Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.04.2022 12.2021.140

Incarto n. 12.2021.140

Lugano 25 aprile 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.169 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 giugno 2020 da

AP 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1 (IT) patrocinato dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto di condannare il convenuto a consegnargli 40 cambiali e 38

bolli, a ritirare la sua querela penale e a pagargli fr. 3'408.30 per spese legali

preprocessuali;

pretese avversate dal convenuto con osservazioni 25 agosto 2020 e che il Pretore ha

respinto con decisione 23 agosto 2021;

appellante l’attore con atto di appello 21 settembre 2021, con cui ha postulato la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e porre le spese

giudiziarie di prima sede a carico della controparte, con protesta di quelle di seconda

sede;

mentre il convenuto con risposta 29 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. In data 27 giugno 2017 AP 1 e AO 1, a fronte di un rapporto di dare e avere frutto della loro passata collaborazione in svariate attività imprenditoriali, hanno sottoscritto presso la S__________ SA (ora S__________ SA, qui di seguito anche solo “S__________”) avente sede a Lugano, un accordo per dirimere ogni reciproca pretesa (doc. B). In sintesi, AP 1 si è riconosciuto debitore nei confronti di AO 1 di € 70'000.- (oltre che di altre prestazioni, ovvero trattenute TFR, stipendi arretrati e intestazione di una vettura), impegnandosi a pagare € 8'000.- entro 3 giorni e dal mese successivo € 4'000.- mensili fino a estinzione dell’importo. Come garanzia, il medesimo ha autorizzato la S__________ a trattenere e pagare a AO 1 le cifre dovute, addebitandole direttamente su determinati conti riconducibili ad AP 1 e, a dipendenza delle disponibilità economiche ivi presenti, a saldare integralmente il debito entro il 30 giugno 2018. Da parte sua AO 1 si è impegnato a consegnare alla S__________, entro il 10 luglio 2017, le cambiali sottoscritte da A__________ (ciò che è avvenuto), da rigirare a AP 1 solo una volta estinto integralmente il suo debito.

B. Una successiva modifica dattiloscritta (doc. C) stabiliva che la somma residua dovuta da AP 1 a AO 1 ammontava a € 22'000.-, di cui € 7'500.- da versare al momento della firma e il residuo da estinguere mediante rate mensili di € 1'000.-, a condizione che nel frattempo i suddetti titoli con i relativi bolli fossero restituiti e che la querela sporta da AO 1 nei confronti di AP 1 venisse ritirata. In data 28 febbraio 2019 AO 1 ha sottoscritto il documento, ma con un’aggiunta manoscritta, e meglio attestando la ricezione di € 7'500.- e specificando “X la differenza vanno riviste modalità. € 6'000 entro 15/03.2019. Il resto può andare bene”. Lo stesso giorno, il medesimo ha consegnato alla S__________ 38 bolli da € 180.- cadauno (doc. E, F).

C. Nel periodo successivo, AP 1 ha preteso il ritiro della querela e la consegna delle cambiali e dei bolli quale condizione imprescindibile prima di procedere al saldo del suo debito di € 14'500.-. AO 1 si è opposto, rilevando che era la controparte a dover dapprima estinguere il proprio debito.

D. Con decisione 6 febbraio 2020, la S__________ SA è stata autorizzata a depositare le suddette cartevalori (40 cambiali firmate in bianco da A__________ e 38 bolli da € 180.- ciascuno) presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. SO.2019.5882).

E. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. O), con petizione 22 giugno 2020 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla medesima Pretura, postulando la consegna dei titoli depositati e di condannare la controparte a ritirare la sua querela ancora pendente in Italia entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della decisione (con la comminatoria di cui all’art. 292 CP e l’avvertenza che, in caso contrario, egli avrebbe dovuto risarcire all’attore tutte le spese legali relative a quel procedimento penale) nonché a pagargli fr. 3'408.30 a titolo di risarcimento delle spese legali preprocessuali.

F. Con osservazioni 25 agosto 2020 AO 1 si è opposto alla petizione, evidenziando in sostanza che la controparte era in mora nel pagamento di € 14'500.- e che anche nella denegata ipotesi di un’applicabilità del nuovo “accordo” doc. C, non aveva neppure pagato € 6'000.- entro il 15 marzo 2019, per cui non aveva alcun diritto di avanzare le pretese azionate.

G. In occasione dell’udienza del 13 novembre 2020 le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi, notificando i rispettivi mezzi di prova.

H. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, con decisione 23 agosto 2021 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese (complessivi fr. 500.-) e di ripetibili (fr. 3’000.-) a carico dell’attore.

