Incarto n. 12.2021.174
Lugano 7 febbraio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2021.93/94 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa
chiedente l’adozione di misure supercautelari e cautelari nei confronti delle convenute;
istanza parzialmente accolta dal Pretore con decisione supercautelare 25 marzo 2021 (parzialmente modificata il 14 giugno 2021 e il 30 luglio 2021) e infine integralmente accolta con decisione 4 novembre 2021;
appellante AP 1 con atto di appello 17 novembre 2021, con cui ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame limitatamente ad alcuni punti della decisione impugnata e nel merito la riforma della medesima nel senso di respingere l’istanza cautelare o subordinatamente perlomeno di annullare i dispositivi n. 1.4 e 2.2, con conseguente modifica delle spese giudiziarie di prima sede e protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
richiamata la decisione supercautelare 25 novembre 2021 con cui il Presidente di questa Camera ha provvisoriamente e parzialmente conferito effetto sospensivo al gravame limitatamente al dispositivo n. 1.4 della decisione impugnata;
lette le osservazioni (recte: risposta) 2 dicembre 2021 di AO 1, chiedenti in via preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito la reiezione del gravame e la conferma delle misure cautelari ordinate, con alcune modifiche;
viste altresì le osservazioni 15 dicembre 2021 dell’appellante volte al mantenimento dell’effetto sospensivo, la sua replica spontanea 20 dicembre 2021 e la duplica spontanea 30 dicembre 2021 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. __________ B__________ (qui di seguito anche solo “B__________”) è una società ucraina attiva in ambito farmaceutico, nella cui gestione è coinvolta, per quanto emerso nel corso della presente procedura, la famiglia Be__________, e meglio i coniugi M__________ e L__________ Be__________ e la loro figlia I__________.
AO 1 (“AO 1”) è pure una società ucraina, azionista al 31.55% di B__________. F__________ GmbH (“F__________”) è invece una società fornitrice tedesca, che vende a B__________ determinati suoi prodotti farmaceutici.
B. La presente controversia trae la sua origine dai dubbi sorti nell’azionista AO 1 sulla gestione di B__________. Nello specifico, l’azionista ha iniziato a sospettare che B__________ fosse vittima di un raggiro a beneficio della famiglia Be__________, nell’ambito del quale la società sarebbe stata indotta a pagare, per la fornitura di prodotti da parte di F__________, degli importi eccessivi, poi parzialmente riversati dal fornitore tedesco alla società inglese AP 1 (“AP 1”), controllata da I__________ e dal management di B__________, rispettivamente camuffati quali presunte “commissioni” del 30% per ogni fornitura di prodotti che la società inglese avrebbe mediato sulla base di un contratto dai contorni sconosciuti (“Agency Agreement” del 1° gennaio 2014).
C. Alla luce di questa ipotesi AO 1 ha ottenuto, innanzi a un tribunale inglese (), il “Worldwide freezing order” (WFO) del 19 marzo 2021 (doc. B), che ha stabilito in sintesi il blocco di qualsiasi avere di AP 1, ovunque esso fosse locato (compreso un conto presso la banca svizzera PI 1, qui di seguito “PI 1”), fino all’importo di $ 4'263'840.54, il divieto per la medesima di ricevere pagamenti da F secondo l’“Agency Agreement” e l’obbligo di consegnare informazioni e documenti relativi alla consistenza dei propri averi, alla loro ubicazione nonché alle commissioni e ai pagamenti percepiti da F__________ secondo i termini dell’“Agency Agreement” dal 1° gennaio 2014, come pure gli estratti bancari e delle movimentazioni dei suoi conti (incluso quello di PI
D. Il 22 marzo 2021 AO 1 ha avviato presso il Tribunale commerciale di __________ (Ucraina), per conto e nell’interesse di B__________, una causa di merito avverso i membri della famiglia Be__________ e altri convenuti secondo l’art. 54 del Commercial Procedural Code of Ukraine, volta a ottenere il versamento in favore di B__________ di $ 4'263'840.54 (anche recuperando il denaro, per quanto riguarda la convenuta I__________, confluito nei conti di AP 1, quest’ultima indicata non quale parte bensì come terza interessata unitamente a F__________).
