Incarto n. 12.2019.93
Lugano 8 marzo 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2017.51 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1. marzo 2017 da
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 58'249.45 oltre interessi al 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 8'000.- e dal 6 ottobre 2016 su fr. 58'249.45 e, in via subordinata, la sua condanna al pagamento di fr. 7'000.- oltre interessi del 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 1'400.- e dal 6 ottobre 2016 su fr. 7'000.-, e al pagamento di Euro 46'590.40 oltre interessi del 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su Euro 6'000.- e dal 6 ottobre 2016 su Euro 46'590.40;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili, e che il Pretore con decisione 25 aprile 2019 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare gli oneri sociali di legge sull’importo di fr. 15'101.10;
appellante l’attore con appello 29 maggio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare la convenuta a versargli l’importo di Euro 20'000.- oltre a fr. 4'200.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa disoccupazione __________, __________, da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12) oltre all’interesse del 5% dal 27 settembre 2016 ritenuto che l’importo di fr. 7'369.90 (al suddetto cambio) è di pertinenza e quindi da versare direttamente nelle mani della Cassa disoccupazione __________, __________ e ritenuto che la convenuta deve essere condannata pure a pagare gli oneri sociali di legge e le imposte alla fonte sull’importo di Euro 20'000.- e fr. 4'200.-; in via subordinata ha postulato la condanna della convenuta a versargli l’importo di fr. 26'600.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa disoccupazione __________, __________, da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12) oltre all’interesse del 5% dal 27 settembre 2016 ritenuto che l’importo di fr. 7'369.90 (al suddetto cambio) è di pertinenza e quindi da versare direttamente nelle mani della Cassa disoccupazione __________, __________ e ritenuto che la convenuta deve essere condannata pure a pagare gli oneri sociali di legge e le imposte alla fonte sull’importo di fr. 26'600.-, protestando tasse e spese di primo grado, con compensazione delle ripetibili, nonché protestando tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
mentre la convenuta con risposta 26 settembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 1. marzo 2014, AP 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro con AO 1 con il quale è stato assunto al 100% a far tempo dal 1. marzo 2014 stesso (doc. A) con un salario mensile lordo di fr. 4'800.-.
In precedenza, dal 2010 e sino a quel momento, egli era stato alle dipendenze di E__________ Srl, società di proprietà dei titolari di quella elvetica qui parte e meglio __________ P__________ e la di lui moglie nonché amministratore unico __________ B__________, amica quest’ultima della madre di AP 1.
Nel contratto di lavoro non sono state indicate le mansioni affidate al dipendente, ma dall’istruttoria è emerso che tra le varie cose egli era incaricato di trasmettere per tempo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana la dichiarazione per conto di E__________ Srl del consumo di gas naturale e energia elettrica relativa all’anno 2015, per la quale AO 1 fungeva da supporto gestionale. Tale dichiarazione era indispensabile allo Stato Italiano per calcolare l’ammontare delle accise (imposte dirette) sul consumo di gas ed energia elettrica a carico di E__________ Srl, ritenuto il sistema in vigore nella vicina penisola in base al quale l’imposta a carico del cliente finale viene incassata dalla società fornitrice per conto dello Stato e deve poi essere rifusa a quest’ultimo a scadenza annuale. Il relativo obbligo di notifica grava anche sulla società distributrice, di modo che l’ente pubblico possa effettuare un controllo incrociato dei dati.
B. Nonostante AP 1 avesse già pronti tutti i dati per trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le dichiarazioni delle accise per E__________ Srl il 29 aprile 2016, esse sono state consegnate di persona - e quindi nemmeno trasmesse per via telematica come dovuto - solo il 5 settembre 2016 (doc. 9), in palese infrazione del relativo termine di legge scadente a fine marzo, che per quell’anno era stato prorogato per la società italiana sino alla fine di aprile.
