Incarto n. 12.2021.168
Lugano 7 luglio 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.6 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 19 febbraio 2018 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al risarcimento all’attrice di fr. 447'116.65 (poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 446'284.05) oltre interessi del 5% dal 24 dicembre 2010, subordinatamente dalla data di ogni singolo versamento, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto parzialmente con decisione 5 ottobre 2021, condannando AP 1 a versare a AO 1 l’importo di fr. 446'284.05 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2015 su fr. 59'785.10, dal 3 aprile 2015 su fr. 174'243.20, dal 9 giugno 2015 su fr. 104'066.75, dal 12 luglio 2016 su fr. 95'088.-, dal 25 febbraio 2014 su fr. 2'376.-, dal 9 dicembre 2014 su fr. 125.-, dal 10 maggio 2016 su fr. 10'600.-, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 21'000.- a carico della convenuta, condannata anche a rifondere alla controparte fr. 30’000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta con appello 3 novembre 2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 4 gennaio 2022 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il mattino di quel giorno, alle 04:00 circa, il convivente della defunta, B__________ A__________, era stato a sua volta ricoverato con l’ambulanza all’Ospedale __________ __________ di __________ perché, disteso a letto, non rispondeva alle sollecitazioni delle due donne.
Il tragico evento era stato preceduto, nel mese di dicembre 2010, da vari ricoveri e visite presso il citato nosocomio, così come presso la Clinica __________ __________ di , per dei ripetuti malesseri sia di P S__________ , sia di B A__________.
Le indagini peritali avviate immediatamente dal Ministero pubblico hanno permesso di accertare che tutte e tre le summenzionate persone erano state vittime di un’intossicazione da monossido di carbonio (CO) e che questa era stata causata da “un’importante ostruzione della canna fumaria” dell’abitazione attigua, part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di AP 1 “dovuta a depositi condensati dalla combustione favoriti da un tracciato e da una tipologia costruttiva in contrasto con le più elementari regole dell’arte edilizia e in palese conflitto con le normative vigenti. Lo stato della costruzione ha poi favorito la propagazione del gas venefico attraverso spiragli e intercapedini fino a raggiungere i vani abitati dalla vittima e dai suoi familiari” (doc. G, pto 3.1, in doc. I°, e doc. XI°, perizia tecnica, AI 100, pag. 11).
Chiamata a coprire i costi derivati dall’incidente, AO 1 (di seguito AO 1) ha rimborsato le spese di cura anticipate dall’assicuratore malattia __________, ha corrisposto all’infortunato le indennità giornaliere cui aveva diritto e versato un’indennità di menomazione dell’integrità fisica (IMI), nonché una rendita di invalidità con effetto retroattivo, oltre ad avere sostenuto i costi di varie perizie.
Con questi presupposti, preso atto che R__________ e AP 1 avevano partecipato all’indennizzo degli accusatori privati, così come avevano fatto i medici (tramite le strutture ospedaliere), il Procuratore pubblico ha giudicato dati gli estremi per l’applicazione dell’art. 53 CP (doc. G).
Dopo aver rinunciato, con missiva 5 dicembre 2016, a sollevare l’eccezione di prescrizione, __________ __________ SA ha preso posizione in data 27 marzo 2017, rifiutando il riconoscimento degli esborsi per mancanza di responsabilità a carico della cliente, richiamandosi al decreto di abbandono del Ministero pubblico e al fatto che il danno diretto fosse stato riconosciuto dalla Responsabilità Civile dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), precisando che a suo modo di vedere era data una colpa grave dei medici.
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Con e-mail del 13 aprile 2017 AO 1 ha ribadito la fondatezza delle proprie pretese, sottolineando come non fosse determinante l’esito della procedura penale per gli aspetti legati alla responsabilità civile, prescindendo l’art. 58 CO dalla necessità di dimostrare una colpa e rilevando come il secondo capoverso di tale norma consentisse alla proprietaria dell’immobile, e per essa al suo assicuratore RC, di rifarsi a loro volta sui medici, se ritenuti responsabili del danno alla salute.
Ottenuta l’autorizzazione ad agire ex art. 209 CPC, con petizione 19 febbraio 2018, AO 1 ha quindi convenuto AP 1 in giudizio di fronte alla Pretura della giurisdizione di __________ postulandone la condanna al risarcimento di fr. 447'116.65 oltre interessi al 5% dal 24 dicembre 2010. La rivendicazione è stata fondata sulla responsabilità della convenuta in qualità di proprietaria dell’immobile difettoso dal quale si è sprigionato il gas venefico e la composizione del danno è stata precisata in fr. 60'617.70 per costi di cura anticipati da __________ SA, fr. 278'309.95 per indennità giornaliere LAINF versate, fr. 25'200.- a titolo di indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI, 20% del guadagno assicurato al momento dell’infortunio) e fr. 69'888.- per rendita d’invalidità mensile (fr. 5'376.-) da aprile 2015 a maggio 2016, nonché fr. 13'101.- per spese peritali e valutazioni mediche.
