Incarto n. 12.2019.47
Lugano 23 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.193 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 11 gennaio 2019 da
CO 1 rappr. dall’avv. PA 1
contro
RE 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto
ingiuntivo del Giudice di Pace di __________ n. __________ del 27 marzo 2018;
istanza che il Pretore con decisione 22 gennaio 2019 ha accolto inaudita altera parte;
ed ora sul reclamo 21 febbraio 2019 con cui il convenuto ha chiesto di annullare la
querelata decisione nel senso di respingere l’istanza;
mentre l’istante con risposta 15 marzo 2019 si è opposto al reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, con protesta di spese e ripetibili;
considerate la replica spontanea 20 marzo 2019 del reclamante, la duplica spontanea 26 marzo 2019 della controparte e le ulteriori osservazioni 2 aprile 2019 del reclamante;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
A seguito del ricorso per decreto ingiuntivo 13 febbraio 2018 inoltrato dall’avv. CO 1 nei confronti di RE 1, il Giudice di Pace di __________ ha emanato il decreto ingiuntivo n. __________ del 27 marzo 2018, intimando a quest’ultimo di pagare all’avv. CO 1 € 1'675.07 oltre accessori per l’attività da lui prestata e € 576.- per spese e compensi relativi alla suddetta procedura, avvisandolo della possibilità di proporre opposizione nel termine di 60 giorni (doc. B).
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a RE 1 il 14 maggio 2018 (doc. B). Il 7 settembre 2018, lo stesso è stato munito di formula esecutiva (doc. B).
Con istanza 11 gennaio 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, postulando il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo summenzionato nella procedura di exequatur unilaterale e indipendente prevista dalla Convenzione di Lugano.
Con decisione 22 gennaio 2019 il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 150.-, a carico del convenuto.
Con reclamo 21 febbraio 2019 RE 1 si è aggravato contro tale decisione chiedendone l’annullamento nel senso di respingere l’istanza 11 gennaio 2019. Egli sostiene di avere tempestivamente inoltrato opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, scritto che il giudice italiano avrebbe omesso di considerare, ciò che avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e comportato l’inefficacia del decreto ingiuntivo. Produce inoltre copia di tale opposizione e il relativo avviso di ricevimento, che certifica la consegna dello scritto alla posta il 6 luglio 2018 e la sua ricezione da parte dell’Ufficio del Giudice di pace, __________, il 12 luglio 2018.
Con risposta 15 marzo 2019, CO 1 ha contestato integralmente il reclamo, chiedendone la reiezione e sottolineando in sintesi che l’escusso non ha compiuto i passi legali necessari per insinuare una valida opposizione, dato che essa avrebbe dovuto essere proposta obbligatoriamente per mezzo di un patrocinatore mediante atto di citazione redatto nelle forme di cui all’art. 163 CPC-it. L’opposizione in questione sarebbe dunque un atto nullo e inesistente che il giudice italiano correttamente non ha considerato.
Con replica spontanea 20 marzo 2019 il reclamante ha lamentato il fatto che il decreto ingiuntivo non riportasse debitamente le condizioni di ammissibilità di un’opposizione, dettagli di cui egli non era e non poteva essere a conoscenza. Egli ha pure sottolineato di avere formulato la sua opposizione nella forma corretta e che l’obbligo di patrocinio nel caso concreto non era una condizione inderogabile. Qualora necessario, il giudice italiano avrebbe ad ogni modo dovuto avvisarlo di eventuali vizi o errori formali per permettergli un nuovo inoltro dell’opposizione. Con duplica spontanea 26 marzo 2019, la controparte ha ribadito la correttezza del decreto ingiuntivo e l’inefficacia della relativa opposizione, osservando che sarebbe spettato al reclamante di informarsi sulle modalità di inoltro della stessa, se del caso facendo capo a un avvocato, non incombendo al giudice di fornirgli tutti i relativi dettagli. Con ulteriori osservazioni 2 aprile 2019 il reclamante si è riconfermato nelle proprie posizioni specificando i motivi della sua opposizione al credito rivendicato dalla controparte, che non sono tuttavia rilevanti ai fini del presente giudizio.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Il termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è di trenta giorni se il convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC). Nella fattispecie, sia il reclamo 21 febbraio 2019, sia la risposta 15 marzo 2019 sono tempestivi, come lo sono pure gli ulteriori scritti delle parti.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Giusta l’art. 320 CPC, con esso possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur emessa in via principale, come nella fattispecie, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC e art. 326 cpv. 2 CPC). Avendo il debitore nella procedura unilaterale di exequatur l’opportunità di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a CPC).
Ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36 CLug e art. 45 cpv. 2 CLug). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; DTF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; DTF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010, consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).
Riservate tali questioni, il giudice dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).
12.1 La giurisprudenza considera che il decreto ingiuntivo italiano, munito della dichiarazione di esecutività, sia una decisione nel senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera. La norma presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti. È l'istituzione in sé di una procedura che dia la possibilità di esercitare tale diritto a essere condizione necessaria per accertare l'esistenza di una decisione nel senso dell'art. 32 CLug (DTF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.1; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 11; CEF del 18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 5.2). Per ammettere la qualità di decisione poco importa dunque se la parte convenuta abbia fatto uso del suo diritto, o se tale diritto sia stato nel caso concreto effettivamente rispettato dall’autorità estera (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 4.2). La questione sarà affrontata più in avanti nell’ambito dell’esame dei motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
12.2 Nella fattispecie il decreto ingiuntivo è stato notificato all'escusso per via rogatoriale in data 14 maggio 2018 con l’assegnazione di un termine di 60 giorni per sollevare opposizione, ed è stato dichiarato esecutivo solo a scadenza di detto termine (doc. B). La procedura civile italiana in esame gli ha dunque garantito il diritto di opporsi e di attuare il contraddittorio. Tant'è che nel caso specifico egli ha esercitato tale diritto trasmettendo al Giudice di Pace di __________ la sua opposizione. Ne consegue che il decreto ingiuntivo in questione, dichiarato esecutivo, costituisce una decisione nel senso convenzionale. Al suo riconoscimento in Svizzera possono ostare soltanto i motivi di rifiuto degli art. 34 e 35 CLug.
13.1 L’ordine pubblico procedurale garantisce alle parti il diritto a un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile. L’ordine pubblico procedurale è violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389, consid. 2.2.1). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto a un processo equo e il diritto di essere sentito (DTF 126 III 327, consid. 2b; CEF del 21 dicembre 2016, inc. 14.2016.108, consid. 6.1b). L’ordine pubblico procedurale svizzero, tuttavia, è leso non già in presenza di una violazione del diritto processuale, bensì soltanto qualora si debba ammettere che il procedimento si sia svolto in maniera talmente contraria ai principi del diritto processuale svizzero da non più potersi ritenere conforme alle regole di uno stato di diritto, oppure sia stato inficiato da atti truffaldini (DTF 5A_248/2015 del 6 aprile 2016, consid. 3.3.1). Ai fini del giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. La questione va esaminata sulla scorta dell'ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.2).
13.2 Lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all'estero, il legislatore ha dunque accettato l'eventualità che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.1). Non ci si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga, quand'anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita, dal diritto svizzero (DTF 126 III 101, consid. 3b; DTF 126 III 534, consid. 3c). Detta riserva va dunque interpretata restrittivamente. Ad esempio, in Svizzera vige il principio di garantire al cittadino un facile accesso alla giustizia e permettergli di difendersi da solo, qualora lo desideri. L’obbligo di patrocinio sancito da uno Stato estero non costituisce tuttavia una violazione dell’ordine pubblico procedurale, in quanto non impedisce l’accesso alla giustizia e può essere funzionale a un ordinato decorso della procedura (Walther in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 9 ad art. 34 CLug; Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n. 9 ad art. 34 CLug; DTF 5A_758/2010 del 14 marzo 2011, consid. 5; DTF 5A_812/2013 dell’11 febbraio 2014, consid. 2.3).
La verifica della riserva di ordine pubblico implica dunque necessariamente l'esame del diritto procedurale italiano (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5).
13.3 Il reclamante sostiene innanzitutto di avere sollevato opposizione nelle forme corrette e che il patrocinio di un avvocato non era indispensabile, prevedendo la legge italiana una relativa deroga. Del resto, lo stesso decreto ingiuntivo si limitava a indicare la possibilità di formulare opposizione entro 60 giorni, senza citare condizioni procedurali specifiche, di cui non poteva essere a conoscenza. L’opposizione avrebbe dunque dovuto essere tenuta in debita considerazione, ciò che il Giudice di Pace di __________ a torto non avrebbe fatto, omettendo di prendere posizione sulla stessa e negandogli il diritto al contraddittorio.
