Incarto n. 12.2021.102
Lugano 31 marzo 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.16 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 luglio 2017 da
IS 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'444.58 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________41 dell’UE di Bellinzona, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto (con le conclusioni) la messa in compensazione di fr. 975.- relativi a un suo credito nei confronti dell’attore, e che il Pretore aggiunto con decisione 3 maggio 2021 ha accolto parzialmente, condannandola a versare all’attore fr. 7'445.38 netti oltre interessi dal 29 febbraio 2016 su fr. 4'627.35, dal 1° maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 1° giugno 2016 su fr. 1'138.40, dal 1° luglio 2016 su fr. 571.-, dal 1° agosto 2016 su fr. 7.04, dal 1° settembre 2016 su fr. 307.59 e dal 1° ottobre 2016 su fr. 468.- e rigettando il PE in proporzione;
appellanti l'attore che, con appello 14 giugno 2021, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr. 37'376.38 oltre interessi dal 5 aprile 2016 su fr. 4'627.35, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 al 26 luglio 2016 su fr. 1'412.40 e dal 27 luglio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 agosto 2016 su fr. 1'281.04, dal 5 settembre 2016 su fr. 399.59, dal 5 ottobre 2016 su fr. 690.- e dal 16 febbraio 2017 su fr. 26'364.-, e di rigettare definitivamente l’opposizione interposta al precetto esecutivo, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi e la convenuta che, con appello incidentale 29 novembre 2021 ha postulato l’annullamento della decisione e il rinvio della causa alla Pretura per un nuovo giudizio oppure, in via subordinata, la riforma della stessa nel senso di condannare AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'139.38 netti, oltre interessi dal 16 febbraio 2017 o in via alternativa dal 30 novembre 2016, con rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo limitatamente a tale importo e interessi, oppure ancora, in via sub-subordinata, la riforma del giudizio nel senso di condannare la convenuta a versare all’attore fr. 7'139.38 oltre interessi dal 5 aprile 2016 su fr. 4'627.35, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 al 26 luglio 2016 su fr. 1'138.40 e dal 27 luglio 2016 su fr. 1'088.77, ritenuto che non sono dovuti interessi moratori su fr. 571.-, su fr. 7.04, su fr. 1.59 e su fr. 468.-, il tutto con protesta di tasse e spese nonché di ripetibili d’appello quantificate in fr. 4'500.-;
preso atto della risposta d’appello 29 novembre 2021 e della risposta all’appello incidentale 28 gennaio 2022, con cui le parti hanno postulato la reiezione dei rispettivi gravami avversi, quella attrice aggiungendo come richiesta subordinata di accogliere parzialmente l’appello e riformare la sentenza di prime cure nel senso di far partire il calcolo degli interessi moratori dal giorno 5 dei rispettivi mesi, pure con protesta di spese e di ripetibili;
ricordato che con decisione 16 settembre 2021 questa Camera ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata da AP 1 contestualmente all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Socio di minoranza è il fratello del dipendente qui in causa, M__________ __________ residente a __________ (SA), con 4 quote, mentre socio di maggioranza con le restanti quote e direttore è S__________ residente a __________ (Libia). Gerente è A__________. Tra i due soci, quello di minoranza rappresentato da AP 1, sono sorte diatribe in merito alla messa a disposizione a quest’ultimo da parte della società della documentazione contabile (art. 802 CO), sfociate in una causa giudiziaria (inc. n. 12.2019.130 per quanto concerne questa Camera).
A partire dal 25 maggio 2015, AP 1 è stato assunto da AO 1 in qualità di cameriere con contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio orario di fr. 22.65 lordi, pari a fr. 18.68 netti.
Il rapporto di lavoro ha avuto fine il 30 novembre 2016 a seguito della disdetta da parte del datore di lavoro datata 17 ottobre 2016, motivata con la riorganizzazione dell’organico ma giudicata sin da subito abusiva dal dipendente.
Inoltre egli ha rivendicato il pagamento di un’indennità per ingiusto licenziamento di fr. 26'364.-, pari a 6 mesi di salario, calcolati sull’ultimo stipendio percepito (novembre 2016).
A quanto ritenuto dovutogli egli, con le conclusioni, ha riconosciuto poter essere posto in deduzione l’importo di fr. 975.- corrispondente alla somma che aveva ha prelevato di propria spontanea iniziativa dalla cassa del ristorante il 27 luglio 2017, asseritamente per compensare il suo credito nei confronti della società.
