Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.06.2022 12.2021.160

con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna della convenuta alla riparazione del pavimento in parquet dell’appartamento n. 3 di cui al fondo base part. n. __________ RFP di __________ e, in via subordinata, al pagamento di fr. 27'202.60;

domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che ha denunciato in lite la ditta A__________ __________ Srl, la quale a sua volta ha denunciato in lite la società T__________ Srl;

richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 22 settembre 2021, accogliendo la petizione con conseguente condanna della convenuta alla sostituzione del pavimento in parquet posato nell’appartamento menzionato;

appellante la convenuta con appello 25 ottobre 2021 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile la petizione e, in via subordinata, di respingerla nel merito, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 7 dicembre 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

preso atto che le intervenute in lite non hanno inoltrato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con contratto 16 luglio 2014 AO 1, a quel tempo proprietaria della part. n. __________ RFP di __________, ha sottoscritto un contratto d’appalto con AP 1, avente per oggetto le opere da impresario costruttore relative all’edificazione di un condominio denominato “Residenza __________” sul fondo menzionato (doc. 2).

B. Il 18 ottobre 2016 AP 1 ha emesso a carico di AO 1 due distinte fatture concernenti la fornitura di parquet da posare nell’appartamento n. 3 della menzionata residenza (doc. B). Il lavoro è stato eseguito dall’artigiano __________ St__________, il quale ha fatturato il relativo costo a AO 1 (doc. C).

C. Al termine dell’edificazione, nel corso del mese di dicembre 2016, AO 1 ha ceduto l’appartamento n. 3 della predetta residenza a __________ D__________ (doc. A). Quest’ultimo, con messaggio di posta elettronica 8 febbraio 2017, ha sollecitato a AO 1 e a AP 1, tra l’altro, la sistemazione dei problemi emersi al parquet del soggiorno, da lui già segnalati verbalmente (doc. O). Nel corso del mese di febbraio 2017 è stato quindi esperito un sopralluogo con la ditta A__________ __________ Srl, fornitrice del parquet, al fine di verificare le cause e l’entità del problema (doc. D e 5). Al riguardo è stata pure interpellate la ditta produttrice T__________ Srl, la quale con scritto 7 marzo 2017 ha asserito che il problema al parquet fosse da ricondurre a valori di umidità non conformi all’interno dell’appartamento e non alla qualità del prodotto (doc. 5).

D. Tra il mese di aprile e di settembre 2017 con diversi invii raccomandati AP 1 ha intimato alla ditta fornitrice A__________ __________ Srl di provvedere “al risanamento e all’eliminazione dei difetti riscontrati”, il problema al parquet essendo imputabile al materiale fornito (doc. Q - T).

E. Con scritto 4 gennaio 2018 __________ D__________ ha comunicato a AO 1 che la situazione si era nel frattempo aggravata (doc. D). La ditta fornitrice A__________ __________ Srl con scritto 9 aprile 2018 ha comunicato a AP 1 di non ritenersi responsabile per il difetto riscontrato nel parquet, lo stesso essendo da ricondurre a un insufficiente grado di umidità all’interno dell’appartamento, come già sostenuto dalla ditta produttrice (doc. E). Gli ulteriori scambi di corrispondenza e i successivi sopralluoghi tra le diverse parti coinvolte non hanno permesso di risolvere la questione bonalmente (doc. 6, 9).

F. Con petizione 22 luglio 2020 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. H), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio – Sud, per ottenere la sua condanna alla riparazione del pavimento in parquet dell’appartamento n. 3 di cui al fondo base part. n. __________ RFP di __________ di proprietà di __________ D__________ e, in via subordinata, al pagamento di fr. 27'202.60. L’attrice ha in particolare allegato che la convenuta si è occupata dell’edificazione della “Residenza ” mentre la direzione lavori è stata assunta dalla società __________ C SA. Entrambe le società sarebbero riconducibili a __________ S__________. A suo dire, la convenuta le avrebbe pure fornito il parquet e avrebbe incaricato __________ St__________ della posa del menzionato materiale nell’appartamento n. 3, di modo che in virtù del contratto d’appalto venuto in essere essa sarebbe responsabile del difetto imputabile a un errore di posa.

G. Con risposta 24 settembre 2020 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, contestando la venuta in essere di un contratto di appalto inerente alla fornitura e alla posa del parquet. Essa ha altresì sollevato l’eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere in causa e, premesso che l’attrice era venuta meno al proprio onere di allegazione, ha contestato l’esistenza di una valida e tempestiva notifica dei difetti.

