Incarto n. 12.2021.26
Lugano 31 gennaio 2022/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.9 della Pretura del Distretto di Vallemaggia - promossa con petizione 12 settembre 2019 da
AP 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18'306.35, pretesa aumentata con la replica alla somma complessiva di fr. 23'420.05 oltre interessi al 5% da date diverse a dipendenza degli importi richiesti, e il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da quest’ultimo al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;
domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al versamento di
fr. 2'500.-, oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2019, cui quest’ultimo si è integralmente opposto;
richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 30 dicembre 2020, respingendo la petizione e accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'500.-;
appellante l’attore con appello 11 febbraio 2021 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione e respingere l’azione riconvenzionale e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti di causa al
Pretore affinché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 19 aprile 2019 il convenuto postula la reiezione del gravame e con appello incidentale di medesima data, a cui si è opposta la controparte, chiede l’integrale accoglimento della domanda riconvenzionale, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di prima e seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del mese di novembre 2018 AP 1 si è rivolto al AO 1 per la riparazione del suo veicolo, un pick-up __________, che presentava un problema al differenziale posteriore. I lavori di riparazione, eseguiti il 26 novembre 2018, hanno comportato la sostituzione del “gruppo differenziale originale con gruppo differenziale ARB con bloccaggio 100%” e sono stati fatturati il 13 dicembre 2018 per l’importo complessivo (IVA inclusa) di fr. 2'500.40 (doc. 1, doc. B).
B. Con scritto raccomandato 7 gennaio 2019 AP 1 ha informato il garage di non essere disposto a pagare l’importo fatturato siccome i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte. Egli gli ha in particolare rimproverato di non avere seguito le istruzioni e di avere smerigliato i semiassi. L’errato montaggio del differenziale posteriore avrebbe causato la rottura del riduttore centrale. Con il medesimo scritto AP 1 gli ha altresì comunicato che visto quanto successo lo riteneva incapace di rimettere in sesto il veicolo che aveva pertanto affidato al garage B__________ __________, __________, per la riparazione (doc. B).
C. Con invio raccomandato 14 gennaio 2019 AO 1 ha contestato qualsiasi responsabilità, precisando tuttavia che nel caso fosse stata dimostrata un’errata esecuzione dei lavori e “previo preventivo”, avrebbe assunto i costi di riparazione eseguiti da un altro garage a condizione che la fattura relativa al primo intervento fosse stata saldata (doc. C).
D. Il 2 maggio 2019 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti del AO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per ottenere il pagamento dell’importo di fr. 18'306.35, oltre interessi e spese. Il 4 maggio seguente il debitore ha sollevato tempestiva opposizione (doc. F).
E. Con petizione 12 settembre 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. L), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 18'306.35, oltre interessi e accessori, così composto: fr. 2'250.- (sostituzione semiassi), fr. 4'638.35 (costi di riparazione del riduttore centrale), fr. 11'400.- (perdita di guadagno), fr. 18.- (spese postali). Egli ha altresì chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di . L’attore ha sostenuto che la sostituzione del differenziale posteriore non sarebbe stata eseguita a regola d’arte, l’officina meccanica non avendo seguito le istruzioni. A suo dire, in fase di montaggio i semiassi sarebbero stati smerigliati e ciò avrebbe portato alla rottura del riduttore centrale. Le parti sostituite, inoltre, avrebbero “lavorato con eccessiva presenza di limaglia”. Il trasferimento dell’automezzo per la riparazione al garage B __________ di __________ sarebbe avvenuto stante l’incompetenza dimostrata dal convenuto, il quale peraltro nemmeno si sarebbe opposto a tale procedere.
F. Con risposta 21 ottobre 2019 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, rifiutando ogni responsabilità e sollevando la tardività della notifica dei difetti. Egli ha in particolare sostenuto di avere eseguito i lavori a regola d’arte, negando l’esistenza di un nesso causale tra l’asserito errore nel montaggio del differenziale posteriore e la rottura del riduttore centrale e contestato integralmente l’esistenza di un danno. In via riconvenzionale egli ha postulato la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 2'500.- oltre interessi, pari all’importo fatturato per la sostituzione del differenziale posteriore (doc. 1).
