Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.10.2022 12.2021.132

Incarti n. 12.2021.132 12.2021.136

Lugano 17 ottobre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.246 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 dicembre 2016 da

AO 1 patrocinato dall’avv. PA 2

contro

AP 1 patrocinata dall’avv. PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di Euro 24'420.- oltre interessi da varie scadenze e fr. 762'366.86 (poi ridotti con le conclusioni a fr. 743'204.34) oltre interessi da varie scadenze, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

richieste avversate dalla convenuta con risposta 2 marzo 2017 e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 17 agosto 2021, condannando la convenuta a versare all’attore Euro 7'200.- oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016 e fr. 210'372.90 oltre interessi al 5% dalla medesima data, con messa a carico della tassa di giustizia di fr. 21'000.- e delle spese in ragione di 2/3 all’attore e 1/3 alla convenuta e condanna del primo al versamento a quest’ultima di fr. 15'000.- a titolo di ripetibili parziali;

appellanti entrambe le parti: la convenuta con appello 15 settembre 2021 (inc. 12.2021.132) con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di essere condannata al pagamento di Euro 7'200.- oltre interessi dal 27 maggio 2016 e fr. 48'031.55 oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi in proporzione alla soccombenza; l’attore con appello 16 settembre 2021 (inc. 12.2021.136) con cui ha pure postulato la riforma della querelata decisione nel senso di condannare la convenuta al versamento di complessivi Euro 12'000.- e fr. 651'479.19 oltre interessi da varie scadenze, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con le rispettive risposte del 4 e 8 novembre 2021, AO 1 e AP 1 hanno postulato la reiezione degli appelli interposti dalla controparte, entrambi con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

Con contratto d’appalto SIA del 20 dicembre 2007, AO 1, rappresentato dalla direzione lavori ing. __________ C__________, ha incaricato AP 1 (di seguito anche AP 1) di effettuare le opere da impresario costruttore relative alla ristrutturazione con innalzamento di 3 m dello stabile di due piani di sua proprietà situato in via V__________ a , fondo part. __________ RFD di tale Comune, per un compenso fisso a forfait di fr. 645'000.- e prevedente l’inizio dei lavori per il 14 gennaio 2008 e una loro durata stimata in 8 mesi. In particolar modo, l’impresa edile aveva assunto l’onere di procedere agli interventi di scavo, di demolizione, di sottomurazione, di abbassamento delle quote, di formazione delle solette, di messa in sicurezza e di ricostruzione dell’edificio secondo i progetti e i piani approvati, nonché il capitolato dei lavori e i piani di esecuzione e di dettaglio che avrebbero dovuto essere allestiti dall’ing. strutturale A C__________.

Per sfruttare pienamente le possibilità edificatorie concesse dalle norme di piano regolatore vigenti e poter mantenere distanze dal confine inferiori a quelle concesse dalle norme in vigore, il progetto prevedeva la conservazione delle facciate perimetrali del vecchio edificio che si trovavano in una posizione privilegiata rispetto a quella che avrebbero dovuto avere se ricostruite ex novo, e la sottomurazione a tappe del perimetro esterno della costruzione originale con contestuale demolizione delle fondazioni esistenti, così da consolidare le parti da recuperare per la nuova costruzione.

Iniziati come da programma, i lavori sono regolarmente proseguiti sino alla terza tappa di sottomurazione, durante l’esecuzione della quale, il 23 aprile 2008, le residue due pareti originali che facevano angolo su via V__________ sono crollate finendo sul marciapiede e sulla strada pubblica.

L’incidente ha comportato l’avvio di un’inchiesta penale per violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 1 CP), nei confronti dell’ing. A__________ C__________, dell’impresario costruttore __________ N__________, di due muratori e un gruista attivi sul cantiere. La procedura, che in primo grado aveva visto condannare tutti e 5 gli imputati, si è conclusa con il loro proscioglimento decretato dalla Corte di appello e revisione penale (CARP) con sentenza 19 gennaio 2016, poi cresciuta in giudicato.

Le varie perizie richieste nell’ambito di quel procedimento, poiché univoche su tale punto, hanno comunque consentito di accertare che le cause del crollo erano da imputare all’esecuzione della terza tappa di sottomurazione con un fronte di scavo troppo largo (2 m invece di un massimo di 1-1.25 m), oltretutto in una zona ad angolo, alla mancata messa in sicurezza delle facciate, nonché alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza, in particolare per avere demolito completamente tutte le solette invece di procedere a sostituirle piano per piano garantendo così che i muri esistenti fossero sempre controventati tramite quelle presenti.

A seguito dell’incidente, il Municipio di __________ ha ordinato, con decisione del 21 maggio 2008, la revoca delle licenze edilizie rilasciate per il progetto in data 27 agosto 2007 e 21 novembre 2007, non sussistendo più i requisiti per accordare la deroga alle distanze previste delle NAPR comunali. Dopo aver infruttuosamente ricorso contro la decisione, AO 1 ha introdotto un nuovo progetto che, nel rispetto delle norme vigenti, prevedeva l’edificazione di uno stabile abitativo/commerciale di 6 piani, che ha ottenuto la licenza edilizia il 19 agosto 2009 ed è poi stato costruito.

Con istanza 27 maggio 2016 AO 1 ha avviato una procedura di conciliazione nei confronti dell’ing. A__________ C__________ e di AP 1 ai sensi degli art. 197 segg. CPC, al fine di discutere la pretesa di loro condanna al pagamento in solido di Euro 24'240.- e fr. 769'974.06 (inc. CM.2016.392).

Non essendo stato possibile trovare un accordo, dopo avere conseguentemente ottenuto la necessaria autorizzazione a procedere in giudizio, con petizione 21 dicembre 2016 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 postulandone la condanna al pagamento di Euro 24'420.- oltre interessi da varie scadenze e fr. 762'366.86 (poi ridotti con le conclusioni a fr. 743'204.34) oltre interessi secondo le diverse scadenze, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In breve, l’attore ha chiesto di essere risarcito del danno patito a seguito del crollo dell’edificio, reputando che nella fattispecie non ci si trovasse confrontati con un’opera difettosa, bensì con un inadempimento contrattuale, ritenuto che il sinistro sarebbe stato da ricondurre a una serie di violazioni dei doveri di appaltatrice consistenti nell’esecuzione in contrasto con le direttive previste nel contratto d’appalto, in particolare nell’errata esecuzione della terza fase di sottomurazione, nell’assenza di adozione di adeguate opere di messa in sicurezza del cantiere e nella demolizione delle solette interne dello stabile, laddove invece il capitolato prevedeva che l’impresa di costruzione avrebbe dovuto in primo luogo procedere alla stabilizzazione delle facciate tramite una demolizione a tappe, dall’alto verso il basso, delle solette e la loro sostituzione con l’inserimento di colonne in carpenteria metallica e la loro graduale sostituzione. Avendo per contro AP 1 demolito e svuotato l’edificio, indebolendo così la stabilità delle pareti perimetrali che non si sostenevano più a vicenda, da un lato, e, dall’altro, eseguito un fronte di scavo troppo ampio rispetto alla prassi e alle disposizioni contrattuali per procedere alla terza fase di sottomurazione, essa sarebbe interamente responsabile del cedimento e conseguentemente del danno derivatone. Danno che sarebbe consistito nei costi sostenuti fino al momento del sinistro, non più recuperabili - ossia Euro 24'240.- per i costi del progetto allestito dall’arch. Co__________, fr. 1’500.- per costi di tracciamento e modinatura da parte della D__________ SA, fr. 1'291.20 per un ulteriore e necessario intervento della D__________ SA, fr. 1'640.- di tassa per la licenza edilizia, fr. 200'000.- per la restituzione degli acconti versati a AP 1, fr. 240.85 versati ad A__________ SA e fr. 824.50 pagati allo Studio d’ingegneria G__________ SA per l’intervento di un tecnico e di un canneggiatore - nonché nei costi che avrebbe sostenuto a seguito del crollo, vale a dire: fr. 11'380.- per spese legali del ricorso contro la decisione di revoca della licenza edilizia, fr. 27'635.80 per il patrocinio dell’avv. PA 2 nel procedimento penale e di annotazione dell’ipoteca legale provvisoria a favore di AP 1, fr. 2'225.- di rimborso delle ripetibili versate a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale provvisoria a garanzia del credito fatto valere da AP 1, fr. 57'000.- per la mercede corrisposta all’architetto per il nuovo progetto, fr. 250.35 per l’eliminazione dell’allacciamento del gas dopo il crollo, fr. 559.50 per i calcoli di bilancio energetico del nuovo edificio, fr. 172.15 per l’informatizzazione dei dati ufficiali, fr. 955.90 per l’ottenimento dell’attestato antincendio, fr. 400.- per la tassa di esonero dalla realizzazione di un rifugio obbligatorio, fr. 8'061.- per il contributo di esenzione dall’obbligo di edificare un rifugio, fr. 414.25 per l’intervento di un tecnico e di un canneggiatore, fr. 1'800.- per l’allestimento di una perizia a futura memoria, fr. 945.95 per un ulteriore intervento del tecnico e del canneggiatore, fr. 66'432.85 per opere di demolizione, scavo e trasporto di materiale, fr. 268.75 versati alla R__________ B__________ Sagl, fr. 10'760.- per la progettazione dell’impianto sanitario e di riscaldamento, la fornitura e posa di tubazioni e la formazione di due colonne di scarico nel nuovo edificio, fr. 159'342.05 per i lavori di sottomurazione e la ricostruzione delle pareti crollate, fr. 13'931.90 per lavori di taglio e carotaggio, fr. 33'983.96 per interessi passivi dal giorno del crollo al giorno dell’inizio dei lavori di edificazione della nuova palazzina e fr. 159'697.- per la perdita di reddito netto durante i 22 mesi trascorsi dal crollo dell’edifico e l’inizio della ricostruzione.

