Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2022 12.2021.105

Incarto n. 12.2021.105

Lugano 8 marzo 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.159 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 2 settembre 2016 da

AP 1 rappr. da PA 1

contro

AO 1 rappr. da PA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 132’600.- oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2015;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con decisione 26 maggio 2021, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 2'000.- oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2015;

appellanti entrambe le parti: l’attrice, che con appello 22 giugno 2021 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; e la convenuta, che con osservazioni e appello incidentale 13 settembre 2021 ha chiesto la reiezione dell’appello e la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

vista la risposta all’appello incidentale 28 ottobre 2021 dell’attrice, che ha postulato la reiezione dell’appello incidentale, e la replica spontanea all’appello incidentale 15 novembre 2021 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto di appalto 11 agosto 2014 (doc. B) AO 1 ha incaricato AP 1 (in seguito anche: AP 1) di effettuare, dal 1° luglio 2014 e a tempo indeterminato, le pulizie di manutenzione, il servizio ai piani e il servizio di governante presso il proprio hotel a __________.

Con lettera 25 settembre 2014 (doc. C) essa, insoddisfatta, ha disdetto il contratto per il 31 ottobre 2014. La collaborazione tra le parti è tuttavia continuata, sulla base di una nuova offerta a tempo determinato che prevedeva la sola messa a disposizione di personale ad interim (doc. 7), fino al 31 dicembre 2014.

  1. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 2 settembre 2016 AP 1, che nel frattempo aveva ripreso gli attivi e i passivi di AP 1, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 132’600.- oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2015. Essa ha rimproverato alla controparte di aver assunto dal 1° gennaio 2015 le sue due dipendenti __________ T__________ __________ ed __________ D__________ __________ e di avere in tal modo violato l’impegno di “non assumere direttamente o indirettamente personale alle dipendenze della controparte” (art. 5 delle condizioni generali annesse al contratto di cui al doc. B). Rilevato che le parti, in caso di violazione di questo dovere, avevano pattuito “una penale pari a due stipendi lordi annui, calcolati sulla media degli ultimi 12 mesi, del dipendente in questione” (art. 5 delle condizioni generali annesse al contratto di cui al doc. B), ha pertanto preteso il pagamento delle pene convenzionali contrattualmente pattuite, pari a due salari lordi annui di __________ T__________ __________ (fr. 83'200.-) e di __________ D__________ __________ (fr. 49'400.-).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 26 maggio 2021 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'000.- oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2015, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 8'000.- a carico dell’attrice, tenuta pure a versare alla controparte fr. 9’000.- per ripetibili parziali. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta fosse debitrice unicamente della pena convenzionale relativa all’assunzione di __________ D__________ __________, che tuttavia doveva essere massicciamente ridotta siccome risultata eccessiva (art. 163 cpv. 3 CO).

  2. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

Con appello 22 giugno 2021, avversato dalla convenuta con risposta 13 settembre 2021, l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con appello incidentale 13 settembre 2021, avversato dall’attrice con risposta 28 ottobre 2021 (a cui ha poi fatto seguito la replica spontanea 15 novembre 2021), la convenuta ha postulato la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.

  1. Il Pretore aggiunto ha innanzitutto escluso che la convenuta potesse prevalersi del fatto di non aver badato, allorché aveva provveduto a sottoscrivere il contratto di cui al doc. B, all’art. 5 delle condizioni generali, osservando altresì che la clausola contrattuale contenuta in quell’articolo, che prevedeva la pena convenzionale, non poteva essere considerata insolita.

Ciò premesso, egli ha ritenuto che nessuna pena convenzionale fosse dovuta all’attrice a seguito dell’assunzione da parte della convenuta, il 1° gennaio 2015 (cfr. doc. E), di __________ T__________ , che il 21 ottobre 2014 aveva disdetto il contratto con lei con effetto dal 31 dicembre 2014 (cfr. doc. D). In effetti, in occasione di una riunione avvenuta il 25 settembre 2014, alla presenza del rappresentante dell’attrice __________ G, dell’organo formale della convenuta __________ B__________, della figlia di quest’ultimo nonché direttrice dell’hotel della convenuta M__________ __________ e, almeno in parte, di __________ T__________ , le parti avevano concordato, con effetto dal 1° gennaio 2015, l’interruzione del contratto di lavoro in essere tra l’attrice e la dipendente e l’assunzione di quest’ultima da parte della convenuta, il tutto senza che l’attrice avesse sollevato alcuna obiezione (cfr. teste __________ T __________ p. 3).