La convenuta si è opposta alla petizione, contestando la conformità dei conteggi ore forniti e asserendo che le 78.5 ore mensili di lavoro prestate nei mesi gennaio-marzo 2016 erano state regolarmente pagate in contanti; per i mesi da aprile a agosto 2016, non essendo controverse le 183 ore di aprile, le 189.5 ore di maggio, le 183 ore di giugno, le 182 ore di luglio e le 187 ore di agosto, ha solamente eccepito il fatto che erano state pagate integralmente tramite i prelievi giornalieri dalla cassa di denaro contante effettuati dal dipendente. La stessa cosa vale per le pretese relative al mese di settembre 2016, che sarebbe stato interamente pagato e rettamente conteggiato. Infine, AO 1 ha chiesto pure la reiezione delle pretese di riconoscimento di un’indennità per licenziamento abusivo, essendo la disdetta stata legittima e giustificata.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti (che hanno visto quale unica modifica delle rispettive posizioni solo la questione della messa in compensazione di quanto prelevato a luglio 2016), il Pretore aggiunto, con decisione 3 maggio 2021, ha accolto parzialmente la petizione, condannando AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'445.38 netti oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 febbraio 2016 su fr. 4'627.35, dal 1° maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 1° giugno 2016 su fr. 1'138.40, dal 1° luglio 2016 su fr. 571.-, dal 1° agosto 2016 su fr. 7.04, dal 1° settembre 2016 su fr. 307.59 e dal 1° ottobre 2016 su fr. 468.- e rigettando in via definitiva limitatamente a tale importo e interessi l’opposizione al precetto esecutivo, nonché ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'500.- a carico della convenuta in ragione di 1/5 e dell’attore per 4/5. Infine ha condannato quest’ultimo a rifondere alla parte convenuta la somma di fr. 3'300.- a titolo di parziali ripetibili.
La decisione pretorile è stata oggetto di due impugnative. Con appello 14 giugno 2021, avversato dalla convenuta con risposta 29 novembre 2021, l’attore, ribadendo la fondatezza delle rivendicazioni avanzate in prima istanza, ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr. 37'376.38 oltre interessi di mora secondo gli estremi qui già indicati nonché di rigettare definitivamente l’opposizione interposta al precetto esecutivo, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Dal canto suo la convenuta, con appello incidentale 29 novembre 2021 avversato dall’attore, ha postulato l’annullamento della decisione e il rinvio della causa alla Pretura per un nuovo giudizio oppure, in via subordinata, la riforma della stessa nel senso di condannare AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'139.38 netti, oltre interessi di mora dal 16 febbraio 2017 o in via alternativa dal 30 novembre 2016, con rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo limitatamente a tale importo e interessi, oppure ancora, in via sub-subordinata, la riforma del giudizio nel senso di condannare la convenuta a versare all’attore fr. 7'139.38 oltre interessi come qui precedentemente descritto, il tutto con protesta di tasse e spese nonché di ripetibili d’appello quantificate in fr. 4'500.-.
Appello principale
6.1. Il primo giudice ha accertato che AP 1 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 ha lavorato rispettivamente 205, 185 e 197 ore, fondandosi su un documento manoscritto allestito e prodotto dall’attore, e incrociandolo con gli scontrini di cassa relativi a quei mesi prodotti dalla convenuta - che hanno confermato la presenza del dipendente sul luogo di lavoro il giorno e all’orario indicato nella stampa - e con le dichiarazioni dei testi E__________ __________ e M__________ E__________, che hanno attestato che il suo turno di lavoro era dalle 09:00 alle 18:00, ritenuto che la parte convenuta non aveva allegato né comprovato che in tale fascia oraria AP 1 si assentasse dal posto di lavoro o godesse di tempo libero.
Non avendo il datore di lavoro provato d’aver corrisposto al dipendente il salario dovuto per questi tre mesi, il Pretore aggiunto si è fondato unicamente su quanto affermato dal lavoratore, ossia che questi prelevava autonomamente dalla cassa del ristorante fr. 2'200.- al mese per totali fr. 6'600.-. Partendo da un salario orario lordo di fr. 22.65, il compenso lordo dovuto per queste 587 ore è stato quantificato in fr. 13'295.55, pari a un salario netto di fr. 11'227.35. Il saldo ancora dovuto per i mesi da gennaio a marzo 2016 è risultato quindi essere di fr. 4'627.35.
