Incarto n. 12.2020.108
Lugano 10 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.25 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 18 settembre 2017 da
AO 1 rappr. da RA 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 __________,
entrambi patrocinati dall’ PA 1
chiedente la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 225'620.- oltre
interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dai medesimi ai PE n. __________ e n. __________ dell’UE di __________;
petizione avversata dai convenuti e che il Pretore aggiunto con decisione 13 agosto
2020 ha respinto in quanto promossa contro I__________ e parzialmente accolto in
quanto rivolta nei confronti di AP 1;
appellante AP 1 con atto di appello del 14 settembre 2020, con cui ha
postulato in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione anche in quanto rivolta nei suoi confronti, con contestuale obbligo per la
controparte di sostenere integralmente le relative tasse e spese e versare a lui e a I__________
fr. 2'000.- per ripetibili, e in via subordinata di annullare la decisione di primo
grado e rinviare l’incarto alla Pretura affinché completi l’istruttoria ai sensi dei
considerandi, procedendo al suo interrogatorio, con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede;
mentre l’attrice con risposta 8 febbraio 2021 ha postulato la reiezione del gravame
(nella misura in cui è ricevibile), pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 18 novembre 2020 con cui il Presidente di questa Camera ha
fatto ordine all’appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 8'000.- per la
procedura di secondo grado, poi tempestivamente fornita;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto 5/14 maggio 2009, la Banca __________ (qui di seguito anche solo “”) e R hanno sottoscritto il “Contratto di credito base ipoteca” di cui al doc. A, volto all’erogazione di un prestito ipotecario di fr. 200'000.- sul conto n. . Le parti hanno convenuto che gli interessi ipotecari e gli ammortamenti sarebbero stati addebitati sul conto n. __________ intestato a R. Scopo dell’operazione era finanziare l’acquisto, da parte del fratello AP 1, dell’appartamento di cui alla PPP n. __________, fondo base part. n. __________ RFD di __________ (doc. A, A1 e B).
B. Il prestito è stato garantito mediante l’emissione e il trasferimento alla banca di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.- in 1° rango gravante la quota B di 1/2 della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di R__________, nonché per il residuo sui margini delle due cartelle ipotecarie al portatore di nuova emissione per gli importi di fr. 630'000.- e fr. 200'000.- gravanti il foglio PPP n. , acquistato da AP 1 e I in ragione di ½ ciascuno (cfr. doc. B e C).
C. Il 26 maggio 2009 l’importo di fr. 200'000.- bonificato sul conto n. __________ intestato a R__________ è stato girato in favore di __________ e __________ quale acconto del prezzo di compravendita della PPP n. __________ (doc. D).
D. A partire dal giugno 2009, R__________ ha conseguentemente iniziato a far fronte agli interessi ipotecari, agli ammortamenti e alle spese relative al prestito in questione (doc. F). Egli è poi deceduto il 20 aprile 2011. La figlia AO 1, nata il 21 gennaio 2006 dall’unione di quest’ultimo con M__________, ne è divenuta l’erede universale (doc. K), e si è dunque assunta i suddetti oneri ipotecari (doc. E, F e G).
E. Il 7 luglio 2014 AO 1 ha venduto ad __________ T__________ la quota B di 1/2 della part. n. __________ RFD di __________, estinguendo con il ricavato il relativo debito ipotecario (doc. G, H, M, N e O).
F. Con separati scritti 26 novembre 2015 (doc. I1 e I2) la medesima ha chiesto a AP 1 e I__________, per il tramite del suo legale, il pagamento entro 6 settimane di complessivi fr. 225'620.- a titolo di restituzione del mutuo erogato dal padre per finanziare l’acquisto della PPP n. __________ (fr. 200'000.-) oltre che degli interessi ipotecari pagati (fr. 25'445.-) e delle spese bancarie sostenute (fr. 175.-) ai sensi dell’art. 318 CO.
G. Costatato il mancato pagamento di quanto sopra, con PE n. __________ e n. __________, emessi dall’UE di __________ in data 28 marzo 2017, ella li ha escussi per l’importo di fr. 225'620.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 (doc. J1 e J2). Entrambi hanno sollevato opposizione.
H. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 18 settembre 2017 AO 1, rappresentata dalla madre M__________ , ha convenuto AP 1 e I innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona postulando la loro condanna in solido al pagamento di fr. 225'620.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ e da I__________ al PE n. __________.
I. Con risposta 8 gennaio 2018 i convenuti hanno contestato le pretese avverse, in particolare evidenziando l’estraneità di I__________ all’operazione descritta dalla controparte e sostenendo che R__________ avrebbe stipulato il debito ipotecario in questione e utilizzato la derivante somma di fr. 200'000.- in favore del fratello AP 1 a parziale copertura di pregressi debiti che il primo aveva nei confronti del secondo.
J. Con replica 9 febbraio 2018 e duplica 30 aprile 2018 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento dell’istruttoria, le stesse hanno rinunciato alle arringhe finali producendo dei memoriali conclusivi scritti.
K. Con decisione 13 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione in quanto promossa contro I__________ e l’ha invece parzialmente accolta nella misura di fr. 225'445.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 in quanto rivolta nei confronti di AP 1, ponendo le tasse e le spese di giustizia, di complessivi fr. 7’700.-, per ½ a carico di AO 1 e per ½ a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
L. Con atto di appello 14 settembre 2020 AP 1 si è aggravato contro tale decisione, postulandone in via principale la riforma nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti, con contestuale obbligo per la controparte di sostenere integralmente le relative tasse e spese e versare a lui e a I__________ fr. 2'000.- per ripetibili. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere l’esistenza di un mutuo ed esso non possa essere considerato già completamente estinto per compensazione, l’appellante chiede di annullare l’impugnato giudizio e rinviare l’incarto alla Pretura affinché completi l’istruttoria procedendo al suo interrogatorio.