E. Con istanza 24 marzo 2021 AO 1 ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano l’adozione di misure supercautelari e cautelari nei confronti di AP 1 e di PI 1 con la comminatoria dell’art. 292 CPS, e meglio il blocco della relazione bancaria n. __________ e di ogni altro avere di AP 1 o dei suoi aventi diritto economico presso PI 1 fino al valore di almeno $ 4'263'840.54 (a cui sarebbero stati da aggiungere tutti i versamenti effettuati da F__________ a far tempo dal 1° settembre 2019), il divieto per AP 1 e per i suoi organi di disporre in alcun modo di questi averi almeno per l’ammontare summenzionato (riservata la possibilità per la medesima di effettuare determinati pagamenti) nonché la consegna, da parte di AP 1 e di PI 1, di tutta una serie di informazioni (e meglio tutte le informazioni relative alle relazioni bancarie di AP 1 o dei suoi aventi diritto economico gestite da una sede svizzera di PI 1, compresi i documenti di apertura, di profilo cliente e identificazione degli aventi diritto, un estratto patrimoniale e gli estratti conto dettagliati, compresi i saldi e i movimenti relativi a F__________ e alle vendite a B__________), e ciò fino all’adozione di una diversa decisione (super)cautelare o di una sentenza definitiva da parte del tribunale ucraino.
F. Con decisione supercautelare 25 marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza inaudita altera parte, ordinando il citato blocco degli averi (dispositivo n. 1.1) e il divieto di disposizione (dispositivo n. 1.2), riservata la possibilità di effettuare determinati pagamenti (dispositivo n. 1.3), il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione di tali ordini e di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento.
G. Le due convenute non hanno presentato osservazioni entro il termine di 10 giorni impartito dal Pretore in data 25 marzo 2021.
H. Nel frattempo il giudice inglese, dopo un esame delle tesi e degli interessi delle parti, ha confermato il “Freezing order” mediante la decisione (“Continuation order”) del 28 maggio 2021 (cfr. documenti prodotti da AO 1 con scritto 4 giugno 2021 e da AP 1 con scritto 14 giugno 2021), aumentando a $ 6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco degli averi. Con successiva decisione del 20 luglio 2021 (“Consent order”), prodotto dall’istante con scritto 4 agosto 2021, il medesimo giudice estero ha in particolare dato atto dell’impegno preso da I__________ di fornire informazioni in relazione alla fattispecie.
I. Con decisione 14 giugno 2021, su istanza di PI 1, il Pretore ha modificato il dispositivo n. 1.3 della sua decisione, ampliando le eccezioni previste per il divieto di disporre stabilito in via supercautelare (v. sopra consid. F). Lo stesso è avvenuto il 30 luglio 2021 su istanza di AP 1, nel senso che il Pretore ha autorizzato l’esecuzione di ulteriori operazioni.
J. Con decisione 4 novembre 2021 il Pretore ha infine accolto integralmente l’istanza, confermando il blocco degli averi (dispositivo n. 1.1) e il divieto di disporre (dispositivo n. 1.2) con le eccezioni elencate al dispositivo n. 1.3 e facendo ordine a AP 1 e PI 1 di fornire le informazioni e i documenti richiesti entro un termine di 20 giorni (dispositivo n. 1.4), con la comminatoria dell’art. 292 CPS (dispositivo n. 2), della multa disciplinare di fr. 5'000.- a carico del direttore di AP 1 P__________ e degli organi di PI 1 (dispositivo n. 2.1) e della multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo (dispositivo n. 2.2), ordini perduranti sino all’adozione di una diversa decisione (super)cautelare o di una sentenza definitiva da parte del tribunale ucraino al quale è stata deferita la causa di merito (dispositivo n. 3), dichiarando la decisione immediatamente esecutiva (dispositivo n. 4) e ponendo la tassa di giustizia e le spese (di complessivi fr. 2'000.-) nonché le ripetibili (fr. 9'000.-) a carico di AP 1 (dispositivo n. 5).
K. Con appello 17 novembre 2021 AP 1 è insorta contro tale decisione, postulando in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo per quanto riguarda i dispositivi n. 1.4, 2.2 e 5 e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare (con conseguente revoca dei provvedimenti supercautelari e aggravio di spese e ripetibili a carico della controparte) o subordinatamente perlomeno di annullare i dispositivi n. 1.4 e 2.2 (con spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili), il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
L. Con decisione supercautelare 25 novembre 2021 il Presidente di questa Camera ha provvisoriamente e parzialmente conferito effetto sospensivo al gravame limitatamente al dispositivo n. 1.4 della decisione impugnata.
