DTF 143 III 600, 2C_205/2019, 4A_124/2010, 4A_200/2016, 5A_366/2013
Incarto n. 12.2020.85
Lugano 7 gennaio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2019.3299 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 5 luglio 2019 da
RE 1 patrocinata dagli PA 1, , assistiti a loro volta dall’PA 1,
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
volta a riconoscere e a dichiarare esecutivo in Svizzera il lodo arbitrale emesso il 24 aprile 2019 dal Tribunal d’Arbitrage commercial international auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles (B) nella causa n° __________ e a rigettare in via definitiva - e ciò, come indicato a seguito di una completazione dell’istanza, anche allo scopo di convalidare il sequestro n. __________ - per CHF 6'862'830.73 oltre interessi annuali al 5% l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, il tutto con protesta di spese e ripetibili, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 26 giugno 2020 ha respinto;
ed ora sul reclamo 10 luglio 2020, al quale il convenuto si è opposto con risposta 16 agosto 2020, con cui l’istante, previa concessione dell’effetto sospensivo e congiunzione della causa con le procedure di cui ai reclami contro le decisioni pretorili inc. n. SO.2019.4936 del 26 giugno 2020, inc. n. SO.2019.4937 del 30 giugno 2020 e inc. n. SO.2019.4938 del 30 giugno 2020, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di rigettare le opposizioni al sequestro, in via subordinata la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur e di rigetto delle opposizioni al sequestro fino alla decisione finale e definitiva nella procedura di annullamento del lodo arbitrale in Belgio e in via ancor più subordinata l’annullamento della decisione pretorile con conseguente rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio, in tutti i casi con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 4 settembre 2020 dell’istante e della replica (recte: duplica) spontanea 16 agosto (recte: settembre) 2020 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nell’ambito della procedura arbitrale n° __________ promossa innanzi alla London Court of International Arbitration da CO 1, da I__________ __________ __________ e da P__________ __________, patrocinati dagli avv. __________, __________ e __________, nei confronti di __________, di __________, di __________, di __________ e di __________, con lodo arbitrale 27 febbraio 2018 (doc. 2) gli arbitri hanno tra le altre cose condannato queste ultime parti al pagamento di USD 28’694'100.70 e di GBP 2'254'395.66, respingendo nel contempo le loro domande riconvenzionali di USD 40'048'731.04.
A seguito di questa pronuncia, il 6 agosto 2018 la società incorporata nella Repubblica delle Seychelles RE 1, che asseriva di essere l’entità giuridica che aveva patrocinato tra gli altri il cittadino ucraino domiciliato in Svizzera CO 1 nell’ambito di quella procedura in virtù di un contratto di servizi giuridici (doc. A.b), lo ha escusso con il PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. H) per CHF 6'775'141.63 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2018 indicando come titolo di credito rispettivamente motivo dello stesso “contratto di servizi legali + decisione arbitrale del 27.2.2018, fattura del 12.3.2018; lettera del 25.4.2018 (USD 6'816'998.98 @ 0.99386)”.
Al PE è stata interposta tempestiva opposizione.
Nell’ambito della procedura arbitrale n° , promossa sulla base del contratto di servizi giuridici (doc. A.b) innanzi al Tribunal d’Arbitrage commercial international auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles (B) da RE 1 nei confronti di CO 1, di I __________ e di P__________ __________, con lodo arbitrale 24 aprile 2019 (doc. A.a), emanato in lingua russa, l’arbitro unico ha tra le altre cose condannato questi ultimi in solido al pagamento di USD 6'874'283.17 oltre agli interessi al 5% dal 1° maggio 2018 e alle spese giudiziarie di UAH 288'132.65 e di EUR 2'500.-.
Con istanza 5 luglio 2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare esecutivo in Svizzera il lodo arbitrale 24 aprile 2019 (doc. A.a) e di rigettare in via definitiva - e ciò, come indicato a seguito della completazione dell’istanza avvenuta in occasione dell’udienza del 14 novembre 2019, anche allo scopo di convalidare il sequestro n. __________ - per CHF 6'862'830.73 oltre interessi annuali al 5% l’opposizione interposta al PE (doc. H), il tutto con protesta di spese e ripetibili.
Il convenuto si è integralmente opposto all’istanza.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto premesso che la presente fattispecie doveva essere esaminata in base alla Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere del 10 giugno 1958 (CYN; RS 0.277.12).