Con risposta 2 marzo 2017 AP 1 si è integralmente opposta alla petizione, negando di aver mai agito in violazione delle disposizioni contrattuali e sostenendo di avere sempre seguito le istruzioni dell’ing. A__________ C__________, cui avrebbero dovuto essere addossate eventuali responsabilità per l’accaduto, avendo egli tra le altre cose gestito in maniera approssimativa il cantiere, mancato di sorvegliare costantemente i lavori, omesso di effettuare le verifiche e allestire la documentazione necessarie per la corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa, dato ordine di demolire la facciata Sud e tutte le solette preesistenti. La convenuta ha sostenuto che la limitata presenza dello specialista era da imputare alla volontà del committente di speculare e minimizzare i costi, che aveva comportato il riconoscimento allo stesso di un onorario estremamente ridotto. Inoltre, a suo dire i costi della prima edificazione sarebbero stati recuperati con la seconda progettazione o avrebbero comunque dovuto essere sostenuti indipendentemente dal crollo. Contestando tutte le poste di danno fatte valere dalla controparte, la convenuta ha tra le altre cose messo in dubbio il periodo d’attesa di 22 mesi, non essendo noto cosa sarebbe accaduto in tale lasso di tempo e a quali cause sarebbero stati da imputare gli asseriti ritardi, così come ha rifiutato di riconoscere la pertinenza delle fatture dei legali e la loro indennizzabilità.

Con replica 22 maggio 2017 AO 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande, approfondendole e precisando che le licenze edilizie rilasciate indicavano che la direzione lavori sarebbe stata assunta dal AP 1, mentre lui mai si sarebbe addossato tale onere, e ribattendo che in ogni modo anche in caso di istruzioni errate controparte, quale esperta nel settore, avrebbe dovuto informare il committente o l’ingegnere circa i rischi che sarebbero insorti per la stabilità delle mura. Inoltre, a suo dire, la “perizia P__________” avrebbe accertato che AP 1 avrebbe deciso di procedere con i lavori di sua iniziativa senza chiedere ragguagli, pur cosciente dell’insufficienza delle direttive fornitele.

La convenuta, con duplica 28 agosto 2017 ha ribadito le sue richieste e negato di essersi assunta la direzione lavori, di fatto affidata all’ing. A__________ C__________.

Esperita l’istruttoria di causa e rifiutata dall’ing. A__________ C__________ la denuncia di lite introdotta dalla convenuta, AO 1, con allegato conclusivo del 16 marzo 2021, ha sostanzialmente mantenuto le proprie posizioni e pretese, sostenendo tuttavia, per la prima volta, che alla convenuta avrebbe dovuto essere imputata in prima battuta una responsabilità di natura delittuale e, solo in via sussidiaria, una responsabilità contrattuale, così che avrebbe dovuto essere chiamata a corrispondere l’intero danno in base all’art. 51 CO, riservato il diritto di regresso nei confronti di eventuali ulteriori responsabili. Inoltre, per quanto concerneva la quantificazione del danno, le pretese sono state ridotte a Euro 24'240.- e fr. 743'204.34, avendo egli deciso di rinunciare a quelle di fr. 8'392.80 e fr. 9'775.- relative a parcelle legali dello Studio PA 2, ridotto la pretesa per interessi passivi a fr. 32'094.35 e aumentato quella per la perdita di reddito immobiliare a fr. 161'416.39.

La convenuta, con allegato 16 marzo 2021 ha dal canto suo rivendicato la reiezione della petizione, essendo le cause del crollo a suo dire da ricondurre a colpe del committente, della direzione lavori e dell’ing. A__________ C__________, chiedendo in via sussidiaria, in caso di riconoscimento di una sua colpa, di limitare la sua responsabilità al 30% ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 CO. In merito alle varie poste di danno rivendicato, essa ha rilevato come dalle perizie sarebbe emerso che buona parte dei lavori eseguiti avevano potuto essere sfruttati per la nuova costruzione, come non era possibile compensare i danni con la mercede dovuta, a maggior ragione tenuto conto che essa avrebbe rinunciato al 50% di quella maturata al momento del crollo, così come che non era stato dimostrato il costo della nuova costruzione e non erano stati computati gli oltre fr. 100'000.- già pagati a titolo di risarcimento dall’ing. A__________ C__________, nonché che non era stato considerato che la nuova palazzina aveva un valore maggiore di quella prevista dal progetto iniziale.

Con sentenza 17 agosto 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato AP 1 a versare all’attore Euro 7'200.- e fr. 210'372.90, oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016, caricando la tassa di giustizia di fr. 21'000.- e le spese a AO 1 in ragione di 2/3 e alla convenuta per il restante 1/3, nonché condannando l’attore a versare alla controparte fr. 15'000.- a titolo di ripetibili parziali.

7.1. In primo luogo il giudice ha accertato che il crollo delle facciate della palazzina era da imputare a più concause e meglio all’assenza di piani esecutivi dettagliati riguardanti le modalità di esecuzione degli scavi, delle demolizioni e delle opere di sottomurazione, all’assenza di una sorveglianza costante dei lavori dell’impresa, al discostamento in corso d’opera dalle indicazioni e modalità esecutive previste nel capitolato d’appalto, così come all’assenza di idonee misure di rinforzo e di messa in sicurezza degli scavi e dei muri perimetrali a seguito delle diverse modalità esecutive adottate in corso d’opera rispetto a quanto inizialmente previsto, che avrebbero compromesso la stabilità della struttura e l’esecuzione di un fronte di scavo inadeguato per rapporto alla situazione statica venutasi a creare (sentenza impugnata, consid. 25), con particolare attenzione al fatto che invece di procedere alla demolizione a tappe del tetto e delle solette per poi ricostruire quest’ultime al fine di stabilizzare le facciate prima di procedere alle opere di sottomurazione, tutte le solette erano state demolite contemporaneamente senza essere sostituite.

