Incarto n. 12.2018.61
Lugano 12 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2018.1205 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 7 marzo 2018 da
AO 1,
contro
AP 1
chiedente l’adozione dei provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della convenuta, priva dell’organo di revisione abilitato (art. 727b CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 11 aprile 2018, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con appello 23 aprile 2018, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto delle osservazioni (correttamente: risposta) 2 maggio 2015 dell’AO 1;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, con istanza 7 marzo 2018, l'AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, la società AP 1 chiedendo che nei confronti della stessa fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC poiché priva di un organo di revisione abilitato (art. 727b CO), senza che vi sia stata una rinuncia ad una revisione limitata ai termini di legge (art. 727a cpv. 2 CO e 62 ORC), e invano diffidata, sia per raccomandata (doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (doc. C), a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC);
che pure il termine di 20 giorni impartito dal Pretore con decisione 9 marzo 2018 affinché la convenuta ripristinasse la situazione legale, convocando un’assemblea per nominare un organo di revisione abilitato o per procedere ai sensi dell’art. 727a CO, è decorso infruttuoso;
che, con decisione 11 aprile 2018, il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, caricando a PA.RI.DI. Services SA fr. 300.- di spese giudiziarie;
che, con l’appello 23 aprile 2018 che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio e revocare il suo scioglimento, con protesta di spese, evidenziando come le carenze organizzative siano nel frattempo state sanate, avendo la società formalizzato la rinuncia alla revisione limitata con decisione assembleare del 20 aprile 2018. Oltre a tale decisione, l’appellante ha prodotto la “Dichiarazione di rinuncia ad una revisione limitata” del 20 aprile 2018, l’istanza all’Ufficio del registro di commercio per l’iscrizione della rinuncia, nonché i bilanci e conti economici degli anni 2015 e 2016;
che, con risposta 2 maggio 2018, l’AO 1, dopo aver analizzato la documentazione prodotta in appello, si è rimesso al giudizio del tribunale, chiedendo tuttavia che la controparte fosse tenuta a pagare tutte le spese della procedura d’ufficio;
che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società, in modo del tutto inspiegabile ed incomprensibile, non aveva reagito né alle richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la raccomandata del 12 giugno 2017 (doc. B) e con la pubblicazione sul FUSC del 15 dicembre 2017 (doc. C), né tanto meno alla diffida pretorile 9 marzo 2018 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per agire in tal senso, accompagnato dall’esplicita comminatoria dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione. Di conseguenza, da questo comportamento, il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante, se del caso previa assegnazione di un termine per anticipare le spese del revisore (TF 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.1.3; 4A_158/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 2.1.6; 4A_706/2012 del 29 luglio 2013 consid. 2.2.2,);
. che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 20 aprile 2018 la convenuta aveva deciso di rinunciare alla revisione limitata ai sensi dell’art. 727a cpv. 2 CO e 62 ORC;
che, come riconosciuto anche dall’AO 1 nella risposta del 2 maggio 2015, i presupposti per la suddetta rinuncia alla revisione limitata - cioè il consenso di tutti gli azionisti, un numero di dipendenti medio sull’arco dell’anno di 10 e la mancata realizzazione delle condizioni per l’assoggettamento alla revisione ordinaria ai sensi dell’art. 727 CO, art. 727a cpv. 2 CO e art. 62 ORC) - sono dati;
che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO), non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1. marzo 2013 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. B; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e ed art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG
decide:
I. L’appello 23 aprile 2018 di AP 1 è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione 12 dicembre 2017 del Pretore del Distretto di Lugano è annullato e che l’istanza 7 marzo 2018 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
II. Le spese processuali di fr. 1’000.-, anticipate dall’appellante in ragione di fr. 500.-, sono poste integralmente a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicencancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF.) Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF.) La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).