Incarto n. 12.2020.76
Lugano 25 febbraio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.2 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 febbraio 2018 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37'913.35 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2017, interessi poi rivendicati con le conclusioni dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 8'325.-, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 11 maggio 2020 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 12 giugno 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta, in parziale accoglimento della petizione, al pagamento di fr. 36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 6'719.40, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 4 settembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
L’8 luglio 2015, dopo aver ottenuto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dalla debitrice ai due PE, la creditrice ha inoltrato la domanda di realizzazione del pegno (doc. D e E dell’inc. n. CM.2017.153), a seguito della quale il 3 febbraio 2016 l’UE di Bellinzona ha provveduto a fissare per il 23 maggio 2016 la data dell’incanto (doc. F dell’inc. n. CM.2017.153).
Il 19 maggio 2016, in accoglimento di una richiesta del giorno precedente della debitrice (doc. G dell’inc. n. CM.2017.153), l’UE di Bellinzona ha disposto, senza aver preventivamente interpellato la creditrice e con una semplice comunicazione priva dell’indicazione dei rimedi di diritto, l’annullamento dell’incanto e il suo differimento a una data da convenire, osservando che “il giorno della nuova asta verrà stabilito dopo la decisione al ricorso inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) per il rilascio di una licenza edilizia” (doc. I e M dell’inc. n. CM.2017.153). Richiesto dalla creditrice, che aveva dichiarato di non essere d’accordo con l’annullamento dell’incanto e di riservarsi il diritto di far valere nei confronti dell’ente pubblico il pregiudizio subito, di emanare una decisione formale (doc. L e N dell’inc. n. CM.2017.153), il 3 giugno 2016 l’UE di Bellinzona ha confermato il provvedimento adottato, ribadendo che quella sua decisione non ledeva gli interessi delle parti ma anzi li tutelava entrambi, atteso che “al TRAM è pendente un ricorso il cui esito influenzerebbe in maniera preponderante il comportamento in sede d’asta dei potenziali oblatori”, e indicando di seguito i rimedi di diritto (doc. O dell’inc. n. CM.2017.153).
Il 24 giugno 2016 la creditrice ha impugnato quella decisione innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello con un ricorso ex art. 17 LEF, postulandone l’annullamento e il conseguente ordine all’UE di Bellinzona di indire al più presto un nuovo incanto (doc. P dell’inc. n. CM.2017.153). Essendo stata messa in dubbio la tempestività del ricorso (doc. R dell’inc. n. CM.2017.153), la creditrice ha poi inoltrato un allegato di replica (doc. S dell’inc. n. CM.2017.153).
Con sentenza 7 ottobre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha stralciato dai ruoli il ricorso della creditrice, senza prelevare né tasse né spese (doc. U dell’inc. n. CM.2017.153): tale decisione è stata motivata dal fatto che nelle more ricorsuali, a seguito dell’esito negativo del ricorso inoltrato al TRAM, l’UE di Bellinzona aveva provveduto a fissare la data del nuovo incanto per il 5 dicembre 2016.
Il 5 dicembre 2016 l’incanto ha finalmente avuto luogo e il fondo part. n. __________ RFD di __________ è stato aggiudicato alla creditrice, al secondo turno d’asta, per il prezzo di fr. 1'370'000.- (doc. V dell’inc. n. CM.2017.153). In esito alla realizzazione del pegno, il 21 agosto 2017 alla stessa è stato rilasciato un attestato d’insufficienza di pegno per l’importo di fr. 186'851.55 (doc. 2).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto con decisione 11 maggio 2020 ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 7’500.- per ripetibili.
Con l’appello 12 giugno 2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 4 settembre 2020, l’attrice, ribadendo l’integrale buon fondamento delle sue pretese, salvo di quella relativa alle spese legali, che è stata ora ridotta da fr. 8'325.- a fr. 6'719.40, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta, in parziale accoglimento della petizione, al pagamento di fr. 36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 6'719.40, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Il Pretore aggiunto, dopo aver riassunto i principi che reggevano una causa - come quella in esame - ex art. 5 cpv. 1 LEF (norma secondo cui il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente tra gli altri dai funzionari, dagli impiegati e dai loro ausiliari, nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla LEF), ha in primo luogo accertato che nel caso di specie la decisione 3 giugno 2016 dell’UE di Bellinzona di annullare, in attesa dell’esito del ricorso in materia edilizia inoltrato al TRAM da M__________ __________, l’incanto previsto per il 23 maggio 2016, che di fatto era stato così differito al 5 dicembre 2016, non era rispettosa della dottrina e della giurisprudenza sviluppate nell’ambito degli art. 123 e 133 LEF ed era con ciò illecita.
Egli ha nondimeno ritenuto che le pretese azionate dall’attrice nei confronti della convenuta non potessero essere accolte.