7.2. In seguito, egli ha proceduto ad appurare le diverse colpe imputabili all’impresa, concludendo che essa avrebbe, da un lato, rinunciato a evidenziare le carenze tecniche e progettuali presenti nella documentazione consegnata in vista dell’esecuzione dei lavori, e, dall’altro, si sarebbe anche resa responsabile per una serie di scelte progettuali fatte in autonomia e per avere intrapreso autonomamente delle azioni determinanti per il crollo, fra cui la mancata sostituzione delle solette demolite, la mancata adozione di adeguate misure di rinforzo dei muri demoliti e degli scavi e l’esecuzione degli scavi della terza tappa di sottomurazione senza alcuna accertata garanzia della tenuta delle facciate. In altri termini, facendo proprie le emergenze peritali, il Pretore ha considerato assodato che, pur sussistendo delle responsabilità della committenza e dell’ingegnere strutturale per carente e inadeguata pianificazione e sorveglianza delle opere da eseguire, in assenza di chiari incarichi in merito alla supervisione costante dei lavori strutturali, AP 1 avrebbe violato gli obblighi di diligenza impostile dagli art. 3 e 4 Norma SIA 118, espressamente riservata dalle parti nei loro accordi contrattuali. Di conseguenza, seguendo la tesi del perito giudiziario, le ha attribuito una percentuale di responsabilità nell’insorgere del danno del 60% (ibidem consid. 26).

7.3. Preso atto che il committente, privo di competenze specifiche nel settore edile, si era appoggiato a delle persone da lui ingaggiate senza formalizzare specifici incarichi di sorveglianza e direzione lavori, avvalendosi della consulenza dell’ing. A__________ C__________ su chiamata e, in caso di necessità, dell’impresa, il primo giudice ha stabilito che in assenza di una vera e propria DL su AP 1 gravava un dovere accresciuto di diligenza nel decidere i lavori e le modalità di loro esecuzione, sicché era suo compito e dovere ravvisare eventuali carenze progettuali ed eventuali problemi di natura esecutiva o statica, rivolgendosi al committente o all’ingegnere per ottenere maggiori ragguagli e istruzioni (sentenza impugnata, consid. 28 pag. 18). Onere che non è stato ossequiato avendo la convenuta effettuato i lavori in piena autonomia, decidendo di demolire le solette interne con modalità diverse da quelle previste dall’ingegnere strutturale nel capitolato d’appalto e di procedere alla terza tappa di scavi di sottomuratura senza adottare le necessarie misure di sicurezza e senza garanzia per la stabilità dell’edificio. In particolare, essa aveva deciso di propria iniziativa la demolizione del corpo scale e delle solette, cosa che aveva indotto l’ing. A__________ C__________ a decidere a sua volta di demolire la facciata Sud per poter tutelare la stabilità del resto dell’edificio e a ordinare all’impresa di posare dei contrafforti negli angoli per la messa in sicurezza dei muri. Ordine al quale essa non ha dato seguito. Inoltre essa avrebbe pure dato avvio alla menzionata terza tappa di scavi senza richiedere ulteriori verifiche o istruzioni.

In definitiva quindi, per il Pretore, il mancato rispetto da parte della convenuta degli obblighi di diffida e diligenza previsti dagli art. 25 Norma SIA 118 e dall’art. 365 cpv. 3 CO, nonostante fosse stata in grado di ravvederne i rischi, era da ritenersi la causa preponderante del crollo.

7.4. Sulla scorta di questi fondamenti, il Pretore, fondandosi sui principi della responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO) e applicando quello della Differenztheorie, per il quale il danno corrisponde alla differenza tra l’importo attuale del patrimonio del danneggiato e quello che avrebbe avuto qualora il danno non fosse insorto, ha quindi esaminato le varie voci di perdita economica secondo quanto prospettato con la petizione, calcolandone l’ammontare totale e poi imputandone alla convenuta il 60% in proporzione alla sua quota di responsabilità giungendo agli importi menzionati in precedenza, e respingendo in quanto tardivamente formulata e allegata la domanda di condanna al pagamento dell’intero ammontare del danno sulla base dell’applicazione dell’art. 51 CO, con riserva per AP 1 di esercitare in un secondo tempo regresso nei riguardi degli altri corresponsabili. Delle singole poste si dirà in seguito, laddove rimesse in discussione dagli appellanti.

APPELLO DI AO 1

Applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale o per atto illecito

AO 1 ha fondato la prima parte del suo ricorso in appello sulla questione della natura giuridica della responsabilità.

8.1. Con il querelato giudizio, il Pretore ha escluso l’applicazione in via principale delle norme sulla responsabilità delittuale, ritenendola nuova poiché proposta solo in sede conclusionale, e quindi tardiva, nonché lesiva dei diritti di difesa di controparte, che non aveva mai avuto occasione di esprimersi sul tema di una sua responsabilità extracontrattuale e sulle relative basi giuridiche, soprattutto in considerazione del rovesciamento dell’onere della prova nei due tipi di azioni rispetto al concetto di colpa.

Inoltre, ha aggiunto il primo giudice, andava pure rilevato che la parte danneggiata che vuole trarre profitto dal rapporto di solidarietà previsto dagli artt. 50 e 51 CO deve formulare la sua domanda in tal senso, ritenuto che in caso contrario ogni parte convenuta può essere condannata solo proporzionalmente alla propria responsabilità. Cosa verificatasi nella fattispecie, preso atto che tale obbligo è stato disatteso sia al momento della presentazione dell’istanza di conciliazione, sia a quello dell’inoltro della petizione, sia nella successiva fase di scambio di allegati scritti. Di conseguenza il Pretore non ha consentito a AO 1 di prevalersi di una responsabilità fondata sull’art. 41 CO, rispettivamente dell’art. 51 CO ed ha applicato l’art. 97 CO.

8.2. Con l’impugnativa AO 1 sostiene di avere proposto con le sue conclusioni, oltre alla responsabilità di AP 1 per violazione del contratto, una sua responsabilità per atto illecito a norma degli art. 41 segg. CO scaturente dall’accertata violazione delle regole dell’arte edilizia e di avere chiesto che, anche in presenza di corresponsabilità di altri soggetti di diritto, la convenuta fosse chiamata al risarcimento dell’intero danno ai sensi dell’art. 51 CO. Il Pretore avrebbe quindi sbagliato a considerare tardiva tale pretesa. Essa infatti non lo sarebbe stata, visto che, non avendo tempestivamente preso posizione sulle conclusioni attoree, la convenuta avrebbe rinunciato a fare uso del suo diritto all’incondizionata facoltà di replica garantita alle parti dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU e valida per la totalità degli atti inoltrati.

Inoltre, il primo giudice, non applicando d’ufficio le norme sulla responsabilità extracontrattuale per atto illecito (art. 51 CO e art. 143 cpv. 2 CO) - pur avendo accertato che i tre corresponsabili del crollo erano AP 1 nella misura del 60%, l’ingegnere strutturale per il 20% e la DL per l’altro 20% -, avrebbe leso il principio sancito dall’art. 57 CPC. A maggior ragione considerato che le norme degli artt. 41 segg. CO, visto l’espresso rimando fatto dall’art. 99 cpv. 3 CO, sarebbero state applicabili (d’ufficio) anche in caso di responsabilità contrattuale. Facendo dunque a suo avviso stato l’art. 144 cpv. 1 CO, AO 1, indipendentemente dalla limitazione in percentuale della responsabilità attribuibile alla convenuta, era legittimato a pretendere da essa il risarcimento dell’intero danno subito.

Ciò posto, sarebbe incomprensibile l’affermazione pretorile per la quale chi pretende di trarre vantaggio dal rapporto di solidarietà di cui agli art. 50 e 51 CO deve formulare la sua domanda in tal senso, pena la possibilità di ottenere la condanna della convenuta solo in proporzione alla propria responsabilità, visto che egli ha deciso di convenire in giudizio solo AP 1 e non altri, e ne chiede la condanna al pieno risarcimento del danno in base alle norme del debito solidale.