M. Con risposta 2 dicembre 2021 AO 1 ha chiesto in via preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito la reiezione del gravame e la conferma delle misure cautelari ordinate, con alcune modifiche dei dispositivi n. 1.1 e 2.1, e meglio nel senso di aumentare a $ 6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco (a cui aggiungere tutti i versamenti effettuati da F__________ a far tempo dal 1° gennaio 2019) e di rivolgere la comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.- non più a P__________ (nel frattempo deceduto), bensì a Y__________ (nuovo direttore di AP 1) oltre che agli organi di PI 1.
N. Con osservazioni 15 dicembre 2021 l’appellante ha chiesto di confermare l’effetto sospensivo. Con la replica spontanea 20 dicembre 2021 essa ha poi ulteriormente approfondito le proprie tesi, contestando quelle avverse. Lo stesso ha fatto l’appellata con duplica spontanea 30 dicembre 2021.
O. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto qui di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso concreto, considerate le cifre in gioco (svariati milioni di dollari statunitensi), il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). L’appello 17 novembre 2021 contro la decisione 4 novembre 2021 (notificata l’8 novembre 2021) è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta 2 dicembre 2021 dell’appellata e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.
Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.
In via preliminare, occorre esaminare la ricevibilità del gravame, contestata dalla parte appellata, avendo AP 1 in prima sede omesso di opporsi all’istanza cautelare e di formulare delle relative conclusioni (essendosi essa limitata, dopo aver appreso dell’ordine supercautelare 25 marzo 2021, a domandare che il divieto di disporre dei suoi beni fosse attenuato nel senso di concederle l’autorizzazione a effettuare determinati pagamenti, cfr. sopra consid. I).
Il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) non regola espressamente la legittimazione a ricorrere a livello cantonale. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, essa non deve essere più restrittiva di quella a livello federale. Secondo l’art. 76 LTF, è di principio legittimato a ricorrere chi ha preso parte al procedimento innanzi all’istanza inferiore o non ne ha avuto la possibilità, ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione. Il ricorrente deve dunque essere toccato materialmente e formalmente: materialmente, nel senso che la decisione deve intaccare la sua posizione giuridica; formalmente, nel senso che egli non ha ottenuto dal giudice ciò che aveva postulato. In tale ottica, prende parte a una procedura solo chi vi partecipa attivamente, ovvero formulando delle conclusioni (STF 5D_14/2020 del 28 ottobre 2020, consid. 4.3.1-4.3.2; 4A_470/2021 del 18 novembre 2021, consid. 4.2).
Ciò comporta nel caso concreto che AP 1, in applicazione della suddetta giurisprudenza, non dispone della legittimazione (interesse degno di protezione) a presentare l’appello che qui ci occupa, rispettivamente a lamentare un pregiudizio e a sollevare delle contestazioni che avrebbe peraltro dovuto, secondo la buona fede, già sottoporre al giudice di prima sede. Il gravame deve conseguentemente essere dichiarato irricevibile.
Anche qualora si volesse procedere a un esame dell’impugnativa, occorrerebbe del resto tener conto degli effetti della preclusione, ritenuto che l’art. 317 CPC impedisce a una parte di sollevare solo in sede di appello dei nuovi fatti che avrebbe già potuto proporre in precedenza, per cui in assenza di contestazioni di prima sede, l’esame del tribunale superiore è tuttalpiù limitato ai nova consentiti dall’art. 317 CPC e alle questioni di diritto (art. 57 CPC). Nel presente caso le censure contenute nell’appello non potrebbero comunque sovvertire la decisione di primo grado, per i motivi che seguiranno.
