Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.02.2022 12.2021.25

Incarto n. 12.2021.25

Lugano 8 febbraio 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.29 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 16 dicembre 2014 da

  1. AO 1,

  2. AO 1, AO 3, AO 2, AO 4 Snc, , in qualità di creditori cessionari di SA in liquidazione ai sensi dell’art. 260 LEF

tutti patrocinati dall’avv. PA 2,

contro

AP 1

patrocinato dall’avv. PA 1

con cui le attrici hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di

fr. 190'614.95 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013 a titolo di mercede, oltre che di

fr. 7'996.- a titolo di spese e onorari per l’esperimento del tentativo di conciliazione;

pretesa avversata dal convenuto e che il Pretore ha parzialmente accolto (per

complessivi fr. 91'772.-) con decisione 12 gennaio 2021;

appellante il convenuto con atto di appello 10 febbraio 2021, con cui ha postulato in

via preliminare di annullare le disposizioni ordinatorie pretorili 15 aprile 2019 e 28

novembre 2019 e conseguentemente estromettere dagli atti i doc. AB, AC e AD nonché

dichiarare nulla, o subordinatamente annullare, la perizia giudiziaria dell’ing. R__________

, e in via principale la riforma del citato giudizio nel senso di dichiarare la

petizione irricevibile o subordinatamente di respingerla, con protesta di tasse, spese

e ripetibili;

mentre le attrici con risposta 21 aprile 2021 hanno postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 30 gennaio/4 febbraio 2009 il AP 1, corporazione di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1 cpv. 3 della Legge sul consorziamento dei Comuni (qui di seguito anche solo “Consorzio”), in qualità di committente, ha incaricato le società V__________ SA, , e AO 1, , in qualità di appaltatrici, di eseguire le opere da impresario costruttore nell’ambito delle opere di ampliamento e ottimizzazione dell’impianto di depurazione acque a __________ (doc. A). Il contratto comprendeva, quali sue parti integranti, anche il capitolato d’appalto 2 ottobre 2008 (doc. 10), il prezziario del 2 ottobre 2008, i piani, le indicazioni della DL, il verbale della riunione di inizio lavori del 21 novembre 2008 e la Norma SIA 118 (cfr. doc. A, punto 1). La mercede complessiva è stata fissata in fr. 1'628'553.80 (IVA al 7.6% compresa) sulla base dei prezzi e delle quantità indicate nel capitolato (doc. A, punto 2). La progettazione e la direzione lavori (DL) sono state affidate dalla committenza a C SA (ora C SA), il coordinamento tecnico generale dei lavori alla T__________ AG (doc. 2 e 5).

B. In corso d’opera e al momento della liquidazione finale, le appaltatrici hanno evidenziato l’aumento dei costi a causa della maggiore durata del cantiere e dei lavori resisi necessari, rivendicando il pagamento di importi maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti. Le loro pretese di maggiorazione della mercede sono state soltanto parzialmente riconosciute dalla committenza e dalla sua DL, di qui l’insorgere della presente controversia.

C. Esperito il tentativo di conciliazione e ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 16 dicembre 2014 V__________ SA e AO 1 hanno convenuto il Consorzio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulandone la condanna al pagamento di complessivi fr. 190'614.95 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013, e meglio fr. 87'192.70 (IVA all’8% compresa) per i costi supplementari di noleggio dell’impianto di cantiere, fr. 37’180.- (IVA all’8% compresa) per maggiori costi di pompaggio dell’acqua (100 giorni a fr. 550.-/giorno oltre IVA dedotti fr. 22'000.- già riconosciuti dalla controparte per i 40 giorni di pompaggio previsti nell’offerta, cfr. doc. I), fr. 1'135.05 a titolo di costi aggiuntivi per la posa di 378.18 mq di rete K71 (fr. 5.-/mq x 378.18 mq, da cui dedurre l’importo di fr. 756.35 riconosciuto dalla DL nella liquidazione, ovvero fr. 2.-/mq x 378.18 mq, cfr. doc. L p. 2 e M) e fr. 65'107.20 (doc. N, p. 6) per maggiori costi di taglio del betoncino nell’ambito della demolizione di alcuni basamenti, che non avevano potuto essere verificati e che si sono rivelati essere di calcestruzzo armato (opere eseguite in subappalto dalla ditta specialistica B__________ SA). In aggiunta a ciò, le attrici hanno anche preteso fr. 7'996.- a titolo di onorari e spese per la procedura di conciliazione (doc. P).