Pertanto la sentenza impugnata andrebbe riformata nel senso di condannare la convenuta al pagamento di tutto il danno patito dall’attore, non solo del 60% del suo ammontare.

8.3. A norma dell’art. 50 cpv. 1 CO, se un danno è stato provocato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato (solidarietà perfetta). Un danno è considerato provocato da più persone insieme, se ogni danneggiante sapeva o comunque doveva sapere dell’illecito o della violazione contrattuale commessa dall’altro (DTF 115 II 42 consid. 1; STF 4A_303/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 4).

In virtù del rinvio sancito dall’art. 99 cpv. 3 CO, questo vale anche nel caso di responsabilità contrattuale, come ad esempio per l’esecuzione difettosa di lavori di costruzione (DTF 130 III 591 consid. 5.5.1).

Se per contro i presupposti della solidarietà perfetta non sono dati e più persone hanno commesso degli atti illeciti o delle violazioni contrattuali che hanno dato origine ad un unico danno, trovano applicazione le norme della solidarietà imperfetta ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 CO (ibidem). Tale disposizione entra in linea di conto anche quando diverse persone sono chiamate a rispondere in virtù dello stesso motivo giuridico, della stessa causa, quale ad esempio la violazione degli obblighi contrattuali (DTF 119 II 127 consid. 4b), non necessariamente a fronte di cause diverse come parrebbe dal testo di legge.

Come per la solidarietà perfetta dell’art. 50 CO, anche per quella imperfetta ogni responsabile, se così richiesto, deve rispondere verso il danneggiato per danno completo (Anschpruchskonkurrenz, DTF 133 III 6 consid. 5.3.2; Graber, Basler Kommentar, OR I, 7 ed., n. 5 seg. ad art. 51). Quest’ultimo ha quindi la possibilità di scegliere contro chi procedere per ottenere l’indennizzo.

Corrispondendo più di quanto dovuto in base alla sua colpa, il responsabile chiamato in causa dal danneggiato maturerà un diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili (art. 51 CO) e avrà quindi la possibilità di rivendicare la rifusione di tutto quanto eccede la quota di danno a lui imputabile.

8.4. Giusta l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. L’obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti comporta che la stessa sia tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei loro fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti.

Per contro, il diritto è applicato d’ufficio dal giudice (art. 57 CPC, iura novit curia) e le parti non hanno un obbligo di proporre una motivazione giuridica nei loro allegati di causa (art. 221 cpv. 3 CPC). Questo principio trova tuttavia limitazione nei casi di applicazione sorprendente di norme giuridiche, allorquando il giudice decide di applicare al caso sottopostogli una norma o un principio giuridico non evocato nel procedimento, di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre sarebbe stato pertinente nella fattispecie (DTF 130 III 35 consid. 5; STF 4A_424/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 5.2.3). In simili situazioni, infatti, il giudice è tenuto a informare preventivamente le parti e dare loro la possibilità di esprimersi in merito argomentando, allegando o contestando nuove circostanze, rispettivamente proponendo nuovi mezzi di prova potenzialmente utili al giudizio (STF 4A_400/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 3.2).

Tale principio di procedura trova applicazione sia in prima che in seconda istanza; pertanto il giudice d’appello non è vincolato né dagli argomenti di diritto avanzati con l’impugnativa, né da quelli del giudice di prime cure.

Il fatto che la responsabilità contrattuale della convenuta possa quindi dare origine a una sua solidarietà imperfetta con le altre persone di cui è stata dimostrata una responsabilità di analoga natura e comportare la possibilità di chiedere solo ad essa il completo indennizzo è una questione di diritto. Di conseguenza, il fatto che la rivendicazione dell’applicazione delle norme sulla responsabilità aquiliana sia stata avanzata per la prima volta solo con le conclusioni, senza che sia mai stata allegata prima una colpa per atto illecito consistente nella violazione delle norme dell’arte edilizia, comporta unicamente l’impossibilità di approfondire l’esistenza di quest’ultima responsabilità, poiché i fatti alla base della stessa, ben diversi da quelli da dimostrare in caso di una violazione contrattuale, non sono stati debitamente e tempestivamente sottoposti al Pretore e alla controparte, ma non ostacola l’applicazione delle norme sulla misura della responsabilità al caso concreto in base al rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO. In effetti, se è dimostrata una violazione dei doveri contrattuali da parte di AP 1, la valutazione giuridica ad opera del giudice che questa può avere, compresa quella dell’insorgere di una solidarietà imperfetta (art. 51 CO, v. sopra consid. 8.3), può avvenire in completa indipendenza dalle allegazioni in merito delle parti (art. 55 CPC), l’applicazione delle citate norme non essendo affatto sorprendente.

8.5. Come indicato nel querelato giudizio - in maniera invero incompleta - la parte lesa che vuole beneficiare dei vantaggi del concorso di responsabilità deve formulare la propria domanda in modo adeguato e chiedere la condanna congiunta dei vari convenuti. In caso contrario, si avrà solo una sentenza pro rata e ciascun convenuto potrà far valere le proprie difese e i propri motivi di riduzione (Brehm, Berner Kommentar, 4 ed., n. 7 ad art. 51).

Il Pretore, tuttavia, non ha interpretato correttamente quanto scritto dal commentatore bernese poiché la necessità di specificazione dell’intenzione di far valere la cosiddetta Anschpruchskonkurrenz già con l’introduzione della causa (sempre che sia sostenibile, cosa che questa Camera ritiene quantomeno dubbia), è riferita ai casi in cui più danneggianti vengono chiamati in giudizio con la stessa procedura: in assenza di una specificazione con cui viene preteso da loro l’intero danno, ognuno verrà condannato secondo la propria colpa e il proprio ruolo.

Ciò non è certamente necessario quando l’intero danno è fatto valere in via giudiziaria nei confronti di un solo responsabile, poiché è implicito e di meridiana evidenza che il danneggiato, chiedendo la rifusione da questi di tutto l’importo corrispondente e non solo di una quota, ha deciso di procedere contro di lui in base alle menzionate norme sulla solidarietà.

In tal senso l’appello risulta fondato e la decurtazione degli importi dovuti del 40% ingiustificata. AP 1 deve essere condannata al pagamento integrale del danno patito da AO 1.

Sarà se del caso suo compito farsi in un secondo tempo parte attiva per ottenere l’indennizzo di quanto pagato in esubero rispetto alle sue colpe ai sensi dell’art. 99 CO in relazione con gli art. 50 e 51 CO.

Riconoscimento del mancato reddito immobiliare

In merito alla pretesa di rifusione del mancato reddito immobiliare durante i 22 mesi del periodo tra il crollo e l’inizio dei lavori di ricostruzione, di asseriti fr. 161'416.39, il primo giudice ha reputato non avere l’attore debitamente allegato e dimostrato la posta di danno, che ha quindi respinto in applicazione dell’art. 8 CC. A suo avviso, spettava all’attore precisare, già in fase di allegazione, le modalità di calcolo della perdita di guadagno, fornendo debita allegazione e prova della correttezza dei parametri utilizzati, non potendo la perizia sopperire a eventuali carenze in tal senso. In particolare i calcoli effettuati nel documento denominato “calcolo mancato reddito immobiliare (22 mesi)” di cui al doc. G29 non risultavano essere supportati da alcun giustificativo che ne attestasse la correttezza, né AO 1 aveva sostanziato e precisato in alcun modo tale pretesa, così che i dati risultavano indicativi e del tutto ipotetici, non riconducibili a perdite effettive. Nello specifico, mancava ogni riferimento o riscontro relativo ai costi di amministrazione, all’esistenza di potenziali interessati all’affitto dei locali del nuovo stabile, al momento in cui tali locali avrebbero potuto essere effettivamente occupati e a quale prezzo. In questo senso, la conferma ottenuta in sede peritale e basata su considerazioni non sufficientemente oggettivabili per mezzo degli atti di causa non poteva supplire alle carenze allegatorie e probatorie dell’attore.