M. Con decisione 18 novembre 2020 il Presidente di questa Camera ha accolto l’istanza 18 settembre 2020 dell’appellata volta a imporre alla controparte il versamento di una cauzione ex art. 99 CPC, ordinando all’appellante di versare un importo di fr. 8'000.- a garanzia di eventuali ripetibili a favore della controparte per la procedura di appello.
N. Con ordinanza 29 gennaio 2021 il Presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello sino al 10 febbraio 2021 su richiesta dell’appellata e con l’accordo dell’appellante.
O. Con risposta 8 febbraio 2021 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame (nella misura in cui è ricevibile), pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 14 settembre 2020 contro la decisione 13 agosto 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 8 febbraio 2021 dell’appellata, tenuto conto della sospensione della procedura di cui si è già detto (v. sopra, consid. N).
Con l’impugnata decisione il Pretore aggiunto ha dapprima respinto la petizione in quanto rivolta nei confronti di I__________ per carenza di legittimazione passiva. L’accertamento non è più controverso in questa sede.
Quanto all’esistenza di un contratto di mutuo ex art. 312 seg. CO, rispettivamente di un accordo fra i fratelli R__________ e AP 1 circa l’obbligo di restituzione della somma di fr. 200'000.-, il giudice di prima sede, dopo avere esposto pertinente giurisprudenza in materia (consid. 1 e 2, ai quali si rinvia) ha rilevato che i testi indicati dall’attrice non hanno saputo confermare alcunché. Nondimeno, il teste Ti__________ (collaboratore banca ) ha osservato che il coinvolgimento di R, quale ulteriore garante, nell’operazione immobiliare del fratello, è stato voluto dalla banca a fronte dell’ammontare complessivo del finanziamento erogato (oltre 1 mio. di franchi). Ma soprattutto, la somma è stata inserita da AP 1 nella sua dichiarazione d’imposta per l’anno 2009 quale debito nei confronti di R__________ con la dicitura “Ipoteca R__________ x appartamento” e figura nella relativa decisione di tassazione alla voce “debiti privati” (cfr. incarto fiscale 2009 di AP 1 e allegata scheda riassuntiva richiamati dall’Ufficio di tassazione). Malgrado tale posta di debito sia stata ammessa dall’Ufficio tassazioni senza verifica, ovvero sulla base della semplice dichiarazione del contribuente, la circostanza deve valere quale prova, e meglio quale riconoscimento di debito. La stessa posizione è altresì contenuta quale credito nel calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale 2009 di R__________ (doc. S). Inoltre, malgrado nelle successive dichiarazioni fiscali AP 1 abbia progressivamente modificato/ridotto tale posizione debitoria (infine non più inserita), non vi sono agli atti giustificativi che comprovino il pagamento del debito. Giusta gli accertamenti pretorili, il riconoscimento dell’esistenza del debito sconfessa peraltro la tesi secondo la quale i fr. 200'000.- dovevano saldare parzialmente dei pregressi crediti di AP 1 nei confronti di R__________, ritenuto che il primo dopo l’operazione non solo non ha conseguentemente ridotto le sue pretese creditorie (quantificate nelle sue dichiarazioni fiscali 2008-2009 in fr. 539'000.-), ma nel 2010 le ha addirittura aumentate (cfr. richiamo UT). Peraltro tali presunti crediti nemmeno sono stati comprovati, e l’obiezione di compensazione è stata sollevata dai convenuti in maniera tardiva (e dunque inammissibile) solo con le conclusioni scritte. Di qui il diritto di AO 1 a ottenere la restituzione di fr. 200'000.-.
Quanto alle pretese attoree volte al pagamento di interessi e spese bancarie (poste invero nemmeno contestate dai convenuti), il Pretore aggiunto ha stabilito che, essendo R__________ e AP 1 qualificabili quali imprenditori, il prestito aveva natura commerciale e onerosa (art. 313 cpv. 2 CO). Ne ha pertanto concluso che l’attrice può altresì pretendere (sulla base dell’art. 314 CO) il rimborso degli interessi ipotecari corrisposti da lei, rispettivamente dal padre, negli anni 2009-2014, ovvero complessivi fr. 25'445.- (come correttamente rettificato dall’attrice nelle sue conclusioni scritte), cifra evincibile dai giustificativi e dal conteggio di cui al doc. F, pure confermato dal teste F__________ (collaboratore __________). Ella non ha per contro diritto al rimborso di fr. 175.- per le spese bancarie sostenute, non fondandosi la pretesa su alcuna base legale.
Infine, il giudice di primo grado ha confermato la decorrenza degli interessi di mora del 5% dal 18 gennaio 2016, a fronte dell’interpellanza di cui al doc. I1.
