Incarto n. 12.2020.136 Rinvio TF
Lugano 15 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n.SO.2017.2427, della Pretura di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 maggio 2017 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ PA 1
con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di Euro 750'000.- oltre interessi,
pretese avversate dal convenuto e che il Pretore ha accolto con sentenza del 28 agosto 2019,
appellante il convenuto con atto di appello del 6 settembre 2019 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili, mentre l’attore con osservazioni (corretto: risposta) del 28 ottobre 2019 chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
preso atto della sentenza 2 novembre 2020 (inc. n. 4A_151/2020) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato il 18 marzo 2020 dal convenuto, ha annullato la sentenza 17 febbraio 2020 di questa Camera (inc. n. 12.2019.142), rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
“1. Oggetto
Il signor AO 1, mutuante, trasferisce al signor AP 1, mutuatario, che accetta, la proprietà della somma di complessivi Euro 500'000.– (EURO Cinquecentomila) a titolo di mutuo fruttifero.
Le parti dichiarano espressamente che il trasferimento della somma in parola già è avvenuto a favore del mutuatario e questi rilascia quindi, con la sottoscrizione della presente convenzione, regolare quietanza per tale importo.
Il presente mutuo viene concesso per una durata di due anni e, meglio, verrà a scadere il prossimo 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei).
La data di scadenza qui sopra indicata è da considerare quale termine essenziale di scadenza ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CO e, di conseguenza, in caso di inadempimento il mutuatario sarà costituito in mora senza preventiva interpellazione.(…)
Alla scadenza del prestito fissata il prossimo 30 giugno 2006, il mutuatario riconosce e si impegna a restituire al mutuante il capitale e gli interessi del periodo in questione nel frattempo maturati.(…)
7.1 Il presente atto vale quale formale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per capitale ed interessi.(…)
In caso di litigio sull’interpretazione e sull’applicazione della presente convenzione, le parti danno già sin d’ora mandato irrevocabile all’avv. __________ __________, __________, il quale – previo tentativo di conciliazione – giudicherà insindacabilmente e de bono ed aequo, sulle relative richieste della parte interessata (….).
Alla presente Convenzione e per quanto non qui espressamente regolato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 312 ss Codice delle Obbligazioni Svizzero.
(…) Esse dichiarano di eleggere il foro di __________.” (doc. B);
Il successivo 23 marzo 2005 le medesime parti hanno sottoscritto un’ulteriore convenzione di mutuo (doc. C qui dato per trascritto), di analogo contenuto, per l’importo di Euro 250'000.-, con scadenza il 1° marzo 2007 (doc. C paragrafi 1 e 2). Anche in questo caso nell’accordo era indicato che la somma di Euro 250'000.- era già stata trasferita al mutuatario, che sottoscriveva l’atto anche quale “quietanza per tale importo” (doc. C paragrafo 1) e che l’atto stesso valeva “quale formale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per capitale e interessi”. Veniva inoltre prevista l’elezione del foro di __________, la scelta di sottoporre il contratto al diritto svizzero nonché una clausola arbitrale in caso di litigio tra le parti in merito all’interpretazione del contratto o alla sua applicazione (doc. C paragrafi 9 e 10).
Il 29 marzo 2006 AO 1 ha inviato a AP 1 un conteggio contenente una lista di prestiti effettuati a beneficio da un lato dello stesso AP 1 e dall’altro della società I__________ SpA, di cui quest’ultimo era socio di maggioranza, per totali Euro 2'055'000.-, dei quali Euro 1’000'000.- a carico della società e i restanti Euro 1'055'000.– a carico di AP 1 personalmente, proponendogli un nuovo riparto ovvero “I__________ Euro 1'305'000 et toi” (ovvero AP 1) “Euro 750'000 comme initialement prévu”, motivo per il quale “je te demande de A) me confirmer la dette totale B) me confirmer si la redistribution est acceptable pour toi”; proposta che AP 1 ha sottoscritto per accettazione in data 7 aprile 2006 (doc. D).
Sempre in data 7 aprile 2006 le parti hanno sottoscritto “un atto costitutivo di pegno su azioni” (doc. E), nel quale tra le premesse figurava che AP 1 era “debitore nei confronti del signor AO 1 della somma di euro 750'000.– (e) che la predetta somma dovrà essere pagata entro il 31.12.2011, con l’aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale” e che “le parti hanno concordato di garantire il pagamento attraverso la costituzione di garanzia pignoratizia” a favore di AO 1 su “147 azioni del valore nominale complessivo di Euro 73.500, corrispondenti al 49% del capitale sociale della società “I__________ Spa”, azioni di cui AP 1 era titolare (doc. E).
