Incarto n. 12.2020.94
Lugano 5 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.25 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 9 novembre 2018 da
AP 1
RA 1
contro
AO 1 patrocinato da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 407'854.12 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2013;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 16 giugno 2020 ha respinto, caricando gli oneri processuali di fr. 16'500.- e le spese della conciliazione di fr. 2'900.- all’attrice, condannata pure a versare al convenuto fr. 13'500.- per ripetibili;
appellante l’attrice con appello 17 agosto 2020, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via eventuale, di annullarla e ritornare gli atti alla Pretura per l’emanazione di una nuova decisione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre il convenuto con risposta 30 settembre 2020 ha postulato la reiezione integrale del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Dopo aver debitamente pagato le prime due rate, alla richiesta 12 giugno 2012 di AP 1 di corrispondere l’ultima frazione del prezzo di fr. 480'000.-, oltre a fr. 150’000.- quale acconto per costi supplementari, AO 1 ha solo parzialmente dato seguito pagando, nei mesi di agosto e novembre 2012, fr. 340'000.-.
Il 6 novembre 2012 AP 1 ha spedito a AO 1 una fattura per fr. 446'175.- composti da fr. 480'000.- per il terzo acconto, fr. 200'000.- di “Akonto Mehrkosten”, dai quali erano stati dedotti fr. 240'000.- del pagamento del 9 agosto 2012 e aggiunti gli interessi. In seguito, dopo il versamento di ulteriori fr. 100'000.-, in data 21 novembre 2012, la società immobiliare ha inviato una fattura aggiornata per fr. 346'175.-. Dal canto suo AO 1, con scritto di medesima data, ha contestato le pretese avanzate con la fattura del 6 novembre 2012 asserendo che il saldo scoperto sarebbe di fr. 140'000.- e che tale importo sarebbe addirittura insufficiente a coprire i costi per l’eliminazione dei difetti all’appartamento da lui riscontrati e elencati in dettaglio.
Con risposta 12 febbraio 2019 AO 1 ha postulato la reiezione della petizione, asserendo che le modifiche che egli aveva richiesto erano state proposte prima della stipula del contratto, per cui i relativi costi dovevano essere compresi nel prezzo di compravendita, mentre le altre opere supplementari di cui era stato chiesto l’indennizzo non erano mai state da lui domandate né tanto meno riconosciute. A maggior ragione tenuto conto che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che ogni lavorazione aggiuntiva avrebbe dovuto essere confermata e accettata per iscritto, ratifica scritta che nel caso specifico non era mai stata concessa. Inoltre, egli ha sollevato l’eccezione di prescrizione dei crediti vantati dall’attrice e, in via sussidiaria, quella di compensazione.
Richiamandosi alla massima dispositiva e al principio attitatorio, il primo giudice ha ritenuto che le pretese attoree dovessero essere sconfessate già per il fatto che AP 1 aveva sostenuto che i costi supplementari rivendicati erano sorti a seguito di un incarico conferito dal convenuto direttamente, o al limite per tramite della __________, ai singoli artigiani e alla stessa __________, sicché “i pagamenti anticipati dall’attrice per conto del convenuto” sarebbero stati da qualificare come versamento a favore di terzi da recuperare nella migliore delle ipotesi nell’ambito del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti, mentre in realtà dall’istruttoria non erano a suo avviso emersi elementi attestanti l’esistenza di rapporti contrattuali tra il convenuto e gli artigiani, rispettivamente la __________ che avrebbero potuto giustificare le pretese. Ciò posto, fondandosi su quanto concordato dai contraenti con la sottoscrizione del contratto di cui al doc. B, il primo giudice ha stabilito che le opere di pavimentazione e quelle in sasso, i raccordi elettrici e sanitari e la modifica della partizione della stanza avrebbero dovuto essere a carico della venditrice.
Inoltre, considerato che il contratto doc. D prevedeva la conferma scritta di qualsiasi prestazione supplementare, l’assenza di consenso o ratifica in tale forma delle opere per le quali era chiesto il pagamento, ne escludeva l’esigibilità ai sensi dell’art. 16 CO. A questo ha pure aggiunto il fatto che gli importi rivendicati non erano stati sufficientemente corroborati dall’attrice.
