Incarto n. 12.2021.22
Lugano 12 aprile 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.807 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 8 ottobre 2020 da
CO 1 (__________ patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte Superiore dello Stato del Delaware (USA) in data 15 luglio 2019 nella causa n. __________;
istanza avversata dalla convenuta che il Pretore ha accolto con Decisione 25 gennaio 2021;
e ora sul Reclamo 5 febbraio 2021 con cui la convenuta ha postulato in via
preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via principale l’annullamento
dell’impugnato giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’istante con risposta 22 febbraio 2021 si è opposta al reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
viste altresì la replica spontanea 8 marzo 2021 della reclamante e la duplica spontanea
22 marzo 2021 della resistente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decisione contumaciale del 15 luglio 2019, la Corte Superiore dello Stato del Delaware (USA) ha accolto la petizione 10 maggio 2019 di CO 1 condannando RE 1 a versarle l’importo di USD 1'292'325.41 oltre interessi (doc. C).
B. Con istanza 8 ottobre 2020 CO 1 ha postulato innanzi al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della suddetta decisione.
C. In occasione dell’udienza del 19 novembre 2020, RE 1 si è integralmente opposta all’istanza. Con replica 18 dicembre 2020 e duplica 21 gennaio 2021 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
D. Con decisione 25 gennaio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo le spese processuali, pari a fr. 4’000.-, a carico della convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili.
E. Con reclamo 5 febbraio 2021 la convenuta si è aggravata contro tale giudizio, chiedendo in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via principale l’annullamento dell’impugnato giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
F. Con risposta 22 febbraio 2021 l’istante si è opposta al gravame postulandone l’integrale reiezione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
G. Con replica spontanea 8 marzo 2021 e duplica spontanea 22 marzo 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi, che verranno considerate, per quanto di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla sua notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il reclamo 5 febbraio 2021 è tempestivo.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera fondata su una questione di diritto delle obbligazioni (violazione contrattuale), la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata. Spetta alla reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe l’errore del primo giudice.
Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Con l’impugnato giudizio il primo giudice, dopo aver osservato che fra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America non esiste alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie e che pertanto la fattispecie va giudicata in applicazione della LDIP, ha riassunto le condizioni dettate dagli art. 25 seg. LDIP (v. p. 2-3, a cui si rinvia) e concluso che le stesse risultano adempiute.
Innanzitutto, secondo gli accertamenti del primo giudice risultano adempiuti i presupposti di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a-c LDIP, e meglio l’istante ha prodotto: un esemplare tradotto e autenticato della decisione statunitense (doc. C); la documentazione da cui si evince che la sentenza non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario e meglio l’affidavit di cui al doc. D, tenuto altresì conto che a oltre 6 mesi dall’emanazione della sentenza la convenuta non ha sostenuto né tantomeno dimostrato di averla impugnata (per cui si deve ammettere la sua crescita in giudicato); la documentazione, necessaria a fronte della decisione contumaciale, attestante l’avvenuta notifica dell’atto introduttivo della causa in data 17 giugno 2019 tramite regolare rogatoria internazionale, conformemente alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (doc. B).
5.1 Con l’impugnativa, la reclamante sembra mettere in discussione l’esistenza della decisione contumaciale in questione, osservando che agli atti non vi sarebbe la decisione in originale (rispettivamente una copia certificata autentica della medesima, ritenuto che una semplice fotocopia non è sufficiente) e che il plico doc. C citato dal primo giudice conterrebbe solamente un affidavit “di una terza parte sconosciuta alla reclamante (tale signora __________)”.
Trattasi di argomentazioni mai avanzate in prima sede e dunque irricevibili alla luce dell’art. 326 CPC. Comunque sia, l’affidavit a cui si riferisce la reclamante è quello di cui al doc. D (che riferisce, tra le altre cose, dell’assenza di un appello da parte di RE 1 contro la sentenza contumaciale), mentre il plico doc. C contiene la documentazione nella versione originale e con traduzione italiana, autenticata con relativa postilla ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, attestante l’accoglimento della richiesta dell’attore di emanazione della sentenza contumaciale (“entry of default judgment by the clerk/prothonotary”) secondo l’art. 55 (b)(1) delle Superior Court Civil Rules. La censura non è dunque atta a mutare il giudizio pretorile.