Ciò detto, ha ritenuto che la controparte del convenuto nel contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b) fosse in realtà una società cipriota (e meglio __________) che non si identificava con l’istante, la quale di conseguenza non risultava aver prodotto una valida convenzione scritta contenente la clausola compromissoria ai sensi degli art. II e IV cpv. 1 lett. b CYN.
Ha aggiunto che il convenuto aveva provato che il 6 marzo 2020 l’esecutività del lodo arbitrale era stata sospesa dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, Quatrième Chambre affaires civiles fino all’emanazione del giudizio di merito sul recours en annulation (doc. 18), ciò che era costitutivo del motivo di diniego di cui all’art. V cpv. 1 lett. e CYN.
In merito al rigetto dell’opposizione al PE di cui al doc. H, già da escludere così per l’assenza di un valido titolo esecutivo, ha pure fatto notare che l’identità tra il titolo rispettivamente il motivo dello stesso indicato nel PE (“contratto di servizi legali + decisione arbitrale del 27.2.2018, fattura del 12.3.2018; lettera del 25.4.2018”) e quello invocato nell’istanza di rigetto (la sentenza arbitrale 24.4.2019) non era particolarmente chiara.
Essa ha innanzitutto evidenziato che la presente fattispecie avrebbe dovuto essere decisa non solo in base alla CYN ma anche in base alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali del 29 aprile 1959 (CSB; RS 0.276.191.721).
Ciò premesso, ha rilevato che il fatto, per altro riconducibile a un mero errore di scritturazione, che la controparte del convenuto nel contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b) apparentemente non si identificasse con lei, non era mai stato eccepito dal convenuto e comunque era stato superato dalla circostanza che essa era poi stata coinvolta nella firma del contratto, nell’esecuzione dello stesso e nel successivo svolgimento del procedimento arbitrale che aveva portato al lodo arbitrale. In tali circostanze gli art. II e IV cpv. 1 lett. b CYN non erano stati assolutamente violati.
Ha aggiunto che il fatto che il 6 marzo 2020 l’esecutività del lodo fosse stata provvisoriamente sospesa da un tribunale belga (doc. 18) non era tale da escludere il riconoscimento e l’exequatur. Il recours en annulation del diritto belga non costituiva infatti un rimedio di diritto ordinario giusta l’art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. c CSB. Il giudizio belga non poteva essere rilevante nemmeno nell’ottica dell’art. V cpv. 1 lett. e CYN, siccome la lite non era connessa con il Belgio e comunque il tribunale belga, che per altro aveva dimostrato non aver compreso le peculiarità del diritto svizzero, si era limitato a sospendere l’esecuzione del lodo arbitrale; e comunque in una situazione del genere l’art. VI CYN avrebbe semmai imposto la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur.
E infine ha fatto notare che il nesso tra il lodo arbitrale su cui si basava la procedura di riconoscimento e di esecuzione e il contratto di servizi giuridici e la relativa fattura del 12 marzo 2018 sul procedimento di recupero crediti era perfettamente chiaro, così come lo era la continuità tra le successive fasi del procedimento di riconoscimento e di esecuzione.
Oltre ad aver ribadito che la documentazione prodotta dall’istante era stata in parte utilizzata in violazione del segreto professionale dei suoi precedenti avvocati e come tale non poteva essere utilizzata poiché di origine illecita, egli ha evidenziato che il riconoscimento e l’exequatur del lodo arbitrale dovevano comunque essere respinti anche per altre ragioni.
A suo dire, le esigenze formali poste dagli art. IV cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CYN non erano state rispettate, atteso che le firme apposte da entrambe le parti nel contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b) erano false e che quel documento, prodotto solo in copia, nemmeno era stato adeguatamente autenticato, non bastando a tale scopo un’attestazione di conformità all’originale resa da un notaio ucraino non munita della postilla dell’Aia.
Nemmeno le esigenze formali poste dagli art. IV cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CYN erano state a loro volta ossequiate, visto che il lodo arbitrale, esso pure prodotto solo in copia, oltre a non essere stato tradotto in lingua francese da un traduttore qualificato, neanche in questo caso era stato adeguatamente autenticato.
Il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale erano infine contrari all’ordine pubblico svizzero, ciò che costituiva il motivo di diniego ai sensi dell’art. V cpv. 2 lett. b CYN: nel procedimento belga diversi suoi diritti procedurali basilari erano in effetti stati violati in modo importante; il contenuto del contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b), costitutivo di un pactum de palmario, era oltretutto contrario all’art. 20 CO, essendo stato sottoscritto quando il litigio era già pendente e prevedendo una remunerazione dipendente da risultato enormemente superiore a quella base (con non solo partecipazione alla sua vincita, ma anche una partecipazione alla perdita della controparte), tanto più che aveva portato all’inammissibile risultato per il quale l’istante, oltre ad aver già incassato USD 1'000'000.-, pretendeva l’ulteriore pagamento di un importo equivalente a circa il 30% di quanto attribuitogli nel giudizio arbitrale inglese, per altro nel frattempo annullato dalla High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Commercial Court (QBD) (doc. 3).