D. Con risposta 1° aprile 2015 il Consorzio si è opposto alla petizione, sostenendo in sintesi che le controparti sarebbero già state integralmente remunerate per le proprie prestazioni e non potrebbero rivendicare alcuna pretesa aggiuntiva giacché: la remunerazione per l’impianto di cantiere era quella prevista dal contratto, senza spazio per costi aggiuntivi; i costi di pompaggio sono stati liquidati mediante il versamento di un indennizzo di fr. 22'000.- così come richiesto dalle appaltatrici e accettato dalla committenza (cfr. doc. I), ritenuto che il periodo di pompaggio non si sarebbe protratto oltre ai 40 giorni e che un eventuale e denegato prolungamento non basterebbe a fondare maggiori pretese; la posa della rete K71 non sarebbe stata né ordinata, né avallata dall’ingegnere, né necessaria; le appaltatrici prima della formulazione dell’offerta e nell’ambito del sopralluogo avrebbero dovuto verificare la struttura in calcestruzzo e scegliere il metodo d’intervento più idoneo, per cui dovrebbero anche sopportare eventuali errori di valutazione e i maggiori costi per la successiva modifica del metodo di taglio. Il Consorzio ha altresì contestato le pretese delle controparti in relazione alla procedura di conciliazione, ritenuto che l’onorario esposto dal loro avvocato sarebbe stato in ogni caso eccessivo.

E. Con replica 12 maggio 2015 e duplica 10 giugno 2015 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi, contestando quelle avverse.

F. In seguito al fallimento di V__________ SA (ora in liquidazione), il Pretore ha sospeso la causa con decisione 11 gennaio 2016, per poi riattivarla il 28 giugno 2017 dopo il deposito della graduatoria, una volta costatato il subentro nella causa di alcuni creditori cessionari della società fallita (art. 260 LEF), ovvero la AO 1, __________, la AO 2, __________ (ora __________), la AO 3, __________, e la società in nome collettivo AO 4, __________.

G. La fase istruttoria ha avuto in particolare per oggetto l’audizione di testi e l’allestimento di una perizia giudiziaria da parte dell’ing. R__________. Siccome di rilievo ai fini della trattazione del gravame, si può altresì rilevare che il Pretore, con disposizione ordinatoria 15 aprile 2019, ha ammesso negli atti i doc. AB, AC e AD presentati dalle attrici, mentre con disposizione 28 novembre 2019 ha invece respinto l’istanza 5 novembre 2019 del convenuto volta a estromettere dagli atti la perizia giudiziaria.

H. Le parti hanno prodotto le loro conclusioni scritte in data 14 settembre 2020 (il convenuto) e 30 settembre 2020 (le attrici); in particolare, le attrici hanno ridotto la loro pretesa complessiva a fr. 162'154.05, e meglio postulando fr. 80'348.4 (fr. 74'396.73 + IVA all’8%) per l’impianto di cantiere, fr. 67'191.5 (fr. 62'214.35 + IVA all’8%) per il pompaggio, fr. 1'225.85 (fr. 1'135.05 + IVA all’8%) per la rete, fr. 4'851.62 (fr. 4'492.24 + IVA all’8%) per le opere di demolizione e fr. 8'536.68 (fr. 7'996.- + IVA all’8%) per le spese e gli onorari della conciliazione.

Con osservazioni spontanee 5 ottobre 2020 il convenuto ha in particolare contestato tali modifiche nella misura in cui le attrici hanno aumentato le proprie pretese e aggiunto l’IVA (in precedenza non richiesta) in assenza dei presupposti di cui all’art. 230 CPC (mutazione dell’azione), nonché ha rilevato che la controparte ha rinunciato alla maturazione di interessi sugli importi azionati.