Con risposta con chiamata in causa 5 luglio 2018, AP 1 si è opposta alle richieste dell’attrice postulandone la reiezione e chiedendo in via preliminare che la chiamata in causa dell’EOC venisse accolta con la richiesta che, pure preliminarmente, AP 1 fosse ammessa ad azionare l’EOC nell’ambito della presente procedura in caso di sua soccombenza e, nel merito, che l’EOC fosse condannato al pagamento, entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, di fr. 447'116.65 oltre accessori a favore di AP 1 qualora ella fosse stata condannata al pagamento di tale importo a AO 1. A sostegno di tali pretese essa ha eccepito l’irrilevanza dei difetti di costruzione e manutenzione rispetto alle colpe dei medici dell’EOC e ha contestato che la procedente avesse dimostrato che ogni prestazione da essa rivendicata in questa sede fosse legale e connessa con l’infortunio. Inoltre non sarebbe stato fatto alcun accertamento sulla progressione del salario di B__________ A__________, né sul guadagno residuo di fr. 48'000.-. Infine, le spese peritali non avrebbero potuto fare in ogni caso parte dell’importo soggetto a regresso in quanto sarebbero state a carico dell’assicuratore LAINF. In un simile contesto, la convenuta ha quindi ritenuto dati i presupposti per una chiamata in causa dell’EOC ai sensi dell’art. 81 CPC.
Con osservazioni 5 settembre 2016 l’EOC ha contestato la sua chiamata in causa e chiesto di respingerla siccome inammissibile, rilevando come essa difettasse del presupposto della connessione, ritenuto che l’azione giudiziaria era fondata sul diritto privato federale, mentre che l’Ente Ospedaliero rispondeva unicamente in applicazione di una legge specifica di diritto pubblico cantonale (la LResp). Inoltre in base all’art. 22 cpv. 1 LResp le azioni contro gli enti pubblici andavano proposte al foro della loro sede e in base all’art. 25 LResp la pretesa sarebbe addirittura stata perenta.
Il 13 settembre 2016 l’attrice ha presentato la sua replica, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e domande e producendo della documentazione (doc. V, W e X) a dimostrazione dei fondamenti delle indennità giornaliere, nonché indicando ulteriori prove a sostegno del danno.
In data 9 ottobre 2018 il Pretore ha emanato una disposizione ordinatoria con la quale ha respinto la domanda di chiamata in causa dell’EOC, considerata carente sia nella motivazione che in relazione al presupposto della connessione materiale.
La convenuta ha duplicato con allegato del 6 dicembre 2018, ribadendo di contestare l’importo di fr. 278'309.95 versato per indennità giornaliere poiché l’attrice non avrebbe sufficientemente provato che ogni prestazione fosse legale e connessa con l’infortunio e rivendicando l’applicazione del principio per il quale, sussistendo altri responsabili del danno (l’EOC) le avrebbe potuto essere richiesta solo la restituzione di quanto imputabile alla sua responsabilità e non la totalità delle prestazioni. Per contro, AP 1 non ha contestato né le spese di cura né l’IMI, mentre che per le spese peritali non ne ha confutato l’ammontare ma ha lasciato decidere al giudice se si applicassero alla fattispecie i “gentlemen’s agreements” in ambito assicurativo, in base ai quali, a sua detta, tali spese sarebbero state da accollare all’assicuratore. Infine ella ha pure contestato l’esistenza di un nesso causale poiché anche una corretta manutenzione dell’impianto non avrebbe impedito la realizzazione del danno (DTF 122 III 229) e perché il nesso di causalità sarebbe stato interrotto dalle colpe dei medici.
Esperita l’istruttoria di causa, le parti hanno preso definitivamente posizione con i rispettivi memoriali conclusivi: AO 1, con scritto 19 giugno 2020, con il quale ha corretto l’importo totale rivendicato in fr. 446'284.05 (fr. 59'785.10 + fr. 278'309.95 + fr. 25'200.- + fr. 69'888.- + fr. 13'101.-) e AP 1, con allegato 10 luglio 2020, con cui si è riconfermata nelle proprie allegazioni e domande.
Il Pretore, preso atto che non erano contestate le circostanze della fuoriuscita del monossido di carbonio dall’abitazione della convenuta e della difettosità dell’opera, ha riconosciuto come preponderante la responsabilità di AP 1 quale proprietaria dell’opera ai sensi dell’art. 58 CO, pur riconoscendo che anche ai medici dei due nosocomi che avevano visitato il paziente andava ascritta una colpa per la diagnosi non accurata, colpa comunque non interruttiva del nesso di causalità adeguata.