In primo luogo, quanto alla parvenza di buon fondamento della causa di merito, l’appellante neppure in questa sede si oppone, con considerazioni specifiche e puntuali, al complesso di fatti delineato dall’istante cautelare, né fornisce spiegazioni sul ruolo da lei avuto in tal contesto o sui propri aventi diritto (spiegazioni che in ogni caso, come detto, risulterebbero tardive). Comunque sia, essa non può limitarsi a osservare genericamente che le ipotesi della controparte andranno verificate nel merito oppure a citare un breve passaggio del “Continuation order” del 28 maggio 2021 (consid. 6), attestante alcune apparenti incongruenze o ambiguità nelle posizioni di AO 1 ma estrapolato dal suo contesto, ritenuto che con la sua decisione il giudice inglese ha effettuato un esame complessivo delle tesi della suddetta azionista, giudicandole meritevoli di approfondimento. L’appellante nemmeno può scalfire il fumus boni iuris dell’istanza cautelare rilevando che in passato un tribunale ucraino aveva negato una richiesta informativa di AO 1 nei confronti di B__________, senza spiegare perché ciò dovrebbe dimostrare il mancato fondamento della causa ora pendente in Ucraina.
In secondo luogo, l’appellante non può mutare l’esito del giudizio impugnato osservando di essere una semplice persona terza non convenuta nella procedura di merito ucraina e che come tale non potrebbe essere la destinataria delle misure cautelari in oggetto. Essa difatti non è una qualsiasi persona terza: non solo risulta avere avuto un ruolo nelle vendite di prodotti farmaceutici in questione tramite un “Agency Agreement”, ma secondo la tesi dell’istante cautelare (non sconfessata da AP 1), sarebbe addirittura il vettore utilizzato dai membri della famiglia B__________/dagli amministratori di B__________ (convenuti nella procedura ucraina) per sottrarre denaro a quest’ultima società, e sarebbe dunque coinvolta direttamente nella fattispecie nonché partecipante attiva nella lesione lamentata da AO 1. Peraltro, nella misura in cui AP 1 risulta controllata da I__________ (v. consid. B) e qualora fosse utilizzata abusivamente per schermare delle manovre truffaldine, ciò imporrebbe di ignorare l’indipendenza e l’autonomia giuridica della società in applicazione del principio della trasparenza (“Durchgriff”). In tal contesto, è casomai PI 1 ad apparire quale mero terzo interessato dalla misura in questione.
I provvedimenti cautelari in vigore non possono essere annullati in forza alla censura appellatoria relativa all’assenza di un pregiudizio o di un rischio di lesione di un diritto di AO 1, la quale a mente dell’appellante avrebbe ammesso di non patire alcun danno e subirebbe tuttalpiù un pregiudizio di natura indiretta e puramente economica (e dunque non difficilmente riparabile). Trattasi in effetti di tardive considerazioni fattuali. In ogni caso, nella valutazione del pregiudizio occorre effettuare una ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, per cui l’assenza di pregiudizi per la parte convenuta può condurre a un minor rigore nell’apprezzamento della posizione dell’istante cautelare. Ora, nel caso in esame AP 1 non ha né tempestivamente allegato, né tantomeno debitamente sostanziato un proprio pregiudizio causato dai provvedimenti in questione. Segnatamente, non ha allegato che il blocco degli averi o la consegna della documentazione siano pregiudizievoli per una sua qualche attività economica o commerciale o per dei relativi segreti d’affari (che AP 1 nemmeno pretende di avere). Al contrario, AO 1 ha evidenziato quali siano i suoi interessi: trattasi innanzitutto di interessi pecuniari correlati all’andamento di B__________ e ai profitti da lei generati, e di conseguenza al valore delle sue azioni e dei dividendi assegnati agli azionisti, ma anche dei diritti informativi e di controllo degli azionisti sull’operato dell’amministrazione. Oltretutto, l’appellante non smentisce la possibilità per AO 1 di condurre la causa di merito ucraina per conto di B__________ sulla base dell’art. 54 del pertinente codice procedurale commerciale, ritenuto che le misure cautelari qui in esame sono per l’appunto volte a rendere efficace e a tutelare l’esercizio di tale diritto, salvaguardando le necessarie prove e permettendone l’accesso a supporto di un processo ormai in piena fase di svolgimento, rispettivamente bloccando un substrato finanziario a forte rischio di dissipazione che potrebbe essere costituito dai proventi di una frode multimilionaria. Aggiungasi che lo stesso giudice inglese nel Continuation order del 28 maggio 2021 ha evidenziato l’assenza di trasparenza e collaborazione da parte di I__________ nel chiarimento dei fatti controversi come pure il rischio di dissipazione degli averi e della sparizione di prove che potrebbero rivelarsi determinanti; l’appellante non smentisce l’esistenza di un simile rischio né fornisce rassicurazioni al riguardo, se non con un vago e tardivo accenno all’avvenuta consegna di determinata documentazione, esaminato in un successivo considerando. Parimenti più in avanti verrà esaminato se l’esistenza del freezing order inglese tutt’ora vigente può influenzare l’esito della presente controversia.