H. Esperita l’istruttoria di causa nell’ambito della quale A__________ __________ Srl e T__________ Srl sono intervenute in lite e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, in cui la convenuta ha sollevato pure l’eccezione di carente legittimazione attiva, il Pretore, con sentenza 22 settembre 2021 qui impugnata, ha accolto la petizione e condannato AP 1 a sostituire il pavimento in parquet posato nell’appartamento n. 3 dell’edificio sito sul fondo part. __________ RFP __________, ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 5'500.- e le spese di conciliazione di fr. 400.- a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'500.- a titolo di ripetibili.

I. Con appello 25 ottobre 2021 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile la petizione e, in via subordinata, di respingerla nel merito, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.

Con risposta 7 dicembre 2021 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello, mentre le intervenute in lite non hanno inoltrato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la querelata sentenza 22 settembre 2021 è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 25 ottobre 2021, tenuto conto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

  1. Nell’impugnata decisione il Pretore, in sintesi, ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, considerato che l’istruttoria aveva permesso di accertare come tra le parti fosse effettivamente stato concluso un contratto d’appalto avente per oggetto la fornitura e la posa del pavimento in parquet nell’appartamento n. 3 della “Residenza ” e ciò in quanto la convenuta si era occupata di acquistare il relativo materiale e di subappaltarne poi la posa all’artigiano __________ St. In via abbondanziale il primo giudice ha altresì rilevato che in ogni caso la legittimazione passiva della convenuta era data pure in forza delle norme in materia di compravendita, ritenuto che essa aveva esplicitamente ammesso di avere acquistato il parquet presso la società A__________ __________ Srl e di averlo rivenduto all’attrice. Ritenuta l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (di appalto o di compravendita), il primo giudice ha altresì respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse degno di protezione, il passaggio di proprietà dell’appartamento n. 3 a __________ D__________ nulla mutando al riguardo. Considerato che l’attrice aveva incoato la procedura nel termine di cinque anni dalla fine dei lavori e dalla consegna dell’opera, avvenuta nel mese di ottobre 2016, il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione. Egli, rilevato che l’attrice aveva adempiuto al suo onere di allegazione e specificazione, sulla base della perizia giudiziaria ha accertato la difettosità del parquet e ritenuto valida e tempestiva la notifica del difetto. In via abbondanziale il primo giudice ha altresì considerato abusiva la censura di tardiva notifica sollevata dalla convenuta in causa, posto che precedentemente aveva chiesto sia alla ditta fornitrice sia al proprio subappaltatore di intervenire per riparare il difetto dell’opera senza mai sollevare la tematica dell’intempestività della notifica. Sulla base della perizia giudiziaria ha infine concluso che solo la sostituzione totale della pavimentazione avrebbe risolto la problematica, accogliendo pertanto la domanda principale dell’attrice e condannando la convenuta alla sostituzione del parquet.

  2. L’appellante censura innanzitutto la venuta in essere di un contratto d’appalto avente per oggetto la posa del parquet nell’appartamento n. 3 poi divenuto di proprietà di __________ D__________.

3.1 Il Pretore ha dapprima rilevato come l’istruttoria aveva confermato la circostanza, non litigiosa, secondo cui la convenuta si era occupata della fornitura del parquet. In merito alla posa del parquet egli, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato che la fattura, anche se intestata a AO 1 c/o __________ C__________ SA, era stata inviata a AP 1 e saldata per mezzo del conto costruzioni, sul quale l’attrice e __________ S__________ avevano firma congiunta. In relazione al conferimento dell’incarico all’artigiano __________ St__________ il Pretore, sulla base delle dichiarazioni di quest’ultimo e del teste __________ D__________, che confermavano quelle rilasciate dall’attrice nel suo interrogatorio, ha ritenuto che fosse stata la convenuta a incaricare l’artigiano della posa del parquet, concludendo che la stessa si era occupata sia di acquistare il materiale sia di subappaltarne la posa all’artigiano.