La situazione era invece diversa per quanto riguardava l’assunzione da parte della convenuta, il 1° gennaio 2015, di __________ D__________ , che il 21 novembre 2014 aveva disdetto il contratto con l’attrice con effetto dal 30 novembre 2014 (cfr. doc. 15). Per il primo giudice, non essendo stato provato che in occasione della riunione del 25 settembre 2014 le parti avessero concordato anche per lei una soluzione analoga a quella adottata per __________ T __________ e dovendosi ritenere che, per la sua particolare situazione personale (cfr. testi __________ D__________ __________ p. 1 e M__________ __________ p. 3), __________ D__________ __________ non avrebbe ragionevolmente rinunciato al salario dell’attrice (sia pure nel frattempo ridotto) se non con la prospettiva della prossima assunzione presso altri, si doveva in effetti concludere che l’accordo tra loro volto alla sua assunzione era stato raggiunto prima del 21 novembre 2014, quando essa era ancora alle dipendenze dell’attrice. In tali circostanze, erano senz’altro date le condizioni per poter pretendere la pena convenzionale prevista contrattualmente, che, stante un suo stipendio lordo annuo, calcolato sulla base dei pochi mesi da lei lavorati (cfr. doc. L1-4), di fr. 22'776.-, ammontava a fr. 45'552.-. Sennonché, ritenuto che __________ D__________ __________ era stata assunta dall’attrice solo nel settembre 2014, allo scopo di lavorare solo presso la convenuta, e senza aver ricevuto in precedenza alcuna formazione (cfr. teste __________ D__________ __________ p. 2), che a fine settembre 2014 la convenuta aveva disdetto il contratto con l’attrice la quale aveva immediatamente ridotto il tempo di lavoro e salario delle sue dipendenti (cfr. teste __________ D__________ __________ p. 1; interrogatorio __________ G__________ p. 3) e che l’attrice non poteva dunque sostenere di aver subito alcun danno dal fatto che la convenuta avesse assunto __________ D__________ __________ e nemmeno lo aveva provato, ha concluso, in applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO, che la pena convenzionale, a suo giudizio eccessiva, doveva essere concretamente ridotta ai

fr. 2'000.- quantificati dalla controparte in sede conclusionale.

  1. In questa sede l’attrice ha censurato il giudizio con cui il Pretore aggiunto aveva ritenuto che essa non potesse pretendere una pena convenzionale di fr. 83'200.- a seguito dell’assunzione di __________ T__________ __________ da parte della convenuta, contestando in particolare l’assunto pretorile, secondo cui dalla testimonianza di quest’ultima si poteva concludere per una rinuncia per atti concludenti alla pena convenzionale. A suo dire, a parte che le versioni dei partecipanti alla riunione del 25 settembre 2014 erano in realtà differenti, la teste in questione, quand’anche fosse risultata credibile e disinteressata alla lite (ciò che non era il caso), si era in effetti limitata a riferire che __________ G__________ aveva dato il suo accordo alla sua assunzione da parte della convenuta ma nulla di più, e in ogni caso, anche laddove questa sua versione dei fatti fosse stata veritiera, dalla stessa non si poteva ancora concludere per una formale rinuncia ad avvalersi della pena convenzionale.

6.1. L’accertamento dei fatti operato dal giudice di prime cure, secondo cui in occasione della riunione del 25 settembre 2014, avvenuta alla presenza di __________ G__________, di __________ B__________, di M__________ __________ e, almeno in parte, di __________ T__________ __________, il primo aveva dato il suo accordo all’assunzione di quest’ultima da parte della convenuta (come da lei già sostenuto nella fase preprocessuale, cfr. doc. G), resiste alle critiche.