I. Con decisione 12 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a versare alle attrici (in solido fra loro) fr. 90'514.- (+ IVA al 7,6%) oltre interessi del 5% dall’8 gennaio 2014 a titolo di mercede e fr. 1’258.- a titolo di ripetibili per la procedura di conciliazione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'150.- e le spese di fr. 38'578.- (comprensive di tassa e spese di giustizia della conciliazione) a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna, compensate le ripetibili.

J. Con appello 10 febbraio 2021 il convenuto si è aggravato contro tale giudizio, postulando in via preliminare di annullare le disposizioni ordinatorie pretorili 15 aprile 2019 e 28 novembre 2019 e conseguentemente estromettere dagli atti i doc. AB, AC e AD nonché dichiarare nulla, o subordinatamente annullare, la perizia giudiziaria dell’ing. R__________, e in via principale di dichiarare la petizione irricevibile o subordinatamente di respingerla nel merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

K. Con risposta 21 aprile 2021 le attrici hanno postulato l’integrale reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 febbraio 2021 contro la decisione 12 gennaio 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 21 aprile 2021 (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali).

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nella fattispecie, si può sin d’ora sottolineare che numerose censure contenute nell’appello risultano del tutto avulse dai ragionamenti del Pretore, e meglio non vi si confrontano e non evidenziano quali conclusioni sarebbero errate, e per quali motivi.

Con la decisione impugnata, il primo giudice ha respinto le pretese creditorie delle attrici derivanti dai maggiori costi di pompaggio e di demolizione dei basamenti (questioni non più controverse in questa sede), mentre ha parzialmente accolto quelle riferite ai maggiori costi per l’impianto di cantiere, alla posa della rete K71 e alle spese di conciliazione, oggetto della presente impugnativa.

Nello specifico il Pretore, dopo avere esposto dottrina e giurisprudenza concernenti l’aumento della mercede fissata a corpo (art. 373 CO) e all’art. 374 CO (consid. 9), per quanto riguarda i costi di noleggio delle installazioni di cantiere ha osservato che il contratto prevedeva una durata del cantiere di 73 settimane. I lavori sono tuttavia durati 164 settimane (ovvero 91 settimane supplementari), laddove tale prolungamento è attribuibile a svariate nuove richieste della committenza e alle corrispondenti modifiche del programma lavori, e non a negligenze delle ditte appaltatrici. Di qui il diritto di queste ultime a una remunerazione aggiuntiva, calcolata secondo i costi effettivi (art. 374 CO e art. 88 della Norma SIA 118). Peraltro, il convenuto non si è opposto a tale metodo di calcolo e all’ammontare dei costi esposto dalla controparte, secondo la quale la remunerazione prevista per il noleggio corrispondeva al 90% dei costi a lei derivanti per l’impianto di cantiere (fr. 80'000.- complessivi), ovvero a fr. 72'000.- per 73 settimane. Il costo di noleggio settimanale corrispondeva pertanto a fr. 986.30, da cui derivava il diritto delle attrici a una remunerazione supplementare di fr. 89'753.30 oltre IVA (fr. 986.30 x 91).

Relativamente al costo per la posa della rete, il giudice di primo grado ha accertato che si tratta di un’opera supplementare accettata dalla DL e dunque da remunerare, e meglio tenendo conto di un prezzo di fr. 5.-/mq (ritenuto adeguato dal perito), della superficie di rete posata pari a 253.37 mq (totale: fr. 1'266.85) e dell’importo già riconosciuto dalla committenza (fr. 506.74), per un importo finale di fr. 760.11 oltre IVA.

Infine, quanto alle spese di conciliazione, il primo giudice ha osservato che la fattura di cui al doc. P contiene pure onorari per prestazioni antecedenti e successive alla fase conciliativa e indica un importo complessivo non puntualmente riferito alle singole prestazioni, al dispendio di tempo e alla tariffa oraria applicata. Tuttavia, stimando in 8 ore il dispendio di tempo complessivo per la procedura di conciliazione (5 ore per la preparazione e l’allestimento dell’istanza, 1 ora per la partecipazione all’udienza e 2 ore per i contatti con i clienti), e applicando una tariffa di fr. 250.-/ora, ha quantificato il corrispondente onorario in fr. 2'000.-. A questo importo ha aggiunto le spese vive evincibili dal doc. P e incorse nel periodo di cui trattasi (fr. 516.-), per un totale di fr. 2'516.-. Tenuto conto della percentuale di soccombenza delle attrici del 50%, il Pretore ha loro riconosciuto onorari ridotti della metà, ovvero fr. 1'258.-.