Con il gravame, l’appellante lamenta in primo luogo delle irregolarità nell’assunzione e nell’apprezzamento delle prove, e contesta in secondo luogo l’esistenza di un contratto di mutuo e di un relativo obbligo di restituzione, a suo dire tutt’altro che dimostrati, rilevando che il versamento della somma in questione (fr. 200'000.-) è da considerare come la restituzione (parziale) di un prestito che l’appellante medesimo aveva concesso al fratello R__________. In ogni caso, l’importo sarebbe da compensare con i (maggiori) crediti di AP 1 nei confronti di quest’ultimo. Le relative argomentazioni verranno trattate nei considerandi che seguiranno. In via preliminare si può comunque precisare che colui che chiede la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 144 III 93, consid. 5.1.1; DTF 83 II 209, consid. 2). La consegna di denaro da parte del mutuante al mutuatario non sussiste solo nei casi in cui il mutuante consegna fisicamente nelle mani del mutuatario una somma di denaro, bensì può avvenire attraverso altre modalità, ad esempio allorché il mutuante esegue per conto del mutuatario dei pagamenti in favore di terzi (IICCA dell’8 agosto 2008, inc. 12.2007.193, consid. 2.1; Higi in: Zürcher Kommentar, Die Leihe, Art. 305-318 OR, 3. ed., n. 53 ad art. 312 CO). Il fatto di ricevere una somma di denaro può, secondo le circostanze, essere un elemento indiziante per configurare un contratto di mutuo (con il relativo obbligo di restituire detta somma), che diventa una prova piena se agli occhi del giudice la consegna del denaro non può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93, consid. 5.1.1; STF 4A_639/2015 del 28 luglio 2016, consid. 5.1; DTF 83 II 209, consid. 2; IICCA dell’8 agosto 2008, inc. 12.2007.193, consid. 1 e 2.1; IICCA del 15 maggio 2020, inc. 12.2019.58, consid. 3).
D’altra parte, a fronte dell’onere probatorio che incombe a chi vuole dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC), il debitore che pretende di essere svincolato da un obbligo che gli compete deve recare la prova dei fatti che consentono di stabilirlo.
Con il gravame, l’appellante critica innanzitutto il Pretore aggiunto per non avere assunto un mezzo di prova da lui richiesto e ammesso con ordinanza sulle prove del 31 agosto 2018, ovvero il suo interrogatorio, ritenuto che all’udienza del 3 dicembre 2019 il primo giudice ha decretato la chiusura dell’istruttoria tralasciando completamente la questione. Malgrado il patrocinatore dell’appellante abbia successivamente segnalato la svista, postulando la riapertura dell’istruttoria e l’assunzione della prova, il Pretore aggiunto avrebbe a torto respinto la richiesta con decisione 18 febbraio 2020 a fronte di una presunta e contestata rinuncia implicita alla prova da parte dei convenuti. Richiamato altresì il dovere del giudice di assumere le prove ammesse o motivare una loro mancata assunzione, l’appellante rimprovera al Pretore aggiunto anche di non essersi neppure espresso sul merito della prova, e meglio spiegando perché la ritenesse ininfluente ai fini del giudizio. A dire dell’appellante, essa sarebbe rilevante poiché permetterebbe di meglio comprendere la documentazione fiscale e ulteriormente sostanziare l’esistenza dei suoi crediti, e andrebbe pertanto assunta (in questa sede oppure dal primo giudice dopo rinvio dell’incarto) nel caso in cui la petizione non sia da respingere già sulla base degli atti.
Attiene all’ambito probatorio anche un’ulteriore censura dell’appellante, ovvero il rimprovero mosso al primo giudice di avere inammissibilmente considerato la documentazione fiscale agli atti quale valido e principale mezzo di prova a supporto delle tesi attoree. Richiamato il principio attitatorio applicabile alla fattispecie (art. 55 CPC), che imponeva fra l’altro all’attrice di associare i fatti allegati con i pertinenti mezzi di prova, l’appellante sottolinea che quest’ultima ha fondato la propria pretesa esclusivamente sulla documentazione bancaria prodotta. Ella non ha mai allegato l’esistenza di un riconoscimento di debito di AP 1, né tantomeno che l’esistenza del debito si evincerebbe dagli atti fiscali. Anzi, la medesima ha più volte negato la rilevanza delle dichiarazioni d’imposta dei fratelli __________, contestandone la valenza probatoria in quanto allestite con leggerezza e non attendibili (v. replica, p. 4 e conclusioni attoree, p. 15). Il primo giudice non avrebbe pertanto potuto porle alla base dell’accoglimento della petizione. In ogni caso, qualora le avesse ritenute rilevanti, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto esaminarne il contenuto (in particolare interrogando AP 1) anche alla luce del contesto in cui sono state allestite, rispettivamente considerare l’inserimento nelle tassazioni non solo del debito in questione, ma anche dei maggiori crediti da lui vantati. Invece, quest’ultimo aspetto non è stata approfondito in sede istruttoria.
L’appellante ha ragione nel sostenere che la controparte non si è avvalsa dei documenti fiscali per supportare la propria tesi. Si è in effetti creata la situazione per la quale l’attrice, che li aveva in primo grado contestati, trova ora in essi un determinante appoggio per la sua pretesa, mentre la convenuta, che li aveva presentati quale mezzo di prova, ne contesta in seconda sede l’attendibilità. Al riguardo si può nondimeno osservare quanto segue.
