Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.03.2022 12.2021.116

AO 2

Incarto n. 12.2021.116

Lugano 31 marzo 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 6 marzo 2020 da

AP 1 rappr. dall’avv. PA 1

contro

AO 2 AO 1 tutti rappr. dall’avv. PA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 332'528.- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018;

domanda avversata dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 17 giugno 2021 ha respinto;

appellante l'attrice, con appello 23 agosto 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 83’000.- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti, con risposta 13 ottobre 2021, hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica (spontanea) 25 ottobre 2021 dell’attrice e della duplica spontanea 12 novembre 2021 dei convenuti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 25 gennaio 2018 (doc. D) AP 1 ha incaricato “AO 2 - AO 1” di svolgere delle prestazioni di ingegneria civile nell’ambito dell’edificazione di una palazzina plurifamiliare sulle part. __________ e __________ RFD __________. Il 7 febbraio 2018 (doc. C) essa ha affidato sempre a “AO 2 - AO 1” anche l’incarico di occuparsi dell’esecuzione della “direzione lavori, con controllo degli avanzamenti lavori e delle liquidazioni per ciascuna ditta”, ritenuto che quell’incarico consisteva nella “direzione dei lavori, con incontri settimanali di coordinamento tra le diverse ditte, con verifica delle richieste di liquidazione delle imprese”.

Il 17 ottobre 2018 (doc. EE) AO 2 ha rescisso il contratto avente per oggetto la direzione dei lavori.

  1. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 6 marzo 2020 AP 1, ritenendo che AO 2 e il suo socio (senza diritto di firma a RC) AO 1 avessero sbagliato a preavvisare favorevolmente con lei dei versamenti effettuati tra il febbraio e il luglio 2018 dalla Banca __________ a favore di alcuni artigiani, che erano poi falliti senza aver fornito le prestazioni oggetto di quei versamenti, e non avessero adeguatamente sorvegliato l’esecuzione dei lavori, li ha convenuti in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 332'528.- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il risarcimento delle somme preavvisate favorevolmente da costoro a favore di I__________ __________ Sagl (quattro ordini di pagamento, di complessivi fr. 130'000.-, cfr. doc. S), a favore di __________ (fr. 15’078.-, cfr. doc. P) e a favore di __________ (fr. 10’000.-, cfr. doc. Q), nonché dei maggiori costi, per la riparazione dei difetti (fr. 125'000.-, cfr. doc. KK) e per i ritardi nell’esecuzione dei lavori (fr. 52'450.-), riconducibili alla loro carente presenza nel cantiere.

I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 17 giugno 2021, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali, in complessivi fr. 10’000.-, con quelle di conciliazione di fr. 400.-, a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere ai convenuti in solido fr. 25’000.- per ripetibili.

  2. Con l’appello 23 agosto 2021 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 13 ottobre 2021 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 25 ottobre 2021 e la duplica spontanea 12 novembre 2021), l’attrice, ribadendo il buon fondamento della sola pretesa volta al risarcimento delle somme preavvisate favorevolmente dalle controparti a favore di I__________ __________ Sagl, limitata per altro agli ultimi tre ordini di pagamento, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 83’000.- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Il Pretore, per quanto è qui ancora d’interesse, ha innanzitutto escluso che all’AO 1, socio (senza diritto di firma a RC, cfr. doc. B) e dipendente di AO 2, potesse essere riconosciuta la legittimazione passiva, pacificamente attribuita invece a quest’ultima, respingendo così nei suoi confronti la petizione già per questa ragione. Da una parte il contratto relativo alla direzione lavori di cui al doc. C era stato sottoscritto dall’AO 1 a nome e per conto di AO 2, non potendosi dedurre un suo obbligo personale dal fatto che egli fosse stato autorizzato ad agire in tal senso sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza interni all’azienda. Dall’altra nemmeno entrava in linea di conto una sua responsabilità personale ai sensi dell’art. 55 cpv. 3 CC, non essendo stato allegato e provato quale sarebbe stato l’eventuale atto illecito da lui commesso.

5.1. Per l’attrice, la legittimazione passiva dell’AO 1 doveva in realtà essere ammessa già per il fatto che non era stato provato che egli fosse dipendente di AO 2 e fosse poi stato autorizzato, sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza interni all’azienda, a sottoscrivere il contratto a nome e per conto di quella società.