Della replica spontanea 4 settembre 2020 dell’istante e della duplica spontanea 16 settembre 2020 del convenuto si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Nel caso di specie l’istanza di riconoscimento e di exequatur con la contestuale richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al PE (sull’ammissibilità dell’esame pregiudiziale o incidentale dell’exequatur da parte del giudice del rigetto, cfr. TF 5A_366/2013 del 26 settembre 2013 consid. 3) è stata inoltrata dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
Contro la decisione pretorile è così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319 segg. CPC), un appello essendo improponibile: da una parte il ricorso contro il mancato riconoscimento ed exequatur costituisce in effetti un’impugnativa contro una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC) e dall’altra la procedura di rigetto dell’opposizione è invece espressamente inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Proposto nel termine di legge (art. 321 cpv. 2 CPC), il reclamo 10 luglio 2020 è pertanto ricevibile e può essere vagliato nel merito. Altrettanto tempestiva è la risposta 16 agosto 2020.
Quanto alla competenza funzionale a trattare un reclamo contro una decisione in tal senso, si osserva che la stessa teoricamente spetterebbe a questa Camera per quanto concerne l’aspetto pregiudiziale del riconoscimento e dell’exequatur della sentenza straniera (art. 48 lett. b n. 5 LOG e 309 lett. a CPC, posto che il lodo arbitrale verteva su una questione di diritto delle obbligazioni e meglio su un contratto di servizi giuridici, cfr. doc. A.b) ed alla Camera di esecuzione e fallimenti per quanto riguardava l’eventuale (cfr. infra consid. 18) questione del rigetto definitivo dell’opposizione al PE (art. 48 lett. e n. 1 LOG e 309 lett. b n. 3 CPC). In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere, atteso che nel caso concreto il rigetto definitivo dell’opposizione al PE costituiva un aspetto accessorio del riconoscimento e dell’exequatur della sentenza straniera, hanno tuttavia convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in applicazione analogica dell’art. 127 CPC (medesima soluzione in: II CCA 11 maggio 2012 inc. n. 12.2011.201-203, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 11 aprile 2018 inc. n. 12.2017.194).
Nella misura in cui mira ad ottenere anche il rigetto delle opposizioni al sequestro il presente reclamo andrebbe per contro attribuito alla Camera di esecuzione e fallimenti, e ciò non solo per il fatto che quella particolare tematica, diversamente dal rigetto definitivo dell’opposizione al PE, non costituiva un aspetto accessorio del riconoscimento e dell’exequatur della sentenza straniera, ma anche e soprattutto per il fatto che la stessa è stata anche oggetto dei reclami contro le decisioni pretorili inc. n. SO.2019.4936 del 26 giugno 2020, inc. n. SO.2019.4937 del 30 giugno 2020 e inc. n. SO.2019.4938 pure del 30 giugno 2020, che per l’appunto sono e rimangono di competenza di quella Camera (art. 48 lett. e n. 1 LOG e 309 lett. b n. 6 CPC). Nel caso di specie la questione può tuttavia rimanere irrisolta, visto e considerato che la fondatezza o meno delle opposizioni al sequestro non era oggetto della decisione qui impugnata - tant’è che non è stata esaminata nella stessa - ed era con ciò nuova (art. 326 cpv. 1 CPC) e oltretutto nel presente reclamo neppure aveva fatto oggetto di specifiche considerazioni ricorsuali (art. 321 cpv. 1 CPC), sicché, su questo punto, il rimedio giuridico dev’essere in ogni caso dichiarato irricevibile.
La domanda preliminare di congiunzione della causa con le procedure di cui ai reclami contro le decisioni pretorili inc. n. SO.2019.4936 del 26 giugno 2020, inc. n. SO.2019.4937 del 30 giugno 2020 e inc. n. SO.2019.4938 pure del 30 giugno 2020, dev’essere respinta. L’auspicata congiunzione, difficilmente ipotizzabile già per la problematica della competenza funzionale di cui si è appena detto, non è in effetti idonea a semplificare il processo ai sensi dell’art. 125 lett. c CPC, atteso oltretutto che queste tre procedure concernono anche altre parti (e meglio __________ e __________), patrocinate da altri legali, e sono fondate su argomentazioni parzialmente diverse.