6.1.1. A fronte di due deposizioni in tal senso, perfettamente esplicite e lineari, rese da persone vicine alla parte convenuta e meglio da __________ B__________ (che a p. 5 ha dichiarato che “Mi viene mostrato il doc. G (…). Riconosco questo documento in quanto è stata una nostra lettera di contestazioni. A settembre ricordo ci fu un incontro con il signor G__________ presenti il sottoscritto e mia figlia durante il quale abbiamo consegnato brevi manu la disdetta del contratto che avevamo preannunciato telefonicamente … Durante quell’incontro il signor G__________ era rammaricato della situazione e la prima cosa che mi disse fu di segnalarci che sarebbe stato costretto a licenziare il personale che aveva assunto per noi. Ricordo che per rendere graduale la dismissione della situazione in essere proposi al signor G__________ di concludere un nuovo accordo transitorio con termine al 31.12.2014 in virtù del quale lui ci metteva a disposizione le sue uniche due dipendenti che a nostro modo di vedere avrebbero potuto migliorare e rispondere alle nostre aspettative, fatturandocele a ore. Si tratta delle signore T__________ e D__________ __________ ... Durante questa discussione ricordo che da parte nostra precisammo che alla fine dell’anno e quindi di questo accordo transitorio le due predette signore le avremmo assunte direttamente ... Di questo nuovo accordo vi è solo un’offerta a seguito della quale non è stato stilato nessun contratto scritto ma è seguito unicamente un accordo verbale. Fino al 31.12.2014 il contratto è stato eseguito senza problemi. Chiarito quanto sopra ricordo che il signor G__________ chiamò la signora T__________ e davanti a noi le venne riferito quanto sopra descritto. Ricordo che la signora T__________ si dimostrò contenta di vedersi garantito il posto di lavoro”) e da M__________ __________ (che a p. 2 seg. ha riferito che “Mi viene mostrato il doc. G (…) e mi viene chiesto se ho mai visto questo scritto. Dopo aver letto questo documento dichiaro di condividerne i contenuti. A settembre 2014 dopo la disdetta della collaborazione ci siamo incontrati la sottoscritta, mio padre e il signor G__________. In quell’occasione è stato ribadito che le condizioni con cui lui ci dava questo personale per lavorare non andavano bene. Il signor G__________ era dispiaciuto e si trovava in difficoltà perché non sapeva come utilizzare il personale che lui aveva assunto per lavorare presso di noi. A questo punto abbiamo valutato tutti insieme la possibilità di assumere noi direttamente il personale e ricordo che venne convocata seduta stante la signora T__________, che in quel momento si trovava a pulire in albergo, annunciandole che sarebbe passata alle nostre dipendenze. Poi, per evitare che entrambe le parti subissero un pregiudizio dalla interruzione immediata della relazione contrattuale, abbiamo concordato che fino al 31.12.2014 avremmo già iniziato a gestire noi le collaboratrici, pur che le stesse continuassero a rimanere sotto contratto con la qui attrice. In pratica noi pagavamo la qui attrice la quale versava gli stipendi alle collaboratrici. Avevamo già previsto che dal 1° gennaio 2015 avremmo ripreso noi le collaboratrici concludendo direttamente con loro un contratto di lavoro. Durante questo incontro il signor G__________ non fece alcun accenno a conseguenze legate a clausole penali di non concorrenza”), vi era in effetti un’unica deposizione in senso contrario, assai meno esplicita e categorica, resa da una persona vicina alla parte attrice e meglio da __________ G__________ (dalla cui deposizione, a p. 3, risultava che quando fu detto a “B__________ che per la parte di impegno che non veniva rinnovato avrei proceduto a ridurre l’impegno orario di lavoro delle collaboratrici presso di noi, non ricordo che il signor B__________ fece particolari commenti al riguardo. Relativamente alle dimissioni della signora T__________ di cui al doc. D ricordo che la stessa si presentò da me in ufficio mostrandomi l’offerta di lavoro da parte dell’AO 1 a seguito della quale aveva deciso di dare le dimissioni del nostro contratto. Mi viene mostrato il doc. E (…). Si tratta della proposta contrattuale di cui ho detto sopra. La signora T__________ è stata molto trasparente con noi. Quando ho saputo dalla signora T__________ che andava a lavorare per la controparte sono rimasto meravigliato poiché quest’ultima si lamentava della qualità e della professionalità dei nostri collaboratori tra cui anche la signora T__________ e aveva poi deciso di assumerla”).

