Incarto n. 12.2020.59
Lugano 31 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2016.401 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 novembre 2016 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'207.95 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2016, somma poi aumentata in replica a fr. 25'016.15 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2016 su fr. 12'803.-, dal 26 gennaio 2017 su fr. 8'886.30 e dal 1° marzo 2017 su fr. 3'326.85, come pure il rigetto in via definitiva, limitatamente a questi importi, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 10 aprile 2020 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 18 maggio 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 3 luglio 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il contratto è stato da lei rescisso il 12 maggio 2015 (doc. V).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 10 aprile 2020, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, comprese quelle della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).
Con l’appello 18 maggio 2020, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 3 luglio 2020, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Il Pretore ha rilevato che nel caso di specie i costi amministrativi e le spese legali causati all’attrice dall’avvio di indagini a carico della convenuta per presunti reati finanziari sarebbero stati di principio risarcibili, ciò imponendosi sulla base degli accordi contrattuali (e meglio della clausola n. 4 cpv. 2, secondo cui “il mandante si impegna a svincolare e liberare il mandatario da ogni danno che gli derivasse senza sua colpa dall’esercizio del presente contratto”) ed anche per legge (art. 402 cpv. 2 CO).
Egli ha nondimeno ritenuto che l’attrice non avesse fornito in causa debita allegazione e prova del pregiudizio da lei subito e delle premesse per l’ottenimento di un suo risarcimento.
Per quanto riguardava la pretesa per costi amministrativi, di fr. 4'000.- (doc. DD), non era stato allegato alcun dettaglio o descrittivo delle prestazioni fatturate, né era stata fornita alcuna indicazione riguardo alle basi di calcolo della relativa remunerazione, ciò che di fatto non aveva permesso di valutare in modo adeguato, anche solo in via equitativa (art. 42 cpv. 2 CO), l’entità e l’utilità del lavoro svolto nonché l’ammontare della pretesa fatta valere, interamente contestati dalla convenuta.
Quanto alle rimanenti pretese, di complessivi fr. 21'016.15 (doc. B, S, EE, FF e HH), l’attrice non aveva dimostrato né di aver dovuto far capo a degli avvocati né di essersi trovata confrontata con obblighi legali, ai quali non sarebbe stata in grado di far fronte con le sue sole forze e conoscenze professionali, e neppure erano emersi degli indizi di eventuali danni diretti o indiretti, rischi o sanzioni che sarebbero stati evitati o limitati grazie agli interventi dei predetti legali. E comunque le pretese riferite alle note professionali dell’avv. F__________ __________ (doc. FF) e dell’avv. D__________ __________ (doc. HH), azionate in ragione di fr. 8'886.30 e di fr. 3'326.85, sarebbero state da respingere anche in base all’art. 84 CO, siccome fatte valere in una valuta diversa da quella della loro fatturazione (di eur 8'294.- e di eur 3'125.95).
Esprimendosi in tal modo, essa non si è tuttavia confrontata con l’assunto pretorile secondo cui quelle pretese sarebbero state di principio risarcibili sulla base degli accordi contrattuali e subordinatamente anche in virtù dell’art. 402 cpv. 2 CO.
La censura è irricevibile. L’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata con l’argomentazione pretorile, secondo cui essa avrebbe disatteso l’obbligo di allegazione e di specificazione della sua pretesa, non avendo allegato alcun dettaglio o descrittivo delle prestazioni fatturate e non avendo fornito alcuna indicazione riguardo alle basi di calcolo della relativa remunerazione. Oltretutto parte delle circostanze fattuali di cui si è qui prevalsa sono irricevibili, essendo state addotte per la prima volta solo in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC).
8.1. Per la convenuta, a prescindere da quanto deciso dal giudice di prime cure, la pretesa avrebbe dovuto in ogni caso essere respinta già per il fatto che l’attrice non era stata coinvolta a nessun titolo nel procedimento penale in Italia, che aveva invece visto coinvolto unicamente il suo dipendente __________.
Il rilievo è infondato. A parte il fatto che le spese legali qui ancora in discussione nemmeno riguardano unicamente il patrocinio nel procedimento penale in Italia, si osserva in effetti che __________ era stato coinvolto in quel procedimento per il solo fatto di essere stato il gestore del suo conto bancario all’interno dell’attrice. Gli interventi messi in atto dall’attrice a tutela di quest’ultimo, che per altro s’imponevano indirettamente per far sì che la società rimanesse ai margini di quell’inchiesta (ciò che altrimenti avrebbe potuto comportare l’adozione di provvedimenti coercitivi da parte delle autorità inquirenti tali da comprometterne l’attività, la buona reputazione e con ciò la sua stessa esistenza), erano dunque dovuti anche in base alle disposizioni sul contratto di lavoro (art. 327 segg. e 328 CO).
8.2. Per l’attrice, che era una piccola società, non era invece vero che essa non aveva dimostrato né di aver dovuto far capo a degli avvocati né di essersi trovata confrontata con obblighi legali, ai quali non sarebbe stata in grado di far fronte con le sue sole forze e conoscenze professionali, e che neppure erano emersi degli indizi di eventuali danni, rischi o sanzioni che sarebbero stati evitati o limitati con i loro interventi. A ragione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è incontestabile che nel caso di specie il patrocinio dell’attrice almeno da parte di un legale in Svizzera s’imponesse (la questione di sapere se ciò valesse anche per il suo patrocinio da parte dei due legali in Italia può invece rimanere indecisa), sia in relazione alla situazione personale di quest’ultima, sia in relazione alla natura del patrocinio svolto, che, a sua volta, era risultato essere necessario, utile e appropriato (cfr. DTF 117 II 394 consid. 3b; TF 4A_630/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.1).