Per i mesi da aprile a ottobre 2016, non avendo l’attore contestato i conteggi di orari e salari effettuati dalla convenuta (doc. 2) ma essendosi limitato a sostenere di non aver ricevuto integralmente gli importi indicati sugli stessi, il Pretore aggiunto ha accertato che per prassi riconosciuta anche in quel periodo egli prelevava il proprio stipendio dalla cassa del ristorante con frequenza giornaliera segnando su dei foglietti l’ammontare (di cui al doc. 32 per il mese di luglio e ai doc. 36-39 per gli altri). In base a questi documenti egli ha così potuto appurare che nel mese di luglio 2016 l’attore aveva riconosciuto di aver prelevato fr. 3'474.-, nel mese di giugno 2016 in base alla tabella di cui al doc. 37 aveva prelevato fr. 2'930.-, nel mese di maggio 2016 sulla scorta dei foglietti del doc. 36, fr. 2'478.-, nel il mese di agosto 2016 i foglietti del doc. 38 (contrariamente alla tabella ivi contenuta) permettevano di stabilire che aveva preso fr. 3'267.- e che nel mese di settembre 2016 erano stati prelevati fr. 1'422.-. Per quanto concerne il mese di aprile 2016 il giudice di prima sede ha appurato che non vi erano foglietti agli atti per cui il datore di lavoro non aveva provato l’effettivo salario versato; partendo tuttavia dal fatto che l’attore aveva ammesso di aver prelevato dalla cassa regolari importi per almeno uno stipendio di fr. 2'200.-, ha ritenuto che questa cifra fosse da porre in deduzione dal conteggio mensile allestito da AO 1.
Tolto dal dovuto quando già incassato, è quindi stato definito lo scoperto mensile a favore del dipendente che assommava a fr. 1'301.- per il mese di aprile, fr. 1'138.40 per maggio, fr. 571.- per giugno, fr. 7.04 per luglio, fr. 307.59 per agosto e fr. 468.- per settembre, per complessivi fr. 3'793.03 netti. Da questo importo egli ha infine ancora dedotto fr. 975.- ulteriormente prelevati da AP 1 e riconosciuti in sede di conclusioni.
Per le ore di lavoro prestate e non pagate, il primo giudice ha pertanto concluso che l’attore vantava ancora un credito di totali fr. 7'445.38 netti, oltre interessi.
6.2. Come sopra anticipato, l’appellante sostiene che la documentazione utilizzata dal Pretore aggiunto, in particolare i doc. 36-39, non sarebbero stati prodotti in conformità con la procedura e non potrebbero essere usati. Di conseguenza la convenuta, gravata dell’onere della prova, non sarebbe stata in grado di dimostrare alcun pagamento in favore del dipendente per le ore da lui svolte, per cui il giudice avrebbe dovuto forzatamente fondarsi su quanto riconosciuto da AP 1, ossia di avere unicamente potuto incassare, tramite prelievi quotidiani dalla cassa del ristorante, un acconto mensile sul salario di fr. 2'200.-. Unica eccezione sarebbe il mese di luglio 2016, per il quale vi sarebbe la prova di quanto versato. Egli, per ogni mese in disamina, avrebbe dunque diritto alla differenza fra tale importo e le ore lavorate, con la precisazione che per il mese di settembre l’acconto sarebbe stato di soli fr. 1'200.- e non di fr. 1'890.- come indicato dal datore di lavoro.
6.3. Contrariamente a quanto asserisce AP 1, l’utilizzo in causa dei doc. da 36 a 39 non può essere ritenuto contrario alle disposizioni in materia del CPC. In effetti egli stesso ha notificato all’udienza di prime arringhe del 19 febbraio 2018, tra le altre prove, l’edizione dalla convenuta “degli scontrini da cui risulta l’apertura e la chiusura della cassa da parte del signor AP 1 (gennaio-novembre 2016) e i prelevamenti da lui effettuati quale anticipo sul salario”. Tale prova (non contestata dalla convenuta), come tutte quelle notificate dalle parti, è stata ammessa con ordinanza del 23 febbraio 2018.
In seguito, in chiusura del verbale dell’udienza del 12 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha verbalizzato che per “quanto concerne la richiesta di edizione in merito agli scontrini di cassa del signor AP 1, alla luce anche dell’intervento degli inquirenti penali, d’accordo le parti, il Giudice propone il seguente modo di procedere: la parte attrice verificherà la credenza di questa documentazione sulla chiavetta USB in mano alla Polizia e contenente i dati sequestrati. Nella misura in cui dovesse ritrovare i documenti della richiesta di edizione li farà pervenire alla Pretura. Se non dovesse trovare questi documenti il Giudice rinnoverà la richiesta di edizione alla parte convenuta la quale si rivolgerà al proprio programmatore per far verificare la possibilità di recuperare questi scontrini di cassa. Nella misura in cui ciò non dovesse essere possibile farà pervenire alla Pretura una conferma scritta in tal senso ad opera del programmatore della cassa del ristorante”.