Accertata la responsabilità della convenuta, il primo giudice ha poi esaminato le varie componenti dell’importo rivendicato, concludendo per la fondatezza delle relative pretese, in parte riconosciute da ella stessa (costi sostenuti dall’assicurazione malattia di fr. 59'785.10 e pagamento dell’IMI di fr. 25'200.-).
Infine il Pretore ha respinto la richiesta di limitare, in caso di responsabilità solidale, l’importo ottenibile dal singolo colpevole, non essendovi la prova che il danno patito da B__________ A__________ fosse stato cagionato anche dai medici dell’EOC e/o della Clinica __________ __________.
Con risposta 4 gennaio 2021 AO 1 si è opposta al gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
Per quanto concerne i termini (art. 311 e 312 CPC), l’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 5 ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la relativa risposta inoltrata il 4 gennaio 2022 (art. 145 cpv. 1 CPC).
9.1. Il Pretore, come accennato, ha giudicato sufficientemente allegate e dimostrate le poste di danno per le quali l’attrice ha chiesto la rifusione.
Non essendo le voci relative ai costi di cura e all’IMI contestate, egli si è subito chinato su quella delle indennità giornaliere per complessivi fr. 278'309.95, mettendo in risalto come inizialmente AP 1 si era limitata a eccepire la mancata dimostrazione che ogni prestazione d’assicurazione rivendicata era legale e connessa con l’infortunio e a chiedere di limitare il risarcimento alla quota di danno corrispondente alla sua responsabilità, mentre che solo con le conclusioni, per la prima volta, ella aveva avanzato l’argomentazione per la quale un regresso avrebbe potuto essere riconosciuto solo applicando i parametri validi in ambito di responsabilità civile “come ad esempio il calcolo della perdita di guadagno fondato sul reddito netto e non lordo” e quella secondo cui la progressione salariale era una particolarità contemplata dalla LAINF (sentenza consid. 11.1 pag. 12) e postulato conseguentemente la reiezione della petizione poiché l’attrice non avrebbe sostanziato né dimostrato la perdita di guadagno permanente subita da B__________ A__________.
Ciò chiarito, il primo giudice ha giudicato degna di accoglimento l’intera pretesa di fr. 278'309.95, essendo l’erogazione delle prestazioni dimostrata dalle prove agli atti, che pure consentivano di determinare quali importi erano stati versati a quale beneficiario e in quale periodo. In particolare egli ha fatto perno sui conteggi doc. V, W e X e sulle dichiarazioni dei testi, in particolare S__________ W__________, nonché sul principio sancito dall’art. 15 LAINF che per il calcolo delle indennità giornaliere fa stato il guadagno assicurato, vale a dire l’ultimo salario riscosso dalla vittima prima dell’infortunio e, per la rendita, quello percepito nell’ultimo anno prima dell’infortunio (art. 15 cpv. 2 LAINF). In seguito egli ha confermato che in base all’art. 72 cpv. 1 LPGA la surrogazione dell’assicuratore è limitata all’ammontare delle “prestazioni legali” concesse sulla scorta di disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali e che nell’ambito di un’azione di regresso di principio non è possibile esaminare nuovamente se le prestazioni sono state erogate adeguatamente o meno (Zweit-Prüfung) , puntualizzando che la giurisprudenza citata dalla convenuta per contestarne l’ammontare (DTF 129 III 135) non era pertinente poiché riferita ad altra fattispecie.
Con riferimento alla rendita di invalidità di fr. 69'888.-, il primo giudice ha considerato provato e quantitativamente corretto il danno, fondandosi sui contenuti della decisione 1° luglio 2016 sulle rendite d’invalidità (doc. J) che confermava che B__________ A__________ era stato posto al beneficio di una rendita AI retroattivamente a decorrere dal 1° aprile 2015, e sulla deposizione di P__________ P__________, che aveva spiegato come il grado di invalidità riconosciuto era stato del 64%. Grazie alle dichiarazioni di S__________ W__________, egli ha poi respinto l’eccezione di carente accertamento della progressione del salario sollevata dalla convenuta, avendo il teste chiarito che in ambito LAINF faceva stato il salario lordo percepito al momento dell’infortunio, se del caso rincarato al momento dell’inizio dell’erogazione della rendita, e che quest’ultima viene concessa per tutta la vita, indipendentemente dal raggiungimento dell’età di pensionamento, così come che nel caso specifico il diritto alla rendita era stato riconosciuto fondandosi sulla perizia del Servizio Medico di Accertamento (SAM) e su quella del Centro Svizzero di Informazione Tossicologica, mentre che il calcolo era stato effettuato riferendosi al presumibile guadagno al 100% rincarato al 2015 e dedotto il guadagno effettivamente percepito nel 2015.
La richiesta di rifusione dei costi peritali di fr. 13'101.-, non contestati nell’ammontare dalla convenuta, è stata accolta dal Pretore poiché, oltre ad esserne stata dimostrata la necessità e la ragionevolezza, il rimando al “gentlemen’s agreement” in base al quale tali costi sarebbero sopportati dall’assicuratore LAINF non era stato reputato fondato, avendo esso valenza solo tra compagnie assicurative ma non quando a rispondere è chiamato in causa un privato come nella presente fattispecie.
