Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.03.2021 12.2020.99

Incarto n. 12.2020.99

Lugano 4 marzo 2021/lk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.240 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 dicembre 2018 da

AO 1 patrocinato dall’ PA 2

contro

AP 1 patrocinato dall’ PA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'247'857.60, importo precisato con scritto 1° febbraio 2019, nel senso di condannarlo al versamento di fr. 473'671.50 e di euro 680'414.25 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno;

pretese a cui si è opposto il convenuto con lo scritto 15/21 maggio 2019, ritenuto tardivo dal Pretore, il quale, statuendo con sentenza 8 giugno 2020, ha accolto la petizione limitatamente all’importo di euro 121'795.24 e di fr. 123'671.50, oltre interessi;

appellante il convenuto con appello 7 settembre 2020 con cui chiede l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore “affinché proceda nei suoi incombenti e riavvi la procedura”, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

mentre con risposta 21 ottobre 2020 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

vista l’istanza 26 ottobre 2020 di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova presentata dall’appellante, a cui si è opposto l’attore con osservazioni 13 novembre 2020 e preso atto delle osservazioni di replica 30 novembre 2020 all’istanza menzionata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 16 novembre 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo fr. 1'247'857.60, oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 41 CO, somma poi precisata in fr. 473'671.50 ed euro 680'414.25. A sostegno della sua pretesa l’attore ha addotto di avere subito un danno a seguito di diversi reati penali a lui imputatigli quale gerente della società __________ Sagl, __________, che sarebbero tuttavia da ricondurre a AP 1, beneficiario della predetta società. Il suo arresto da parte delle autorità italiane gli avrebbe causato una perdita di guadagno di fr. 350'000.-, il sequestro preventivo dei suoi gioielli (“cartolarmente” dichiarato in euro 600'000.-), nonché delle spese legali di fr. 123'671.50 rispettivamente di euro 79'814.25.

B. La petizione è stata notificata a AP 1 con invio raccomandato 19 novembre 2018 al suo indirizzo di via __________, __________ (I), con il quale gli è pure stato fissato un termine di 30 giorni per presentare la risposta. Con disposizione ordinatoria 30 gennaio 2019 il primo giudice ha fissato al convenuto un termine suppletorio di 10 giorni per presentare la risposta mentre il 4 febbraio 2019 gli ha intimato lo scritto 1° febbraio 2019 dell’attore, con il quale quest’ultimo aveva prodotto il doc. D di petizione e precisato l’entità del credito fatto valere con la petizione, fissandogli un termine di 10 giorni per formulare le proprie osservazioni. Con disposizione ordinatoria 7 febbraio 2019 il primo giudice ha annullato il termine suppletorio per l’inoltro della risposta di cui alla decisione 30 gennaio 2019, ritenuto che lo stesso sarebbe stato riassegnato una volta decorso il termine fissato al convenuto il 4 febbraio 2019 per formulare osservazioni allo scritto dell’attore del 1° febbraio 2019. Con disposizione ordinatoria 3 aprile 2019 il Pretore, ritenuto che il convenuto non aveva presentato né la risposta alla petizione né le osservazioni allo scritto dell’attore, gli ha riassegnato un termine suppletorio di 10 giorni per presentare la risposta, avvertendolo che nel caso in cui il termine fosse scaduto infruttuosamente, il giudice aveva la facoltà di emanare direttamente una decisione finale, se la causa fosse stata matura per il giudizio, fatto salvo il caso dell’art. 153 cpv. 2 CPC. Tutte le disposizioni ordinatorie sono state notificate al convenuto con invio raccomandato al suo indirizzo di via __________ (I), e risultano recapitate (vedi i tracciamenti degli invii agli atti).