I convenuti non hanno mai sostenuto che R__________ abbia inteso l’importo di fr. 200'000.- quale donazione in favore del fratello. Essi hanno piuttosto contestato l’esistenza di un mutuo rilevando che la somma è stata versata quale restituzione di un prestito, rispettivamente a estinzione parziale di crediti pregressi di AP 1 nei confronti del fratello, ciò che sarebbe evincibile dai documenti fiscali. Il fatto che tale tesi difensiva vi trovi riscontro e appaia pertanto fondata o infondata è sicuramente rilevante ai fini del giudizio. La richiesta probatoria aveva lo scopo di dimostrare l’esistenza dei crediti suddetti, segnatamente quelli derivanti da un’operazione immobiliare a __________ avvenuta negli anni ’90. Di riflesso, l’attrice ne ha contestato la valenza probatoria non tanto in relazione al credito da lei azionato, ma piuttosto in relazione a quelli fatti valere dalla controparte. Non senza motivo. In effetti, le dichiarazioni d’imposta dei due fratelli dal 2007 in avanti sono state presentate solo nel 2012, in un momento in cui R__________ era già deceduto. Nelle relative decisioni di tassazione, l’autorità fiscale ha esplicitato che, a eccezione di un pre-esistente e già accertato credito di AP 1 pari a fr. 160'000.-, gli ulteriori crediti fatti valere dal medesimo nei confronti del fratello non hanno potuto essere verificati: essi sono stati inseriti nelle tassazioni sulla base delle sole dichiarazioni del contribuente (cfr. richiamo UT, doc. S; teste G__________, verbale 3 dicembre 2019, p. 26-27; teste A__________, verbale dell’11 ottobre 2019, p. 18-19). Aggiungasi che, come già rilevato dal primo giudice (consid. 4.3, p. 7 della decisione di primo grado), l’affermazione di un preteso credito non ha la stessa valenza di un riconoscimento di debito. E meglio, AP 1 si è occupato personalmente dell’allestimento e della presentazione delle sue dichiarazioni d’imposta dal 2007 in avanti (cfr. conclusioni 2 marzo 2020 dei convenuti, p. 13) esponendovi non solo dei crediti ma, a partire dal 2009, anche un debito nei confronti di R__________ derivante dall’operazione descritta dall’attrice. Anche volendo ammettere che i rapporti di dare e avere fra i due fratelli fossero intricati e raramente formalizzati nonché ipotizzare, come alluso dalla stessa attrice nei suoi allegati di prima sede, che le dichiarazioni d’imposta siano state allestite con una certa leggerezza (ciò che impone prudenza nel loro apprezzamento), trattasi pur sempre di dichiarazioni effettuate da AP 1 nei confronti dell’Autorità fiscale. Tenuto altresì conto del dovere del contribuente di esporre in modo veritiero la sua situazione finanziaria, fornendo al fisco gli opportuni chiarimenti e correggendo eventuali errori, esse devono pertanto essere tenute in considerazione, tanto più che sono sfociate in decisioni di tassazione cresciute in giudicato.
Per l’appellante, la sua situazione fiscale e creditoria necessitava quantomeno di essere approfondita mediante il suo interrogatorio. Tale prova, ammessa dal primo giudice in occasione del verbale di udienza del 31 agosto 2018, non è successivamente stata esperita, e al termine dell’udienza del 3 dicembre 2019 il Pretore aggiunto, con l’accordo delle parti, ha chiuso l’istruttoria, assegnando loro il termine del 31 gennaio 2020 per produrre delle conclusioni scritte. Con comunicazione 29 gennaio 2020 i convenuti hanno rilevato che la chiusura dell’istruttoria è stata il frutto di una svista, chiedendo di procedere all’interrogatorio diAP 1. Sentita anche la controparte, il giudice di primo grado con decisione 18 febbraio 2020 ha respinto la richiesta, non solo in quanto tardiva ma anche poiché qualora le parti non si oppongano alla chiusura della procedura probatoria, esse rinunciano tacitamente ai mezzi di prova rimasti indecisi o ancora da assumere. Ciò trova un riscontro nella giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 374, consid. 4.3.2; STF 5A_906/2012 del 18 aprile 2013, consid. 5.1.2), il quale ha altresì più volte precisato che le parti devono rispettare il principio della buona fede (art. 52 CPC) e sollevare tempestivamente le proprie contestazioni, non potendo ad esempio attendere l’esito del giudizio e dolersi di irregolarità della procedura probatoria nel caso in cui esso sia per loro sfavorevole (STF 5A_597/2007 del 17 aprile 2008, consid. 2.3; STF 5A_113/2018 del 12 settembre 2018, consid. 4.2.1.2; STF 4A_587/2017 del 4 dicembre 2017, consid. 2; STF 4D_5/2015 del 2 ottobre 2015, consid. 2.2). Nel caso specifico, ritenuto che la prova in questione, ammessa dal primo giudice, non è mai stata formalmente revocata, e che comunque i convenuti non hanno atteso l’emanazione del giudizio per ribadire la loro richiesta di assumerla, ci si potrebbe chiedere se qualificare la loro mancata opposizione alla chiusura dell’istruttoria come una rinuncia implicita e definitiva alla prova, piuttosto che come una svista, sia eccessivamente severo. Vi è tuttavia altresì da considerare che essi, invece che diligentemente sollevare immediatamente la loro contestazione (manifestando così il loro interesse al mantenimento della prova e la rilevanza della medesima), abbiano atteso quasi due mesi per presentare l’istanza del 29 gennaio 2020, a soli due giorni dallo scadere del termine per presentare le conclusioni. Un simile agire deve essere giudicato effettivamente tardivo, per cui la decisione del primo giudice di ammettere una rinuncia implicita alla prova da parte dei convenuti dev’essere tutelata. È in ogni caso inverosimile che l’interrogatorio di AP 1 potesse mutare l’esito del giudizio, per i motivi che saranno esposti nel prosieguo della presente decisione.
