Incarto n. 12.2019.52
Lugano 26 agosto 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire sul ricorso (erroneamente denominato appello) 1. marzo 2019 di
RI 1 RA 1
contro
la decisione 4 febbraio 2019 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della cessione di quote sociali,
ritenuto
in fatto:
A. RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il 10 dicembre 1998 con un capitale sociale di fr. 20'000.-.
Il suo scopo sociale è “la consulenza tecnica in campo audiovisivo e la produzione ed il commercio di prodotti in ambito discografico ed audiovisivo. Import-Export di automobili e generi alimentari. Autonoleggio, servizio taxi e garage”.
Socio e gerente della società è RA 1, titolare di tutte e 200 le quote da fr. 100.- ciascuna.
B.
a. Con istanza 1. febbraio 2019 la ricorrente ha notificato all'Ufficio del registro di commercio (URC) il verbale di assemblea generale straordinaria di medesima data ed il contratto di cessione quote del 23 gennaio 2019, con i quali è stato deciso e concordato che RA 1 avrebbe ceduto le sue 200 quote sociali da fr. 100.- cadauna della RI 1 a __________ D__________ che ne sarebbe divenuto pure unico socio gerente con diritto di firma individuale. Con gli stessi atti sono pure state decise una revisione parziale degli statuti, la modifica della ragione sociale in __________ Sagl, la modifica dello scopo sociale in “La gestione di carrozzerie, di autoconcessionarie e di auto officine. L’importazione, l’esportazione, il commercio ed il noleggio di veicoli di ogni genere, di parti di essi e di pezzi di ricambio ed accessori. La società può partecipare a società con scopo analogo. La società potrà svolgere ogni attività atta, sia direttamente che indirettamente, al conseguimento dello scopo sociale e potrà acquistare immobili, segnatamente per l’esercizio della propria attività”.
Con la sua istanza RI 1 ha di conseguenza chiesto all’URC l’iscrizione del nuovo socio, con radiazione di quello precedente, la modifica della ragione sociale e dello scopo, nonché la revisione totale degli statuti con i menzionati emendamenti.
b. Con scritto 4 febbraio 2019 l’URC ha informato la RI 1 d’aver rilevato che dall’ultimo bilancio della società risulta come il capitale consista interamente in liquidità e non sussistano posizioni legate ad un’attività commerciale. Il conto economico presenta unicamente delle spese amministrative e nessun ricavo, fatto che a suo dire dimostra come non sia stata più svolta un’attività economica. Di riflesso, la cessione dell’intero pacchetto di quote societarie a terze persone e il genere di modifiche d’iscrizione richieste (in particolare quella dello scopo) lasciano intendere che i precedenti soci hanno definitivamente abbandonato la società, per cui non vi è alcuna identità tra la precedente società e quella che esisterebbe dopo le mutazioni. Questo genere di operazioni costituisce per l’URC un tentativo di aggiramento delle norme sullo scioglimento delle società di capitali e di quelle sulla loro costituzione. Pertanto il contratto in oggetto è stato considerato contrario alla legge (art. 28 ORC) e dunque nullo e la relativa istanza di iscrizione della cessione delle quote è stata così respinta, con addebito alla procedente della tassa di fr. 100.-.
C.
a. Con ricorso, erroneamente denominato “appello”, 1. marzo 2019 la RI 1 ha impugnato la suddetta decisione dinanzi a questa Camera. L'insorgente ha sostenuto che la modifica dello scopo sociale riprende quella già formalizzata con rogito n. __________ dell’avv. __________ __________ che già prevedeva, oltre all’attività in ambito di prodotti audiovisivi, anche quella di commercio di automobili e di autonoleggio, rispettivamente servizio taxi e garage (doc. B). In pratica, a suo dire, di una restrizione dello stesso, considerato che il nuovo gerente intende concentrare l’attività unicamente nel settore delle carrozzerie e auto officine, nonché del commercio di veicoli. Inoltre, la società è attiva nel settore, ha ripreso un inventario, ha assunto personale, ha emesso fatture ed ha aperto un conto bancario. Pertanto la decisione impugnata è errata e va annullata con ordine all’URC di procedere alle iscrizioni postulate con l’istanza che ha dato il via alla procedura.