9.1. Per l’appellante sarebbe inammissibile che il Pretore, arbitrariamente, non abbia tenuto in considerazione le conclusioni e il contenuto della perizia giudiziaria sostenendo l’esistenza di lacune allegatorie da parte sua.

In effetti la perizia economica ordinata sarebbe stata decisa in base a un apprezzamento anticipato delle prove perché i fatti erano stati sufficientemente allegati, in caso contrario, in nome del principio di economicità e celerità del processo, la prova non sarebbe stata ammessa.

Ciò posto, la sentenza impugnata avrebbe pure violato il principio della verosimiglianza preponderante, avendo AO 1 provato con verosimiglianza preponderante il danno patito grazie al doc. G29, la cui allegazione è stata contestata dalla convenuta. I fatti, come il danno in proposito lamentato, non sarebbero stati suscettibili di essere dimostrati pienamente o in termini irrefutabili, presentando piuttosto un grado di verosimiglianza che nulla ha a che vedere con semplici possibili ipotesi. La pretesa risarcitoria in questione, sintetizzata nel citato documento, non avrebbe potuto in alcun modo essere oggetto di quantificazione precisa, sicché esigerne la prova piena sarebbe stato eccessivo ed errato.

Nella fattispecie i motivi in favore della correttezza dei fatti e dell’ammontare del danno sarebbero stati resi sufficientemente verosimili e la perizia giudiziaria avrebbe dimostrato l’esistenza di un danno pari a fr. 161'416.39, ossia esattamente quanto reclamato a tale titolo in prima sede. Pertanto l’appellante non vede cos’altro dovesse fare per dimostrare la propria pretesa.

Il rimprovero mossogli dal primo giudice di non avere fatto alcun riferimento ai costi di amministrazione, all’esistenza di potenziali interessati all’affitto dei locali del nuovo stabile, al momento in cui essi avrebbero potuto essere locati e al prezzo effettivo sarebbe ingiustificato, poiché si tratterebbe di una prova impretendibile, una probatio diabolica, considerato che 18 mesi prima della riedificazione e ultimazione dello stabile la ricerca di potenziali conduttori sarebbe stata impraticabile.

Per di più il Pretore nemmeno avrebbe, contrariamente ai suoi doveri, motivato il suo distanziamento dalle conclusioni del perito, con il cui lavoro non si sarebbe debitamente confrontato.

Sbagliato sarebbe pure il rimprovero di non avere debitamente allegato né dimostrato le tempistiche della potenziale locazione svanita a seguito del crollo, preso atto che il danno è stato richiesto per i 22 mesi di ritardo riconosciuti dalla Pretura stessa.

Infine, il Pretore non avrebbe fatto fronte ai suoi doveri non avendo applicato - per lo meno in via subordinata qualora non avesse voluto fondarsi sulla perizia giudiziaria economica - l’art. 42 cpv. 2 CO che prevede la possibilità di fissare l’ammontare del danno con un apprezzamento.

9.2. La parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione (DTF 142 III 462 consid. 4.3 pag. 465). Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che, dopo essere stato debitamente allegato e specificato, è stato contestato in causa nei termini dell’art. 222 cpv. 2 CPC e dell'art. 55 CPC (STF 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 6.2). L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) in modo tale da permettere alla controparte di contestarli e, dall’altro, al giudice di stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro-prove; se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Di regola un rimando globale ai documenti del procedimento civile non basta, non spettando infatti al giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Tuttavia, la giurisprudenza consente all'attore di indicare solo l'importo totale quando può fare riferimento e produrre un documento che contenga tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e completo, al punto che l'obbligo di includere i dettagli della fattura nelle allegazioni della richiesta non avrebbe senso. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa. Nondimeno, non è sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o nell'altra, le suddette informazioni, ma esso deve, oltre che essere menzionato esplicitamente negli allegati, essere facilmente accessibile e non deve lasciare spazio a interpretazioni (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; STF 4A_164/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.2.1). Questo vale anche in presenza di fatture diverse, potendo l'attore limitarsi a indicarle con riferimento ai documenti che produce a supporto, se il loro contenuto è dettagliato ed esplicito.

9.3. Nella fattispecie, la pretesa in questione è stata proposta nella petizione con un paragrafo di tre righe dal seguente testo: “Il signor AO 1 calcola inoltre in fr. 159'697.- il reddito immobiliare netto al quale egli, suo malgrado, è stato costretto a rinunciare durante i 22 mesi trascorsi tra il crollo dell’edificio e l’inizio della ricostruzione (doc. G29)” (petizione pag. 20). La tabella prodotta quale doc. G29 e intestata “calcolo mancato reddito immobiliare (22 mesi)” è di facile lettura poiché indica i metri quadrati di ogni piano e l’ammontare per mq per anno per ognuno di essi (variante dai fr. 210.- del secondo piano ai fr. 250.- di piano terreno e quarto piano), nonché l’importo di fr. 250.-/mese per ognuno dei 5 parcheggi, e rapporta il risultato ai 22 mesi, deducendo poi dal totale le spese, composte da interessi passivi al 3% su fr. 1'500'000.-, spese di amministrazione di fr. 7'500.-, spese di gestione/assicurazioni/ manutenzioni di fr. 15'000.- e tasse di circa il 18% su un utile immobiliare di fr. 191'093.-, giungendo al totale a saldo di fr. 159'697.-.

Con la risposta 2 marzo 2017 (pag. 21), la convenuta ha contestato l’importo calcolato in fr. 159'697.- poiché puramente teorico e senza riscontri nei documenti prodotti, nonché fondato su superfici che non corrispondevano a quelle reali della relazione tecnica doc. M e giacché il periodo di 22 mesi era riconducibile alla volontà del committente di modificare il progetto e che non era un termine congruo per riprendere un progetto.

Con la replica 22 maggio 2017 AO 1 ha confermato la sua pretesa precisando che il crollo aveva comportato la revoca della licenza edilizia, la necessità di ricorrere al Consiglio di Stato con una conseguente lunga perdita di tempo e la necessità di procedere a una nuova pubblicazione a salvaguardia dei diritti dei vicini.

Da quanto precede risulta evidente e di immediata comprensione che la pretesa di rifusione di fr. 159'697.- era relativa alla perdita di introiti locativi per il ritardo di 22 mesi che l’incidente aveva comportato e che l’importo era stato calcolato in base ai metri quadrati dei vari piani e a un prezzo indicato chiaramente nel documento cui la petizione rinviava. Trattandosi di una proposta di calcolo molto semplice, si può riconoscere con l’appellante che la posizione assunta dal Pretore in merito al dovere di allegazione è stata troppo restrittiva e non ha tenuto conto dei principi giurisprudenziali testé esposti.

9.4. Ciò posto, l’attore ha con successo chiesto l’esperimento di una perizia giudiziaria “economica” sulla quantificazione del mancato reddito immobiliare, che ha condotto a un risultato addirittura superiore a quello proposto negli allegati introduttivi.

Il perito giudiziario G__________ G__________, con referto 14 aprile 2020, ha reputato i valori indicati nel doc. G29 come assai indicativi e accettabili, confermando pure nel periodo dal crollo del 23 aprile 2008 all’inizio dei lavori per la nuova costruzione del 16 febbraio 2010 il lasso di tempo di riferimento per il computo del danno da ritardo e rilevando un errore di calcolo per difetto per quanto concerneva la perdita locativa per il 4° piano.

Di principio il giudice, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 157 CPC, deve esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Nondimeno, se decide di aderire alle conclusioni del perito, non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Al contrario, se intende discostarsi da una perizia giudiziaria, deve spiegare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, che dispone di conoscenze professionali specifiche (IICCA del 22 aprile 2021, inc. 12.2020.80, consid. 8.2; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid. 7.2.2).