Da ultima, la richiesta di applicazione dell’art. 51 CO e della relativa giurisprudenza, secondo cui un debitore solidale accanto ad altri responsabili del pregiudizio, non è tenuto a rispondere al di là di quanto è chiamato a risarcire sulla scorta della sua responsabilità (DTF 127 III 257 consid. 5a; STF 4A_431/2015 del 19 aprile 2016 consid. 5.1.1), è stata respinta non essendo stato dimostrato che il danno subito da B__________ A__________ era stato causato anche dai medici dei due nosocomi presso i quali era stato ricoverato. Oltre a non essere, il tema del coinvolgimento dei sanitari e della loro responsabilità, oggetto della presente procedura.
9.2. Per l’appellante, i ragionamenti del Pretore sarebbero errati. Innanzitutto, a suo dire, per esaminare il caso in discussione sarebbe necessario fare perno sul principio per il quale il responsabile civile non può trarre né vantaggi né svantaggi dal fatto che è chiamato a rispondere dall’assicuratore sociale in virtù della surrogazione prevista dall’art. 72 cpv. 1 LPGA invece che dal danneggiato.
Essendo la cessione legale (surrogazione) limitata verso l’alto dall’ammontare delle prestazioni legali erogate dall’attrice a favore di B__________ A__________ in connessione con l’infortunio, ma non costituendo queste un elemento del danno stesso, all’assicuratore LAINF che agisce quale cessionario legale del danneggiato non basterebbe allegare e provare gli importi delle prestazioni legali (nel concreto, delle indennità giornaliere e della rendita LAINF, IMI, spese di guarigione, spese di accertamento) erogate al danneggiato per ottenerne il risarcimento.
In concreto, l’attrice avrebbe quindi dovuto allegare e provare il danno concretamente subito da B__________ A__________ per perdita di guadagno e, solo in seconda battuta, avrebbe dovuto provare che la pretesa risarcitoria fatta valere in via di regresso non sarebbe stata superiore all’ammontare delle prestazioni congruenti da essa erogate al danneggiato in base alla LAINF. Prove che invece non sussisterebbero nella fattispecie: la documentazione prodotta attesterebbe unicamente le prestazioni LAINF erogate e le testimonianze di P__________ P__________ e B__________ W__________ non apporterebbero elementi utili all’accertamento del danno civilistico subito, confermando solo il contenuto dei documenti con qualche precisazione sulle modalità di calcolo.
La decisione impugnata difetterebbe di conseguenza di ogni accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del calcolo del danno per perdita di guadagno ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CO, corrispondente alla differenza tra il guadagno che il leso è in grado di realizzare da invalido e il guadagno ipotetico che avrebbe potuto ottenere senza lesione. Il ricorso a dati statistici applicato usualmente nell’ambito delle assicurazioni sociali (AI e LAINF) non sarebbe ammissibile in materia di responsabilità civile, così che il danneggiato (o la cessionaria) avrebbe l’onere di allegare e provare le circostanze concrete che consentono di determinare il salario ipotetico della vittima da sana.
Inoltre, considerato che secondo costante giurisprudenza fa stato il salario netto, i conteggi prodotti dall’attrice in merito alle indennità giornaliere e alla rendita per invalidità non potrebbero fare testo poiché si baserebbero sul salario lordo. Il ragionamento del Pretore per il quale è corretto il calcolo dell’indennità giornaliera partendo dal salario lordo percepito dal danneggiato all’epoca dell’infortunio sarebbe per AP 1 finanche condivisibile, ma non utile nel concreto, essendo in discussione la quantificazione del danno civilistico per la perdita di guadagno, non il calcolo dell’indennità giornaliera LAINF.
In aggiunta, la LAINF calcolerebbe le prestazioni sulla base di dati statistici, riconoscendo una progressione salariale su base statistica contemplata dall’art. 24 cpv. 2 OAINF, approccio che il Tribunale federale avrebbe avversato nel contesto civilistico (STF 4A_6/2019 del 19 settembre 2019 consid. 5.2). In tale ambito si potrebbe tenere conto di una progressione individuale del reddito solo ove essa fosse effettivamente attesa nel caso concreto; l’onere di allegazione e della prova delle circostanze in tal senso incomberebbe al danneggiato (DTF 131 III 360, 363).
Il querelato giudizio difetterebbe poi di accertamenti sulla capacità concreta di guadagno da inabile del leso e sull’esistenza di un torto morale, nemmeno menzionato, così come non lo era stato nelle memorie di causa dell’attrice.