Infine il Pretore aggiunto ha per inciso puntualizzato che l’attrice avrebbe piuttosto dovuto fondare le proprie pretese sul contratto di mandato e non sul contratto misto del 14 ottobre 2021.
Essa ha lamentato l’arbitrarietà delle posizioni assunte dal Pretore aggiunto nella qualifica del rapporto giuridico su cui sarebbero state fondate le pretese, che non sarebbe un contratto misto di compravendita e d’appalto ma un mandato, nell’aver negato l’esistenza di un accordo tra le parti volto a rifondere all’attrice le somme anticipate su richiesta e per conto del convenuto in ragione di almeno fr. 407'854.12, nell’aver stabilito l’esistenza di un incarico dato dall’attrice ai vari artigiani per procedere alle modifiche e nell’aver concluso che i relativi costi non sarebbero stati dovuti in aggiunta al prezzo di compravendita fissato dalle parti. A indurre in errore il primo giudice vi sarebbe stata tra le altre cose l’erronea valutazione delle prove assunte agli atti, in particolare le testimonianze di __________ S__________, completamente trascurata, e quella di __________ G__________, che in realtà nemmeno era da considerare un teste imparziale come invece fatto.
Con risposta all’appello del 30 settembre 2020, AO 1 ne ha postulato la reiezione integrale, rilevando come l’impugnativa sarebbe già irricevibile per carente motivazione, non confrontandosi rettamente con il giudizio impugnato. Delle contro-argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
5.1. AP 1 sostiene con l’appello che il Pretore aggiunto ha a torto qualificato come contratto misto il rapporto giuridico sorto tra le parti con oggetto le pretese avanzate con la petizione, omettendo di chinarsi sulla possibilità che invece si fosse trattato di un contratto di mandato, che anch’egli ha definito “opportuna intuizione giuridica nel suo memoriale conclusivo”. In realtà, oltre al fatto che l’applicazione del diritto deve essere effettuata d’ufficio dal giudice, e non in base alle allegazioni delle parti, secondo il principio iura novit curia, sicché non risulterebbe decisivo il momento della sua tematizzazione, egli non si sarebbe avveduto del fatto che già nella replica era indicato che “il pagamento delle fatture secondo il doc. C da parte dell’attrice, che ha anticipato questi pagamenti per conto del convenuto, si qualifica quale mandato” (replica 29 maggio 2019, pag. 7), sicché nemmeno entrerebbe in considerazione il tema dell’applicazione sorprendente di una norma di diritto (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, n. 7 e 7a ad art. 57).
Secondo l’appellante infatti, dalla corretta valutazione della testimonianza di __________ S__________, dall’interrogatorio (di AO 1), dal doc. H e dalla testimonianza di __________ G__________, se valutate nel loro insieme, risulterebbe che per le spese e i costi anticipati da AP 1 oggetto della presente causa non sarebbe stato attribuito alcun incarico da parte sua. Inoltre dall’analisi dei documenti, in special modo il doc. H, posteriore al rogito, emergerebbe che il convenuto, una volta divenuto proprietario delle PPP, si sarebbe direttamente e personalmente attivato verso terzi per ordinare e fare eseguire le modifiche al suo appartamento rispetto ai piani iniziali. In prima battuta, poi, i relativi costi sarebbero stati coperti dalla società attrice, poiché l’acquirente aveva chiesto al suo amministratore unico __________ V__________ di anticiparli. Su queste basi sarebbe quindi sorto un valido rapporto di mandato in forza del quale l’appellante ha effettivamente anticipato su richiesta e per conto dell’appellato le somme di denaro di cui postula la rifusione.
5.2. Se, da un lato, è corretto che la qualifica giuridica di un rapporto contrattuale deve essere vagliata d’ufficio dal giudice (art. 57 CPC; STF 4A_341/2018 del 15 aprile 2019 consid. 4.2.1), l’appellante si sbaglia quando sostiene che il Pretore aggiunto ha escluso l’ipotesi del mandato perché proposta tardivamente, avendola egli invece respinta in quanto non debitamente comprovata.
Risulta pertanto determinante appurare se in base a quanto argomenta l’appellante sia possibile concludere per il conferimento diretto da parte del convenuto o dello studio di architettura agli artigiani degli incarichi per i lavori supplementari e per l’esistenza di un contratto di mandato tra le parti in causa concernente il loro pagamento.
