che tali verifiche, le difficoltà sorte in tal contesto e le critiche da lei espresse hanno portato ad alcune animosità. A suo modo di vedere, la nomina dell’ing. R__________ quale perito sarebbe stata pertanto problematica e finanche inopportuna.
I. Con ordinanza 29 gennaio 2019 il Pretore ha confermato l’allestimento della perizia nei termini già stabiliti. Dopo la presentazione e un successivo aggiornamento del preventivo, con ordinanza 14 gennaio 2020 il medesimo giudice ha altresì confermato la nomina a perito dell’ing. R__________ assegnandogli il termine del 28 febbraio 2020 per l’allestimento del rapporto peritale.
J. Avendo l’ing. RE 1, amministratore unico dell’attrice, dichiarato di assumere tutti gli attivi e i passivi societari in successione universale, compresa la pretesa qui litigiosa, con decisione 4 febbraio 2020 il Pretore ha disposto il subentro di quest’ultimo nella causa in qualità di parte attrice in sostituzione di G__________ a decorrere dalla data di chiusura della liquidazione volontaria della medesima (art. 83 CPC).
K. Il 28 febbraio 2020 l’ing. R__________ ha prodotto il proprio referto peritale, che la parte convenuta ha chiesto di delucidare in alcuni punti con istanza 13 marzo 2020.
L. Con istanza pure del 13 marzo 2020 la parte attrice ha invece chiesto al Pretore di ricusare il suddetto perito, contestando in sintesi il contenuto della sua perizia, l’esorbitanza delle conclusioni ivi contenute in quanto travalicanti l’incarico assegnatogli e la prevenzione nei suoi confronti. Essa ha pertanto chiesto l’estromissione della perizia degli atti e la nomina di un diverso perito per l’espletamento dell’incarico.
M. Con scritto 27 marzo 2020 il perito si è opposto a tali considerazioni attoree mentre la convenuta, con osservazioni 6 maggio 2020, ha postulato la reiezione dell’istanza di ricusazione. Con replica 20 maggio 2020 e duplica 4 giugno 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
N. Il 19 gennaio 2021 il Pretore ha respinto la domanda di ricusazione, accogliendo per contro, con separata decisione di pari data, le domande di delucidazione poste dalla convenuta.
O. Contro la prima di queste decisioni è insorto RE 1 con reclamo 5 febbraio 2021, chiedendo la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di ricusazione e dunque di revocare il mandato dell’ing. R__________ quale perito giudiziario e di dichiarare la nullità, con conseguente estromissione dagli atti, del referto peritale 28 febbraio 2020. Con risposta 15 marzo 2021 la convenuta si è opposta al gravame chiedendo di dichiararlo irricevibile in ordine e di respingerlo nel merito.
P. Con scritto 9 aprile 2021 (che dava seguito alla precedente comunicazione 23 marzo 2021), il reclamante ha prodotto la documentazione attestante l’avvenuta liquidazione e cancellazione a Registro di commercio di G__________ in data 2 settembre 2020.
E considerato
in diritto:
L’art. 50 cpv. 2 CPC, in connessione con l’art. 183 cpv. 2 CPC, prevede che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di ricusazione è impugnabile mediante reclamo (art. 319 e seg. CPC). Giusta l’art. 48 lett. b cifre 1 e 2 LOG, l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni (come è il caso nella fattispecie) è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello.
Essendo le decisioni in materia di ricusa adottate in procedura sommaria, il termine di reclamo è di dieci giorni in applicazione dell’art. 321 cpv. 2 CPC (cfr. DTF 145 III 469 consid. 3.3 e 3.4).
Nella fattispecie, il reclamo 5 febbraio 2021 contro la decisione 19 gennaio 2021 (notificata il 27 gennaio 2021) è tempestivo, così come è tempestiva la risposta al reclamo 15 marzo 2021.
L’art. 320 CPC prevede che con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella relativa procedura, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Preliminarmente occorre rimarcare che con la risposta al reclamo, CO 1 ha chiesto di dichiarare il gravame irricevibile in quanto presentato da RE 1 malgrado non vi sia alcuna prova che la liquidazione di G__________ si sia conclusa e che quindi il primo sia subentrato nella causa e sia pertanto legittimato a ricorrere.