Con la sua impugnativa, l’appellante sostiene che la petizione della controparte non rispettava il principio attitatorio (segnatamente gli oneri di allegazione e di specificazione, cfr. art. 55 cpv. 1 CPC e art. 8 CC) e avrebbe dunque, già solo per questo motivo, dovuto essere dichiarata irricevibile o respinta nel merito. Ciò perché le attrici nei loro allegati introduttivi non avrebbero prodotto i documenti a supporto dei fatti da loro allegati; lo stesso perito ha ritenuto la suddetta documentazione insufficiente per rispondere ai quesiti postigli (per cui ha chiesto di completarla in corso di causa) nonché parzialmente contraddittoria, confusa e poco precisa (v. perizia, p. 8). Nello specifico, l’appellante rimprovera alla controparte di non avere prodotto tempestivamente i doc. AB, AC e AD, ovvero l'analisi dei costi di determinate posizioni del capitolato le quali (al pari dei bollettini di cantiere) erano evidentemente sin dall’inizio della causa un elemento necessario a sostanziare e quantificare le pretese azionate. Per l’appellante, la produzione e ammissione agli atti di questi documenti (peraltro contenenti delle semplici ricostruzioni ex post da parte delle attrici) solo dopo la ricezione di una corrispondente richiesta del perito (cfr. scritto 8 marzo 2019) sarebbe contraria al diritto (giacché l’art. 186 cpv. 1 CPC non consente di supplire alle carenze o alle negligenze processuali e argomentative delle parti). Ciò avrebbe compromesso l’esito della lite, siccome in assenza di questi documenti il perito giudiziario non avrebbe potuto allestire il proprio referto. Egli si sarebbe dunque illecitamente fondato sui medesimi per formulare le proprie conclusioni. Queste ultime, recepite dal Pretore nella sua sentenza, avrebbero poi determinato la parziale soccombenza del Consorzio. Conseguentemente, l’appellante contesta l’ordinanza 15 aprile 2019 (con cui il primo giudice ha ammesso agli atti i doc. AB, AC e AD) e quella del 28 novembre 2019 (con cui il medesimo giudice ha rifiutato di dichiarare nulla o subordinatamente annullare la perizia), precisando di non poter essere rimproverato per non averle già impugnate durante la pendenza della procedura di prima sede, non potendo in quel momento ancora sapere se esse gli avrebbero causato un pregiudizio difficilmente riparabile. L’appellante aggiunge che il giudice di prime cure non si è espresso su queste contestazioni, segnatamente sulla violazione dell’onere di allegazione e specificazione (peraltro da costatare d’ufficio ex art. 57 CPC) e (per quanto è dato capire, risultando la censura di cui al punto 3.3 del gravame assai confusa e pressoché incomprensibile) sull’utilizzo da parte del perito delle ricostruzioni ex post della controparte (come già segnalato nelle sue conclusioni scritte), da cui scaturisce una violazione del diritto di essere sentito e dell’onere di motivazione della sentenza.

Sui citati argomenti, si possono preliminarmente fare le seguenti premesse.

6.1 Le esigenze minime di motivazione di una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 134 I 83, consid. 4.1; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. 12.2017.45, consid. 3.1).

6.2 I fatti non sufficientemente allegati non possono essere oggetto di prova, non consentono alla controparte la contestazione né al giudice la sussunzione sotto i pertinenti principi giuridici. Di conseguenza, quest’ultimo deve di principio respingere le relative richieste probatorie e pretese in quanto non dimostrate, riservata una decisione di irricevibilità qualora non sia nemmeno possibile individualizzare l’oggetto litigioso (STF 4A_209/2019 dell'8 ottobre 2019, consid. 7.2.2.1, 5A_723/2016 del 20 ottobre 2017, consid. 3.4; IICCA del 27 febbraio 2019, inc. 12.2017.11, consid. 5.1.1). In realtà, la concreta censura dell’appellante non attiene a questo argomento quanto piuttosto alla produzione tardiva e irrituale di alcuni mezzi di prova (doc. AB, AC e AD) e dunque all’onere della prova (art. 8 CC). Ciò comporterebbe casomai l’estromissione dei documenti dagli atti e l’eventuale mancata dimostrazione delle allegazioni ivi riferite, non certo l’irricevibilità della petizione.

