Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.03.2021 12.2021.13

Incarto n. 12.2021.13

Lugano 16 marzo 2021/lk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.1 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 2 gennaio 2021 da

AP 1 AP 2 AP 3 tutti patrocinati dall’ PA 1

contro

AO 1 AO 2 tutti patrocinati dall’ PA 2

con cui gli istanti hanno chiesto l’espulsione immediata dei convenuti dall’appartamento di 3 locali al 1° piano, interno n. __________, e dal posto auto n. __________ al piano terreno dello stabile sito in via __________ __________ a __________;

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione dell’istanza e chiesto di potere posticipare la riconsegna dell’ente locato al 31 marzo 2021, su cui il Pretore ha statuito con decisione 20 gennaio 2021, accogliendo la petizione e ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione degli istanti l’ente locato entro il 31 marzo 2021;

appellanti gli istanti con appello 26 gennaio 2021, con cui hanno chiesto la riforma del dispositivo n. 1 del giudizio impugnato, nel senso di fare ordine ai convenuti di mettere immediatamente a libera disposizione l’ente locato, protestando le spese giudiziarie di appello;

mentre i convenuti con risposta 15 febbraio 2021 hanno postulato la reiezione del gravame e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con contratti di locazione 10 dicembre 2012 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno concesso in locazione a AO 1 e AO 2 l’appartamento di 3 locali sito al 1° piano, interno n. 103, e il posto auto n. 903 al piano terra dello stabile denominato “_” sito in via ____ a S__ (doc. A);

che con invio raccomandato 18 settembre 2020 i locatori hanno notificato ai conduttori singolarmente, con il modulo ufficiale, la disdetta ordinaria dei contratti di locazione menzionati per il 31 dicembre 2020 (doc. C);

che per tale data i conduttori non hanno provveduto alla regolare riconsegna dell’appartamento e del posto auto;

che con istanza 2 gennaio 2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), i locatori hanno convenuto in giudizio i conduttori innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la loro espulsione immediata dai locali;

che i convenuti con osservazioni 14 gennaio 2021 si sono integralmente opposti all’istanza; essi hanno addotto di avere trovato una nuova sistemazione a partire dal 1° aprile 2021, producendo il relativo contratto firmato (doc. 4), e chiesto di potere riconsegnare i locali entro la fine di marzo 2021 al fine di evitare loro un doppio trasloco che sarebbe risultato particolarmente gravoso, considerata la tenera età dei loro tre figli; essi hanno altresì postulato di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio;

che con sentenza 20 gennaio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine ai conduttori, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione della parte istante l’appartamento locato e il posto auto entro il 31 marzo 2021, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.- a carico dei convenuti in solido e obbligandoli, sempre in solido, a rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili;

che con decisione 20 gennaio 2021 il primo giudice ha respinto la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dei convenuti (inc. SO.2021.217);

che con appello 26 gennaio 2021 gli istanti hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ordinare ai convenuti di riconsegnare immediatamente l’appartamento e il parcheggio, con protesta delle spese giudiziarie di appello;

che con risposta 15 febbraio 2021 i convenuti si sono opposti al gravame e hanno chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello, protestando spese e ripetibili;

che, contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che la decisione 20 gennaio 2021 è stata notificata alle parti il medesimo giorno e l’appello 26 gennaio 2021, inoltrato nel termine indicato, è pertanto tempestivo;

che anche la risposta 15 febbraio 2021 è tempestiva, essendo stata inoltrata a sua volta nel termine di 10 giorni dalla notifica dell’appello;