AP 1 ha sempre sottaciuto al datore di lavoro questa omissione, anche dopo che questi era stato informato che, con scritto 9 agosto 2016 (doc. 10), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva comunicato a E__________ Srl che erano state riscontrate “irregolarità sia riguardo i versamenti dovuti quali rate d’acconto d’accisa dovute sia riguardo la presentazione della dichiarazione di consumo per l’anno 2015”. Anzi, oltre a non dire nulla, egli ha addirittura chiesto a AO 1 l’autorizzazione - ottenuta - di recarsi a Roma il 5 settembre 2016 (quando ha poi consegnato effettivamente i documenti) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lasciando intendere che quanto lamentato era frutto di un malinteso e che era necessario presentarsi ai funzionari competenti per chiudere formalmente le pratiche (doc. 12).
Le irregolarità nella notifica delle accise hanno comportato l’irrogazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di sanzioni pecuniarie a carico di E__________ Srl, quantificate da AO 1 in almeno Euro 182'148.87.
Quest’ultima, a sua volta, ha poi avanzato una pretesa di risarcimento danni nei confronti della società elvetica, dapprima per iscritto e poi dando avvio in Italia a una procedura giudiziaria.
C. Con scritto raccomandato 27 settembre 2016 AO 1 ha comunicato a AP 1 la disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro con la motivazione “in seguito a controlli intervenuti presso la nostra società abbiamo constatato danni economici ingenti dovuti al suo modo di agire negligente, comportamento che non è cambiato nel tempo malgrado diversi richiami. Questi comportamenti hanno minato il rapporto di fiducia necessario per continuare il rapporto di lavoro per cui vi sono i motivi per il licenziamento in tronco” (doc. D).
D. Con petizione 1. marzo 2017 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento in via principale di fr. 58'249.45 oltre interessi al 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 8'000.- e dal 6 ottobre 2016 su fr. 58'249.45 e, in via subordinata, la condanna al pagamento di fr. 7'000.- oltre interessi del 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 1'400.- e dal 6 ottobre 2016 su fr. 7'000.-, e al pagamento di Euro 46'590.40 oltre interessi del 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su Euro 6'000.- e dal 6 ottobre 2016 su Euro 46'590.40.
L’attore, in sintesi, ha sostenuto che la disdetta fosse ingiustificata e ha chiesto che gli fossero risarciti i danni che questa ha cagionato. A suo dire, non essendogli stato versato il salario di settembre 2016 ed essendo che, sino al 5 ottobre 2016, giorno in cui gli è stato recapitato lo scritto raccomandato del 27 settembre 2016, la disdetta non ha esplicato effetti, per quel mese e 5 giorni gli sarebbero dovuti fr. 9'333.35 netti (calcolati su una base di fr. 8'000.- mensili netti comprendenti stipendio, bonus e affitto dell’appartamento). A questi andava aggiunta la quota parte di tredicesima, ammontante a fr. 2'519.85 (su un salario mensile di fr. 3'300.-). Oltre a tale importo di fr. 11'854.20 dovuto indipendentemente dalla fondatezza della disdetta in tronco, egli ha preteso, a titolo di indennizzo per licenziamento ingiustificato, fr. 30'933.35 netti + fr. 1'062.90 di quota parte di tredicesima per 3 mesi e 26/30 dal 6 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017, ritenuto che il rapporto di lavoro avrebbe potuto al più presto terminare per quella data, nonché fr. 14'400.- a titolo di penalità ex art. 337d CO, per complessivi fr. 58'249.45. In via subordinata ha postulato il riconoscimento di Euro 45'105.55 e fr. 7'000.- (di pigione).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, sostenendo che il licenziamento in tronco era del tutto giustificato. In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui la pretesa attorea fosse stata riconosciuta, ha formulato dichiarazione di compensazione con il suo credito nei confronti dell’attore di almeno Euro 182'148.87, per il danno da lui provocato.
E. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 25 aprile 2019, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento degli oneri sociali di legge sull’importo di fr. 15'101.10. Egli, dopo aver appurato che la disdetta con effetto immediato poteva essere considerata come fondata su un motivo grave avendo l’attore con il suo comportamento (in particolare in relazione alla gestione della ritardata notifica dei dati delle accise, ma non solo) intaccato massicciamente la fiducia in lui riposta, ha tuttavia stabilito che era stata pronunciata con ritardo eccessivo sicché poteva trovare applicazione l’art. 337c CO. Ciò posto, partendo da un salario mensile di Euro 3'000.- fissi + Euro 2'000.- (media) di parte variabile, per totali Euro 5'000.-, ha stabilito che l’ammontare del debito della convenuta per salari scoperti per i 3 mesi del periodo di disdetta ordinaria e il mese di settembre 2016, ammontava a Euro 20'000.-. Per contro egli ha respinto la richiesta di riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO, preso atto che AP 1 aveva intenzionalmente omesso di trasmettere la dichiarazione delle accise sottacendolo al datore di lavoro, causando così a E__________ Srl, prima, e a quest’ultimo, poi, un danno rilevante.
Ciò posto, il Pretore ha tuttavia accolto la richiesta di compensazione del dovuto con il pregiudizio di Euro 182'148.87 allegato dalla convenuta e non contestato dall’attore, essendo esso insorto prima dell’esigibilità della pretesa di quest’ultimo, e ha di conseguenza respinto la petizione, fatto salvo l’obbligo a carico di AO 1 di versare gli oneri sociali di legge sull’importo di pertinenza dell’attore, che ha calcolato essere di fr. 22'471.- (Euro 20'000.- al cambio di 1.12 EUR/CHF), dedotto l’importo riconosciuto alla Cassa disoccupazione di fr. 7'369.90, per una somma residua di fr. 15'101.10.
F. Con l’appello 29 maggio 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 26 settembre 2019, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio e accogliere parzialmente la petizione condannando la convenuta a versargli l’importo di Euro 20'000.- oltre a fr. 4'200.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa disoccupazione __________, __________, da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12) oltre interessi e al pagamento degli oneri sociali di legge e delle imposte alla fonte su entrambi gli importi, oppure, in via subordinata, di condannarla a versargli l’importo di fr. 26'600.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa disoccupazione __________, __________, da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12) oltre interessi e al pagamento degli oneri sociali di legge e delle imposte alla fonte su fr. 26'600.-, il tutto con protesta di tasse e spese di primo grado, con compensazione delle ripetibili, nonché protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
In sostanza, l’attore contesta che sia possibile compensare il suo credito con quello rivendicato nei suoi confronti dalla convenuta, così come la correttezza del calcolo dell’ammontare del salario mensile effettuato dal Pretore, e, infine, eccepisce l’erroneità della decisione di non condannare AO 1 anche al pagamento degli oneri sociali per gli importi dovuti alla Cassa disoccupazione di __________.
considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 29 maggio 2019 contro la decisione 25 aprile 2019 del Pretore è tempestivo, ritenuto che la stessa è stata notificata all’interessato il 29 aprile 2019, così come è tempestiva la risposta.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Sulla compensazione
A tal proposito il Pretore ha statuito che il credito di Euro 20'000.- netti, da lui riconosciuto all’attore, doveva essere dichiarato estinto per effetto dell’obiezione di compensazione formulata dalla convenuta “che va ritenuto senz’altro fondata a fronte del danno allegato, provato e non contestato di min. Euro 182'148.87 come da doc. 15 e 18. Anche la pretesa dell’interveniente principale __________ Cassa Disoccupazione, di principio da accogliersi parzialmente (…) segue la medesima sorte per via della cessione legale (art. 169 cpv. 2 CO). Il danno posto in compensazione come da doc. 15 è sorto infatti prima dell’esigibilità della pretesa di cui è chiesta la compensazione (doc. E ed F dell’istanza di intervento in lite).” (sentenza impugnata pag. 15).