Nel caso che occupa, il Pretore, come visto, ha ritenuto che la perizia giudiziaria, basandosi su dati teorici e indicativi, non abbia potuto sanare la lacuna probatoria e allegatoria imputabile all’attore a tal proposito.

Sbagliando. In effetti, per giustificare il danno per mancato reddito locativo, l’attore ha effettivamente formulato dei calcoli ipotetici, ma con un metodo molto semplice e preciso - ossia la moltiplicazione dei metri quadrati dei singoli piani per dei valori unitari ben precisi, con deduzione dei vari costi a carico del proprietario - che ha potuto essere confermato dall’esperto giudiziario chiamato a determinarsi in merito dalla Pretura sia per quanto concerne la formula di valutazione, sia per quanto concerne la congruità delle stime unitarie proposte, sia per quella delle singole poste di costo.

A ragione l’appellante sottolinea come portare dati sui potenziali interessati all’affitto a inizio costruzione fosse impossibile, sicché non può essere un argomento valido per destituire di valenza la pretesa.

Parimenti, non corretto è negarla con l’argomentazione che non vi sarebbero riscontri in merito al prezzo dei locali, avendone proposto l’attore uno confermato dal perito, così come non lo è criticare la mancanza di dati sul momento in cui i locali avrebbero potuto essere locati, ritenuto che in questo caso è stato chiesto un indennizzo per i mesi di ritardo causati dal crollo, esplicitamente indicati e confermati.

Ne deriva che anche su questo aspetto, l’appello appare fondato e la sentenza deve conseguentemente essere riformata riconoscendo all’attore l’importo relativo, nell’ammontare da lui rivendicato con le conclusioni. Così stando le cose, non occorre chinarsi sull’applicabilità dell’art. 42 CO.

Riconoscimento dei costi di ricostruzione

  1. Con il querelato giudizio, dei fr. 236'706.80 rivendicati a titolo di indennizzo dei costi di ricostruzione, il Pretore ha respinto le pretese di risarcimento dei costi di ricostruzione per complessivi fr. 222'774.85 - di cui fr. 66'432.85 per costi di scavo, demolizione e trasporto in discarica, fr. 159'342.05 (erroneamente indicati in fr. 156'342.05) per lavori di sottomurazione - poiché l’attore non avrebbe allegato né dimostrato se e in quale misura le prestazioni risultanti dalle fatture prodotte agli atti per sostanziare tali rivendicazioni potessero essere considerate costi non più recuperabili o costi che l’attore avrebbe dovuto in ogni caso sostenere per portare a termine il primo progetto. Accolta è stata unicamente - nella misura del 60% di cui già si è detto - la pretesa relativa ai costi di carotaggio risultanti dal doc. G27 pari a fr. 13'931.90, quindi fr. 8'359.15, poiché riferibile direttamente al crollo.

In questo senso egli si è discostato dalle conclusioni del perito giudiziario, che a suo avviso non trovavano alcun riscontro negli allegati dell’attore che, appunto, a fronte delle contestazioni di controparte, non aveva sufficientemente fatto fronte al suo onere d’allegazione e della prova. In effetti, il perito - pur avendo reputato impossibile verificare se fra le voci di costo riferibili ai lavori di demolizione e scavo, sottomurazioni e ricostruzione dei muri crollati fossero presenti anche prestazioni legate al completamento dei lavori che il committente avrebbe in ogni caso dovuto assumere per realizzare il progetto iniziale - aveva stabilito che avendo AO 1 fatto valere solo parte del danno, le prestazioni riutilizzabili sarebbero già state plausibilmente defalcate e il rimanente avrebbe dovuto essere ritenuto costo non riutilizzabile e conseguente al crollo.

10.1. L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe erroneamente mancato di applicare l’art. 42 cpv. 2 CO, pur essendo indiscutibile che la prova peritale si era resa necessaria nell’impossibilità per lui di quantificare i costi di ricostruzione a priori e che lo stesso perito aveva giudicato come impossibile la verifica di quali lavori includessero anche attività edili che egli avrebbe comunque dovuto effettuare per il primo progetto. In base a tale norma di legge, in effetti, egli avrebbe dovuto fare uso del proprio potere di apprezzamento e stimare d’ufficio il danno a fronte della mancanza di una prova piena del suo ammontare e della sua insorgenza.

A suo dire, accertando la perizia giudiziaria in termini inequivocabili che la causa del crollo dei muri era da imputare a AP 1, il primo giudice avrebbe dovuto quantificare il danno, anche con prudenza ma in termini sostenibili.

10.2. La critica, così come mossa, non adempie i requisiti minimi di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) e risulta pertanto irricevibile, limitandosi a considerazioni generiche senza spiegare su quali precisi elementi il Pretore avrebbe dovuto fondare la propria stima del danno e perché.

L’art. 42 cpv. 2 CO prescrive che, qualora non sia possibile provare un preciso importo, il danno sia stabilito dal prudente criterio del giudice. Presupposto per l’applicazione di tale norma, quindi, è che la prova dell’asserito danno non sia possibile a causa della sua natura, rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L’art. 42 cpv. 2 CO non può essere utilizzato come uno strumento a disposizione della parte che non ossequia l’onere probatorio a suo carico. Essa rimane tenuta a fornire, nella misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura applicabile, tutti gli elementi atti a permettere al giudice di procedere a una stima del danno ex aequo et bono. In altre parole, l'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416 consid. 4.3.1; DTF 128 III 271 consid. 2b/aa).

Ora, il fatto che la perizia giudiziaria economica non abbia consentito di quantificare il danno poiché dalle fatture prodotte non era possibile distinguere quali lavori fossero stati da effettuare in ogni caso, ossia anche per la realizzazione del progetto iniziale, non significa affatto che tale prova non potesse venire apportata, ma semplicemente che la tipologia d’analisi voluta non era stata sufficiente a chiarire i fatti. Proprio questo è stato accertato dal Pretore. La carente allegazione e la ancor maggiore carente assunzione di prove non può certo essere sanata con l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. Non risulta difficile immaginare che con un’oculata scelta delle prove - si pensi a titolo di esempio alla notifica di testi in grado di chiarire la questione o alla richiesta di una perizia tecnica specifica sul tema, non solo “economica” e fondata su fatture - la questione avrebbe con grande probabilità potuto essere sviscerata. D’altronde, l’appellante nemmeno spiega perché ciò non sarebbe stato possibile.

Su questo aspetto l’impugnativa non può di conseguenza trovare spazio alcuno.

Riconoscimento degli interessi ordinari

  1. Il Pretore ha calcolato gli interessi di mora al 5% sull’importo riconosciuto al danneggiato a partire dalla data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, non risultando agli atti la prova di valide e precedenti messe in mora.

11.1. AO 1 si oppone a questa conclusione, che ritiene fondata su un errato accertamento dei fatti. A suo modo di vedere, in effetti, la messa in mora sarebbe datata 15 luglio 2013, giorno di allestimento della lettera di cui all’atto istruttorio n. 217 del procedimento penale, con il quale sarebbe stato quantificato il pregiudizio subito. Il relativo documento, non prodotto separatamente agli atti nella procedura di prime cure ma presente nel faldone grazie al richiamo dell’intero incarto penale, è stato allegato all’appello “al solo scopo di agevolare la comprensione del contenuto e delle conclusioni e non certo nell’intenzione di produrre in appello documenti mai versati agli atti prima d’ora” (appello, pag. 23).

11.2. In questo modo, ritenuto che, come accennato in precedenza, un richiamo generico di un incarto è privo di valenza probatoria se mancano i riferimenti precisi a singoli atti in esso contenuti, l’appellante fonda la sua tesi su un documento prodotto e indicato distintamente solo in seconda sede, oltretutto senza fornire particolari indicazioni che possano giustificarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 317 CPC, venendo così meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), in quanto non spiega per quale motivo non ha potuto produrlo come fatto ora o per lo meno farvi con precisione richiamo dinanzi alla giurisdizione inferiore (TF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1).