L’appellante ritiene che la stipulazione di un contratto di mutuo risulti inverosimile già solo alla luce del ruolo avuto nella fattispecie da R__________, che è andato ben oltre al semplice versamento di fr. 200'000.-: per ottenere la somma, egli ha gravato un suo immobile con un’ipoteca e si è assunto i relativi oneri. Premesso che, secondo il normale corso delle cose, nessuno presta del denaro di cui non dispone ponendosi in una situazione tanto difficoltosa verso un istituto bancario e assumendosi pure l’onere di pagare ammortamenti e interessi, AP 1 sostiene dunque che le ragioni del versamento in questione andrebbero ricercate altrove, e meglio nella necessità per R__________ di saldare almeno in parte i propri debiti nei confronti del fratello. L’appellante rileva inoltre che Ti__________ non ha potuto riferire alcunché sugli accordi dei fratelli. Il teste sapeva unicamente quanto risultava dalla documentazione bancaria, ovvero che il debitore esclusivo del prestito ipotecario di cui al doc. A era R__________.
Queste argomentazioni, per la gran parte irricevibili, non sono comunque atte a mutare l’esito del giudizio. L’appellante difatti, nel qualificare l’esistenza di un contratto di mutuo come “inverosimile”, oppone all’impugnata decisione una propria visione soggettiva. È pur vero che il teste Ti__________ non ha potuto riferire alcunché sugli accordi fra i due fratelli. Tuttavia, il fatto che il coinvolgimento di R__________ nell’operazione volta all’acquisto della PPP n. __________ da parte di AP 1 e della moglie sia stato voluto dalla banca al fine di avere migliori garanzie a copertura dell’ingente prestito ipotecario erogato (oltre 1 mio. di franchi, cfr. verbale del 19 febbraio 2019, p. 5) ha una sua rilevanza, e contrasta con le considerazioni dell’appellante in relazione alla sua disponibilità finanziaria e alla sua possibilità di assumersi autonomamente ulteriori debiti verso la banca.
Con l’impugnativa, l’appellante contesta anche che dalla documentazione fiscale possa dedursi un suo riconoscimento di debito. Egli rileva che la scheda riassuntiva allegata al suo incarto fiscale del 2009 e citata dal primo giudice, che riporta una situazione finanziaria complessa, non è stata da lui allestita (per cui gli risulta difficile ricostruirne il contenuto), non è chiara e non è stata oggetto di approfondimenti istruttori. Essa innanzitutto non menziona l’importo di fr. 200'000.-; piuttosto, alla voce “Costo App” relativa alle fonti di finanziamento della PPP n. , vengono indicati fr. 100'000.- quale “rimborso R” (a conferma della sua tesi secondo la quale il versamento andava parzialmente a saldare pregressi debiti di R__________ e non doveva essere restituito) e ulteriori fr. 100'000.- quale “Ipo R__________ x app”. In ogni caso, dalla scheda non si comprende perché quest’ultimo importo diverga rispetto al mutuo acceso da R__________ per fr. 200'000.-, o perché esso sia stato ridotto nel 2010 a fr. 80'000.- (ciò che agli atti non risulta). Secondo l’appellante, la scheda è stata allestita da un fiduciario a lui vicino a fini fiscali per mostrare una fotografia della sua situazione patrimoniale e non per illustrare i rapporti di dare e avere fra i fratelli , per cui non potrebbe essere considerata un riconoscimento di debito. Tanto più che l’attrice, la quale aveva a disposizione tale scheda (poiché menzionata nella decisione di tassazione IC 2007 di R), non vi ha mai dedotto alcunché. L’accertamento da parte dell’Autorità fiscale di un suo debito di fr. 200'000.- sarebbe frutto di una svista di cui egli neppure si è accorto, ritenuto che egli non avrebbe avuto alcun interesse a impugnare la decisione, che non andava a suo discapito.
L’appellante rileva inoltre di avere sempre indicato agli eredi del fratello e all’amministratore della successione (avv. P__________), già prima dell’avvio della controversia giudiziaria e addirittura prima della presentazione delle varie dichiarazioni d’imposta, che la somma andava a tacitare parzialmente i suoi crediti (cfr. doc. R).
A suo dire, il versamento di fr. 200'000.- da parte di R__________ sarebbe da contestualizzare nell’ambito dei pregressi rapporti di dare e avere fra i due fratelli, in particolare evincibili dalla documentazione fiscale oltre che da ulteriori prove (alle quali avrebbe dovuto aggiungersi il suo interrogatorio). D’altronde, se la suddetta documentazione può essere considerata nell’esame del contestato debito di cui alla presente procedura, essa dovrebbe avere valenza probatoria anche per quanto riguarda gli ingenti crediti da lui rivendicati e ivi riportati, a differenza di quanto ritenuto dal Pretore aggiunto.