5.2 A mente della ricorrente, la procedura giudiziaria estera sarebbe viziata da un’irregolare notifica sia della citazione in causa, sia della sentenza. In particolare, i documenti allegati all’istanza 8 ottobre 2020 della controparte non dimostrerebbero una regolare notifica. Con la replica 8 marzo 2021, essa aggiunge che l’assenza della traduzione dell’atto notificato nella sua lingua basterebbe per rendere la notifica inefficace, rispettivamente che l’istante non ha allegato alcunché se non la notifica postale.
Ora, posto che l’art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP pretende la tempestiva citazione in giudizio, e non la notifica della sentenza (questione che verrà piuttosto esaminata alla luce dei motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP), dette censure sono irricevibili per carente motivazione e confronto con la decisione di primo grado nonché per tardività per quanto concerne la questione della traduzione (mai esposta in prima sede), oltre che manifestamente infondate. La reclamante omette difatti di confrontarsi con il contenuto del plico doc. B, attestante la trasmissione per via rogatoriale, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, dell’atto di citazione in giudizio (con l’avvertenza delle conseguenze in caso di mancata reazione) e della domanda giudiziale del 10 maggio 2019 sia nella versione originale che in quella tradotta in italiano, nonché la ricezione della documentazione in data 17 giugno 2019.
5.3 Per il resto, la reclamante non contesta che la decisione estera non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario e che la stessa è passata in giudicato.
Il giudice di prime cure ha altresì accertato la competenza (indiretta) del giudice estero ai sensi degli art. 25 lett. a e 26 lett. b LDIP, rilevando che le parti, nella clausola 23.1 del loro contratto (cfr. plico doc. B) hanno sottoposto la controversia alla competenza del giudice dello Stato del Delaware, e che la convenuta non ha spiegato perché la suddetta proroga di foro non dovrebbe essere valida o applicabile alla fattispecie.
6.1 La reclamante sostiene invece che fra le parti non è mai stato concluso alcun contratto, ritenuto che quello sub. doc. B non è da lei controfirmato. Non vi sarebbe pertanto una valida proroga di foro, né applicabili norme che prevedano la competenza dei giudici dello Stato del Delaware. La reclamante, domiciliata in Svizzera, doveva essere qui convenuta giusta l’art. 2 LDIP e in assenza di fori speciali alternativi, tenuto altresì conto dell’art. 149 LDIP. Allo stesso risultato si giungerebbe applicando l’art. 2 CLug.
6.2 La censura non è atta a mutare il giudizio di prima sede. Innanzitutto, avendo il Pretore osservato che la convenuta non aveva mosso alcuna contestazione avverso la validità della proroga di foro, la reclamante avrebbe dovuto confrontarsi con tale assunto, spiegando se e dove l’avesse fatto. Ciò non è avvenuto. D’altronde, negli allegati di prima sede la medesima non ha contestato l’esistenza e l’applicabilità del contratto 4 febbraio 2019, che la controparte nella sua istanza 8 ottobre 2020 ha posto alla base delle relazioni fra le parti e della competenza del giudice estero. Pertanto la censura, tardiva, dev’essere dichiarata irricevibile (art. 326 CPC). Ad ogni modo, premesso che la CLug non è applicabile alle relazioni fra Svizzera e Stati Uniti, che l’art. 2 LDIP riguarda la competenza diretta e non quella indiretta qui di rilievo, regolata all’art. 26 lett. a in connessione con l’art. 149 LDIP per quanto attiene all’ambito obbligazionale, l’art. 26 lett. b LDIP riserva esplicitamente la possibilità della proroga di foro (art. 5 LDIP). A tal proposito, il plico doc. B contiene la domanda giudiziale del 10 maggio 2019 e i relativi allegati nella versione originale inglese e nella traduzione italiana, fra cui l’“Accordo tramite Lettera” (o “Letter Agreement”) del 4 febbraio 2019 recante nella versione originale sia il timbro di RE 1 sia la firma del suo presidente __________ Mi__________, il quale oltre a rinviare al pure annesso “Accordo reciproco di interconnessione per servizio di carrier” (in cui è contenuta la proroga di foro citata dal primo giudice), stabilisce esso stesso l’applicabilità delle leggi e la competenza territoriale del Delaware. A tal riguardo, la reclamante non ha eccepito alcunché. L’accertamento pretorile deve pertanto essere confermato.