b. Con risposta 2 maggio 2019 l'URC ha contestato in dettaglio le tesi dell'insorgente e confermato la bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
c. Con replica, erroneamente denominata “risposta”, 29 maggio 2019 e duplica 13 giugno 2019 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
Considerato
in diritto:
1.1. La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165 cpv. 2 e 3 ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997.
1.2. La legittimazione della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, per il quale il diritto a ricorrere è dato alle persone ed enti giuridici la cui notificazione è stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale) sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), che regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 82 cpv. 1 ORC, la società a garanzia limitata notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti dalla legge.
Per ottenere l’iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio un documento giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio e, se lo statuto non rinuncia all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, un documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale (art. 82 cpv. 2 ORC).
L'acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune (art. 82 cpv. 3 ORC).
2.2. L’URC ha rifiutato l’iscrizione della cessione ritenendo il relativo atto nullo poiché la società era ormai stata, al momento della conclusione del contratto, interamente liquidata de facto, per cui costituiva un semplice mantello di quote, cioè una mera cornice giuridica (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).
2.3. Per costante giurisprudenza, sussiste una società mantello quando una società è stata completamente liquidata dal punto di vista economico e abbandonata dai suoi azionisti/soci (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a e cit.). Una simile società deve essere radiata dal registro di commercio (DTF 123 III 473 consid. 5c e cit.). Si parla di società mantello, tuttavia, solo a fronte di una società che è stata definitivamente abbandonata, non essendo sufficiente una semplice inattività temporanea (DTF 94 I 562 consid. 1; 80 I 60 consid. 2; TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).
Giusta l’art. 938 CO, qualora un'impresa iscritta nel registro di commercio cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi devono far cancellare l'iscrizione. Se una società non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive rimaste infruttuose (art. 938a CO). La procedura di cancellazione in caso di cessazione di attività e assenza di attivi realizzabili è retta dall’art. 155 ORC.
2.4. Il trasferimento di società mantello, o società dormienti, non è regolato né dal diritto societario, né da quello contrattuale, non trovandosi norme specifiche né nel Codice delle obbligazioni, né nelle leggi connesse. Si tratta di un silenzio qualificato del legislatore, quindi voluto (Messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1928 relativo alla modifica del CO, in FF 1928 I 290 seg.).
Il Tribunale federale ha da lungo tempo (dalla fine degli anni ’30) sviluppato una giurisprudenza chiara in materia di trasferimento di mantelli di azioni (e di riflesso di quote di Sagl) che, seppur criticata dalla dottrina, anche recente, non è mai stata modificata. Esso ha stabilito che i contratti di acquisto di mantelli azionari, concernenti sia la totalità che anche solo la maggioranza delle azioni di una società, liquidata de facto e abbandonata dagli azionisti/soci, è nullo, dovendo tale società essere radiata dal registro di commercio (DTF 64 II 361 consid. 1; confermata poi con decisione del TF del 4 settembre 1989 in SJ 1990, 108 e DTF 97 IV 10 nonché 80 I 60).
La nullità si giustifica, secondo l’Alta Corte, per il fatto che l’operazione è illecita e costituisce un abuso di diritto (art. 20 CO), poiché il trasferimento mira solamente a eludere le disposizioni legali, imperative, relative alla liquidazione e alla fondazione di società. D’altronde, una società liquidata ha e non può che avere, quale scopo, che la sua radiazione dal registro di commercio.