3.2 In questa sede l’appellante, rimproverando al Pretore un errato accertamento dei fatti e un errato apprezzamento delle prove, ribadisce di essersi occupata unicamente della fornitura del materiale, contestando di avere incaricato l’artigiano della posa del parquet. Al riguardo la convenuta si limita a ritenere prive d’importanza le dichiarazioni dei testi e dell’attrice, proponendo una soggettiva e personale interpretazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare per quali ragioni non sarebbe condivisibile il diverso accertamento pretorile, di modo che la censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La versione dell’appellante è ad ogni modo chiaramente smentita dalle risultanze istruttorie, da cui emerge come l’incarico a __________ St__________ di eseguire la posa del parquet sia stato impartito da __________ S__________ (teste __________ St__________ verbale 1° febbraio 2021, pag. 2: “Per la posa di questi pavimenti io sono stato contattato da __________ S__________ di AP 1. … In seguito mi sono recato sul cantiere con S__________ che mi ha mostrato i locali dove eseguire il lavoro e mi ha indicato che il materiale da posare lo avrebbe fornito lui. Io dovevo occuparmi di fornire la colla e posare il materiale”; interrogatorio AO 1, verbale 1° marzo 2021, pag. 6 e 7: “Io non conoscevo St__________, il quale è stato incaricato della posa del parquet di D__________ da __________ S__________. __________ S__________ aveva incaricato St__________ anche della posa del parquet P__________. Di norma gli artigiani li interpellava lui e li istruiva lui” …. “L’incarico a St__________ lo aveva dato S__________”; teste __________ D__________, verbale 1° marzo 2021, pag. 2, secondo cui la convenuta “ha gestito tutta la questione del parquet” ed era per lui “punto di riferimento per tutto quello che riguardava l’appartamento”). A fronte di tali convergenti dichiarazioni, la sola circostanza che la fattura è stata intestata a AO 1 è lungi dallo smentire quanto accertato dal Pretore, tanto più che l’indirizzo indicato era quello della ditta __________ C__________ SA, riconducibile a __________ S__________ (doc. L) e che essa è stata inviata a AP 1 (doc. C, teste __________ St__________, verbale 1° febbraio 2021, pag. 2).

3.3 L’appellante rileva poi che in concreto non vi sarebbe alcuna prova in merito a un accordo sulla remunerazione, elemento essenziale per poter ammettere la venuta in essere di un contratto di appalto.

3.3.1 Affinché si possa ammettere la venuta in essere di un contratto d’appalto (art. 363 CO) occorre, oltre beninteso all’accordo tra le parti sull’opera da eseguire, che esse si siano pure accordate sul principio dell’onerosità della prestazione da fornire (Zindel/Schott, Basler Kommentar, 7ª ed., n. 4 segg. ad art. 363 CO; Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ª ed., n. 3 segg. ad art. 363 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 6ª ed., n. 7 e 380 segg.; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 3618; DTF 122 III 10 consid. 3, 127 III 519 consid. 2b).

L’onerosità può ovviamente essere pattuita anche in modo tacito. Ciò è segnatamente il caso laddove dalle circostanze si possa dedurre - ciò che costituisce una semplice presunzione naturale, che può così essere invalidata dalla controparte fornendo la prova contraria del fatto che essa fa presumere (TF 5 febbraio 2015 4A_435/2014 consid. 5.1) - che l’effettuazione di una tale prestazione possa abitualmente essere attesa solo dietro remunerazione, ad esempio laddove l’appaltatore agisca nell’ambito dell’esercizio della sua attività commerciale o della sua professione (Zindel/Schott, op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO; Gauch, op. cit., n. 111b seg.; TF 9 novembre 2005 4C.261/2005 consid. 2.1, 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1), specie poi se si tratta di una prestazione di una certa entità (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3964; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1). Nel caso in cui una parte contesta l'esistenza di un contratto d’appalto con l'argomentazione che le parti non si sono accordate sul carattere oneroso, l'onere della prova del raggiungimento di un accordo (almeno tacito) spetta alla parte che rivendica la conclusione del contratto (Gauch, op. cit., n. 115 e 381a).

3.3.2 In concreto è pacifica l’esistenza di un contratto di appalto tra le parti avente per oggetto le opere da impresario costruttore concernenti l’edificazione della “Residenza ” (doc. 2). L’appellante ha inoltre sempre dato atto di avere acquistato il parquet in proprio nome e di averlo rivenduto a AO 1. Come già evidenziato al considerando 3.2, dalle testimonianze di __________ D e __________ St__________ nonché dall’interrogatorio dell’attrice è emerso che la convenuta non si è limitata a eseguire le opere di impresario costruttore di cui al doc. 2. Essa, per il tramite di __________ S__________, si è pure occupata di fornire il parquet per due appartamenti, di coordinare i vari artigiani (come ammesso dallo stesso, vedi verbale 1° marzo 2021, pag. 5) e di gestire “la parte finanziaria” (interrogatorio AO 1, verbale 1° marzo 2021, pag. 6, da cui emerge che __________ S__________ “gestiva tutto lui (fatture, rogiti, contratti, ecc.). Io non ero in possesso di alcun documento. Egli gestiva pure la corrispondenza del cantiere e la parte finanziaria. Io firmavo degli ordini di bonifico in bianco”). A seguito della difettosità del parquet è sempre la convenuta che ha segnalato la problematica alla ditta fornitrice e che ha intrattenuto in proprio nome la corrispondenza (doc. Q – T), svolgendo pertanto le attività menzionate a titolo professionale e smentendo la tesi da lei sostenuta di essersi limitata a indicare il nominativo dell’artigiano. Del resto dall’istruttoria non emerge alcun elemento oggettivo (nemmeno indicato dall’appellante) da cui poter desumere che le predette prestazioni siano state eseguite a titolo personale e gratuito dall’amministratore unico della convenuta __________ S__________. Nulla muta al riguardo il fatto che agli atti non risulti alcun pagamento a titolo di retribuzione per tali attività, le circostanze che giustificano l’applicazione della presunzione di onerosità essendo in concreto dimostrate.