Pure a torto il Pretore avrebbe ritenuto che nell’ambito di un’azione di regresso non si possa procedere a un riesame dell’adeguatezza delle prestazioni erogate. Il suo giudizio sarebbe stato viziato da un malinteso di fondo poiché se da un lato è vero che nella fattispecie non è contestato che le prestazioni fornite dall’attrice siano conformi alla legge, dall’altro andrebbe tenuto presente che esse costituiscono al limite l’ammontare massimo della surrogazione, ma nulla attesterebbero circa la conformità delle prestazioni e soprattutto in merito all’esistenza di una corrispondente posta di danno civilistica. Si tratterebbe di due presupposti che avrebbero dovuto essere trattati distintamente e non sovrapposti come fatto dal Pretore.
Infine, la produzione del plico di fatture doc. H non supplirebbe la carente allegazione della posta di danno per spese di cura, tanto più che da essa nemmeno sarebbe sempre possibile capire la natura del trattamento, chi lo ha eseguito e il nesso di causalità rispetto all’intossicazione da monossido di carbonio. Neppure sarebbe vero che la convenuta non ha contestato il danno: essa avrebbe semplicemente preso atto del fatto che l’attrice aveva rimborsato gli importi in questione all’assicurazione malattia, cosa che ancora non significherebbe il riconoscimento di queste spese di cura come posta risarcibile ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CO. Lo stesso varrebbe per le fatture di cui al doc. L relative alle spese di accertamento del danno.
Mancando la prova del danno, la petizione non potrebbe che essere respinta.
9.3. Le critiche che precedono sono in gran parte tardive e quindi irricevibili, non essendo state avanzate con gli allegati introduttivi (art. 229 CPC) o, addirittura, contraddicendo quanto riconosciuto nelle conclusioni.
In effetti, sulla questione del principio generale di dimostrazione del danno in base ai criteri della responsabilità civile e del rapporto con la surrogazione prevista dall’art. 72 LPGA, la convenuta nella risposta del 5 luglio 2018 ha unicamente rilevato come “secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 III 79 consid. 12.3.2) spetta all’attrice comprovare che ogni prestazione d’assicurazione rivendicata in questa sede sia legale e connessa con l’infortunio, dunque soggetta a regresso” (pto ad 3.2, pag. 11). Con la duplica ha poi puntualizzato che la produzione in causa dei soli conteggi delle varie prestazioni d’indennità giornaliere versate non era sufficiente a provare con il grado richiesto che le prestazioni erano legali e connesse con l’infortunio: sarebbero state necessarie altre prove documentali e più precise dalle quali evincere la natura delle prestazioni erogate e la loro connessione con l'infortunio, precisando “non è in effetti più possibile per l’assicuratore contro gli infortuni (…) chiedere ad un responsabile o asserito tale l’ammontare di tutte le prestazioni erogate qualora vi siano altri responsabili nei confronti della vittima: al responsabile o asserito tale che si decide di azionare in causa può essere chiesta unicamente la restituzione di quanto connesso con la sua responsabilità e non la totalità delle prestazioni” (pto ad 3 pag. 4).
Con tali allegati la convenuta si è quindi limitata a contestare l’esistenza della prova di un legame tra le prestazioni per le quali era stato chiesto l’indennizzo e l’infortunio, ma non il loro ammontare, che va quindi considerato ammesso.
Chinandosi poi sulle singole poste così come dettagliate al pto n. 3 della petizione, AP 1 ha, sia nella risposta che nella duplica, esplicitamente dichiarato di non contestare i costi di cura quantificati in fr. 60'617.70 “in quanto compiutamente documentati” (duplica pto ad 3 pag. 3), né l’importo di fr. 25'200.- per indennità per menomazione dell’integrità (ibidem, pag. 5), e di contestare l’importo delle indennità giornaliere perché l’attrice non avrebbe provato sufficientemente che ogni prestazione era legale e connessa con l’infortunio, così come di contestare quello della rendita per l’assenza di accertamenti sulla progressione del salario e per stabilire il guadagno residuo di fr. 48'000.-, nonché di non contestare l’ammontare delle spese peritali ma di lasciare al giudice la decisione se i gentlemen’s agreement in ambito assicurativo si applichino anche al caso concreto.
Le obiezioni circa la mancata allegazione e prova dell’entità del danno subito da B__________ A__________ per perdita di guadagno sono pertanto irricevibili, così come lo sono quelle relative all’asserto mancato esame dell’esistenza del danno (e dei suoi elementi) e del suo ammontare secondo i criteri della responsabilità ai sensi del CO, rispettivamente sulla quantificazione di un’eventuale pretesa del danneggiato per torto morale (che la stessa appellante ammette, al § 31 pag. 10, essere pacificamente congruente all’IMI).
9.4. Le contestazioni sollevate per l’asserita assenza della prova della legalità delle prestazioni e della loro connessione con l’infortunio, risultano non essere più attuali, visto che con l’appello la convenuta ha esplicitamente dichiarato che “non contesta che le prestazioni LAINF erogate dall’attrice siano di per sé conformi alla legge” (§ 33 pag. 10).