13.4 Come giustamente sottolineato dall’avv.CO 1 nella risposta e nella duplica spontanea al reclamo, secondo l'art. 645 CPC-it l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 CPC-it. Giusta l’art. 163 CPC-it l’atto di citazione deve in particolare contenere il nome e il cognome del proprio procuratore, l'indicazione del giorno dell’udienza di comparizione e l’invito al convenuto a costituirsi entro un dato termine e comparire all’udienza indicata. In mancanza di determinati contenuti, l’art. 164 CPC-it prevede la nullità della citazione e che il giudice, se il convenuto non si costituisce in giudizio, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Pertanto, per determinati vizi formali e contenutistici dell’opposizione, il codice processuale italiano prevede la possibilità di una sanatoria.
L’art. 82 CPC-it impone alle parti di stare in giudizio col ministero di un difensore. Ciò vale anche innanzi al giudice di pace per le cause il cui valore eccede gli € 1'100.-, a meno che egli, in considerazione della natura ed entità della causa, su istanza di una parte, la autorizzi a stare in giudizio personalmente. È dunque il difensore che deve presentare e sottoscrivere l’atto di citazione (art. 125 CPC-it). Come già il Tribunale federale ha avuto occasione di sottolineare, nel processo civile italiano il procuratore ha un ruolo essenziale, per cui l’atto di citazione non firmato da parte sua è privo di qualsiasi efficacia. La giurisprudenza della Corte di cassazione italiana esprime con chiarezza questi concetti: precisa che la sottoscrizione del procuratore è un "elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso", definisce "inesistente" l'atto che ne è privo e distingue espressamente questa situazione dalla "nullità" prevista in caso di soli "vizi formali”, che a determinate condizioni possono anche essere sanati (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 6.3 e riferimenti ivi citati).
13.5 Nel caso concreto, il decreto ingiuntivo è stato notificato al ricorrente il 14 maggio 2018 e questi in data 6 luglio 2018 ha consegnato alla posta la propria opposizione, che è stata ricevuta dal Giudice di Pace italiano il 12 luglio 2018 (doc. B). Pacifico è dunque il rispetto del termine di 60 giorni, ritenuto che nemmeno la controparte contesta la tempestività dell’atto. Esso è tuttavia un semplice scritto di contestazione della pretesa avversa redatto di proprio pugno, e dunque non solo non sottoscritto, ma palesemente nemmeno proveniente da un patrocinatore, malgrado la causa avesse un valore superiore a € 1'100.- (€ 1'675.07 oltre accessori quale credito rivendicato e € 576.- per spese procedurali). Esso non rispetta dunque i requisiti di legge per quanto riguarda le formalità dell’atto di citazione, e soprattutto quelli relativi alla rappresentanza. Peraltro, non risulta nemmeno che il reclamante abbia chiesto al giudice italiano di consentirgli di costituirsi personalmente in giudizio, né che questi l’abbia autorizzato, anche solo implicitamente. Ne discende che la sua opposizione, secondo il diritto procedurale italiano, poteva essere considerata nulla, e meglio come non esistente.
13.6 Il Tribunale federale ha già sottolineato che l'atto di citazione italiano si distanzia decisamente dagli atti introduttivi del processo civile secondo il diritto svizzero, sia per il ruolo fondamentale del procuratore e delle conseguenze del suo mancato intervento, sia per la distinzione tra atto nullo e atto "inesistente". La riserva di ordine pubblico va tuttavia ammessa con molto riserbo, deve essere contestualizzata nell'ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio e prescinde dalle divergenze col diritto interno. Tenuto conto delle particolarità della procedura civile italiana poc’anzi illustrate, e in particolare del fatto che l'opposizione al decreto ingiuntivo sottostà a delle esigenze di forma precise e severe, non urta il sentimento di giustizia ammettere che un tribunale italiano possa considerare come non avvenuta un'opposizione sprovvista della firma di un procuratore, ossia di un elemento che, nel sistema italiano, ne condiziona l'esistenza stessa, e non si pronunci quindi su di essa (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 7.1). Ne consegue che l'operato del Giudice di Pace di __________ non appare inconciliabile con l'ordine pubblico procedurale svizzero.
13.7 Certo, il reclamante sostiene che non poteva conoscere dette circostanze e che l’autorità italiana, in occasione della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto debitamente informarlo.
L’art. 641 CPC-it stabilisce che il decreto ingiuntivo dev’essere motivato, contenere l'espresso avvertimento che entro un dato termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata, e chiarisce che il suddetto termine, nel caso di un intimato residente in uno Stato extra-UE, è di 60 giorni.