La censura è manifestamente infondata. Dagli atti di causa è in effetti risultato che l’AO 1 era veramente un dipendente di AO 2 (cfr. petizione p. 3, conclusioni p. 2 e appello p. 3, secondo cui “l’AO 1 … lavora presso la società AO 2” e soprattutto replica p. 4, secondo cui costui “è in primis socio e non solo dipendente”; cfr. pure il suo interrogatorio p. 3) e che era poi stato autorizzato, sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza interni all’azienda, a sottoscrivere il contratto a nome e per conto di quella società (cfr. replica p. 5, secondo cui “si prende atto che la convenuta 2 [N.d.R. AO 2] conferma l’esistenza di un potere di rappresentanza interno che mai è stato comunicato all’attrice e che la vincola”). E comunque, avendo l’attrice pacificamente dato atto in questa sede che AO 2 era legittimata passivamente nella presente causa (cfr. appello p. 6) e che dunque l’AO 1, il quale - come accertato nella decisione - aveva a suo tempo sottoscritto l’accordo contrattuale a nome e per conto di quest’ultima, aveva agito quale suo rappresentante autorizzato ai sensi dell’art. 32 segg. CO, oppure, laddove non disponesse invece di una tale autorizzazione, che il suo agire quale rappresentante non autorizzato era poi stato da lei ratificato ai sensi dell’art. 38 CO, è evidente che un’eventuale sua responsabilità personale, e meglio quella in virtù dell’art. 39 CO, non potrebbe entrare in considerazione.

5.2. L’attrice non può essere seguita nemmeno laddove ha sostenuto che la legittimazione passiva dell’AO 1 doveva essere in ogni caso ammessa in forza dell’art. 55 cpv. 3 CC.

Confrontata con un giudizio pretorile con cui le era stato rimproverato di non aver ossequiato, con riferimento all’eventuale atto illecito commesso dall’organo di fatto AO 1, né l’onere di allegazione né l’onere della prova, essa in questa sede nulla ha in effetti addotto in merito al tema della carente allegazione, sicché su questo punto l’appello, che non ha censurato una motivazione indipendente e alternativa del giudizio, dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 311 cpv. 1 CPC; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 3a ed., n. 16 ad art. 311 CPC; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2; II CCA 25 novembre 2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77, 11 novembre 2020 inc. n. 12.2020.48). Ad ogni buon conto, l’attrice non ha dimostrato, nemmeno in questa sede, l’esistenza, accanto a una violazione contrattuale imputabile a AO 2, di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO commesso dall’AO 1 (il che ne esclude la responsabilità ex art. 55 cpv. 3 CC, cfr. TF 4C.311/2001 del 24 gennaio 2002 consid. 2c): il solo fatto che egli, “omettendo … una verifica,” avesse “chiaramente indotto in errore la committente … facendole indebitamente credere … che il pagamento fosse stato verificato e fosse giustificato, quando invece, da un mero esame avrebbe dovuto accorgersi che gli acconti richiesti non erano per nulla giustificati visto lo stato di avanzamento lavori”, rispettivamente avesse “indotto in errore la committente, portandola a compiere un atto pregiudizievole dei propri interessi” (appello p. 7 seg.) non bastava allo scopo, dallo stesso non potendosi nemmeno evincere quale sarebbe stata la norma di comportamento generatrice di responsabilità che in tal modo sarebbe stata violata; non è oltretutto provato che l’AO 1 nell’occasione avesse agito con l’intenzione di danneggiare la controparte, tutt’altro.

  1. Il Pretore, sempre per quanto è qui ancora d’interesse, ha quindi escluso che AO 2 potesse essere contrattualmente responsabile per aver preavvisato favorevolmente con l’attrice tre versamenti (acconto di fr. 50'000.- per serramenti, acconto di fr. 10'000.- per opere da pittore e acconto di fr. 23'000.- per fornitura delle piastrelle, cfr. doc. S) effettuati tra il febbraio e il maggio 2018 dalla Banca __________ a favore di I__________ __________ Sagl, società che era poi fallita senza aver fornito le prestazioni oggetto di quei versamenti.

Da un lato quei tre importi erano manifestamente stati versati non in ragione di un certo avanzamento dei lavori, che a quel tempo non era ancora stato raggiunto, bensì con lo scopo, ampiamente condiviso dall’attrice, che per altro aveva insistito per la loro approvazione, di “bloccare i prezzi” (doc. T p. 3, doc. 12 nel plico doc. IX° rich.), per cui il loro preavviso favorevole non poteva dirsi allora irragionevole. Per il resto, AO 2 non era tenuta a verificare né la solvibilità di I__________ __________ Sagl, né l’esistenza dei fornitori incaricati da quest’ultima, né l’effettiva conclusione dei rispettivi contratti con costoro.

D’altro canto, quand’anche si volesse ammettere che AO 2 non aveva usato tutta la diligenza da lei richiesta nell’espletamento dei propri obblighi contrattuali, il fatto che I__________ __________ Sagl, contrariamente alle rassicurazioni date all’attrice e alla direzione lavori, avesse distratto gli importi degli acconti ricevuti senza pagare fornitori e artigiani e addirittura senza procedere con le ordinazioni dei materiali, appariva un evento talmente imprevedibile, eccezionale e straordinario da relegare in secondo piano l’agire di AO 2.