6.3 Il reclamo contro un’ordinanza probatoria presuppone l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter (interamente o parzialmente) essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. Per costante giurisprudenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello (IIICCA), di regola le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale, poiché fino al momento dell’emanazione di questa decisione non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo. Di regola, neppure l’aumento dei costi procedurali e la dilatazione dei tempi di progressione del procedimento sono sufficienti a confortare l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (IIICCA del 25 febbraio 2020, inc. 13.2019.83, consid. 2.1, 2.2 e 4.1; IIICCA del 18 agosto 2020, inc. 13.2020.67, consid. 4.2). In siffatte circostanze, la parte che solleva solamente in sede di appello delle doglianze riferite a un’ordinanza probatoria non può solitamente essere rimproverata per non aver impugnato la suddetta ordinanza mediante reclamo (riservati casi particolari o la violazione del principio della buona fede).

6.4 L’art. 186 CPC consente al perito di compiere degli accertamenti e richiedere ulteriore documentazione (previo accordo del giudice). D’altronde, non sempre le parti sono in grado di valutare anticipatamente gli elementi che occorrono al perito per allestire il proprio referto. Lo strumento trova tuttavia i suoi limiti nel principio attitatorio, e non può consentire loro di sanare delle negligenze processuali producendo tardivamente dei mezzi di prova la cui pertinenza ai fini peritali era palese (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 16 e 17 ad art. 186). Ad ogni modo la considerazione, da parte del perito, di alcuni documenti inammissibili non comporta di principio la nullità o l’annullamento integrale della perizia, bensì il dovere per il Pretore di non tener conto delle derivanti conclusioni peritali.

Nel caso concreto, per quanto concerne il dovere di motivazione del primo giudice e il diritto di essere sentito dell’appellante, quest’ultimo non pretende l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto all’istanza inferiore per un nuovo giudizio. Comunque sia, non riguardando come detto la contestazione dell’appellante una carente allegazione di fatti, il Pretore non era tenuto ad affrontare questo tema; egli ha piuttosto esaminato se le pretese attoree potessero ritenersi dimostrate in base ai mezzi di prova a disposizione. Quanto all’ammissione agli atti dei documenti, alla loro valenza e al loro utilizzo da parte del perito, il convenuto ha avuto occasione di esprimersi a più riprese (cfr. scritti 18 aprile 2019, 5 maggio 2019 e 10 maggio 2019). A sua volta, il giudice di prime cure si è chinato sulla questione in varie ordinanze probatorie (del 15 aprile 2019, 29 aprile 2019, 7 maggio 2019 e 28 novembre 2019). In particolare, con l’ultima ordinanza citata, ha illustrato i motivi per cui riteneva i documenti ammissibili e perché la perizia non fosse da annullare, riferendosi all’art. 186 CPC e al fatto che anche il convenuto avesse aderito alla richiesta di documentazione aggiuntiva del perito producendo il doc. 11; ha anche osservato che il perito ha riconosciuto la debolezza delle ricostruzioni ex post delle attrici, che in assenza di una ricostruzione condivisa fra le parti, il perito avrebbe proceduto a dei propri calcoli, e che a tale scopo è stato indetto un incontro con le attrici, noto anche al convenuto, al quale questi ha ritenuto di non partecipare (argomento quest’ultimo nemmeno censurato con l’impugnativa). Peraltro, nella decisione finale le ragioni che hanno condotto all’accoglimento delle pretese qui controverse sono ben evidenti (come già sopra esposto al consid. 4), e non si poggiano sui documenti in questione, per cui il primo giudice non li ha ritenuti determinanti. Non si può pertanto concludere per una carente motivazione della decisione di primo grado.

