Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.02.2021 12.2020.51

Incarto n. 12.2020.51

Lugano 22 febbraio 2021/lk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2017.267 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione (azione parziale) 18 luglio 2017 da

AP 1 rappr. da PA 1

contro

AO 1 rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in via principale di EUR 23'000.- e di USD 4'500.-, in via subordinata di EUR 27'200.90 e in via ancor più subordinata di EUR 23'000.- e di CHF 4'482.36, in tutti i casi oltre agli interessi al 5% dal 27 novembre 2009, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 3 marzo 2020 ha respinto;

appellante l'attore con appello 4 maggio 2020, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento della decisione pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova pronuncia nel senso dei considerandi, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 19 giugno 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 22 luglio 2020 dell’attore;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Non soddisfatta dei consulenti che l’avevano sino ad allora affiancata nell’amministrazione del suo ingente patrimonio e intenzionata a dar vita con parte dello stesso ad un progetto volto alla realizzazione di “terreni coltivabili e strutture abitative autosufficienti, in armonia con l’ambiente naturale”, AO 1i (in seguito anche: AO 1), a quel tempo titolare segnatamente di 12'997 azioni della società S__________ F__________ __________ in deposito presso __________ (doc. M), con “lettera d’incarico” 14 ottobre 2009 (doc. B inc. n. CM.2017.67), firmata per accettazione da AP 1 (in seguito anche: AP 1), ha affidato a quest’ultimo l’incarico di studiare, revisionare e valutare il suo portafoglio titoli, di ricercare potenziali acquirenti di quelle azioni e di supportarla nella vendita delle stesse al miglior prezzo possibile, ritenuto che “al verificarsi della vendita, la metà della differenza tra la valorizzazione base di USD 800.- per azione ed il maggior prezzo di vendita effettivamente realizzato, al netto dei costi sostenuti da AO 1 per il compenso dei collaboratori, verrà messa a disposizione di AP 1 (di seguito la “Quota AP 1”) nei seguenti modi: a) l’1% della differenza tra il ricavato netto realizzato dalla vendita delle azioni (al netto dei costi per i collaboratori) e la somma di USD 800.- per ogni azione venduta, fino ad una somma massima di EUR 25'000.-, sarà pagato a AP 1 come compenso personale, mediante le modalità che dallo stesso verranno indicate per tempo ad AO 1; b) la somma restante, quale differenza tra la Quota AP 1 ed il compenso al punto precedente, verrà donata da AO 1 ad una fondazione creata da AP 1 (di seguito “la Fondazione”), con sede in Italia, che avrà lo scopo di realizzare un villaggio alpino autosufficiente ed ecosostenibile, in cui verranno sviluppate e sostenute le attività di produzione agricola diretta, di trasformazione di prodotti biologici e quanto necessario al fine di un’autosussistenza per i tempi futuri (di seguito il “Progetto Villaggio”). I pagamenti al punto a) e b) saranno contestuali alla conclusione della vendita delle azioni; nell’ipotesi in cui a quel tempo la Fondazione non sia ancora istituita e non sia in grado di ricevere la donazione, l’importo andrà versato direttamente a AP 1, nelle modalità che lui stesso indicherà per tempo, avendo cura di tutelare la persona di AO 1 ai fini fiscali. Anche in questo secondo caso AP 1 sarà vincolato ad utilizzare la somma per la realizzazione del Progetto Villaggio”.

Nel corso del mese di novembre 2009 AO 1 è riuscita a vendere tutte le sue azioni della società S__________ F__________ __________ ad un prezzo medio di USD 1'555.46 per azione, ciò che le ha permesso di incassare, al netto delle provvigioni bancarie, USD 20'155'711.92 (doc. D inc. n. CM.2017.67).