C. Considerato che il termine era decorso infruttuoso ma che la causa non era matura per il giudizio, con disposizione ordinatoria 16 maggio 2019 il primo giudice ha citato le parti a comparire il 27 giugno 2019 per procedere alle prime arringhe, avvertendole delle conseguenze giusta l’art. 234 CPC di una mancata comparsa ingiustificata. Su richiesta dell’attore il termine è stato rinviato al 10 luglio 2019 (disposizione ordinatoria 31 maggio 2019). Nel frattempo, con scritto 15 maggio 2019, ricevuto dalla Pretura il 21 maggio 2019, il convenuto ha presentato una risposta, sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale e di prescrizione e opponendosi alle pretese attoree.

D. In sede di prime arringhe l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni, chiedendo l’assunzione di nuovi mezzi di prova, mentre il convenuto, senza addurre alcuna giustificazione, non è comparso. Con disposizione ordinatoria 11 luglio 2019 notificata al convenuto con invio raccomandato al suo indirizzo di __________ (I), il Pretore gli ha fissato un termine scadente il 16 agosto 2019 per formulare eventuali osservazioni all’istanza di assunzione di nuove prove, avvertendolo che in caso di omissione, la procedura sarebbe continuata senza l’atto processuale omesso. La raccomandata è ritornata al mittente con l’indicazione “traslocato” e il Pretore ha pertanto fissato all’attore un termine di 5 giorni per comunicare alla Pretura l’indirizzo esatto del convenuto. AO 1 ha prodotto un “certificato storico di migrazioni” rilasciato dall’ufficiale dell’anagrafe del comune di __________ (I), dal quale risultava che il convenuto “era emigrato il 12 settembre 2013 a __________” (CH). Il 30 luglio 2019 il Pretore ha quindi disposto la notifica degli atti al convenuto nelle vie edittali.

E. Esperita l’istruttoria e citate le parti per procedere alle arringhe finali, a cui il convenuto senza giustificazione non è comparso, il Pretore, con sentenza 8 giugno 2020 ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento dell’importo di euro 121'795.24 e di fr. 123'671.50, ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 13'000.- a carico del convenuto in ragione di 1/5 e a carico dell’attore in ragione di 4/5, e obbligando le parti a versare alla rispettiva controparte le ripetibili (attore: fr. 40'000.-, convenuto: fr. 10'000.-).

F. Con appello 7 settembre 2020, a cui si è opposta la controparte con una breve risposta 21 ottobre 2020, il convenuto ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore “affinché proceda nei suoi incombenti e riavvi la procedura”, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio.

G. Il 26 ottobre 2020 il convenuto ha inoltrato un’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuove prove, intesa a produrre in appello il messaggio di posta elettronica 16 ottobre 2020 (doc. C) e la decisione 30 gennaio 2020 della Corte di Cassazione italiana (doc. D). Con osservazioni 13 novembre 2020 l’attore si è opposto alla loro assunzione, mentre con osservazioni di replica 30 novembre 2020 il convenuto ha ribadito la sua richiesta.

E considerato

in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.

  1. Giusta l’art. 311 cpv. 1 l’appello deve essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. In concreto, la decisione qui impugnata è stata notificata all’appellante in via edittale (art. 141 CPC), con la pubblicazione sul Foglio ufficiale (in seguito: FUCT), l’8 giugno 2020. Ammesso che tale notificazione sia conforme alle disposizioni legali, il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il giorno successivo ed è giunto a scadenza l’8 luglio 2020. Ne discende che l’appello 7 settembre 2020, nell’ipotesi di una corretta notificazione della decisione impugnata, è ampiamente fuori termine e, dunque, inammissibile. L’appellante lamenta tuttavia vizi nella notificazione della sentenza pretorile, ciò può influire sulla tempestività del gravame ed essere di rilievo per la sua ammissibilità.

  2. L’appellante reputa che la notificazione della sentenza 8 giugno 2020 nelle vie edittali ha violato l’art. 141 CPC, poiché una pubblicazione sul FUCT può avvenire solo se il destinatario è di ignota dimora o l’intimazione comporta particolari difficoltà, ciò che nella fattispecie non sarebbe il caso, visto che il suo indirizzo esatto in Italia, dove gli erano state intimate la petizione e le altre disposizioni ordinatorie fino al 30 luglio 2019, era conosciuto al Pretore. Egli, inoltre, in violazione dell’art. 140 CPC, non lo ha invitato a volere designare un recapito in Svizzera, di modo che nemmeno la condizione posta dall’art. 141 cpv. 1 lett. c CPC è adempiuta.