5.3. Richiamandosi alla deposizione del teste __________ G__________ sostenendo che egli avrebbe sostanzialmente confermato la sua tesi, l’appellante non va oltre la semplice esposizione soggettiva e quindi parziale dei contenuti delle sue dichiarazioni, senza indicare quali di queste esattamente dovrebbero fungere da fondamento per l’accertamento dei fatti e, soprattutto, senza confrontarsi con ciò che il primo giudice ha riportato nella sentenza, in special modo ai consid. n. 4.1. e 4.2., e con le conclusioni che ne ha tratto.
In modo particolare, AP 1 non spiega perché sarebbe errato desumere dalle frasi “committente era la AP 1” e “Preciso che la committente è sempre stata la AP 1” che esse smentiscono la versione dei fatti proposta da __________ V__________ (ribadita nel suo interrogatorio rogatoriale) e confermano quella del convenuto. Rispettivamente non chiarisce perché sarebbe sbagliato l’accertamento del Pretore aggiunto in base al quale per la ricostruzione dei fatti sarebbe determinante che “secondo il teste G__________ (…) l’attrice avrebbe conferito gli incarichi agli artigiani dietro impulso delle modifiche costruttive sollecitate dal convenuto”, sicché la versione dei fatti proposta dall’attrice nei suoi allegati introduttivi per la quale gli artigiani sarebbero stati incaricati a sua insaputa dei lavori aggiuntivi non troverebbe conferma (sentenza consid. 4.2).
La censura risulta quindi essere, oltre che irricevibile (art. 311 CPC), troppo generica per riuscire a intaccare le valutazioni pretorili.
5.4. Sempre con riferimento alla testimonianza di __________ G__________, la contestazione d’appello circa la questione della mancata valutazione della sua parzialità dovuta alla causa che lo ha visto in precedenza opposto a AP 1, si esaurisce nell’enunciazione degli indiscussi principi, poiché essa non va oltre l’affermare che la deposizione va ponderata con prudenza e raffrontata agli altri riscontri probatori, senza illustrare quali delle sue dichiarazioni risulterebbero viziate.
Anche su questo punto l’appello dev’essere quindi dichiarato irricevibile.
5.5. Per quanto concerne le critiche alla mancata presa in considerazione della deposizione del teste __________ S__________, è vero che il Pretore aggiunto non ne ha tenuto conto. Nondimeno, questa omissione non ha conseguenze concrete sull’esito della causa.
A tal proposito, va anzitutto premesso come il teste in questione fosse il rappresentante in Ticino di __________ V__________, avesse funto da rappresentante di AP 1 nell'acquisto del fondo su cui è stata poi edificata la residenza __________ e fosse stato da essa incaricato di fungere da supervisore nell’ambito di tale operazione immobiliare per tutti gli aspetti legati alla costruzione (verbale 4 febbraio 2020, pag. 2). Questo suo forte legame con la parte attrice e il suo titolare non consente di ritenerlo un teste completamente neutrale e imparziale e impone dunque maggiore cautela nella valutazione delle sue dichiarazioni.
Ciò posto, contrariamente alla tesi dell’appellante, la deposizione di __________ S__________ non consente di accertare alcunché in merito all’esistenza di un contratto di mandato tra le parti e neppure di chiarire le modalità con cui le opere aggiuntive in discussione sono state ordinate ed eseguite. Egli non ha in effetti saputo dire nulla di concreto e risolutivo in merito a come si sono svolti i fatti qui controversi, essendo le sue dichiarazioni al proposito state ondivaghe e incerte.
Soprattutto in relazione alla commissione dei lavori supplementari da parte di AP 1, egli ha infatti dapprima asserito che non gli risultava che fossero state formulate dal convenuto richieste oltre a quelle per le camere da letto, per poi sostenere che per quanto ne sapeva la ditta non era stata da questi incaricata direttamente di fare qualcosa oltre a ciò che era stato stabilito nel contratto di cui al doc. D, confermando poi di non saper dire chi aveva ordinato cosa e di non ricordare che AP 1 aveva commissionato i lavori e infine sostenere “ripensandoci sono anzi certo di questa circostanza” (che l’attrice non aveva commissionato gli interventi di cui al doc. C, n.d.r.).