Inoltre non risulta vi sia stata alcuna opposizione formale da parte dell’attore all’acquisizione agli atti di tale documentazione, sicché contestarne ora l’utilizzo costituisce abuso di diritto.
6.4. Così stando le cose, i calcoli effettuati in prima istanza devono trovare conferma in questa sede.
In merito alla critica mossa all’accertamento per il mese di settembre, nel quale l’acconto incassato da lui sarebbe stato di fr. 1'200.- e non di fr. 1'890.- come indicato dal datore di lavoro, l’appellante si limita a formulare la propria tesi ma non spiega perché sarebbe errato il calcolo pretorile in base al quale la tabella riassuntiva del doc. 39 indica 7 prelievi da fr. 162.- e due da fr. 144.- per totali fr. 1'422.-. Essa è pertanto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC).
7.1. Dopo aver illustrato la dottrina e la giurisprudenza in merito ai presupposti necessari per riconoscere l’abusività di una disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 336 CO e sottolineato come l’onere della prova circa la natura abusiva della stessa gravi il lavoratore licenziato, bastando comunque l’esistenza di indizi convergenti tali da renderla altamente verosimile, il Pretore aggiunto ha tenuto a osservare che le richieste di visionare la contabilità formulate dall’attore in rappresentanza del proprio fratello e socio minoritario della convenuta, non potevano entrare in considerazione poiché non derivanti dal rapporto di lavoro e quindi non atte a fungere da presupposto ai sensi dell’art. 336 lett.d CO. Pure essendo indubbio che le richieste di poter visionare la contabilità della società hanno portato a dei cambiamenti in negativo nei rapporti tra l’attore e il socio di maggioranza, rispettivamente i colleghi di lavoro, così come non essendovi dubbi sulla legittimità dell’agire di AP 1 in rappresentanza del fratello, la particolarità delle pretese (consegna e visione della contabilità della convenuta) lasciava, a mente del primo giudice, qualche dubbio sull’opportunità di tale agire. Agire che nemmeno costituiva una situazione intrinseca alla personalità ai sensi dell’art. 336 let. a CO, non avendo la sua posizione di fratello di M__________ __________ di per sé giocato alcun ruolo nel licenziamento.
Ciò posto, egli ha accertato che il rapporto di fiducia tra le parti è scemato con il passare del tempo a causa dei comportamenti del dipendente, che hanno influito in maniera decisiva sulla decisione di licenziamento. In particolare hanno avuto un ruolo centrale il fatto che egli si comportasse come se fosse il padrone - presentandosi spesso al ristorante quando la cucina era chiusa o stava per chiudere pretendendo pizze o piatti per sé e/o amici che lo accompagnavano, comandando pizze per aperitivo fuori dagli orari prestabiliti, e non pagando le consumazioni e i pasti fatti fuori orario - e i continui battibecchi o litigi con il pizzaiolo e il cuoco scaturenti da tale atteggiamento. Pure un influsso nel deterioramento dei rapporti hanno avuto il fatto che egli si servisse dalla cella frigorifera per fini privati e che prelevasse dalla cassa più di quanto consentito.
Il Pretore aggiunto ha poi continuato il suo esame della fattispecie concludendo che indubbiamente la questione delle ore di lavoro rimaste impagate non è stata completamente estranea alla decisione di licenziamento del dipendente, ma non è sicuramente stata quella scatenante, vale a dire quella senza la quale il licenziamento non sarebbe stato pronunciato. In effetti, in base alle risultanze dell’istruttoria, esso sarebbe comunque sia avvenuto, poiché i comportamenti negativi di AP 1 e la necessità di salvaguardare l’ambiente di lavoro avevano avuto un ruolo molto più importante e decisivo. Lo dimostrava il fatto che le contestazioni per la mancata sottoscrizione dei conteggi ore e di salario sottoposti dal datore di lavoro risalgono ai primi mesi del 2016, mentre la disdetta è del 17 ottobre 2016.
Di conseguenza il licenziamento non era abusivo e pertanto la richiesta di indennità a questo titolo è stata respinta.