Con l’impugnativa, dopo una prima parte introduttiva, AP 1 ha criticato il Pretore per avere erroneamente considerato il danno di Euro 182'148.87 fatto valere dalla convenuta in compensazione come “provato e non contestato”.
In realtà questo non sarebbe vero, poiché la pretesa era stata debitamente e tempestivamente contestata già con la replica 29 giugno 2017, nella quale egli aveva obiettato: “Per quanto ne è dei danni quantificati da G__________ al doc. 14, le diverse poste si riferiscono ad omessi pagamenti ed errata presentazione della dichiarazione di consumo. Si tratta di mere affermazioni di parte, create alla bisogna, che sono contestate sia nell’esposizione che nelle conclusioni, per quanto sopra riferito. In tutti i casi è contestato che quanto contenutovi e le conclusioni cui giungerebbe l’Agenzia italiana, sia addebitabile a AP 1” (pag. 9) e “la compensazione con il danno è contestata e neppure avanzata ed è improponibile nel merito anche limitatamente a una compensazione parziale con la posta in questione; trattasi di un aspetto giuridico” (pag. 10).
A suo dire, il danno così come quantificato dalla controparte non poteva essere riconosciuto in quanto si componeva per buona parte di somme riferite a sanzioni per mancati pagamenti delle imposte e non per mancanze in relazione alla presentazione delle dichiarazioni di consumo necessaria per il calcolo delle accise. Non essendo compito suo effettuare i pagamenti, non essendo stato chiarito il contesto che l’ha portato a commettere errori ed essendo tutti a conoscenza dei ritardi delle dichiarazioni, le multe non avrebbero potuto essere imputate a sue colpe.
In tal senso, non vi sarebbero neppure le basi per considerare verosimile ai sensi dell’art. 120 cpv. 2 CO l’esistenza di un debito a carico di AP 1. Il credito di AO 1 nei suoi confronti, in effetti, non esisterebbe e di certo non sarebbe esigibile e dunque compensabile ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 CO, poiché prima che ciò possa avvenire sarebbe necessario che AO 1 paghi E__________ srl: solo a quel momento la convenuta disporrebbe di un’eventuale azione di regresso contro il dipendente, azione che si fonderebbe sull’art. 321e CO. Norma che presenta “alcune particolarità” sulle quali la sentenza avrebbe sorvolato.
Oltre a questo, secondo l’appellante, una compensazione sarebbe pure da escludere in quanto non sussisterebbe identità tra i creditori. Considerato che nella fattispecie, al limite, sussisterebbe una solidarietà imperfetta, una surrogazione nei diritti del creditore principale è fattibile solo in caso di pagamento da parte di colui che si vuole avvalere del regresso, sicché prima di poter riconoscere qualcosa, sarebbe stato indispensabile dimostrare che AO 1 ha pagato E__________ Srl, cosa che qui non è avvenuta.
Infine, su questo tema, l’appellante ha pure sostenuto che un credito salariale non può mai essere posto completamente in compensazione, dovendosi preservare almeno il minimo vitale del debitore, che nella fattispecie ammonterebbe a fr. 4'250.- mensili, come imposto dall’art. 323b cpv. 2 CO.
La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (Becker, Berner Kommentar, n. 2 ad Vorbemerkungen artt. 120 - 126 e n. 5 ad art. 120 CO; Peter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO).
La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO).
Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile.
L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (STF 4A_285/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.1, 4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e rif.).
Esistenza e entità del credito posto in compensazione
I requisiti della responsabilità sono quelli dell'art. 97 cpv. 1 CO: il datore di lavoro deve provare la violazione del contratto, il danno e il nesso di causalità naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca quindi al lavoratore dimostrare di esserne esente. Il grado di diligenza di cui il dipendente è responsabile è determinato secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; DTF 144 III 330 consid. 4.2.1).