Per quanto riguarda la valenza dei documenti in questione e della perizia, a fronte di quanto suesposto (consid. 6.3) e contrariamente a quanto preteso dalla parte appellata, l’appellante deve ritenersi legittimato a sollevare delle doglianze malgrado non abbia impugnato le ordinanze 15 aprile 2019 e 28 novembre 2019. Ciononostante, le sue censure sono in larga parte irricevibili e comunque destinate all’insuccesso. Premesso che egli contesta l’ammissibilità delle ricostruzioni (analisi) dei prezzi fornite dalla controparte e che esse sono contenute solo nei doc. AC (ricostruzione prezzi impianto di cantiere) e AD (ricostruzione prezzi demolizione) e non nel doc. AB (documentazione utilizzo pompe), sul quale il gravame non espone alcuna considerazione concreta, il medesimo nemmeno si confronta puntualmente con tutti i passi procedurali e con il contenuto delle decisioni (v. sopra consid. 7) che hanno condotto all’ammissione dei documenti. Rinvia alle sue conclusioni scritte in maniera insufficiente, ovvero senza operare alcun riferimento concreto e puntuale. Non considera che la perizia verte su una molteplicità di tematiche non tutte riferite ai suddetti documenti. Non tiene conto che il perito non si è affidato ciecamente alle analisi dei prezzi di cui ai doc. AC e AD, bensì ne ha rilevato le problematicità, ha effettuato delle proprie analisi e ha poi basato la perizia sui propri calcoli e non sui dati forniti dall’attrice (cfr. scritto del perito 25 aprile 2019 e perizia, p. 7). Ma soprattutto, non spiega perché la questione dovrebbe avere un’influenza sull’esito del giudizio, rispettivamente perché le argomentazioni contenute nella sentenza sarebbero errate. In altre parole, l’appellante non spiega perché l’eventuale estromissione dagli atti dei documenti o l’inefficacia delle conclusioni peritali ivi riferite dovrebbero condurre alla reiezione delle pretese accolte dal Pretore. Peraltro, la richiesta di rifusione delle spese di conciliazione non ha nulla a che vedere con la perizia; la pretesa relativa alla rete non concerne in alcun modo i doc. AB, AC e AD; quella attinente all’impianto di cantiere non è stata accolta dal primo giudice sulla base dei suddetti documenti o della perizia, bensì mediante considerazioni proprie già sopra riassunte (v. anche consid. 10 della decisione impugnata). Le censure dell’appellante sono pertanto insufficientemente motivate e prive di una portata concreta.

L’appellante rimprovera al Pretore una violazione dell’onere di motivazione anche per non avere spiegato i motivi per i quali si è discostato dalla valutazione peritale della mercede dovuta per l’impianto di cantiere (quantificata dal perito in fr. 74'396.73 oltre IVA, e dunque inferiore a quella poi riconosciuta dal giudice di prima sede). A torto. Premesso che egli neppure rinvia in maniera puntuale a concreti passaggi del referto, né contesta le conclusioni tratte ai considerandi 10 e 10.1 della decisione impugnata (clausole contrattuali, durata del cantiere, motivi del prolungamento), il medesimo trascura che solo i fatti controversi devono essere oggetto di dimostrazione (ad esempio tramite perizia; v. art. 150 CPC). Nel caso concreto, emerge chiaramente dalla decisione di primo grado (cfr. consid. 10.2) che il Pretore non necessitava, per la quantificazione della pretesa, di un supporto peritale, poiché le allegazioni attoree riferite ai costi sopportati e al metodo di calcolo per determinare l’ammontare della mercede non sono state contestate dal convenuto (v. anche sopra, consid. 4). L’appellante non si confronta con queste argomentazioni né spiega perché la quantificazione del primo giudice sarebbe errata. Anche su questo punto, la decisione impugnata merita pertanto conferma.