I. Con appello 21 settembre 2021 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione e porre le spese giudiziarie di prima sede a carico della controparte, con protesta di quelle di seconda sede.

J. Con risposta 29 ottobre 2021 il convenuto ha postulato l’integrale reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore (e meglio già solo la somma fra il valore dei bolli, ovvero € 6'840.- complessivi, e la pretesa pecuniaria di fr. 3'408.30) supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 21 settembre 2021 contro la decisione 23 agosto 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 29 ottobre 2021.

Con la decisione impugnata, il Pretore ha acclarato che il secondo accordo extra-giudiziale del 28 febbraio 2019 (doc. C) non è mai stato validamente stipulato per il mancato raggiungimento di una concorde volontà fra le parti (come anche confermato dal teste G__________). Peraltro lo stesso attore ha dichiarato nella sua deposizione che, malgrado avesse depositato l’importo ancora scoperto (€ 14'500.-) presso il proprio legale, da versare alla controparte a condizione che questa restituisse i titoli depositati e ritirasse la querela, la proposta non aveva avuto successo (circostanza evocata pure da AO 1 nel suo interrogatorio). Restava pertanto di attualità il primo accordo del 27 giugno 2017 (doc. B), per cui l’attore avrebbe dovuto pagare il residuo prima di poter avanzare le pretese di cui trattasi. Di qui la reiezione della petizione.

L’appellante si oppone a queste conclusioni, giacché a suo modo di vedere l’accordo di cui al doc. C sarebbe perfettamente valido e vincolante per le parti giusta gli art. 1 e 2 CO. Egli rileva innanzitutto che la parte dattiloscritta del doc. C è stata redatta dal suo legale avv. A__________ (congiuntamente con AO 1). Riferendosi alla testimonianza di G__________, all’e-mail del 18 ottobre 2019 di cui al doc. G e alle deposizioni delle parti, l’appellante osserva che la segretaria di G__________ aveva ricevuto l’istruzione di consegnare gli € 7'500.- al convenuto solamente se quest’ultimo avesse sottoscritto il doc. C. Ciò che il medesimo ha fatto, accettando l’accordo mediante l’apposizione della propria firma e la ricezione del denaro. La precisazione manoscritta già sopra descritta e corredata di una seconda firma costituiva invece una semplice riserva sulle modalità di rateizzazione: con essa AO 1 chiedeva che la prima rata ammontasse a € 6'000.- invece che a € 1'000.- e fosse da versare già a metà marzo anziché alla fine del mese. Per il resto il medesimo, necessitando di denaro e pur di ricevere subito gli € 7'500.-, era disposto ad accettare tutte le altre condizioni. L’appellante ne deriva che la controparte ha accettato l’accordo doc. C in tutti i suoi punti essenziali (ammontare del saldo, ricezione immediata di € 7'500.-, pagamento del residuo a rate condizionato al ritiro della querela e alla riconsegna delle cambiali e dei relativi bolli), apponendo una riserva su un punto secondario (art. 2 CO). Se così non fosse, il convenuto non avrebbe dovuto accettare di controfirmare l'accordo contro consegna di € 7'500.-, poiché era chiaro (e il testo dattiloscritto del doc. C lo prevedeva espressamente) che ciò avveniva esclusivamente a condizione che AO 1 autorizzasse la S__________ a consegnare le cambiali e i bolli ad AP 1 e ritirasse la sua querela (in una logica di “do ut des”). Tant’è che lo stesso giorno, AO 1 ha consegnato alla S__________ i bolli in questione (doc. E). Il fatto che AP 1 non abbia potuto prendere immediatamente posizione sul punto secondario proposto dalla controparte non inficia minimamente l’accordo, né è necessario che il giudice lo completi; difatti AO 1, dopo essere stato interpellato dall’attore (doc. M), ha perfino rifiutato il pagamento in blocco dell'intero importo di € 14'500.- (poiché voleva più soldi). Di conseguenza il medesimo sarebbe in mora nell’adempimento del contratto (art. 102 CO). Il deposito, da parte dell’appellante, del saldo di € 14'500.- presso il proprio legale (v. sempre doc. M) non dimostrerebbe il contrario (diversamente da quanto rilevato dal primo giudice) ma semplicemente che egli era pronto a versare alla controparte tutto il residuo non appena fossero state soddisfatte le proprie pretese. Di qui il suo diritto alla consegna dei titoli depositati, al ritiro della querela e al risarcimento del danno per la ritardata esecuzione (art. 107 cpv. 2 CO).