Come rettamente accertato dal Pretore, AP 1 ha commesso le omissioni con grave e consapevole negligenza, che assume i contorni dell’intenzionalità (sentenza impugnata, pag. 8). Quindi intenzionalmente, almeno nella forma del dolo eventuale. Con l’appello, egli non si confronta debitamente con le argomentazioni avanzate a questo proposito dal Pretore, spiegando come avrebbe dovuto perché esse sono errate, ma si limita, in maniera irricevibile (art. 311 CPC), a proporre una propria lettura dei fatti. Ma anche se così non fosse, risulta evidente che l’attore fosse perfettamente al corrente dei suoi doveri, della necessità di produrre tempestivamente alle autorità italiane la documentazione indispensabile per la fissazione delle accise, dell’obbligo di pagare gli acconti, delle conseguenze dei ritardi e delle relative sanzioni, così come che egli abbia procrastinato il tutto per colpa propria senza motivi particolari.
A tal fine spetta al debitore dimostrare (rispettivamente rendere verosimile, a dipendenza della procedura applicabile) non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esigibilità e l’importo della contropretesa.
Ove trova spazio la massima dispositiva di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC, è compito delle parti addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione).
Per quanto concerne l’onere di contestazione, i fatti devono essere contestati con la risposta (o con la replica quelli di risposta) poiché solo i fatti oggetto di contestazione devono essere provati (art. 150 cpv. 1; DTF 141 III 433 consid. 2.6). In questo senso, una contestazione in blocco, omnicomprensiva, non è sufficiente (ibidem).
Tanto più le allegazioni dell’attore sono precise, tanto più devono essere precise le contestazioni formulate dal convenuto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). In questo senso, quando il primo allega una pretesa per una determinata somma fondandola su una fattura o un conteggio dettagliati che produce e che contengono in maniera evidente ed esplicita le informazioni necessarie, si può esigere dalla controparte che indichi con precisione le posizioni della fattura o del conto che contesta, con la conseguenza che quanto non oggetto di una simile presa di posizione deve essere considerato ammesso e non deve essere provato (DTF144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 III 113 consid. 2). Contestazioni in blocco non sono sufficienti (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6; STF 5A_29/2020 del 6 maggio 2020 consid. 3.3.1).
a. Nel caso in esame la convenuta, gravata dall’onere di allegazione e da quello della prova in merito all’esistenza e all’entità del vantato credito posto in compensazione, nella risposta di causa, dopo aver illustrato i motivi alla base della sua rivendicazione (pag. 21 seg. e pag. 26) lo ha quantificato in Euro 182'148.87 rinviando al documento n. 14 intitolato “relazione quantificazione danni” e al plico di documenti di cui al doc. 15.
Nel primo il dott. __________ G__________, revisore diplomato incaricato da E__________ Srl di redigere una relazione per la quantificazione del danno accertato sino al 31 gennaio 2017 subito dalla società a seguito di inadempienze, errori e ritardi nella redazione e invio della dichiarazione annuale 2015 delle imposte sull’energia elettrica, ha esposto nel dettaglio le sanzioni a quel momento comunicate dalle Agenzie delle Dogane competenti per le varie regioni, 12 sulle 33 coinvolte, che ammontavano all’importo totale summenzionato, con la precisazione che verosimilmente sarebbe aumentato con le sanzioni delle restanti 21 agenzie (doc. 14).
Il doc. 15 concerne la richiesta scritta formulata il 20 febbraio 2017 da E__________ Srl nei confronti di AO 1 di farsi carico di tutte le sanzioni sino a quel momento inflittele, ritenuto che la colpa di tutto quanto accaduto era della società, avendo AP 1 ammesso loro “di non aver ottemperato ai dovuti inoltri nei confronti dei circa 33 uffici”, alla quale sono state allegate le decisioni delle singole agenzie.
