Incarto n. 12.2021.158
Lugano 20 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.3318 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 20 luglio 2021 dall’
AO 1
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una valida rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio legale;
nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, con decisione 22 settembre 2021, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con appello 13 ottobre 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio e rinviare l’incarto all’Ufficio del registro di commercio affinché proceda a impartirle un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, con protesta di spese e ripetibili;
visti la risposta 22 ottobre 2021 dell’Ufficio del registro di commercio e il suo successivo scritto 28 ottobre 2021;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Costatata una lacuna organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi dell’art. 814 cpv. 3 CO (a causa della partenza all’estero del suo gerente unico M__________ C__________, doc. B), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 15 aprile 2021 trasmessa al recapito societario (ritornata al mittente per irreperibilità della destinataria, v. doc. C e D), e in seguito tramite pubblicazione sul FUSC del 27 maggio 2021 (doc. E), a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939 cpv. 1 CO e art. 152, 152a cpv. 1 lett. a e cpv. 3 lett. a ORC).
In assenza di riscontri, con istanza 20 luglio 2021 l’URC ha convenuto la società innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo che nei confronti della stessa, priva di una valida rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio legale (art. 2 lett. b ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 939 cpv. 2 CO).
Il 23 luglio 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO (in connessione con l’art. 819 CO), ha assegnato alla convenuta (tramite raccomandata trasmessa al domicilio estero del gerente) un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (designare un gerente abilitato a rappresentarla in Svizzera e richiedere la pertinente iscrizione a registro di commercio, dando del tutto tempestiva comunicazione alla Pretura stessa), pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.
Costatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione finale 22 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO in connessione con l’art. 819 CO (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (dispositivo n. 2).
Con appello 13 ottobre 2021, inoltrato tempestivamente entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (avvenuta in data 5 ottobre 2021, cfr. doc. B e art. 314 cpv. 1 CPC), la convenuta ha chiesto di annullare tale decisione e di rinviare l’incarto all’Ufficio del registro di commercio affinché proceda a ripetere la diffida, impartendole un nuovo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale. Essa rileva in sostanza che il suo gerente M__________ C__________ si è trasferito all’estero a seguito del suo pensionamento lasciando il suo mandato amministrativo alla figlia A__________ __________ C__________, che le diffide 15 aprile e 27 maggio 2021 non sono mai state regolarmente notificate al medesimo, che la sua assenza dal territorio svizzero non gli ha permesso di prendere atto della diffida pubblicata sul FUSC il 27 maggio 2021, che questa situazione e il recente cambio di proprietà delle quote sociali non hanno permesso di attuare prima il cambiamento dell’organo amministrativo societario, che la società non presenta ulteriori lacune e che vi è un concreto interesse alla continuità della stessa. L’appellante ha aggiunto di essere pronta a notificare il nominativo della nuova gerente e la cessione delle quote sociali alla nuova proprietà nel più breve termine possibile.
Con risposta 22 ottobre 2021 l’URC ha evidenziato la correttezza della procedura di diffida da lui seguita e ha rilevato che nel frattempo la società gli ha fatto pervenire una notifica di iscrizione relativa alla cessione delle quote sociali e alla nomina di una nuova gerente, alla quale tuttavia non ha potuto dare seguito per la lacunosità dell’annessa documentazione. La società presentava dunque ancora le lacune dell’assenza di una valida rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio. Con successivo scritto 28 ottobre 2021, il medesimo Ufficio ha comunicato che le due suddette lacune sono state sanate con l’iscrizione a RC della nuova gerente A__________ __________ C__________, domiciliata a __________, e del nuovo recapito societario (Via __________, __________), oltre che del nuovo socio (come evincibile dall’estratto RC allegato).
Secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; II CCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44)
Nella fattispecie, come appena visto, questa ipotesi si è effettivamente realizzata. In tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.1). Occorre nondimeno rilevare che la procedura seguita dall’URC è esente da critiche, siccome l’invio della diffida tramite raccomandata al domicilio legale dell’ente giuridico (fino a quel momento presunto corretto, in assenza di notifiche da parte della società) e la successiva pubblicazione della medesima sul FUSC corrispondono a quanto previsto dall’art. 152a ORC.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC). Nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, ritenuto che la presente procedura e quella dinnanzi alla Pretura avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria situazione e a garantire un valido recapito, anziché rimanere inattiva. Per questo motivo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e come pure dell’art. 108 CPC, si giustifica di mantenere a suo carico le spese processuali di prima sede, di porre a suo carico anche quelle di seconda sede e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia STF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012, consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189).
In definitiva l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono.
Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG
decide:
L’appello 13 ottobre 2021 di AP 1, __________, è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione 22 settembre 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullato e la causa di cui all’istanza 20 luglio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
Le spese processuali d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).