Nello specifico, l’appellante evidenzia che nella documentazione fiscale agli atti relativa all’anno 2007 e successiva sono esposti dei suoi crediti nei confronti del fratello per fr. 539'000.-. Tali crediti deriverebbero in primis da un’operazione immobiliare avviata negli anni ’90 e volta alla costruzione di 20 case su alcuni fondi siti a , finanziata in parte da __________ T e in parte dai due fratelli, che vi avrebbero immesso il denaro ottenuto dall’eredità paterna (all’incirca mezzo milione di franchi ciascuno, cfr. doc. 3). Non avendo AP 1 tuttavia né beneficiato dell’operazione né partecipato alla distribuzione degli utili (non ottenendo ad esempio, come già menzionato nelle conclusioni ai pti. 51-53, il versamento di determinate pigioni derivanti dalla locazione degli immobili edificati), egli ne deriva pertanto un suo credito verso R__________ di fr. 500'000.-. L’appellante aggiunge che il doc. 1 e la testimonianza di __________ T__________ (verbale del 9 luglio 2019, p. 14) attestano perlomeno un suo investimento di fr. 210'000.- per l’edificazione della part. __________ RFD di __________ malgrado la stessa, al termine dell’operazione, sia divenuta di proprietà del solo R__________. Di qui l’esistenza di un corrispondente credito del primo nei confronti del secondo quantomeno pari a tale cifra. Pure la società R__________ SA, detenuta dai due fratelli in ragione di ½ ciascuno, avrebbe finanziato l’operazione con fr. 290'000.- (doc. 5-6), e dunque per la metà con denaro di AP 1, ciò che comporterebbe un suo ulteriore credito pari a fr. 145'000.-. Queste considerazioni, a mente dell’appellante, non sono contrastate da quanto dichiarato in sede di audizione testimoniale da __________ T__________, poiché la liquidazione della società semplice da lui menzionata ha riguardato i rapporti esterni fra il medesimo e i due fratelli, e non i rapporti interni fra questi ultimi. A tali importi dovrebbe essere aggiunto un altro credito di fr. 50'000.-, avendo R__________ prelevato da un conto co-intestato ai due fratelli l’importo di fr. 100'000.- per uso proprio (doc. 7). Secondo l’appellante, a prescindere da ciò, l’istruttoria ha dimostrato perlomeno l’esistenza di un suo credito di fr. 160'000.-, che lo stesso R__________ aveva già esposto quale debito nell’ultima dichiarazione fiscale presentata quando era ancora in vita (ovvero quella relativa all’anno 2006). Tale posta troverebbe un riscontro non solo nelle dichiarazioni fiscali successive dei fratelli, ma anche nelle testimonianze di A__________ (verbale dell’11 ottobre 2019, p. 18-19), di P__________ (verbale del 3 aprile 2019, p. 10) e di G__________ (verbale del 3 dicembre 2019, p. 26).
Inoltre per l’appellante il fatto di non avere, dalla dichiarazione fiscale del 2009 in avanti, ridotto l’esposizione creditoria nei confronti di R__________ a fronte dell’importo di fr. 200'000.- da questi versato, non indebolisce la sua tesi. Anzi, il leggero aumento dei suoi crediti nel periodo 2008-2010 attesterebbe che egli non ha contratto alcun debito nei confronti del fratello. Infine, l’appellante sostiene di avere manifestato tempestivamente alla controparte la sua intenzione di prevalersi della compensazione già nella risposta (p. 3) e nella duplica (p. 2 seg.), e non solamente nelle conclusioni (p. 16).
Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuta anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno, essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2; IICCA del 21 settembre 2017, inc. 12.2016.205, consid. 5.2; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, Verrechnung, Art. 120-126 OR, 2012, n. 17 ad art. 124 CO). Nelle procedure rette dal principio attitatorio e dispositivo (come quella qui in esame), la responsabilità primaria del processo resta alle parti, a cui incombe l’onere di allegazione e contestazione, che deve essere adempiuto in modo processualmente conforme. Anche l’obiezione di compensazione deve essere pertanto sollevata tempestivamente (STF 4A_435/2015 del 14.1.2016, consid. 2.6).
Ora, il versamento di fr. 200'000.- eseguito da R__________ in favore del fratello nell’ambito dell’operazione già descritta nei fatti della presente decisione (consid. A-C) è pacifico e incontestato. Come già accennato, è parimenti evidente che l’ipotesi di una donazione non rientra in considerazione, né l’appellante ha mai sostenuto di avere successivamente provveduto a restituire l’importo. Resta dunque da capire se si è in presenza di un mutuo con obbligo di restituzione (come preteso dall’attrice) oppure di una restituzione/estinzione per compensazione di un precedente prestito/debito (come preteso dai convenuti), rispettivamente se questi ultimi in sede giudiziaria hanno validamente sollevato l’obiezione di compensazione.
Nei suoi allegati introduttivi AP 1 ha preteso che l’importo di fr. 200'000.- andasse a saldare dei suoi precedenti crediti derivanti dall’operazione immobiliare degli anni Novanta. Egli ha utilizzato l’espressione “restituzione di un prestito” senza menzionare espressamente un’avvenuta estinzione per compensazione, rispettivamente senza indicare se e quando avrebbe effettuato una dichiarazione di compensazione, sufficientemente precisa e riferita a un determinato credito. In ogni caso, la sua tesi non trova alcun riscontro negli atti. Anzi, premesso quanto già riportato al consid. 6 sulla valenza probatoria della documentazione fiscale, questa attesta l’esistenza di un debito nei confronti di R__________, chiaramente riferito all’operazione che ha portato all’acquisto della PPP n. __________ e quindi alla fattispecie allegata dall’attrice, rispettivamente la mancata corrispondente diminuzione dei crediti dichiarati da AP 1; dette circostanze, che smentiscono decisamente l’ipotesi della restituzione di un prestito (o di un’eventuale avvenuta compensazione), neppure sono state contrastate da quest’ultimo mediante plausibili giustificazioni alternative. Egli dev’essere ritenuto responsabile per quanto dichiarato al fisco. Nessun riscontro oggettivo conferma peraltro che la scheda riassuntiva o le dichiarazioni d’imposta siano state redatte da terze persone (che in ogni caso sarebbero state da considerare quali sue ausiliarie), considerato oltretutto che nelle sue conclusioni scritte il medesimo ha dichiarato di essersi personalmente occupato delle dichiarazioni dal 2007 in avanti (cfr. conclusioni 2 marzo 2020 dei convenuti, p. 13 e consid. 