  1. Con petizione (azione parziale) 18 luglio 2017, motivata solo in sede di dibattimento, AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento in via principale di EUR 23'000.- e di USD 4'500.-, in via subordinata di EUR 27'200.90 e in via ancor più subordinata di EUR 23'000.- e di CHF 4'482.36, in tutti i casi oltre agli interessi al 5% dal 27 novembre 2009. Egli, in estrema sintesi, ha preteso l’integralità del compenso personale previsto dal punto a) della “lettera d’incarico” (EUR 25'000.-, tolte le spese per i collaboratori di EUR 2'000.-) e una prima porzione delle somme risultanti dal punto b) della “lettera d’incarico” (USD 4'500.-, o EUR 4'200.90 o ancora CHF 4'482.36).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con decisione 3 marzo 2020 ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi di CHF 3'000.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte CHF 5’500.- per ripetibili.

  2. Con l’appello 4 maggio 2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 19 giugno 2020 (a cui ha poi fatto seguito la replica spontanea 22 luglio 2020), l’attore ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento della decisione pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova pronuncia nel senso dei considerandi, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Il Pretore, dopo aver concluso per l’applicabilità del diritto svizzero, ha innanzitutto disatteso alcune eccezioni processuali sollevate dalla convenuta: per quanto è qui ancora d’interesse, egli ha escluso che la sentenza resa dalla Corte di appello di __________ (doc. 1) nella causa civile promossa a suo tempo da Fondazione V__________ nei confronti della convenuta e avente per oggetto le somme risultanti dal punto b) della “lettera d’incarico” potesse ostare all’emanazione del suo giudizio siccome costitutiva di regiudicata materiale, non essendo stato provato che quella fondazione, tuttora esistente, si identificasse con l’attore in virtù del principio della trasparenza, e ha rilevato che quest’ultimo non aveva manifestamente abusato del suo diritto per aver promosso, sempre con riferimento alla pretesa risultante dal punto b) della “lettera d’incarico”, un’azione parziale limitata solo a un’infima parte della stessa (cfr. Curchod/Gonczy, L’action partielle, in: AJP 2019 p. 803 segg. e 809; TF 4A_111/2016 del 24 giugno 2016 consid. 4.6).

Ciò premesso, ha ritenuto che in occasione della sottoscrizione della “lettera d’incarico” le parti avessero in realtà inteso pattuire una semplice obbligazione naturale, ovvero un vincolo giuridico che presupponeva gli stessi elementi di un’obbligazione ordinaria (un creditore, un debitore, una prestazione determinata o determinabile, positiva o negativa), ma che non poteva essere oggetto dell’azione in giustizia: le “motivazioni” addotte in quel documento, segnatamente il passaggio in cui era stato precisato che “nel rispetto di quanto detto il presente accordo viene redatto in un unico esemplare, AP 1 non ne tratterrà alcuna copia, perché il suo scopo non è e non sarà mai quello di rivalersi su AO 1 …”, lasciavano in effetti sorgere qualche dubbio sull’esistenza di una rinuncia dell’attore all’azionabilità delle obbligazioni assunte dalla convenuta, possibilità questa che sembrava pure avvalorata dal fatto che, nella parte concernente l’incarico stesso, era stata utilizzata un’espressione poco vincolante in relazione all’obbligazione pecuniaria della convenuta, la quale al verificarsi della vendita avrebbe solo “messo a disposizione di AP 1” l’importo da determinare secondo quanto da loro pattuito; non essendo così stato possibile sciogliere il dubbio interpretativo sul tema, occorreva pertanto applicare il principio in dubio contra stipulatorem, per modo che si doveva concludere a sfavore della parte che aveva allestito il documento, ovvero dell’attore (cfr. osservazioni di risposta p. 5, rimaste incontestate).

  1. A questo stadio della lite non è più contestato che la vertenza debba essere esaminata in base al diritto svizzero. Del resto, alla luce dell’accertamento pretorile, rimasto incensurato in questa sede, secondo cui al momento in cui era stata firmata la “lettera d’incarico” - documento questo che, per inciso, risulta effettivamente essere stato allestito dall’attore (cfr. osservazioni di risposta p. 5, rimaste incontestate) - sia la convenuta sia l’attore risiedevano in Svizzera, tale conclusione non prestava e non presta il fianco a critiche (art. 117 LDIP).