6.1.2. Ma, soprattutto, quella versione dei fatti ha trovato conferma nella testimonianza di __________ T__________ __________ (che a p. 3 ha riferito che “L’albergo ha incaricato l’attrice di eseguire le pulizie al momento dell’apertura. Non essendo contenti del servizio della ditta hanno interrotto il contratto alla fine del 2014. Già prima di quel momento io sono stata convocata ad una riunione a cui erano presenti il signor G__________ della AP 1, il signor B__________ proprietario dell’AO 1 e la figlia di quest’ultimo, M__________ che ne era la direttrice. In quella riunione è stato deciso l’interruzione del contratto di servizio tra le due parti e la mia assunzione direttamente dalla qui convenuta”), la cui attendibilità, per altro contestata dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non può in realtà essere messa in dubbio. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la deposizione di un testimone, in assenza di incoerenze o contraddizioni nel suo resoconto, non può di principio essere considerata inattendibile per il solo fatto che egli sia alle dipendenze di una parte (cfr. TF 4P.137/2000 del 5 gennaio 2001 consid. 3a, 4P.71/2004 del 26 agosto 2004 consid. 3.3, 4P.243/2004 del 15 marzo 2005 consid. 4.3.3; II CCA 21 settembre 2021 inc. n. 12.2020.122). Sennonché, nel caso di specie, a parte il fatto che l’assunto pretorile secondo cui __________ T__________ __________ non era più alle dipendenze della convenuta quando era stata sentita quale teste, per altro ineccepibile (cfr. sempre la sua testimonianza a p. 3, secondo cui “Ho lavorato direttamente alle dipendenze della convenuta da gennaio 2015 a marzo 2016 … Il mio rapporto con l’AO 1 si è concluso per “motivi interni”, non mi hanno spiegato altro”), nemmeno è stato minimamente censurato dall’attrice, va evidenziato che quest’ultima neppure ha preteso, ancor prima di averlo provato, che da quella testimonianza siano risultate particolari incoerenze o contraddizioni.

6.2. L’attrice non può poi assolutamente essere seguita laddove ha sostenuto che dal fatto che in occasione della riunione del 25 settembre 2014 __________ G__________ avesse dato il suo accordo all’assunzione di __________ T__________ __________ da parte della convenuta non si potrebbe in ogni caso ancora concludere per una formale rinuncia ad avvalersi della pena convenzionale.

Questa tesi è innanzitutto irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

Essa sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche nel merito. In effetti, dall’incondizionato assenso dato da __________ G__________ all’assunzione di __________ T__________ __________ da parte della convenuta, di cui si è detto, quest’ultima poteva e doveva ragionevolmente concludere che l’attrice non le avrebbe certo poi rimproverato di aver violato gli accordi contrattuali e meglio l’art. 5 delle condizioni generali, essendo del resto incontestabile che l’attrice, se avesse invece inteso riservarsi una tale facoltà, in base al principio della buona fede avrebbe senz’altro dovuto renderla attenta di una tale eventualità.

  1. Nei loro rispettivi gravami entrambe le parti hanno censurato il giudizio con cui il Pretore aggiunto aveva ritenuto che l’attrice potesse pretendere una pena convenzionale di fr. 2’000.- a seguito dell’assunzione di __________ D__________ __________ da parte della convenuta. Mentre la prima ha ribadito di poter pretendere l’intera pena convenzionale da lei azionata, di fr. 49'400.-, contestando le ragioni che avevano indotto a ridurla siccome eccessiva, la seconda ha contestato di essere debitrice di un qualsiasi importo a titolo di pena convenzionale, rilevando di aver provato che in occasione della riunione del 25 settembre 2014 le parti avevano concordato una soluzione analoga a quella adottata per __________ T__________ __________ e contestando in ogni caso che dal fatto, in realtà accertato erroneamente, che le versioni rese da __________ D__________ __________ e da M__________ __________ fossero in contraddizione e che la prima non avrebbe ragionevolmente rinunciato al salario dell’attrice se non avesse avuto la prospettiva della prossima assunzione presso altri, si dovesse concludere che l’accordo tra loro volto alla sua assunzione era stato raggiunto prima del 21 novembre 2014, quando essa era ancora alle dipendenze dell’attrice.