Con la replica di causa l’attore ha sul tema scritto quanto sopra riportato (consid. 4), mentre nelle sue conclusioni non ha speso una parola sulla questione della compensazione e sul credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti, limitandosi a chiedere la conferma delle proprie pretese di causa.
b. A fronte di una chiara allegazione della pretesa compensatoria fondata su un credito la cui composizione emerge in maniera evidente dai due documenti richiamati nella risposta, la summenzionata presa di posizione contenuta nella replica dell’attore risulta troppo generica e superficiale per poter essere ritenuta ossequiosa del suo obbligo di contestazione. Definire delle decisioni dell’Agenzia mere affermazioni di parte senza spiegarne il perché, in modo da consentire alla convenuta e al giudice di comprendere quali fatti avrebbero dovuto essere oggetto di approfondimenti istruttori è, oltre che concettualmente errato, decisamente semplicistico e insufficiente.
Ancor più evidente, vista la totale assenza in primo grado di critiche al proposito, è la mancanza di una valida contestazione della valenza della richiesta di risarcimento danni avanzata da E__________ Srl nei confronti di AO 1 quale origine del danno lamentato. Né con la replica, né in seguito, AP 1 ha mai sostenuto, contrariamente a quanto fatto in appello, che il credito vantato da E__________ Srl nei confronti di AO 1 per le sanzioni ricevute non fosse fondato, rispettivamente che non sia stato o non debba essere ossequiato dalla società convenuta.
Circa l’imputabilità delle omissioni all’origine delle sanzioni pecuniarie all’attore è sufficiente ricordare che egli stesso ha riconosciuto che tra i suoi compiti vi erano quello di trasmettere le dichiarazioni doganali rispettivamente quello di provvedere al versamento degli acconti (verbale di interrogatorio 23 maggio 2018 pag. 2 e 3).
c. In base al principio attitatorio (Verhandlungsgrundsatz, DTF 113 Ia 433 consid. 4) i fatti non contestati debitamente comportano la presunzione di fatto accertato (che si sostituisce all’apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice accerta normalmente i fatti) e valgono come ammessi, a meno che gli atti del processo non provino fatti contrari (STF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 consid. 3.3).
Essendo quindi arbitrario pretendere che una parte provi dei fatti non validamente contestati dalla controparte (STF 4A_18/2012 del 2 maggio 2012 consid. 4.3), la decisione di ammettere la compensazione è già per ciò solo corretta.
Ma lo è pure in base alle risultanze istruttorie, poiché le prove in atti consentono, in mancanza di debita contestazione dei fatti, di poter concludere per l’esistenza di un credito a favore di AO 1 nei confronti dell’attore per un importo superiore a quello rivendicato con la petizione (e quindi anche a quello chiesto in appello, rispettivamente quello riconosciutogli in primo grado).
Esigibilità del credito posto in compensazione
Tenuto conto che una pretesa di risarcimento danni diviene esigibile dal momento in cui il danno si è verificato, la dichiarazione di compensazione in quanto tale è da considerare valida.
Reciprocità dei crediti/debiti
Divieto di compensazione con salario impignorabile
Il credito del datore di lavoro comprende tutte le sue pretese, siano esse scaturenti dal contratto di lavoro o non lo siano (come per esempio pretese legate a un contratto di locazione o di mutuo), mentre sotto la definizione di salario, per questa norma, entrano in considerazione tutte le componenti con carattere salariale, cioè il salario base, la remunerazione delle ore suppletive, la partecipazione al risultato d’esercizio, le provvigioni, le gratificazioni, mentre non lo sono l’indennizzo spese, la compensazione per vacanze e tempo libero e l’indennizzo per licenziamento in tronco ingiustificato (trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 11 ad art. 323b CO).
Nella fattispecie la compensazione è quindi di per sé possibile già solo per il fatto che, come testé visto, AP 1 ha agito intenzionalmente, per dolo eventuale.
Ma anche se così non fosse, lo sarebbe in assenza di valida allegazione e dimostrazione del carattere impignorabile del salario di AP 1. In effetti, su tale aspetto l’onere della prova incombe al lavoratore in base ai principi dell’art. 8 CC, trattandosi di un fatto dirimente e non di uno generatore del diritto alla compensazione (la cui dimostrazione incomberebbe al datore di lavoro; STF 4A_624/2018 del 2 settembre 2019 consid. 5.3).