G. Con risposta riconvenzionale 28 novembre 2019 l’attore si è integralmente opposto alla pretesa di pagamento dell’importo di
fr. 2'500.-, ribadendo che i lavori non sarebbero stati eseguiti secondo le regole dell’arte.
H. In sede di dibattimento di prime arringhe 14 gennaio 2020 le parti hanno ribadito le proprie antitetiche domande e contestazioni: l’attore, in replica, ha aumentato la pretesa all’importo complessivo di fr. 23'420.05 (fr. 8'790.53 pari ai costi di riparazione del riduttore, fr. 3'108.22 per la sostituzione dei semiassi, fr. 11'400.- per la perdita di guadagno, fr. 18.00 per i costi postali e fr. 103.30 per le spese esecutive), chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al PE menzionato per tale importo e contestato la tardività della notifica dei difetti.
I. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 30 dicembre 2020 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali a carico dell’attore e obbligandolo a rifondere alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili, mentre ha parzialmente accolto l’azione riconvenzionale, condannando AP 1 al versamento in favore del AO 1 di fr. 1'500.-, ponendo gli oneri processuali a carico delle parti in ragione del rispettivo grado di soccombenza, senza assegnare ripetibili.
L. Con appello 11 febbraio 2021 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale e, in via subordinata, di annullare la decisione e di rinviare l’incarto al Pretore per complemento istruttorio e per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 19 aprile 2021 il convenuto si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello, mentre con appello incidentale di medesima data, cui si è opposta la controparte, ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso dell’integrale accoglimento della pretesa riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 30 dicembre 2020 è stata notificata il 12 gennaio 2021 e ritirata dall’appellante il giorno seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 11 febbraio 2021 è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale inoltrati dal convenuto nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
Sull’appello principale
Ancorché sollevata nel gravame solo in via subordinata, la censura dell’attore relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del Pretore della prova menzionata, da lui regolarmente offerta in prima sede - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d; II CCA 28 ottobre 2021 inc. 12.2021.12).
3.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost., è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma, ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2 con riferimenti).
3.2 In concreto, negli allegati preliminari l’attore, allo scopo di dimostrare che il montaggio del differenziale posteriore non era stato eseguito a regola d’arte e che ciò aveva causato la rottura del riduttore centrale, ha tra l’altro chiesto l’audizione quale testimone peritale di __________ B__________ e l’assunzione di una perizia giudiziaria. Con disposizione ordinatoria 14 gennaio 2020 il Pretore ha ammesso la sola prova peritale, designando quale perito l’ing. __________ D__________. Preso atto del referto 14 maggio 2020 e del relativo complemento 9 ottobre 2020, il primo giudice con disposizione ordinatoria 27 ottobre 2020 ha rifiutato l’audizione di __________ B__________, ritenendola inutile, la stessa essendo stata notificata per indagare “su quanto già richiesto all’esperto perito giudiziario”, il quale tuttavia aveva già dato risposta a tutti i quesiti delle parti, in particolare alla questione sollevata dall’attore concernente il tipo di ripartitore centrale montato sul suo veicolo (easyselect o superselect).