6). Per quanto riguarda la discrepanza fra gli importi riportati nella scheda (separati importi di fr. 100'000.-) e quello accertato dall’Autorità fiscale ed esposto nella decisione di tassazione del 2009 di AP 1 (debito di fr. 200'000.-), quest’ultima ha determinato questo importo specificando: “Rettifica dei debiti nei confronti del fratello R__________ in CHF 200'000.- così come indicato dal contribuente”. La decisione è cresciuta in giudicato, né risulta dagli atti che AP 1 abbia mai segnalato al fisco un relativo errore. D’altronde l’appellante nemmeno spiega o sostanzia quale suo credito sia stato saldato mediante l’importo di fr. 100'000.- descritto come “rimborso R__________”. Tutti questi elementi devono prevalere rispetto alla generica menzione contenuta nel doc. R secondo la quale AP 1 aveva spiegato all’avv. P__________ (impegnato nel ricostruire la situazione patrimoniale del defunto R__________, cfr. verbale del 3 aprile 2019, p. 9-10) che l’operazione “sarebbe stata eseguita per tacitare un credito che AP 1 avrebbe avuto nei confronti di R__________”. Il documento del resto non dimostra in alcun modo un’avvenuta, specifica e valida compensazione e piuttosto attesta che l’avv. P__________ aveva deciso di inserire il credito di fr. 200'000.- negli attivi di R__________ (v. anche doc. P). L’appellante sostiene poi che i documenti fiscali avrebbero dovuto essere oggetto di approfondimenti istruttori. Non spiega tuttavia se e quali prove abbia ritualmente offerto a tal riguardo (se non con riferimento al suo interrogatorio, che in prima sede è stato proposto a supporto dei suoi rivendicati crediti piuttosto che per spiegare il contenuto dei documenti fiscali), e cosa avrebbero dimostrato. Comunque sia, l’interrogatorio dell’appellante (indipendentemente dalla sua inammissibilità alla luce di quanto rilevato al consid. 7) sarebbe risultato insufficiente per sconfessare i concreti elementi agli atti, i quali oltre a confermare i dettagli dell’operazione che ha condotto alla stipulazione del prestito ipotecario e all’erogazione della somma, chiarire che questa operazione non è avvenuta su iniziativa di R__________ ed accertare l’esistenza di un debito di AP 1, smentiscono la sua tesi difensiva, ne evidenziano la contraddittorietà e conseguentemente riducono la credibilità del medesimo.
Quanto alla riduzione/eliminazione della posizione debitoria nelle dichiarazioni fiscali successive, che il primo giudice ha ritenuto irrilevante in quanto rimasta incomprovata, l’appellante non si oppone all’accertamento né espone spiegazioni al riguardo. In effetti, neppure in prima sede egli ha affrontato la questione o sostenuto che il debito sia stato progressivamente ridotto, estinto, compensato o condonato a partire dal 2010. La questione non può pertanto sovvertire il primo giudizio né poteva essere approfondita mediante l’interrogatorio di AP 1.
Negli allegati introduttivi di causa, come già accennato, l’appellante non ha menzionato la compensazione. Anche volendo ipotizzare che abbia implicitamente sottinteso che una compensazione fosse già avvenuta prima dell’avvio del contenzioso giudiziario (circostanza come appena detto rimasta incomprovata e smentita dagli atti), egli non l’ha comunque invocata in causa, a titolo subordinato, in opposizione alla pretesa avversa. È pertanto dubbio che si possa ammettere una dichiarazione inequivocabile ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Considerato che il medesimo si è riferito a suoi asseriti crediti derivanti dall’utilizzo dell’eredità paterna per il finanziamento dell’operazione immobiliare degli anni ’90 (risposta 8 gennaio 2018, p. 3-4; duplica 30 aprile 2018, p. 2-4), ciò porterebbe in ogni caso a escludere dalla compensazione il menzionato finanziamento derivante dalla R__________ SA. Comunque sia, l’esistenza e l’ammontare dei crediti dell’appellante derivanti dalla suddetta operazione (ed esposti solo a partire dal 2012, con la presentazione della dichiarazione d’imposta dell’anno 2007) è tutt’altro che chiarita. L’Autorità fiscale non ha potuto verificarli (teste G__________, verbale del 3 dicembre 2019, p. 26-27 e decisione di tassazione IC 2007 di cui al richiamo UT). Il teste A__________ ha dichiarato di non sapere nulla a tal riguardo (verbale dell’11 ottobre 2019, p. 18-19). Inoltre, come evidenziato dal Pretore aggiunto, il semplice fatto che AP 1 non sia divenuto proprietario dei fondi in questione non basta a dimostrare i suoi crediti, ritenuto che secondo __________ T__________ la società semplice istauratasi fra quest’ultimo, R__________ e AP 1 è stata definitivamente liquidata (verbale del 9 luglio 2019, p. 15). A tal proposito, osservando che la liquidazione non ha riguardato i rapporti interni fra i due fratelli, l’appellante si limita ad opporre al giudizio pretorile una propria versione dei fatti, e non una valida censura. Ciò a prescindere dal fatto che lo scioglimento di una società semplice presuppone l’esame nel loro insieme di tutti i rapporti giuridici, tutti gli attivi e i passivi, tutti i diritti e i doveri e le reciproche pretese dei soci (principio dell’unità della liquidazione, cfr. STF 4A_509/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 6.2). Ne consegue pure che l’interrogatorio di AP 1 non avrebbe comunque potuto prevalere su questi molteplici elementi che inducono a escludere una valida compensazione.