6.1. Per l’attrice, il contratto di cui al doc. C, avente per oggetto la “direzione lavori, con controllo degli avanzamenti lavori e delle liquidazioni per ciascuna ditta”, sarebbe lacunoso e impreciso, essendo evidente che il compito di “direzione lavori” conferito a AO 2, da interpretare ispirandosi a quanto previsto dall’art. 4.4.4 della norma SIA 102 - edizione 1984, andava ben oltre il controllo tecnico delle fatture e “il controllo circa la giustificabilità delle pretese economiche dal punto di vista tecnico” ammesso dalla controparte, ed anzi comprendeva anche la vera e propria “verifica delle fatture e degli ordini di pagamento trasmessi alla banca finanziatrice” (cfr. appello p. 9), ivi compresa dunque la verifica dell’esistenza dei contratti che gli artigiani avevano concluso con i rispettivi fornitori.

Non è così. In realtà, dal tenore del contratto di cui al doc. C si evince che le parti non intendevano attribuire a AO 2 tutti i compiti spettanti alla “direzione lavori” in base alla norma SIA 102 (la cui edizione determinante non sarebbe comunque quella del 1984 evocata dall’attrice, ma semmai quella in vigore al momento dei fatti e meglio quella del 2002), regolamentazione che del resto non vi era mai stata menzionata, ma solo le mansioni indicate nell’accordo stesso, che, per quanto riguardava in particolare il controllo dei costi, consistevano nel “controllo” e nella “verifica delle richieste di liquidazione delle imprese”, e meglio, come ammesso da AO 2, nel “controllo circa la giustificabilità delle pretese economiche” delle imprese “dal punto di vista tecnico” (cfr. risposta p. 5), nel senso che le stesse potevano essere preavvisate favorevolmente solo se e nella misura in cui erano effettivamente dovute (così che i pagamenti potevano avvenire solo in base a quanto concordato nei contratti con i relativi artigiani o, in assenza di tali accordi, in base alle disposizioni legali applicabili). Si aggiunga che la prestazione contrattuale che per l’attrice sarebbe stata attribuita e successivamente violata da AO 2 non rientrava, se non parzialmente, tra quelle previste nell’art. 4.4.4 della norma SIA 102 - edizione 1984 o nell’art. 4.52 della norma SIA 102 - edizione 2002 (nelle cui prestazioni di base rientrava solo il controllo delle situazioni - ovvero elenchi delle prestazioni - e delle fatture; cfr. Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 513).

Nuovo e con ciò irricevibile, siccome addotto solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è invece l’assunto di AO 2 secondo cui dal tenore letterale del contratto di cui al doc. C si doveva in ogni caso concludere che il controllo degli “acconti” non rientrava nei compiti a lei attribuiti.

6.2. Ciò premesso, l’attrice non può essere seguita laddove ha preteso che il fatto che AO 2 avesse preavvisato favorevolmente alla Banca __________ le tre richieste di pagamento qui ancora in discussione, senza aver effettuato alcuna verifica, e in particolare senza aver tenuto conto dell’avanzamento dei lavori, a quel momento nemmeno iniziati, era tale da fondare una sua responsabilità.

6.2.1. Il 26 febbraio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta d’acconto di fr. 50'000.- formulata il 21 febbraio 2018 da I__________ __________ Sagl all’indirizzo dell’attrice per i serramenti (cfr. doc. S).

Ora, è incontestabile che a quel momento le parti sapevano che la ditta che avrebbe dovuto fornire i serramenti a I__________ __________ Sagl era S____________________ (cfr. e-mail 19 aprile 2018 dell’attrice a I__________ __________ Sagl nel plico doc. T) e che il prezzo della fornitura, i cui dettagli erano evidentemente già stati definiti, ammontava a fr. 94'862.84 (cfr. e-mail 27 luglio 2018 di S____________________ all’attrice nella mappetta “Studio ” di cui doc. VIII° rich.). Visto che in precedenza S__________ aveva comunicato per e-mail a I__________ __________ Sagl, la quale aveva subito inoltrato quel messaggio e-mail all’attrice, che il primo acconto, pari al 50% del totale, doveva esserle corrisposto (e a sua volta doveva così essere corrisposto a I__________ __________ Sagl, che era la controparte contrattuale dell’attrice) al momento dell’ordine (cfr. e-mail 20 febbraio 2018 nel plico doc. VI° rich.), è pure incontestabile che, sempre a quel momento, l’attrice disponeva anche di quell’informativa.

In tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la richiesta di un primo acconto di fr. 50'000.- formulata da I__________ __________ Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 50% del prezzo per dei serramenti che a loro volta il suo fornitore S____________________ avrebbe dovuto nel frattempo mettere in opera appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della legittima esigenza dell’attrice di “fissarne il prezzo” e con ciò di risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra l’attrice e quest’ultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento del relativo ordine); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra l’attrice, I__________ __________ Sagl e S____________________ (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento di un acconto arrotondato a fr. 50'000.- (il 50% del prezzo totale della fornitura ammontava a fr. 47'431.42) si era tutto sommato rivelato conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe stata priva di rilevanza.

6.2.2. Il 26 febbraio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta d’acconto di fr. 10'000.- formulata il 21 febbraio 2018 da I__________ __________ Sagl all’indirizzo dell’attrice per le opere da pittore (cfr. doc. S). L’attrice, già a quel momento (cfr. e-mail 19 aprile 2018 e 24 aprile 2018 a I__________ __________ Sagl nel plico doc. T) e anche innanzi al Pretore (cfr. petizione p. 4, replica p. 7 e conclusioni p. 5, con il che è malvenuta a sostenere il contrario in questa sede), ha invero sempre ritenuto che l’acconto in questione, al di là della sua formulazione, si riferisse in realtà anche all’isolazione termica, ossia al cappotto.

Ora, è incontestabile che il 2 febbraio 2018 I__________ __________ Sagl aveva inviato all’attrice il preventivo relativo all’isolazione termica/cappotto e alle opere da pittore, che concludeva per una mercede complessiva di fr. 91'619.72, di cui fr. 13'075.85 per le opere da pittore (cfr. doc. S). Ed è pure incontestabile che nel documento era stato indicato che il primo acconto, pari al 30% del totale, doveva esserle corrisposto alla firma del contratto.

In tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la richiesta di un primo acconto di fr. 10'000.- formulata da I__________ __________ Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 30% della mercede per i lavori relativi all’isolazione termica (cappotto) e alle opere da pittore, già solo in previsione dell’acquisto del relativo materiale da utilizzare, appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della legittima esigenza dell’attrice di “fissarne il prezzo” e con ciò di risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra l’attrice e quest’ultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento del relativo contratto); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra l’attrice e I__________ __________ Sagl (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento di un acconto arrotondato a fr. 10'000.- (il 30% dell’intera mercede, compresa quella per l’isolazione termica/cappotto, ammontava a fr. 27'485.91, mentre il 30% della mercede per le sole opere da pittore ammontava già a fr. 3'922.75) si era rivelato conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe stata priva di rilevanza.

Nuovo e con ciò irricevibile, siccome addotto solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è invece l’assunto dell’attrice, secondo cui i lavori da pittore non rientravano nello scopo sociale di I__________ __________ Sagl (cfr. doc. GG), per cui la richiesta d’acconto avrebbe dovuto essere preavvisata negativamente già per questo motivo.

6.2.3. Il 3 maggio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta di pagamento della fattura di fr. 23'000.- formulata il 27 aprile 2018 da I__________ __________ Sagl all’indirizzo dell’attrice per la fornitura delle piastrelle di __________ C__________ __________ (cfr. doc. S), che indubbiamente quest’ultima aveva già scelto (cfr. doc. W e doc. 12 nel plico doc. IX° rich.).

Ora, è incontestabile che nella fattura in questione era stato indicato che il prezzo per la fornitura delle piastrelle doveva essere anticipato al 100% al momento dell’ordine (cfr. doc. S).

In tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la richiesta di pagamento di fr. 23'000.- formulata da I__________ __________ Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 100% del prezzo - tutto sommato contenuto - per delle piastrelle che a loro volta il suo fornitore __________ C__________ __________ avrebbe dovuto nel frattempo fabbricare appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della legittima esigenza dell’attrice di “fissarne il prezzo” e con ciò di risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra l’attrice e quest’ultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento del relativo ordine, il tutto prescindendo per atti concludenti dall’esigenza di forma allora prospettata); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra l’attrice e I__________ __________ Sagl (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento della fattura fr. 23'000.- (il 100% del prezzo della fornitura) si era rivelato senz’altro conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe stata priva di rilevanza.

6.3. Stando così le cose, non occorre esaminare se in ogni caso il fatto che I__________ __________ Sagl avesse successivamente distratto gli importi degli acconti ricevuti senza pagare fornitori e artigiani costituisca un evento talmente imprevedibile, eccezionale e straordinario da relegare in secondo piano l’eventuale agire anticontrattuale di AO 2.

  1. Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 83’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 23 agosto 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 4’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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