3.4 Ne discende che a giusta ragione il Pretore ha concluso per l’esistenza di un contratto di appalto avente per oggetto la fornitura e la posa del pavimento in parquet nell’appartamento n. 3 della “Residenza ”, la convenuta essendosi occupata di acquistare il relativo materiale e di subappaltarne poi la posa all’artigiano __________ St, di modo che le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e attiva riproposte in questa sede a causa dell’assenza di un valido contratto di appalto devono essere respinte.

3.5 Comunque sia, si volesse anche seguire la tesi della convenuta secondo cui tra le parti non sarebbe venuto in essere un contratto di appalto per la posa del parquet ma solo un contratto di compravendita per la sua fornitura, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Per tale eventualità il Pretore ha accertato – senza essere contraddetto – che difettosa non era tanto la posa del parquet quanto il materiale fornito sicché anche sotto questo profilo la convenuta doveva rispondere in virtù delle norme sulla compravendita (art. 197 segg. CO) ed era legittimata passivamente (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 3.3. e 4). Ora, con tale motivazione – alternativa – la convenuta non si confronta nemmeno di scorcio, di modo che l'appello si rivela al riguardo finanche irricevibile (DTF 142 III 364 consid. 2.4).

  1. L’appellante lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito e rimprovera il giudice per non avere esaminato la sua argomentazione secondo cui all’attrice difetterebbe la legittimazione attiva siccome non avrebbe subito alcun danno non essendo più proprietaria dell’appartamento n. 3 e non avendo dimostrato di avere concesso uno sconto a __________ D__________, rispettivamente che quest’ultimo abbia fatto valere nei suoi confronti un risarcimento.

La censura è infondata. Il diritto di ottenere una decisione motivata non obbliga l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2; decisione del TF 4D_38/2020 del 7 gennaio 2022). In concreto, la questione a sapere se l’attrice abbia o no subito un danno è ininfluente ai fini di causa. La responsabilità del venditore, rispettivamente dell’appaltatore per i difetti della cosa venduta o dell’opera è infatti una responsabilità oggettiva e non ha natura risarcitoria (Venturi, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 4 Intro. Art. 197-210 CO; Gauch, op. cit., n. 1351). La vendita della cosa o dell’opera a un terzo, inoltre, non comporta il trasferimento dei diritti sgorganti dalla garanzia per i difetti (Gauch, op. cit., n. 1492). Ne discende che le argomentazioni dell’appellante riproposte in questa sede sono irrilevanti ai fini del giudizio e di conseguenza non vi è nemmeno spazio per ammettere una violazione del suo diritto di essere sentito.

  1. Per i medesimi motivi esposti al considerando precedente in relazione all’assenza di pregiudizio anche l’asserita irricevibilità della petizione per assenza di un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC non merita tutela.

  2. L’appellante ribadisce infine in questa sede che la petizione andrebbe ad ogni modo respinta nel merito per assenza di una tempestiva notifica dei difetti sia ai sensi delle disposizioni sulla compravendita (art. 201 CO) sia di quelle sull’appalto (art. 367 CO) e rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti. La censura è irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta limitandosi a ripetere la sua personale e soggettiva interpretazione delle risultanze istruttorie già formulata in prima sede, senza spendere una parola per spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice, secondo cui il problema di sollevamento e scollamento del parquet, emerso tra la fine di dicembre 2016 e l’inizio di gennaio 2017, era stato notificato all’appaltatrice non appena scoperto, sarebbe errata e con ciò da riformare, non essendo al riguardo sufficiente il riferimento al doc. Q. La censura si rileva altresì inammissibile per assenza di qualsiasi confronto con l’ulteriore conclusione formulata dal Pretore a titolo abbondanziale, secondo cui la contestazione di tardiva notifica dei difetti sollevata dalla convenuta era in ogni caso abusiva. Ignorando del tutto questo passaggio, l’appellante si scontra ancora una volta con la consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). La censura andrebbe comunque disattesa anche nel merito, posto che le convergenti dichiarazioni di __________ D__________ e AO 1, sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare, confermano in sostanza il contenuto dei doc. D e O, ovvero che il problema al parquet è stato segnalato verbalmente alla convenuta nel corso del mese di gennaio 2017 non appena scoperto (verbale 1° marzo 2021, pag. 2 e 6).

  3. Ne discende che l’appello presentato dalla convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Il valore di causa non supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 25 ottobre 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 22 settembre 2021 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, è confermata.

  1. Gli oneri processuali di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.

  2. Notificazione:

  • ,
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  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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