La conclusione e la modifica di un contratto presuppongono la concorde e reciproca manifestazione di volontà delle parti (art. 1 CO), vale a dire il consenso di entrambe le parti sui punti oggettivamente e soggettivamente essenziali, che può essere esplicito o tacito. Se ciò non può essere accertato, può trovare spazio anche un consenso normativo qualora, sulla base dell’interpretazione delle dichiarazioni di volontà secondo il principio dell’affidamento, una parte debba lasciarsi imputare il senso oggettivo del suo comportamento, anche se lo stesso non corrisponde alla sua volontà intima (sul tema cfr. STF 4D_71/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 5.1).

Secondo l’art. 82 CO, chi domanda l’adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che per il suo tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi. Ne deriva che una parte contrattuale, a meno che abbia un onere di adempimento anticipato, può rifiutare la sua prestazione, ancorché dovuta e esigibile, se la controparte rifiuta di fornire od offrire la propria (Weber in: Hausheer [ed.], Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, n. 4 seg. e n. 212 ad art. 82 CO; IICCA del 3 luglio 2019, inc. 12.2018.60, consid. 15).

Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (art. 8 CC).

L’applicazione dei suddetti disposti alla fattispecie comporta che l’attore, per poter rivendicare la consegna dei titoli depositati, il ritiro della querela e il risarcimento dei danni per il ritardo (mora), doveva provare di avere adempiuto o perlomeno offerto la propria prestazione, oppure che la controparte aveva un onere di prestazione anticipata (v. anche STF 4A_262/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.1-5.2), ovvero dimostrando l’esistenza di una modifica contrattuale rispetto a quanto inizialmente pattuito mediante il doc. B. Incontestata l’esistenza di un credito residuo di AO 1 ed esclusa la prima ipotesi (siccome non risulta da alcun riscontro istruttorio che l’attore avesse saldato il proprio debito o perlomeno offerto alla controparte degli ulteriori pagamenti anticipati rispetto all’adempimento di quest’ultima), occorre dunque esaminare se AP 1 ha dimostrato di poter avanzare le suddette pretese sulla base del doc. C.

L’appellante accenna appena al fatto che, secondo la sua deposizione (verbale del 26 gennaio 2021, p. 6), la parte dattiloscritta del doc. C sarebbe stata allestita dal suo legale avv. A__________ insieme a AO 1. Non espone tuttavia alcuna riflessione in proposito o ne trae conclusioni, ritenuto peraltro che il coinvolgimento di quest’ultimo non trova riscontro in ulteriori prove ed è smentito dalla sua deposizione di segno contrario (verbale del 26 gennaio 2021, p. 8), sicché non può ritenersi dimostrato o rilevante ai fini del giudizio. Per il resto, AP 1 non era presente nel frangente che qui interessa (ovvero nel momento in cui il doc. C è stato sottoposto a AO 1), né peraltro risulta avere mai sottoscritto quel documento.

L’appellante evidenzia come la propria tesi abbia trovato riscontro nella testimonianza di G__________, che condivideva la sua comprensione del doc. C e dunque l’onere di prestazione anticipata in capo a AO 1. Ciononostante, il teste ha dichiarato di non aver partecipato a eventuali trattative fra le parti e all’elaborazione del testo, come pure che le parti non si sono accordate innanzi a lui; egli si è piuttosto limitato a prendere in consegna una copia del documento sottoscritto e modificato e i bolli, nonché a supporre che le parti avessero raggiunto un accordo, affidandosi alla parte dattiloscritta del testo e fornendo una sua personale interpretazione del complemento manoscritto nel senso che, a suo modo di vedere, esso si limitava a innalzare e anticipare una rata, senza condizionare al suo versamento la riconsegna dei titoli e il ritiro della querela. Egli ha poi costatato che fra le parti regnava disaccordo in proposito (verbale del 26 gennaio 2021, p. 2-5; doc. G). Comunque sia, l’accertamento dell’esistenza di un consenso e l’interpretazione delle dichiarazioni di volontà delle parti compete al giudice.

Per l’appellante, l’accettazione della somma di € 7'500.- e la consegna dei bolli da parte di AO 1 dimostrerebbero il suo accordo a riconsegnare i titoli e a ritirare la querela prima di ottenere ulteriori rate, in una logica di “do ut des”.

La consegna dei bolli a G__________ non è però determinante, siccome è stato acclarato che sin dall’inizio (ovvero dalla sottoscrizione del doc. B), l’intenzione delle parti era di depositare presso la S__________ le cambiali con i relativi bolli, che si riteneva fossero già apposti sulle medesime. Non essendo ciò il caso, AO 1 vi ha semplicemente rimediato con una consegna successiva (cfr. teste G__________, verbale del 26 gennaio 2021, p. 2 e 4 e deposizione di AO 1, verbale del 26 gennaio 2021, p. 7).