7.2. Per l’appellante la tesi pretorile per cui la causa scatenante del licenziamento sarebbe da ricercare nei comportamenti riassunti dagli altri collaboratori e nella necessità di salvaguardare l'ambiente di lavoro non può essere seguita perché frutto di un apprezzamento errato delle prove. Uno corretto avrebbe invece portato a concludere che la reale causa del licenziamento erano state le richieste salariali dell'appellante e, soprattutto, la pretesa di accedere alla contabilità societaria quale procuratore del fratello. Le suddette iniziative avrebbero portato a un vero e proprio accanimento nei suoi confronti da parte del gerente e del socio maggioritario, che lo avrebbero dapprima isolato per poi licenziarlo adducendo motivi falsi e pretestuosi e che immediatamente dopo il licenziamento lo hanno diffidato dall'entrare nel locale e denunciato penalmente.
In primo luogo andrebbe tenuto in considerazione che il socio maggioritario gli avrebbe chiesto di controllare il personale, l’igiene e la conservazione della merce sin dal suo ritorno al Ristorante “Il __________” nel maggio 2015. Questo lo avrebbe reso inviso al gerente e agli altri dipendenti, in particolare al pizzaiolo e al cuoco. Di conseguenza, nutrendo essi forte astio nei suoi confronti, le loro deposizioni andrebbero considerate con cautela.
In merito al suo comportamento sul luogo di lavoro, AP 1 sostiene di non avere mai ricevuto un richiamo o ammonimento dalla convenuta, né nel 2015 né nel 2016, e di avere avuto con i clienti un approccio irreprensibile. A suo dire il primo giudice avrebbe dato troppo peso a comportamenti che, se fossero anche avvenuti, rientravano pienamente negli accordi particolari che egli aveva con il datore di lavoro, di cui i colleghi non sapevano nulla. Possibili divergenze con questi ultimi sarebbero poi state normali e il datore di lavoro non avrebbe fatto nulla per smorzarle contrariamente ai suoi doveri.
L’unico motivo del licenziamento sarebbe dunque stato il fatto che egli sarebbe divenuto scomodo a causa delle sue rivendicazioni salariali e del suo interessamento alla contabilità, che aveva capito non essere irreprensibile, per cui la convenuta avrebbe voluto liberarsene. In effetti dopo la presentazione dell’azione di consultazione degli atti di fronte alla Pretura nel giugno 2016 l’atteggiamento del socio maggioritario sarebbe cambiato e la situazione sarebbe precipitata, avendolo questi minacciato che se non l’avesse ritirata lo avrebbe licenziato.
Il primo giudice non si sarebbe chinato sulle gravi contraddizioni della convenuta in relazione ai motivi del licenziamento: da un lato nella lettera di licenziamento essa ha addotto una presunta “riorganizzazione dell’organico”, che sarebbe però stata sconfessata dalla dichiarazione della teste __________ S__________ che ha sostenuto che subito dopo il licenziamento è stata assunta una nuova persona senza formazione nella ristorazione; dall’altro il socio maggioritario ha sostenuto che egli sarebbe stato licenziato perché ammalato, mentre che il gerente ha dichiarato che esso sarebbe avvenuto perché egli avrebbe annoiato sia lui che il personale con le richieste di vedere la contabilità. A fronte di dichiarazioni così discordanti il giudice avrebbe dovuto ponderare con estrema cautela le allegazioni della convenuta, ormai prive di ogni credibilità.
Infine il Pretore aggiunto avrebbe omesso di tenere in considerazione i comportamenti assunti dopo il licenziamento dal datore di lavoro, che si sarebbe accanito nei confronti del dipendente con un divieto di accesso al locale emesso il 1° dicembre 2016, ritenuto poi ingiustificato e annullato dal Dipartimento delle Istituzioni (decisione confermata dal Consiglio di Stato) e con una denuncia al ministero pubblico.
7.3. L’art. 336 CO illustra, in maniera non esaustiva (DTF 136 III 513 consid. 2.3), alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la disdetta del contratto di lavoro ma la caratterizzano come abusiva, con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia.