A prescindere da ciò, anche volendo per ipotesi tenerlo in considerazione, la rivendicazione d’appello di modifica della data di partenza degli interessi di mora non potrebbe essere accolta, mancando totalmente una tempestiva allegazione in tal senso, preso atto che la scadenza del 15 o 16 settembre 2013 non compare da nessuna parte negli allegati di primo grado dell’attore, che mai prima d’ora ha avanzato e sufficientemente motivato una richiesta di far decorrere gli interessi moratori almeno a partire dal 16 settembre 2013.

A fronte di queste gravi lacune formali e procedurali, la pretesa vede il suo destino segnato senza necessità di ulteriori approfondimenti.

APPELLO DI AP 1

  1. Con il suo appello del 15 settembre 2021 AP 1 ha sostanzialmente evidenziato tre aspetti per i quali le motivazioni e le conclusioni del Pretore necessiterebbero di essere riviste in quanto errate.

La restituzione degli acconti versati alla parte convenuta

  1. Con il querelato giudizio il Pretore, riconoscendo il diritto dell’attore a vedersi restituire quanto da lui versato a AP 1 a titolo di acconto in eccesso rispetto alle prestazioni realmente fornite, ha stabilito che a fronte di due versamenti all’impresa a tale titolo per complessivi fr. 200'000.-, a AO 1 avrebbero dovuto essere restituiti fr. 125'000.- stante la recuperabilità nell’ambito del secondo progetto di parte dei lavori eseguiti per un controvalore pari a fr. 75'000.-, preso atto che dalle emergenze peritali, in effetti, risultavano parzialmente sfruttabili parte dei costi di demolizione e sgombero dell’esistente in ragione di fr. 40'000.-, le opere di scavo parziale fino al piano di fondazione per fr. 25'000.- e le opere relative ai muri perimetrali dell’interrato per fr. 10'000.-.

13.1. Per l’appellante AP 1, l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice sarebbe consistito nell’avere basato i suoi calcoli partendo dal presupposto che gli acconti potenzialmente recuperabili erano due: uno di fr. 80'000.- e uno di fr. 120'000.-, anche se l’importo di fr. 80'000.- non potrebbe essere riconosciuto in quanto non sarebbe mai stato effettivamente pagato a AP 1. Questa obiezione era già stata da essa proposta con la risposta di causa e confermata con le sue conclusioni, ma il Pretore, oltre a non esservisi chinato, non avrebbe minimamente preso in considerazione le risultanze fattuali e istruttorie, accertando così in maniera errata i fatti.

In realtà non vi sarebbe alcuna prova che quei fr. 80'000.- siano stati corrisposti in adempimento del contratto d’appalto tra le parti qui in causa. Anzi, in base agli atti si potrebbe solo desumere che esso sia stato versato a titolo personale ad A__________ C__________ (amministratore unico dell’impresa), come attesterebbe la ricevuta manoscritta di cui al doc. F6 che non contiene alcun riferimento alla causale né tanto meno alla fattispecie oggetto della presente causa, e non consentirebbe così di andare oltre al contenuto letterale e di ricostruirne il motivo e il contesto. Tale circostanza sarebbe poi stata ammessa dallo stesso attore in sede di replica, essendosi egli limitato ad affermare di avere versato l’acconto all’amministratore unico e sarebbe pure confermata dal fatto che egli, nel suo ricorso al Consiglio di Stato, avrebbe fatto riferimento unicamente a un acconto di fr. 120'000.-, come da doc. I pag. 5. Abbondanzialmente, poi, AP 1 rileva come anche la procedura d’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani da essa avviata parlasse di un solo acconto di fr. 120'000.-.

Pertanto, l’importo che AP 1 deve essere chiamata a restituire andrebbe ridotto da fr. 125'000.- a fr. 45'000.-.

13.2. Come rettamente indica l’appellato AO 1, la sentenza non ha preso posizione sulle contestazioni sollevate dalla convenuta in merito alla valenza probatoria del doc. F6, e si limita a dare per scontato che l’importo ivi indicato di fr. 80'000.- sia stato versato a titolo di acconto nell’ambito dell’esecuzione del contratto d’appalto qui in disamina.

In realtà, alla chiara obiezione della convenuta, sollevata già con la risposta, che da quella ricevuta, scritta a mano e priva di ogni riferimento, fosse impossibile desumere che i fr. 80'000.- dati al suo amministratore unico fossero da interpretare come acconto per le opere da impresario costruttore di via V__________, il committente si è limitato, con la replica (pag. 15 ad 4.4) ad asserirne la temerarietà e la pochezza e a rilevare come il documento in questione dimostrasse il pagamento di fr. 80'000.- all’amministratore unico della ditta A__________ C__________ e costituisse dunque una valida prova delle sue tesi, senza preoccuparsi di meglio spiegare e quindi di assumere ulteriori prove che attestassero per quale motivo il denaro era stato consegnato o per lo meno che tra le parti, compreso A__________ C__________, non sussistevano altri tipi di rapporto giuridico che avrebbero giustificato il pagamento di quei soldi, rispettivamente che fine avevano fatto i fr. 80'000.-.

Il solo documento, quindi, a fronte delle contestazioni sollevate, non può essere considerato prova sufficiente che quella dazione di denaro era da intendere come un acconto riconosciuto a AP 1 per i lavori in oggetto. A maggior ragione se si tiene conto che il giorno stesso in cui la ricevuta doc. F6 è stata sottoscritta, il 31 gennaio 2008, AP 1 ha inviato al committente una lettera intitolata “1.a richiesta di acconto” per fr. 120'000.-, regolarmente corrisposti il 18 febbraio 2008 e che il contratto d’appalto (doc. A, pag. 4) prevedeva un primo acconto proprio di fr. 120'000.- da versare a istallazione cantiere e inizio lavori, seguito da un secondo di fr. 160'000.- a ultimazione della soletta, senza quindi menzione di uno di fr. 80'000.-.

Il Pretore, ha dunque in effetti ingiustificatamente riconosciuto come acconto anche i fr. 80'000.-. Tale importo, in accoglimento della richiesta d’appello della convenuta, deve essere defalcato e la stessa condannata a restituire fr. 45'000.- (vale a dire fr. 120’000- ./. fr. 75'000.-), invece che fr. 125'000.-.

Risarcimento degli interessi passivi

  1. Il Pretore ha accolto con la sentenza querelata la richiesta formulata dall’attore di vedersi rifondere fr. 32'094.35 (di cui il 60% a carico della convenuta, per fr. 19'256.61) a titolo di interessi passivi sopportati nel periodo tra il crollo e l’inizio dei lavori di ricostruzione, poiché adeguatamente supportata dai documenti bancari e confermata in sede peritale. Ma anche perché l’importo appariva giustificato sia per l’entità calcolata che per la durata presa in considerazione, risultando dagli atti che le procedure volte alla messa in sicurezza del cantiere, al tentativo di conservare la licenza edilizia iniziale e il permesso di inizio lavori, come pure l’implementazione di un nuovo cantiere, giustificavano il lasso di tempo indicato.

14.1. Per AP 1 il primo giudice avrebbe sbagliato a ignorare quanto da essa sostenuto in prima sede, cioè che il progetto di AO 1 era stato sin dall’inizio finalizzato alla realizzazione di una palazzina a reddito non destinata alla vendita. Egli, d’altronde, mai avrebbe preteso che a edificazione terminata avrebbe estinto l’ipoteca che, appunto, è ancora attiva. Di conseguenza, indipendentemente dal crollo della palazzina e dal tempo trascorso, egli ha continuato e continua a pagare gli interessi ipotecari passivi. Pertanto gli interessi passivi pagati dal proprietario nel periodo tra il crollo e l’inizio della nuova edificazione non sono in nesso di causalità adeguata con il sinistro e non hanno comportato alcuna diminuzione del suo patrimonio. Stando così le cose, la sentenza andrebbe riformata e la posizione di danno per interessi passivi di fr. 19'256.61 pari al 60% di fr. 32'094.35 non potrebbe essere tutelata e dovrebbe quindi venire stralciata.