La carenza di linearità e chiarezza nonché l’assenza di un motivo plausibile che possa giustificare un simile comportamento del testimone, impediscono di fare affidamento su una di queste frasi piuttosto che sull’altra.
Inoltre, a indebolirne ancor più la valenza probatoria contribuiscono pure il fatto che __________ S__________ ha dichiarato di non avere mai visto prima il doc. H e quello che parte delle circostanze da lui riportate non sono frutto di percezione diretta ma, come egli stesso ha ammesso (verbale 4 febbraio 2020, pag. 3), conosciute per sentito dire, da __________ V__________.
In ogni modo, non è dato comprendere come dal doc. C (comprendente in particolare due preavvisi di pagamento, una liquidazione finale dell’impresa di gessatura e una conferma d’ordine della ditta ) si possa dedurre “… chi ha ordinato che cosa” (per riprendere i termini del teste __________ S) e di riflesso come detta testimonianza possa servire per sorreggere la tesi dell’esistenza di un mandato.
In definitiva, quindi, nonostante il primo giudice non abbia menzionato le dichiarazioni di __________ S__________ e nemmeno spiegato il perché di tale omissione, anche tenendo conto di quanto da lui deposto, non è possibile per i motivi qui esposti trarre alcun elemento a favore dell’esistenza di un contratto di mandato tra le parti in causa secondo gli estremi indicati dall’appellante.
5.6. Nella stessa direzione vanno pure i richiami formulati dall’appellante al doc. H e all’interrogatorio del suo titolare __________ V__________, che dovrebbero contribuire a suo dire alla prova del fatto che essa non avrebbe attribuito alcun incarico a nessuno per le spese e i costi anticipati oggetto della presente vertenza.
Oltre a trattarsi di obiezioni e allegazioni troppo generiche, esse non si confrontano nemmeno in questo caso con le argomentazioni pretorili e non spiegano perché e come queste prove sovvertirebbero le conclusioni del primo giudice per le quali non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di rapporti contrattuali tra il convenuto, da un lato, e gli artigiani e la __________, dall’altro, per l’esecuzione delle opere supplementari (sentenza impugnata, consid. 4.1. pag. 5) come neppure spiegano perché sarebbe stata provata la conclusione di un contratto di mandato per il pagamento delle relative fatture.
Nuovamente l’appellante espone solo una propria lettura dei fatti senza affrontare quella del querelato giudizio, rendendo irricevibili le proprie contestazioni. Ma oltre a questo, esse nemmeno raggiungono quel grado di concretezza necessario per poter mettere in dubbio, dal punto di vista materiale, le conclusioni pretorili: sostenere che dal fatto che il doc. H sia temporalmente successivo alla firma del rogito si debba desumere che l’appellato, una volta divenuto proprietario delle PPP, si sia attivato verso terzi per ordinare e fare eseguire le modifiche da lui desiderate è una mera opinione di parte, oltretutto neppure così solida e condivisibile. Alla stessa stregua, asserire - tra l’altro in forma di riassunto inevitabilmente soggettivo della testimonianza, senza alcun riferimento concreto alle dichiarazioni rese - che il __________ V__________ avrebbe confermato che le opere realizzate dalla sua società lo sono state secondo il capitolato e che avrebbe confermato di non aver mai ricevuto richieste di modifiche dal convenuto, che per tali modifiche allestiva egli stesso schizzi e piani di dettaglio, nulla apporta alla tesi della conclusione di un contratto di mandato per il pagamento delle mercedi.
Stante ciò non risulta necessario chinarsi sulle critiche mosse dall’appellante al primo giudice per non aver ritenuto non essere stati rettamente contestati dal convenuto e, soprattutto, non sufficientemente da lei corroborati gli importi esposti nella petizione per le opere supplementari (sentenza impugnata consid. 5 e in particolare 5.3, pag. 7).
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 407'854.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate con riferimento alla tariffa di cui all’art. 13 LTG.
Per il calcolo delle ripetibili fa stato l’art. 11 RTar.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 17 agosto 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di fr. 15’000.- sono poste a carico dell’appellante. Essa rifonderà inoltre fr. 6’000.- a AO 1 a titolo di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).