  3. L’art. 141 CPC è applicabile anche ai casi in cui il destinatario ha il domicilio all’estero se le condizioni poste dal cpv. 1 lett. a – c sono adempiute (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 20 ad art. 141 CPC; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 segg. ad art. 141 CPC). La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in tre ipotesi, enumerate esaustivamente all’art. 141 cpv. 1 CPC (Frei, op.cit.; n. 6 ad art. 141 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 1 ad art. 141 CPC): se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite e ragionevoli ricerche (cpv. 1 lett. a); oppure se è noto ma una notificazione è impossibile o straordinariamente difficoltosa (cpv. 1 lett. b); oppure ancora se una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice (cpv. 1 lett. c). La notifica edittale che non adempie i requisiti stabiliti dall’art. 141 CPC è priva di effetti (Gschwend, op.cit., n. 10 ad art. 141 CPC; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 141 CPC). La notificazione per via edittale ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 lett. a e b CPC genera una finzione di notificazione a cui il giudice può ricorrere solo in casi eccezionali, dopo avere esaurito tutte le indagini del caso che si potevano ragionevolmente/oggettivamente esigere a dipendenza delle circostanze concrete per individuare il recapito (Trezzini, op. cit., n. 8 segg. ad art. 141 CPC). A titolo generale, occorrerà dimostrare che il destinatario ha abbandonato il suo precedente domicilio e che non ne ha stabilito uno nuovo o che è irreperibile senza un domicilio noto (TF 7B.164/2002 del 22 ottobre 2002 consid. 2).

  4. In concreto, dal carteggio processuale risulta che il Pretore ha notificato al convenuto la petizione e le successive disposizioni ordinatorie fino al 30 luglio 2019 per posta raccomandata all’indirizzo indicato dall’attore con l’allegato introduttivo di via __________ __________ (I). Tale modo di procedere, contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante, è conforme alle normative concernenti l’assistenza giudiziaria internazionale, in particolare alle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131), applicabile nei rapporti tra Svizzera e Italia per la notifica di atti giudiziari svizzeri a cittadini residenti in Italia. Una notifica postale diretta in Italia di decisioni in materia civile emanate in Svizzera è infatti del tutto conforme alla citata Convenzione (sulla possibilità di inviare atti giudiziari in Italia tramite posta, cfr. sentenza del TF 4A_581/2011 del 26 settembre 2011 consid. 7, 5A_128/2010 del 2 settembre 2010, consid. 7.1; vedi anche informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in “Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art. 10 lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen; e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex, IICCA 12.2014.149 del 6 ottobre 2015). Fino all’11 luglio 2019 le varie disposizioni ordinatorie, correttamente notificate al convenuto, gli sono state regolarmente recapitate, come risulta dai relativi tracciamenti degli invii agli atti. La disposizione ordinatoria dell’11 luglio 2019, con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un termine scadente il 16 agosto successivo per formulare osservazioni al verbale di prime arringhe e all’allegato prodotto in quella sede dall’attore (correttamente notificata secondo le modalità previste dalla citata Convenzione) è invece stata rinviata al mittente in data 16 luglio 2019 con l’indicazione “traslocato” (vedi etichetta autocollante sulla busta agli atti, debitamente firmata). Il primo giudice ha pertanto fissato alla controparte un termine di 5 giorni per comunicare alla Pretura, “facendo i necessari accertamenti presso le competenti autorità, l’indirizzo esatto” del convenuto. L’attore ha prodotto un “certificato storico di migrazioni” rilasciato dall’ufficiale dell’anagrafe del comune di __________ (I), dal quale risultava che il convenuto “era emigrato il 12 settembre 2013 a __________” (CH). Il 30 luglio 2019 il Pretore ha quindi disposto la notifica degli atti al convenuto nelle vie edittali.