Anche la domanda preliminare di conferimento dell’effetto sospensivo non può essere accolta. Innanzitutto si osserva che il reclamo non è di regola idoneo a precludere l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC). Nel caso di specie la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo non avrebbe oltretutto alcun senso pratico, mancando una precedente decisione positiva dell’autorità di prima istanza i cui effetti potrebbero in tal modo essere “ripristinati” (II CCA 24 settembre 2014 inc. n. 12.2014.135; Bohnet, Procédure civile suisse: les grands thèmes pour le practicien, p. 394 n. 133).
L’emanazione del presente giudizio rende in ogni caso priva d’oggetto tale domanda (II CCA 11 febbraio 2015 inc. n. 12.2015.5, 5 settembre 2016 inc. n. 12.2016.99).
Nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni delle parti e del primo giudice, è incontestabile che le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali poste dalla CSB (secondo cui in particolare “le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati sono riconosciute e rese esecutive nell’altro se soddisfano alle condizioni previste nell’art. 1, § 1, lett. a, c … e se l’esemplare prodotto è autentico” [art. 9 cpv. 1], ritenuto che queste ultime disposizioni esigono che “il riconoscimento della decisione non sia incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere” [art. 1 cpv. 1 lett. a] e che “la decisione, conformemente alla legge dello Stato nel quale è stata pronunciata, non possa più essere impugnata con i rimedi di diritto ordinari” [art. 1 cpv. 1 lett. c]) siano globalmente più favorevoli al riconoscimento e all’exequatur rispetto alle disposizioni poste dalla CYN (secondo cui in particolare “per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione … la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda: l’originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità” [art. IV cpv. 1 lett. a] e “l’originale della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità” [art. IV cpv. 1 lett. b], ritenuto che “ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del Paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua .. certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare” [art. IV cpv. 2], rispettivamente “il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all’autorità competente del Paese, ove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, la prova che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del Paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza” [art. V cpv. 1 lett. e] rispettivamente ancora “il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità competente del Paese dove sono domandati, riscontra che il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sia contrario all’ordine pubblico” [art. V cpv. 2 lett. b]). La presente controversia verrà pertanto decisa in base alla CSB (la cui applicazione, contrariamente a quanto preteso in questa sede dal convenuto, era già stata evocata a p. 11 dell’istanza e a p. 19 del verbale di udienza del 14 novembre 2019 e che comunque, trattandosi di una questione di diritto, avrebbe potuto essere considerata anche d’ufficio), e meglio al suo art. 9 cpv. 1.
Ma se anche si volesse ammettere che il lodo arbitrale straniero di cui al doc. A.a sia stato ottenuto illecitamente per le ragioni esposte dal convenuto, si osserva che la circostanza non avrebbe comunque comportato la sua mancata presa in considerazione ai sensi dell’art. 152 cpv. 2 CPC (cfr. TF 4A_200/2016 del 5 ottobre 2017 consid. 3.1, riferita proprio a una prova ottenuta in violazione del segreto professionale di cui all’art. 321 CP), atteso che lo stesso a ben vedere non costituiva un mezzo di prova, ma era proprio l’oggetto della causa stessa.
In base all’art. 9 cpv. 1 CSB, per il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale straniero è in effetti unicamente rilevante, sugli aspetti sopra evocati, il fatto che “l’esemplare prodotto” sia “autentico”, ovvero sia stato prodotto in originale o con una copia autentica, mentre che le eventuali carenze della convenzione contenente la clausola compromissoria e le eventuali carenze qualitative della traduzione del lodo arbitrale sono prive di rilievo. Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, è incontestabile che la copia del lodo arbitrale versata agli atti dall’istante adempia alle esigenze formali poste dalla CSB. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che si può prescindere da una legalizzazione del lodo arbitrale nel caso in cui la sua autenticità non sia stata contestata dall’interessato (TF 4A_124/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 4.2), ritenuto che, per ammettere l’esistenza di una valida contestazione, non basta che quest’ultimo si limiti ad asserire in maniera generica che il documento è falso, ma occorre che egli adduca tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa l’autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca (TF 4A_124/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 4.2). Nel caso concreto il convenuto si è per l’appunto limitato a contestare in modo generico l’autenticità del lodo arbitrale (risposta al reclamo p. 5), ma non ha assolutamente spiegato, a parte aver indicato che la copia del lodo arbitrale versata agli atti dall’istante costituita da una fotocopia dichiarata conforme all’originale da un notaio ucraino ma non munita di un’eventuale postilla dell’Aia non sarebbe stata sufficiente, quali fossero gli elementi concreti e le prove che avrebbero concorso a farlo ritenere non autentico.