Per l’appellante, il giudice di prima sede avrebbe inoltre a torto omesso di considerare l’impossibilità per le attrici di aumentare le proprie pretese condannatorie in sede di conclusioni scritte (ex art. 230 CPC). Il giudice avrebbe ignorato la questione, addirittura attribuendo importi maggiori a quelli postulati dalla controparte in violazione del divieto di decidere ultra petita. E meglio, per l’impianto di cantiere ha assegnato alle attrici un importo superiore a quello indicato nella petizione e nelle conclusioni. Ha inoltre aggiunto l’IVA alla mercede da lui calcolata malgrado tale richiesta non fosse contenuta negli allegati introduttivi, e ha riconosciuto interessi di mora nonostante la relativa richiesta attorea fosse stata abbandonata in sede di conclusioni. La decisione pretorile sarebbe pertanto da annullare o modificare di conseguenza, senza riconoscere l’IVA, gli interessi e gli aumenti delle pretese contenuti nelle conclusioni, e tenendo invece conto delle riduzioni ivi esposte.

Ora, al Pretore non può essere rimproverato di non aver affrontato la questione della mutazione dell’azione in relazione a quelle pretese (costi di pompaggio e di demolizione) che aveva già stabilito di respingere per altri motivi (segnatamente, per mancata dimostrazione), né la questione ha influenza ai fini del presente giudizio; abbondanzialmente, il giudice di prime cure ha comunque rilevato la problematica con riferimento ai maggiori costi di demolizione (cfr. decisione impugnata, consid. 13.5). Quanto alle pretese accolte, si osserva quanto segue.

Nelle procedure rette dalla massima dispositiva e dell’eventualità, come quella in esame, la parte attrice ha il dovere di formulare, quantificare e circoscrivere l’oggetto litigioso, ovvero le proprie pretese di merito, nei propri allegati introduttivi. In particolare, dopo la chiusura del secondo scambio di scritti, essa può mutare la propria azione solo alle condizioni poste dall’art. 230 CPC. La riduzione dell’azione è invece sempre possibile (art. 227 cpv. 3 CPC). Inoltre, il principio dispositivo impedisce al giudice di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa (divieto di decidere ultra petita, cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), ritenuto che egli è di regola vincolato soltanto dalle conclusioni delle parti e non dai motivi invocati, e dunque solo dall'ammontare complessivo della pretesa avanzata e non dai singoli elementi (fondati sulla medesima causa) che la compongono (DTF 123 III 115, consid. 6d; STF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2b; IICCA del 20 maggio 2020, inc. 12.2018.117, consid. 6.2.3.2). In altre parole, l’oggetto del litigio è di principio delimitato dal montante totale rivendicato nelle richieste di causa, e il giudice è vincolato solo a questo importo; ciò però non vale laddove l’attrice abbia qualificato o limitato le posizioni che lo compongono nel petitum medesimo; in tale caso, il giudice è vincolato anche a queste limitazioni (DTF 142 III 234, consid. 2.2; STF 4A_54/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 6.1 e 4A_709/2014 del 21 maggio 2015, consid. 4.1).

L’importo azionato dalle attrici a titolo di costi di noleggio era sin dall’inizio comprensivo d’IVA (cfr. petizione, p. 4, punto 8.1.2), per cui la considerazione di tale imposta da parte del primo giudice è esente da critiche. Nondimeno, le medesime nelle proprie conclusioni scritte non solo hanno (lecitamente) ridotto questa posizione, ma l’hanno altresì inclusa nel petitum (unitamente a tutte le altre), quantificandola in fr. 80'348.40 IVA compresa. Il giudice di prima sede vi era pertanto vincolato e non avrebbe potuto attribuire un importo maggiore (fr. 89'753.30 + IVA). Ne deriva una modifica del giudizio di primo grado.

Con la petizione, le attrici hanno altresì chiesto fr. 1'135.05 per la posa della rete. Non hanno preteso l’aggiunta dell’IVA, né hanno indicato che l’importo già la comprendeva (limitandosi il loro calcolo alla moltiplicazione fra il costo della rete al mq e la superficie di rete posata, come d’altronde evincibile anche dalla petizione, p. 5 e dal doc. M, ove l’IVA viene aggiunta solo in un secondo momento). Pur avendo il primo giudice assegnato un importo ben inferiore (fr. 760.11 + IVA), per cui non si ravvisa una violazione del divieto dell’ultrapetizione, l’aggiunta dell’IVA non risulta conforme alla massima dispositiva, al principio dell’allegazione rituale e tempestiva e ai presupposti che reggono la mutazione dell’azione (art. 55, 229 e 230 CPC): le attrici avrebbero potuto e dovuto richiedere tale importo sin dall’inizio della causa, e non solamente in sede di conclusioni scritte (v. anche IICCA del 9 novembre 2021, inc. 12.2020.133, consid. 8). Anche in questo caso si impone conseguentemente una modifica della decisione impugnata.

