Incarto n. 12.2020.42
Lugano 24 marzo 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 19 aprile 2018 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 __________ patrocinata dall’ PA 1
chiedente di accertare la caducità e l’inefficacia degli accordi fra le parti di cui al
contratto 24 marzo 2014 nonché di accertare che l’attrice è l’esclusiva titolare dei diritti
all’utilizzo del posto di ormeggio cat. IV bis, n. 36 al pontile F presso la __________
(__________) e dei relativi diritti di fruizione dei servizi portuali, e ciò
ininterrottamente a fare tempo dal 23 giugno 2011;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 14
febbraio 2020;
appellante la convenuta con atto di appello 16 marzo 2020, con cui ha postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare la petizione irricevibile in ordine e
di respingerla nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 2 luglio 2020 ha postulato la reiezione del gravame (nella
misura in cui è ricevibile), pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 23 giugno 2011 AP 1 ha acquistato da __________ SRL, titolare della Concessione Demaniale Marittima relativa all’occupazione e uso di una zona di suolo demaniale marittimo sita in località __________ (sul quale è stato realizzato un porto turistico), i diritti all’utilizzo del posto di ormeggio Categoria IV bis, n. __________ al pontile __________ nella __________, come pure i relativi diritti di fruizione dei servizi portuali, per una durata prestabilita sino al 10 aprile 2050, dietro pagamento di € 4'871.79 annui (doc. E).
B. Con “scrittura privata” del 24 marzo 2014 AP 1 ha ceduto a AO 1 tali diritti per il prezzo di € 245'800.- (doc. B), per cui la __________ SRL ha iniziato a fatturare le proprie prestazioni nei confronti della seconda società (doc. I, M, N, O).
C. Il 1° aprile 2014 AO 1 ha emesso la fattura di cui al doc. 1 per il pagamento del prezzo di € 245'800.-. In data 30 ottobre 2014, rispettivamente 10 novembre 2014, essa ha poi emesso in favore di AO 1 una nota di credito per il medesimo importo (doc. 2 e J) e un’ulteriore nota di credito per l’importo di € 2'845.46 (doc. 3) “relativa alla fattura 2013-21470 del 09.07.2013 per rifatturazione gestione posto barca 2013”.
D. Il 19 settembre 2017 AP 1 ha diffidato la __________ SRL a riconoscerla come unica titolare dei diritti di cui sopra e a non consentire pertanto l’utilizzo del posto di ormeggio e la fruizione dei relativi servizi portuali a AO 1 o a ulteriori terzi, a fronte della risoluzione del contratto causata dal mancato pagamento, da parte di quest’ultima società, del prezzo pattuito (doc. H).
E. Il 27 ottobre 2017 AP 1, premettendo di ritenere rescisso e inefficace il contratto 24 marzo 2014, ha diffidato AO 1 al pagamento del prezzo convenuto entro 15 giorni, pena il recesso dal summenzionato contratto ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 CO (doc. G).
F. Con e-mail 16 aprile 2018 __________ SRL ha comunicato a AP 1 di non poter dare seguito alla diffida ricevuta in quanto, in mancanza di una decisione giudiziale o di un accordo consensuale fra le parti in merito alla risoluzione del contratto, doveva ritenere lo stesso valido ed efficace (doc. I).
G. Con petizione 19 aprile 2018 (previa rinuncia al tentativo di conciliazione ex art. 199 cpv. 2 lett. a CPC) AP 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano postulando l’accertamento della caducità dell’accordo 24 marzo 2014 e della sua conseguente titolarità esclusiva dei diritti summenzionati.
H. Con risposta 26 aprile 2018 la convenuta ha contestato le pretese avverse, eccependo l’irregolarità della notificazione della petizione, l’assenza di un interesse degno di protezione all’azione di accertamento ex art. 88 CPC e pertanto l’irricevibilità della petizione, come pure rilevando nel merito di avere onorato i propri obblighi contrattuali e in particolare il proprio obbligo di pagamento del prezzo.
I. Con replica 30 maggio 2018 e duplica 5 luglio 2018 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni. Dopo esperimento dell’istruttoria e produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione 14 febbraio 2020 il Pretore ha accolto integralmente la petizione, ponendo le tasse e le spese di giustizia, di complessivi fr. 8'500.-, a carico della convenuta, pure condannata a versare alla controparte fr. 9'500.- per ripetibili.
J. Con atto di appello 16 marzo 2020 la convenuta si è aggravata contro tale decisione, postulandone la riforma nel senso di dichiarare la petizione irricevibile in ordine e di respingerla nel merito. Con risposta 2 luglio 2020 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame (nella misura in cui è ricevibile). Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 16 marzo 2020 contro la decisione 14 febbraio 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 2 luglio 2020 dell’appellata.