7.1. Per la scrivente Camera, è a ragione che la convenuta ha sostenuto che in occasione della riunione del 25 settembre 2014, avvenuta alla presenza di __________ G__________, di __________ B__________, di M__________ __________ e, almeno in parte, di __________ T__________ , il primo aveva pure dato il suo accordo all’assunzione di __________ D __________ da parte della convenuta (come da lei sostenuto nella fase proprocessuale, cfr. doc. G) e in tal modo aveva rinunciato ad avvalersi alla pena convenzionale.

È ben vero che __________ T__________ __________ aveva dichiarato che l’accordo intervenuto tra le parti a quel momento riguardava solo la sua posizione e non quella di altre sue colleghe (cfr. la sua testimonianza a p. 3, secondo cui “In quella riunione non hanno parlato di altre collaboratrici della AP 1 ma solo di me”). È però parimenti vero che, alla luce della sua testimonianza (riassunta al consid. 6.1.2), quanto dichiarato da __________ G__________ (riassunto al consid. 6.1.1), smentito anche da __________ B__________ e da M__________ __________ (sempre riassunto al consid. 6.1.1), non poteva essere considerato fedefacente. In tali circostanze, visto da una parte che __________ T__________ __________ con ogni evidenza non era stata invitata a partecipare all’intera riunione del 25 settembre 2014, ma era stata convocata solo nella sua fase conclusiva, e non si poteva così escludere che in precedenza le parti avessero parlato anche della posizione di __________ D__________ , e visto dall’altra che a fronte di due deposizioni che sostenevano per l’appunto una tale tesi, del tutto esplicite e lineari, rese da __________ B (che a p. 5 ha dichiarato che “Da gennaio 2015 la signora D__________ __________ è stata assunta da noi così come era chiaro con la controparte che ciò avvenisse”) e da M__________ __________ (che a p. 3 ha riferito che “Noi avevamo manifestato già dall’incontro di cui ho detto la nostra intenzione di tenere la signora T__________ nonché la signora D__________ ”), ve n’era un’unica in senso contrario, assai meno esplicita e categorica, resa da __________ G (che ha dichiarato a p. 3 che “Diversi mesi dopo ho saputo dal nostro responsabile della produzione, R__________ , che la signora D __________ lavorava per la controparte …; quando poi” lo “venni a sapere ... mi arrabbiai proprio”), la cui attendibilità era smentita alla luce di quanto detto da __________ T__________ __________, non è arbitrario ritenere veritiera la versione della convenuta.

7.2. L’esito non sarebbe stato comunque diverso nemmeno qualora l’esistenza di quell’accordo non fosse stata dimostrata.

7.2.1. In effetti, non è innanzitutto vero che l’intesa tra __________ D__________ __________ e la convenuta per la sua assunzione da parte di quest’ultima era intervenuta prima del 21 novembre 2014.