La pretesa volta al risarcimento dei maggiori interessi e commissioni maturati a seguito dell’annullamento / differimento dell’incanto doveva essere respinta per varie ragioni: innanzitutto l’attrice, in quanto aggiudicataria del fondo andato all’incanto e ora dunque proprietaria di un immobile con un valore di stima peritale di ben fr. 2'100'000.- (doc. F dell’inc. n. CM.2017.153), non aveva ancora subito alcun pregiudizio, ritenuto che quest’ultimo si sarebbe concretizzato o meno solo al momento della rivendita di quel fondo; inoltre l’eventuale danno da lei subito era semmai da ricondurre al fatto, a lei stessa imputabile, di aver a suo tempo concesso a M__________ __________ un mutuo di fr. 1’393'532.55 (doc. D e E dell’inc. n. CM.2017.153), cioè di gran lunga superiore alla sostenibilità del pegno; e infine l’attrice non aveva mai sostenuto e comprovato che all’incanto del 23 maggio 2016 vi fossero stati altri soggetti interessati all’acquisto dell’immobile e, soprattutto, per un maggiore prezzo di realizzo.
La pretesa relativa alle spese legali occorse per impugnare innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello la decisione dell’UE di Bellinzona, che a titolo abbondanziale, laddove fosse stata da risarcire, avrebbe in ogni caso dovuto essere ridotta a fr. 6'239.- + IVA all’8%, doveva invece essere respinta, essendo a sua volta condizionata all’accoglimento dell’altra pretesa.
Il rilievo è infondato. Come già rilevato nella decisione impugnata, il differimento dell’incanto da parte dell’UE oltre il termine d’ordine di tre mesi dalla domanda di realizzazione previsto dall’art. 133 cpv. 1 LEF è in effetti possibile solo allorché il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito (art. 123 cpv. 1 LEF, disposizione applicabile in virtù del rimando dell’art. 143a LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri o ancora un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo, ritenuto che questa evenienza si verifica in presenza di procedure di purgazione delle ipoteche ai sensi dell’art. 828 seg. CC (art. 153 cpv. 3 LEF), di provvedimenti di blocco del registro fondiario adottati dal giudice civile, di un sequestro disposto dal giudice penale in vista di confisca o di una procedura di conciliazione avviata nell’ambito della realizzazione di una quota di comproprietà ai sensi dell’art. 73e dell’ordinanza del Tribunale federale sulla realizzazione forzata di beni immobili (DTF 135 III 28 consid. 3.2). L’esistenza di un ricorso in materia edilizia, come quello inoltrato nel caso concreto dalla debitrice M__________ __________, volto a comportare un futuro cambiamento di destinazione del fondo posto all’incanto non rientra invece tra i provvedimenti idonei a giustificare un differimento dell’incanto (DTF 135 III 28 consid. 3.2; TF 7B.253/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 4; CEF 21 agosto 2018 inc. n. 15.2017.89/98).
7.1. È innanzitutto incontestabile che quella pretesa, che di fatto era assimilabile a un mutuo (poi risultato essere, per i 196 giorni di differimento dell’incanto, di fr. 29'588.35) che l’attrice in virtù della decisione 3 giugno 2016 dell’UE di Bellinzona era stata costretta contro la sua volontà a concedere / rinnovare a M__________ __________ ossia a un’entità già in gravi difficoltà finanziarie (tant’è che - come detto - nei confronti della stessa, allora sua debitrice per un importo assai rilevante di fr. 1’393'532.55 e soprattutto in mora nel pagamento di quella somma, era persino pendente una domanda di realizzazione degli immobili di sua proprietà), costituisca effettivamente un danno risarcibile.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’esistenza di un danno patrimoniale del leso può essere ammessa non solo in presenza di una diminuzione degli attivi, dell’aumento dei passivi, del mancato aumento degli attivi e della mancata diminuzione dei passivi, ma anche nel caso in cui il patrimonio venga messo in pericolo in misura tale da risultarne diminuito, anche solo a titolo temporaneo, nel suo valore economico intrinseco (DTF 121 IV 104 consid. 2c, 122 IV 279 consid. 2a, 129 IV 124 consid. 3.1, 142 IV 346 consid. 3.2; TF 4A_213/2010 del 28 settembre 2010 consid. 5), ritenuto che ciò è segnatamente il caso laddove un creditore conceda un mutuo a un debitore già in gravi difficoltà finanziarie, essendo evidente che in una tale evenienza il creditore, a fronte dell’avvenuta consegna di una somma di denaro effettiva, risulta disporre solo di un mero credito nei confronti del debitore e soprattutto risulta disporre solo di un mero credito la cui futura restituzione appare sin dall’inizio assai dubbia e incerta (DTF 122 IV 279 consid. 2a e 2c; TF 6S.187/2004 del 18 febbraio 2005 consid. 3.3).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non è pertanto vero che il danno sarebbe venuto in essere solo a seguito dell’avvenuto fallimento di M__________ __________ (vero è piuttosto che se M__________ __________, che nell’occasione era così debitrice solidale con la convenuta, avesse provveduto a rimborsare quelle somme, l’iniziativa giudiziaria promossa nei confronti di quest’ultima sarebbe divenuta priva d’oggetto).