Con l’impugnata decisione, il primo giudice ha escluso l’esistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP. Ha innanzitutto esaminato la contestazione della convenuta secondo cui la sentenza contumaciale non le è stata notificata. A tal proposito ha rinviato alla giurisprudenza del Tribunale federale riferita proprio a una decisione statunitense, secondo la quale il fatto che un ordinamento giuridico estero non preveda la notifica della sentenza alla parte contumace è compatibile con l’ordine pubblico svizzero, a condizione che essa sia stata debitamente invitata a partecipare al processo o a farsi rappresentare (DTF 116 II 625, consid. 4c), ciò che è avvenuto con l’esplicita avvertenza delle conseguenze della mancata comparizione. Dopo aver scartato l’obiezione della presunta mancata crescita in giudicato della decisione, per i motivi di cui si è già detto, il Pretore ha poi osservato che il divieto dell’anatocismo (divieto del pagamento di interessi su interessi, codificato in Svizzera all’art. 105 cpv. 3 CO), contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non fa parte dell’ordine pubblico svizzero (STF 4A_634/2014 del 21 maggio 2015, consid. 5.2.2), ritenuto che la pretesa dell’istante è stata accolta sulla base delle norme contrattuali liberamente pattuite, alle quali trova applicazione il diritto dello Stato del Delaware e non quello svizzero. La contestazione della convenuta relativa alla mancata indicazione del tasso di cambio applicabile alla pretesa avversaria è stata pure rigettata, non riguardando essa il tema dell’interesse pubblico ed essendo i tassi di cambio notori e facilmente consultabili anche in rete. Lo stesso dicasi per la contestazione secondo cui l’istante, avente la sua sede in un noto paradiso fiscale, sarebbe di “dubbia moralità”, non potendo il semplice fatto di avere la propria sede in uno Stato con un regime fiscale opaco e poco collaborativo bastare a dimostrare una simile asserzione ed essendo stata la convenuta a scegliere di intrattenere relazioni contrattuali con la controparte.
7.1 La reclamante si oppone, sostenendo in primo luogo che la sentenza americana, emanata da un giudice incompetente, violerebbe delle basilari garanzie procedurali e meglio il suo diritto a un processo equo e il suo diritto di essere sentita, comprendente anche il diritto di essere citata in giudizio al foro del proprio domicilio. La questione è stata nondimeno già trattata ai precedenti consid. 5 e 6, ove si è confermata la regolare citazione della reclamante, la sua conseguente possibilità di difendersi nel merito e la competenza indiretta del tribunale statunitense, per cui la censura deve essere respinta. Si può comunque precisare che l’art. 30 cpv. 2 Cost. citato nel gravame stabilisce che la legge può prevedere un foro diverso da quello del domicilio della parte convenuta. Con la replica, la reclamante aggiunge che i 30 giorni di tempo assegnati con la citazione in giudizio per prendere posizione sarebbero stati troppo brevi e l’avrebbero de facto privata del proprio diritto alla difesa, per cui la citazione dovrebbe essere dichiarata contraria all’ordine pubblico. Trattasi tuttavia di un’argomentazione mai avanzata in prima sede nonché in ogni caso già proponibile con il reclamo, e per questo tardiva e irricevibile. Comunque sia, posto che il termine assegnato era di 20 e non di 30 giorni, esso non appare a tal punto breve da averla impossibilitata a predisporre la propria difesa, e meglio a munirsi di un patrocinatore (segnatamente su suolo americano), allestire e trasmettere una presa di posizione, ciò che non è ostacolato dalle norme applicabili in materia di assistenza giudiziaria (appena menzionate dalla reclamante senza alcuna specificazione), che riguardano invece gli atti di forza pubblica.