3.3 Le censure appellatorie dell’attore (irricevibili per carente motivazione ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC, posto che egli si limita in sostanza a ribadire le contestazioni già espresse in prima sede, contrapponendo alla conclusione del Pretore la propria soggettiva e personale valutazione) sono infondate e non permettono di sovvertire la conclusione del primo giudice. Il fatto che __________ B__________ (di B__________ ) sia stato il primo a potere constatare lo stato del veicolo dopo l’intervento del convenuto, avendo proceduto alla riparazione del riduttore centrale, nulla cambia, posto che al perito giudiziario sono stati messi a disposizione per l’esame tutti i componenti smontati da B __________ e tutta la documentazione concernente l’intervento eseguito (ordinanza sulle prove 14 gennaio 2020; perizia giudiziaria, pag. 3 e 6). Contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante in questa sede, non è poi vero che il Pretore non ha considerato la sua contestazione, secondo cui il perito avrebbe erroneamente fondato l’esame partendo dal presupposto che l’autoveicolo disponesse di un riduttore centrale con sistema easyselect invece di uno superselect. Il primo giudice ha infatti espressamente preso posizione su tale contestazione, precisando che la questione era stata chiaramente smentita dallo stesso perito in sede di complemento e delucidazione (ordinanza sulle prove 27 ottobre 2020, pag. 2). A ciò si aggiunga che nemmeno la risposta al quesito 3 del complemento peritale permetteva al primo giudice di dubitare delle conclusioni peritali: la domanda era infatti volta a sapere se in generale i riduttori (sia di tipo easyselect sia di tipo superselect) fossero soggetti a danneggiamenti o rotture. A fronte del chiaro, lineare e approfondito contenuto del referto peritale e del suo complemento, il fatto che il primo giudice non abbia tenuto conto del doc. D (corretto doc. C) di segno opposto (ossia del messaggio di posta elettronica di __________ B__________ all’assicurazione RC del convenuto, con cui aveva sostenuto che la rottura del riduttore centrale era dovuta all’errato montaggio del differenziale posteriore) e abbia rifiutato l’audizione di __________ B__________, ancora non è sufficiente per potere ritenere che il giudizio del primo giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto alla prova dell’appellante. Egli ha infatti avuto la possibilità nell’ambito dell’assunzione della perizia giudiziaria, da lui richiesta proprio per dimostrare che l’intervento del convenuto era stato eseguito in violazione delle regole dell’arte e che questo aveva causato la rottura del ripartitore centrale, di porre tutti i quesiti necessari allo scopo.
4.1 Per l'art. 367 cpv. 1 CO eseguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge istituisce una finzione d'accettazione tacita dell'opera in caso di mancato avviso di difetti da parte del committente, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.1 in: SJ 2019 pag. 213; v. anche Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., 2019, n. 2160). La notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., n. 2146). Infine, la prova che la notifica dei difetti è stata data tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172, consid. 1a in fine; 118 II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da una parte della dottrina a partire dalla costatazione che risulta di difficile comprensione la scissione tra onere di allegazione dell’intempestività della notifica dei difetti a carico dell’appaltatore e onere della prova relativa alla tempestività a carico del committente (v. Gauch, op. cit., n. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., n. 27 ad art. 370 CO). Malgrado tale critica, il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.2 in: SJ 2019 pag. 214).
4.2 In concreto è pacifico, siccome non contestato dal convenuto nei suoi allegati preliminari, che i difetti riscontrati non erano immediatamente rilevabili e che si sono evidenziati con il trascorrere del tempo e con l’uso dell’autoveicolo. Incontestato è pure il fatto che l’attore, dopo la consegna del pick-up con il nuovo differenziale posteriore e dopo avere percorso 200 km, ha contattato una prima volta il convenuto per segnalargli un malfunzionamento, e dopo ulteriori 400 km di percorrenza gli ha riportato il veicolo siccome la problematica non era risolta. In tale occasione il meccanico ha smontato il differenziale posteriore e constatato la rottura del riduttore. A quel punto l’attore, ritenendo il convenuto incapace di procedere alla riparazione, ha affidato il pick-up a un'altra officina meccanica. Ciò emerge pure dallo scritto 14 gennaio 2019 del AO 1, con cui quest’ultimo ha ritracciato “lo storico della riparazione” e dato atto che “durante i primi chilometri di funzionamento si è effettivamente formata della limatura che ha sporcato l’olio del differenziale” e di avere poi proceduto al suo smontaggio, “cambiato l’olio e constatato la rottura del riduttore”, precisando di avere eseguito la riparazione a regola d’arte e di non ritenersi in alcun modo responsabile della rottura del riduttore centrale (doc. C). Dal che emerge, contrariamente a quanto reputa il convenuto peraltro in maniera generica, che AP 1 aveva segnalato i difetti al AO 1 fin da subito, in caso contrario non si spiega il contenuto dello scritto doc. C e il motivo per cui quest’ultimo abbia proceduto allo smontaggio del differenziale posteriore quando l’attore ha riportato il suo autoveicolo dopo avere percorso 600 km. In assenza di ulteriori elementi oggettivi, nemmeno addotti dal convenuto, atti a far dubitare che il committente non abbia fatto fronte correttamente al suo dovere di segnalazione, la contestazione in merito alla tardività della notifica dei difetti deve essere respinta.