Nel caso concreto, il decreto ingiuntivo 27 marzo 2018 contiene l’espressa indicazione della possibilità di sollevare opposizione entro 60 giorni presso il medesimo Ufficio e le conseguenze di una mancata presa di posizione, risultando dunque conforme al citato disposto. Certamente, queste indicazioni non sono particolarmente dettagliate e non rinviano alle pertinenti norme procedurali, ma non può essere compito del giudice di istruire le parti in modo esaustivo su modalità e formalità degli atti procedurali da compiere, né una relativa omissione può essere ritenuta a tal punto grave da costituire una violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero, ritenuto che anche il diritto svizzero, e meglio l’art. 238 lett. f CPC, prevede che la decisione deve contenere l’”indicazione dei mezzi di impugnazione” e meglio il tipo di rimedio, il termine per inoltrarlo e l’autorità a cui rivolgerlo (Trezzini in: Commentario pratico al CPC, op. cit., Vol. 2, n. 26 seg. ad art. 238 CPC) e che anche in caso di mancanti indicazioni, nei limiti della buona fede, si può esigere da una parte che essa si interessi a tal riguardo, se non condivide il giudizio in questione (DTF 121 II 72, consid. 2a). Del resto l’Alta Corte, seppure in una decisione datata, ha osservato che anche l’assenza totale, in un giudizio straniero, di informazioni sui possibili rimedi giuridici non contravviene all’ordine pubblico, nella misura in cui la ricorrente poteva informarsi ed era in grado di prendere conoscenza dei possibili rimedi esperibili (DTF 101 IA 154, consid. 3a). Ciò deve valere a maggior ragione anche nel caso concreto, ove il reclamante ha comunque ottenuto le suesposte indicazioni, siccome dallo stesso si poteva esigere di informarsi a tal riguardo, se del caso rivolgendosi a un avvocato, e ciò soprattutto essendo egli consapevole che la decisione giungeva da uno Stato estero, non potendo egli dunque confidare che i pertinenti principi procedurali fossero analoghi a quelli svizzeri. Ne consegue che egli è stato posto in condizione di esercitare i propri diritti di difesa, e che l’ordine pubblico procedurale svizzero non è stato violato.
13.8 Il reclamante sostiene infine che il giudice italiano, una volta ricevuta la sua opposizione, avrebbe dovuto informarlo in merito a eventuali vizi procedurali e dargli l’opportunità di rimediare con l’inoltro di una nuova opposizione.
Si è già detto tuttavia che in considerazione del diritto italiano, il Giudice di Pace poteva considerare l’atto inesistente senza incorrere in una violazione dell’ordine pubblico (cfr. consid. 13.4-13.6). Ciò basta per negare la sussistenza di un motivo di diniego ai sensi dell’art. 34 cifra 1 CLug.
A titolo puramente abbondanziale vi è pure da considerare che, anche qualora si volesse ammettere l’obbligo per un giudice, secondo le regole della buona fede e il divieto di formalismo eccessivo, di avvertire una parte di un suo errore procedurale facilmente riconoscibile e rimediabile, e l’appartenenza di tale principio all’ordine pubblico procedurale svizzero (questione sulla quale il Tribunale federale non si è espresso, cfr. DTF 5P.461/2000 del 12 gennaio 2001, consid. 4 seg.), ciò non troverebbe applicazione nella fattispecie: avendo il reclamante ricevuto notifica del decreto ingiuntivo in data 14 maggio 2018, avendo egli consegnato la sua opposizione alla posta in data 6 luglio 2018 e avendo il giudice italiano ricevuto il suddetto scritto in data 12 luglio 2018, ovvero a ridosso della scadenza del termine di 60 giorni senza che risultassero adempiute le condizioni per l’ammissione di un’opposizione tardiva (ovvero la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo e del relativo termine, cfr. art. 650 CPC-it), non si può ammettere che la lacuna potesse essere sanata tempestivamente e che dunque l’errore fosse rimediabile.
13.9 Per tutti questi motivi, nell’operato del giudice italiano non è ravvisabile una violazione dell’ordine pubblico svizzero, per cui non si può ammettere la sussistenza di un motivo di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano, in particolare del motivo di cui all’art. 34 cifra 1 CLug. La decisione del Pretore di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo di cui trattasi dev’essere dunque confermata.
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’art. 13 cpv. 1 RTar e dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale, il valore litigioso, di € 2'251.07, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Il reclamo 21 febbraio 2019 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 200.-, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Notificazione:
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).