Nel nostro caso, già solo il fatto che la questione dell’impignorabilità del salario sia stata sollevata per la prima volta in appello comporta che in precedenza non sia mai stato allegato in quale misura e in base a quali elementi il minimo vitale dell’attore avrebbe dovuto essere calcolato per poter concludere che non vi sarebbe stato, né vi è, spazio per procedere alla compensazione. A fronte di questa lacuna in prima sede, il calcolo proposto con l’impugnativa per la determinazione del minimo vitale non pignorabile e le relative voci di spesa risultano essere fatti nuovi e dunque irricevibili (art. 317 CPC).
Mancando la dimostrazione che il salario di AP 1 non potesse essere oggetto di pignoramento, la compensazione risulta senz’altro attuabile anche sotto questo punto di vista.
Rinuncia al credito verso il lavoratore
In effetti se al momento del licenziamento in tronco del 27 settembre 2016 già era noto il fatto che la società aveva subito dei danni ingenti dovuti al modo di agire di AP 1, come emerge dal testo della disdetta (doc. D): “In seguito a controlli intervenuti presso la nostra società abbiamo constatato danni economici ingenti dovuti al suo modo di agire negligente (…)”, ma non è stata avanzata alcuna pretesa di indennizzo né paventata la possibilità che la società potesse rivalersi sul lavoratore, va rilevato che a quello stadio AO 1 non aveva assolutamente ancora liquidato le pratiche connesse al contratto, non avendo, tra l’altro, nemmeno pagato il salario del mese di settembre. In buona fede, quindi, AP 1 non poteva pensare che il debito gli fosse stato condonato.
In seguito, la questione è stata ben presto chiarita senza possibilità di equivoci, avendo il legale della ditta convenuta subito dichiarato, con scritto 25 ottobre 2016 in risposta alla contestazione 14 ottobre 2016 della legittimità della disdetta e alle rivendicazioni salariali avanzate da AP 1 (doc. E), di riservarsi “espressamente il diritto di adire le competenti autorità, al fine di ottenere il risarcimento del danno causatole” (doc. H, pag. 3), per poi sollevare l’eccezione di compensazione con il credito salariale in data 4 novembre 2016 (doc. L).
Calcolo del salario mensile
AP 1 ha rilevato che __________ B__________, che sul contratto di locazione risulta come co-conduttrice, non sarebbe stata credibile quando ha sostenuto che, avendo ottenuto il permesso B nel 2014, aveva trasferito il suo domicilio presso l’appartamento di AP 1 dove aveva a sua detta dormito pochissime volte. Trattandosi di un monolocale era improbabile che la signora vivesse con lui.
Ulteriore conferma della natura salariale dell’alloggio quale prestazione in natura sarebbe a suo dire data dal fatto che dal certificato di salario di cui al doc. B risulta un reddito annuale di fr. 92'567.- che corrisponde, con buona approssimazione, a quello ritenuto dal Pretore aumentato dell’onere locativo di __________, degli oneri sociali e delle imposte.
Di conseguenza l’attore chiede che la sentenza venga riformata riconoscendogli un salario di Euro 5'000.- + fr. 1'400.-, così che il salario dovutogli per il periodo di disdetta (ottobre-dicembre 2016) e per il mese di settembre 2016 deve essere aumentato a Euro 20'000.- e fr. 4'200.- (o in via subordinata a fr. 26'600.- al cambio ritenuto dal primo giudice), dal quale vanno dedotti fr. 7'369.90 dovuti alla Cassa disoccupazione.
Innanzitutto potrebbe sorgere qualche dubbio sull’esistenza di un interesse attuale all’appello su questo aspetto, cadute le critiche contro la compensazione e considerato che il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell’attore supera ampiamente anche le cifre indicate dall’appellante, sicché l’appello diverrebbe su questo aspetto irricevibile. La questione deve comunque essere risolta per la negativa, considerato che la determinazione del salario ha un influsso sugli importi degli oneri sociali posti a carico della convenuta.