Giusta l’art. 336 cpv. 1 lett. a CO la disdetta è in particolare abusiva se data per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda. Nell’ambito di questa norma, la giurisprudenza ha, tra le altre cose, già avuto modo di stabilire che, in presenza una situazione conflittuale sul posto di lavoro causata dal carattere difficile di un lavoratore, la disdetta del contratto non è abusiva, quando quella situazione è pregiudizievole per l’intero decorso lavorativo e in precedenza il datore di lavoro ha fatto tutto quanto poteva essere preteso da lui per disinnescare il conflitto, mentre che, inversamente, è abusiva, quando il datore di lavoro non si è occupato o si è impiegato troppo poco per trovare una soluzione al conflitto (II CCA inc. 12.2020.52 del 25 novembre 2020 consid. 5.6, confermata da STF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021; DTF 132 III 115 consid. 2.2). Un simile dovere non trova tuttavia spazio se, a causa del carattere difficile di un dipendente, sul posto di lavoro si è creata una situazione conflittuale che va a scapito del lavoro comune o se l'atmosfera di lavoro disturbata è dovuta essenzialmente al comportamento del dipendente verso i suoi colleghi (Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 29 ad art. 336).
Inoltre rimane riservato il caso in cui la disdetta sia riconducibile anche ad altre ragioni, segnatamente alla violazione da parte del lavoratore di altri suoi obblighi derivanti dal contratto di lavoro, in particolare dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di fedeltà (DTF 127 III 86 consid. 2c; TF 4C.73/2006 del 22 dicembre 2006 consid. 2.3).
Giusta l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO la disdetta è abusiva se data poiché il destinatario ha fatto valere in buona fede delle pretese che discendono dal contratto di lavoro. Questo disposto riguarda in particolare la disdetta quale atto di ritorsione e tende a impedire che il licenziamento sia utilizzato per punire il lavoratore per avere fatto valere delle pretese nei confronti del datore di lavoro supponendo, in buona fede, che questi diritti gli erano dovuti. Pur non essendo necessario che le pretese rivendicate dal lavoratore siano le sole all’origine della rescissione del contratto, occorre nondimeno che le stesse costituiscano un motivo determinante. In altre parole questo motivo deve avere fortemente contribuito a influenzare la decisione del datore di lavoro di licenziare il lavoratore (136 III 513 consid. 2.4; TF 4C.50/2005 del 16 giugno 2005 consid. 3.1; SJ 1993 pag. 360).
7.4. Nemmeno in questo caso il ricorrente può essere seguito. A giusta ragione, infatti, il Pretore aggiunto ha ritenuto essere la questione delle pretese salariali e quella della richiesta di visione della contabilità avanzata in rappresentanza del fratello e socio di minoranza dei motivi privi della rilevanza necessaria per poterli considerare scatenanti e predominanti per il licenziamento. Pure a giusta ragione egli ha quindi concluso che anche senza l’avanzamento di tali rivendicazioni il licenziamento sarebbe stato comunque pronunciato.
Di per sé AP 1 non contesta di aver assunto gli atteggiamenti che il primo giudice gli ha addebitato e che questi abbiano creato dei pesanti dissidi con i colleghi, così come non avversa debitamente l’accertamento pretorile per il quale le richieste di visionare la contabilità avanzate in rappresentanza del fratello non potevano giustificare un’applicazione dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO, non derivando direttamente dal rapporto di lavoro. Invero egli nemmeno si confronta, come avrebbe dovuto, con l’accertamento pretorile che il rapporto di fiducia tra le parti era venuto meno con il passare del tempo a causa dei comportamenti del dipendente.
Il richiamo al dovere di protezione della personalità del lavoratore ex art. 328 CO e al suo obbligo di intervenire per tentare di mitigare conflitti tra dipendenti, pena l’abusività della disdetta ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CO, non può essere colto nella fattispecie, poiché per il giudice, a essere stato determinante, è stato a ragione il comportamento “da padrone” assunto da AP 1, del quale i litigi con i colleghi sono stati solo una conseguenza (inevitabile).
A questo proposito, per dovere di completezza, va rilevato come dalla deposizione del gerente A__________ __________ del 12 marzo 2019 emergano elementi per potere desumere che erano stati fatti dei tentativi per calmare la situazione e smorzare le discussioni tra l’attore e i colleghi. Ma senza successo, poiché questo avrebbe dovuto comportare un ridimensionamento da parte del primo, ritenuto che ne era la causa principale. Pertanto un’abusività della disdetta fondata sull’assenza di tentavi di riappacificazione da parte del datore di lavoro non troverebbe spazio, contrariamente a quanto vorrebbe AP 1.