L’appellante critica il Pretore per avere respinto la sua pretesa volta al risarcimento della perdita di guadagno. La censura è infondata, l’appellante non essendo riuscito a dimostrare che la rottura del riduttore centrale, che aveva reso necessaria la sua sostituzione da parte di B__________ , fosse imputabile al convenuto. Il perito giudiziario, dopo avere esaminato tutta la documentazione e tutti i componenti smontati, ha concluso che l’intervento di sostituzione del differenziale posteriore non era stato eseguito a regola d’arte, posto che il meccanico in fase di montaggio aveva omesso di togliere un nottolino con conseguente smerigliatura di almeno un semiasse, ciò che “può aver reso leggermente più difficile la differenziazione di regime tra la ruota destra e quella sinistra” (perizia, quesito 4.5, pag. 30). Il perito ha tuttavia escluso che tale errore operativo abbia causato direttamente la rottura della ghiera posta nel ripartitore centrale: “la struttura costruttiva dell’intera trasmissione è tale che la resistenza al rotolamento – eventualmente presentata da una ruota dell’assale posteriore impossibilitata ad assumere il corretto regime di rotazione - non può aver portato alla rottura della ghiera”, attribuibile “con certezza … alla presenza di un gioco eccessivo tra le facce piane della ghiera, gli alberini porta-satelliti e i satelliti” da ricondurre a una situazione di usura “tecnicamente compatibile con la rilevante percorrenza chilometrica del veicolo”, oltre che alla presenza di un frammento di un satellite nella scatola del differenziale posteriore originale, poi sostituito dall’attore (perizia, quesito 4.4 e 4.5, pag. 30 e 31, 34 e 35). Il perito ha altresì concluso che la smerigliatura dei semiassi non pregiudicava la loro funzionalità, ritenendo pertanto che la loro sostituzione non fosse indispensabile (perizia, pag. 32, 34). Per quanto concerne il nottolino, il perito ha stimato il costo della sua asportazione, senza esprimersi circa l’urgenza di un tale intervento. Ne discende che l’impossibilità di usare l’autoveicolo non può essere ascritta ai difetti imputabili al convenuto. A ciò si aggiunga che le ulteriori argomentazioni dell’appellante, secondo cui i lavori che egli avrebbe dovuto svolgere presso l’abitazione di __________ C imponevano l’uso del suo pick-up, sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli si limita infatti a contrapporre una personale valutazione delle prove, senza spiegare i motivi per cui la conclusione del Pretore, secondo cui il tipo di lavoro, consistente nell’impermeabilizzazione di una soletta e nella costruzione di un muro, necessitasse l’impiego del furgone visto e considerato che nulla impediva all’attore di organizzarsi altrimenti per il trasporto del materiale necessario all’effettuazione di tali lavori. Si rileva infine che ad ogni modo la pretesa di risarcimento per l’asserita perdita di guadagno deve essere respinta anche in considerazione del fatto che l’attore, venendo meno al suo onere di allegazione e di prova, non ha sostanziato e dimostrato la congruità della pretesa, non essendo sufficiente allo scopo la sola produzione del preventivo doc. C.