Come rilevato con pertinenza dalla convenuta, le due ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere in tal senso erano errate: la presunta contraddizione delle versioni rese da __________ D__________ __________ e da M__________ __________ non era in realtà tale, visto che se è vero - come accertato dal Pretore aggiunto - che la prima aveva dichiarato di aver lei stessa chiesto alla controparte se vi era un interesse ad assumerla ottenendo quale risposta che ci doveva pensare (cfr. la sua testimonianza a p. 2, secondo cui “A dicembre … Nel frattempo io stavo già cercando lavoro e ho detto a M__________, figlia di uno dei proprietari dell’AO 1 che se avevano bisogno io stavo cercando. M__________ mi rispose che ci avrebbe pensato e poi mi avrebbe fatto sapere”), è però pure vero che la seconda non si era limitata a dichiarare che l’accordo di assunzione era stato in precedenza concordato con l’attrice - come accertato dal Pretore aggiunto - ma aveva anche confermato quanto dichiarato dalla prima (cfr. la sua testimonianza a p. 3, secondo cui “Noi avevamo manifestato già dall’incontro di cui ho detto la nostra intenzione di tenere la signora T__________ nonché la signora D__________ . Questa nostra estensione mentre era stata esternata alla signora T stante la nostra effettiva volontà di riprenderla al 100%, non era ancora stata manifestata alla signora D__________ __________ in quanto, pur avendola identificata come una brava collaboratrice di cui avremmo potuto avvalerci in futuro, stavamo ancora valutando con quale percentuale di tempo assumerla … In una circostanza la incontrai sui piani mentre stava pulendo e mi disse che stava lavorando per la qui attrice senza un contratto e se potevamo essere interessati ad assumerla direttamente … Le spiegai che di principio questa intenzione l’avevamo ma che però solo da gennaio 2015 avremmo potuto assumerla nella percentuale sulla quale stavamo ancora riflettendo”); il fatto - accertato dal Pretore aggiunto - che __________ D__________ __________ non avrebbe ragionevolmente rinunciato al salario dell’attrice (sia pure nel frattempo ridotto) se non con la prospettiva della prossima assunzione presso altri costituisce invece una mera congettura, non suffragata però, ed anzi smentita, dall’istruttoria, segnatamente dalla sua testimonianza (a p. 1 seg., secondo cui “A seguito dell’acutizzarsi dei questi problemi la AP 1 ci ha mandato una lettera dicendoci che il contratto con l’AO 1 era concluso e che saremmo state occupate a chiamata. Io ho comunicato subito a R__________ __________ della AP 1 che questa modalità contrattuale non avrei potuto accettarla perché ho una figlia e una casa da mantenere e quindi, con l’aiuto della mia assistente sociale, ho inoltrato le dimissioni con effetto per la fine di novembre … A dicembre … Prima di avere l’offerta da parte della qui convenuta ho fatto qualche ricerca di lavoro”; cfr. pure la sua dichiarazione di cui al doc. 14 da cui risulta che essa aveva “dato disdetta, prima della fine del periodo di prova, perché la società non era in grado di offrirmi un contratto permanente, ma unicamente a chiamata”).

L’istruttoria ha poi permesso di dimostrare che l’intesa tra __________ D__________ __________ e la convenuta, formalizzata il 1° gennaio 2015 (cfr. risposta all’appello p. 14, secondo cui “l’intesa tra parte appellata e la signora D__________ __________ era raggiunta da prima della firma del contratto avvenuto il 1° gennaio 2015”), era intervenuta nel dicembre 2014 (cfr. teste __________ D__________ __________ p. 2, secondo cui “a dicembre … io stavo già cercando lavoro e ho detto a M__________, figlia di uno dei proprietari dell’AO 1 che se avevano bisogno io stavo cercando. M__________ mi rispose che ci avrebbe pensato e poi mi avrebbe fatto sapere e di lì a poco mi propose di essere assunta dal 1° gennaio 2015 al 60%”).

7.3. In questa sede l’attrice non si è in realtà prevalsa del fatto che quell’intesa fosse intervenuta nel mese di dicembre 2014 e in ogni caso non ha provato che al momento dell’intesa __________ D__________ __________ fosse effettivamente ancora alle sue dipendenze.