Dalla lettura della decisione impugnata risulta che il Pretore ha tralasciato completamente di esprimersi esplicitamente sulla richiesta attorea di includere anche l’affitto nel salario mensile, limitandosi a farlo implicitamente (respingendola) accertando che quest’ultimo si componeva di una parte fissa di Euro 3'000.- e una parte variabile denominata “gratifica discrezionale”, per un ammontare complessivo (calcolato sulla media dell’ultimo anno) di Euro 5'000.- al mese (pag. 13 seg. della sentenza).
Nonostante il contratto di locazione per l’appartamento di 1.5 locali a __________ sia stato sottoscritto, in qualità di co-conduttori, sia da AP 1 che da __________ B__________ (doc. P e Q), risulta che il canone di locazione è sempre stato versato dalla ditta appellata (doc. AA) che procedeva parallelamente a dedurlo dal salario mensile di quest’ultima (doc. 17, 20, BB-FF).
Dai documenti contrattuali non è possibile desumere che la donna abbia agito nella sua qualità di amministratore unico di , non essendovi alcun riferimento alla società e avendo ella indicato, quale indirizzo, proprio l’appartamento in questione ove risultava domiciliata (verosimilmente solo formalmente).
In tal modo appare evidente che a farsi carico del pagamento della pigione del monolocale fosse, a titolo personale, __________ B__________, fatto che può effettivamente trovare spiegazione negli stretti legami pregressi tra la sua famiglia e il giovane ragazzo, assunto proprio per motivi di amicizia.
Che i pagamenti siano da connotare come semplice anticipo e abbiano così dato origine a un debito dell’attore nei confronti della donna, o come donazione, non necessita di essere approfondito in questa sede, essendo la questione stata portata all’attenzione della magistratura con una parallela causa civile che un malinteso tra i due Pretori luganesi coinvolti (quello della sezione 1 non ha infatti dato seguito alla dichiarata disponibilità di quello della sezione 3 di trasmettere l’incarto) ha ostacolato venisse accorpata alla presente.
Non essendo, quindi, la locazione stata presa a carico dalla società appellata, il relativo importo non può venire considerato una componente in natura del salario dell’attore (art. 322 cpv. 1 CO). La sentenza di primo grado si rivela dunque corretta e l’appello deve essere respinto anche su questo aspetto.
Oneri sociali sull’importo riconosciuto alla cassa disoccupazione
Delle rivendicazioni per il canone di locazione già si è detto.
Il Pretore ha stabilito che, fissato in Euro 20'000.- il salario ancora dovuto all’attore, e ritenuto estinto il debito per compensazione, la convenuta è comunque sia tenuta a ossequiare il suo obbligo di versare gli oneri sociali sull’importo di pertinenza dell’attore e quindi su fr. 15'101.10, corrispondenti a fr. 22'471.- (pari a Euro 20'000.- al cambio EUR/CHF 1.12) dedotti i fr. 7'369.90 riconosciuti alla Cassa disoccupazione.
In base all’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante per il calcolo degli oneri sociali comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato (cfr. Direttiva dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG, versione gennaio 2019, https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944/download).
Di conseguenza fa stato l’intero importo dovuto dalla convenuta all’attore, compreso quello che poi è stato ceduto alla cassa disoccupazione dell’__________, e quindi fr. 22'471.-. Su questo punto l’appello può quindi trovare accoglimento e la sentenza deve essere riformata di conseguenza.
Le spese processuali e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 26'600.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nonostante in questa sede sia in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere considerata gratuita ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, essendo determinante il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia (DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 7 luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 29 maggio 2019 di AP 1 è parzialmente accolto nella misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza la decisione 25 aprile 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, la convenuta AO 1 è condannata a versare gli oneri sociali di legge sull’importo di fr. 22'471.-.
Invariato
Invariato
Invariato
II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e dell’appellata per il restante 1/10. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili d’appello ridotte.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).