L’appellante critica infine al Pretore per avere dedotto dalla mercede del convenuto il costo di fr. 850.- stimato dal perito giudiziario per la riparazione del differenziale posteriore e la somma di fr. 150.- per la smerigliatura dei semiassi invece dei costi effettivi fatturati da B__________ __________ (di fr. 4’035.52 per la riparazione del differenziale posteriore e di fr. 3'108.22 per la sostituzione dei semiassi) da lui sopportati. Al riguardo osserva che il committente che dispone del diritto di fare riparare gratuitamente l’opera dall’appaltatore ai sensi dell’art. 368 cpv. 2 CO, rispettivamente di farla eseguire da un terzo, non deve subire pregiudizi; eventuali aumenti dei costi di riparazione devono pertanto essere sostenuti dall’appaltatore. A prescindere dalla questione a sapere se in concreto l’attore poteva fare eseguire la riparazione da un terzo (di cui si dirà nel prossimo considerando), la censura è infondata già solo per il fatto che l’attore, a cui incombeva l’onere della prova, non ha portato elementi utili da cui potere dedurre l’adeguatezza degli importi da lui pretesi sulla base delle fatture emesse dal garage B__________ __________ (doc. M, O, P). A ciò occorre aggiungere che l’importo di fr. 4'035.52 (doc. M e O) si riferisce a prestazioni che vanno ben oltre quanto ritenuto necessario dal perito giudiziario per il ripristino del differenziale posteriore, intervento che si limita allo smontaggio del gruppo differenziale e alla rimozione del nottolino (vedi perizia, pag. 32), rispettivamente dei semiassi, la cui sostituzione non è stata peraltro ritenuta indispensabile (perizia, pag. 32).
Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione del Pretore, con cui ha respinto la petizione, deve essere confermata.
Sull’appello incidentale
Il convenuto ribadisce in questa sede la sua domanda di condanna dell’attore al pagamento della fattura di fr. 2'500.40 a titolo di mercede. Al riguardo rimprovera al Pretore di non essersi avveduto del fatto che l’attore ha incaricato un terzo della riparazione dell’autoveicolo, senza prima avergli dato la possibilità di provvedervi di persona gratuitamente. La censura è infondata già solo per il fatto che il convenuto fin da subito, ossia sin dal momento in cui l’attore gli ha riportato l’autoveicolo dopo avere percorso 600 km per verificare l’origine del rumore e delle anomalie che aveva percepito contestualmente alla guida del mezzo, ha sempre negato l’esistenza di un qualsiasi difetto a lui imputabile, rispettivamente qualsiasi responsabilità per la rottura del riduttore, manifestando in tal modo la sua volontà di non volere porre rimedio ai difetti lamentati da AP 1. Ciò è del resto stato confermato dallo stesso convenuto con scritto 14 gennaio 2019, con cui ha specificato che “durante i primi chilometri di funzionamento, si è effettivamente formata della limatura che ha sporcato l’olio differenziale, escludiamo però che questo abbia potuto provocare danni al differenziale stesso o ai semiassi, abbiamo smontato il differenziale per verifica, cambiato l’olio e constatato la rottura del riduttore. Da parte nostra non riteniamo che il problema del differenziale e del riduttore siano collegati” (doc. C). In tali circostanze l’attore ben poteva dedurre che il garagista, a cui aveva riportato l’autoveicolo per verificare la causa del malfunzionamento, non avrebbe proceduto alla riparazione gratuita del difetto lamentato, di cui non si riteneva responsabile, di modo che anche l’assegnazione di un ulteriore termine ex art. 107 segg. CO sarebbe stata inutile (art. 108 n. 1 CO; cfr. DTF 110 II 141 consid. 1b; TF 4C.347/2005 del 13 febbraio 2006 consid. 4, 4A_643/2014 del 25 novembre 2015 consid. 4.2).
In assenza di ulteriori censure, l’appello incidentale deve essere respinto.
Sulle spese giudiziarie
Le spese giudiziarie di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura di appello sulla base di un valore litigioso di fr. 24'920.05 (fr. 23'420.05 per la domanda principale
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 11 febbraio 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di appello di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello incidentale 19 aprile 2019 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali dell’appello incidentale di fr. 200.- sono a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 100.- per ripetibili.
V. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).