Con scritto datato 28 luglio 2015 AO 1 ha chiesto a AP 1 il rimborso dell’importo di Euro 750'000.- o, in caso di disponibilità insufficienti, di cedergli il 49% delle azioni di I__________ SpA entro il 31 agosto 2015 (doc. F); questa richiesta è rimasta senza seguito.
Dall’incarto emerge che in data 26 novembre 2015 AO 1 ha promosso una procedura avanti al Tribunale di V__________ con la quale ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di Euro 750'000.- in base all’accordo doc. E di cui sopra; la procedura si è conclusa con sentenza del 31 ottobre 2017 mediante la quale il giudice si è dichiarato incompetente a favore della competenza funzionale per materia della sezione specializzata in materia presso il Tribunale di M__________; parallelamente egli ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato emesso il 7 gennaio 2016 a favore di AO 1 (doc. M, 5, 6 e 7). La procedura italiana non ha avuto alcun seguito, in quanto non vi è stata alcuna riassunzione del processo nei termini di legge (art. 305 CPC italiano).
Il 1° marzo 2017 AO 1 ha inoltrato un’istanza di conciliazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, ottenendo la relativa autorizzazione ad agire in data 28 aprile 2017 (doc. H; CM. 2017.150).
Prima dello scadere del termine di tre mesi per l’inoltro della causa di merito, il 12 maggio 2017, AO 1 ha inoltrato alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, un’istanza nella procedura sommaria di tutela nei casi manifesti avverso AP 1 chiedente la condanna della controparte al pagamento dell’importo di Euro 750'000.- oltre accessori. In breve, l’attore ha fondato la sua richiesta di pagamento sui doc. B e C i quali attesterebbero che la controparte aveva effettivamente ricevuto detto importo e nei quali la stessa se ne riconosceva debitrice. Parallelamente AO 1 ha fatto pure riferimento agli scritti doc. D ed E che certificherebbero ulteriormente la posizione debitoria del convenuto nei suoi confronti.
In sede di risposta, AP 1 si è integralmente opposto all’istanza sollevando contestazioni sia di ordine procedurale che di merito. In sintesi, preliminarmente egli ha sollevato le eccezioni di litispendenza (interna e internazionale) e di incompetenza della Pretura adita. Egli ha affermato inoltre che quanto indicato negli accordi non corrispondeva alla reale volontà delle parti e ha negato che gli importi in discussione fossero da rimborsare. AP 1 ha cercato di relativizzare la portata dei doc. D e E e ha negato che gli stessi potessero essere qualificati quali riconoscimento di debito. Egli ha altresì sostenuto la nullità del doc. E giusta il diritto italiano ad esso applicabile. In relazione ai doc. B e C il convenuto ha sollevato l’eccezione di prescrizione. Egli ha contestato pure l’applicabilità alla fattispecie in esame della procedura di tutela giurisdizionale dei casi manifesti non essendone - a suo dire - dati i presupposti di chiarezza e liquidità della pretesa, ritenuta altresì la necessità di procedere a un esame del diritto italiano. Da ultimo, egli ha lamentato un’errata formulazione delle domande di causa che non terrebbero conto della facoltà di scelta concessa al debitore con lo scritto doc. F.
L’attore ha inoltrato una replica spontanea che non è però stata considerata dal Pretore in quanto ritenuta tardiva; allo stesso modo la duplica spontanea inoltrata dal convenuto non è stata ammessa agli atti (sentenza, pag. 4); al riguardo si osserva che l’eventuale presa in considerazione del loro contenuto nulla avrebbe mutato ai fini del giudizio, non aggiungendo questi allegati nulla di rilevante a quando già esposto in sede di istanza e di risposta.
Con sentenza del 28 agosto 2019 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico del convenuto. In sintesi, il primo giudice ha giudicato i due contratti di mutuo agli atti estremante chiari e ha osservato che anche posteriormente alla loro sottoscrizione AP 1 avesse espressamente riconosciuto - in ben due occasioni - il proprio debito capitale di Euro 750'000.-. A fronte di queste chiare indicazioni questi non è riuscito a dimostrare la sussistenza di valide eccezioni atte a inficiare la validità dei riconoscimenti di debito dedotti in causa. Il Pretore ha respinto pure la tesi del convenuto secondo cui le pretese sarebbero prescritte e ha osservato che prima della scadenza contrattuale le parti avevano previsto un nuovo termine di pagamento per entrambi i mutui al 31 dicembre 2011. Da ultimo, egli ha respinto la tesi secondo cui la richiesta di pagamento del 28 luglio 2015 conterrebbe un’obbligazione alternativa ex art. 72 CO.