Ciò posto, il primo giudice ha del tutto rettamente appurato che l’aver assunto un atteggiamento oltre le righe e l’aver abusato oltre misura della propria posizione, facendo servire sé stesso e i suoi amici dai colleghi, non pagando le consumazioni e i pasti fuori orario, servendosi dalla cella frigorifera come se fosse cosa sua, prelevando soldi dalla cassa oltre a quanto concordato, era tale da intaccare il rapporto di fiducia su cui si fonda ogni contratto di lavoro e da rendere non abusiva la disdetta qui in disamina.
Pure corretta è la decisione impugnata laddove ha definito essere stata non determinante la questione delle ore di lavoro rimaste impagate, nonostante essa abbia comunque avuto un certo influsso. In effetti, come attestato dal fatto che le prime discussioni in merito risalgono a inizio 2016, mentre il licenziamento è stato disposto solo il 17 ottobre 2016 a valere per la fine del mese di novembre, essa non è stata in alcun modo risolutiva per l’interruzione del rapporto contrattuale tra le parti. Diversamente, sarebbe intervenuta ben prima.
Analogo discorso vale per l’esclusione che la posizione di fratello del socio di minoranza abbia costituito una situazione intrinseca alla personalità del dipendente ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CO e abbia giocato un ruolo predominante per il licenziamento. In effetti, anche se, come appurato in primo grado, le cause avviate per la visione della contabilità hanno innegabilmente raffreddato i rapporti dell’attore con il socio di maggioranza e con i colleghi di lavoro, non vi è prova che questa sia stata una questione scatenante, contrariamente a quanto asserisce l’appellante. Le sue dichiarazioni in tal senso rese al giudice il 12 marzo 2019 non sono sufficienti e non possono essere considerate particolarmente credibili. Certamente non è possibile, come vorrebbe il ricorrente, considerare che esse siano state poi confermate da quelle del gerente A__________ , poiché su questo aspetto egli, indipendentemente da quanto asserito alla polizia (doc. M), ha esplicitamente dichiarato che l’attore non era stato licenziato poiché aveva fatto richiesta di vedere la contabilità, anche perché se fosse stato così “sarebbe già stato licenziato a febbraio/marzo 2016 quando ha formulato questa richiesta” (verbale di interrogatorio 12 marzo 2019 pag. 56). Così come non è d’ausilio la deposizione di M E__________, essendosi limitato a dire, come citato dal Pretore aggiunto, che a seguito di tali richieste i rapporti si erano raffreddati.
Di conseguenza il querelato giudizio risulta essere corretto anche su questo punto e l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto.
Non sussistendo disdetta abusiva, non vi è spazio per indennizzi di sorta.
Appello incidentale
Nella sentenza impugnata il giudice ha effettivamente fatto appoggio anche (ma non solo) su questi atti per sostanziare l’affidabilità dei contenuti del manoscritto con le ore svolte dall’attore da gennaio a marzo 2016 (doc. R), precisando che nonostante gli scontrini di cassa non costituissero prova dell’inizio e della fine dell’orario giornaliero di lavoro, essi permettevano comunque di verificare la presenza del dipendente sul posto di lavoro al momento della loro emissione, sicché divenivano elemento utile per un esame incrociato dei dati a disposizione.
Giusta l’art. 178 CPC la parte che si prevale di un documento deve dimostrarne l’autenticità se questa è contestata dalla controparte. La contestazione deve essere sufficientemente motivata.
Nella fattispecie l’appellante incidentale ha in prima sede sollevato, con scritto 30 agosto 2019, dubbi sull’autenticità dei documenti in questione con riferimento agli importi degli incassi, ossia che essi sarebbero stati falsati per dare l’impressione che la società facesse più utili rispetto a quanto effettivamente registrato nella banca dati di cassa e in contabilità (cfr. atto 30 agosto 2019). Avendo il primo giudice fatto riferimento ai doc. 46-48 solo quale elemento in più per confermare, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni, la presenza del dipendente all’ora indicata nelle stampe, che corrispondeva all’incirca con quelle del doc. R, e non essendo stato rettamente eccepito che gli estratti fossero da considerare dei falsi perché AP 1 in realtà non era presente al lavoro quei giorni e a quegli orari, non si può che concludere, come implicitamente fatto dal primo giudice, che l’eccezione di falso è (ed era) irrilevante per la presente procedura, non essendo gli incassi ivi indicati utili al giudizio.
L’appello incidentale, invero poco chiaro in merito, nulla aggiunge di concreto sulla tematica se non speculazioni di natura prettamente soggettiva e quindi irricevibili.
La richiesta formulata da AO 1 in via incidentale principale deve pertanto essere disattesa.