  2. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore non potesse pretendere il pagamento della prima porzione delle somme risultanti dal punto b) della “lettera d’incarico” (USD 4'500.-, o EUR 4'200.90 o ancora CHF 4'482.36), può senz’altro essere confermato, sia pure per motivi parzialmente diversi da quelli esposti dal giudice di prime cure.

7.1. È incontestabile che l’impegno assunto dalla convenuta nei confronti dell’attore in quel punto della “lettera d’incarico” di donare “al verificarsi della vendita … la … differenza tra la Quota AP 1 ed il compenso al punto precedente … ad una fondazione creata da AP 1” costituisca, da un punto di vista giuridico, un contratto a favore di terzi (e meglio un contratto a favore di terzi donandi causa, cfr. Gonzenbach, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 2 e 4 ad art. 112 CO; cfr. pure Vogt, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 3 e 12 ad art. 239 CO).

Il contratto a favore di terzi può essere pattuito in due diverse modalità, nella forma imperfetta di cui all’art. 112 cpv. 1 CO (che attribuisce al creditore il diritto di pretendere solo la prestazione a favore del terzo beneficiario, fatto salvo il caso di revoca del beneficio a favore di quest’ultimo, ritenuto che in caso di inadempimento egli potrà far valere il risarcimento del danno, cfr. Gonzenbach, op. cit., n. 13 seg. ad art. 112 CO; TF 5A_739/2012 del 17 maggio 2013 consid. 8.2.5) e nella forma perfetta di cui all’art. 112 cpv. 2 e 3 CO (che attribuisce invece al creditore e al terzo beneficiario il diritto di pretendere solo la prestazione a favore di quest’ultimo, il cui beneficio non può però più essere revocato dal momento che il terzo beneficiario ha dichiarato al debitore di voler far valere il suo diritto, fermo restando che la pretesa e il risarcimento del danno in caso di inadempimento appartengono però solo al terzo beneficiario, cfr. Gonzenbach, op. cit., n. 15 segg. ad art. 112 CO; TF 4A_528/2019 del 7 dicembre 2020 consid. 5.2).

7.2. Nel caso di specie, nonostante - come detto - l’impegno assunto dalla convenuta al punto b) della “lettera d’incarico” fosse costitutivo di un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 112 CO, l’attore non ha chiesto che la pretesa da lui parzialmente azionata fosse da pagare a Fondazione V__________ (la cui esistenza è per altro stata ammessa dallo stesso attore [cfr. replica p. 4 e replica spontanea all’appello p. 5] ed è stata pure confermata dall’istruttoria [cfr. doc. 6], ciò che gli impediva di prevalersi della clausola, pure contenuta nella “lettera d’incarico”, secondo cui “nell’ipotesi in cui a quel tempo la Fondazione non sia ancora istituita e non sia in grado di ricevere la donazione, l’importo andrà versato direttamente a AP 1”), ma ha chiesto che quella pretesa fosse da pagare a sé stesso.

7.2.1. Non avendo egli preteso in causa di aver nel frattempo revocato il beneficio a favore di Fondazione V__________ o comunque di aver agito a titolo di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento della convenuta nei confronti di quest’ultima, è evidente che, qualora le parti avessero concluso un contratto a favore di terzi nella forma imperfetta (art. 112 cpv. 1 CO), la domanda di causa avrebbe dovuto essere respinta già in assenza delle condizioni per far sì che la pretesa potesse essere pagata a lui invece che a quella fondazione.

L’esito non sarebbe stato diverso nemmeno qualora le parti avessero invece e piuttosto inteso concludere