Ora, la validità di una sostituzione di parte ex art. 83 CPC è un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d’ufficio a ogni stadio della causa (art. 59 e 60 CPC). Nel caso concreto, già il Pretore ha implicitamente accertato la qualità di parte di RE 1 indicandolo quale attore nella decisione qui impugnata del 19 gennaio 2021. L’efficacia della sostituzione di parte, avvenuta in data 2 settembre 2020, è confermata dalla documentazione prodotta dal reclamante in questa sede, senza che la resistente abbia mosso nel seguito qualsivoglia contestazione. L’impugnativa può dunque essere esaminata nel merito.
Giusta l’art. 183 cpv. 2 CPC, ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria (art. 47 CPC). Le parti hanno diritto a un perito indipendente, neutrale e imparziale. Una prevenzione dev’essere ammessa in presenza di elementi che possano oggettivamente suscitare dei dubbi sull’obbiettività del perito. Riguardando la prevenzione una disposizione d’animo e dunque un fattore interno difficile da dimostrare, per ottenere la ricusa non è necessario dimostrare che il perito sia effettivamente prevenuto: è piuttosto sufficiente che vi siano motivi concreti, fondati su circostanze oggettive e non sulle soggettive percezioni di una parte, idonei a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 120 V 357 consid. 3a). L’apparente prevenzione può risultare talvolta in modo progressivo, sulla scorta di circostanze convergenti cumulate fra loro (IICCA del 12 gennaio 2015, inc. 12.2014.154 consid. 11). Nell’esame della neutralità del perito occorre essere particolarmente rigorosi, giacché le sue conclusioni sono sovente determinanti per l’esito della procedura (DTF 120 V 357 consid. 3b): difatti, in virtù delle conoscenze professionali specifiche del perito, il giudice di principio si discosta dalle risultanze peritali solo in presenza di motivi importanti (STF 4A_300/2019 del 17 aprile 2020 consid. 2.1; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 18 seg. ad art. 183). Possono costituire un motivo di ricusa l’interesse del perito all’esito della causa, la vicinanza o motivi di inimicizia con una parte, rispettivamente un precedente coinvolgimento nella controversia oppure il comportamento tenuto dal perito nei confronti delle parti, laddove denoti parzialità o disparità di trattamento (DTF 120 V 357 consid. 3b, 134 I 238 consid. 2.1; STF 4A_286/2011 del 30 agosto 2011 consid. 3.1). Occorre distinguere fra la parvenza oggettiva di prevenzione e l’eventuale esistenza di lacune contenutistiche della perizia, che sono di principio da risolvere mediante complemento o delucidazione (oppure ancora, quale ultima ratio, con la nomina di un nuovo perito) ai sensi degli art. 187 cpv. 4 e 188 cpv. 2 CPC, ricordando altresì che il Pretore, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove (art. 157 CPC), dovrà valutare la concludenza della perizia e tener conto di eventuali vizi o contraddittorietà. Nondimeno, la perizia può contenere elementi che suscitano oggettivamente la parvenza di una prevenzione, quali delle espressioni inutilmente negative nei confronti di una parte, prese di posizione faziose o la considerazione unidirezionale delle tesi di una parte a scapito di quelle dell’altra.
In sintesi, il perito ha accertato, su base documentale, che l’incarico conferito a G__________ comprendeva essenzialmente la verifica del costruito (opere da capomastro) per una mercede forfettaria di fr. 200'000.- e il collaudo dell’opera ai sensi dell’art. 157 della Norma SIA 118 per una tariffa di fr. 300.-/ora, prestazioni che sono già state remunerate. Invece, secondo il perito non è stato stipulato alcun contratto per attività aggiuntive quali la verifica delle prestazioni della precedente DL __________ né per l’esecuzione di calcoli o perizie strutturali, per cui nulla è dovuto a tal riguardo, non essendo necessario disporre l’audizione di testimoni.