14.2. La motivazione addotta in appello è stata avanzata unicamente con le conclusioni (pag. 41), oltretutto in maniera molto stringata rispetto a quanto esposto con il presente ricorso. Essa è di conseguenza irricevibile, poiché tardiva (art. 229 CPC). Inoltre sfugge la logica su cui si fonda. In effetti non risulta comprensibile perché, per il semplice fatto che l’operazione avrebbe in ogni modo previsto il pagamento di interessi ipotecari essendo stato necessario fare capo a finanziamenti esterni, non dovrebbe essere considerato un danno l’aver dovuto pagare interessi passivi per un periodo nel quale nulla ha potuto essere svolto a seguito del crollo imputabile (anche) a AP 1. La scelta di vendere o meno l’immobile non destituisce di fondamento la richiesta di vedersi rifondere quanto pagato a tal fine a seguito di un’inutile protrazione dei tempi di costruzione.

Deduzione dell’indennizzo già ricevuto dall’ing. A__________ C__________

  1. Nel penultimo considerando della sentenza qui in disamina, il Pretore ha precisato che l’indennizzo di fr. 100'000.-/120'000.- già versato dall’ing. A__________ C__________ a AO 1 non può essere dedotto dal danno ricadente sull’impresa poiché tale importo rientra nel margine residuo del 40% sul danno complessivo e non consente di concludere che l’attore abbia con tale pagamento beneficiato di un sovraindennizzo.

15.1. AP 1 contesta questa conclusione, reputando a suo dire errato l’accertamento che con il pagamento di fr. 120'000.- da parte dell’ingegnere ricadrebbe nel margine residuo del 40%. Condannando l’impresa alla rifusione del 60% del danno accertato in prima sede in Euro 12'000.- e fr. 142'288.- (ossia Euro 7'200.- e fr. 85'372.90), il restante 40% ammonterebbe a Euro 2'800.- e fr. 56'915.26, per cui AO 1 avrebbe ricevuto fr. 63'084.74 in eccesso.

Di conseguenza, questo importo andrebbe dedotto dal danno ricadente sull’impresa, operazione che porterebbe a un risultato finale di fr. 22'288.16 (fr. 85'372.90 – fr. 63'084.74).

15.2. I calcoli proposti dall’impresa appellante sono viziati da un grave errore iniziale poiché il danno accertato in prima sede non era di Euro 12'000.- e fr. 142'288.- ma molto superiore, ritenuto che la quota parte del 60% accollatale è stata di Euro 7'200.- e fr. 210'372.-. Questo rende la richiesta infondata, se applicata alla sentenza di prime cure e alle modalità di ripartizione del danno ivi adottate.

Tuttavia, preso atto che con la presente decisione d’appello, la convenuta viene ora chiamata a farsi carico dell’intero danno patito da AO 1 a seguito del crollo, secondo i crismi della solidarietà imperfetta, la richiesta di dedurre dall’importo accertato quanto egli ha già ricevuto a titolo di rifusione da altri responsabili è nel suo principio del tutto legittima e deve essere accolta.

Essendo dimostrato, grazie alla deposizione resa dallo stesso ingegnere, che egli ha corrisposto all’attore almeno fr. 100'000.- (nella testimonianza ha parlato di una somma di fr. 100'000.-/120'000.-) e non avendo il resistente contestato d’avere ricevuto il denaro (ma solo che non si poteva considerarlo un risarcimento, senza però spiegarne il perché), l’importo a carico della convenuta andrebbe conseguentemente decurtato. Ciononostante, in regime attitatorio, non si può omettere di considerare che con l’appello è stato chiesto di defalcare unicamente fr. 63'084.74, per cui sarà solo tale ammontare che potrà essere portato a deduzione del danno da risarcire.

Su questo aspetto dunque, l’appello di AP 1 può trovare accoglimento.

Conclusioni e spese giudiziarie

  1. In definitiva, pertanto, l’appello di AO 1 deve essere parzialmente accolto mentre quello di AP 1 deve essere respinto. Di conseguenza, la sentenza di prime cure del 17 agosto 2021 deve essere riformata e AP 1 condannata a risarcire all’attore Euro 12'000.- e fr. 285'619.85, vale a dire Euro 12'000.- + fr. 15'191.20 di spese sostenute prima del crollo in vista dell’adempimento del contratto, fr. 45'000.- a titolo di restituzione acconti, fr. 57'000.- di onorari dell’architetto T__________, fr. 3'979.40 di altre spese progettuali e preparatorie, fr. 11'380.- di spese legali per il mantenimento della prima licenza, fr. 8’711.35 di risarcimento tasse e costi amministrativi conseguenti al crollo, fr. 13'931.90 di costi di ricostruzione (carotaggio), fr. 32'094.35 di interessi passivi e fr. 161'416.39 per mancato reddito immobiliare, per un importo complessivo di fr. 348'704.59, dal quale vengono dedotti fr. 63'084.74 già risarciti dall’ing. A__________ C__________. Tale esito comporta una modifica della ripartizione delle spese giudiziarie, risultando ora la parte attrice soccombente nella misura di 3/5.

Analogamente, anche le spese giudiziarie dei due appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appello di AP 1 è come accennato destinato alla reiezione, sicché le relative spese giudiziarie, calcolate in base a un valore ancora controverso di fr. 162'000.-, devono essere interamente accollate a essa, pure condannata a rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili calcolata sulla base dello stesso importo.

Le spese processuali di questo appello, definite in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano quindi a fr. 9'500.-. Le ripetibili a favore di AO 1 sono quantificate in fr. 5'000.-, come previsto dall’art. 11 cpv. 1 lett. a Rtar.

Sull’altro fronte le spese processuali dell’appello presentato da AO 1, parzialmente accolto nella misura di circa 1/6, devono essere caricate all’appellante per 5/6 e all’appellata per 1/6. AO 1 dovrà alla controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili ridotte, ritenuto, per quanto concerne la sua impugnativa, un valore ancora controverso di fr. 441'000.-.

Ciò posto, le spese processuali di questo appello, sempre in base alle precitate norme, sono fissate in fr. 16'500.-. Le ripetibili ridotte poste a carico dell’appellante e sono, come previsto dall’art. 11 cpv. 1 lett. a Rtar, quantificate in fr. 5'800.-.

Il valore litigioso per entrambe le procedure d’appello, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera abbondantemente di fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 15 settembre 2021 di AP 1 (inc. 12.2021.132) è respinto.

II. L’appello 16 settembre 2021 di AO 1 (inc. 12.2021.136) è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 17 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OR.2016.246) è così riformata:

La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, i seguenti importi:

Euro 12'000.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 27 maggio 2016;

fr. 285'619.85, oltre interessi al 5% a far tempo dal 27 maggio 2016.

La tassa di giustizia di fr. 21'000.- e le spese, incluse quelle peritali e quelle già stabilite nell’ambito dell’inc. CM, da anticipare come di rito, sono poste a carico della parte attrice nella misura di 3/5 e per il rimanente 2/5 a carico della convenuta. L’attore corrisponderà inoltre alla convenuta l’importo di fr. 9'000.- a titolo di ripetibili parziali.

Invariato.

III. Le spese processuali della procedura d’appello di AP 1 (inc. 12.2021.132), pari a fr. 9’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili di seconda sede.

IV. Le spese processuali della procedura d’appello di AO 1 (inc. 12.2021.136), pari a fr. 16’500.-, sono a carico dell’appellante per 5/6 e per il restante 1/6 a carico di AP 1. Il primo dovrà versare a quest’ultima fr. 5'800.- a titolo di ripetibili ridotte.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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