7.2. Le argomentazioni addotte dal Pretore aggiunto nella sua decisione e quelle ulteriormente evocate dalla convenuta nella sua risposta all’appello non sono assolutamente idonee a far venir meno l’obbligo risarcitorio a carico di quest’ultima.
Il fatto che l’attrice si fosse aggiudicata il fondo andato all’incanto e fosse con ciò divenuta proprietaria di un immobile con un valore di stima peritale di ben fr. 2'100'000.- (doc. F e Z dell’inc. n. CM.2017.153), pagato solo fr. 1'370'000.-, è del tutto ininfluente per il giudizio. Il danno di cui è qui chiesto il risarcimento alla convenuta era in effetti sorto, nella sua essenza (anche se poi la sua effettiva entità aveva potuto essere quantificata solo al 5 dicembre 2016), già al momento della decisione 3 giugno 2016 dell’UE di Bellinzona di differire l’incanto (DTF 102 IV 84 consid. 4, 122 IV 279 consid. 2c) e non era assolutamente influenzato dall’identità della persona che si sarebbe poi eventualmente aggiudicata il fondo (poco importa poi se nell’occasione tale persona abbia o meno fatto un affare).
Il fatto che l’attrice non abbia sostenuto e comprovato che all’incanto del 23 maggio 2016 vi fossero stati altri soggetti interessati all’acquisto dell’immobile e, soprattutto, per un maggiore prezzo di realizzo, è parimenti privo di rilevanza. Il danno di cui è qui chiesto il risarcimento non è in effetti quello che sarebbe stato cagionato per il fatto che in occasione dell’incanto del 5 dicembre 2016 non si erano più ripresentati eventuali altri oblatori che in occasione dell’incanto del 23 maggio 2016 sarebbero invece stati disposti a offrire un prezzo maggiore, ma è quello relativo ai maggiori interessi e commissioni maturati a seguito dell’annullamento / differimento dell’incanto, che nulla ha a che vedere con quest’altro.
Il fatto che l’attrice avesse a suo tempo concesso a M__________ __________ un mutuo troppo elevato e con ciò insostenibile per quest’ultima, rispettivamente che la garanzia fornitale fosse insufficiente, non è a sua volta tale da escludere il risarcimento da parte della convenuta. A prescindere dal fatto che la concessione da parte dell’attrice di un credito eccessivo, rispettivamente l’esistenza di una garanzia insufficiente nemmeno è stata provata (ed anzi è stata ampiamente smentita già dal solo fatto che al 23 maggio 2016 l’attrice, a fronte di un valore di stima peritale del fondo di fr. 2'100'000.- [cfr. doc. F e Z dell’inc. n. CM.2017.153], vantava nei confronti di M__________ __________ un credito complessivo di soli fr. 1’501'820.70 [cfr. doc. Z dell’inc. n. CM.2017.153], poco importando invece se in epoca successiva, nel novembre 2017, il fondo e i suoi immobili, nel frattempo oggetto di danneggiamenti e in uno stato di completo abbandono, siano stati stimati solo fr. 1'100'000.- [cfr. doc. H]), si osserva in effetti che il danno oggetto della presente causa sarebbe stato in ogni caso da risarcire anche se quella circostanza si fosse verificata, trattandosi nell’occasione di un pregiudizio ulteriore e aggiuntivo che l’attrice non avrebbe certamente subito se l’UE di Bellinzona non avesse deciso, senza validi motivi, il differimento dell’incanto.
Dovendosi con ciò accogliere la pretesa relativa ai maggiori interessi e commissioni maturati a seguito dell’annullamento / differimento dell’incanto dal 23 maggio al 5 dicembre 2016, deve parimenti essere accolta, siccome pacificamente condizionata all’accoglimento di quest’ultima, anche l’altra pretesa relativa alle spese legali (pagate il 10 luglio 2017 doc. BB dell’inc. n. CM.2017.153) occorse per impugnare innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello la decisione dell’UE di Bellinzona (provvedimento in sé indispensabile per poi poter azionare in giudizio la convenuta con una domanda ex art. 5 LEF, cfr. TF 5A_96/2011 del 27 giugno 2011 consid. 3.3.2; II CCA 16 ottobre 2008 inc. n. 12.2007.97), che l’attrice, adeguandosi a quanto indicato a titolo abbondanziale dal Pretore aggiunto, ha fatto valere in questa sede limitatamente a fr. 6'719.40 (fr. 6'239.- + IVA al 7.7%).
Ne discende, in parziale accoglimento della petizione e in accoglimento dell’appello dell’attrice, che la convenuta dev’essere condannata al pagamento di fr. 36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 6'719.40.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 36'307.75.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 12 giugno 2020 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 11 maggio 2020 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
§ Di conseguenza la AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 6'719.40.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).