Con il reclamo, RE 1 sostiene che dal contenuto del referto peritale emerga la prevenzione del perito, il quale redigendolo in maniera non neutrale e obiettiva ha dato oggettivamente l’impressione di non essere equidistante. E meglio, a mente del reclamante, il perito si è espresso in maniera poco corretta nei suoi confronti, si è nettamente scostato dal suo incarico considerando degli aspetti non di sua competenza, come pure ha inopportunamente manifestato la sua adesione alle tesi della controparte ancor prima dell’avvio dell’istruttoria, fornendo delle frettolose valutazioni perentorie che già condurrebbero alla reiezione della petizione e omettendo di verificare le tesi attoree, rispettivamente i punti sui quali le parti non concordano. In aggiunta a ciò, pure attesterebbero la prevenzione del perito il suo legame con lo studio d’ingegneria L__________ SA nonché alcune sue comunicazioni precedenti all’allestimento della perizia, ove questi aveva arbitrariamente sollevato inconferenti dubbi sulla regolarità dell’attività di G__________ Nel proseguo della presente decisione si esamineranno una per una le suddette critiche per valutare se esse siano fondate e possano condurre, nel loro complesso, alla ricusa del perito.
Innanzitutto, il reclamante rimprovera al perito di aver espresso, inutilmente e ingiustamente, un giudizio negativo nei suoi confronti, sostenendo che la mancata chiarezza di G__________ nell’elencare le proprie prestazioni sarebbe stata voluta (cfr. perizia, pag. 2 riga 4), come se questa intendesse poi sfruttare tale mancanza di trasparenza per estendere la propria attività e conseguentemente anche la propria fatturazione.
In effetti l’esternazione del perito, non considerata dal primo giudice, va oltre a una mera critica di insufficiente trasparenza e allude finanche a un comportamento disonesto: trattasi dunque di un giudizio di valore (peraltro fondato su una mera supposizione) travalicante lo scopo della perizia e lo stesso ruolo che il codice di rito riserva alla figura del perito giudiziario, che andava assolutamente evitato e che può suscitare il dubbio di una predisposizione negativa del perito nei confronti della parte attrice.
Il reclamante critica altresì il perito per aver concluso, senza esserne stato richiesto ed erroneamente, che le prestazioni attoree dovrebbero essere assoggettate all’IVA italiana. Parimenti infondati, inutili e suscitanti un’apparenza di prevenzione sarebbero stati i dubbi sollevati dal medesimo (già prima dell’allestimento della perizia, cfr. gli allegati allo scritto 22 maggio 2019 della Pretura) relativamente alla mancata iscrizione all’OTIA da parte di G__________: ancora una volta, il perito avrebbe manifestato dei sospetti nei confronti della parte attrice senza che ciò fosse in alcun modo giustificato dall’incarico ricevuto.
Anche queste considerazioni possono essere condivise, seppur parzialmente. Trattasi evidentemente di questioni che esulano dall’incarico ricevuto. Se da una parte esse possono essere ricondotte a un eccesso di zelo, le stesse d’altra parte possono suggerire un atteggiamento sospettoso del perito nei confronti di una delle parti in causa. La questione non risulta singolarmente determinante per l’esito dell’impugnativa, dovendo piuttosto essere considerata unitamente alle ulteriori circostanze del caso concreto.