  • com’è in realtà evincibile dall’esame di tutte le circostanze del caso ed in particolare dal tenore della lettera d’incarico” (cfr. il prossimo considerando) e non da ultimo anche dal preminente interesse che la prospettata donazione rivestiva per l’esistenza e la progettualità della fondazione (cfr. Becker, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 16 seg. ad art. 112 CO; Weber, Berner Kommentar, n. 57 ad art. 112 CO) - un contratto a favore di terzi nella forma perfetta (art. 112 cpv. 2 e 3 CO). In tale evenienza, non avendo l’attore preteso in causa di aver revocato il beneficio a favore di Fondazione V__________, tanto meno prima che quest’ultima avesse dichiarato alla convenuta di voler far valere il suo diritto, la domanda di causa avrebbe a sua volta dovuto essere respinta già in assenza delle condizioni per far sì che la pretesa potesse essere corrisposta a lui anziché a quell’entità. Oltretutto, a seguito dell’inoltro innanzi al Tribunale di __________ da parte di Fondazione V__________ nei confronti della convenuta della causa civile avente per oggetto questa stessa pretesa, poi conclusasi con la sua reiezione da parte della Corte di appello di __________ (doc. 1), l’attore nemmeno dispone ormai più del diritto di inoltrare un’ulteriore causa nei confronti di quest’ultima (cfr. Gonzenbach, op. cit., n. 19 ad art. 112 CO; ZR 1990 p. 217), anche perché dal momento che la Fondazione V__________ ha dichiarato alla convenuta di voler far valere il suo diritto, e in seguito lo ha effettivamente fatto azionandolo in giudizio con esito negativo, non vi è più nulla che egli possa ancora pretendere dalla convenuta (cfr. per analogia TF 2C_828/2013 del 24 marzo 2014 consid. 5.3.1 e 5.3.2, relativa al caso in cui il terzo beneficiario, dopo aver dichiarato al debitore di voler far valere il suo diritto, aveva rinunciato alla sua pretesa nei suoi confronti), sicché, come evidenziato con pertinenza da quest’ultima, gli difetta pure la legittimazione attiva.

7.2.2. In ogni caso la reiezione della pretesa s’impone anche alla luce del passaggio contenuto nella “lettera d’incarico”, riferito chiaramente proprio al progetto volto alla realizzazione di “terreni coltivabili e strutture abitative autosufficienti, in armonia con l’ambiente naturale” e con ciò alla tematica della donazione a favore di Fondazione V__________, secondo cui “nel rispetto di quanto detto il presente accordo viene redatto in un unico esemplare, AP 1 non ne tratterrà alcuna copia, perché il suo scopo non è e non sarà mai quello di rivalersi su AO 1”. Quel passaggio, al di là dell.rdita e illogica interpretazione che ne è stata data dalla teste avv. L__________ __________ (secondo cui con quella frase “si voleva confermare ancora una volta che se il pagamento veniva effettuato direttamente alla Fondazione V__________ lui [N.d.R. l’attore] non avrebbe poi nuovamente preteso un pagamento a suo favore”, cfr. verbale 5 giugno 2018 p. 4) - la cui testimonianza, almeno su questo punto, sarebbe per altro da relativizzare non solo per il fatto che in generale essa si era definita “non interessata in lite e indifferente all’esito della causa” salvo poi aver candidamente ammesso di essere la compagna dell’attore, di aver inviato un sollecito di pagamento per quest’ultimo nei confronti della convenuta e di persino vantare tuttora nei confronti della stessa, per prestazioni svolte anche nell’ambito della vendita delle azioni, una pretesa di circa EUR 900'000.- (cfr. verbale 5 giugno 2018 p. 1 e 4 seg.), ma anche e soprattutto in quanto essa nemmeno risultava essere stata presente alla sottoscrizione del documento -, lasciava in effetti inequivocabilmente intendere che l’attore, al quale per altro e emblematicamente neppure era stata rilasciata una copia del documento contrattuale, non si sarebbe né allora né mai “rivalso” sulla convenuta (nel senso di “rifarsi”, ossia di “far valere il proprio diritto, le proprie ragioni a proposito di un danno subito”, cfr. dizionario online Gabrielli, di “rifarsi di una perdita subita con qualcuno”, cfr. dizionario online Sabatini Coletti, o ancora di “rifarsi di una perdita, di un danno”, cfr. dizionario online De Mauro, e non invece nell’illogico senso di “valersi di nuovo”, per altro evocato per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in questa sede cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), in altre parole non avrebbe mai provveduto a rivendicare nessun importo, tanto meno per sé stesso, nei confronti di quella parte. In quel passaggio le parti hanno in definitiva pattuito che quella pretesa non avrebbe mai potuto essere azionata dall’attore (ciò che di fatto impone parimenti di concludere, anche perché altrimenti la pretesa non avrebbe potuto essere azionata da nessuno, che la stessa avrebbe potuto essere portata in giudizio solo da Fondazione V__________ e che di conseguenza le parti avessero per l’appunto inteso concludere un contratto a favore di terzi nella forma perfetta giusta l’art. 112 cpv. 2 e 3 CO, cfr. Weber, op. cit., n. 45 ad art. 112 CO).