A fronte di una fattispecie internazionale, parimenti pacifici sono la competenza della Pretura di Lugano e l’applicabilità del diritto svizzero sulla base dell’art. 5 del contratto 24 marzo 2014 (art. 23 CLug e 116 LDip).
Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto respinto l'eccezione della convenuta d'invalida notificazione della petizione (trasmessa al domicilio svizzero del suo amministratore __________ D__________ e non alla sede societaria estera) in quanto strumentale e abusiva. Il suo amministratore ha difatti reagito incaricando un legale di tutelare gli interessi societari, ed essa ha sin dal primo momento processuale potuto difendersi adeguatamente. Il primo giudice non ha pertanto ritenuto necessario esaminare se le modalità di notificazione effettivamente adottate fossero lesive o meno di un trattato internazionale.
L’appellante si oppone a questa conclusione. Pur non contestando il rispetto del suo diritto al contraddittorio, essa sostiene che il Pretore avrebbe dovuto considerare d’ufficio le norme di diritto internazionale ed estero (art. 57 CPC) verificando in particolare se, secondo il diritto maltese (che egli era tenuto a salvaguardare), la notifica in Svizzera della petizione abbia violato o meno il principio della sovranità, e quali conclusioni trarvi in caso di risposta affermativa. Non avendolo fatto, la sentenza sarebbe insufficientemente motivata. Inoltre, a suo dire sarebbe casomai la controparte ad aver commesso un abuso di diritto, approfittato della sede estera di AP 1 per essere esonerata dal tentativo di conciliazione, ma facendo poi notificare la petizione all’indirizzo privato svizzero del suo organo.
Come esposto al consid. 3, il giudice di prime cure ha sufficientemente indicato i motivi che lo hanno indotto a respingere l’eccezione (art. 29 cpv. 2 Cost., 53, 238 lett. g e 239 CPC), tant’è che l’appellante è stata in grado di censurarli con cognizione di causa. Premesso che i giudici svizzeri applicano il diritto interno e le rilevanti prescrizioni di diritto internazionale e considerano le norme di uno Stato terzo (neppure debitamente specificate con l’impugnativa) solamente nel caso in cui le prime due fonti normative lo prevedano, nell’ambito di un processo che coinvolge una o più parti domiciliate all’estero la notificazione degli atti giudiziari si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta. Ciò perché la notificazione all’estero di documenti da parte di un tribunale, in assenza del coinvolgimento e dell’assenso dello Stato interessato, costituisce un atto di forza pubblica in contrasto con i principi della sovranità e della territorialità (STF 2C_408/2016 e 2C_409/2016 del 19 giugno 2017, consid. 2.2; STF 2C_827/2015 e 2C_828/2015 del 3 giugno 2016, consid. 3.2; DTF 124 V 47, consid. 3). In particolare, la notifica all’estero degli atti giudiziari in materia civile è regolata dalle Convenzioni dell’Aia del 1954 (RS 0.274.12) e del 1965 (RS 0.274.131).
Nel caso concreto, non vi sono state ingerenze nella sovranità della Repubblica di Malta. Piuttosto, anziché trasmettere la petizione alla sede maltese di AP 1, la Pretura l’ha inviata al domicilio privato svizzero () di __________ D, amministratore e dunque organo della società e suo rappresentante (doc. D). Trattasi dunque di un atto procedurale compiuto in Svizzera. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la citazione a una persona giuridica può di regola essere effettuata anche all’indirizzo di un suo organo avente qualità di rappresentarla (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012, consid. 3.4; IICCA del 14 novembre 2018, inc. 12.2018.115; Handelsgericht des Kantons Zürich, decisione del 7 maggio 2020, HG190205-O, consid. 1.1; Frei in: Berner Kommentar ZPO, n. 8 ad art. 133 e n. 5 ad art. 136; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 5 ad art. 138), così come del resto avviene per la notifica degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 65 LEF (DTF 125 III 384, consid. 2b; DTF 134 III 112, consid. 3.1). In ogni caso, secondo il principio della buona fede, il destinatario di una comunicazione può prevalersi di un’errata notifica solo qualora non abbia tempestivamente avuto conoscenza della medesima o ne abbia in altro modo subito un pregiudizio (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012, consid. 3.1; STF 4A_367/2007 del 30 novembre 2007, consid. 3.2; DTF 132 I 249, consid. 5 e 6). In altre parole, la ripetizione di una notifica presuppone un interesse degno di protezione, che non si può ammettere nella fattispecie in assenza di qualsivoglia ripercussione negativa derivante dalla medesima. Il fatto che l’attrice abbia rinunciato unilateralmente alla conciliazione in virtù della sede estera della parte avversa non muta tale risultato, né l’appellante spiega perché la questione sarebbe rilevante ai fini del giudizio.