Il reclamante può altresì essere (in parte) seguito quando lamenta l’esorbitanza di ulteriori conclusioni peritali. Secondo il tenore dell’ordinanza pretorile del 6 novembre 2017, il perito doveva difatti unicamente esaminare quali pattuizioni e quali attività attoree risultassero dai documenti, incombendo invece al giudice di determinare in modo definitivo il contenuto degli accordi fra le parti (conclusi per iscritto oppure oralmente oppure ancora per atti concludenti) e l’eventuale mercede dovuta dalla committenza sulla base delle risultanze istruttorie. Può darsi che l’accertamento peritale secondo cui determinate prestazioni (verifica dell’operato della precedente DL e collaudo strutturale) non sono mai state pattuite sia il mero frutto di un’infelice formulazione, e che con ciò il perito intendesse unicamente rilevare l’assenza al riguardo di riscontri nella documentazione agli atti. Per contro, esulano dall’incarico ricevuto le sue considerazioni sulla mercede dovuta e sul fondamento delle pretese attoree. Egli non avrebbe oltretutto dovuto supporre (come invece ha fatto) che, a suo modo di vedere, eventuali analisi dell’attività della precedente DL sono già state remunerate con l’avvenuta corresponsione dell’importo forfettario previsto per la verifica delle opere da capomastro, rispettivamente che la committenza poteva a giusta ragione presumerlo e che nulla è più dovuto a tale titolo. Neppure era suo compito stabilire che l’attrice non può pretendere alcun importo aggiuntivo per la perizia e il collaudo strutturali. Simili considerazioni nuovamente esulano dall’incarico conferito e nel contesto sopra descritto sono atte a suscitare nella parte attrice il dubbio che il perito fosse sin dal principio propenso ad aderire alle tesi della controparte.
A mente del reclamante, le conclusioni tratte dal perito non solo sono esorbitanti, ma anche arbitrarie e parziali. Il perito avrebbe difatti effettuato un’analisi sbrigativa della fattispecie e ne avrebbe tratto delle conclusioni perentorie (ovvero che nessun incarico è mai stato conferito rispettivamente nessun importo aggiuntivo è dovuto per l’esame dell’operato della precedente DL e per la perizia e collaudo strutturali) senza verificare i punti su cui le parti non concordano, senza considerare l’opportunità di raccogliere ulteriori prove (audizione dei testi, fra cui il rappresentante del committente ing. L__________, il responsabile della DL arch. A__________ e i collaboratori di G__________) e consultare gli incarti richiamati e richiesti in edizione. Anche considerando che la perizia doveva unicamente fondarsi su quanto già agli atti, il perito neppure avrebbe tenuto in debita considerazione e verificato con oggettività tutta la documentazione tendente a dimostrare la tesi attorea, che attesterebbe il conferimento dei suddetti incarichi, la relativa consapevolezza della committenza e l’attività svolta. In particolare, avrebbe trascurato i doc. D, E, MM-AAA, che dimostrerebbero il coinvolgimento di G__________ nella controversia in atto fra la committenza e la vecchia DL e l’ampiezza del lavoro svolto a tal riguardo. Avrebbe pure omesso di considerare oggettivamente i doc. F-Q, FF, DDD-PPPP e 4, da cui si evincerebbe che il collaudo richiesto ed eseguito da G__________ era noto alla committenza e nulla aveva a che vedere con il collaudo secondo l’art. 157 della Norma SIA 118 (presa in consegna dell’opera e verifica di eventuali difetti da parte di un architetto), bensì riguardava prestazioni ingegneristiche “di nicchia” e non comuni nell’ambito dell’usuale attività cantieristica (fra cui verifica dei piani e dei calcoli statici, della costruzione grezza e dei materiali usati). Secondo il reclamante, il perito si sarebbe pure espresso in maniera contraddittoria negando l’esistenza dell’incarico relativo alla perizia strutturale, ma accertando che il contratto comprendeva la verifica della qualità del calcestruzzo e delle dimensioni effettive del costruito. Inoltre, lo stesso avrebbe trascurato di approfondire la natura della remunerazione (a regia e non a forfait) dovuta per il collaudo e le relative spiegazioni fornite nella petizione e avrebbe a torto costatato l’assenza di giustificativi per le ore di lavoro svolte.