L’appellante sostiene che la controparte non ha diritti sui fondi depositati presso PI 1 né alcun credito verso AP 1 (quanto piuttosto verso gli amministratori di B__________), come pure che la sua pretesa di merito sarebbe di mera natura obbligatoria e non reale (essendo peraltro una restituzione in natura degli averi esclusa per effetto della mescolanza del denaro confluito nel conto con gli ulteriori averi ivi presenti). Le eventuali pretese di AO 1 non potrebbero pertanto condurre al blocco della relazione bancaria in questione, giacché ciò aggirerebbe il divieto del sequestro camuffato (art. 269 lett. a CPC). In altre parole, per l’appellante il blocco non potrebbe essere ordinato per mezzo di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 261 CPC bensì unicamente tramite un sequestro ai sensi della LEF (misura analoga al freezing order inglese).
Anche questa censura non può condurre all’annullamento del giudizio di primo grado. Ribadito il coinvolgimento di AP 1 nella fattispecie e tenuto conto che, in virtù del principio della trasparenza, appare verosimile un’identificazione fra la medesima e la famiglia Be__________, il denaro oggetto di blocco non è avulso dalla procedura di merito: trattasi, secondo l’istante cautelare, del denaro sottratto a B__________ e che le andrebbe pertanto restituito, ovvero di una somma di denaro sufficientemente individualizzata sulla quale AO 1, per conto di B__________, avanza dei diritti. In quest’ambito cautelare difficilmente il concetto della mescolanza può essere determinante, non solo perché in caso contrario ben pochi conti bancari potrebbero essere oggetto di un blocco, ma anche perché l’appellante nemmeno sostanzia se la relazione in questione contenga averi di terzi non connessi alla presente controversia. Si può inoltre osservare che la via del sequestro sarebbe stata nel caso concreto di difficile attuazione (v. in particolare l’art. 272 cpv. 1 LEF), per cui a fronte di un concreto bisogno di tutela, la scelta dello strumento cautelare era dunque lecita e appropriata.
Sul tema della consegna della documentazione, invano l’appellante rileva che in passato, un tribunale ucraino aveva negato a AO 1 l’accesso a determinati documenti di B__________ (in quanto non coperti dal diritto d’informazione dell’azionista) e che pertanto, a maggior ragione, un’analoga richiesta non potrebbe essere rivolta a una società terza. La censura, riguardante un inammissibile fatto nuovo e comunque insufficientemente motivata, neppure spiega quale fosse il contenuto di quella controversia, quali fossero i documenti richiesti, sulla base di quali fatti e dunque perché la suddetta decisione negativa dovrebbe essere di rilievo nella presente procedura (esaminata dal competente Pretore sulla base del diritto procedurale e sostanziale svizzero), né pretende che i documenti qui in discussione siano inutili ai fini del chiarimento della vicenda.