È in effetti più che comprensibile, ed è con ciò giustificato, che una piccola società come l’attrice, informata del fatto che una sua cliente, la convenuta, era stata indagata e posta agli arresti domiciliari in Italia per presunti reati patrimoniali assai rilevanti (associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e alla bancarotta, cfr. doc. G) e richiesta con ciò dal Ministero Pubblico della Confederazione, su rogatoria delle autorità inquirenti italiane, di collaborare attivamente all’inchiesta - che aveva sin da subito imposto il blocco del conto da lei gestito (cfr. doc. F), aveva in seguito comportato una perquisizione nei suoi uffici con il sequestro di diversa documentazione (cfr. doc. I) e aveva quindi necessitato l’adempimento di vari obblighi di segnalazione (doc. M e O) - abbia provveduto a far capo a un legale in Svizzera per gestire al meglio questa straordinaria e “delicata” situazione, segnatamente per consigliarla, per coadiuvarla e per vigilare sull’operato delle autorità intervenute, quelle penali (doc. H e I; teste avv. M__________ __________ p. 2 seg.) e quelle di vigilanza (doc. P e Q). Come si è già in parte accennato, si trattava in sostanza di evitare l’adozione da parte delle varie autorità di provvedimenti tali da comprometterne l’attività, la buona reputazione e con ciò la sua stessa esistenza. Non va oltretutto nemmeno sottovalutato che già il mero sospetto che essa potesse aver avuto comportamenti di rilevanza penale (per riciclaggio o organizzazione criminale) avrebbe potuto far venir meno la fiducia della clientela e dei suoi corrispondenti (come per altro era già stato il caso per una banca della piazza , cfr. doc. GG e teste A __________ p. 4).
L’intervento del legale incaricato dall’attrice in Svizzera ha poi effettivamente permesso di limitare gli inconvenienti a suo carico. Il legale ha in particolare esaminato la richiesta del Ministero Pubblico della Confederazione e la rogatoria dell’autorità penale italiana; ha controllato e completato le segnalazioni allestite dall’attrice all’indirizzo delle varie autorità; ha partecipato alla perquisizione negli uffici dell’attrice e al sequestro della documentazione, facendo tra l’altro sì che il tutto si svolgesse rapidamente e che alla perquisizione non presenziassero funzionari italiani; si è occupato delle pratiche per il dissequestro della documentazione; e ha tenuto i contatti con tutte le autorità intervenute (cfr. doc. S; teste avv. M__________ __________ p. 2 seg.). Grazie alla sua attività di consulenza e di controllo sull’operato delle autorità intervenute egli ha in definitiva contribuito a far sì che l’attività dell’attrice non venisse bloccata oltremisura, che essa non venisse coinvolta direttamente nel procedimento penale e che l’episodio non avesse a danneggiare la sua reputazione e a compromettere i rapporti con gli altri clienti e buona parte dei suoi corrispondenti.
8.2.1. Quanto agli importi concretamente rivendicati dall’attrice, è senz’altro a ragione che essa ha preteso il riconoscimento dei fr. 7'600.- esposti dal suo patrocinatore in Svizzera, l’avv. M__________ __________ (doc. S), neppure contestati nel loro ammontare.
8.2.2. L’attrice non può invece essere seguita laddove ha preteso l’attribuzione dei fr. 12'213.15 complessivamente azionati per gli interventi svolti dai suoi due patrocinatori in Italia, l’avv. F__________ __________ (doc. FF) e l’avv. D__________ __________ (doc. HH), il tutto rilevando che la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui quelle pretese dovevano essere respinte anche in virtù dell’art. 84 CO in quanto fatte valere in una valuta differente da quella di fatturazione, era “motivata da un formalismo eccessivo e priva di un atteggiamento equitativo” ed era comunque errata siccome quelle pretese erano state in precedenza poste in esecuzione in valuta svizzera (appello p. 8).
Innanzitutto va rilevato che l'assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, non può essere definita una questione di mera forma, ragione per cui una constatazione in tal senso, con conseguente rigetto delle pretese in esame, non è costitutiva di un formalismo eccessivo (TF 4A_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 6.2, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 5.2.1). Non è invece dato di comprendere per quale motivo, in assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, il giudice di prime cure avrebbe nondimeno dovuto riconoscere tali pretese nell’ambito di un giudizio equitativo ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CO.
Del tutto irrilevante, sul tema, è poi il fatto che quelle pretese siano state precedentemente poste in esecuzione proprio in valuta svizzera, l’art. 84 CO riguardando il giudizio di merito e non la sua esecuzione (DTF 134 III 151 consid. 2.3 e 2.4; TF 5A_758/2010 del 14 marzo 2011 consid. 6).
La richiesta volta al pagamento delle spese esecutive dev’essere disattesa già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che nell’appello l’attrice non ha in realtà speso una parola a sostegno di questa sua pretesa.
Identica soluzione s’impone per quanto riguarda le spese di conciliazione. Oltretutto, con l’inoltro della causa le spese della procedura di conciliazione andavano “rinviate al giudizio di merito” (art. 207 cpv. 2 CPC), il che significa che esse, come per altro già deciso anche dal giudice di prime cure, dovevano e devono ormai essere attribuite alle parti in base all’esito della causa (I CCA 2 settembre 2016 inc. n. 11.2015.41).
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 25'016.15, vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 18 maggio 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 aprile 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
§ Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare ad AP 1 fr. 7'600.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2016.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico dell’attrice e per 3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr. 1'600.- per ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 3’000.- sono poste per 7/10 a carico dell’appellante e per 3/10 a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 800.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).