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 16 luglio 2020, inc. 12.2020.41, II CCA del 27 dicembre 2017, inc. 12.2017.135);

che, nel caso concreto, con l’appello gli istanti osservano che il termine di dilazione concesso dal Pretore ai convenuti per liberare i locali locati non sarebbe proporzionato;

che al riguardo essi osservano di avere già tenuto conto dei motivi umanitari invocati dai conduttori, notificando loro una disdetta ordinaria malgrado gravi violazioni dell’obbligo di diligenza avrebbero giustificato una disdetta straordinaria; i motivi alla base della disdetta erano noti da tempo ai conduttori, i quali dovevano pertanto aspettarsi la rescissione del contratto, la stessa essendo la conseguenza di tali violazioni e del comportamento scorretto da loro assunto, da ultimo facendosi liberare il deposito di garanzia anticipatamente con un sotterfugio;

che gli appellanti non contestano in alcun modo le circostanze ritenute dal Pretore nella ponderazione dei contrapposti interessi, ossia la presenza di tre figli in tenera età e l’esistenza di un nuovo contratto di locazione per una nuova abitazione a partire dal 1° aprile 2021 né spiegano i motivi per cui la sua argomentazione, secondo cui in tali circostanze un trasloco provvisorio risulterebbe oltremodo gravoso, sarebbe errata, né illustrano le ragioni di fatto e di diritto per cui il differimento di due mesi e 10 giorni della riconsegna dei locali locati sarebbe sproporzionato e per loro intollerabile;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che, in ogni caso, sulla base del principio di proporzionalità, l’autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria di breve durata, a condizione che vi siano delle ragioni elementari di umanità, quali ad esempio la malattia grave o la situazione economica modesta, o qualora sulla base di indizi seri e concreti si può presumere che l’inquilino rispetterà spontaneamente l’ordine impartitogli entro un termine ragionevole; che anche in tale evenienza il differimento deve essere breve e non deve equivalere a una proroga del contratto di locazione (sentenza del Tribunale federale 4A_39/2018 del 6 giugno 2018 consid. 6; 4A_389/2017 del 26 settembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.1);

che in concreto i convenuti, genitori di tre figli in tenera età (2014, 2016, 2017), ricevuta la disdetta ordinaria 18 settembre 2020 si sono attivati fin da subito nella ricerca di una nuova sistemazione (doc. 3) e il 16 dicembre 2021 hanno sottoscritto un nuovo contratto di locazione, di modo che a partire dal 1° aprile 2021 essi disporranno di un nuovo appartamento (doc. 4);

che le lamentele dei vicini e il comportamento scorretto dei convenuti avrebbero potuto giustificare una disdetta straordinaria è un fatto nuovo e come tale inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC); i presupposti dell’art. 257f cpv. 3 CO non sono peraltro in concreto nemmeno adempiuti, dagli atti non risultando alcuna diffida;

che non risulta che i conduttori con il loro comportamento abbiano provocato ulteriori lamentele dopo quelle di inizio settembre 2020 né che abbiano omesso di versare la pigione dovuta;

che in definitiva il differimento concesso dal primo giudice di due mesi e 10 giorni per liberare i locali è di breve durata e non equivale in alcun modo a una proroga del contratto di locazione;

che a maggior ragione a questo stadio della causa, visto il tempo trascorso, un’espulsione immediata risulterebbe oltremodo gravosa e sproporzionata;

che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC); le spese processuali sono fissate in conformità con l’art. 9 cpv. 3 LTG mentre l’indennità ripetibile è stabilita sulla base degli art. 11 e 13 RTar;

che il valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr. 41'400.- ed è rimasto incontestato in questa sede;

che la domanda di concessione di gratuito patrocinio formulata dai convenuti in questa sede non può essere accolta in assenza di elementi oggettivi a comprova del loro stato di indigenza, il certificato dell’autorità comunale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria non essendo agli atti; ad ogni modo l’esito dell’appello e il conseguente riconoscimento delle ripetibili ai convenuti appare sufficiente per coprire adeguatamente l’impegno profuso in questa sede dal loro patrocinatore;

che vertendo la controversia in esame su una decisione adottata in procedura sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar

decide: 1. L’appello 26 gennaio 2021 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.- a titolo di ripetibili.

  2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio di AO 1 e AO 2 è respinta.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)

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