Tra le conseguenze della nullità del contratto, per quanto qui concerne, vi è quella che, se si accorge della natura della transazione, la persona preposta dell’Ufficio del registro di commercio deve rifiutare l’iscrizione di qualsiasi domanda di modifica dell’iscrizione della società (G. COUCHEPIN, Le transfert d’actions d’une société dormante (manteau d’actions): situation actuelle et perspectives, SJ 2014, p. 197 segg.). Simili casi sono tuttavia molto rari poiché per l’Ufficio del registro di commercio è molto difficile individuarli (DTF 97 IV 10); solo in situazioni manifeste è possibile venirne a conoscenza. Questo avviene, ad esempio, quando vengono messi a disposizione i conti della società a seguito di una rinuncia a una revisione limitata ai sensi dell’art. 62 ORC e il funzionario incaricato può vedere che la società è vuota, come accaduto nella fattispecie (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 211).
La giurisprudenza del Tribunale federale è tutt’ora valida, nonostante le critiche da vari fronti dottrinali che vorrebbero rendere lecito il trasferimento di mantelli di azioni/quote (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 215 e citazioni).
Con istanza 24 maggio 2018 all’attenzione dell’URC è stata richiesta l’iscrizione a registro di commercio di varie modifiche societarie, tra cui il trasferimento della sede da __________ a , una parziale riforma dello scopo, la rinuncia alla revisione limitata, il cambiamento del valore e del numero delle quote e la cessione integrale delle stesse da __________ P (nome dopo il divorzio di __________ __________ M__________) e __________ A__________ a RA 1, che ne sarebbe divenuto socio gerente con diritto di firma individuale (doc. B e C).
Poco meno di un anno dopo è stata introdotta l’istanza di modifiche ora in disamina.
Dalla documentazione contabile degli anni 2016 e 2018 in atti (doc. C), emerge chiaramente come la sostanza fissa della società al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 ammontasse a soli fr. 10’100.- e fosse costituita da macchine (per fr. 10'000.-) e mobili/macchine d’ufficio (per fr. 100.-). Per contro nel bilancio 2018 la sostanza fissa risulta azzerata completamente.
Nel 2015 la società aveva tra gli attivi un saldo negativo di fr. 11'785.03 a favore delle banche e un prestito attivo di fr. 2'045.30, passati poi nel 2016 a un saldo negativo di fr. 12'887.68 rispettivamente a un prestito di fr. 2'259.45. Nel 2017 l’attivo era costituito unicamente da un prestito attivo negativo di fr. 949.53, mentre nel 2018 vi erano fr. 7'300.- in cassa e il prestito attivo era stato azzerato.
Il conto economico 2015 presenta costi del personale per fr. 0.- e spese generali per fr. 809.- a fronte di ricavi pari a zero, per una perdita d’esercizio di fr. 809.-. Quelli del 2016 e 2017 sono identici, ad eccezione dell’ammontare delle spese, passate a fr. 888.50, rispettivamente fr. 421.30, con riflesso speculare sulla perdita d’esercizio. Quello del 2018 presenta costi e ricavi pari a zero.
Come ben illustrato dall’URC nella sua risposta, negli anni precedenti la cessione delle quote sociali ora in discussione, la società non ha avuto alcun tipo di attività, non ha generato alcun ricavo, nemmeno minimo, ed ha contabilizzato solo spese minime imputabili con ogni probabilità al mantenimento del mantello societario (quali spese bancarie, interessi passivi e via dicendo).
La sparizione dalla voce contabile della sostanza fissa, e meglio dei macchinari e attrezzi è espressione di uno svuotamento sostanziale della ditta a seguito di mancata attività. Pure in tal senso va interpretata la voce “salari e stipendi”, mai mossasi da fr. 0.-.
Conferma inoltre che la società fosse a quel momento vuota, quindi priva di attivi e di attività, il prezzo concordato dai contraenti per l’intero pacchetto delle quote, dal valore nominale complessivo di fr. 20'000.-, fissato in soli fr. 2'000.- (punto n. 1 del contratto).