Lo stesso deve valere con riferimento agli interessi di mora (pretesi con la petizione, ma non più con le conclusioni), per cui il Pretore (in ossequio della massima dispositiva) non avrebbe più dovuto considerarli.

Per quanto riguarda invece le spese di conciliazione, l’importo rivendicato dalle attrici ed evincibile dal doc. P (fr. 7'996.-) era già comprensivo d’IVA, per cui una sua ulteriore aggiunta (pretesa in sede di conclusioni) non era giustificata. Il primo giudice ad ogni modo non ha tenuto conto di questa modifica, non ha aggiunto l’IVA al proprio calcolo (illustrato al precedente consid. 4 e non contestato in questa sede) e non ha attribuito importi maggiori a quelli richiesti. Su questo punto, la sua decisione resiste pertanto alla critica.

In conclusione, l’appello può essere parzialmente accolto, con conseguente modifica della decisione di primo grado, nel senso che alle attrici possono essere attribuiti solamente fr. 81'108.51 (fr. 80'348.40 + fr. 760.11) a titolo di mercede, senza ulteriori aggiunte di IVA e di interessi di mora. Ne discende che anche la loro soccombenza di prima sede, stabilita dal Pretore nella misura del 50%, sale al 60%. Di conseguenza, gli onorari di conciliazione calcolati dal Pretore (e in relazione ai quali l’appellante non muove alcuna contestazione specifica, se non con riferimento all’IVA), invece che del 50%, vengono ridotti del 60%; ciò conduce a un importo di fr. 1'006.- (40% di fr. 2'516.-). La modifica della percentuale di soccombenza comporta altresì un nuovo calcolo delle spese giudiziarie di prima sede. La tassa di giustizia di fr. 10'150.- e le spese di fr. 38'578.- vanno dunque poste per il 40% a carico del convenuto, e per il 60% a carico delle attrici in solido. Queste ultime verseranno alla controparte, con vincolo di solidarietà, in applicazione dell’art. 11 Rtar e sulla base di un valore litigioso di fr. 190'614.95 (cfr. art. 91 cpv. 1 CPC), fr. 2'400.- a titolo di ripetibili parziali.

Per quanto riguarda la procedura di appello, avente un valore litigioso di fr. 90'514.- (art. 91 cpv. 1 CPC), anche le relative spese seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, fissate in fr. 7'000.- in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, sono pertanto poste per il 10% a carico delle parti appellate (in solido fra loro), e per il 90% a carico dell’appellante. Quest’ultimo rifonderà alle controparti l’importo complessivo (comprensivo anche di spese e di IVA) pari a fr. 4'000.- a titolo di ripetibili parziali (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

  1. L’appello 10 febbraio 2021 del AP 1, __________, è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 12 gennaio 2021 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:

  1. Invariato.

  2. Il AP 1, __________,

è condannato a versare agli attori (in solido):

fr. 81'108.51;

fr. 1’006.- a titolo di ripetibili per la procedura di conciliazione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 10'150.-, e le spese di fr. 38'578.-

(comprensive di tassa e spese di giustizia della conciliazione),

da anticipare dalle parti così come già parzialmente anticipate,

sono poste a carico delle attrici (in solido) in ragione del 60%

e a carico della parte convenuta in ragione del 40%. Le attrici

(con vincolo di solidarietà) rifonderanno al convenuto fr. 2'400.- per ripetibili parziali.

  1. Invariato.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7’000.-, sono a carico delle parti appellate (in solido fra loro) nella misura del 10%, e dell’appellante nella misura del 90%. Quest’ultimo rifonderà alle controparti fr. 4'000.- complessivi per ripetibili parziali di secondo grado.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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