La riflessione dell’appellante sulle concessioni reciproche è parimenti poco convincente se si considera che egli era disposto a pagare alla controparte una somma (€ 7'500.-) a cui quest’ultima aveva in realtà diritto, e ciò per ottenere una prestazione (consegna dei titoli e ritiro della querela) a cui per contro non aveva diritto sulla base del doc. B (se non dopo il pagamento integrale del debito). Difatti, in relazione all’accordo del 27 giugno 2017, AP 1 risultava inadempiente: ritenuto che esso accertava l’esistenza di un debito di € 70'000.-, il pagamento immediato di € 8'000.- e successive rate mensili di € 4'000.-, egli avrebbe dovuto estinguere il debito in circa 16 mesi; sennonché 20 mesi dopo, nel febbraio 2019, rimaneva pacificamente ancora un residuo di € 22'000.-. Aggiungasi che, secondo quanto riferito da G__________ (verbale del 26 gennaio 2021, p. 3-4), la garanzia prestata per il tramite della S__________ (v. sopra consid. B) era stata vana, poiché non vi era disponibilità sui conti indicati nell’accordo, rispettivamente S__________ non aveva la possibilità di attingervi.

AO 1 ha effettivamente dichiarato che la consegna di € 7'500.- era condizionata alla sottoscrizione del documento. Egli si è adeguato solo parzialmente, ovvero accusando mediante la propria firma ricevuta della somma e formulando una controproposta. Malgrado fosse evidente, anche secondo un’interpretazione oggettiva dell’aggiunta, che egli non concordasse appieno sul contenuto del testo dattiloscritto (e l’appellante non contesta che detta aggiunta sia stata apportata contestualmente alla sottoscrizione, e non in un secondo momento), la somma gli è stata nondimeno consegnata.

Che il testo manoscritto sia qualificabile quale punto secondario è una tesi che pure non può essere condivisa. Posto che l’appellante neppure spiega perché l’aumento consistente di una rata e il suo pagamento anticipato fossero per AO 1 questioni di poco rilievo, egli trascura inoltre che le tempistiche della consegna delle cartevalori e del ritiro della querela assumevano palesemente un’importanza fondamentale nelle intenzioni delle parti, alla luce del doc. B e del deteriorarsi del rapporto di fiducia. Il tenore del testo manoscritto è breve, ma dallo stesso si evince comunque un chiaro disaccordo sulle modalità di pagamento delle rate e la volontà di AO 1 di ricevere un ulteriore consistente importo entro un corto termine; per contro, da esso non emerge alcuna disponibilità a condizionare questo aggiuntivo versamento a una sua prestazione anticipata rispetto a quanto previsto nel doc. B. Ciò è stato inoltre smentito dall’istruttoria, ritenuto che l’intenzione di AO 1 era quella di consegnare i titoli e ritirare la querela solo dopo la corresponsione di ulteriori importi, quantomeno di € 6'000.- (cfr. verbale del 26 gennaio 2021, p. 7-8); volontà che anche G__________ e AP 1 hanno dovuto costatare (indipendentemente dallo scritto doc. M; v. anche doc. G e verbale del 26 gennaio 2021, p. 3 e 6).

In definitiva, le suesposte circostanze depongono a sfavore della tesi dell’attore, gravato dell’onere della prova. E meglio, a conferma dell’accertamento pretorile occorre concludere che fra le parti non è intervenuto alcun consenso su tutti i punti essenziali e dunque alcun accordo in merito al doc. C quale modifica del doc. B. AO 1 ha piuttosto formulato una controproposta, che a sua volta non è stata accettata, non emergendo dagli atti alcun consenso di AP 1 alla modifica così come intesa dalla controparte, ritenuto inoltre che l’accettazione, come tutte le dichiarazioni di volontà, necessita di ricezione. L’appellante inoltre, come già accennato, non pretende o dimostra di avere nel seguito versato € 6'000.- o qualsiasi altra cifra alla controparte oppure di averle offerto un relativo pagamento, né dimostra, con opportuni riferimenti agli atti, che questa pretendesse di più di quanto le spettasse. Non emergendo neppure un abuso di diritto (costrutto giuridico sul quale l’appellante non argomenta espressamente), si deve concludere che AO 1 ha sollevato a giusta ragione l’eccezione di inadempimento (art. 82 CO).

Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Il valore litigioso della presente controversia ammonta perlomeno a fr. 10'800.- circa (fr. 3'408.30 + € 6'840.-; tasso di cambio al momento dell’introduzione dell’appello: 1 € = 1.08 CHF).

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 2’000.- (art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG), le ripetibili (comprensive di spese e di IVA) in fr. 1’300.- (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

  1. L’appello 21 settembre 2021 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’300.- per ripetibili di seconda sede.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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