E’ quindi innegabile che la società di cui ora è gerente __________ __________ D__________ è un’altra società rispetto a quella iscritta a RC. La prova del nove, semmai fosse necessaria, è costituita dalla scelta di modificare la ragione sociale in __________ Sagl.
Che RI 1 fosse stata ormai liquidata di fatto in tutte le sue posizioni di dare e avere lo attestano, oltre a quanto precede, pure i contenuti del “Contratto di cessione di quote sociali” del 23 gennaio 2019 sotto la voce “Garanzie del cedente”, ove è stato specificato che “l’attività concretamente sin qui svolta dalla Società è consistita nella consulenza tecnica in campo audiovisivo”, “le quote sociali cedute sono libere da pegni od oneri di qualsiasi natura e specie”, “contro la società non pendono procedimenti esecutivi, né sono stati rilasciati ACB”, “la società non è vincolata coi terzi”, “ad oggi la società non ha debiti di sorta esigibili o di futura esigibilità né verso i propri organi né verso gli azionisti né verso terzi”, “la società è in regola con tutte le disposizioni in materia di salari ed orari di lavoro, con la previdenza professionale nonché con ogni altra normativa inerente al rapporto di lavoro”, “la società non ha oneri di imposte o di pubblici tributi pendenti (sono in particolare interamente tacitate le voci debitori IVA + imposte alla fonte)”.
La ricorrente ha tenuto a sottolineare nel suo allegato che al momento la società sta svolgendo un’attività proprio nel settore del commercio di veicoli, delle carrozzerie e dei garages, ha ripreso un inventario da una ditta terza, ha assunto personale, ha emesso fatture e aperto un conto bancario.
A prescindere dal fatto che proprio quest’ultima frase conferma che la società in oggetto nemmeno aveva più un conto bancario prima della ripresa da parte del nuovo gestore, quanto da essa evidenziato non fa altro che dimostrare come egli, sotto il mantello di una società da tempo vuota, abbia avviato una nuova attività professionale, in tutto e per tutto diversa da quella un tempo esercitata dalla stessa. In tal modo egli ha costituito una nuova società facendo capo a una ditta esistente solo sulla carta e aggirando così tutte le procedure per la creazione di una nuova Sagl e nel contempo quelle per la liquidazione di quella precedente.
Che l’attività di __________ __________ D__________ sotto il cappello della società di RA 1 sia iniziata già a dicembre 2018 o meno, è ininfluente. A tal proposito va comunque osservato come le due fatture prodotte siano in chiaro contrasto con il bilancio e il conto economico 2018 che si trovano agli atti e che, nonostante un accenno dell’URC al fatto che sia stato già prodotto a metà 2018, non porta alcun riferimento alla sua valenza solo per parte del 2018, ma anzi fa riferimento al 31 dicembre 2018, inducendo a pensare che comprende tutto l’anno contabile.
La reazione della ricorrente con la sua replica del 29 maggio 2019 non fa che attestare la correttezza di quanto qui precede, essendosi essa limitata a dire, a fronte di puntuali e dettagliate argomentazioni dell’URC, che “la società oggi lavora, ha contratti firmati, ha dipendenti (…), ha crediti da incassare, esegue un’attività già prevista nello scopo sociale, ecc.”, senza tuttavia in alcun modo prendere posizione sulla contestazione che prima dell’arrivo dell’attuale gestore essa era da tempo inattiva e de facto liquidata.
Ne segue che l’atto di trasferimento delle quote è effettivamente nullo. A ragione, pertanto, l’autorità in questione ha rifiutato l’iscrizione della cessione di tutte le 200 quote e delle altre modifiche.
Sulla scorta di quanto precede, nei limiti della sua ricevibilità, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
In quanto ricevibile, il ricorso 1. marzo 2019 di RI 1 è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 600.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio di Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).