Con l’appello di data 6 settembre 2019 AP 1 ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre l’attore con osservazioni (corretto: risposta) del 28 ottobre 2019 ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Sennonché, la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza del 2 novembre 2020 (inc. n. 4A_151/2020), ritenendo fondata la censura secondo cui questa Camera avrebbe dovuto esaminare la validità della costituzione in pegno e l’eventualità di una nullità parziale della pattuizione alla luce del diritto italiano, ha accolto il ricorso in materia civile presentato il 18 marzo 2020 dal convenuto e ha annullato la decisione d’appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione. Da qui la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera. Nella propria sentenza la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha quindi invitato questa Camera a esaminare la validità dell’atto di pegno in base al diritto italiano e a valutare in via preliminare se nel concreto caso l’applicazione del diritto estero sia compatibile con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
Nel proprio allegato AP 1 ha sollevato varie contestazioni di natura materiale e formale. In primis, egli ha sostenuto l’illiceità dell’atto di pegno in quanto lesivo dell’art. 2467 Codice civile italiano (in seguito: CC it), che regolamenta il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società, per cui è prevista la postergazione, come pure dell’art. 2350 CC it che disciplina poteri e diritti dei soci. A mente dell’appellante l’accordo tra le parti in causa avrebbe avuto quale fine (illecito) quello di imporre, di fatto, alla società la restituzione di debiti altrui rispettivamente di anticipare la restituzione di un finanziamento come socio, agire che - sempre secondo lo stesso - non può essere tutelato. Ricorrerebbe pertanto una nullità dell’atto ai sensi degli art. 1343 (causa illecita), 1344 (contratto in frode alla legge), 1345 (motivo illecito) e 1346 (assenza dei requisiti dell’oggetto del contratto) CC it.
Secondo AP 1, stante la nullità dell’atto, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito contenute nelle premesse di negozio di pegno non potrebbero vivere di luce propria né avere un effetto salvifico (appello, pag. 22 nonché doc. 7, pag. 23 segg.).
Dal punto di vista formale, l’appellante ha inoltre rilevato tutta una serie di omissioni (mancata autentica notarile, mancata annotazione sul certificato azionario, mancata prova dello spossessamento, ecc.; doc. E) che in base al diritto italiano impedirebbero all’atto in esame di produrre effetti giuridici (appello, pag. 23 nonché doc. 7 pag. 26 seg.). Ne discenderebbe la prescrizione della pretesa.
A fronte di queste chiare e approfondite contestazioni, che non possono essere ritenute di primo acchito speciose, l’appellato si è limitato a negare la prescrizione della pretesa senza minimamente esprimersi sulle argomentazioni sollevate dall’appellante e tantomeno spiegando perché le stesse sarebbero infondate (risposta, pag. 8), omissione che va a suo detrimento. Alla luce delle norme e dei principi evidenziati dall’appellante, infatti, l’atto in esame si rivela problematico e richiede maggior approfondimento.
Se pur è vero che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’applicazione del diritto straniero non comporta - a priori - che la situazione giuridica non sia chiara (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 2, n. 41 ad art. 257 CPC con rinvii), nel concreto caso la verifica della pretesa nullità di predetto contratto e le sue conseguenze sulla ricognizione di debito e sulla pattuizione di proroga ad esso correlate esigono un esame del diritto applicabile e un apprezzamento degli atti che - è opinione di questa Camera - va al di là di quanto ammissibile in procedura sommaria di tutela nei casi manifesti.
Come illustrato in precedenza, le contestazioni sollevate dall’appellante toccano infatti aspetti di natura materiale e formale che non possono essere giudicate di primo acchito pretestuose e che pertanto avrebbero necessitato un maggiore approfondimento da parte del Pretore.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I. L’appello 6 settembre 2019 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 agosto 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 10’300.- sono poste a carico di AO 1, il quale rifonderà inoltre a AP 1 fr. 12’000.- a titolo di ripetibili.
3.Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
II. Le spese processuali di appello, di complessivi di fr. 8’000.-, sono poste a carico dell’appellato, con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).