L’appellante critica altresì il Pretore per non essersi chinato su un’ulteriore questione preliminare e d’ordine che renderebbe la petizione irricevibile, ovvero sulla mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione ex art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, ciò che renderebbe la sentenza carente nella motivazione. A suo dire la controparte, anziché proporre un’azione di accertamento ai sensi dell’art. 88 CPC, di carattere sussidiario, disponeva piuttosto di un’azione condannatoria, poiché il recesso ex art. 107 cpv. 2 e 109 CO comporta la trasformazione del contratto in un rapporto di liquidazione con restituzione reciproca delle prestazioni già eseguite onde ricostituire lo status quo ante (come peraltro accertato dallo stesso Pretore e riconosciuto dall’attrice nel suo scritto doc. G). La fattispecie inoltre, a suo modo di vedere, non rivestirebbe un carattere ambiguo o incerto, avendo d’altronde il primo giudice rimarcato che “è pacifico … che l'attrice sia l'esclusiva titolare dei diritti di usare il posto di ormeggio e di beneficiare dei diritti di fruizione dei servizi portuali” (p. 3 della sentenza).
La censura di carente motivazione è palesemente infondata: il giudice di prima sede ha accertato l’ammissibilità dell’azione di accertamento osservando che, essendosi la società __________ SRL rifiutata di dar seguito alle richieste dell’attrice (doc. H e I) e non sussistendo alcun altro strumento che permettesse a quest’ultima di far accertare il suo buon diritto e rientrare conseguentemente in possesso del posto barca, la petizione è da considerare legittima e necessaria.
Quanto al merito della censura, giusta l’art. 88 CPC, con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato. Egli deve disporre di un interesse degno di protezione concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia rilevante. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale vi è un interesse degno di protezione all’azione di accertamento quando, cumulativamente, vi è insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti, non si può ragionevolmente pretendere dall'attore di rimanere in una tale situazione di insicurezza (che ostacolerebbe le sue decisioni o la sua libertà di movimento) e tale insicurezza può essere eliminata solo con l’accertamento dell’esistenza o del contenuto di un rapporto giuridico. L’azione di accertamento è inoltre di natura sussidiaria e deve di principio essere l’unico mezzo processuale per la tutela di quel rapporto giuridico, ritenuto che essa non è pertanto ammissibile quando è possibile far valere quel diritto con un’azione di condanna o formatrice (DTF 135 III 378, consid. 2.2; DTF 131 III 319, consid. 3.5; STF 4A_122/2011 del 30 gennaio 2012, consid. 3; STF 4C.147/2004 del 17 agosto 2004, consid. 2).
Nella fattispecie, l’appellante sostiene che la controparte avrebbe dovuto avanzare un’azione condannatoria, ma non ne illustra l’ipotetico contenuto. In effetti, l’attrice ha sempre sottolineato che il prezzo stabilito contrattualmente non è mai stato pagato, per cui non vi sarebbe alcuna relativa pretesa di rimborso derivante dal recesso e dal ripristino dello status quo ante. Nemmeno vi è stata la consegna di una cosa materiale che possa essere restituita, vertendo il negozio su un diritto immateriale, né l’attrice ha avanzato pretese di risarcimento dei danni. Determinante per lei è chiarire una volta per tutte la sorte del contratto e dei diritti ivi riferiti a fronte del rifiuto della convenuta, come pure di __________ SRL (titolare della concessione demaniale), di riconoscere la sua posizione (doc. I). Trattasi evidentemente di una situazione di incertezza giuridica non tollerabile per l’attrice, trovatasi preclusa nell’esercizio dei diritti da lei acquisiti con il contratto 23 giugno 2011, e che la decisione pretorile ha rimosso. Ne discende che l’azione di accertamento era ammissibile e che anche sotto questo aspetto l’appello è inadatto a sovvertire la decisione di primo grado.
Secondo gli accertamenti pretorili, il prezzo di € 245'800.- non è mai stato pagato dalla convenuta né il contratto è stato ripreso da terzi (ovvero dalle società “” o “”, cfr. interrogatorio di __________ R__________), ritenuto che le parti hanno pattuito un contratto di annullamento con effetto ex tunc. Conseguentemente, AO 1 ha rilasciato la nota di credito del 30 ottobre 2014 (doc. 2) per annullare la fattura doc. 1, ha menzionato la risoluzione contrattuale nella diffida doc. H e ha continuato a inserire i diritti d’ormeggio nella sua contabilità, e meglio negli attivi di bilancio (teste __________ -M), con valori man mano più ridotti per tener conto del deprezzamento dovuto all’avvicinarsi della scadenza dei diritti. La successiva risoluzione contrattuale contenuta nel doc. G è pertanto priva di rilevanza giuridica, essendo il contratto già stato annullato il 30 ottobre 2014. D’altronde la stessa convenuta nelle conclusioni (p. 8) ha affermato che “…fra le parti non è intervenuto alcun accordo obbligatorio…”. Ne deriva che l’attrice è esclusiva titolare dei diritti in questione.