7.3. Stando così le cose, neppure sarebbe necessario esprimersi sulle due eccezioni processuali riproposte in questa sede dalla convenuta, quella volta ad accertare l’esistenza di regiudicata materiale a seguito dell’emanazione della sentenza della Corte di appello di __________ (doc. 1) nella causa civile promossa a suo tempo da Fondazione V__________ nei suoi confronti, e quella volta a sanzionare il manifesto abuso di diritto commesso dall’attore per aver promosso un’azione parziale limitata solo a un’infima parte della pretesa. Ad ogni buon conto entrambe sarebbero state da respingere sia in ordine che nel merito, dato che in questa sede la convenuta non si è minimamente confrontata con le argomentazioni di fatto e di diritto, per altro del tutto condivisibili, che avevano indotto il giudice di prime cure a disattenderle nel giudizio ora impugnato.

  1. È invece a ragione che l’attore ha ritenuto di poter pretendere il pagamento del compenso personale previsto dal punto a) della “lettera d’incarico” (EUR 25'000.-, tolte le spese per i collaboratori di EUR 2'000.-), pari a EUR 23'000.-.

8.1. L’incarico conferito dalla convenuta all’attore di studiare, revisionare e valutare il suo portafoglio titoli, di ricercare potenziali acquirenti delle sue 12'997 azioni della società S__________ F__________ __________ e di supportarla nella vendita delle stesse al miglior prezzo possibile, poi corredato dall’impegno da lei assunto in quel punto della “lettera d’incarico” di pagargli “al verificarsi della vendita … l’1% della differenza tra il ricavato netto realizzato dalla vendita delle azioni (al netto dei costi per i collaboratori) e la somma di USD 800.- per ogni azione venduta, fino ad una somma massima di EUR 25'000.-, … come compenso personale” costituisce, da un punto di vista giuridico, un contratto di mandato (art. 394 CO). Atteso che la vendita delle azioni era in seguito avvenuta ad un prezzo medio di USD 1'555.46 per azione, è incontestabile che la mercede contrattualmente maturata, pari all’ “1% della differenza tra il ricavato netto realizzato dalla vendita delle azioni (al netto dei costi per i collaboratori) e la somma di USD 800.- per ogni azione venduta, fino ad una somma massima di EUR 25'000.-”, ammonti proprio a EUR 25'000.-, importo da cui l’attore ha pacificamente dedotto le spese per i collaboratori di EUR 2'000.-.

Contrariamente a quanto si è detto con riferimento all’impegno assunto dalla convenuta al punto b) della “lettera d’incarico”, in questo caso dalla sola esistenza in quel documento del passaggio secondo cui “nel rispetto di quanto detto il presente accordo viene redatto in un unico esemplare, AP 1 non ne tratterrà alcuna copia, perché il suo scopo non è e non sarà mai quello di rivalersi su AO 1” non si può invece concludere che le parti abbiano escluso che l’attore potesse azionare anche la pretesa in parola. Come detto (cfr. supra consid. 7.2.2), quel passaggio era in effetti chiaramente riferito solo al progetto volto alla realizzazione di “terreni coltivabili e strutture abitative autosufficienti, in armonia con l’ambiente naturale” e con ciò alla tematica della donazione a favore di Fondazione V__________, ma non aveva alcuna attinenza con il mandato in merito alle azioni. Oltretutto la mercede prevista “come compenso personale” nel mandato nemmeno rientrava tra le pretese, originariamente da corrispondere a favore di terzi (e meglio di Fondazione V__________), che - come si è visto - non avrebbero potuto far oggetto di una sua “rivalsa” nei confronti della convenuta.