Nella sua deposizione, in effetti, quest’ultima ha riferito di essere stata richiesta dall’attrice di sostituire presso la convenuta, durante quel mese, la collega __________ T__________ __________ che sarebbe dovuta andare in ferie (cfr. la sua testimonianza a p. 2, secondo cui “A dicembre quando io già non lavoravo più per l’attrice mi ha chiamato R__________ per chiedermi se per favore potevo sostituire la mia collega __________ che, per quanto ne so era ancora alle loro dipendenze, in quanto avrebbe svolto un periodo di vacanza”; cfr. pure la sua dichiarazione di cui al doc. 14 da cui risultava che “mi è stato chiesto dalla AP 1 Services di lavorare ancora il mese di dicembre preso l’AO 1 di ”) e di aver acconsentito a tale richiesta, tanto da avervi lavorato in quel mese (cfr. la sua testimonianza a p. 3, secondo cui “quindi io ho lavorato ancora il mese di dicembre presso l’AO 1 come dipendente della AP 1”; cfr. pure interrogatorio __________ G p. 3, secondo cui “poi però il nostro responsabile era riuscito a convincerla a lavorare presso l’AO 1 fino alla fine di dicembre 2014 ossia quando scadeva il nostro secondo mandato”). Non è però stato dimostrato che essa avesse lavorato fino al 31 dicembre 2014 (dal doc. 20 risulta anzi che nel mese di dicembre 2014 essa aveva lavorato a tempo pieno le prime due settimane, dal 1° al 5 e dall’8 al 12, e in seguito aveva lavorato solo altri 6 giorni, di cui 4 a tempo parziale, il 15, il 17, il 20 e il 21, e 2 a tempo pieno, il 27 e il 28), rispettivamente e soprattutto che essa stesse ancora lavorando allorché, non si sa in che giorno di quel mese, si era accordata con la convenuta (cfr. teste __________ D__________ , secondo cui “M mi rispose che ci avrebbe pensato e poi mi avrebbe fatto sapere e di lì a poco mi propose di essere assunta dal 1° gennaio 2015 al 60%”; cfr. pure teste M__________ __________, che, richiesta di commentare quella deposizione, ha riferito che “Le spiegai che di principio questa intenzione l’avevamo ma che però solo da gennaio avremmo potuto assumerla nella percentuale sulla quale stavamo ancora riflettendo”).

Ma se anche per ipotesi l’attrice avesse provato che al momento topico __________ D__________ __________ stesse ancora lavorando per lei, resterebbe il fatto che le particolari circostanze nelle quali era stata concordata quell’assunzione non le avrebbero permesso di rivendicare la pena convenzionale. Visto che __________ D__________ , pur non essendo più stata disposta a lavorare per l’attrice dopo il 30 novembre 2014 solo a chiamata (come invece le era stato prospettato), nel mese di dicembre 2014 aveva per finire accettato, non avendo nel frattempo trovato un’altra occupazione e solo per farle “un favore”, di prestare ancora la sua attività lavorativa, la violazione contrattuale che in tale evenienza sarebbe stata commessa dalla convenuta avrebbe dovuto essere valutata con indulgenza. In una situazione del genere all’attrice, già consapevole che l’accordo con la convenuta sarebbe terminato di lì a pochi giorni, e meglio il 31 dicembre 2014, non sarebbe in effetti dovuto sfuggire che da quella data __________ D __________ sarebbe a sua volta stata libera da qualsiasi obbligo nei suoi confronti, essendo chiaro che, dopo la scadenza del termine di disdetta del 30 novembre 2014, quest’ultima, se si prescindeva dal “favore” fattole nel mese di dicembre 2014 (che però non poteva e doveva essere strumentalizzato), non era più interessata a lavorare per lei e viceversa. In tali circostanze, non si vede proprio quale interesse degno di protezione l’attrice avrebbe avuto a rimproverare alla convenuta di aver assunto __________ D__________ __________ con effetto dal 1° gennaio 2015. In altre parole un rimprovero in tal senso sarebbe stato costitutivo di un manifesto abuso di diritto.

  1. Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e che l’appello incidentale della convenuta dev’essere accolto, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalle parti.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 22 giugno 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 6’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 5'000.- per ripetibili.

III. L’appello incidentale 13 settembre 2021 di AO 1 è accolto.

Di conseguenza la decisione 26 maggio 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

  1. La petizione è respinta.

Le spese processuali di fr. 8'000.- (comprendenti fr. 1'000.- per le spese processuali della procedura di conciliazione) sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 10'000.- per ripetibili.

IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale, di fr. 500.-, sono poste a carico dell’appellata incidentale, che rifonderà all’appellante incidentale fr. 500.- per ripetibili.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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08.03.2022
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25.03.2026