A torto l’appellante sostiene inoltre che la richiesta informativa della controparte si apparenti a un rendiconto (ovvero a una pretesa di merito che, come tale, esula dal perimetro delle misure cautelari), e osserva (peraltro solo con la replica) che AO 1 avrebbe casomai dovuto avvalersi dell’art. 158 CPC. Parimenti infondata è la sua censura secondo cui la misura equivarrebbe a una “fishing expedition”, sarebbe sproporzionata e non permetterebbe di assicurare i beni di AP 1. Difatti, la richiesta di documentazione qui in esame non attiene a un rendiconto (art. 400 CO), né AO 1 avrebbe mai potuto avanzare una simile azione in assenza di un vincolo contrattuale con AP 1. Spetta al giudice valutare su quali basi giuridiche possa poggiare una domanda cautelare (art. 57 CPC). Nel caso concreto potevano rientrare in considerazione l’art. 158 CPC (assunzione di prove a titolo cautelare, ovvero una misura tesa alla raccolta di mezzi di prova esposti a pericolo rispettivamente essenziali per valutare le possibilità di successo di una causa), o alternativamente gli art. 261 seg. CPC (ritenuto che l’elenco di cui all’art. 262 CPC non è esaustivo). Certo, in ambito probatorio le misure fondate sull’art. 261 CPC sono solitamente limitate a interventi conservativi di salvaguardia quali il divieto di distruzione, l’obbligo di conservazione o l’obbligo di consegna di determinati documenti presso un’autorità, ma eccezionalmente possono concedere la loro fruibilità e consegna al richiedente. Ciò può valere ad esempio qualora i documenti siano decisivi per valutare la propria posizione processuale e fondare le proprie tesi, e la consegna degli stessi non violi interessi preponderanti pubblici o di terzi (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 18-19 ad art. 158 CPC e le decisioni ivi citate DTF 122 III 353, consid. 3b/bb e STF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 4.2.2). Nella fattispecie le informazioni in questione, chiaramente delimitate e puntualmente riferite ai fatti controversi, risultano di lapalissiana utilità per AO 1, che ha tutto l’interesse affinché esse vengano preservate e utilizzate per chiarire i contorni della vicenda e ricostruire i pertinenti movimenti di denaro per supportare la propria causa di merito. E ancora una volta, il silenzio di AP 1 in prima sede porta a presumere l’assenza di pregiudizi per la medesima quali la violazione di segreti commerciali o della sfera privata di terze persone non coinvolte nel litigio (neppure allegati con l’impugnativa e appena accennati, tardivamente, con la replica spontanea, senza alcuna specificazione), come pure l’assenza di un interesse degno di protezione a opporsi ora alla misura.
Con un’ulteriore censura, l’appellante sostiene che l’istanza cautelare in oggetto sia inutile, esistendo già il freezing order inglese. A suo modo di vedere, la presente procedura avrebbe piuttosto la natura dell’exequatur, senza rispettarne i presupposti. Aggiunge altresì che la controparte dovrebbe rivolgere le sue richieste informative e probatorie unicamente al Tribunale ucraino.
Ora, a torto l’appellante pretende che la presente procedura abbia la natura dell’exequatur. Essa concerne l’adozione di specifici provvedimenti cautelari in relazione ad averi e documenti situati in Svizzera, nei confronti non solo di AP 1, ma anche di PI
In altre parole, questa procedura e quella inglese non hanno identiche parti, un identico oggetto e identiche domande. Il fatto che un giudice inglese abbia già impartito all’appellante degli ordini simili (non direttamente applicabili in Svizzera in assenza di exequatur) non basta per fare apparire inutile l’istanza di AO 1. La scelta di quest’ultima di ricorrere allo strumento cautelare anziché a quello dell’exequatur (che secondo l’opinione dell’appellante medesima neppure sarebbe stato possibile, cfr. la replica spontanea 20 dicembre 2021, p. 4) per imporre e/o ampliare determinate misure in Svizzera è lecita e non costituisce un abuso di diritto. Appare del resto appropriato che gli ordini in questione, laddove rivolti a persone domiciliate in Svizzera (ovvero al direttore di AP 1 P__________ e al suo successore Y__________, cfr. doc. 5 prodotto con la risposta all’appello), rispettivamente a una banca svizzera e dunque sottoposti alla sovranità svizzera, siano impartiti da un competente tribunale elvetico, e che la produzione della documentazione in esame avvenga già in esito a questa procedura anziché attendere un’eventuale richiesta per via rogatoriale dal tribunale estero. I ragionamenti dell’appellante non bastano dunque a sovvertire il giudizio di prima sede.
L’appellante sostiene poi di avere, nell’aprile 2021 e in ossequio del World freezing order, già fornito alla controparte degli estratti conto relativi alla sua relazione bancaria n. __________ presso PI 1 (i quali evidenzierebbero i pagamenti ricevuti da F__________) e una relativa dichiarazione scritta di I__________. La censura, riguardante una questione di fatto e peraltro nemmeno contenuta nell’appello ma solo nella replica spontanea, è ampiamente tardiva. Comunque sia, l’appellante non fornisce a tal proposito una sufficiente dimostrazione, bensì si limita a rinviare al “First Witness Statement” prodotto in questa sede quale doc. E (ovvero a una semplice dichiarazione scritta di tale J__________, di cui tutto s’ignora, e non equiparabile per il diritto procedurale svizzero a una prova testimoniale,) e a sostenere che gli obblighi d’informazione di cui al World freezing order non sono più stati ripetuti nel Continuation Order e nel Consent Order, ciò che neppure è esatto (cfr. Continuation order 28 maggio 2021, punto 8 e Consent order 20 luglio 2021, punto 1, che ribadiscono l’obbligo). Anche su questo tema, il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica, considerato oltretutto che esso risulta riferito a un ventaglio più ampio di documenti (come parrebbe riconoscere la stessa appellante nel suo gravame, p. 12, e nella replica spontanea, p. 3 e 6), e che le scarne argomentazioni dell’appellante non si confrontano con il contenuto degli ordini pretorili né chiariscono in che misura essi siano eventualmente privi d’oggetto.