8.2. Per il resto, la convenuta non può assolutamente essere seguita laddove ha rilevato che il mandato non sarebbe comunque stato adempiuto e ha aggiunto che la pretesa sarebbe stata in ogni caso estinta con i pagamenti da lei già effettuati.

Sulla prima questione, si osserva che l’attore, incaricato dalla convenuta - come detto - di studiare, revisionare e valutare il suo portafoglio titoli, di ricercare potenziali acquirenti delle sue 12'997 azioni della società S__________ F__________ __________ e di supportarla nella vendita delle stesse al miglior prezzo possibile, ha senz’altro adempiuto al suo mandato, tanto che il risultato della vendita ha superato le più rosee aspettative. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare l’espletamento da parte sua di tutta una serie di attività finalizzate all’adempimento di quell’incarico, si pensi alla ricerca di potenziali acquirenti (teste avv. L__________ __________, verbale 5 giugno 2018 p. 2), alle ricerche per stabilire il corretto valore delle azioni (teste __________, verbale 21 maggio 2019 p. 3), alla preparazione della documentazione per la vendita (teste __________, verbale 21 maggio 2019 p. 2; doc. NN), alla strategia per spuntare un prezzo migliore (teste , verbale 21 maggio 2019 p. 3; teste avv. L __________, verbale 5 giugno 2018 p. 2 seg.; doc. UU), alla partecipazione a incontri in banca (teste , verbale 26 febbraio 2019 p. 2; teste avv. L __________, verbale 5 giugno 2018 p. 3) e alle istruzioni da dare alla banca (teste , verbale 21 maggio 2019 p. 3 seg.; teste avv. L , verbale 5 giugno 2018 p. 3; doc. UU); analoghe prestazioni risultavano poi essere state svolte anche dai suoi collaboratori avv. L __________ e __________ (teste __________, verbale 26 febbraio 2019 p. 4 seg.; teste , verbale 26 febbraio 2019 p. 3; teste avv. L __________, verbale 5 giugno 2018 p. 3 segg.).

Sul secondo aspetto, si osserva invece che gli EUR 200'000.- menzionati in questa sede dalla convenuta erano in realtà stati da lei corrisposti con riferimento alla pretesa risultante dal punto b) della “lettera d’incarico” (cfr. motivazione della petizione p. 5, rimasta incontestata, e replica p. 23, pure rimasta incontestata; teste avv. L__________ , verbale 5 giugno 2018 p. 3) e meglio per la costituzione di Fondazione V (teste avv. L__________ , verbale 5 giugno 2018 p. 3 seg.). L’esistenza di un ulteriore pagamento, questa volta a favore dell’attore, di EUR 20'000.-, è per contro stata evocata dalla convenuta per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), poco importando se lo stesso fosse evincibile dall’istruttoria (teste avv. L __________, verbale 5 giugno 2018 p. 3, somma che a suo dire sarebbe invero stata versata anche per altre attività che non avevano a che vedere con la vendita delle azioni).

  1. Ne discende, in parziale accoglimento della petizione e dell’appello, che la convenuta dev’essere condannata al pagamento di EUR 23'000.- oltre interessi al 5% dal 27 novembre 2009.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso indicato nella petizione di CHF 29'023.36 (poi azionato in causa in valute diverse) ed ora ridottosi a CHF 28'848.- (appello p. 2), vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 4 maggio 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 3 marzo 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 EUR 23'000.- oltre interessi al 5% dal 27 novembre 2009.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 3'000.- sono poste per 1/6 a carico dell’attore e per 5/6 a carico della convenuta, che rifonderà all’attore CHF 3'600.- per ripetibili.

II. Le spese processuali della procedura d’appello di CHF 3’000.- sono poste per 1/6 a carico dell’appellante e per 5/6 a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 2’000.- per parziali ripetibili.

III. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2020.51
Entscheidungsdatum
22.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026