  5. In questa sede l’appellante si limita in sostanza a sostenere che il Pretore era a conoscenza del suo indirizzo esatto (__________, I). Sennonché, come visto al considerando precedente, la disposizione ordinatoria dell’11 luglio 2019 inviatagli per posta raccomandata a quell’indirizzo è ritornata al mittente con l’indicazione “traslocato”. L’appellante non spiega i motivi per cui l’attestazione postale sarebbe errata e nemmeno adduce validi argomenti atti a inficiare o a far dubitare dell’attendibilità di tale attestazione. Di fatto nulla indica che l’agente postale preposto alla consegna non abbia ossequiato i regolamenti postali vigenti in Italia, di modo che dall’attestazione postale con l’indicazione “traslocato”, non si può che dedurne che il convenuto non era più reperibile all’indirizzo indicato. Nel caso di temporanea assenza, infatti, l’agente postale avrebbe depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna la raccomandata, dandone avviso al destinatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 8 cpv. 2 Legge 20 novembre 1982 n.890; art. 22 cpv. 3 Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242 concernente l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale), ciò che non è avvenuto, la raccomandata essendo stata rispedita al mittente il medesimo giorno della tentata consegna con l’indicazione del motivo che aveva reso impossibile il recapito (art. 9 cpv. 3 e 4 Legge 20 novembre 1982 n.890; art. 22 cpv. 3 Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242 concernente l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale).

  6. Ciò posto, il primo giudice, una volta ricevuto il plico raccomandato con l’attestazione del motivo del rinvio, non ha proceduto direttamente con la pubblicazione in via edittale della disposizione ordinatoria. Egli ha dapprima fissato all’attore un termine per esperire i necessari accertamenti, da cui è emerso che il convenuto era “emigrato” a __________ (CH) nel 2013. In queste circostanze, ritenuto che in concreto pacificamente il convenuto non aveva (più) alcuna residenza in quest’ultimo luogo, è a giusta ragione che il Pretore ha dedotto che egli aveva abbandonato la sua residenza abituale in via __________ __________ a __________ (I) e, non potendo averne costituita una nuova a __________ da dove era nel frattempo partito, ne ha dedotto che fosse di ignota dimora, ordinando la notificazione in via edittale degli atti giudiziari. Giova altresì rilevare che l’appellante era a conoscenza dell’esistenza della presente procedura, posto che gli erano state correttamente notificate sia la petizione, con cui l’attore l’aveva convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano, sia le successive disposizioni ordinatorie, di modo che poteva in buona fede aspettarsi ulteriori notificazioni. Egli, tuttavia, nulla ha intrapreso fino al 3 luglio 2020, quando, per il tramite della sua patrocinatrice legale, ha chiesto alla Pretura l’accesso agli atti a seguito della pubblicazione nel FUCT della decisione impugnata. In queste circostanze è pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha considerato il convenuto di ignota dimora.

  7. In merito al rilievo dell’appellante, secondo cui il giudice avrebbe dovuto invitarlo a designare un recapito in Svizzera, la critica è infondata, l’art. 140 CPC essendo di natura facoltativa e non imponendo al giudice di procedere in tal modo (Frei, op. cit., n. ad art. 140 CPC; Gschwend, op. cit, n. 2 ad art. 140 CPC).

  8. Visto quanto precede, la notifica della decisione impugnata per via edittale tramite la pubblicazione nel FUCT il 12 giugno 2020 è valida e di conseguenza l’appello, ampiamente tardivo, deve essere dichiarato irricevibile.

L’emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda 26 ottobre 2020 di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.

Le spese giudiziarie d’appello seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Ritenuto l’esito dell’appello, gli oneri processuali sono determinati in base agli artt. 2 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG. Le ripetibili sono inoltre state ridotte ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LTar, per tenere conto dell’estrema stringatezza della risposta.

  1. Il valore di causa supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 7 settembre 2020 di AP 1 è irricevibile.

  1. La domanda 26 ottobre 2020 di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova è priva di oggetto.

  2. Gli oneri processuali di fr. 1'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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