9.5. Criticando il fatto che la produzione del doc. L non supplirebbe alla carente dimostrazione del danno in merito ai costi peritali, l’appellante non si confronta in alcun modo con la sentenza di prime cure e nemmeno spiega perché la produzione di un plico di fatture per le quali è stato chiesto il risarcimento non potrebbe essere prova sufficiente dell’entità di tali costi. In tal senso l’appello è irricevibile per motivazione lacunosa (art. 311 CPC).
Così facendo, ossia concentrando le proprie attenzioni solo sulla prova del danno, essa ora non biasima più, come fatto in precedenza, il principio in base al quale tali costi possano essere addossati al responsabile del danno.
9.6. Le censure alla rilevanza del doc. H per la prova dei costi di cura, a prescindere dal fatto che come visto gli stessi non sono stati validamente contestati, si limitano all’esposizione della propria visione in merito, senza confrontarsi con la posizione pretorile e senza spiegare con la dovuta diligenza e precisione dove tali documenti sarebbero lacunosi o dubbi e perché. La genericità delle obiezioni rende anch’esse irricevibili.
9.7. Producendo la decisione 1° luglio 2016 sulle prestazioni d’invalidità doc. J, AO 1 ha fornito non solo gli elementi utilizzati per i suoi calcoli ma nel contempo anche quelli necessari per il calcolo del danno per la perdita di guadagno in base alle norme sulla responsabilità, vale a dire il salario percepito dalla vittima al momento dell’incidente (fr. 130'000.-), il salario dopo il rientro al lavoro, possibile solo nella misura del 30% per il danno permanente alla salute patito (fr. 4'000.- al mese per annuali fr. 48'000.-), la percentuale d’incapacità lavorativa permanente (70%) e la perdita economica salariale risultatane (fr. 87'015.-), che hanno consentito di giungere alla quantificazione del grado di invalidità (64%), del guadagno annuo massimo assicurato LAINF (fr. 126'000.-) e della rendita d’invalidità in fr. 64'512.- annuali.
Il doc. V ha fornito gli estremi per il calcolo delle indennità giornaliere, partendo da una base di fr. 276.15. Da esso risulta come tali indennità non hanno superato mai i limiti del salario non percepito dal B__________ A__________ a causa del sinistro. In effetti, come risulta dal doc. X, l’importo di fr. 276.15 è stato calcolato partendo dal salario massimo assicurato di fr. 126'000.- diviso per 365 giorni.
Con il doc. W sono poi stati forniti gli elementi per gli ulteriori calcoli, in particolare i dettagli sui periodi in cui l’incapacità lavorativa è stata totale e quelli in cui essa si è assestata al 70%.
Sebbene sia corretto che in ambito civilistico sia determinante il salario netto (DTF 129 III 135 consid. 2.2), che risulta dai certificati di salario di cui al doc. VI, è altrettanto vero che le rendite versate da AO 1, corrispondendo all’80’% del salario calcolato su fr. 126'000.-, sono sempre state abbondantemente al di sotto del danno patito per tale posizione.
Che le indennità giornaliere e la rendita LAINF siano state inferiori al danno patito è d’altronde corroborato dal fatto che B__________ A__________ abbia potuto beneficiare di un ulteriore risarcimento da parte degli assicuratori RC dei sanitari e della convenuta.
AO 1, quindi, ha allegato i fatti alla base delle proprie decisioni e utili per il calcolo civilistico del danno, così come li ha debitamente provati (con la documentazione prodotta, quella richiamata, i testimoni e le perizie).
Pertanto è a giusta ragione che il primo giudice ha giudicato dimostrato e indennizzabile il danno fatto valere dall’attrice.
10.1. Sulla questione il Pretore ha richiamato la presa di posizione del perito giudiziario dr. F__________ V__________ (doc. 6-6 e doc. XI, AI 218 e 240) che ha confermato che la causa delle lesioni permanenti subite da B__________ A__________ era l’intossicazione da monossido di carbonio dovuta al malfunzionamento della caldaia dell’appartamento della convenuta responsabile della fuoriuscita del gas letifero e al misconoscimento dell’intossicazione da parte dei sanitari, che aveva impedito la reversibilità dei danni ormai permanenti. Ciò posto, fondandosi sull’accertamento peritale per il quale la diagnosi poteva essere fatta più precocemente e tale tempistica avrebbe consentito di curare adeguatamente e per tempo il paziente così come di bonificare l’ambiente dell’appartamento eliminando la fonte di monossido di carbonio, evitando di conseguenza le lesioni permanenti alla salute, di modo che si configurava una responsabilità professionale medica a carico dei sanitari dei due nosocomi (AI 218 pag. 72), il Pretore ha giudicato che anche ammettendo una simile concolpa dei medici che hanno visitato B__________ A__________ in occasione dei suoi ricoveri nel mese di dicembre 2010, essa non era certamente atta a interrompere il nesso di causalità adeguata tra i problemi di salute e la causa principale del danno, la fuoriuscita di monossido di carbonio (sentenza consid. 8 pag. 10).