Pur essendo certamente ricevibile (essendo già stato addotto, contrariamente a quanto preteso in questa sede dall’istante, a p. 13 segg. delle osservazioni all’istanza), il rilievo, con cui in sostanza è stato lamentato il fatto che il riconoscimento del lodo straniero fosse “incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato” in cui è stato fatto valere (art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. a CSB), e meglio con l’ordine pubblico processuale svizzero, dev’essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Il convenuto si è in effetti limitato a formulare una generica obiezione (risposta al reclamo p. 5), ma non ha qui minimamente indicato, prima ancora di averlo provato, quali sarebbero stati i suoi diritti procedurali che sarebbero stati violati nell’ambito procedimento arbitrale in Belgio.
Pur essendo anche in questo caso ricevibile (essendo già stato addotto, contrariamente a quanto preteso in questa sede dall’istante, a p. 11 segg. della duplica all’istanza), il rilievo, con cui il convenuto ha in sostanza lamentato il fatto che il riconoscimento del lodo straniero fosse “incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato” in cui è stato fatto valere (art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. a CSB), e meglio con l’ordine pubblico materiale svizzero, dev’essere respinto. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che un lodo arbitrale straniero che sulla base di un pactum de palmario condanna una parte a rifondere all’altra un importo a titolo di onorario pari al 30% delle somme attribuitegli a suo tempo in giudizio non è di per sé contrario all’ordine pubblico svizzero (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 287 ad art. 194 LDIP; TF 5P.201/1994 del 9 gennaio 1995 consid. 7, pubbl. in Bulletin ASA 2001 p. 294). Nel caso di specie, in assenza di ulteriori elementi di giudizio, non evidenziati dal convenuto, non vi è ragione di scostarsi da una tale giurisprudenza, poco importando da una parte se il pactum de palmario concluso tra le parti (retto dal diritto inglese, cfr. doc. A.b), potesse eventualmente essere non conforme al diritto svizzero siccome era stato sottoscritto quando il litigio era già pendente e in quanto prevedeva una remunerazione dipendente da risultato enormemente superiore a quella base (DTF 143 III 600 consid. 2.7.5; TF 2C_205/2019 del 26 novembre 2019 consid. 3.2), rispettivamente se il 13 marzo 2019, prima cioè dell’emanazione del lodo che ci occupa (che dunque ne aveva o comunque ne avrebbe potuto tener conto), il giudizio arbitrale inglese, nell’ambito del cui procedimento l’istante pretendeva di aver maturato il proprio onorario, fosse stato annullato (doc. 3).
La questione non necessita di essere approfondita, visto e considerato che in questa sede, diversamente da quanto fatto innanzi al primo giudice, l’istante, in riforma del giudizio qui impugnato, non ha più postulato il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE. Riassumendo la decisione pretorile, essa si è in effetti limitata ad evidenziare il fatto che il primo giudice avesse respinto la domanda di riconoscimento e di exequatur, ma ha sorvolato sul fatto che costui avesse pure respinto la domanda di rigetto in via definitiva dell’opposizione (reclamo p. 7). Nel petitum ricorsuale non vi è poi alcuna traccia di una domanda in tal senso (reclamo p. 3 seg.). E nemmeno dai considerandi del reclamo si è potuto evincere che l’istante, pur non condividendo la considerazione pretorile di cui si è detto sopra, a suo dire resa dal primo giudice “senza peraltro ricavarne alcuna chiara deduzione” (reclamo p. 7), avesse inteso rinnovare in seconda sede la richiesta di rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE già fatta valere in prima istanza.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di USD 6'874'283.17, di UAH 288'132.65 e di EUR 2'500.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. Il reclamo 10 luglio 2020 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 26 giugno 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:
§ La richiesta di riconoscimento e di esecuzione del lodo arbitrale emesso il 24 aprile 2019 dal Tribunal d’Arbitrage commercial international auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles (B) nella procedura arbitrale n° __________ promossa da RE 1 nei confronti di CO 1, di I__________ __________ e di P__________ __________ è accolta.
II. Le spese processuali di complessivi CHF 8’000.- sono a carico della reclamante per 1/5 e per 4/5 sono poste a carico della controparte, che rifonderà alla reclamante CHF 6'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).