Essa, venendo meno al suo dovere di motivazione, si limita a esporre la propria tesi ma non spiega perché sarebbe sbagliato il ragionamento del primo giudice per il quale, nonostante effettivamente la tabella in calce al doc. 38 riporti di 23 prelievi per complessivi fr. 3'573.-, se ne debbano computare solo 21 per complessivi fr. 3'267.- (5 da fr. 144.-, 15 da fr. 162.- e uno da fr. 117.-), ossia quelli che risultano dai foglietti allegati alla stessa.
Su questo aspetto l’appello incidentale è quindi irricevibile.
Sbagliato sarebbe poi già di per sé l’aver fatto decorrere gli interessi moratori dal giorno di esigibilità delle singole mensilità e non invece dall’ultimo giorno del rapporto di lavoro se non dall’invio dello scritto di cui al doc. J, ossia dal 16 febbraio 2017, nonostante le parti abbiano riconosciuto che gli acconti avrebbero dovuto essere conguagliati a partire dall’alta stagione, ossia dal luglio 2016, che a luglio 2016 il lavoratore ha trattenuto un importo dalla cassa giornaliera che non era autorizzato a prelevare e che il 17 ottobre 2016 il rapporto di lavoro è stato disdetto. Si imporrebbe quindi una riforma della decisione in relazione quantomeno ad alcuni importi.
Vero è che con le conclusioni AP 1 ha postulato il riconoscimento di interessi moratori a partire dal 5 del mese successivo alla prestazione del lavoro, per cui effettivamente il Pretore aggiunto si è spinto oltre quanto richiesto dalla parte.
Per contro non si può seguire AO 1 quando sostiene che gli interessi di mora sarebbero dovuti secondo altre modalità, poiché, nuovamente in maniera irricevibile per lacune di motivazione (art. 311 CPC), essa non va oltre l’esposizione della propria posizione, senza confrontarsi con quanto risulta dalla sentenza impugnata, in particolare senza spiegare perché sarebbe infondato l’accertamento pretorile in base al quale i conguagli di salario venivano effettuati alla fine di ogni mese, sicché era da quel momento che le prestazioni diventavano esigibili.
In relazione alla compensazione dovuta a seguito del prelievo di fr. 975.- nel luglio 2016, si può seguire la richiesta dell’appellante incidentale in base alla massima attitatoria (perché in realtà si sarebbe potuto verosimilmente pensare a una imputazione con il debito più “vecchio”, art. 87 CO) e quindi portarlo a compensazione del debito di settembre di fr. 468.-, di quello di agosto di fr. 307.59, di quello di luglio di fr. 7.04 e di parte di quello di giugno per fr. 192.37 (con un resto di fr. 378.63), così che su tali importi non possono più essere caricati interessi.
La decisione va quindi riformata nel senso di condannare la convenuta al pagamento all’attore di fr. 7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 febbraio 2016 su 4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 su fr. 1'138.40 e dal 5 luglio su fr. 378.63, con rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in tale misura.
Conclusioni
Le spese giudiziarie dei procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura d’appello sulla base del valore ancora litigioso di fr. 29'931.38 (fr. 37'376.38 – fr. 7'445.38), e per la procedura di appello incidentale sulla base del valore ancora litigioso di fr. 7'445.38.
In tal senso va tenuto presente che l’appellante, con decisione di questa Camera 16 settembre 2021 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2021.103).
La scarsa incidenza delle pretese dell’appello incidentale che hanno trovato accoglimento comporta la soccombenza integrale dell’appellante incidentale e non ha alcun influsso sull’attribuzione delle spese giudiziarie di primo grado, che rimane immutata.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 118 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 14 giugno 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di fr. 2’000.-, sono poste a carico dell’appellante e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AP 1 prima rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
L’appello incidentale 29 novembr e 2021 di AO 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 3 maggio 2021 della Pretura della giurisdizione di Bellinzona, inc. OR.2017.16, è così riformata:
Invariato.
Di conseguenza la AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________, la somma di fr. 7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 febbraio 2016 su fr. 4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 su fr. 1'138.40 e dal 5 luglio su fr. 378.63.
Limitatamente alla somma di fr. 7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 febbraio 2016 su 4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 su fr. 1'138.40 e dal 5 luglio su fr. 378.63, di cui al pto. 2 del presente dispositivo, viene rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________41 dell’UE di Bellinzona.
Invariato
Invariato
Le spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante incidentale. Essa rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).