10.2. A mente dell’appellante, accertando che anche qualora il comportamento colposo dei medici dovesse essere ammesso alla luce delle chiare risultanze peritali, tale concolpa non sarebbe certamente stata atta a interrompere il nesso di causalità tra la fuoriuscita del monossido di carbonio dalla canna fumaria e il danno alla salute subito da B__________ A__________, il Pretore non avrebbe debitamente considerato tutte le circostanze rilevanti ai fini della causalità adeguata.
Per la valutazione del nesso di causalità non sarebbe la prevedibilità soggettiva a essere decisiva, ma il pronostico retrospettivo oggettivo. In particolare il giudice potrebbe ammettere la causalità adeguata anche con riferimento a delle conseguenze che appaiono del tutto straordinarie o rare agli occhi del profano, in presenza di una prova peritale che concluda per la loro ordinarietà rispetto alla causa posta in essere dal responsabile.
È opinione di AP 1 che, mentre può essere prevedibile che una fuoriuscita di monossido di carbonio dalla propria canna fumaria possa propagarsi nei vani della propria abitazione e intossicare persone ivi presenti, non lo sarebbe per contro lo scenario della penetrazione del monossido di carbonio dalla propria canna fumaria attraverso i muri di due abitazioni, poiché del tutto straordinario e inverosimile. La singolarità dell’accaduto troverebbe conferma nella perizia privata del prof. med. S__________ B__________, che ha sostenuto che l’assenza di una possibile fonte di monossido di carbonio quali stufe, camino in uso, scaldabagno a gas, all’interno dei locali in cui il paziente si trovava, escludeva in pratica la possibilità che egli avesse un’intossicazione da monossido di carbonio e che ha sostenuto che in Svizzera una simile intossicazione è evento molto raro. Avrebbe dovuto essere compito dell’attrice, alla luce degli elementi emersi dal procedimento penale, corroboranti l’imprevedibilità soggettiva del decorso causale e dell’evento dal punto di vista della convenuta, allegare e provare che una simile conseguenza non sarebbe stata straordinaria da un punto di vista oggettivo-retrospettivo. Le perizie agli atti avrebbero trattato la difettosità costruttiva e manutentiva dell’opera (canna fumaria) ma non la tematica della straordinarietà dell’infiltrazione del monossido di carbonio da una casa all’altra.
Inoltre il Pretore avrebbe erroneamente escluso un’interruzione del nesso di causalità adeguata a seguito del comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura B__________ A__________. In realtà, sia lui che la compagna poi deceduta, erano stati ripetutamente ricoverati e presi a carico dai medici della Clinica __________ __________ e soprattutto dell’Ospedale __________ __________ di __________ senza che nessuno di essi avesse mai diagnosticato, nonostante i chiari valori della carbossiemoglobina lo imponessero, un’intossicazione da monossido di carbonio. Essi avrebbero così commesso un’estrema e ingiustificabile negligenza che avrebbe relegato in secondo piano un’eventuale responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 58 CO: sarebbe stata l’imperizia dei medici la causa principale del danno. La dimostrazione che così sarebbe, si troverebbe nella liquidazione del risarcimento dei danni a favore degli eredi della defunta P__________ S__________ __________ e di B__________ A__________, nella quale l’assicuratore RC dell’Ente ospedaliero si sarebbe assunto il 90% dell’onere, mentre quello RC immobili della convenuta il 10%. Tale circostanza sarebbe stata debitamente allegata nella risposta e non contestata nella replica, sicché andrebbe ritenuta ammessa e acquisita, mentre il Pretore nemmeno l’avrebbe considerata nel suo ragionamento. La responsabilità dei terzi sarebbe quindi largamente prevalente.
10.3. L’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra l’immissione di monossido di carbonio dall’abitazione della convenuta, ossia che esso sia stato la conditio sine qua non per l’insorgere del danno, non è in discussione, non essendo tra l’altro nemmeno necessario che ne sia l’unica causa (DTF 143 III 242 consid. 3.7).
Un rapporto di causalità è adeguato se, secondo il corso ordinario delle cose e la comune esperienza di vita, l’atto o l’omissione in oggetto è in grado di dare origine a un risultato come quello che si è prodotto (DTF 143 III 242 consid. 3.7), cosa che nella fattispecie nemmeno è controversa.
Il rapporto di causalità adeguato si interrompe se a una causa adeguata in sé a provocare il danno se ne aggiunge un'altra che possiede un grado di efficienza talmente elevato che la prima appare giuridicamente irrilevante (DTF 116 II 519 consid. 4b pag. 524). L'altra causa può consistere in una grave colpa della vittima o di terzi.