Non incombe a questa Camera, soprattutto a questo stadio della procedura e visto il tema della presente decisione, esaminare la moltitudine di documenti citati nel gravame per verificare se essi smentiscano le considerazioni peritali. Una buona parte delle censure del reclamante riguardano la forza probatoria della perizia e lacune contenutistiche che andrebbero risolte nel quadro dell’art. 188 cpv. 2 CPC. È altresì vero che il perito non ha fatto il benché minimo riferimento ai documenti sopra menzionati (ossia senza neppure valutare l’utilità o meno degli stessi per poter rispondere ai quesiti postigli): ciò costituisce una lacuna che contribuisce a rafforzare l’impressione di assenza di oggettività nei confronti della parte attrice. Va aggiunto che le sue conclusioni relative alla verifica dell’operato della precedente DL e alla corrispondente remunerazione sono effettivamente premature e principalmente frutto di supposizioni. È altresì sintomatico che il perito abbia sbrigativamente liquidato la possibilità di approfondire questa tematica, come pure quella del collaudo strutturale, mediante l’assunzione di ulteriori prove. Dette circostanze, che se considerate a sé stanti propendono per un’incompletezza della perizia o per un puntuale errore di valutazione, se invece sono considerate unitamente alle altre sopra esposte ancora una volta suscitano il dubbio di un’insufficiente oggettività del perito.
Ora, il problema relativo al suddetto conflitto d’interessi era già stato tematizzato in prima sede (cfr. sopra, consid. G e H). Il Pretore aveva implicitamente accertato che la problematica non fosse di attualità, confermando la nomina dell’ing. R__________, e in quel frangente la parte attrice non si era opposta. Sorge pertanto il dubbio che la riproposizione della censura solamente dopo l’allestimento della perizia sia intempestiva. D’altra parte, l’apparenza di prevenzione può manifestarsi progressivamente, per cui una singola tematica può assumere maggiore rilevanza se successivamente combinata con ulteriori elementi e riscontri. In effetti, anche se il perito non aveva il compito di verificare la bontà dell’operato di G__________ o dello studio d’ingegneria sopra citato, ma solo l’oggetto del contratto e l’attività svolta, eventuali maggiori oneri di verifica insorti a causa di una carente cooperazione di quello studio, rispettivamente gli screzi insorti a causa di ciò, avrebbero potuto avere un’influenza nell’esame peritale. Nel referto, la problematica non si è concretizzata, ma solo perché il perito ha concluso che, a suo modo di vedere, G__________ non ha mai avuto il compito di verificare l’operato degli ingegneri (conclusione come detto prematura). Tenuto conto del legame fra le due ditte, già di per sé problematico, ciò contribuisce a far sorgere dei dubbi sull’oggettività del perito.
In definitiva, malgrado la perizia contenga anche elementi utili ai fini della risoluzione della vertenza, possa essere delucidata, completata dall’assunzione di ulteriori prove e liberamente apprezzata dal primo giudice unitamente a tutte le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC), vi sono come si è visto degli aspetti che non possono essere trascurati: innanzitutto i dubbi avanzati dal perito nei confronti della parte attrice in relazione all’iscrizione all’OTIA e all’assoggettamento all’IVA italiana (questioni chiaramente esulanti dal mandato peritale), ma anche e soprattutto l’inappropriato giudizio di valore negativo contenuto alla pag. 2 della perizia (v. sopra consid. 8). Tutto ciò, unito all’esorbitanza, all’inflessibilità e alla sommarietà di alcune conclusioni con cui il perito ha decretato l’infondatezza delle tesi attoree ancor prima che venisse sviluppata la fase istruttoria, come pure alla problematicità del legame del perito con la L__________ SA, è effettivamente e oggettivamente atto a suscitare un’apparenza di prevenzione. Tenuto altresì conto del diritto delle parti a che la perizia sia resa da un esperto al di sopra di ogni sospetto, soprattutto qualora essa (come nella fattispecie) costituisca l’ossatura sulla quale si andrà poi a innestare il seguito della procedura istruttoria, il reclamo 5 febbraio 2021 merita accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2 e 14 LTG. L’indennità ripetibile in favore del reclamante è quantificata seguendo i criteri indicati agli art. 11 e 13 RTar, tenuto conto del tema limitato della presente decisione.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
§ Di conseguenza, è disposta la ricusa del perito ing. R__________ con conseguente revoca del mandato peritale ed estromissione dagli atti della perizia 28 febbraio 2020.
Le spese processuali di fr. 1’500.- (anticipate dal reclamante nella misura di fr. 1'000.-) sono poste interamente a carico della resistente, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).