7.2 In secondo luogo, a mente della reclamante il giudice del Delaware non avrebbe tenuto conto dei principi fondamentali basilari di diritto americano. Per quanto è dato capire, la reclamante ancora una volta si riferisce all’asserita incompetenza del giudice estero, che questi avrebbe trascurato. A suo dire, la decisione sarebbe nulla, per cui la sua esecuzione comporterebbe un indebito arricchimento per la controparte e il suo diritto alla restituzione di quanto versato, tuttavia soggetto a termini di prescrizione assai brevi e inconciliabili con le tempistiche dei tribunali americani. La reclamante sostiene altresì che il giudice estero si sarebbe a torto accontentato dei documenti non vincolanti prodotti dalla controparte, quali delle semplici fatture e un contratto non firmato, omettendo l’accertamento dei fatti più basilari nonché accogliendo acriticamente e in maniera eccessivamente sommaria una pretesa inesistente in assenza di prove quanto al suo fondamento e alla sua quantificazione ed esigibilità. La sentenza urterebbe pertanto in maniera scioccante i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera.
Ora, la questione della competenza è già stata evasa. Altri motivi di nullità della sentenza estera non vengono specificati con l’impugnativa. Per quanto riguarda le restanti argomentazioni, comunque mai avanzate in prima sede e dunque in contrasto con l’art. 326 CPC, la reclamante non tiene conto delle conseguenze della contumacia, e meglio del fatto che il giudice del Delaware, in assenza di una sua presa di posizione, poteva accogliere la pretesa dell’attrice sulla base delle sole allegazioni di quest’ultima. Aggiungasi che secondo l’Alta Corte, il fatto che una decisione contumaciale non sia motivata o che il giudice non esamini d’ufficio se i fatti allegati dalla parte attrice permettono di accertare il buon fondamento delle sue conclusioni, non è contrario all’ordine pubblico svizzero (di cui non fa parte il principio iura novit curia, cfr. DTF 116 II 625, consid. 4d). Il reclamo non trova pertanto accoglimento nemmeno su questi punti.
7.3 Anche le restanti censure della reclamante relative all’esistenza di motivi di rifiuto non possono sovvertire l’impugnato giudizio, in quanto prive di sufficiente motivazione e pertanto irricevibili (art. 321 CPC). Difatti, essa accenna alla mancata notifica della decisione contumaciale, lamenta una violazione del divieto dell’anatocismo, la mancata indicazione del tasso di cambio e la dubbia moralità della parte istante (che a suo dire, vista la sua sede, sarebbe una società fantasma), senza tuttavia confrontarsi in alcun modo con le considerazioni pretorili sopra esposte.
Anche laddove la ricorrente mette in dubbio la correttezza della procedura di exequatur, poiché a suo dire fondata su documenti non chiari e su uno sbrigativo e sommario esame da parte del primo giudice, la censura è eccessivamente generica e inadatta a scalfire il primo giudizio, poiché non spiega quali principi sarebbero stati violati e quali documenti sarebbero poco chiari. A quest’ultimo riguardo, nella misura in cui la reclamante si riferisse ai documenti inerenti l’atto di citazione o la sentenza contumaciale, le censure sono già state evase ai precedenti consid. 5 e 6 (a cui si rinvia).
Nelle motivazioni dell’impugnativa, la reclamante chiede a questa Camera di decidere se l’esecuzione della decisione contumaciale debba essere subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo preteso dalla controparte in analogia con l’art. 46 cpv. 3 CLug. Essa però non formula una simile richiesta nel petitum, né tantomeno la motiva, spiegando perché essa sarebbe fondata, non avendo la medesima d’altronde esposto valide riflessioni che facciano dubitare del carattere definitivo della sentenza estera.
Ne discende che il gravame, nella misura della sua ricevibilità, dev’essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Con l’emanazione della presente decisione, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa priva di oggetto, ritenuto in ogni caso che la stessa, ammissibile sono in via del tutto eccezionale (art. 325 CPC), sarebbe stata da respingere: la reclamante si è limitata a rilevare di avere un capitale sociale di fr. 1'242'000.- e che l’esecutività della decisione, con conseguente obbligo di pagamento di USD 1'292'325.41, la costringerebbe a depositare immediatamente i propri bilanci, ma non ha fornito alcuna prova in relazione al suo patrimonio complessivo e alla sua situazione finanziaria.
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di USD 1'292'325.41 (fr. 1'188'939.38 al tasso di cambio odierno di 1 USD = fr. 0.92), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base della tariffa di cui all’art. 14 LTG. Nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto, oltre che dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar, dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar (segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo) e dell’art. 13 cpv. 1 RTar.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Il reclamo 5 febbraio 2021 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 6’000.-, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili.
Notificazione:
.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).