Il comportamento del danneggiato o di un terzo non è di norma in grado di interrompere l'adeguato nesso causale tra il danno e il comportamento del primo responsabile; nemmeno se la colpa del danneggiato o del terzo è superiore alla sua (DTF 112 II 141 consid. 3a; STF 4A_230/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.4). Anche se altre cause si verificano in aggiunta alla prima causa e la relegano in secondo piano, essa rimane adeguatamente causale finché è ancora da considerarsi significativa nel contesto dell'evento, purché una causa aggiuntiva non sia così al di fuori del normale corso degli eventi, talmente eccezionale o straordinaria da non essere prevedibile (DTF 116 II 519 consid. 4b; 102 II 366; STF 4A_741/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 4.2). L’imprevedibilità di un atto concorrente non è in sé sufficiente a interrompere il rapporto di causalità adeguata; affinché ciò avvenga è necessario che questo atto ricopra un’importanza tale da imporsi come la causa più probabile e più immediata dell’evento all’origine del danno, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a cagionarlo, in particolare il comportamento rimproverato al danneggiato (DTF 133 V 14 consid. 10.2; STF 4A_66/2010 del 27 maggio 2010 consid. 2.3). In altri termini, è l'intensità dei rapporti causali a essere determinante: se uno di essi risulta essere così intenso da sopprimere l'altro e da farlo apparire giuridicamente irrilevante, si verifica l’interruzione del nesso causale adeguato (DTF 130 III 182 consid. 5.4; 4A_342/2020 del 29 giugno 2021 consid. 7.1.2).
10.4. In casu, la tesi della straordinarietà dell’infiltrazione del monossido di carbonio da un’abitazione all’altra è stata proposta per la prima volta solo con l’appello, per cui essa è tardiva e inammissibile ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC.
Ciò detto, nel merito l’appellante non può in ogni modo essere seguita poiché se, come ella ammette, la propagazione di gas letale attraverso la canna fumaria è prevedibile nella propria abitazione, essa non spiega perché non lo sarebbe lo scenario della penetrazione attraverso i muri delle due case in questione, limitandosi alla mera asserzione. In particolare non chiarisce perché, trattandosi di infiltrazioni di gas che notoriamente passano attraverso pertugi di dimensioni minime, avrebbe dovuto apparire impensabile il passaggio tra due stabili contigui che formano un unico immobile e che, per di più, non sono di recente costruzione.
10.5. Le negligenze commesse dai sanitari sono indiscutibili e finanche rilevanti: una tempestiva diagnosi dell’avvelenamento da monossido di carbonio avrebbe verosimilmente consentito di evitare o ridurre il danno alla salute della vittima, come riconosciuto anche dal Pretore.
Ciononostante, il loro errore professionale non ha forza tale da fare apparire irrilevante ai sensi della citata giurisprudenza la dispersione del gas mortale, indiscutibilmente causa principale dei danni neurologici permanenti patiti da B__________ A__________. La conclusione del primo giudice è dunque corretta.
Un’errata diagnosi non è un evento così straordinario e imprevedibile, soprattutto in una situazione come quella che ci occupa, nella quale la fonte delle esalazioni era celata, come confermato dal fatto che sono stati vari i medici che non sono riusciti a individuare la causa dei malesseri dei due malcapitati.
Inoltre non va sottaciuto quanto già scritto dal Procuratore pubblico nel suo decreto d’abbandono del 22 marzo 2016 (doc. G pag. 25) e meglio che anche qualora i medici avessero rettamente preso atto dell’esistenza di avvelenamenti da monossido di carbonio, sarebbe stato difficile pretendere da essi di risalire alla causa dell’inalazione del gas poiché i due conviventi si sono sempre recati separatamente e in momenti diversi ai Pronto soccorso e, soprattutto, perché la loro abitazione era riscaldata da un impianto elettrico e il camino era da tempo inutilizzato, tanto che era stata necessaria una valutazione tecnica per appurare da dove era provenuto il monossido di carbonio. In rapporto a questa conclusione la seconda parte della perizia medico legale del dr. F__________ V__________ citata nella sentenza impugnata (consid. 8 pag. 10), con cui è stato sostenuto che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di bonificare l’appartamento eliminando la fonte di monossido di carbonio, appare alquanto teorica e poco realistica.
In definitiva, a giusta ragione, il Pretore ha ritenuto che la fuoriuscita del monossido di carbonio dalla canna fumaria dell’abitazione della convenuta è da considerarsi la causa principale del danno. L’appello, non avendo apportato motivazioni sufficientemente valide per nemmeno ipotizzare di discostarsi da una simile conclusione, deve quindi essere rigettato.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 446'284.05, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Le spese processuali d’appello, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 18’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 12’000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide: 1. L'appello 3 novembre 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 18’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte fr. 12'000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).