Secondo l’appellante, tali accertamenti istruttori e conclusioni riguardano fatti mai debitamente allegati dall’attrice, e comporterebbero una violazione del principio attitatorio (art. 55 CPC) e dell’onere della prova (art. 8 CC). La controparte si sarebbe difatti limitata a rilevare che l’accordo 24 marzo 2014 non è stato onorato con il pagamento del concordato quantum e che la relativa messa in mora, con diffida di recesso dal contratto ex art. 107 CO, è avvenuta solo con lo scritto doc. G del 27 ottobre 2017. Il Pretore avrebbe trascurato tale aspetto ammettendo erroneamente l’esistenza di un precedente contratto di annullamento con effetto ex tunc mai rimarcato dall’attrice né deducibile dai suoi allegati e in aperta contraddizione con il doc. G. In particolare, negli allegati introduttivi non vi è cenno di quanto poi emerso con l’interrogatorio di __________ R__________, ovvero che AP 1 ipotizzava la rinuncia all’acquisto dei diritti d’ormeggio in favore di società terze quali __________ e/o __________, malgrado l’attrice avesse la possibilità di addurre ritualmente tali fatti in causa. Ciò avrebbe impedito all’appellante di proporre le sue argomentazioni al riguardo. La medesima sostiene pure che la nota di credito di cui al doc. 2, neutralizzando contabilmente la fattura doc. 1, attesterebbe l’esecuzione dei suoi obblighi e l’adempimento del contratto.
La censura appellatoria relativa a una presunta violazione del principio attitatorio è destituita di fondamento, poiché in prima sede l’attrice ha sufficientemente allegato (petizione, p. 3-6, e replica, p. 3-5) che il contratto del 24 marzo 2014 non è stato onorato mediante il pagamento di quanto concordato, che infatti la controparte non ha mai dimostrato l’avvenuto pagamento e che le parti si sono accordate di ritenere il contratto decaduto e di annullarlo, rispettivamente di annullare la fattura doc. 1 mediante l’emissione della nota di credito doc. 2 (cfr. doc. J), che aveva dunque meri fini contabili. L’attrice ha altresì spiegato che anche la nota di credito doc. 3 mirava ad annullare la fatturazione alla convenuta dei costi di gestione del posto barca, e che infatti anche la __________ SRL ha emesso in favore di AP 1 una nota di credito (doc. O) per annullare gli importi a lei fatturati nei doc. M e N, re-intestando a AO 1 le relative fatture (doc. K e L). Infine, l’attrice ha rilevato che il recesso dal contratto è avvenuto al più tardi dopo trasmissione del doc. G, che in effetti lascia intuire come la medesima lo ritenesse già risolto. Con il suo interrogatorio (verbale del 24 giugno 2019, p. 1-3), l’azionista unico e direttore generale di AO 1, __________ R__________, ha confermato la volontà delle parti di rinunciare alla cessione di cui al doc. B fornendo maggiori dettagli (ovvero spiegando che AP 1 prospettava l’acquisto dei diritti d’ormeggio per il tramite di società terze mediante diversi accordi che non si sono tuttavia finalizzati). D’altronde, premesso che si trattava evidentemente di una cessione a titolo oneroso, nemmeno in questa sede l’appellante sostiene o dimostra di aver versato il prezzo pattuito, né si confronta con quanto osservato dal giudice di prime cure in relazione al contenuto delle sue conclusioni, né contesta l’attendibilità della teste __________ -M (collaboratrice dell’attrice), la quale ha confermato il mancato pagamento del prezzo (cfr. anche doc. G e H), l’accordo delle parti circa l’annullamento del contratto e il conseguente mantenimento dei diritti d’ormeggio negli attivi societari di AO 1 (verbale del 24 giugno 2019, p. 5-6 e resoconti contabili 2014-2016 prodotti in edizione dall’attrice). In relazione a tutti questi aspetti, il gravame non contiene valide censure.
Ne consegue che le argomentazioni dell’appellante non possono sovvertire il giudizio di primo grado, che dev’essere confermato. L’impugnativa deve pertanto essere integralmente respinta (nella misura della sua ricevibilità).
Il valore litigioso della presente controversia (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) può essere quantificato, come già fatto dal primo giudice e rimasto incontroverso, in € 146'154.- (€ 4'871.79 x 30 anni, ovvero la rimanente durata dei diritti d’ormeggio). Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 16 marzo 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).