Con la risposta all’appello 2 dicembre 2021, AO 1 postula la modifica parziale del dispositivo n. 1.1 della decisione pretorile ai sensi dell’art. 268 CPC, ovvero chiede di aumentare a $ 6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco (a cui aggiungere tutti i versamenti effettuati da F__________ a far tempo dal 1° gennaio 2019), rispecchiando così l’aumento della pretesa avanzata nella procedura di merito ucraina (cfr. doc. 4 allegato alla risposta all’appello) e il corrispondente aumento dell’importo oggetto del freezing order inglese (cfr. il Continuation order del 28 maggio 2021, punto 4). L’appellata postula altresì la modifica del dispositivo n. 2.1 nel senso di rivolgere la comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.- non più a P__________ (nel frattempo deceduto), bensì al nuovo direttore di AP 1, Y__________, oltre che agli organi di PI 1 (cfr. doc. 5).
Ora, la richiesta di modifica di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 268 CPC va di regola rivolta al tribunale che ha emanato la misura. Pur volendo ammettere che in pendenza di appello, tale competenza ricada al tribunale superiore, occorre tuttavia considerare che l’esame di nuovi fatti è vincolato ai presupposti dell’art. 317 CPC. L’aumento della pretesa avanzato da AO 1 nella procedura estera è stato ammesso dal tribunale ucraino il 21 maggio 2021 (doc. 4). Essa avrebbe dunque già potuto postulare un adeguamento della misura cautelare nell’ambito della procedura innanzi al Pretore, conclusasi con la decisione 4 novembre 2021. Non avendolo fatto, la richiesta formulata in questa sede risulta tardiva. Secondo il doc. 5, il nuovo direttore di AP 1 ha assunto la propria carica già il 5 maggio 2021. Sennonché nulla si sa sul momento in cui AO 1 è venuta a conoscenza di tale circostanza. Spetta del resto al giudice, indipendentemente dalle richieste dalle parti, determinare quali mezzi di coercizione (art. 343 CPC) siano più appropriati per imporre il rispetto di un’ingiunzione, considerato oltretutto che il Pretore aveva palesemente inteso rivolgere la comminatoria agli organi delle due società convenute. In tal senso, occorre apporre un correttivo al fine di mantenere il provvedimento adeguato e funzionante e garantire l’efficacia della decisione; quest’ultima può dunque essere rettificata limitatamente al dispositivo n. 2.1 nel senso che la comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.- dev’essere rivolta (in termini più generali) agli organi di AP 1 oltre a quelli di PI 1.
In conclusione, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile, e sarebbe in ogni caso stato da respingere anche nel merito. La domanda di modifica (art. 268 CPC) della parte appellata è respinta con riferimento all’aumento dell’importo oggetto di blocco, ma conduce alla rettifica del dispositivo n. 2.1. Per il resto, la decisione 4 novembre 2021 viene confermata.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante, che deve ritenersi integrale (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, raggiunge e supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 17 novembre 2021 di AP 1 è irricevibile.
II. La richiesta di modifica del provvedimento cautelare di AO 1, contenuta nella risposta all’appello 2 dicembre 2021, è evasa nel senso che la decisione 4 novembre 2021 è modificata limitatamente al suo dispositivo n. 2.1 (invariati gli altri dispositivi). Per il resto, la richiesta è respinta. Di conseguenza, il dispositivo n. 2.1 è così modificato:
2.1 In caso di violazione del suddetto ordine/divieto gli organi di AP 1, __________, e gli organi di PI 1, __________, sono passabili di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-.
III. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede.
IV. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).