Per il resto, la compensazione non può certamente riferirsi al credito di fr. 160'000.- vantato da AP 1, non solo poiché a suo stesso dire estraneo alla suddetta operazione immobiliare, ma anche perché egli in prima sede non l’ha mai incluso in un’eventuale compensazione bensì si è riservato di avviare una procedura giudiziaria per il suo incasso, ciò che sembra essere già avvenuto (cfr. duplica 30 aprile 2018, p. 5, conclusioni 2 marzo 2020, p. 9 e doc. Q). Lo stesso dicasi per l’asserito credito di fr. 50'000.- derivante da un prelievo di denaro dal conto co-intestato (nemmeno puntualmente riferito all’operazione immobiliare) che l’appellante pure intende far valere giudizialmente (duplica 30 aprile 2018, p. 5). Anche a tal riguardo, l’appello non può pertanto sovvertire il giudizio di prima sede.
Per tutti questi motivi, l’accertamento pretorile relativo all’esistenza di un mutuo e di un relativo obbligo di restituzione dev’essere confermato, impregiudicata ogni possibilità per l’appellante di far valere in via giudiziale i crediti da lui rivendicati.
Quanto alla pretesa attorea riferita agli interessi ipotecari, l’appellante sottolinea di non essersi specificatamente opposto unicamente alla luce della sua più generale contestazione riguardante l’inesistenza di un mutuo. Egli non l’avrebbe dunque mai ammessa, ritenuto in ogni caso che il semplice fatto di avere un’attività commerciale non basta per ammettere l’onerosità di un mutuo ex art. 313 CO. Il versamento in questione riguardava il rapporto fra due fratelli e nulla aveva a che vedere con la loro attività professionale. D’altronde, l’appellante rileva di non aver mai preteso il versamento di interessi per i suoi crediti, rispettivamente che gli interessi stabiliti da R__________ con la banca sono inapplicabili ai rapporti interni fra i due fratelli.
La censura può essere accolta. In effetti, malgrado l’appellante non possa addurre nuove considerazioni fattuali che ha omesso di proporre ritualmente in prima sede (art. 317 CPC), egli può comunque opporsi alle considerazioni giuridiche esposte dal primo giudice, né la posta relativa agli interessi può essere ritenuta non controversa, avendo egli in prima sede contestato l’esistenza di qualsivoglia debito nei confronti della controparte, segnatamente l’esistenza di un mutuo e di riflesso dei derivanti oneri. Tenuto conto che il mutuante (R__________) non concedeva prestiti per mestiere, che la somma mutuata non è stata utilizzata per scopi professionali bensì privati (ovvero l’acquisto dell’abitazione famigliare dei convenuti) e che le parti al negozio erano fratelli aventi fra loro uno stretto legame e rapporti di collaborazione, il solo fatto che entrambi possano essere qualificati come imprenditori non può bastare per ammettere la natura commerciale del mutuo (art. 313 cpv. 2 CO; a tal riguardo v. ad esempio Schärer/Maurenbrecher in: Basler Kommentar, OR I, 6. ed. 2015, n. 3 ad art. 313 CO; Weber in: Berner Kommentar, Das Darlehen, 2013, n. 45 ad art. 313 CO; Higi, op. cit., n. 11-12 ad art. 313 CO). Nemmeno può ritenersi comprovata l’esistenza di un accordo sull’onerosità del mutuo (art. 313 cpv. 1 CO): in particolare, il semplice fatto che le cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ garantissero anche il debito ipotecario contratto da R__________ e i relativi interessi (cfr. risposta all’appello, p. 25-26) non può, a mente di questa Camera, bastare per portare una simile dimostrazione, essendo R__________ il debitore esclusivo del prestito ipotecario da lui ottenuto (teste Ti__________, verbale del 19 febbraio 2019, p. 6). In conclusione, ritenuto che non vi sono agli atti sufficienti elementi concreti per individuare e definire gli accordi fra le parti a tal riguardo né documenti attestanti un obbligo di rimborso, la circostanza rimane non provata, ciò che deve andare a discapito dell’attrice gravata del relativo onere. La pretesa attorea relativa agli interessi deve pertanto essere respinta.
Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto limitatamente alla pretesa relativa agli interessi, con conseguente riforma della decisione di primo grado. Le spese processuali di prima sede vengono pertanto ripartite per il 45% a carico di AP 1, e per il 55% a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'400.- per ripetibili.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 225'445.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8'000.-, e sono poste a carico dell’appellata per il 10% e dell’appellante per il 90%, il quale rifonderà alla controparte fr. 6'400.- a titolo di ripetibili parziali (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar). Alla crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione versata dall’appellante verrà liberata a favore dell’appellata limitatamente a tale importo. Il rimanente importo sarà restituito all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
§ Di conseguenza, la decisione 13 agosto 2020 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è cosi riformata:
Invariato.
Invariato.
§ Di conseguenza AP 1 è condannato a pagare a
AO 1 fr. 200’000.– oltre interessi al 5% a far capo dal
18 gennaio 2016.
§§ L’opposizione interposta da AP 1 al PE no. __________
dell’Ufficio esecuzioni di __________ è rigettata in via definitiva,
limitatamente all’importo di fr. 200'000.- oltre interessi al 5%
a far capo dal 18 gennaio 2016.
anticipate o da anticipare come di rito, sono poste a carico di
AO 1 in ragione di 55/100 e a carico della parte convenuta
nella persona di AP 1 in ragione di 45/100. AO 1 verserà
alla controparte complessivi fr. 1'400.- per ripetibili parziali.
Invariato.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8'000.-, sono poste a carico dell’appellata per il 10% e dell’appellante per il 90%, il quale rifonderà alla controparte fr. 6'400.- a titolo di ripetibili parziali. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, quest’ultimo importo verrà prelevato dalla cauzione processuale per ripetibili versata dall’appellante.
Notificazione:
;
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).